DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 


(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)
 
 Vigente al: 31-5-2017 
con sole le modifiche previste da finanziaria 2019 
 
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale
e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo I
Principi generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181,
lettera b); 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari
per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4
e 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212,  recante  misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito  con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto 10 settembre 2010,  n.  249,  recante  regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il regolamento recante norme concernenti  il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il regolamento recante norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  regolamento  recante   revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento
e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso
nei   ruoli   dei   docenti,   compresi   quelli   degli   insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti  comuni  e  per
quelli di sostegno. 
  2. Al fine di realizzare  la  valorizzazione  sociale  e  culturale
della professione e' introdotto il sistema unitario e  coordinato  di
formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti,  compresi  quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo  e
secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per  selezionarli
sulla base di un concorso  pubblico  nazionale  e  di  un  successivo
percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
  3.  Il  sistema  di  cui  al  comma  2  costituisce,  insieme  alla
formazione universitaria o accademica e alla formazione  in  servizio
di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola
secondaria,  con  l'obiettivo  che  essi  acquisiscano  e  aggiornino
continuamente le conoscenze e le  competenze,  sia  disciplinari  che
professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione. 
  4. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
ulteriori oneri per la finanza  pubblica  tenuto  conto  anche  delle
risorse previste dal presente decreto. 
                               Art. 2 
 
          Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli 
 
  1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui  all'articolo
1, comma 2, e' articolato in: 
    a) un concorso pubblico nazionale, indetto su  base  regionale  o
interregionale, di cui al Capo II; 
    b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova; 
    c) una procedura di  accesso  ai  ruoli  a  tempo  indeterminato, previa positiva valutazione del
percorso annuale di formazione iniziale e
prova.
  2. Il percorso annuale di formazione
iniziale e prova e' disciplinato ai sensi del
Capo III.
  3. abrogato da finanziaria 2019; diceva:(Il percorso annuale di formazione iniziale e prova  e'  realizzato  attraverso  una  collaborazione
strutturata  e  paritetica  fra  scuola,  universita'  e  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  di  seguito
denominate  «istituzioni  AFAM»,  con  una  chiara  distinzione   dei
rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si  esplicita  nella
progettazione, gestione e monitoraggio del percorso annuale di formazione iniziale e prova,  effettuati
tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale  di  cui
all'articolo 9, comma 7.) 
  4. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova ha l'obiettivo di sviluppare  e  rafforzare  nei
futuri docenti: 
    a)  le   competenze   culturali,   disciplinari,   didattiche   e
metodologiche, in relazione  ai  nuclei  fondanti  dei  saperi  e  ai
traguardi di competenza fissati per gli studenti; 
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche,  relazionali,  valutative,  organizzative  e
tecnologiche,  integrate   in   modo   equilibrato   con   i   saperi
disciplinari; 
    c) la capacita' di progettare  percorsi  didattici  flessibili  e
adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire  l'apprendimento
critico e consapevole e  l'acquisizione  delle  competenze  da  parte
degli studenti; 
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica. 
  5. abrogato da finanziaria 2019; diceva:(Ai fini di cui all'articolo 1,  comma  3,  il  percorso annuale di formazione iniziale e prova  e'
progettato e realizzato in coordinamento con il  Piano  nazionale  di
formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della  legge  13  luglio
2015, n. 107.) 

Capo II
Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

                               Art. 3 
 
                   Bando di concorso e commissioni 
 
  1. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' indetto, su base regionale,  il  concorso  nazionale
per esami  e  titoli  per  selezionare  i  candidati  ai posti comuni e di sostegno nella  scuola  secondaria.
In caso di esiguo  numero  dei  posti  conferibili,  il  concorso  e'
indetto su base interregionale. 
  2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime  autorizzatorio
previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, con cadenza biennale, per la copertura dei  posti  della  scuola
secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo 
e nel secondo anno scolastico successivi  a  quello  in  cui  
e'  previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 
  3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del  concorso
sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel
limite corrispondente ai posti che si prevede si  rendano  vacanti  e
disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno  scolastico
successivi a quello in cui e'  previsto  l'espletamento  delle  prove
concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli
anni successivi.
  4. Nel bando di concorso sono  previsti  contingenti  separati,  in
ciascuna sede concorsuale  regionale  o  interregionale,  per  ognuna
delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: 
    a)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso  per  la   scuola
secondaria di primo e secondo  grado; 
    b)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso   di   insegnante
tecnico-pratico per la scuola secondaria; 
    c) posti di sostegno. 
  5. I candidati indicano nella domanda di  partecipazione  in  quale
regione e  per  quali  contingenti  di  posti  intendono  concorrere.
Ciascun candidato  puo'  concorrere  in  una  sola  regione, per una sola classe di concorso, distintamente
per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado, nonche' per il sostegno, qualora in possesso
dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
individuati i criteri di composizione delle
commissioni giudicatrici e i requisiti che
devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali,
i punteggi ad esse attribuiti e i relativi
criteri di valutazione; la tabella dei titoli
accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo,
tra i quali sono particolarmente valorizzati
il titolo di dottore di ricerca, il possesso di
abilitazione specifica conseguita attraverso
percorsi selettivi di accesso, il superamento
delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche
classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalita'
di gestione delle procedure concorsuali a
cura degli uffici scolastici regionali. Con il
medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione
delle tracce delle prove d'esame e delle
relative griglie di valutazione. 
  7. Abrogato dalla finanziaria 2019; diceva:(Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 6,  sono  individuati,  anche  con
riferimento alla procedura  di  cui  all'articolo  17,  comma  7:  le
modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici
scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione  di
valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di  cui
agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri  di  valutazione;  le
modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi  di
tirocinio, di  cui  all'articolo  12,  nonche'  di  assegnazione  dei
tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e  il  loro
punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso
di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione, fino ad un  massimo  di  12  in  aggiunta  a  quelli
previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con
il medesimo  decreto  e'  costituita  una  commissione  nazionale  di
esperti per la definizione dei programmi e delle tracce  delle  prove
di esame.) 
  8. Abrogato dalla finanziaria 2019; diceva:(Le commissioni di  cui  ai  commi  6  e  7  comprendono  esperti
provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.)
                               Art. 4 
 
                         Classi di concorso 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  coerenza  tra  gli   insegnamenti
impartiti, le classi disciplinari di titolarita'  dei  docenti  e  le
classi dei corsi di laurea, dei corsi  di  laurea  magistrale  e  dei
corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi'  un  piu'  adeguato
utilizzo  professionale  del  personale  docente  in  relazione  alle
innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base  a
principi di semplificazione e flessibilita', nonche'  ai  fini  della
valorizzazione culturale della  professione  docente,  le  classi  di
concorso dei docenti e degli insegnanti  tecnico  pratici  di  scuola
secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di  laurea
magistrale e di diploma di I e di II livello. 
  2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1,  sono  previsti  i
pareri,  da  rendere  nel  termine  di  45  giorni,   del   Consiglio
universitario  nazionale  e  del  Consiglio  nazionale   per   l'alta
formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi  di
concorso di relativa  competenza,  nonche'  del  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233.
  3. Abrogato dalla finanziaria 2019; diceva: (Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3,
e in coordinamento con il Piano nazionale di  formazione  di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche  attivita'
formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano  di
integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti
anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe
disciplinare di titolarita'  o  la  tipologia  di  posto  incluso  il
passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base
delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale  dal
relativo contratto collettivo nazionale integrativo.) 
                               Art. 5 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera  a),  il  possesso
congiunto di: 
    a)  il possesso dell'abilitazione specifica sulla
classe di concorso oppure laurea magistrale o  a  ciclo  unico,  oppure  diploma  di  II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso
vigenti alla data di indizione del concorso; 
    b) 24 crediti formativi universitari  o  accademici,  di  seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
  2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: 
    a)  laurea,  oppure  diploma  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione del concorso; 
    b) 24  CFU/CFA  acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o
extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
  3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 o al comma 2, del
presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per
le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al
comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola
secondaria di primo o secondo grado. 
  4. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono,  altresi',
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei  quali
sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai  commi  1,  lettera  b),  e  2,
lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita'  organizzative  del
conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli  eventuali
costi a carico degli interessati, nonche' gli  effetti  sulla  durata
normale  del  corso  per  gli  studenti  che  eventualmente   debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva  rispetto  al  piano  di
studi curricolare. 
  4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per
altro grado di istruzione sono esentati dal
conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi
1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla
classe di concorso ai sensi della normativa
vigente.
  4-ter. Il superamento di tutte le prove
concorsuali, attraverso il conseguimento dei
punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le
medesime classi di concorso;

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Il concorso per i posti comuni prevede tre prove  di  esame,  delle  quali  due,  a
carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il concorso per i
posti di sostegno prevede una prova scritta
a carattere nazionale e una orale.
  2. La prima prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso.
Nel caso delle classi di concorso concernenti  le  lingue  e  culture
straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua  prescelta. La prima
prova scritta e' superata dai candidati che
conseguono il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente. Il superamento della
prova e' condizione necessaria perche' sia
valutata la prova successiva. 
  3. La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo  di  valutare  il  grado
delle  conoscenze  e  competenze  del  candidato   sulle   discipline
antropo-psico-pedagogiche   e   sulle   metodologie   e    tecnologie
didattiche. La seconda prova scritta e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria per accedere alla prova orale. 
  4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado
delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della
classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea
almeno al livello B2 del quadro comune
europeo nonche' il possesso di adeguate
competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La
prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed
e' superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente. 
  5. La prova scritta per i candidati a
posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del
candidato sulla pedagogia speciale, sulla
didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova e' superata
dai candidati che conseguono un punteggio
minimo di sette decimi o equivalente. Il
superamento della prova e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.


				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
  1. In ciascuna sede concorsuale, la
graduatoria dei vincitori per ogni classe di
concorso e per il sostegno e' compilata sulla
base della somma dei punteggi riportati
nelle prove di cui all'articolo 6 e nella
valutazione dei titoli, effettuata per i soli
candidati che abbiano superato tutte le
prove previste. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al
massimo, ai posti messi a concorso. Le
graduatorie hanno validita' biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle
graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio,
fermo restando il diritto di cui all'articolo
3, comma 3, secondo periodo.
  2. Abrogato da finanziaria 2019, diceva: (In ciascuna sede concorsuale e per i posti di  sostegno  di  cui
all'articolo 3, comma 4, lettera c),  la  graduatoria  di  merito  e'
compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base  al
punteggio riportato nella prova aggiuntiva  di  cui  all'articolo  6,
comma 5, e per il restante  30%  in  base  alla  somma  dei  punteggi
riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e  nella
valutazione dei titoli, effettuata per i  soli  candidati  che  hanno
superato tutte le prove previste.) 
  3. Abrogato da finanziaria 2019, diceva: (I candidati che hanno  superato  tutte  le  prove  previste  per
ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle  graduatorie  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti  messi  a
concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.) 
  4. Abrogato da finanziaria 2019, diceva: (I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano
presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a  optare
per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo  percorso
FIT. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati  da  tutte  le  altre
graduatorie ove sono  presenti.  Coloro  che  non  effettuano  alcuna
opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate  alla
data del 30 giugno. I posti del primo scaglione  corrispondenti  alle
cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per  scorrimento
delle relative graduatorie, purche' entro il termine  perentorio  del
31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa
data, ovvero i posti  corrispondenti  a  vincitori  che,  pur  avendo
optato, non si  avviano  al  percorso annuale di formazione iniziale e prova,  sono  recuperati  l'anno
successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso annuale di formazione iniziale e prova con  il
secondo  scaglione.   I   posti   del   secondo   scaglione   rimasti
eventualmente liberi per qualunque motivo alla data  del  31  agosto,
sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i  termini
di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono
stabiliti dal bando di concorso.) 
  5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo  i  posti
disponibili,  l'istituzione scolastica nella  regione  in  cui   hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui  essere  assegnati  per
svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle
graduatorie, risultino presenti in posizione
utile sia nella graduatoria relativa a una
classe di concorso sia nella graduatoria
relativa al sostegno, sono tenuti a optare
per una sola di esse e ad accettare la
relativa immissione in ruolo.

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							

Capo III
Percorso annuale di formazione iniziale e prova

                               Art. 8 
 
      Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 
 
  1. I vincitori del concorso di cui  al  Capo  II  sottoscrivono  un
contratto triennale retribuito di formazione  iniziale,  tirocinio  e
inserimento, di  seguito  denominato  contratto  FIT,  con  l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto  ai
sensi dell'articolo  7,  comma  5.  Il  pagamento  del  corrispettivo
previsto e' effettuato con ordini collettivi di  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  2. Le condizioni normative ed economiche dei  primi  due  anni  del
contratto FIT sono definite  in  sede  di  contrattazione  collettiva
nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta  nel  limite  delle
risorse disponibili nel  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,
nonche'   delle   risorse   corrispondenti   alle   supplenze   brevi
effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 
  3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le  medesime  condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 
  4. Nelle  more  della  regolamentazione  del  contratto  collettivo
nazionale, la determinazione del trattamento  economico  e  normativo
spettante al  titolare  di  contratto  FIT  e'  rimessa  al  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i
contenuti  con  proprio  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Fermo restando che i criteri di  valutazione  non  sono  oggetto
della contrattazione per il contratto FIT, la  medesima  avviene  nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  in  applicazione
dei seguenti principi direttivi: 
    a) il contratto  e'  risolto  di  diritto  nel  caso  di  assenze
ingiustificate,   di   mancato   conseguimento   del    diploma    di
specializzazione,   di   mancato   superamento   delle    valutazioni
intermedie; 
    b) il contratto prevede un inserimento  graduale  nella  funzione
docente,   anche   con   effettuazione   di   supplenze   con   piena
responsabilita'  didattica,  secondo  le  modalita'  previste   dagli
articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede  la  copertura
di posti vacanti e disponibili; 
    c) il contratto e' sospeso nel caso  di  impedimenti  temporanei,
per  un  periodo  massimo  complessivo  di  un   anno,   e   riprende
successivamente  fino  al  completamento  del  triennio.  Qualora  la
sospensione  avvenga  durante  il  corso  di   specializzazione,   il
ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile  in  caso
di assenza complessivamente superiore  al  limite  determinato  dalle
universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM,   altrimenti   al   cessare
dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno,
il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile  in  caso
di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti  al
cessare dell'impedimento; 
    d) il titolare di contratto FIT  su  posto  comune  e'  tenuto  a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a
completare  la  propria  preparazione  professionale  con   ulteriori
attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con
le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b); 
    e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto  a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante  il  secondo  e  il  terzo
anno,  a  completare  la  propria  preparazione   professionale   con
ulteriori   attivita'   formative   nel   campo    della    didattica
dell'inclusione  scolastica,  con  tirocini   formativi   diretti   e
indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b). 
  6. La sottoscrizione  dei  contratti  FIT  comporta  la  successiva
indisponibilita' dei posti  complessivamente  occorrenti,  a  livello
regionale, per lo svolgimento del terzo anno del  percorso annuale di formazione iniziale e prova,  per
ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta  e  dalla
conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso  di
mancato superamento della  valutazione  finale  del  terzo  anno  del
percorso annuale di formazione iniziale e prova, ai sensi dell'articolo 13. 
                       Art. 9                         
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
 
         Primo anno di contratto e corso di specializzazione 
 
  1. I titolari di contratto  FIT  su  posto  comune  sono  tenuti  a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione
per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine  il  relativo
diploma di specializzazione. Il corso e'  istituito,  in  convenzione
con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM
o   loro   consorzi   ed   e'    organizzato,    anche    in    forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il
corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri  a  carico  dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard
per specializzando. 
  2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al
comma 1 e' determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   tenendo   conto   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su  proposta  della  Conferenza
nazionale di cui all'articolo  14  e  fermi  restando  i  pareri  del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla  normativa
vigente.  L'ordinamento  corrisponde  ad  un  totale  di  60  CFU/CFA
articolati in: 
    a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al
completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della
didattica di tutte le discipline afferenti alla classe  di  concorso,
della  pedagogia,  della  pedagogia  speciale   e   della   didattica
dell'inclusione,  della  psicologia,  della   valutazione   e   della
normativa  scolastica,  puntando  alla  maturazione  progressiva   di
competenze pedagogico-didattico-relazionali; 
    b) attivita' di tirocinio  diretto,  alle  quali  sono  destinati
almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale
di appartenenza, in presenza del docente  della  classe  e  sotto  la
guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; 
    c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate
all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata
nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati
almeno 6 CFU/CFA; 
    d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte
all'acquisizione  di  competenze   linguistiche   nella   prospettiva
dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL. 
  3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono  tenuti  a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione
in pedagogia e  didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico e l'inclusione scolastica e  a  conseguire  al  termine  il
relativo diploma di  specializzazione.  Il  corso  e'  istituito,  in
convenzione con l'Ufficio  scolastico  regionale,  da  universita'  o
istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato,  anche  in  forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il
corso prevede la frequenza obbligatoria, con  oneri  a  carico  dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard
per specializzando. 
  4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al
comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad  un  totale
di 60 CFU/CFA articolati in: 
    a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al
completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della
pedagogia speciale e  della  didattica  per  l'inclusione  scolastica
relative alle discipline afferenti alla classe di  concorso,  nonche'
della  valutazione  e  della  normativa  scolastica,  puntando   alla
maturazione           progressiva            di            competenze
pedagogico-didattico-relazionali  e  relative  alla   didattica   per
l'inclusione scolastica; 
    b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno,  alle
quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU,  da  svolgere  presso  scuole
dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del  docente  di
sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico,  di  cui
all'articolo 12; 
    c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate
all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata
nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati
almeno 6 CFU/CFA; 
    d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte
all'acquisizione di competenze linguistiche. 
  5. I corsi  di  specializzazione,  di  cui  ai  commi  1  e  3,  si
concludono  con  un  esame  finale  che  tiene  conto  dei  risultati
conseguiti dal titolare  di  contratto  FIT  in  tutte  le  attivita'
formative. Il titolare di contratto FIT  che  supera  l'esame  finale
consegue il relativo diploma di specializzazione. 
  6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale  e
i criteri di valutazione dei risultati  conseguiti  dai  contrattisti
sono stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  2.  La  commissione
comprende comunque un dirigente scolastico  dell'ambito  territoriale
di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese. 
  7. Per i corsi di specializzazione di cui  ai  commi  1  e  3  sono
previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di  cui
al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento,  comunque
comprendenti i docenti e i tutor del corso  e  i  rappresentanti  dei
corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla  realizzazione
delle attivita' formative. Ai  componenti  dell'organo  non  spettano
compensi, indennita', gettoni o altre utilita'  comunque  denominate,
ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche. 
      	Art. 10                          
 
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
          Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni 
 
  1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a  condizione
che il titolare abbia conseguito il diploma  di  specializzazione  di
cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e,  per  il  terzo  anno,  a
condizione che abbia  superato  con  esito  positivo  la  valutazione
intermedia alla fine del secondo anno. 
  2. Il titolare  di  contratto  FIT  su  posto  comune,  oltre  alle
attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera  d),  e'  tenuto  a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo  anno  di  contratto  un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario  o
accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA
complessivi  nel  biennio  in   ambiti   formativi   collegati   alla
innovazione e alla sperimentazione  didattica,  dei  quali  almeno  9
CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche
dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto  FIT  svolge
l'attivita' di insegnamento. 
  3. Il titolare di contratto FIT su  posto  comune,  sulla  base  di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata  e  fermi
restando gli altri  impegni  formativi,  nel  secondo  anno  effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori  a  15  giorni  nell'ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel  terzo  anno,  su
posti vacanti e disponibili. 
  4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine  di
graduatoria del concorso  e  nell'ambito  territoriale  in  cui  sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 2  e  3,  sul  quale  prestare  servizio  nel  terzo  anno  del
contratto. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sono disciplinati  le  modalita'  e  i  criteri  della
valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su  posti
comuni, nonche' la composizione  delle  relative  commissioni,  ferma
restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor
coordinatore, di cui all'articolo 12. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  disciplinata  l'assegnazione  delle
supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma  di
specializzazione. 
                               Art. 11 
 
      Abrogato da finanziaria 2019; diceva: ( 
Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno 
 
  1. Il contratto di formazione iniziale  e  tirocinio  su  posto  di
sostegno e' confermato per  il  secondo  anno  a  condizione  che  il
titolare  di  contratto  FIT   abbia   conseguito   il   diploma   di
specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e),  e,  per
il terzo anno a condizione che abbia superato con esito  positivo  la
valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 
  2. Il titolare di contratto FIT su posto di  sostegno,  oltre  alle
attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera  e),  e'  tenuto  a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo  anno  di  contratto  un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario  o
accademico e coordinatore, di  cui  all'articolo  12,  ed  e'  tenuto
altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel  biennio  in  ambiti
formativi  collegati  alla  pedagogia  speciale  e   alla   didattica
dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e
20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori  possono  essere  frequentati
anche dai docenti della scuola in cui il titolare  di  contratto  FIT
svolge l'attivita' di insegnamento. 
  3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata  e  fermi
restando gli altri  impegni  formativi,  nel  secondo  anno  effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori  a  15  giorni  nell'ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel  terzo  anno,  su
posti vacanti e disponibili. 
  4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine  di
graduatoria del concorso  e  nell'ambito  territoriale  in  cui  sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 2  e  3,  sul  quale  prestare  servizio  nel  terzo  anno  del
contratto. 
  5. Il decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5,  disciplina  altresi'
la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per  i
posti di insegnamento di sostegno. 
  6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e'  disciplinata
altresi'  l'assegnazione  delle  supplenze  di  cui   al   comma   3,
valorizzando il possesso del diploma di specializzazione. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
          Art. 12                          
 
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
                              Tirocinio 
 
  1. Il  tirocinio,  diretto  e  indiretto,  e'  parte  integrante  e
obbligatoria del percorso annuale di formazione iniziale e prova. Le attivita' di tirocinio sono  svolte
sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e  di
un  tutor  universitario  o  accademico  con  le  risorse   umane   e
finanziarie  allo  stato  disponibili.  Con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono
disciplinate la  modalita'  e  i  criteri  di  selezione,  la  durata
dell'incarico, la formazione  specifica,  i  compiti;  sono  altresi'
definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico,
fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n.  341.
I tutor scolastico e  coordinatore  possono  avvalersi  dell'esonero,
integrale  o  parziale,  dall'insegnamento,   nei   limiti   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. 
  2.  I  tutor  coordinatori  hanno   il   compito   di   curare   la
progettualita', l'organizzazione e il coordinamento  delle  attivita'
di tirocinio indiretto e diretto,  in  collaborazione  con  il  tutor
scolastico e  con  il  tutor  universitario  o  accademico.  I  tutor
coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni
intermedie e finali del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I tutor scolastici sono docenti
delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio  diretto  e
hanno il compito di coordinare  le  attivita'  di  tirocinio  diretto
nell'istituzione  scolastica.  Partecipano   alla   definizione   dei
percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il
terzo anno del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I tutor  universitari  sono  individuati
dalle  universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM  e  costituiscono  il
riferimento universitario, o accademico, per le  attivita'  formative
previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con
i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e
dei seminari con i laboratori e i tirocini  svolti  dai  titolari  di
contratto FIT. 
  3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche
accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  con  il  coordinamento  di  una  scuola   polo   all'interno
dell'ambito territoriale di riferimento, e  consta  di  attivita'  di
osservazione, analisi, progettazione e  successiva  realizzazione  di
attivita' di insegnamento e  funzionali  all'insegnamento,  sotto  la
guida  del  tutor  scolastico  e  in  collaborazione  con  il   tutor
coordinatore. 
  4.  Il  tirocinio  indiretto  e'  svolto  presso  l'universita'   o
l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e
consta di  attivita'  di  progettazione,  discussione  e  riflessione
valutativa sulle attivita' svolte nel  tirocinio  diretto,  sotto  la
guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con  i
tutor coordinatori. 
  5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria. 
  6. La valutazione finale del tirocinio tiene  conto  del  grado  di
sviluppo delle competenze professionali, in  relazione  agli  aspetti
metodologici, didattici, progettuali e relazionali,  sia  all'interno
della classe che dell'istituzione scolastica. 
  7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono  determinati
il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che  il
titolare di  contratto  FIT  deve  svolgere  nel  percorso  formativo
triennale,  nonche'  le  modalita'  di   individuazione   del   tutor
scolastico. 
                               Art. 13 
 
                          Accesso al ruolo 
 
  1. Il percorso annuale di formazione iniziale
e prova e' finalizzato  specificamente  a
verificare la padronanza degli standard professionali  da  parte  dei
docenti e si conclude con una valutazione  finale.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli
standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale
incluse l'osservazione sul campo, la  struttura  del  bilancio  delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale
e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all'articolo 438 del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo  1,  comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (La commissione di valutazione finale per l'accesso ai  ruoli  di
cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal  dirigente  scolastico
della scuola ove il titolare di contratto FIT  ha  prestato  servizio
nel terzo anno  del  contratto  medesimo.  La  commissione  comprende
altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni  AFAM  impegnati
nei corsi di specializzazione di cui  all'articolo  9,  sia  i  tutor
universitario o accademico e coordinatore  dell'interessato,  nonche'
il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.) 
  3.  L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non siano valutati positivamente al
termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato
da ogni altra graduatoria, di merito, di
istituto o a esaurimento, nella quale sia
iscritto ed e' confermato in ruolo presso
l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica,
nel medesimo tipo di posto e classe di
concorso, per almeno altri quattro anni,
salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33,
commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti
successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
  4. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso
positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova.  I  titolari  di  contratto  FIT  che
abbiano conseguito il diploma di specializzazione per  l'insegnamento
secondario ma  non  abbiano  concluso  positivamente,  per  qualunque
ragione, il percorso annuale di formazione iniziale e prova,  sono  riammessi  alla  parte  residua  del
percorso esclusivamente previo  superamento  di  un  nuovo  concorso,
fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente
conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e  6,
nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6. )
                               Art. 14 
 
Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
Conferenza nazionale per la  formazione  iniziale  e  l'accesso  alla
                         professione docente 
 
  1. E' istituita la Conferenza nazionale per la formazione  iniziale
e  l'accesso  alla  professione  docente,   di   seguito   denominata
Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema  di
cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro  organico  delle
competenze della professione  docente,  da  aggiornare  continuamente
anche in  raffronto  con  i  principali  modelli  formativi  e  studi
internazionali. 
  2.  La  Conferenza  e'  costituita   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che  ne  stabilisce
composizione   e   regolamento   di   funzionamento.   E'    composta
pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico  e  dai
sistemi universitario e dell'alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. 
  3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a: 
    a) organizzazione, funzionamento e programmi  dei  percorsi  FIT,
articolati per curricula verticali; 
    b) ordinamenti didattici dei corsi  di  specializzazione  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 3. 
  4. Inoltre, la Conferenza: 
    a) monitora le attivita' e i risultati del  sistema,  promuovendo
eventuali azioni migliorative e correttive; 
    b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione
iniziale e formazione in servizio dei docenti. 
  5.  Ai  componenti  della   Conferenza   non   spettano   compensi,
indennita', gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altre  utilita'
comunque denominate. I componenti della  Conferenza  provenienti  dal
sistema scolastico non sono esonerati dall'attivita' didattica. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							

Capo IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie

                               Art. 15 
 
        Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune 
 
  1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo
9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e'  utile  nelle
scuole secondarie paritarie,  per  insegnare  su  posto  comune,  con
contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al
requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della  legge  10
marzo 2000, n. 62. 
  2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono  insegnare  su  posto
comune  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo   corso   di
specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al
corso. 
  3. Possono  iscriversi  ai  percorsi  di  specializzazione  di  cui
all'articolo 9, comma 1, nell'ordine  di  una  graduatoria  stabilita
sulla  base  di  un  test  di  accesso  gestito   dalle   universita'
interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso  di  cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla  classe  di  concorso
per cui intendono  conseguire  la  specializzazione.  E'  considerato
titolo prioritario per  l'ammissione  al  corso  di  specializzazione
essere  titolare  di  contratti  di  docenza  per  almeno  nove   ore
settimanali  nella  scuola  secondaria  sulla  classe   di   concorso
interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una  scuola
paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 
  4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle
universita' e delle istituzioni AFAM,  l'iscrizione  ai  percorsi  di
specializzazione avviene in sovrannumero rispetto  ai  vincitori  del
concorso  di  cui  all'articolo   3,   nell'ambito   di   contingenti
autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie
e tenuto conto  della  disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato
all'insegnamento o specializzato. 
  5. Le spese della frequenza dei corsi  di  specializzazione  per  i
soggetti di  cui  al  comma  3  sono  integralmente  a  carico  degli
interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui  al  Capo
III. 
  6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente
articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di
titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente
decreto. 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera  g)
          della legge 10 marzo 2000, n.  62  «Norme  per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              (Omissis). 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              (Omissis). 
                               Art. 16 
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
                    
Docenti su posto di sostegno 
 
  1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo
9 in pedagogia e didattica speciale  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole  secondarie
paritarie, per insegnare su  posto  di  sostegno,  con  contratto  di
docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n.
62. 
  2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di
sostegno  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  corso  di
specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al
corso. 
  3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in  pedagogia  e
didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno   didattico   e
l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma  3,  nell'ordine
di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito
dalle universita' interessate, i soggetti in possesso  dei  requisiti
di accesso di cui all'articolo 5,  comma  3.  E'  considerato  titolo
prioritario per l'ammissione  al  corso  di  specializzazione  essere
titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove
ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per  almeno
tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti  siano
retribuiti sulla base di uno dei contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro del settore. 
  4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle
universita' e  delle  istituzioni  AFAM,  l'iscrizione  al  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di  sostegno  didattico  e   l'inclusione   scolastica   avviene   in
sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di  cui  all'articolo
3,   nell'ambito   di   contingenti   autorizzati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati  sulla
base del fabbisogno delle  scuole  paritarie  e  tenuto  conto  della
disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato   all'insegnamento   o
specializzato. 
  5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al
presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e  ai
medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 
  6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente
articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di
titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente
decreto. 

Capo V
Fase transitoria

                               Art. 17 
 
  Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente 
 
  1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo  1,  comma  105,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50  per  cento  dei  posti  di
docente vacanti e disponibili  nelle  scuole  secondarie  e'  coperto
annualmente ai sensi dell'articolo 399  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie  ad  esaurimento  di
cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della  legge  29  dicembre
2006, n. 296, ferma  restando  la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni. All'avvenuto esaurimento  delle  predette  graduatorie
per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono
a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 
  2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: 
    a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al  limite  percentuale
di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto  dal  bando,  sino  al  termine  di  validita'  delle
graduatorie medesime, fermo restando  il  diritto  all'immissione  in
ruolo per i vincitori del concorso; 
    b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del  comma  3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui  alla
lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per  gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche'  l'80%  per  gli  anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per  gli  anni  2022/2023  e
2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per  gli
anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,  sino  a
integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto; 
    c) Abrogata da finanziaria 2019; diceva: ( concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto  dei
posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e  b),  sono
destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per  l'anno  scolastico
2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022,  il  50%  per  gli
anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli  anni  scolastici  2026/2027  e
2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono
arrotondate per difetto;) 
    d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui  al
Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di
cui alle lettere a), e b). In prima applicazione, ai soggetti
che hanno svolto, nel corso degli otto anni
scolastici precedenti, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualita' di servizio anche non successive, valutabili come tali
ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione, e' riservato il 10 per cento dei posti.
In prima applicazione, i predetti soggetti
possono partecipare, altresi', alle procedure
concorsuali senza il possesso del requisito
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o
di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per
una tra le classi di concorso per le quali
abbiano maturato un servizio di almeno un
anno.
  3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in  ciascuna
regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto  entro
febbraio 2018, e' riservata ai docenti  in  possesso,  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  titolo   abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria  o  di  specializzazione  di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga  al  requisito
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e  articolo  5,  comma  2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura
in un'unica regione per tutte le classi di concorso  o  tipologie  di
posto per le quali  sia  abilitato  o  specializzato.  Sono  altresi'
ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30  giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Gli insegnanti  tecnico-pratici  possono
partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle  graduatorie  ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine  di  superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti  a  termine,  per  la
partecipazione alla presente  procedura  straordinaria  e'  richiesto
l'ulteriore requisito di non  essere  titolari  di  un  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. 
  4. La graduatoria di merito regionale comprende  tutti  coloro  che
propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita  prova
orale di natura didattico-metodologica. Tra i  titoli  valutabili  e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti  concorsi
per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di  ricerca.  Alla
prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il  40
per cento del punteggio complessivo attribuibile. 
  5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma
2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione
iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale
percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria
di merito regionale e' soppressa al suo esaurimento.
  6.  Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e   le   modalita'   di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale  e  di
valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono  disciplinati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  7. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (La procedura di cui al comma  2,  lettera  c),  e'  bandita  con
cadenza biennale  in  ciascuna  regione  e  per  ciascuna  classe  di
concorso e tipologia  di  posto,  ed  e'  riservata  ai  docenti  non
ricompresi tra quelli di cui al  comma  2  lettera  b),  che  abbiano
svolto  entro  il  termine  di   presentazione   delle   istanze   di
partecipazione un servizio di almeno tre anni  scolastici  anche  non
continuativi negli  otto  anni  precedenti,  pari  a  quello  di  cui
all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  in
applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3  maggio  1999,
n. 124, in deroga al  requisito  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun  soggetto  puo'
partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per  ciascuna
tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie  di  posto
per le quali abbia maturato un servizio di almeno un  anno  ai  sensi
del citato articolo 489 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito  entro  il
2018. )
  8. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: 
(Le graduatorie di merito regionali sono predisposte  sulla  base
dei  titoli  posseduti  e  del  punteggio  conseguito   nelle   prove
concorsuali. Sono previste una prova scritta di  natura  disciplinare
ed  una  orale  di  natura  didattico-metodologica.  Tra   i   titoli
valutabili e'  valorizzato  il  superamento  di  tutte  le  prove  di
precedenti concorsi per il ruolo docente. )
  9. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: 
(Lo scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di  merito  regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera
c)  e  comporta  l'ammissione  diretta  ad   un   percorso   biennale
disciplinato al  pari  del  primo  e  terzo  anno  del  percorso annuale di formazione iniziale e prova
costituito da un anno finalizzato  al  conseguimento  del  titolo  di
specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi
degli articoli 10, 11 e 13.  I  soggetti  ammessi  a  detto  percorso
possono essere destinatari di contratti di supplenza  durante  l'anno
dedicato al  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione,  fermo
restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei
CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11,  predispongono  e  svolgono  il
progetto di ricerca-azione ivi previsto  sotto  la  guida  del  tutor
scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi  dell'articolo
13. )
  10. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: 
(Il contenuto del bando, i titoli valutabili,  i  termini  e  le
modalita'  di  presentazione  delle  istanze,   di   espletamento   e
valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la  composizione  della
commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e  il
decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. )
                               Art. 18 
 
                       Altre norme transitorie 
 
  1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i
regolamenti, i decreti e gli atti  occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto, sono perfetti ed  efficaci  anche  in  carenza  del
prescritto parere. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							

Capo VI
Norme finali

                               Art. 19 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Per la copertura degli oneri di cui al
presente decreto legislativo e' autorizzata la
spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di
13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019,
che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei
concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal
funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma
6. 
  2. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3,  8,  9  e  17  del
presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel  2021,  euro
55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023,  euro  84.034.000  nel
2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed  euro
135.211.000  annui  a  decorrere  dal  2027,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.) 
  3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 20 
 
Reclutamento per  le  istituzioni  scolastiche  con  insegnamento  in
                           lingua slovena 
 
  1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17,
comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i  posti  di  docente
presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano.
  2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  banditi  dall'Ufficio
scolastico regionale  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  prevedono  lo
svolgimento degli scritti e  dell'orale  in  lingua  slovena  e  sono
integrati  con  contenuti  specifici   afferenti   alle   istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa  commissione
giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza  della
lingua slovena. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 21 
 
                           Disapplicazioni 
 
  1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento  del  personale
docente,  inclusi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   della   scuola
secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente  decreto
e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 1, commi 109 e 110,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107;  le disposizioni
dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano
nuovamente applicazione ai concorsi per il
reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della
scuola secondaria di primo e secondo grado.
    b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 e 436 comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  le
disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e
440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, trovano nuovamente applicazione
ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnicopratici, della scuola secondaria di primo e
secondo grado.
                               Art. 22 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2,  le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi  per
l'accesso ai ruoli di  docente  nella  scuola  secondaria,  su  posti
comuni   e   di   sostegno,   inclusi   quelli    degli    insegnanti
tecnico-pratici, banditi successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono  richiesti  per
la  partecipazione  ai  concorsi  banditi  successivamente   all'anno
scolastico 2024/2025. Sino ad  allora,  per  i  posti  di  insegnante
tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni  per
          la  razionalizzazione  ed  accorpamento  delle  classi   di
          concorso a cattedre e a  posti  di  insegnamento,  a  norma
          dell'art. 64, comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O.