Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124,
recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare
gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute
del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14
aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n.
D1/2276 del 27 marzo 2000);
Il seguente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9,della legge 3 maggio 1999, n. 124:
Art. 1 - Trasformazione delle graduatorie
provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale
docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono
trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed
aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi
per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti
nella posizione e con il punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza
in due province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti
sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
Art. 2 - Prima integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le
graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene
graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto \previsto
dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due
province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati
intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il
trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria
base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di
provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il
trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il
trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento
d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad
essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province
da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere
indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche
per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle
graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali
nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale 29
marzo 1993 e modificata con Decreto Ministeriale 29 gennaio 1994 (Allegato
A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione,
in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) coloro che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio
1999) sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai
soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per
titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati
nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso
per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla
data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per
l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del
secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette
graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore
della legge per i motivi previsti dall'art.7, comma 6 della O.M. n.371 del
29.12.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7,
comma 7 della medesima O.M. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per
l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno
superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza,
fissato con l'Ordinanza Ministeriale n.371 del 29 dicembre 1994, come modificata
dalla O.M.n. 66 del 27.2.1995.
5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di
cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno
del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel
triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la
tabella di cui all'allegato A.
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in
una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in
possesso dei requisiti di ammissione.
Art. 3 - Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il
trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno
degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento
di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le
graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il
depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale
incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe
le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui
intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta
in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di
provenienza e sulla base del punteggio posseduto.
Art. 4 - Integrazioni successive
1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima
sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato
le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di
concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con
l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali
operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale
dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle
graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a
decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione
delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione
alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il
territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le
integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere
dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale
approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni
avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del
secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio
spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui
all'allegato
A.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato
l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle
posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli
prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (All.
A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle
graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di
altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno
titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio
posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della
valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione
allegata (All. A). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello
scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che
chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle
graduatorie.
Art. 5 - Istituzione delle graduatorie
permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola
media.
1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità
strumentali previste nei programmi allegati al Decreto Ministeriale 6 agosto
1999 n. 201.
2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata
alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di
esami per l'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9,
della legge.
Art. 6 - Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria.
1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti
istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno prestato 360 giorni di
servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio
1999 (data di entrata in vigore della legge), di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994/95, purché in possesso o dell'abilitazione
all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita
antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale
nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per
la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione
della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella
provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai
sensi del comma 1.
Art. 7 - Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione
delle Commissioni.
1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono
graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione
dei titoli (all.B)
utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al Decreto Ministeriale 13
febbraio 1996 e allegata al medesimo Decreto. Gli aspiranti inclusi negli
elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996
vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già
attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in
data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la
presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli
artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle
graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono
effettuate da apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da
un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del
Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore;
due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale;
un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato
contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da
compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non
abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si
riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento
affine.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
impiegato di livello non inferiore al quinto.
4. I componenti della Commissione e il segretario sono nominati dal
dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.
Art. 8 - Trasferimento di graduatoria
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
5 può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di
altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il
depennamento dalla graduatoria di provenienza.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della
nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.
3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati
tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di
provenienza.
Art. 9 - Integrazioni successive
1. L'integrazione delle graduatorie di cui all'art. 5 sono disposte in conformità
delle disposizioni impartite nell'art. 4, secondo il punteggio attribuito sulla
base di una tabella di valutazione da adottare con successivo decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 10 - Trasformazione delle graduatorie
provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli
provinciali del profilo professionale di responsabile amministrativo sono
trasformate in graduatorie permanenti, da integrare e aggiornare secondo le
modalità di cui ai successivi articoli. Coloro che sono inclusi nelle
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle
corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio
posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due province.
Art. 11 - Prima integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le
graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene
graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto
dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di
due province, deve indicare in quale delle due province in cui è collocato
intende concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato.
2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il
trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base
della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di
provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il
trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il
trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda
di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui
l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle
graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali
nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale n.292
del 7 maggio 1997 - Allegato
C).
4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione,
in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:
a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti
per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove
di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di
responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli
corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati
nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei
ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a
quella cui si concorre).
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso
per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile
amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano
inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o
d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in
possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle
predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata
in vigore della legge per i motivi previsti dall'art.12, comma 15 della O.M.
n.59 del 21.2.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del
medesimo articolo della stessa O.M.. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per
coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed
esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l'Ordinanza Ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la
tabella di cui all'allegato
C.
6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell'assunzione
in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola
provincia.
Art. 12 - Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere
annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia
in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il
trasferimento di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di
provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il
trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, indicando
in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta
in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di
provenienza e sulla base del punteggio posseduto.
Art. 13 - Integrazioni successive
1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima
sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato
le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami. L'integrazione avviene ogni
volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo
all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il
territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le
integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in
ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo
all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su
tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere
dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale
approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni
avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del
secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio
spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui
all'allegato
C.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato
l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle
posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli
prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (All.
C). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle
graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di
altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno
titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio
posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della
valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione
allegata (All. C). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello
scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che
chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento
dalle graduatorie.
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali
1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i
nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con
Decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di
semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti
da parte degli aspiranti medesimi.
2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra
classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella
graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2000
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***
febbraio 2002