pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997 -
Supplemento Ordinario n. 188
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
1. Nell'articolo 46 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente la definizione dei redditi di lavoro
dipendente, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Costituiscono,
altresi', redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura
civile.".
1. All'articolo 47 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i compensi per
l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui
all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;";
2) nella lettera f) dopo le parole "pubbliche funzioni", sono inserite
le seguenti: "nonchè i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di
sorveglianza,"; 3) nella lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonchè i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;"; 4) la lettera l) è sostituita dalla
seguente : "l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.";
b) nel comma 3, le parole: "lettere f), g), h) e i) del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere e), f), g), h) e i) del comma 1".
1. L'articolo 48 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il
reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto
dall'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; i
contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal
lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non
superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base
per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni,
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del
TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo
quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la
fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i
contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla
generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennita' sostitutive;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo
47;
f) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 65, con
esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e l'utilizzo delle
relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati
nell'articolo 12;
g) il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli
articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da
societa' che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro
in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera
b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura
pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite,
lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e
comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati
concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono
essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di
locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato
in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e'
ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia
delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico
delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre
spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre
in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita'
o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori
tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita',
le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3
milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per
quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le
indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le
indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di
trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di
lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge
prevede la sorresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse
collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del
50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di
quella di cui al comma 5.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della
predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno
per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante
dall'applicazione del medesimo decreto.".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l'articolo 48, e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo
quanto di seguito specificato:
a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o
dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito
fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale
obbligatoria;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le
somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a
titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi
criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma
1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia'
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella
misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono
reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo
d'imposta;
d) per le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48 e
le stesse costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo
corrisposto.".
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 3, recante l'elencazione dei redditi e degli assegni
esclusi dalla base imponibile:
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1
agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle
disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini
contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi
contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h),
dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui
erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva
l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali
obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e
gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di
cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi
erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione
lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o
l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri
elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o
accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti
aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del
rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse
dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di
solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle
gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo
l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore
destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle
casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di
solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi
annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro
intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore
versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di
previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro
ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle
contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le
norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizione in materia di
retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determi- nate categorie di lavoratori e quelle in
materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui
all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a
contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle
prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate.".
2. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
3. Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, non concorrono a formare la base imponibile contributiva le indennita' di cassa e di maneggio di denaro.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma dell'articolo 1, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;"; nel medesimo comma le lettere d), e) ed e-bis) sono abrogate; nel medesimo articolo il quinto comma e' abrogato;
b) l'articolo 7-bis, riguardante le
certificazioni dei sostituti d'imposta, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I
soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono
somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello
stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori,
l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti
e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso
di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione
prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.";
c) l'articolo 21, riguardante le scritture
contabili dei sostituti d'imposta, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). - 1. I
soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per
ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti
ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite
in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23.
Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal
libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente
legislazione sul lavoro.";
d) l'articolo 23, riguardante
l'effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli
enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indi- cate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o
imprese agricole, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo
48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta
da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
2. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di
paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito
ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, rapportare al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha
effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a
mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b) del citato testo unico, con i criteri
di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48,
del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute op- erate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui compensi e le
indennita' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12
gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli
12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma
dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali
il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli
oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' acontratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In
caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte
dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno
successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei
periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli
importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le
modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine
del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio
dell'anno successivo. Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei
compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico
pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo
d'imposta successivo, di esse lo stesso terra' conto ai fini delle
operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo. Se alla
formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse
in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche
nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso
a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti.
Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il
sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di
lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve
consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la
certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.
Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche
comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente
intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti
che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone
fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e
valori di cui all'articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini
della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.".
e) l'articolo 24, concernente
l'effettuazione della ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che
corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli
stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le
disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che
corrispondono le indennita' e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare,
entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro
del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute
effettuate e dei relativi contributi.";
f) l'articolo 29, concernente
l'effettuazione dalla ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti
dallo Stato, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo
Stato). - 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui
all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo
23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche'
su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e
sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6,
7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di
reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente
all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di
reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri
di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita
per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere
fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi
dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il
conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalita' in esso
stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve
specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'articolo 23 intende
adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri
organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso
e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno
e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e
assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione
deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche
approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata
mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri
indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e
assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi
precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25,
25-bis e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.".
1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonche' gli eventuali contributi da trattenere.
A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che e' stata applicata la presente disposizione.
Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualita' di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di piu' trattamenti pensionistici cui si e' reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.".
1. Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1998. Restano confermate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione.
2. Sono abrogati l'articolo 7, e i commi 2 e 3 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni attuative e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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