Roma, 28 febbraio 2002
Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001/2002.
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999,n.300;
Vista la legge
10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in
particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323,con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina
gli esami di Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare, l'articolo 205,
comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima
prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le
scansioni dell'anno scolastico 2001/2002, le attività di programmazione
coerenti con i diversi modelli di scrittura;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, n.216/01 espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 3 dicembre 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ( nota n. 1095 del
15/1/2002)
1. La prima prova scritta è intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività.
2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di
elaborati proposti dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca:
analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui al
comma 2 lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di
conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e
delle sue strutture formali.
1. La seconda prova scritta, che può essere
anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle
conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per
oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le
quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione
prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può
essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è
individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della
ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima
prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il
Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il
Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, al fine del tempestivo
invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la
segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile
acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio
delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi
occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina
cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte
tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti
sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel
caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO
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2002