Decreto Ministeriale n.141

 

 

Roma, 3 giugno 1999

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12. Con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap;

VISTO il proprio decreto 24 luglio 1998, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 19994 n. 297;

VISTA La legge 27 dicembre 1997 n. 449, e in particolare, l'art. 40 commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n 59, ed in particolare, l'art. 21 commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20 dicembre 1998 con la quale la Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti  di ogni ordine e grado "...salvaguardando il limite di massima di 20 alunni..." nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

VISTO il parere espresso dalla VII Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 5 maggio 1999;

VISTO il parere espresso dalla VII commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 12 maggio 1999:

 

DECRETA

 

FORMAZIONE CLASSI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

 

l'articolo 10 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 è sostituito dal seguente:

 

10.1 Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purchè sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di i9ntegrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa scuola.

 

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap funzionalmente lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

 

10.3 In relazione al disposto comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni, senza superare, però, il limite massimo di 25, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

 

10.4 ai fini previsti dall’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.449, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.

 

10.5  Per la formulazione del piano provinciale concernente la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap  e per l'assegnazione dei docenti di sostegno il Provveditore agli Studi , anche sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

 

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione del piano provinciale; alle riunioni del gruppo possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

 

b) il GLH ( gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica ) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi,  per i provvedimenti di competenza.

 

 

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale n.72 del 22 marzo 1999, sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20

 

 

IL MINISTRO

 

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