Decreto
Ministeriale n.141
Roma,
3 giugno 1999
VISTA
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12. Con il
quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di
costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap;
VISTO
il proprio decreto 24 luglio 1998, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV
riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per
attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;
VISTO
il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 19994 n. 297;
VISTA
La legge 27 dicembre 1997 n. 449, e in particolare, l'art. 40 commi 1 e 3,
concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse
disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n 59, ed in particolare, l'art. 21 commi 8 e 9 relativi
alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri
di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA
la risoluzione approvata in data 20 dicembre 1998 con la quale la Camera dei
Deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi
delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado "...salvaguardando il limite di massima di 20
alunni..." nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di
handicap;
VISTO
il parere espresso dalla VII Commissione della Camera dei Deputati nella seduta
del 5 maggio 1999;
VISTO
il parere espresso dalla VII commissione del Senato della Repubblica nella
seduta del 12 maggio 1999:
DECRETA
FORMAZIONE
CLASSI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
l'articolo
10 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 è sostituito dal seguente:
10.1
Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le
sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono
costituite con non più di 20 alunni purchè sia esplicitata e motivata la
necessità della riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle
esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di i9ntegrazione
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della
classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa
scuola.
10.2
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe
può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap
funzionalmente lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in
situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le
classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato
all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.
10.3
In relazione al disposto comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap
possono essere costituite con più di 20 alunni, senza superare, però, il
limite massimo di 25, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle
situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni
organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4
ai fini previsti dall’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n.449, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai
commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni
organiche provinciali complessive del personale docente, ai sensi
dell’articolo 26, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
10.5
Per la formulazione del piano provinciale concernente la costituzione
delle classi con alunni in situazione di handicap
e per l'assegnazione dei docenti di sostegno il Provveditore agli Studi ,
anche sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 41 e 43, si avvale
dei seguenti organismi:
a)
il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa
i criteri generali di attuazione del piano provinciale; alle riunioni del gruppo
possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in
volta interessate.
b)
il GLH ( gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica ) che, sulla base dei
criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità
al Provveditore agli Studi, per i
provvedimenti di competenza.
Il
presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale n.72 del 22 marzo
1999, sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20
IL
MINISTRO
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