DECRETO 26 maggio 1998.

(Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1998 n. 153)


Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante: "Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concemente: "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante: "legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per
lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante:
"Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
connesse attivita' di orientamento";
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data
30 aprile 1998;
Visti i pareri delle commissioni parlamentari della Camera e del
Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998;
Vista la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della
pubblica istruzione;

Decreta:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della
formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze
caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da
sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema
europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunita'
europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15
giugno 1987;
e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di
attivita' didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e
C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni
scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e
competenze operative;
g) per prove di valutazione conclusive, le modalita' di
accertamento dell'apprendimento al termine di attivita' didattiche.

Art. 2.
Disposizioni generali

1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola
sono disciplinati dalle universita' nei regolamenti didattici in
conformita' ai criteri di cui al presente decreto.
2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della
scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base
dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle
universita' relative agli insegnamenti e alle altre attivita'
didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo
formativo.
3. Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di
valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle
competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in
maniera coordinata, promuovendo altresi la partecipazione degli
allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con
l'obiettivo formativo.
4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche
sulla base di intese tra due o piu' universita'. In sede di
definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica
delle attivita' didattiche, le universita' assicurano l'integrazione
delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre
strutture di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari
responsabilita'. Per la composizione degli organi delle predette
strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalita' di cui al
presente decreto le universita' attivano opportune forme di
collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni
con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonche' con
accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati,
ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
programmazione e realizzazione di attivita' di laboratorio e di
tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella
scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del
tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita'
didattiche sono realizzate dalle universita' sulla base di criteri
definiti dalla commissione di cui all'art 4, comma 5, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
5. Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il
tirocinio. Alle attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 10
per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non
meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle
attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di
verifica, e' destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il
corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la
scuola.
6. Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano
complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni universita' i
regolamenti didattici:
a) disciplinano le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti
da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del
laboratorio, del tirocinio e di altre modalita';
b) definiscono in termini di crediti il carico didattico,
comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attivita'
previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;
c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di
laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;
d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione
all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle
disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245,
in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;
e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia
integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre
conclusivo le rimanenti attivita' didattiche non possono superare le
100 ore.
7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento
didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita' di
attivita' didattiche e sono determinate in un numero non superiore a
3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le
modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito
delle predette attivita'. E' prevista in ogni caso una prova
specifica di conoscenza di una lingua straniera.
8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta
relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della
relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti
universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate
che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea o della
scuola.
9. Nella organizzazione delle attivita' del corso di laurea e della
scuola le universita' tengono conto, ai fini dei necessari raccordi,
dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli
insegnanti.

Art. 3.
Criteri relativi al corso di laurea
in scienze della formazione primaria

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di
ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata
quinquennale.
2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due
indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola
elementare. Il tirocinio e' attivato fin dal primo anno. La scelta
dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico. La
laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione
all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare, nonche', con riferimento
all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle
istituzioni educative statali.
3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facolta' di scienze
della formazione, fermo restando quanto previsto all'art 2, comma 4,
secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il
funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e,
con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le
facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
L'universita', ovvero le universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2,
comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un
coordinamento interfacolta', definendo secondo i propri ordinamenti
le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed
amministrativi responsabili.
4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, per il
laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti
complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25
per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo ad
attivita' didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato B);
b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo
per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per
la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche di cui all'area
n. 2 dell'allegato B;
c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi e' riservato ad
insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in
altri corsi universitari. Sono garantite possibilita' di opzioni
individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);
d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno
un'attivita' di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2
dell'allegato B. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito
dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresi il
conseguimento di un piu' elevato numero di crediti formativi relativi
all'area 2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in
corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli
insegnanti di scuola elementare.
5. E' garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante
l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilita' di studenti da e
per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio
opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al
comma 4.
a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo'
conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in
non piu' di due semestri;
b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura
didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o
materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.
6. Ferme restando le attivita' previste per tutti gli allievi
nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attivita'
didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di
consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei
contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo
costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita'
didattica di sostegno ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono
finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia'
conseguito la laurea nel corso puo' integrare il percorso formativo,
ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione
specialistica necessaria in relazione a particolari handicap
sensoriali dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche
situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 4.
Criteri relativi alla scuola di specializzazione
all'insegnamento secondario

1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di
ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola
si articola:
a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione
di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative
al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso
dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica
istruzione;
b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le
accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie
artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli
ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea
che diano accesso, nel Paese stesso, alle attivita' di formazione
insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di
specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari
cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli
specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce
titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie.
3. La scuola e' struttura didattica dell'universita', cui
contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati.
L'universita', o le universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma
4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture
interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono
con la collaborazione delle facolta' interessate il supporto
gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale
necessarie al funzionamento.
4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una
pluralita' di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento
didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le
classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate
con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono
attivati almeno due indirizzi.
5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in
conformita' ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il
laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti
complessivi e' relativo ad attivita' didattiche, di norma comuni ai
diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli
studenti, dell'area 1 dell'allegato C;
b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e' relativo ad
attivita' didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C.
c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta
da parte dell'universita' deve essere piu' ampia degli obblighi
previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte
opzionali.
6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di
studio individuale. Tale piano:
a) valuta il percorso formativo compiuto nell'universita' o in una
delle istituzioni di cui al comma 1, lettera, b) riconoscendo crediti
corrispondenti a non piu' di due semestri; entro il medesimo limite
complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute puo'
essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di
tirocinio, nella misura massima della meta' degli obblighi stessi;
b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di
uno o due semestri per l'allievo che intenda conseguire
contemporaneamente una pluralita' di abilitazioni;
c) prevede, in aggiunta alle attivita' della scuola, una formazione
ulteriore da acquisire nelle facolta' competenti, nei casi in cui il
precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per
l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi
concorsi;
d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici
di diversa tipologia.
7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a
favore di chi, gia' abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione
ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per
l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.
8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita'
nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attivita'
didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di
consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei
contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione
abilita all'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore
di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno.
Chi ha gia' conseguito il diploma nella scuola puo' integrare il
percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri
aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a
particolari handicap sensoriali, dovra' essere completata, con
riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in
servizio.

Art. 5.
Norme particolari

1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione
Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle
scuole in lingua slovena e in lingua ladina le universita' approvano
i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente
decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare,
fermo restando il conferimento del titolo da parte di una universita'
italiana, potra' essere previsto lo svolgimento di parte del percorso
formativo presso universita' di Paesi stranieri, anche sulla base
delle convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio
1997, n. 127.

Art. 6.
Norme di attuazione

1. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di
cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti
attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e'
consentito, con delibere motivate delle competenti strutture
didattiche, per non piu' di un quarto degli insegnamenti attivati nel
corso di laurea o nella scuola.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei per la
registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 1998
Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 137

Allegato A

OBIETTIVO FORMATIVO
DEL CORSO DI LAUREA E DELLA SCUOLA

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola
il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il
profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e
specificati negli ordinamenti didattici:
1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori
disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli
aspetti storici ed epistemologici;
2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo
svolgimento delle attivita' formative, assumendo consapevolmente e
collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di
promuovere la costruzione dell'identita' personale, femminile e
maschile, insieme all'autoorientamento;
3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i
colleghi, le famiglie, le autorita' scolastiche, le agenzie
formative, produttive e rappresentative del territorio;
4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'interazione
culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti
educativi;
5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e
le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle
nuove acquisizioni scientifiche;
6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le
attivita' didattiche attraverso una progettazione curriculare
flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di
conoscenza, metodi didattici;
7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di
esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione
scolastica, alla specificita' dei contenuti, alla interrelazione
contenutimetodi; come pure all'integrazione con altre aree formative;
8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche
multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un
ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra
loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti,
abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di
esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove
conoscenze;
10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione
con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti
docimologici piu' aggiornati, le attivita' di
insegnamentoapprendimento e l'attivita' complessiva della scuola;
12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia
della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti
dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con
attenzione alla realta' civile e culturale (italiana ed europea) in
cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonche' alle
specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura,
lingua e nazionalita' non italiana.

Allegato B

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI
DEL CORSO DI LAUREA

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti
minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo
formativo relativamente al corso di laurea, attivita' didattiche e
relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori
scientificodisciplinari:
Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e
competenze di cui all'allegato A nel campo pedagogico,
metodologicodidattico, psicologico, socioantropologico,
igienicomedico, nonche' relative all'integrazione scolastica per
allievi in situazione di handicap.
Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario: comprende, tenendo
conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola
elementare e della scuola materna, attivita' didattiche finalizzate
alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A in
relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei
campi linguisticoletterario, matematicoinformatico, delle scienze
fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione
sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne,
storicogeograficosociale, del disegno e di altre arti figurative.
Area 3 - Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).
Area 4 - Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

Allegato C

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti
minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo
formativo relativamente alla scuola, attivita' didattiche e relativi
crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori
scientificodisciplinari:
Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e
competenze di cui all'allegato A nelle scienze dell'educazione e in
altri aspetti trasversali della funzione docente.
Area 2 - Contenuti formativi degli indirizzi: comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di
cui all'allegato A, relative alle metodologie didattiche delle
corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla
genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al
significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.
Area 3 - Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f), con
specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).
Area 4 - Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

Allegato D

ISTITUZIONE DEGLI INDIRIZZI NELLA SCUOLA

Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione, come previsti
all'art. 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio nazionale, per
consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione.
Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola
universita' potra' accorpare alcuni tra gli indirizzi ivi indicati,
particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta
l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi distinti.
Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:
a) occorre evitare alle universita' un eccesso di complicazioni
organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si
prevedono scuole interuniversitarie con indirizzi attivati presso
universita' diverse;
b) e' necessario che un laureato che puo' avere accesso a diverse
abilitazioni trovi, il piu' possibile, nel medesimo indirizzo le
abilitazioni stesse; cio' rende piu' agevole la definizione, da parte
del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in
funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.
La presenza di piu' curricoli di abilitazione in uno stesso
indirizzo non significa che essi debbano essere pressoche' identici.
Infatti, la impostazione di indirizzi "larghi" comporta una loro
forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad
abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli
insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno
dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze
dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma
potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo,
quando esso conglobi classi della secondaria superiore con classi di
scuola media.
Una universita' non deve necessariamente attivare tutti gli
indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente
all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve
necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di
abilitazione; cio' vale in particolare nei casi in cui la
disponibilita' dei relativi posti di insegnamento nel sistema
scolastico sia molto esigua.
In ogni caso, deve essere prevista la possibilita' di piani di
studio "a cavallo" tra due indirizzi. Cio' sia perche' determinate
classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire di
insegnamenti collocati in un altro, sia perche' esistono classi che
per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di
piu' di un indirizzo.

Relazione illustrativa

L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha dettato
in materia di autonomia didattica delle universita', disposizioni
innovative relativamente al settore degli ordinamenti didattici,
disciplinati dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 e dal regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni.
Tale impianto normativo, infatti, ha definito puntualmente, a
livello nazionale, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di
laurea, di diploma universitario e di specializzazione con le
procedure previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della predetta legge
n. 341/1990.
Sulla base delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 127/1997,
i riferiti ordinamenti sono adottati dagli organi accademici delle
singole universita' sulla base di "criteri generali" definiti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) durata, numero minimo di annualita' e contenuti minimi
qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori
scientificodisciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi.
Nell'adozione dei predetti decreti la norma, confermando quanto
gia' previsto dalla ricordata legge n. 341/1990, prescrive il
rispetto delle eventuali direttive comunitarie in materia, nonche' il
concerto, laddove previsto, di altre amministrazioni pubbliche.
Lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame delle
commissioni parlamentari concerne la definizione degli ordinamenti
didattici del corso di laurea per la formazione degli insegnanti
della scuola materna e della scuola elementare, nonche' della scuola
di specializzazione per gli insegnanti degli istituti secondari di
secondo grado, previsti rispettivamente all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e
all'art. 2 e 3, della predetta legge n. 341/1990 e regolati
attualmente dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996, n. 471 e 31 luglio 1996, n. 470.
L'articolato e' stato redatto sulla base della proposta della
commissione mista MPI-MURST di cui all'art. 4 della legge n. 168 del
1989, tenendo anche conto dei suggerimenti e delle osservazioni
pervenute dalle varie universita' e dal mondo scolastico, nonche' dei
risultati istruttori dei lavori di una apposita commissione
costituita per l'esame delle problematiche derivanti dall'attuazione
del menzionato art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997.
Lo schema di provvedimento in questione si compone di 6 articoli e
di 4 allegati.
Dopo aver precisato, all'art. 1, taluni aspetti definitori
ricorrenti nel testo, l'art. 2 contiene disposizioni di carattere
generale comuni sia al corso di laurea che alla scuola di
specializzazione.
Il primo comma, conferma che i singoli ordinamenti sono determinati
dalle universita' in sede di adozione dei propri regolamenti
didattici, intendendosi per questi ultimi i provvedimenti normativi
secondari di cui all'art. 11, comma 1 e 2 della ricordata legge n.
341/1990, cosi' come statuito dalle disposizioni della legge n.
127/1997.
Il comma 2 precisa i riferimenti ai contenuti minimi qualificanti
dei corsi in questione, come definiti all'art. 1, rinviando agli
allegati B e C, formulati sulla base degli obiettivi formativi
individuati espressamente nell'allegato A al fine di indicare alle
universita' l'esigenza di finalizzare sistematicamente il curricolo
di sede allo specifico profilo professionale.
Il comma 3 contiene una disposizione di carattere programmatico
affermando l'esigenza di un coordinamento collegiale da parte delle
competenti strutture didattiche nello svolgimento di tutte le
attivita' didattiche anche mediante la partecipazione degli allievi.
Il comma 4 ha natura organizzatoria e consente alle universita' di
procedere all'istituzione dei corsi in questione sulla base di
accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre
istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del reperimento
delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali.
Il comma 5 specifica in termini di conseguimento dei crediti
formativi, il peso delle attivita' didattiche dei laboratori e dei
tirocini, cosi come definiti all'art. 1, organizzati presso il corso
di laurea e presso le scuole di specializzazione. Le percentuali dei
crediti piu' elevate nella scuola rispetto al corso di laurea si
giustificano nella circostanza che tali ultime strutture sono
deputate alla formazione didatticoprofessionale mentre nel corso
stesso deve essere considerato anche lo spazio per l'approfondimento
dei necessari contenuti culturali di base.
Il comma 6 definisce il limite di impegno orario semestrale per le
attivita' didattiche, vincolante per gli atenei in sede di
elaborazione dei propri regolamenti i quali oltre ai contenuti tipici
previsti dalla legge (art. 11 della legge n. 341/1990), definiscono
in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attivita'
previste, convenzionalmente facendo pari a 30 il totale dei crediti
in un semestre.
Il comma 7 detta disposizioni in ordine alle prove di valutazione,
determinate in numero massimo di 3 per semestre, nonche' in materia
di disciplina delle modalita' delle stesse rimessa alle competenti
strutture didattiche, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
Puntuali disposizioni sono dettate in ordine all'esame di diploma
(di laurea e di specializzazione) e alla composizione della relativa
commissione della quale e' prevista la presenza anche degli
insegnanti delle istituzioni scolastiche che a vario titolo
collaborano alle diverse attivita' didattiche.
All'art. 3, i criteri relativi al corso di laurea, dopo aver
ripreso al comma 1 e 2 il dettato normativo della legge n. 341/1990,
disciplinano, al comma 3, taluni aspetti organizzativi del percorso
formativo degli insegnanti di scuola materna ed elementare
articolantesi in due distinti bienni di indirizzo, dopo un primo
biennio comune propedeutico. In ordine alle modalita' organizzative
lo stesso comma, consente l'attivazione del corso attraverso il
concorso di varie facolta', nell'ambito di strutture organizzative a
tale fine disciplinate secondo le norme degli ordinamenti
universitari.
In particolare il comma 4 detta i criteri per la definizione degli
ordinamenti didattici attraverso la individuazione, in termini di
crediti didattici, del peso delle attivita' di insegnamento, tra
quelle esplicitamente individuate nell'allegato B alle aree 1 e 2, in
tal modo rendendo flessibili per ciascun ateneo le modalita' di
definizione dei singoli piani di studio, entro limiti peraltro
predeterminati. Il modello adottato consente di modulare il corso, da
un canto in funzione degli obiettivi formativi e della risorsa
docenza a disposizione nell'ambito dei settori
scientificodisciplinari individuati, dall'altro, in relazione alle
specifiche esigenze degli allievi cui viene riservata la scelta di
almeno il 5% dei crediti formativi, anche all'interno di altri corsi
universitari. Con riferimento all'indirizzo della scuola elementare,
tenuto conto delle competenze e quindi delle specifiche
professionalita' di tale canale formativo i vincoli di cui alle
lettere a) e b) vengono parzialmente derogati a favore dei settori
didatticoformativi individuati all'area 2.
Puntuali disposizioni, atte a favorire la mobilita' degli studenti
e la spendibilita' dei crediti formativi conseguiti in altri corsi,
sono dettate al comma 5, mentre il comma 6 disciplina la formazione
degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della
legge n. 104/1992.
L'art. 4 detta specifici criteri per la istituzione delle scuole di
specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990.
Mentre i commi 1 e 2 richiamano talune disposizioni del vigente
ordinamento in materia di durata, di criteri di ammissione alla
scuola, e di esame finale per il conseguimento del titolo abilitante
all'insegnamento, il comma 3 definisce il modello organizzativo della
scuola la quale a tutti gli effetti e' una struttura didattica
d'ateneo, non incardinata, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982, in una facolta' universitaria. Peraltro, in
linea con le statuizioni del predetto decreto presidenziale, al
funzionamento delle scuole in disamina provvedono le singole facolta'
universitarie per la parte di propria competenza, in termini di
reperimento di risorse logistiche, finanziarie e di personale docente
e tecnico amministrativo.
I commi 4 e 5 disciplinano le modalita' per la definizione, degli
ordinamenti didattici con particolare riferimento alle aree
didatticoformative individuate all'allegato C, il cui peso in termini
di crediti viene fissato dalla norma.
Il comma 6, quindi, detta disposizioni di carattere generale in
ordine all'approvazione del piano di studio individuale dello
studente prevedendo abbreviazioni di corso, previo riconoscimento di
crediti didattici gia' acquisiti, nonche' forme integrative e
ulteriori di formazione in relazione a scelte opzionali dello
studente stesso, ovvero a rilevate carenze formative.
Anche per tale percorso formativo vengono previste modalita' per il
conseguimento dell'abilitazione all'attivita' di sostegno ai sensi
della legge n. 104/1992.
L'art. 5 in particolare detta alcuni criteri per la formazione
degli insegnanti delle scuole della Val d'Aosta e del Trentino-Alto
Adige con riferimento specifico alla possibilita' per gli Atenei di
prevedere lo svolgimento di parte del corso presso universita'
straniere sulla base di accordi e convenzioni a tal fine stipulati ai
sensi dell'art. 17, comma 98, della legge n. 127/1997.
Infine, l'art. 6, onde garantire la specificita' dell'impianto
formativo dei corsi in questione limita il ricorso alle cd.
mutuazioni nella programmazione e nel funzionamento delle strutture
didattiche.
In parziale accoglimento dei pareri del Consiglio universitario
nazionale e delle commissioni parlamentari sono state quindi
apportate le seguenti modifiche:
all'art. 2, comma 5, la percentuale riservata al tirocinio nella
scuola e' stata abbassata per accogliere l'invito della commissione
della Camera a ridurre la percentuale complessiva rigidamente
destinata alle quattro aree di cui all'allegato C. Al comma 6 e'
stata accolta l'indicazione del Consiglio universitario nazionale,
relativa alla individuazione dei crediti;
all'art. 3, comma 6, sono state accolte le due indicazioni della
commissione della Camera relative alla formazione di base, per tutti,
nelle problematiche dell'handicap e ad una preparazione
specialistica, da completare in sede di formazione in servizio, per
particolari handicap sensoriali;
all'art. 4, comma 3, e' stata accolta una osservazione della
commissione della Camera, che ribadisce la collaborazione delle
facolta' interessate alla scuola di specializzazione. Al comma 6 e'
stata accolta, alla lettera c), una indicazione del Consiglio
universitario nazionale relativa alla partecipazione ai concorsi. Al
comma 8 e' stata recepita l'osservazione della commissione della
Camera, di analogo contenuto a quella di cui all'allegato 3, comma 6;
all'allegato A, e' stata parzialmente accolta, inserendo il nuovo
punto 1) e integrando l'inizio del punto 12) ex 11), una indicazione
del Consiglio universitario nazionale al fine di sottolineare
l'importanza delle conoscenze disciplinari, nonche' degli aspetti
relativi all'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e
nazionalita' non italiana. E' stato tenuto conto, nella integrazione
al termine del punto 12), di una considerazione espressa dal
Consiglio universitario nazionale nella parte introduttiva del
parere;
all'allegato B, e' stata accolta, al termine dell'area 2, una
indicazione del Consiglio universitario nazionale, inserendo altre
arti figurative;
all'allegato C, e' stata accolta, al termine dell'area 2, una
indicazione della commissione Senato, analoga ad una diversamente
formulata del Consiglio universitario nazionale, concernente la
specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico,
alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla
funzione sociale di ciascun sapere.
Inoltre e' stata introdotta, nell'area 3, una precisazione che
raccoglie, in termini variati, una indicazione della commissione del
Senato relativa alla destinazione di una maggiore percentuale alle
attivita' direttamente connesse alle metodologie disciplinari.
Non si e' ritenuto invece di poter accogliere alcune indicazioni,
per i motivi che seguono:
eliminazione di ogni prescrizione su pesi percentuali minimi
assicurati ad ognuna delle quattro aree (commissione del Senato e
Consiglio universitario nazionale) - Va anzitutto rilevato che il
decreto prevede una amplissima autonomia nelle scelte delle singole
universita', in quanto le quattro aree rappresentano esclusivamente
tipologie di attivita' didattiche, entro ognuna delle quali e'
possibile la piu' grande varieta' di scelte. L'eventuale soppressione
anche di questi vincoli a maglie cosi larghe annullerebbe di fatto il
significato stesso dei criteri previsti dalla legge n. 127/1997; in
particolare, una totale assenza di caratterizzazione nazionale non
appare accettabile per corsi direttamente professionalizzanti (nel
caso della scuola, anche abilitante);
esclusione della possibilita' di abbraviazioni di corso in
relazione a crediti riconosciuti (commissione del Senato e Consiglio
universitario nazionale) - L'idea stessa di credito didattico, sempre
piu' diffusa in tutti i sistemi scolastici europei e posta alla base
delle principali proposte di riforme del sistema formativo
attualmente in discussione in Italia, richiede che le attivita'
concluse positivamente dallo studente in precedenti corsi di studio e
riconosciute come rilevanti per un determinato nuovo curricolo
didattico possano comportare una abbreviazione del curricolo stesso.
E' da rilevare che il decreto non prevede alcun automatismo:
l'individuazione della rilevanza, per il corso o per la scuola, di
studi precedenti e' interamente demandata al giudizio degli organismi
didattici responsabili.
Inoltre i pareri contenevano le seguenti osservazioni, non
direttamente pertinente al presente decreto; in vari casi, sara'
possibile tenerne conto nelle sedi proprie:
diritto allo studio: e' in corso di elaborazione la modifica della
normativa sul diritto allo studio universitario che dispone, come
richiesto dalle commissioni del Senato e della Camera, l'estensione
agli allievi delle scuole di specializzazione di quanto oggi previsto
per gli iscritti ai corsi di laurea;
accesso degli studenti al corso e alla scuola: nell'attuazione
delle procedure previste dall'apposito regolamento, sara' tenuta
presente l'indicazione della commissione del Senato relativa alle
pari condizioni di accesso e alla valutazione culturale degli
aspiranti. L'indicazione della Camera relativa ai provenienti dai
corsi quadriennali verra' soddisfatta garantendo l'attivazione
dell'anno integrativo per coloro che acquisiranno il titolo
quadriennale nella fase transitoria. Non appare invece compatibile
col regolamento sugli accessi l'indicazione del Consiglio
universitario nazionale relativa all'art. 2, comma 3;
riforma della tipologia delle abilitazioni: l'orientamento
suggerito dalle osservazioni della commissione del Senato corrisponde
alla prospettiva gia' indicata nelle premesse al recente decreto
ministeriale che ha prorogato a tutto l'anno accademico 2000-2001 la
validita' delle lauree che attualmente consentono l'accesso alle
diverse abilitazioni (e percio' alla Scuola che conferisce tali
abilitazioni);
tasse e contributi: relativamente all'indicazione della commissione
del Senato, si deve fare necessariamente riferimento alla normativa
generale sulla determinazione di tasse e contributi.

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