D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471
Corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria
Tabella XXIII
ARTICOLO 1
(Finalità del corso di laurea)
1. Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è preordinato
alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna
e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
ARTICOLO 2
(Collocazione del Corso di laurea)
1. Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è collocato
nella facoltà di Scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di
laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le
competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano
a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno
parte del Consiglio di corso di laurea in Scienze della formazione primaria,
nonché del Consiglio di facoltà di Scienze della formazione per tutti i
provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla
copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.
ARTICOLO 3
(Titolo di ammissione)
1. Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per
l'ammissione ai corsi di laurea universitari.
ARTICOLO 4
(Durata ed articolazione degli
studi)
1.
Gli studi hanno durata di 4 anni e sono articolati in due indirizzi,
rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la
formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio
è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio
con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la
tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione
della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il
riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di
diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate
all'articolo 1 1 della legge 19 novembre 1990. no 341.
2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture
didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono
attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria
alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali
variazioni che le università riterranno di apportare alle discipline previste
nelle varie aree scientifico-disciplinari.
ARTICOLO 5
(Titolo di studio rilasciato)
1. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della
formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I
laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione
primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un
ulteriore anno di studi.
ARTICOLO 6
(impegno didattico e tirocinio)
1. L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000 ore, delle quali
1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di
tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La
didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi
laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola
materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio
didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito
di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di
insegnamento.
2. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola
materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità
previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'università e dalle
competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura
prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad
esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una
valutazione positiva o negativa, anche sulla base dì una relazione analitica
redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di
laurea. in caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il
tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.
ARTICOLO 7
(insegnamenti)
1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari
indicate all'articolo 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori
scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 e successive
modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali
specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento
nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione
motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere
individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza
con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli
insegnamenti previsti negli Istituti superiori di educazione fisica nei
Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti.
2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con
professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali,
dei Conservatori e delle Accademie. in ogni caso il regolamento didattico della
struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle
discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. in
particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle
esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle
strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti
caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due
indirizzi.
3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti
obbligatoriamente, gií insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti
nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed
equivalente finalità formativa e all'interno dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento.
ARTICOLO 8
(Piani di studio)
1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale
scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area
socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del
disegno; dovranno comprendere altresì l'equivalente di un'annuaiità dell'area
delle scienze ambientali naturali ed igienistíche, dell'area storico-sociaie,
l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area
pedagogica e dell'area metodologico-didattica.
2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola
elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale
dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica per gli
allievi disabili; dovrà essere incluso almeno l'equivalente di un'annualità
dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno
tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.
3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola
materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre
annualità dell'area psicologica, di una annualità dell'area fisico-
matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli
allievi disabili, di una annualità dell'area deile scienze motorie e di una
annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.
4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria
e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di
didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi
sulla base delle scelte delle discipline all'interno delie aree e del livello e
finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico,
orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale
di base nelle aree letteraria, matematico-scientifica e di didattica delle
lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più
specifica nelle aree della comunicazione espressivoartistica, motoria e della
socializzazione.
5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per
le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di
insegnamento, scelte nell'area deii'íntegrazione scolastica per allievi
disabiii; nei piani di studio stessi, le annualità di cui all'inizio
dell'articolo 6 possono essere rido-tte a 20. Le facoltà hanno l'obbligo di
attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area
in oggetto, pari ai corsi richiesti.
6. I piani di studio potranno prevedere iniziative ddattiche, individuate
annuaimente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate
ail'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.
ARTICOLO 9
(Esame di laurea)
1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato
tutte le prove previste dal proprio piano dì studi ed una prova di accertamento
della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio
didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione
nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.
ARTICOLO 10
(Abbreviazione di corso)
1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in
possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli Istituti
superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati
specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione
ail'indirizzo presceito in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli
studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al
terzo anno di corso.
ARTICOLO 11
(Minoranze linguistiche)
1. Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonché per
le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le
competenze di cui all'articolo 4, nel quadro delle linee guida della presente
tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate
dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 19 novembre
1990. no 341. sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'articolo 9 della
legge 22 dicembre 1973. n° 932 ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 gennaio
1975. n° l) ai fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli
ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.
ARTICOLO 12
(Norma transitoria)
1. Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in
scienze della formazione primaria potrà essere istituito negli atenei che hanno
nel proprio organico docenti nelle seguenti aree: medica, giuridica, fisico-
matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.
ARTICOLO 13
(Aree disciplinari)
1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2
punto d) della legge 19 novembre 1990, n° 341, per il corso di laurea in
scienze della formazione primaria sono le seguenti:
(segue l'elenco delle Aree, e per ognuna di
esse l'indicazione -qui omessa- di specifiche discipline)
1. | Area Pedagogica | Settori: | M09A-M098-M09D-M09E |
2. | Area Metodologico-Didattica | Settori: | M09A-M09C-M09E-M09F |
3. | Area Psicologica | Settori: | M10A-M10C-Ml1A-Ml1B-Ml1D |
4. | Area Medica | Settori: | F02X-F11A-F15B-F16A-F19A-F19B-F23F |
5. | Area Giuridica | Settori: | N01X-N08X-N09X-N19X |
6. | Area Socio/Antropoiogica | Settori: | E03B-L26A-L26B-M05X-M07B-P01A- Q05A-Q05B-Q05G-S03B |
7. | Area Linguistico/Letteraria | Settori: | L09A-L11A-L12A-L12D-M07D |
8. | Area Fisico/Matematica | Settori: | A01A-A01B-A01C-A01D-A02B-A03X- A04A-B01C-K05B-M07B-S01A |
9. | Area delle Scienze Naturali Igienistiche ed Ambientali | Settori: | B01C-C01A-C02X-C03X-C11X-D01B-D02A- E01A-E02A-E02C-E03A-E03B-F22A-M06A |
10. | Area della Musica e della Comunicazione Sonora | Settori: | L27B |
11. | Area delle Scienze Motorie | ||
12. | Area della Didattica delle Lingue Moderne | Settori: | L09H-L10A-L16A-L16B-L17A-L17C-L18A- L18C-L19A-L19B-L20A |
13. | Area Storico-Sociale | Settori: | L02B-M01X-M02A-M03A-M04X-M08E-P03X |
14. | Area del Disegno | Settori: | H11X-L26B |
15. | Area dell'integrazione Scolastica Allievi Disabili | Settori: | F11B-F19A-F19B-F22A-F23F-M09E-M10A- M10B-M11A-M11B-M11D-M11E |
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