

D E C R E T A:
Articolo 1
(Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria)
1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione
degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249, avviene previo superamento di apposita prova
sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La prova d'accesso mira a verificarel'adeguatezza della personale
preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per
il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea
magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su
ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali
il candidato deve individuare la sola corretta, sui seguenti argomenti,
specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto:
a. competenza linguistica e ragionamento logico
b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica
c. cultura matematico-scientifica
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di
competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura
letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura
matematico-scientifica. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la
risposta non data o errata vale 0 punti. La prova ha la durata di due ore e
mezzo.
5. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale
è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma
3, una votazione non inferiore a 60/80.
6. La votazione di cui al comma 5 è integrata in caso di possesso di una
Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello
B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996
dal Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai
governi dei paesi madrelingua, a condizione che mostrino piena aderenza al
predetto QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura,
Interazione) ivi previste, secondo il seguente punteggio
a. B1 punti 3
b. B2 punti 5
c. C1 punti 7
d. C2 punti 10
I punteggi non sono sommabili tra loro
7. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della
graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 5 e 6, un numero
di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso,
indicato nel bando.
8. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza
linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e
geografica, cultura scientifico-matematica;
b. in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che ha conseguito una
migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
c. in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più
giovane.
9. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso
integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati
ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei
posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e
il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)
1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di
cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le
procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 emana il relativo
bando, che:
a. indica il numero dei posti disponibili;
b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge
n.241/1990 e successive modificazioni;
c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello
svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e
8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non
diversamente disposto dagli atenei.
d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto
previsto dal presente decreto.
Articolo 3
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Articolo 4
(Calendario della prova di ammissione)
1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 10 ottobre 2011.
Articolo 5
(Norma finanziaria)
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.