Il
presente decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione
VISTO l'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il DM 10 settembre
2010, n. 249, in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3,
l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;
VISTA la legge 14.7.2008,
n.121;
VISTA la legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il D.M. 22 ottobre
2004, n. 270, in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;
VISTO il decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge 286/2006;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio
2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione
dell'ANVUR, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. e), il quale prevede
che l'ANVUR "elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e
qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie
stabili, per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di
studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
universitari e le scuole di specializzazione";
CONSIDERATO che l'art. 15, comma 27, del DM n. 249/2010
prevede che "le Università adeguano i regolamenti didattici di Ateneo
alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi
corsi siano attivati a partire dall'a.a. 2011/2012" e che sono in corso
le procedure per la definizione dell'offerta formativa annuale degli Atenei in
modo da consentire il corretto avvio dell'anno accademico;
CONSIDERATO che l'ANVUR non è ancora operativa;
VISTA la nota ministeriale
n. 160 del 4 settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i
principi e i contenuti generali degli interventi per la ulteriore
razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria;
VISTO il DM 22 settembre
2010, n. 17, con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per
l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai
D.M. 16 marzo 2007 ed al D.I. (Istruzione, Università e Ricerca -Lavoro,
Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e al D.M. 8 gennaio 2009,
coerenti con i principi e i contenuti generali indicati nella ministeriale
n.160 del 2009;
VISTO il DM 23 dicembre
2010, n. 50 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università
per il triennio 2010-2012);
CONSIDERATO che l'art. 16
del DM n. 249/2010 prevede che "i corsi di cui al presente decreto sono
organizzati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";
RILEVATO che è necessario
pervenire a un modello organizzativo funzionale alle modalità di
individuazione del fabbisogno di personale docente sulla base di una
programmazione regionale come previsto dall'art. 5, comma 2, del DM n.
249/2010, nonché coerente con i principi previsti di cui all'art. 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativamente alle federazioni tra Atenei;
CONSIDERATO che, fino al
corrente anno accademico 2010/2011, sono attivati, su base regionale, i corsi
di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale);
CONSIDERATO che il tirocinio
formativo attivo di cui all'art. 10, comma 1, del DM 249/2010, è un corso di
preparazione all'insegnamento di durata annuale successivo al conseguimento
della laurea magistrale e non rientra nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 1, comma 1 , del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i percorsi
di cui agli articoli 13, 14 e 15 comma 16 non rientrano, del pari, nell'ambito
di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i corsi di
laurea magistrale biennale per l'insegnamento nella scuola secondaria di
secondo grado devono essere definiti con successivo regolamento e che a
decorrere dall'a.a. 2011/2012 possono essere attivati solo i corrispondenti
tirocini formativi attivi per i soggetti di cui all'art. 15, commi 1 e 17, del
DM n. 249/2010;
CONSIDERATO che il
fabbisogno di personale docente nelle scuole, determinato a livello regionale,
è numericamente esiguo;
RITENUTO altresì necessario
evitare il verificarsi delle "tendenze negative, correlate alla
proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale" in relazione
alle quali è stato adottato il DM n. 17/2010;
RITENUTO necessario attivare
per ciascuna classe di abilitazione al massimo un solo corso di laurea
magistrale in ogni Regione;
RITENUTO necessario, in
prima applicazione, fare riferimento ai requisiti di cui al DM 17/2010 - con
le opportune deroghe in relazione alla specificità dei corsi di laurea
magistrale in argomento e alle peculiari modalità con cui sono individuate le
Università che possono istituire e attivare tali corsi - in conformità al
disposto di cui all'art. 4, c. 2, del DM n. 249/2010
DECRETA
Art. 1
(Corsi per la formazione iniziale degli insegnanti)
- 1. A decorrere dall'a.a. 2011/2012 sono
istituiti e attivati dalle Università, in conformità al disposto del DM
n. 249/2010:
a) i corsi di laurea magistrale a ciclo
unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. a);
b) i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria
di primo grado, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b);
c) i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di
scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 15 commi 1 e
17, e successivamente i TFA di cui all'art. 10;
d) i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui
all'art. 13;
e) i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera di cui all'art. 14;
f) i corsi di cui all'art. 15, comma 16.
- 2. Ai sensi del DM 23 dicembre 2010, n. 50
(linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università),
allegato B, § 25, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i corsi di cui al comma 1
non possono essere istituiti con modalità a distanza ai sensi all'art.
26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 2
(Avvio dei corsi di laurea magistrale)
- 1. In attesa della definizione degli
specifici requisiti di cui all'art. 3, le Università possono istituire ed
attivare, anche con le modalità di cui al DM n. 249/2010, art. 4:a) i
corsi di studio di cui all'art. 1, lettera a), presso le Università sedi
dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90
(quadriennale);
b) i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di
Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione. L'Università
sede del corso viene individuata, entro i termini perentori di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, dal Comitato regionale di coordinamento
competente per territorio, tenuto conto: 1) prioritariamente, in modo
vincolante, della presenza nell'Ateneo di analogo corso di laurea
magistrale; 2) in subordine, della presenza nell'Ateneo di altro corso di
studio nella stessa classe; 3) qualora più di un Ateneo per Regione
soddisfi i criteri di cui ai punti 1) e 2), del maggior numero di
professori e ricercatori nelle strutture didattiche competenti per i corsi
di studio, ovvero, a parità di numero di professori e ricercatori, del
maggiore numero di studenti iscritti ai predetti corsi; 4) per le
Università statali, dei risultati conseguiti dall'Ateneo
nell'applicazione dei criteri di ripartizione della "quota
premiale" del fondo per il finanziamento ordinario ai sensi dell'art.
2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla
Legge 9 gennaio 2009, n. 1. In assenza di tale indicazione, non si dà
luogo alla istituzione dei corsi nelle relative Regioni; il Ministero,
nell'emanazione del DM relativo alla programmazione degli accessi di cui
all'art. 5 del DM n. 249/2010, procede autonomamente alla assegnazione dei
posti alle Università delle Regioni limitrofe nelle quali tali corsi sono
stati istituiti.
- 2. In analogia con le modalità di
verifica del possesso dei requisiti di docenza prese in considerazione per
i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 e in
deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i
docenti già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti
necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale
possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini della verifica del
possesso dei requisiti necessari per i corsi di studio di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b); il numero dei docenti necessari è determinato
indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti ai predetti
corsi.
Art. 3
(Assetto a regime dei corsi di studio)
- 1. Entro dodici mesi dalla propria
effettiva operatività, l'ANVUR provvede a elaborare e proporre al
Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a
regime dei corsi di studio di cui all'art. 1, da adottare con successivo
decreto.
- 2. Le Università, entro ventiquattro mesi
dalla adozione del DM di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi
previsti, relativamente ai corsi di cui all'art. 1, pena la soppressione e
conseguente disattivazione degli stessi.
Art. 4
(Banca dati dell'offerta formativa)
- 1. I corsi di studio di cui all'art. 1
sono inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F) ai
sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004 in conformità al DM
249/2010 e alle relative tabelle allegate.
- 2. Esclusivamente per l'a.a. 2011/2012, i
termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa
relativamente ai corsi di cui all'art. 1, lett. a e b., sono definiti,
tenuto conto dei tempi necessari per la definizione dell'offerta formativa
di tali corsi, con apposito provvedimento direttoriale.
- 3. In relazione a quanto previsto
dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei
requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella
Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa
acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di
valutazione di Ateneo. I corsi di studio privi della relazione favorevole
dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F e,
pertanto, non possono essere attivati.
- 4. L'iscrizione di studenti in corsi di
studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:
- a. la revoca dell'autorizzazione
ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la
conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti
illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti
dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;
- b. la non considerazione dei relativi
studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la
riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione
del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario delle Università statali e non statali.
Art. 5
(Tirocinio formativo attivo)
- 1. I corsi di tirocinio formativo attivo
di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) sono istituiti e attivati dalle
Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è
subordinata - dietro presentazione del relativo progetto, comprensivo
delle convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
dell'istruzione - alla acquisizione del parere favorevole del Comitato
regionale di coordinamento, integrato con il Direttore dell'Ufficio
scolastico regionale, che valuta la congruenza della proposta rispetto a
quanto disposto dal DM 249/2010, anche in ordine all'opportunità offerta
agli studenti di conseguire, nell'ambito del tirocinio formativo attivo,
le competenze di cui all'articolo 3 comma 4 del predetto decreto. Sino
alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12 del DM 249/2010,
vale quanto previsto dall'articolo 15, comma 23, del succitato decreto. I
corsi di TFA sono istituiti di norma presso le stesse sedi universitarie
nelle quali sono istituiti i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1,
lett. b).
- 2. I Tirocini formativi attivi (TFA) di
cui all'art. 10 del DM n. 249/2010 sono attivati al termine delle relative
lauree magistrali per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
grado secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
- 3. I compiti assegnati alle Facoltà in
ordine al TFA possono essere assolti anche dalle strutture cui ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.
240, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle
attività didattiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali)
- 1. I percorsi di cui all'articolo 1, comma
1, lettere d) ed e), sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in
conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi degli art. 13 e 14 del DM
249/2010.
- 2. I percorsi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera f), possono essere attivati in conformità alle disposizioni di
cui all'art. 15, comma 16, del DM 249/2010.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi
di controllo.