Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139

Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti". Trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

 




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il presente decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

VISTO l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il DM 10 settembre 2010, n. 249, in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;

VISTA la legge 14.7.2008, n.121;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge 286/2006;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. e), il quale prevede che l'ANVUR "elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione";

CONSIDERATO che l'art. 15, comma 27, del DM n. 249/2010 prevede che "le Università adeguano i regolamenti didattici di Ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'a.a. 2011/2012" e che sono in corso le procedure per la definizione dell'offerta formativa annuale degli Atenei in modo da consentire il corretto avvio dell'anno accademico;

CONSIDERATO che l'ANVUR non è ancora operativa;

VISTA la nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i principi e i contenuti generali degli interventi per la ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria;

VISTO il DM 22 settembre 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai D.M. 16 marzo 2007 ed al D.I. (Istruzione, Università e Ricerca -Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e al D.M. 8 gennaio 2009, coerenti con i principi e i contenuti generali indicati nella ministeriale n.160 del 2009;

VISTO il DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012);

CONSIDERATO che l'art. 16 del DM n. 249/2010 prevede che "i corsi di cui al presente decreto sono organizzati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";

RILEVATO che è necessario pervenire a un modello organizzativo funzionale alle modalità di individuazione del fabbisogno di personale docente sulla base di una programmazione regionale come previsto dall'art. 5, comma 2, del DM n. 249/2010, nonché coerente con i principi previsti di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativamente alle federazioni tra Atenei;

CONSIDERATO che, fino al corrente anno accademico 2010/2011, sono attivati, su base regionale, i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale);

CONSIDERATO che il tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10, comma 1, del DM 249/2010, è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale successivo al conseguimento della laurea magistrale e non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 1 , del DM 17 /2010;

CONSIDERATO che i percorsi di cui agli articoli 13, 14 e 15 comma 16 non rientrano, del pari, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del DM 17 /2010;

CONSIDERATO che i corsi di laurea magistrale biennale per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado devono essere definiti con successivo regolamento e che a decorrere dall'a.a. 2011/2012 possono essere attivati solo i corrispondenti tirocini formativi attivi per i soggetti di cui all'art. 15, commi 1 e 17, del DM n. 249/2010;

CONSIDERATO che il fabbisogno di personale docente nelle scuole, determinato a livello regionale, è numericamente esiguo;

RITENUTO altresì necessario evitare il verificarsi delle "tendenze negative, correlate alla proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale" in relazione alle quali è stato adottato il DM n. 17/2010;

RITENUTO necessario attivare per ciascuna classe di abilitazione al massimo un solo corso di laurea magistrale in ogni Regione;

RITENUTO necessario, in prima applicazione, fare riferimento ai requisiti di cui al DM 17/2010 - con le opportune deroghe in relazione alla specificità dei corsi di laurea magistrale in argomento e alle peculiari modalità con cui sono individuate le Università che possono istituire e attivare tali corsi - in conformità al disposto di cui all'art. 4, c. 2, del DM n. 249/2010

 

DECRETA

 

Art. 1
(Corsi per la formazione iniziale degli insegnanti)

Art. 2
(Avvio dei corsi di laurea magistrale)

Art. 3
(Assetto a regime dei corsi di studio)

Art. 4
(Banca dati dell'offerta formativa)

 

Art. 5
(Tirocinio formativo attivo)

 

 

Art. 6
(Disposizioni finali)

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2011

IL MINISTRO
f.to Gelmini