A proposito del TFA il Ministero comunica quanto segue:
- Il primo corso di TFA, bandito con decreti rettoriali del 3 maggio u.s.,
nell’osservanza delle norme contenute nel D.M. n. 249/2010, sarà attivato
con la preselezione nazionale nelle date già fissate e proseguirà secondo le
modalità e i tempi fissati da ciascuna Università, indipendentemente dal
diverso percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio,
laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione. Tali percorsi,
infatti avranno tempi e modalità di espletamento diversi dai primi,
dovendosi procedere ancora alla stesura del provvedimento amministrativo di
istituzione dei suddetti percorsi e di individuazione degli aventi titolo,
oltre all’acquisizione preventiva delle prescritte autorizzazioni e
consensi.
- La procedura per i docenti con 36 mesi di servizio sarà costituita da un
percorso formativo e da un esame da sostenere e superare per conseguire
l’abilitazione. Tale procedura fa eccezione alla logica programmatoria cui è
improntato il TFA disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta
all’esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno
permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare
nonostante l’assenza di abilitati.
Ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un
aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola, in probabili
sentenze di condanna dell’Amministrazione a dare attuazione al D. Leg.vo
9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il
riconoscimento dell’abilitazione anche all’effettivo svolgimento
dell’attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato
membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo
apposito percorso di abilitazione.
- Contrariamente a quanto previsto dalla precedente legge n.124/99 secondo
la quale il conseguimento dell’abilitazione comportava l’automatica
inclusione nelle graduatorie permanenti (oggi GAE), allo stato della
normativa vigente (l. Finanziaria n.244/2007 art.2 comma 416) l’abilitazione
che si consegue a seguito della frequenza del TFA o dei corsi di laurea in
Scienza della formazione primaria rappresenta solo la conclusione del
percorso di formazione iniziale dell’insegnante e costituisce il presupposto
per la partecipazione alle procedure concorsuali. Abilitarsi, dunque, non
significa diritto al posto e quindi non significa neppure aggravio della
spesa pubblica.
- Relativamente ai prossimi concorsi, abbiamo attivato la procedura per
bandire un concorso a cattedre per abilitati, limitatamente alle classi di
concorso ed alle Regioni in cui vi siano posti effettivamente vacanti, che
si svolgerà presumibilmente nell’a.s. 2012-2013, secondo la normativa
vigente. I posti disponibili per questo concorso corrisponderanno,
ovviamente, al 50% della totalità e saranno assegnati ai vincitori a partire
dall’a.s. 2013-14.
- Contemporaneamente stiamo lavorando alla predisposizione del nuovo
regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 416 della l.244/2007
che introdurrà modalità innovative, attualmente allo studio. Subito dopo
l’approvazione del suddetto regolamento, presumibilmente nella primavera
prossima, sarà bandito un nuovo concorso cui avranno accesso tutti gli
abilitati, ivi compresi quelli del TFA.
- La normalizzazione del sistema si avrà solo conservando le graduatorie ad
esaurimento nella loro struttura attuale fino all’effettivo esaurimento e
rispettando la ciclicità dei concorsi, le cui graduatorie avranno validità
solo per il numero dei posti messi a concorso.
- Si è appena completato il riesame delle classi di concorso che ne ha
prodotto un notevole snellimento, più funzionale alla gestione ed allo
sviluppo della moderna scuola dell’autonomia. Il regolamento che deve
recepire le nuove classi di concorso, dall’iter particolarmente complesso,
entrerà in vigore dal 2013-14 e se ne terrà conto nel bando concorsuale
della prossima primavera .