LEGGE 18 luglio 2003, n.186

 

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 170 del 24-7-2003)
testo in vigore dal: 8-8-2003

 

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

    la seguente legge:

                               ART. 1.
          (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

    1.  Ai  fini  dell'insegnamento  della  religione cattolica nelle
scuole  statali  di  ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo
che  apporta  modificazioni  al  Concordato  lateranense  e  relativo
Protocollo  addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo
1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e  il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
e   successive  modificazioni,  sono  istituiti  due  distinti  ruoli
regionali,  articolati  per  ambiti  territoriali corrispondenti alle
diocesi,  del  personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall'ordinamento.
    2.  Agli  insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui  al  comma  1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente
legge,  le  norme  di  stato  giuridico  e  il  trattamento economico
previsti  dal  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni,   di   seguito   denominato  "testo  unico",  e  dalla
contrattazione collettiva.
    3.   Nella   scuola   dell'infanzia  e  nella  scuola  elementare
l'insegnamento  della  religione  cattolica  puo'  essere affidato ai
docenti  di  sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente
autorita'  ecclesiastica,  ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui
al  comma  1,  e  successive  modificazioni,  che  siano  disposti  a
svolgerlo.

 

          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  25 marzo  1985, n. 121 reca: «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
          modificazioni  al  concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          16 dicembre  1985, n. 751 reca: «Esecuzione dell'intesa tra
          l'autorita'  scolastica italiana e la Conferenza episcopale
          italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
          scuole pubbliche».
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado.
              - Si riporta il testo del punto 2.6 della Intesa di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre
          1985, n. 751:
              «2.6. Nelle    scuole   materne   ed   elementari,   in
          conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo
          comma,  del  protocollo  addizionale,  l'insegnamento della
          religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico,
          puo'  essere  affidato  dall'autorita'  scolastica, sentito
          l'ordinario    diocesano,   agli   insegnanti   di   classe
          riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono
          revocare   la   propria  disponibilita'  prima  dell'inizio
          dell'anno scolastico».

ART. 2. 

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti. 

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. 

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 
ART. 3.
                         (Accesso ai ruoli).

    1.  L'accesso  ai  ruoli  di  cui  all'articolo 1 avviene, previo
superamento  di  concorsi  per titoli ed esami, intendendo per titoli
quelli  previsti  al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma
1,  e  successive  modificazioni, per i posti annualmente disponibili
nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
    2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
con    frequenza    triennale,    dal    Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, con possibilita' di svolgimento in
piu'  sedi  decentrate,  in  relazione  al numero dei concorrenti, ai
sensi  dell'articolo  400,  comma  01,  del testo unico, e successive
modificazioni.  Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati,
si  ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle  commissioni  giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione
territoriale  dei  concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale
che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.
    3.  I  titoli  di qualificazione professionale per partecipare ai
concorsi  sono  quelli  stabiliti  al  punto  4  dell'Intesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
    4.   Ciascun  candidato  deve  inoltre  essere  in  possesso  del
riconoscimento  di  idoneita'  di  cui  al  numero 5, lettera a), del
Protocollo  addizionale  di  cui  all'articolo 1, comma 1, rilasciato
dall'ordinario  diocesano competente per territorio e puo' concorrere
soltanto  per  i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
diocesi.
    5.   Relativamente  alle  prove  di  esame,  fatto  salvo  quanto
stabilito   dall'articolo  5,  comma  2,  della  presente  legge,  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  400,  comma  6, del testo
unico,  che  prevedono  l'accertamento  della  preparazione culturale
generale  e  didattica  come quadro di riferimento complessivo, e con
esclusione  dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione
cattolica.
    6.  Le  commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
sono  presiedute  da  un  professore  universitario o da un dirigente
scolastico  o  da  un  ispettore tecnico, e composte da due docenti a
tempo  indeterminato,  con almeno cinque anni di anzianita', titolari
di  insegnamento  pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il
presidente   e  i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  sono
nominati  dal  dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione
in cui si svolgono i concorsi.
    7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato
il   concorso,   valutando,   oltre   al   risultato   delle   prove,
esclusivamente  i  titoli  di  cui al comma 3. Il dirigente regionale
approva  l'elenco  ed  invia  all'ordinario  diocesano competente per
territorio  i  nominativi di coloro che si trovano in posizione utile
per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2,
commi  2  e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso
il  dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano
i   nominativi   necessari   per  coprire  i  posti  che  si  rendano
eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di
validita' del concorso.
    8.  L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e'
disposta  dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano
competente  per  territorio,  ai  sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo  addizionale  di  cui all'articolo 1, comma 1, e del punto
2.5  dell'Intesa  di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito
del   regime   autorizzatorio   in  materia  di  assunzioni  previsto
dall'articolo  39,  comma  3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
    9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
disposizioni  vigenti  si  aggiunge la revoca dell'idoneita' da parte
dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva
a  norma  dell'ordinamento  canonico,  purche'  non  si fruisca della
mobilita'  professionale  o  della  diversa utilizzazione o mobilita'
collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
    10.  Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  si  provvede  mediante contratti di
lavoro  a  tempo  determinato  stipulati dai dirigenti scolastici, su
indicazione   del   dirigente  regionale,  d'intesa  con  l'ordinario
diocesano competente per territorio.

 

          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 400, comma 01, del
          testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297:
              «Art.  400  (Concorsi  per  titoli  ed  esami). - 01. I
          concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale
          con   frequenza   triennale,   con  possibilita'  del  loro
          svolgimento  in piu' sedi decentrate in relazione al numero
          dei  concorrenti.  L'indizione  dei concorsi e' subordinata
          alla  previsione del verificarsi nell'ambito della regione,
          nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita'
          di  cattedre  o  di  posti di insegnamento, tenuto conto di
          quanto  previsto  dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle
          disposizioni  in  materia  di  mobilita'  professionale del
          personale   docente   recate   dagli   specifici  contratti
          collettivi  nazionali  decentrati,  nonche'  del numero dei
          passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi
          di  riconversione  professionale.  Per la scuola secondaria
          resta  fermo  quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449».
              - Si riporta il testo del punto 4 dell'Intesa di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
          n. 751:
              «4. Profili  della  qualificazione  professionale degli
          insegnanti di religione.
              4.1. Premesso che:
                a) l'insegnamento    della    religione    cattolica,
          impartito  nel  quadro  delle  finalita' della scuola, deve
          avere  dignita'  formativa  e culturale pari a quella delle
          altre discipline;
                b) detto   insegnamento   deve  essere  impartito  in
          conformita'   alla  dottrina  della  Chiesa  da  insegnanti
          riconosciuti   idonei  dall'autorita'  ecclesiastica  e  in
          possesso   di   qualificazione  professionale  adeguata,  i
          profili della qualificazione professionale sono determinati
          come segue:
              4.2. Per  l'insegnamento  della  religione cattolica si
          richiede  il  possesso  di uno dei titoli di qualificazione
          professionale di seguito indicati:
              4.3. Nelle  scuole  secondarie di primo e secondo grado
          l'insegnamento   della   religione  cattolica  puo'  essere
          affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
                a) titolo   accademico   (baccalaureato,   licenza  o
          dottorato)   in   teologia   o   nelle   altre   discipline
          ecclesiastiche,  conferito  da una facolta' approvata dalla
          Santa Sede;
                b) attestato  di  compimento  del  regolare  corso di
          studi teologici in un Seminario maggiore;
                c) diploma   accademico   di   magistero  in  scienze
          religiose,  rilasciato  da un Istituto di scienze religiose
          approvato dalla Santa Sede;
                d) diploma    di   laurea   valido   nell'ordinamento
          italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un'istituto
          di   scienze   religiose   riconosciuto   dalla  Conferenza
          episcopale italiana.
              4.4. Nella  scuola materna ed elementare l'insegnamento
          della  religione  cattolica puo' essere impartito, ai sensi
          del  punto 2.6,  dagli insegnanti del circolo didattico che
          abbiano   frequentato   nel  corso  degli  studi  secondari
          superiori   l'insegnamento  della  religione  cattolica,  o
          comunque    siano    riconosciuti   idonei   dall'ordinario
          diocesano.
              Nel   caso   in   cui  l'insegnamento  della  religione
          cattolica  non venga impartito da un insegnante del circolo
          didattico, esso puo' essere affidato:
                a) a  sacerdoti  e  diaconi,  oppure  a  religiosi in
          possesso  di  qualificazione  riconosciuta dalla Conferenza
          episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del
          codice  di  diritto  canonico  e  attestata  dall'ordinario
          diocesano;
                b) a  chi,  fornito  di  titolo  di studio valido per
          l'insegnamento  nelle  scuole materne ed elementari, sia in
          possesso  dei  requisiti di cui al primo comma del presente
          punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola
          secondaria  superiore,  abbia  conseguito almeno un diploma
          rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
          dalla Conferenza episcopale italiana.
              4.5.  La  Conferenza  episcopale  italiana  comunica al
          Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle facolta'
          e  degli  istituti  che  rilasciano  i  titoli  di  cui  ai
          punti 4.3  e 4.4 nonche' delle discipline ecclesiastiche di
          cui al punto 4.3, lettera a).
              4.6.  I titoli di qualificazione professionale indicati
          ai  punti 4.3  e 4.4  sono  richiesti  a  partire dall'anno
          scolastico 1990-91.  I  docenti  di  religione cattolica in
          servizio  nell'anno  scolastico 1989-1990, gia' in possesso
          del  diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
          riconosciuto  dalla Conferenza episcopale italiana, possono
          conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il
          titolo prescritto.
              4.6.1.  Sino a tale data l'insegnamento della religione
          cattolica  puo'  essere  affidato  a  chi  non e' ancora in
          possesso  dei titoli richiesti, purche' abbia conseguito un
          diploma  di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle
          facolta' o agli istituti di cui al punto 4.5.
              4.6.2.  Sono  in  ogni  caso  da  ritenere dotati della
          qualificazione    necessaria   per   l'insegnamento   della
          religione cattolica:
                a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola
          elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
                b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
          secondarie    e    quelli    incaricati    di    sostituire
          nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di
          classe  nelle  scuole elementari, che con l'anno scolastico
          1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
              4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti
          di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana
          e   il  Ministero  della  pubblica  istruzione  attuano  le
          necessarie   forme   di  collaborazione  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze  e  disponibilita',  fatta  salva la
          competenza  delle  regioni e degli enti locali a realizzare
          per  gli  insegnanti  da  essi dipendenti analoghe forme di
          collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali
          regionali o con gli ordinari diocesani».
              -  Si  riporta  il  testo  del numero 5, lettera a) del
          protocollo  addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
          121:
              «5. In relazione all'art. 9:
                a) l'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle
          scuole  indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla
          dottrina  della  Chiesa  e  nel  rispetto della liberta' di
          coscienza   degli   alunni   -   da  insegnanti  che  siano
          riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati,
          d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica».
              - Si riporta il testo dell'art. 400, comma 6, del testo
          unico  emanato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297:
              «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami).
              (omissis)...
              6.   Fermo   restando  quanto  previsto  per  la  prova
          facoltativa  di  cui  al  comma 3,  ciascuna  prova scritta
          consiste   nella   trattazione   articolata   di  argomenti
          culturali  e  professionali.  La prova orale e' finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti».
              -  Si riporta il testo del punto 2.5 dell'Intesa di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre
          1985, n. 751:
              «2.5.   L'insegnamento  della  religione  cattolica  e'
          impartito   da   insegnanti   in   possesso   di  idoneita'
          riconosciuta   dall'ordinario   diocesano  e  da  esso  non
          revocata,  nominati,  d'intesa  con  l'ordinario diocesano,
          dalle  competenti  autorita'  scolastiche  ai  sensi  della
          normativa statale».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 39, comma 3, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time).
              (omissis)...
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».
 
ART. 4.
(Mobilità)

    1.  Agli  insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui  all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in
materia  di  mobilita' professionale nel comparto del personale della
scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un
ciclo ad altro di scuola. Tale mobilita' professionale e' subordinata
all'inclusione  nell'elenco  di cui all'articolo 3, comma 7, relativo
al   ciclo  di  scuola  richiesto,  al  riconoscimento  di  idoneita'
rilasciato  dall'ordinario  diocesano  competente  per  territorio ed
all'intesa con il medesimo ordinario.
    2.  La  mobilita'  territoriale  degli  insegnanti  di  religione
cattolica  e' subordinata al possesso del riconoscimento di idoneita'
rilasciato  dall'ordinario  diocesano  competente  per  territorio  e
all'intesa con il medesimo ordinario.
    3.  L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneita', ovvero
che  si  trovi  in situazione di esubero a seguito di contrazione dei
posti  di insegnamento, puo' fruire della mobilita' professionale nel
comparto  del personale della scuola, con le modalita' previste dalle
disposizioni  vigenti  e  subordinatamente  al possesso dei requisiti
prescritti  per  l'insegnamento  richiesto,  ed  ha altresi' titolo a
partecipare  alle  procedure  di diversa utilizzazione e di mobilita'
collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

 

          Nota all'art. 4:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E  riconosciuto  altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni».
 
ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

    1.  Il  primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo
anche   il   servizio   prestato  nell'insegnamento  della  religione
cattolica,  che sara' bandito dopo la data di entrata in vigore della
presente  legge,  e' riservato agli insegnanti di religione cattolica
che  abbiano  prestato  continuativamente servizio per almeno quattro
anni   nel   corso   degli   ultimi   dieci  anni  e  per  un  orario
complessivamente  non  inferiore alla meta' di quello d'obbligo anche
in  ordini  e  gradi  scolastici  diversi,  e  siano  in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
    2.  Il  programma di esame del primo concorso e' volto unicamente
all'accertamento  della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli
orientamenti  didattici  e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi
di  scuola  ai  quali  si  riferisce  il  concorso  e  degli elementi
essenziali della legislazione scolastica.
    3.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo e' autorizzata una
spesa  pari  a  261.840  euro  per  l'anno 2003. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
    4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    5.  Restano  ferme le potesta' legislative e amministrative delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia di scuola
dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello
Statuto  speciale  della regione Trentino-Alto Adige e delle relative
norme  di attuazione. Resta altresi' fermo quanto previsto dal numero
5,  lettera  c),  del  Protocollo  addizionale di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente legge.

 

          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  del numero 5, lettera c) del
          protocollo  addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
          121:
              «5. In relazione all'art. 9
              (omissis)...
                c) le  disposizioni di tale articolo non pregiudicano
          il  regime  vigente nelle regioni di confine nelle quali la
          materia e' disciplinata da norme particolari».
 
ART. 6.
(Copertura finanziaria).

    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro
per  l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  della  presente  legge,  anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n.
468 del 1978, e successive modificazioni.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 18 luglio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2480):
              Presentato  dal Ministro dell'istruzione, universita' e
          ricerca (Moratti) il 6 marzo 2002.
              Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
          privato),  in  sede  referente, il 18 marzo 2002 con pareri
          delle  commissioni I, V; VII e Commissione parlamentare per
          le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  XI  commissione il 9, 24 aprile 2002,
          8 maggio  2002, 3, 16, 23, 24 luglio 2002, 17, 24 settembre
          2002 e 28 novembre 2002.
              Esaminato  in aula il 2, 4 dicembre 2002 e approvato il
          5 dicembre 2002.

          Senato della Repubblica (atto n. 1877):
              Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
          beni  culturali),  in sede referente, il 9 gennaio 2003 con
          pareri  delle commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare
          per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  7ª commissione, in sede referente, il
          21 gennaio 2003, 4, 12, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003, 1,
          2 aprile 2003.
              Relazione scritta annunciata il 30 aprile 2003 (atto n.
          1877/A - relatore sen. G. Frignone).
              Esaminato  in aula il 29 maggio 2003, 3, 10 giugno 2003
          e approvato con modifiche l'11 giugno 2003.

          Camera dei deputati (atto n. 2480-B):
              Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
          privato),  in  sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri
          delle commissioni I, V.
              Esaminato dalla XI commissione il 25 giugno 2003, 1, 9,
          10 luglio 2003.
              Esaminato  in  aula  il  14 luglio  2003 e approvato il
          15 luglio 2003.

 

          Nota all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-ter, comma 7 e
          dell'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  (Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
          dello Stato in materia di bilancio):
              «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
              (omissis)...
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine).
              (omissis)...
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) (omissis);
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate».

Guida scolastica    

Scuola Elettrica

2003