LEGGE 28 marzo 2003, n.53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 2-4-2003) - testo in vigore dal: 17-4-2003 - Riforma Moratti

Art. 1.(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazioneprofessionale)  

Art. 2.(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione)

Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro)

Art. 5.(Formazione degli insegnanti)  

Art. 6.(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

Art. 7. (Disposizioni finali e attuative)

 

*****

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
(Delega  in  materia  di  norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
                           professionale)

1.  Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e
dell'identita'  di  ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel  quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il  principio  di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi  sanciti  dalla  Costituzione,  il  Governo  e'  delegato ad
adottare,  entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  nel rispetto delle competenze costituzionali
delle  regioni  e  di comuni e province, in relazione alle competenze
conferite  ai  diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2.  Fatto  salvo  quanto  specificamente  previsto dall'articolo 4, i
decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e con il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
previo  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e  del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data  di  trasmissione  dei  relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti  legislativi  possono  essere  comunque  adottati.  I decreti
legislativi  in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita' della presente legge, il
Ministro    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
predispone,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della   legge   medesima,   un   piano  programmatico  di  interventi
finanziari,   da   sottoporre   all'approvazione  del  Consiglio  dei
ministri,  previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro  attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)   dello   sviluppo   delle   tecnologie   multimediali   e   della
alfabetizzazione  nelle  tecnologie  informatiche, nel pieno rispetto
del  principio  di  pluralismo  delle  soluzioni informatiche offerte
dall'informazione  tecnologica,  al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
d)   dello   sviluppo   dell'attivita'  motoria  e  delle  competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g)   del  concorso  al  rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h)  della  valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i)  degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e  per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione
e formazione;
l)  degli  interventi  per  lo  sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m)  degli  interventi  di  adeguamento  delle  strutture  di edilizia
scolastica.
4.  Ulteriori  disposizioni,  correttive  e  integrative  dei decreti
legislativi  di  cui  al  presente articolo e all'articolo 4, possono
essere  adottate,  con  il  rispetto  dei medesimi criteri e principi
direttivi  e  con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.

 


          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali", cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".

          
 
Art. 2. 
 (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1.  I  decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  e'  promosso  l'apprendimento  in  tutto l'arco della vita e sono
assicurate  a  tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli
culturali  e  di  sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso
conoscenze  e  abilita',  generali  e  specifiche,  coerenti  con  le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale  e  nel  mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b)  sono  promossi  il  conseguimento  di una formazione spirituale e
morale,  anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla
comunita' nazionale ed alla civilta' europea;
c)  e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per  almeno  dodici  anni  o,  comunque, sino al conseguimento di una
qualifica  entro  il  diciottesimo anno di eta'; l'attuazione di tale
diritto  si  realizza  nel  sistema  di  istruzione  e  in  quello di
istruzione  e formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione  definiti  su  base  nazionale a norma dell'articolo 117,
secondo  comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   e  garantendo,  attraverso  adeguati  interventi,
l'integrazione  delle persone in situazione di handicap a norma della
legge   5  febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta  di
istruzione   e  formazione  costituisce  un  dovere  legislativamente
sanzionato;   nei  termini  anzidetti  di  diritto  all'istruzione  e
formazione  e  di  correlativo  dovere  viene  ridefinito ed ampliato
l'obbligo  scolastico  di  cui  all'articolo  34  della Costituzione,
nonche'  l'obbligo  formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17  maggio  1999,  n.  144,  e successive modificazioni. L'attuazione
graduale   del   diritto-dovere   predetto   e'  rimessa  ai  decreti
legislativi  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente  agli interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano  programmatico  di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa
intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  e  coerentemente  con  i
finanziamenti  disposti  a  norma  dell'articolo  7,  comma  6, della
presente legge;
d)  il  sistema  educativo  di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che  comprende  il  sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
e)   la   scuola   dell'infanzia,   di   durata  triennale,  concorre
all'educazione  e  allo  sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento,
e   ad   assicurare   un'effettiva   eguaglianza  delle  opportunita'
educative;  nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia  e  unitarieta'  didattica  e
pedagogica,  realizza  la  continuita' educativa con il complesso dei
servizi  all'infanzia  e  con  la  scuola  primaria. E' assicurata la
generalizzazione   dell'offerta   formativa   e  la  possibilita'  di
frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola  dell'infanzia
possono  essere iscritti secondo criteri di gradualita' e in forma di
sperimentazione  le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di eta'
entro  il  30  aprile  dell'anno  scolastico di riferimento, anche in
rapporto  all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
organizzative;
f)  il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della  durata di tre anni. Ferma restando la specificita' di ciascuna
di  esse,  la scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento  delle  strumentalita'  di  base,  e  in  due  periodi
didattici  biennali;  la scuola secondaria di primo grado si articola
in  un  biennio  e  in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso  disciplinare  ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il  secondo ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
con  la  scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e' previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i  sei  anni  di eta' entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine  e  i  bambini  che  li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico  di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle  diversita'  individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha
il  fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di
base  fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere
i  mezzi  espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
lingua  dell'Unione  europea  oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo  naturale,  dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le  capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di  educare  ai  principi  fondamentali  della  convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio,
e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce,  anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e l'approfondimento
nelle  tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in
relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla  evoluzione  sociale,
culturale    e    scientifica   della   realta'   contemporanea;   e'
caratterizzata  dalla  diversificazione  didattica  e metodologica in
relazione  allo  sviluppo  della  personalita'  dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze  e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni   degli   allievi;   fornisce   strumenti   adeguati   alla
prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce
lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione  europea;  aiuta ad
orientarsi  per  la  successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo  ciclo  di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento  costituisce  titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale  dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la  riflessione  critica  su  di  essi,  e'  finalizzato a sviluppare
l'autonoma  capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita'
personale  e  sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle  conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo   e'   costituito   dal   sistema   dei  licei  e  dal  sistema
dell'istruzione  e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo  anno  di  eta'  i  diplomi  e  le qualifiche si possono
conseguire  in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il   sistema   dei  licei  comprende  i  licei  artistico,  classico,
economico,    linguistico,   musicale   e   coreutico,   scientifico,
tecnologico,  delle  scienze  umane;  i  licei artistico, economico e
tecnologico  si  articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni  formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attivita'
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi'
l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilita' caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei  si  concludono  con  un  esame  di  Stato  il  cui superamento
rappresenta   titolo   necessario  per  l'accesso  all'universita'  e
all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto   anno   da'   accesso  all'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore;
h)  ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione  professionale,  i  percorsi del sistema dell'istruzione e
della   formazione   professionale   realizzano   profili  educativi,
culturali  e  professionali,  ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali  di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale  se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla  lettera  c);  le modalita' di accertamento di tale rispondenza,
anche  ai  fini  della spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione   europea,  sono  definite  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c);  i  titoli  e le qualifiche
costituiscono  condizione  per  l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge  17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine  dei  percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  di  durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di  apposito  corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e
con  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e ferma
restando  la  possibilita'  di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i)  e'  assicurata  e assistita la possibilita' di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonche' di passare dal sistema dei
licei  al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa,   mediante  apposite  iniziative  didattiche,  finalizzate
all'acquisizione  di  una preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza  positiva  di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione  di  crediti  certificati  che  possono  essere  fatti
valere,  anche  ai  fini  della  ripresa  degli  studi  eventualmente
interrotti,  nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g)  e  h);  nel  secondo  ciclo,  esercitazioni  pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi
di   inserimento   nelle   realta'  culturali,  sociali,  produttive,
professionali   e  dei  servizi,  sono  riconosciuti  con  specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e   formative;  i  licei  e  le  istituzioni  formative  del  sistema
dell'istruzione    e   della   formazione   professionale,   d'intesa
rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni dell'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  e  con  il  sistema
dell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore, stabiliscono, con
riferimento   all'ultimo  anno  del  percorso  di  studi,  specifiche
modalita'  per  l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilita'
richieste  per  l'accesso  ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione,  ed  ai  percorsi  dell'istruzione  e  formazione tecnica
superiore;
l)  i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche,  contengono  un nucleo fondamentale,
omogeneo  su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e  l'identita'  nazionale,  e  prevedono  una  quota,  riservata alle
regioni,  relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realta' locali.

 


          Note all'art. 2:
              -  Si  ritiene  opportuno  riportare,  per  intero, gli
          articoli 117 e 118 della Costituzione:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma
          2, cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate"".   In  particolare  l'integrazione
          scolastica  delle  persone  in  situazione  di  handicap e'
          oggetto degli articoli:
                12 (diritto all'educazione e all'istruzione);
                13 (integrazione scolastica);
                14 (modalita' di attuazione dell'integrazione);
                15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);
                16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);
                17 (formazione professionale).
              - L'art. 34 della Costituzione cosi' recita:
              "Art.  34 (La scuola e' aperta a tutti). - L'istruzione
          inferiore,  impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria
          e gratuita.
              I  capaci  e  meritevoli, anche se privi di mezzi hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso."."
              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali"". L'art. 68 cosi' recita:
              "Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
          professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
          vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
          dell'obbligo     dell'istruzione,    e'    progressivamente
          istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
          frequenza  di  attivita'  formative  fino al compimento del
          diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
          in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
                a) nel sistema di istruzione scolastica;
                b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
          competenza regionale;
                c) nell'esercizio dell'apprendistato.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
          assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
          secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
          competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
          formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
          costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
          all'altro.
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla
          legge  18  dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari e della
          Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          comma 4  tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
          risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
          alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
          formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
          compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
          della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
          ai  commi  l  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
          alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
          esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
          professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
          rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
          attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
          le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
          direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano.".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali."".  Per il
          testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.
              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali". L'art. 69 cosi' recita:
              "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18  dicembre  1997, n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da essi istituiti e' valida in ambito nazionale."."

Art. 3. 

(Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione) 

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita'; b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto; c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

 
Art. 4. 
(Alternanza scuola-lavoro)

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno  1997,  n.  196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare i
corsi  del  secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalita'
di   realizzazione  del  percorso  formativo  progettata,  attuata  e
valutata  dall'istituzione  scolastica  e formativa in collaborazione
con  le  imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze  spendibili nel mercato del lavoro, il Governo e' delegato
ad  adottare,  entro  il  termine  di ventiquattro mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi  2  e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   sentite   le  associazioni  maggiormente
rappresentative  dei  datori  di  lavoro,  nel  rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  svolgere  l'intera  formazione  dai  15  ai  18  anni, attraverso
l'alternanza   di   periodi   di   studio   e  di  lavoro,  sotto  la
responsabilita'  dell'istituzione  scolastica o formativa, sulla base
di  convenzioni  con  imprese  o  con  le  rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  o  con  enti  pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo  settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio  che  non  costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni  scolastiche,  nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono  collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  ed  assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa
con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale  di  corsi  integrati  che  prevedano  piani  di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)  fornire  indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle  risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di  alternanza,  ivi  compresi  gli  incentivi  per  le  imprese,  la
valorizzazione  delle  imprese  come  luogo  formativo e l'assistenza
tutoriale;
c)  indicare  le  modalita' di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio  e  di  valutazione  dei  crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2.  I  compiti  svolti  dal  docente  incaricato  dei rapporti con le
imprese   e   del   monitoraggio   degli  allievi  che  si  avvalgono
dell'alternanza  scuola-lavoro  sono  riconosciuti  nel  quadro della
valorizzazione della professionalita' del personale docente.

 


          Note all'art. 4:
              -  La  legge  24  giugno  1997, n. 196, reca: "Norme in
          materia  di  promozione  dell'occupazione." L'art. 18 cosi'
          recita:
              "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
          Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21  dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma l da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articolo  a  favore  dei giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.". Per il testo
          dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.
 
Art. 5. 
(Formazione degli insegnanti)

1.  Con  i  decreti  di  cui  all'articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo  e  del  secondo  ciclo,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  la  formazione iniziale e' di pari dignita' per tutti i docenti e
si  svolge  nelle universita' presso i corsi di laurea specialistica,
il  cui  accesso  e'  programmato  ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della  legge  2  agosto  1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione  degli accessi ai corsi stessi e' determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti  effettivamente  disponibili,  per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b)  con uno o piu' decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  anche  in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
4,  del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate  le  classi  dei  corsi  di  laurea  specialistica, anche
interfacolta'  o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli  insegnanti  di  cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione  degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all'insegnamento   delle   discipline  impartite  in  tali  gradi  di
istruzione    e   con   preminenti   finalita'   di   approfondimento
disciplinare.  I  decreti stessi disciplinano le attivita' didattiche
attinenti  l'integrazione  scolastica  degli  alunni in condizione di
handicap;  la  formazione  iniziale  dei docenti puo' prevedere stage
all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti   e'   subordinato   al   possesso  dei  requisiti  minimi
curricolari,  individuati  per  ciascuna  classe  di abilitazione nel
decreto  di  cui  alla  lettera  b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)  l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui  alla lettera a) ha valore abilitante per uno o piu' insegnamenti
individuati     con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
e)  coloro  che  hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera  a),  ai  fini  dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente  delle  istituzioni  scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi  contratti  di  formazione  lavoro,  specifiche attivita' di
tirocinio.  A  tale  fine  e  per  la  gestione dei corsi di cui alla
lettera   a),   le   universita',  sentita  la  direzione  scolastica
regionale,   definiscono   nei   regolamenti   didattici   di  ateneo
l'istituzione  e  l'organizzazione  di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo  per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla  base  di  convenzioni,  anche  i  rapporti  con le istituzioni
scolastiche;
f)  le  strutture  didattiche  di  ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera  e)  promuovono  e  governano  i  centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
g)  le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio   degli  insegnanti  interessati  ad  assumere  funzioni  di
supporto,  di  tutorato  e di coordinamento dell'attivita' educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione  iniziale  svolta  negli  istituti  di  alta  formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre  1999,  n.  508,  relativamente  agli insegnamenti cui danno
accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 del presente articolo.
.  3.  Per  coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per  le  attivita'  di  sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  24  novembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica  31  ottobre 1975, n. 970, nonche' del diploma di laurea o
del  diploma  di  istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia  di  belle  arti  o  di Istituto superiore per le industrie
artistiche   o   di  Conservatorio  di  musica  o  Istituto  musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione  all'insegnamento  secondario,  le  scuole  medesime
valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti
per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del   riconoscimento   dei  relativi  crediti  didattici,  anche  per
consentire  loro  un'abbreviazione  del  percorso  degli  studi della
scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in  sovrannumero al
secondo  anno  di  corso  della  scuola. I corsi di laurea in scienze
della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
19   novembre   1990,   n.   341,   valutano  il  percorso  didattico
teorico-pratico  e  gli  esami  sostenuti  per  il  conseguimento del
diploma  biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno ai
fini   del   riconoscimento   dei   relativi   crediti   didattici  e
dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle  autorita'  accademiche,  per  coloro  che, in possesso di tale
titolo  di  specializzazione  e  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore,  abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea  sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria  istituiti  a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita'
di  tirocinio  previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame  di  Stato  e  abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola  materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso  consente  altresi'  l'inserimento  nelle graduatorie permanenti
previste  dall'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine  di  tale  inserimento,  la tabella di valutazione dei titoli e'
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al
voto  di  laurea  conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990,  n.  341,  le  parole:  "I  concorsi  hanno  funzione
abilitante" sono soppresse. 	

 


          Note all'art. 5:
              -  La  legge  2  agosto  1999,  n. 264, reca: "Norme in
          materia di accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma
          1, cosi' recita:
              "1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
                a) ai  corsi  di  laurea  in medicina e chirurgia, in
          medicina  veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria,
          in  architettura,  ai  corsi  di laurea specialistica delle
          professioni   sanitarie,   nonche'   ai  corsi  di  diploma
          universitario,  ovvero individuati come di primo livello in
          applicazione  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  e successive modificazioni, concernenti la
          formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
          e  della  riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  in  conformita'  alla normativa comunitaria
          vigente  e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea che
          determinano   standard  formativi  tali  da  richiedere  il
          possesso di specifici requisiti;
                b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione
          primaria    e   alle   scuole   di   specializzazione   per
          l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
          all'art.  3,  comma  2,  e all'art. 4, comma 2, della legge
          19 novembre 1990, n. 341;
                c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici,
          disciplinati  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 agosto
          1991, n. 257;
                d) alle scuole di specializzazione per le professioni
          legali,  disciplinate  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
                e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o
          attivazione,  su  proposta  delle universita' e nell'ambito
          della  programmazione  del  sistema  universitario,  per un
          numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
          corso."."
              -  La  legge  15  maggio  1997,  n.  127, reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di decisione e di controllo". L'art. 17,
          comma 95, cosi' recita:
              "95. L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n. 178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
          reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei".  L'art.  10, comma 2 e l'art. 6,
          comma 4, cosi' recitano:
              "Art.  10 (Obiettivi e attivita' formative qualificanti
          delle classi).
              (Omissis).
              2.  I  decreti  ministeriali  determinano altresi', per
          ciascuna  classe,  il  numero  minimo  di  crediti  che gli
          ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa
          e   ad   ogni   ambito  disciplinare  di  cui  al  comma 1,
          rispettando  i  seguenti vincoli percentuali sul totale dei
          crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
                a) la  somma  totale dei crediti riservati non potra'
          essere superiore al 66 per cento;
                b) le  somme  dei  crediti  riservati,  relativi alle
          attivita' di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d),
          e),   f) del   comma   l  non  potranno  essere  superiori,
          rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
                c) i  crediti  riservati,  relativi alle attivita' di
          ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d),
          e),   f)   del  comma  1  non  potranno  essere  inferiori,
          rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
              "Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
              (Omissis).
              4.  Per  essere ammessi ad un corso di specializzazione
          occorre  essere  in possesso almeno della laurea, ovvero di
          altro  titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
          idoneo.  Nel  rispetto delle norme e delle direttive di cui
          all'art.  3,  comma  6, i decreti ministeriali stabiliscono
          gli  specifici  requisiti  di  ammissione  ad  un  corso di
          specializzazione,   ivi   compresi  gli  eventuali  crediti
          formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al titolo di
          studio   gia'   conseguito,  purche'  nei  limiti  previsti
          dall'art. 7, comma 3".
              -  La  legge  21  dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati.".  Si  ritiene  opportuno riportare le seguenti
          parti della legge:
              "1  (Finalita'  della legge). - 1. La presente legge e'
          finalizzata  alla  riforma  delle  Accademie di belle arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
          industrie  artistiche  (ISIA), dei Conservatori di musica e
          degli Istituti musicali pareggiati.
              2 (Alta   formazione  e  specializzazione  artistica  e
          musicale).  -  1.  Le  Accademie di belle arti, l'Accademia
          nazionale  di  arte  drammatica  e  gli  ISIA, nonche', con
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2, i
          Conservatori  di  musica,  l'Accademia nazionale di danza e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle  istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'art. 33 della
          Costituzione  riconosce  il  diritto  di  darsi ordinamenti
          autonomi,     il    sistema    dell'alta    formazione    e
          specializzazione   artistica   e   musicale.   Le  predette
          istituzioni  sono  disciplinate dalla presente legge, dalle
          norme  in  essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
          espresso riferimento.
              2.  I  Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza  e  gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
          in  Istituti  superiori  di  studi musicali e coreutici, ai
          sensi del presente articolo.
              3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  esercita,  nei confronti delle
          istituzioni  di  cui  all'art. 1, poteri di programmazione,
          indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
          titolo  I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto
          dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
              4.  Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie
          di  alta  formazione,  di specializzazione e di ricerca nel
          settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita'
          di  produzione.  Sono  dotate  di  personalita' giuridica e
          godono  di  autonomia  statutaria,  didattica, scientifica,
          amministrativa,   finanziaria  e  contabile  ai  sensi  del
          presente    articolo,    anche   in   deroga   alle   norme
          dell'ordinamento   contabile   dello  Stato  e  degli  enti
          pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
              5.  Le  istituzioni  di  cui  all'art. 1 istituiscono e
          attivano  corsi  di  formazione  ai  quali si accede con il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche'  corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
          predette    istituzioni    rilasciano   specifici   diplomi
          accademici   di   primo   e  secondo  livello,  nonche'  di
          perfezionamento,  di  specializzazione e di formazione alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
          9  della  legge  19  novembre 1990, n. 341. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con il Ministro per la funzione
          pubblica,  previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
          formazione  artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
          sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i titoli di studio
          rilasciati  ai  sensi  della  presente  legge e i titoli di
          studio  universitari  al  fine esclusivo dell'ammissione ai
          pubblici  concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
          del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne e' prescritto il
          possesso.
              6.   Il   rapporto   di   lavoro  del  personale  delle
          istituzioni  di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
          ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito di
          apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di
          contrattazione,  rispettivamente per il personale docente e
          non  docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei posti in
          organico  che  si  rendono  disponibili  si fa ricorso alle
          graduatorie  nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
          maggio   1999,   n.   124,  le  quali  integrate  in  prima
          applicazione  a  norma  del  citato  art.  3, comma 2, sono
          trasformate  in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
          didattiche  derivanti dalla presente legge cui non si possa
          far   fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si
          provvede    esclusivamente   mediante   l'attribuzione   di
          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
          conferiti  a  personale  incluso nelle predette graduatorie
          nazionali.  Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie, gli
          incarichi  di insegnamento sono attribuiti con contratti di
          durata   non   superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I
          predetti   incarichi  di  insegnamento  non  sono  comunque
          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
          all'art.  1  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, e'
          inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
          mantenendo  le  funzioni  e  il  trattamento complessivo in
          godimento.  Salvo  quanto stabilito nel secondo e nel terzo
          periodo   del   presente   comma,  nei  predetti  ruoli  ad
          esaurimento  e'  altresi'  inquadrato il personale inserito
          nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
          dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
              7.   Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) i    requisiti    di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
                d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni, nonche' le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
                e) le procedure di reclutamento del personale;
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
                g) le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per la
          programmazione,  il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
          didattica nel settore;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi;
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1.
              8.  I  regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) valorizzazione   delle  specificita'  culturali  e
          tecniche  dell'alta formazione artistica e musicale e delle
          istituzioni  del  settore,  nonche' definizione di standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati alle specifiche
          attivita' formative;
                c) programmazione  dell'offerta  formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore  rispetto  alla formazione tecnica superiore di cui
          all'art.  69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
          universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
          tra i tre sistemi su base territoriale;
                d) previsione,  per le istituzioni di cui all'art. 1,
          della  facolta'  di  attivare, fino alla data di entrata in
          vigore  di  specifiche norme di riordino del settore, corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo  da  consentire la frequenza agli alunni iscritti alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore;
                e) possibilita'  di  prevedere,  contestualmente alla
          riorganizzazione  delle  strutture e dei corsi esistenti e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una  graduale  statizzazione,  su  richiesta, degli attuali
          Istituti  musicali  pareggiati  e  delle Accademie di belle
          arti  legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
          musei  e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni e
          biblioteche,  ivi  comprese  quelle musicali, degli archivi
          sonori,  nonche'  delle strutture necessarie alla ricerca e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione   si   terra'   conto,   in  particolare  nei
          capoluoghi     sprovvisti     di    istituzioni    statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano fatto
          domanda,  rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge;
                f)  definizione  di  un  sistema di crediti didattici
          finalizzati  al  riconoscimento reciproco dei corsi e delle
          altre  attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
          al  riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
          qualora   lo   studente  intenda  proseguirli  nel  sistema
          universitario  o  della formazione tecnica superiore di cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
                g) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e  di  formazione  musicale  o  coreutica anche ai fini del
          conseguimento   del   diploma   di   istruzione  secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore;
                h) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          universitarie  per  lo  svolgimento  di attivita' formative
          finalizzate  al  rilascio  di  titoli universitari da parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'art. 1;
                i)   facolta'   di   costituire,   sulla  base  della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione   dell'offerta  formativa,  Politecnici  delle
          arti,  nei  quali  possono  confluire le istituzioni di cui
          all'art.   1   nonche'   strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici  delle  arti  si  applicano le disposizioni del
          presente articolo;
                l)  verifica  periodica,  anche  mediante l'attivita'
          dell'Osservatorio    per   la   valutazione   del   sistema
          universitario,   del   mantenimento   da   parte   di  ogni
          istituzione  degli  standard e dei requisiti prescritti; in
          caso  di  non mantenimento da parte di istituzioni statali,
          con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  le  stesse sono trasformate in
          sedi  distaccate  di  altre istituzioni e, in caso di gravi
          carenze  strutturali e formative, soppresse; in caso di non
          mantenimento   da   parte   di   istituzioni  pareggiate  o
          legalmente    riconosciute,    il    pareggiamento   o   il
          riconoscimento   e'   revocato  con  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
              9.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
          norme  regolamentari  di  cui  al  comma 7 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente   legge,   la  cui  ricognizione  e'  affidata  ai
          regolamenti stessi.
              3  (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
          e  musicale).  -  1.  E'  costituito,  presso  il Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          il  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione artistica e
          musicale   (CNAM),   il  quale  esprime  pareri  e  formula
          proposte:
                a) sugli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 7
          dell'art.  2,  nonche'  sugli  schemi  di decreto di cui al
          comma 5 dello stesso articolo;
                b) sui regolamenti didattici degli istituti;
                c) sul reclutamento del personale docente;
                d) sulla  programmazione  dell'offerta  formativa nei
          settori artistico, musicale e coreutico.
              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, con decreto del Ministro deIl'unversita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
                  1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
          in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'art. 1;
                  2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
          universitario nazionale (CUN);
                b) le   modalita'   di   nomina  e  di  elezione  dei
          componenti dei CNAM;
                c) il funzionamento del CNAM;
                d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
          seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
          conseguentemente modificata.
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
          degli ISIA;
                b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
          e degli Istituti musicali pareggiati;
                c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
          1;
                e) un direttore amministrativo.
              4.  Le  elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
          cui  al  comma 3  si  svolgono, con modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, presso il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla base di
          liste  separate, presentate almeno un mese prima della data
          stabilita per le votazioni.
              5.  Per  il  funzionamento del CNAM e dell'organismo di
          cui  al  comma  3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200
          milioni.
              4  (Validita'  dei  diplomi). - 1. I diplomi rilasciati
          dalle    istituzioni   di   cui   all'art.   1,   in   base
          all'ordinamento   previgente  al  momento  dell'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  ivi compresi gli attestati
          rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
          mantengono   la   loro   validita'   ai  fini  dell'accesso
          all'insegnamento,  ai  corsi  di'  specializzazione  e alle
          scuole di specializzazione.
              2.  Fino  all'entrata  in vigore di specifiche norme di
          riordino  del  settore, i diplomi conseguiti al termine dei
          corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          hanno  valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
          musicale  nella scuola e costituiscono titolo di ammissione
          ai  corrispondenti  concorsi  a posti di insegnamento nelle
          scuole  secondarie, purche' il titolare sia in possesso del
          diploma  di  scuola  secondaria  superiore e del diploma di
          conservatorio.
              3.  I  possessori  dei  diplomi  di cui al comma 1, ivi
          compresi  gli  attestati rilasciati al termine dei corsi di
          avviamento  coreutico,  sono ammessi, previo riconoscimento
          dei  crediti  formativi acquisiti, e purche' in possesso di
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi
          di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2,
          comma  5,  nonche'  ai  corsi  di laurea specialistica e ai
          master  di  primo  livello presso le Universita'. I crediti
          acquisiti  ai  fini del conseguimento dei diplomi di cui al
          comma  1  sono  altresi'  valutati nell'ambito dei corsi di
          laurea presso le Universita'.
              3-bis.  Ai  fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono
          equiparati  alle  lauree previste dal regolamento di cui al
          decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          i  diplomi  di  cui  al comma 1, ivi compresi gli attestati
          rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
          conseguiti  da  coloro che siano in possesso del diploma di
          istruzione di secondo grado.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano   alle   Accademie   di   belle  arti  legalmente
          riconosciute   e   agli   Istituti   musicali   pareggiati,
          limitatamente  ai  titoli  rilasciati  al  termine di corsi
          autorizzati   in   sede   di   pareggiamento  o  di  legale
          riconoscimento.
              -  Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
          novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al
          sistema   universitario  di  abilitazione  all'insegnamento
          nelle   scuole  e  istituti  di  istruzione  secondaria  ed
          artistica.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
          1975,  n.  970,  reca:  "Norme  in materia di scuole aventi
          particolari finalita'".
              - La  legge  19  novembre  1990, n. 341, reca: "Riforma
          degli   ordinamenti   didattici  universitari".  L'art.  3,
          comma 2,  come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
          recita:
              "2.  Uno  specifico  corso di laurea, articolato in due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
          Stato.  Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
          i   dipartimenti  interessati;  per  il  funzionamento  dei
          predetti  corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
          consenso,  i  professori  ed  i  ricercatori  di  tutte  le
          facolta'   presso   cui   le   necessarie  competenze  sono
          disponibili.".
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 cosi' recita:
              "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
          relative  ai concorsi per soli titoli del personale docente
          della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
          i  licei  artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
          in  graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
          in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 2 sono effettuate
          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare
          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
          delle  graduatorie permanenti sono improntate a principi di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria.
              4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie
          provinciali  di  cui  agli  articoli 43  e  44  della legge
          20 maggio 1982, n. 270.
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative.".
 
Art. 6.
(Regioni  a  statuto  speciale  e  province  autonome  di Trento e di
                              Bolzano)

1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 


          Note all'art. 6:
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione".  Vedi  al  riguardo  la  nota  relativa agli
          articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.
          Si  ritiene  opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della
          Costituzione    e    l'art.   10   della   predetta   legge
          costituzionale n. 3 del 2001:
              "116.   Il   Friuli-Venezia  Giulia,  la  Sardegna,  la
          Sicilia,   il  Trentino-Alto  Adige/Su"dtirol  e  la  Valle
          d'Aosta/Vallee  D'Aoste  dispongono  di  forme e condizioni
          particolari  di  autonomia,  secondo  i  rispettivi statuti
          speciali adottati con legge costituzionale.
              La  regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol e' costituita
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
              Ulteriori  forme e condizioni particolari di autonomia,
          concernenti  le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
          e  le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del medesimo
          articolo  alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad  altre  regioni,  con  legge  dello Stato, su iniziativa
          della  regione  interessata,  sentiti  gli enti locali, nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art. 119. La legge e'
          approvata   dalle   Camere   a   maggioranza  assoluta  dei
          componenti,  sulla base di intesa fra lo Stato e la regione
          interessata.".
              "10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
          disposizioni   della   presente   legge  costituzionale  si
          applicano  anche  alle  regioni  a statuto speciale ed alle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano per le parti in
          cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu' ampie rispetto a
          quelle gia' attribuite.".
 
Art. 7. 
(Disposizioni finali e attuative)

1.  Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  Commissioni
parlamentari    competenti,   nel   rispetto   dell'autonomia   delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a)  alla  individuazione  del  nucleo  essenziale dei piani di studio
scolastici  per  la  quota  nazionale  relativamente  agli  obiettivi
specifici   di   apprendimento,  alle  discipline  e  alle  attivita'
costituenti  la  quota  nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
b)  alla  determinazione  delle  modalita' di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito
dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.
2.  Le  norme  regolamentari  di  cui  al  comma  1, lettera c), sono
definite  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca
presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una  relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
4.  Per  gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi,   secondo   criteri   di   gradualita'   e  in  forma  di
sperimentazione,  compatibilmente  con  la disponibilita' dei posti e
delle  risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti  posti  alla  finanza
comunale  dal  patto  di  stabilita',  al  primo  anno  della  scuola
dell'infanzia  i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta'
entro   il   28   febbraio  2004,  ovvero  entro  date  ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo   anno   della   scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.
5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera  f),  e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola   dell'infanzia   statale  e  alla  scuola  primaria  statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca.  Il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare
le  anticipazioni,  anche  fino  alla  data  del  30  aprile  di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6.  All'attuazione  del  piano  programmatico  di cui all'articolo 1,
comma  3,  si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1   e   4  deve  essere  corredato  da  relazione  tecnica  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  7  la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  di  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9.  Il  parere  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, primo periodo, e'
espresso  dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.
10.   Con   periodicita'   annuale,   il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ed  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in  relazione  alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme  stanziate  annualmente  in  bilancio  per  lo  stesso fine. Le
eventuali   maggiori   spese  dovranno  trovare  copertura  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, e' abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' abrogata.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 28 marzo 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1306):
              Presentato      dal      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  (Moratti)  il 3 aprile
          2002.
              Assegnato  alla  commissione  7a  (Istruzione), in sede
          referente,  il  4 aprile 2002, con pareri delle commissioni
          1a,  5a,  10a,  11a,  12a,  Giunta  per  gli  Affari  delle
          Comunita'   europee   e   Parlamentare   per  le  questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  7a  commissione il 9, 10, 11, 16 e 17
          aprile  2002;  7,  14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16,
          17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24
          e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.
              Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n.
          1306/A - relatore sen. Asciutti).
              Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e
          approvato il 13 novembre 2002.

          Camera dei deputati (atto n. 3387):
              Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede
          referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni
          I,  V,  X,  XI,  XII,  XIV  e Parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  VII  commissione  il 26 e 27 novembre
          2002;  17, 19 dicembre  2002;  14,  15,  16,  21,  28, 29 e
          30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
              Esaminato   in  aula  l'11,  12,  13 febbraio  2003  ed
          approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.

          Senato della Repubblica (atto 1306/B):
              Assegnato  alla  7a  commissione  (Istruzione), in sede
          referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
          1a e 5a.
              Esaminato  dalla  7a commissione, in sede referente, il
          25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
              Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il
          12 marzo 2003.

 


          Note all'art. 7:
              - Per  l'art.  117, sesto comma, della Costituzione, si
          veda nelle note riportate all'art. 2.
              - Per  l'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.
              - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
          veda nelle note riportate all'art. 1.
              - La  legge  5  agosto  1978, n. 468, reca: "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio".  L'art.  11-ter, commi 2 e 7, cosi'
          recita:
              "11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
              (Omissis).
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale, ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
              - La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
          in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
              - La  legge  20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni
          urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

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