Finanziaria 2006
Bozza del testo approvato al Senato nella seduta del 22 dicembre 2005
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I
vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma
non derogabile dai contratti collettivi».
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331. Per ogni figlio nato ovvero adottato
nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso
per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di
nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale
di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento
all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con
riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere
riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori,
dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini
dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende
quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata
dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno,
mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare
da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite
convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è
autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro
annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
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