LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31-10-2008 )
 
Art. 1.
                     Cittadinanza e Costituzione

  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una   sperimentazione   nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  11  del
regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo  1999,  n.  275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel
secondo  ciclo  di  istruzione  delle  conoscenze  e delle competenze
relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito delle aree
storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell'infanzia.
  1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  conoscenza  del  pluralismo
istituzionale,  definito  dalla  Carta  costituzionale, sono altresi'
attivate  iniziative  per  lo  studio  degli  statuti regionali delle
regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
  2.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante:
          «Norme   in   materia   di   autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche,  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59»:
              «Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
          Il  Ministro  della  pubblica istruzione, anche su proposta
          del  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, del
          Servizio  nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
          o  piu'  istituzioni  scolastiche,  di  uno o piu' Istituti
          regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamenti
          educativi,  di  una o piu' Regioni o enti locali, promuove,
          eventualmente   sostenendoli   con  appositi  finanziamenti
          disponibili   negli   ordinari  stanziamenti  di  bilancio,
          progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a
          esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
          degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
          fra   sistemi   formativi,  i  processi  di  continuita'  e
          orientamento.  Riconosce  altresi'  progetti  di iniziative
          innovative    delle    singole    istituzioni   scolastiche
          riguardanti  gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
          ai  sensi  dell'art.  8.  Sui  progetti  esprime il proprio
          parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
              2.  I  progetti  devono  avere una durata predefinita e
          devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
          devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
          base  dei quali possono essere definiti nuovi ((curricoli))
          e  nuove  scansioni  degli  ordinamenti degli studi, con le
          procedure   di   cui   all'art.  8.  Possono  anche  essere
          riconosciute  istituzioni scolastiche che si caratterizzano
          per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
              3.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 1 possono essere
          elaborate  e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
          norma  dell'art.  2,  commi  203 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662.
              4.  E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
          dagli  alunni  nell'ambito delle iniziative di cui al comma
          1,  secondo  criteri  di corrispondenza fissati con decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  che  promuove o
          riconosce le iniziative stesse.
              5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
          dei  relativi  decreti,  le  specificita'  ordinamentali  e
          organizzative  delle scuole riconosciute ai sensi dell'art.
          278,  comma  5,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297.».
 
Art. 2.
            Valutazione del comportamento degli studenti

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive  modificazioni,  in  materia  di diritti, doveri e sistema
disciplinare  degli  studenti  nelle  scuole secondarie di primo e di
secondo  grado,  in  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale viene
valutato  il  comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di   permanenza  nella  sede  scolastica,  anche  in  relazione  alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato  per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1,
commi  28  e  29,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,  non  utilizzate  alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per essere destinate al finanziamento di
interventi  per  l'edilizia  scolastica e la messa in sicurezza degli
istituti  scolastici  ovvero  di  impianti  e  strutture sportive dei
medesimi.  Al  riparto  delle  risorse,  con  l'individuazione  degli
interventi  e  degli  enti  destinatari,  si provvede con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, in coerenza con
apposito  atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
permateria e per i profili finanziari.
  2.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento  e'  effettuata  mediante  l'attribuzione  di un voto
numerico espresso in decimi.
  3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita
collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del
ciclo.  Ferma  l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita'  del
comportamento  al  voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali
modalita' applicative del presente articolo.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249,  e  successive  modificazioni  concerne  il
          «Regolamento  recante  lo statuto delle studentesse e degli
          studenti della scuola secondaria».
              - Si  riportano i commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge
          30  dicembre  2004,  n.  311  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «28.  Fermo  restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
          al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
          la  spesa  di  euro  201.500.000  per  l'anno 2005, di euro
          176.500.000  per  l'anno  2006  e  di  euro 170.500.000 per
          l'anno  2007  per  la  concessione di contributi statali al
          finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
          i  beni  culturali,  e  comunque  a  promuovere lo sviluppo
          economico  e  sociale  del  territorio. Possono accedere ai
          contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari
          nei  rispettivi  territori per il risanamento e il recupero
          dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
              29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con
          decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua, in
          coerenza  con  apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
          interventi  e gli enti destinatari dei contributi di cui al
          comma  28.  All'attribuzione  dei  contributi  provvede  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
          deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
          decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  I
          contributi  che,  alla  data del 31 agosto di ciascun anno,
          non  risultino  impegnati dagli enti pubblici sono revocati
          per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di cui al
          presente  comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
          devono  produrre  annualmente,  per la stessa finalita', la
          dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
          rispetto  del  vincolo  di  destinazione  del finanziamento
          statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
          beneficiario  trasmette  entro  il  30 settembre di ciascun
          anno  apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
          lo schema stabilito dal predetto decreto.
 
Art. 3.
        Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

  1.  Dall'  anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria la
valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la   certificazione   delle   competenze  da  essi  acquisite  sono
effettuati  mediante  l'attribuzione  di  voti  espressi  in decimi e
illustrate   con   giudizio   analitico   sul  livello  globale  di
maturazione raggiunto dall'alunno.
  1-bis.  Nella  scuola  primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
  2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni  e  la  certificazione  delle  competenze  da  essi  acquisite
nonché  la  valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
  3.  Nella  scuola  secondaria di primo grado, sono ammessi alla
classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo,
gli   studenti   che   hanno  ottenuto,  con  decisione  assunta  a
maggioranza  dal  consiglio  di classe, un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
  3-bis.  Il  comma  4  dell'articolo 185 del testo unico di cui al
decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297  e'  sostituito  dal
seguente:) 
  «4.  L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica  dei  traguardi  di  competenza  e  del  livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
  4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e' abrogato.
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, si provvede al
coordinamento  delle norme vigenti per la valutazione degli studenti,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilita'  degli  alunni,  e  sono  stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge   23   agosto   1988,   n.  400  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
 
Art. 4.
               Insegnante unico nella scuola primaria

  1.  Nell'ambito  degli  obiettivi  di  razionalizzazione di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
previsti  dal  comma 4  del medesimo articolo 64 e' ulteriormente
previsto  che  le  istituzioni  scolastiche della scuola primaria
costituiscono  classi  affidate  ad un unico insegnante e funzionanti
con  orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
  2.  Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento
economico  dovuto  all'insegnante unico della scuola primaria, per le
ore  di  insegnamento  aggiuntive  rispetto  all'orario  d'obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
  2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme
restando  le  attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, provvede alla
verifica    degli    specifici    effetti    finanziari   determinati
dall'applicazione  del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal
1° settembre   2009.  A  seguito  della  predetta  verifica,  per  le
finalita'  di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via
transitoria,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  d'istituto delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese   disponibili   ai  sensi  del  comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti  all'applicazione  del  comma 1,  resi disponibili per le
finalita'  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-ter-  La  disciplina  prevista  dal  presente articolo entra in
vigore  a  partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle
prime classi del ciclo scolastico.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto 2008 n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria.»:
              «Art.  64  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Ai fini di una migliore qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale  del personale docente, a decorrere dall'anno
          scolastico  2009/2010,  sono  adottati  interventi e misure
          volti   ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto  il
          rapporto  alunni/  docente,  da  realizzare  comunque entro
          l'anno  scolastico  2011/2012,  per un accostamento di tale
          rapporto  ai  relativi standard europei tenendo anche conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
              2.  Si  procede, altresi', alla revisione dei criteri e
          dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
          ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
          2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
          consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
          per  l'anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
          considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
          un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
          restando  quanto  disposto  dall'art.  2,  commi 411 e 412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
              3.  Per  la  realizzazione delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
              4.  Per  l'attuazione  del piano di cui al comma 3, con
          uno  o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto ed in modo
          da  assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
          cui  al  comma  3, in relazione agli interventi annuali ivi
          previsti,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
                a) razionalizzazione  ed accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
                b) ridefinizione  dei  curricoli  vigenti nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
                c) revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
                d) rimodulazione      dell'attuale     organizzazione
          didattica  della scuola primaria ivi compresa la formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
                e) revisione  dei criteri e dei parametri vigenti per
          la   determinazione  della  consistenza  complessiva  degli
          organici  del  personale docente ed ATA, finalizzata ad una
          razionalizzazione degli stessi;
                f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
                f-bis) definizione  di criteri, tempi e modalita' per
          la    determinazione   e   articolazione   dell'azione   di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
                f-ter) nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.
              4-bis.  Ai  fini di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale  di  cui  al comma 4, nell'ambito del secondo
          ciclo   di  istruzione  e  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
          di  ottimizzare  le  risorse disponibili, all'art. 1, comma
          622,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, le parole da
          «Nel  rispetto  degli obiettivi di apprendimento generali e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo di
          istruzione  si  assolve  anche nei percorsi di istruzione e
          formazione  professionale  di  cui  al Capo III del decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
          messa  a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
          percorsi    sperimentali   di   istruzione   e   formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso  le  universita'  sono sospese per l'anno accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di' cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4.
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  compresi  i dirigenti
          scolastici,  coinvolti nel processo di razionalizzazione di
          cui  al  presente  articolo,  ne  assicurano  la compiuta e
          puntuale  realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento degli
          obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato  sulla base
          delle  vigenti  disposizioni  anche  contrattuali, comporta
          l'applicazione  delle  misure connesse alla responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa.
              6.  Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
          411   e   412,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione  dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del presente
          articolo,  devono  derivare  per  il  bilancio  dello Stato
          economie  lorde  di  spesa,  non inferiori a 456 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
          2010,  a  2.538  milioni  di euro per l'anno 2011 e a 3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
              6-bis.  I  piani di ridimensionamento delle istituzioni
          scolastiche,  rientranti  nelle  competenze delle regioni e
          degli  enti  locali, devono essere in ogni caso ultimati in
          tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
          di  razionalizzazione  della  rete  scolastica previsti dal
          presente  comma,  gia'  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
          Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
          di  cui  all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
          131,   su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
          rapporti  con  le  regioni,  diffida  le regioni e gli enti
          locali  inadempienti  ad  adottare,  entro quindici giorni,
          tutti  gli  atti amministrativi, organizzativi e gestionali
          idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli obiettivi di
          ridimensionamento  della  rete scolastica. Ove le regioni e
          gli  enti  locali  competenti  non  adempiano alla predetta
          diffida,   il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentito  il Ministro per i' rapporti con le regioni, nomina
          un  commissario  ad  acta. Gli eventuali oneri derivanti da
          tale  nomina  sono  a  carico  delle  regioni  e degli enti
          locali.
              7.   Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di
          controllo  e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e' costituito, contestualmente
          all'avvio  dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
          a  carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
          tecnico-finanziaria    composto   da   rappresentanti   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di  monitorare  il processo attuativo delle disposizioni di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando  eventuali  scostamenti per le occorrenti misure
          correttive.  Ai  componenti  del  Comitato non spetta alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio  di  cui al comma 6, si applica la
          procedura  prevista  dall'art.  1,  comma  621, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
              9.  Una  quota  parte delle economie di spesa di cui al
          comma  6  e'  destinata,  nella misura del 30 per cento, ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative  dirette  alla  valorizzazione  ed allo sviluppo
          professionale  della  carriera del personale della Scuola a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti   per   ciascun  anno  scolastico.  Gli  importi
          corrispondenti  alle  indicate  economie  di  spesa vengono
          iscritti  in  bilancio in un apposito Fondo istituito nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca,  a decorrere dall'anno
          successivo    a    quello    dell'effettiva   realizzazione
          dell'economia  di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili in
          gestione  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica  dell'effettivo  ed  integrale conseguimento delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.».
 
Art 5.

                     Adozione dei libri di testo

  1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   15  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano  libri  di  testo  in  relazione  ai quali l'editore si e'
impegnato  a  mantenere  invariato  il  contenuto  nel quinquennio,
salvo   che   per   la  pubblicazione  di  eventuali  appendici  di
aggiornamento   da  rendere  separatamente  disponibili.  Salva  la
ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di
testo  avviene  nella  scuola  primaria con cadenza quinquennale, a
valere  per  il  successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di
primo  e  secondo  grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni.  11  dirigente  scolastico vigila affinche' le delibere dei
competenti  organi  scolastici  concernenti l'adozione dei libri di
testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.

 


          
                      Riferimenti normtivi:

              - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria:
              «Art.  15  (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire
          dall'anno   scolastico   2008-2009,   nel   rispetto  della
          normativa  vigente  e  fatta  salva  l'autonomia  didattica
          nell'adozione  dei  libri  di  testo  nelle  scuole di ogni
          ordine  e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica
          esistente,  i competenti organi individuano preferibilmente
          i  libri  di  testo disponibili, in tutto o in parte, nella
          rete  internet.  Gli studenti accedono ai testi disponibili
          tramite   internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a
          seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti  didattici  da parte delle scuole, degli alunni e
          delle   loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,  a
          decorrere  dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
          per  le  scuole  del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
          decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n. 59, e per gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni  a  stampa,  on  line  scaricabile  da internet, e
          mista.   A   partire  dall'anno  scolastico  2011-2012,  il
          collegio    dei   docenti   adotta   esclusivamente   libri
          utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet
          o   mista.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative
          all'adozione   di   strumenti   didattici  per  i  soggetti
          diversamente abili.
              3.  I  libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
          delle  Indicazioni  nazionali dei piani di studio e possono
          essere  realizzati  in sezioni tematiche, corrispondenti ad
          unita'  di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
          di  successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
                a)   le  caratteristiche  tecniche dei libri di testo
          nella  versione  a  stampa, anche al fine di assicurarne il
          contenimento del peso;
                b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
          nelle versioni on line e mista;
                c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria
          e  i  tetti  di  spesa  dell'intera  dotazione libraria per
          ciascun  anno  della scuola secondaria di I e II grado, nel
          rispetto    dei    diritti   patrimoniali   dell'autore   e
          dell'editore.
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.».

 
 Art. 5-bis.
        Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento

  1.  Nei  termini  e  con  le modalita' fissati nel provvedimento di
aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento da disporre per il
biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e
607,   della   legge   27   dicembre   2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  i  docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso  le  scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS)  o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico  (COBASLID),  attivati  nell'anno  accademico  2007/2008, e
hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle
predette  graduatorie,  e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
  2.   Analogamente   sono   iscritti,   a  domanda,  nelle  predette
graduatorie  e  sono  collocati  nella posizione spettante in base ai
punteggi   attribuiti   ai  titoli  posseduti  i  docenti  che  hanno
frequentato  il  primo  corso biennale di secondo livello finalizzato
alla  formazione  dei  docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
  3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie   coloro   che  si  sono  iscritti  nell'anno  accademico
2007/2008  al  corso di laurea in scienze della formazione primaria e
ai  corsi  quadriennali  di  didattica  della  musica;  la riserva e'
sciolta  all'atto  del  conseguimento  dell'abilitazione  relativa al
corso  di  laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e  la
collocazione  in  graduatoria  e'  disposta  sulla  base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo dei commi 605 e 607 dell'art. 1
          della    legge   27 dicembre   2006,   n.   296,   recante:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «605.  Per  meglio  qualificare  il ruolo e l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore     efficacia    ed    efficienza    al    sistema
          dell'istruzione,  con uno o piu' decreti del Ministro della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
                a) nel   rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione,  a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
          criteri  e  dei parametri per la formazione delle classi al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire  ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per i
          diversi  ordini  e  gradi  di  scuola  e le diverse realta'
          territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',   alla  revisione  dei  criteri  e  parametri  di
          riferimento   ai   fini  della  riduzione  della  dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi scolastici
          attraverso  la  flessibilita' e l'individualizzazione della
          didattica,  anche  al  fine  di  ridurre  il fenomeno delle
          ripetenze;
                b) il  perseguimento  della sostituzione del criterio
          previsto  dall'art.  40,  comma 3,  della legge 27 dicembre
          1997,    n.   449,   con   l'individuazione   di   organici
          corrispondenti  alle  effettive  esigenze rilevate, tramite
          una  stretta  collaborazione tra regioni, uffici scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee a definire
          appropriati interventi formativi;
                c)   la   definizione   di  un  piano  triennale  per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007/2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  circa  la  concreta fattibilita' dello
          stesso,  per  complessive  150.000  unita', al fine di dare
          adeguata  soluzione al fenomeno del precariato storico e di
          evitarne  la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
          funzionali  gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
          ad  abbassare  l'eta'  media del personale docente. Analogo
          piano  di  assunzioni  a tempo indeterminato e' predisposto
          per  il  personale  docente.  Analogo piano di assunzioni a
          tempo   indeterminato   e'  predisposto  per  il  personale
          amministrativo,    tecnico   ed   ausiliario   (ATA),   per
          complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione
          dei  piani  di cui alla presente lettera sono conferite nel
          rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
          di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449.  Contestualmente all'applicazione del piano
          triennale,  il  Ministro della pubblica istruzione realizza
          un'attivita'  di  monitoraggio  sui  cui  risultati,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,  riferisce  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  anche al fine di individuare nuove modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali  sistemi  di  reclutamento  del  personale docente,
          nonche'  di  verificare,  al fine della gestione della fase
          transitoria,   l'opportunita'   di  procedere  a  eventuali
          adattamenti  in  relazione  a  quanto  previsto nei periodi
          successivi.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di cui
          all'art.   1   del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
          n.  143,  sono  trasformate  in graduatorie ad esaurimento.
          Sono  fatti  salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
          da  effettuare  per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
          in   possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva  del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano,  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  corsi  abilitanti  speciali indetti ai sensi del
          predetto  decreto-legge  n.  97 del 2004, i corsi presso le
          scuole   di  specializzazione  all'insegnamento  secondario
          (SISS),  i  corsi biennali accademici di secondo livello ad
          indirizzo  didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in  Scienza  della formazione primaria. La predetta riserva
          si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del titolo di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione   (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata  la
          valutazione  dei  titoli  e dei servizi dei docenti inclusi
          nelle  predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
          futuri  concorsi  per  esami e titoli. In correlazione alla
          predisposizione   del   piano   per  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente  lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
          2007  la  disposizione  di  cui  al punto B.3), lettera h),
          della   tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata  al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
          salva  la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
          anteriormente  alla  predetta  data. Ai docenti in possesso
          dell'abilitazione  in educazione musicale, conseguita entro
          la  data  di  scadenza  dei  termini per l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
          privi  del  requisito di servizio di insegnamento che, alla
          data  di  entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n.
          124,  erano  inseriti  negli elenchi compilati ai sensi del
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
          1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
          3 maggio  1996,  e'  riconosciuto il diritto all'iscrizione
          nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di
          strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
          comma 2-bis,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n.  333.  Sono  comunque  fatte salve le assunzioni a tempo
          indeterminato  gia'  effettuate  su  posti  della  medesima
          classe   di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili
          relativi   agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
          2009/2010,  una  volta  completate  le  nomine  di  cui  al
          comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
          partecipato   alle   prove   concorsuali   della  procedura
          riservata  bandita  con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione   3 ottobre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
          che  abbiano  completato  la relativa procedura concorsuale
          riservata,  alla  quale  siano  stati  ammessi  per effetto
          dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
          idonei  e  non  nominati  in  relazione al numero dei posti
          previsti  dal bando. Successivamente si procede alla nomina
          dei   candidati   che   abbiano   partecipato   alle  prove
          concorsuali  delle  procedure riservate bandite con decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
          e  con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
          abbiano  superato  il  colloquio  di ammissione ai corsi di
          formazione  previsti  dalle  medesime  procedure, ma non si
          siano  utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
          la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti
          candidati  possono  partecipare  a  domanda  ad un apposito
          periodo  di  formazione  e sono ammessi a completare l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie dopo gli
          ultimi  graduati.  L'onere  relativo al corso di formazione
          previsto  dal  precedente periodo deve essere sostenuto nei
          limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
          fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia di
          assunzioni  di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono conferite secondo l'ordine
          di  indizione  delle  medesime procedure concorsuali. Nella
          graduatoria  del  concorso riservato indetto con il decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti,
          ulteriormente   in   coda,  coloro  che  hanno  frequentato
          nell'ambito   della   medesima   procedura   il   corso  di
          formazione,  superando  il  successivo esame finale, ma che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza;
                d) l'attivazione,   presso   gli   uffici  scolastici
          provinciali,  di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze   brevi,   con   l'obiettivo  di  ricondurre  gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali;
                e) ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma 128, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per  i  docenti  della scuola primaria, da realizzare negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento     delle     competenze    necessarie    per
          l'insegnamento  della  lingua  inglese. A tale fine, per un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza;
                f) il   miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche   attraverso  la  riduzione,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico  2007/2008,  dei carichi orari settimanali delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata  professionalizzazione e di funzionale collegamento
          con il territorio).».
              «607.  La tabella di valutazione dei titoli allegata al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  4 giugno  2004,  n.  143,  e
          successive  modificazioni,  e'  ridefinita  con decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il CNPI. Il
          decreto    e'    adottato,    a   decorrere   dal   biennio
          2007/2008-2008/2009,   in   occasione  degli  aggiornamenti
          biennali  delle  graduatorie permanenti di cui all'art. 401
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
          le  valutazioni  dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
          riconosciuti   nelle  graduatorie  permanenti  relative  al
          biennio    2005/2006-2006/2007.    Sono    ridefinite,   in
          particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
          titoli  previsti  dal punto C.11) della predetta tabella, e
          successive  modificazioni.  Ai  fini di quanto previsto dal
          precedente  periodo,  con  il  decreto  di  cui al presente
          comma sono     definiti    criteri    e    requisiti    per
          l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.».

          
        

 
Art. 6.
 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

  1.  L'esame  di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
comprensivo  della  valutazione delle attivita' di tirocinio previste
dal  relativo  percorso  formativo,  ha  valore  di  esame di Stato e
abilita  all'insegnamento  nella  scuola  primaria  o  nella scuola
dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in  vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 3 della
          legge  19 novembre  1990,  n.  341, recante: «Riforma degli
          ordinamenti didattici universitari»:
              «Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. (Omissis).
              2.  Uno  specifico  corso  di laurea, articolato in due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
          Stato.   I  concorsi  hanno  funzione  abilitante.  Ai  due
          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
          interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono
          utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i
          professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
          le necessarie competenze sono disponibili.».
Art 7. Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia 1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
 
 Art. 7-bis.
             Provvedimenti per la sicurezza delle scuole

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa
in   sicurezza   degli   edifici   scolastici,   formulato  ai  sensi
dell'articolo 80,  comma 21,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive  modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5
per   cento   delle   risorse   stanziate   per  il  programma  delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.
  2.  Al  fine  di consentire il completo utilizzo delle risorse gia'
assegnate   a  sostegno  delle  iniziative  in  materia  di  edilizia
scolastica,  le  economie,  comunque maturate alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati
ai  sensi  dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall'articolo  1  della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2,
comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a
finanziamenti  per i quali non sono state effettuate movimentazioni a
decorrere  dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni
appaltanti  provvedono  a  rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del
codice  dei  contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti
stipulati,  quantificano  le  economie  e ne danno comunicazione alla
regione territorialmente competente.
  3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente  competenti,  e  le relative somme sono riassegnate,
con  le  stesse  modalita',  per  l'attivazione  di opere di messa in
sicurezza  delle  strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione
del  rischio  sismico,  da  realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza  delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro
della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli
enti  locali,  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma  625,  della  legge
27 dicembre  2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a
regione  diversa  e'  disposta sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e
successive modificazioni.
  4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e
3  del  presente  articolo si  applicano,  in  quanto compatibili, le
prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11
gennaio  1996,  n.  23;  i  relativi finanziamenti possono, comunque,
essere  nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita',
qualora  i  lavori  programmati  non  siano  avviati  entro  due anni
dall'assegnazione    ovvero    gli    enti   beneficiari   dichiarino
l'impossibilita' di eseguire le opere.
  5.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nomina   un  soggetto  attuatore  che  definisce  gli  interventi  da
effettuare  per  assicurare  l'immediata messa in sicurezza di almeno
cento  edifici  scolastici  presenti  sul  territorio  nazionale  che
presentano  aspetti  di  particolare  critica  sotto il profilo della
sicurezza  sismica.  Il  soggetto attuatore e la localizzazione degli
edifici   interessati  sono  individuati  d'intesa  con  la  predetta
Conferenza unificata.
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'integrazione e l'ottimizzazione dei
finanziamenti  destinati  alla  sicurezza  sismica  delle  scuole, il
soggetto  attuatore,  di  cui al comma 5, definisce il cronoprogramma
dei  lavori  sulla  base  delle  risorse disponibili, d'intesa con il
Dipartimento  della protezione civile, sentita la predetta Conferenza
unificata.
  7.  All'attuazione  dei  commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su  proposta del Ministro
conpetente,  previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.

 


          
                      Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo del comma 21 dell'art. 80 della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)»:
              «21.   Nell'ambito   del  programma  di  infrastrutture
          strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          possono  essere  ricompresi  gli interventi straordinari di
          ricostruzione  delle  aree danneggiate da eventi calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli  edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
          che  insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
          sismico.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, presenta entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  predetto  piano  straordinario  al CIPE che, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, ripartisce una quota
          parte  delle  risorse  di  cui  all'art. 13, comma 1, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di quanto
          stabilito  dall'art.  3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
          Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
          inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
          comma 1,  della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
          disponibili al 1° gennaio 2004.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
          1° luglio 1986, n. 318, recante: «Provvedimenti urgenti per
          la  finanza  locale»,  convertito, con modificazione, dalla
          legge 9 agosto 1986, n. 488:
              «Art.  11  (Edilizia  scolastica). - 1. Tra le opere di
          edilizia  scolastica  previste  dall'art. 2, comma secondo,
          lettera c),   n.  2),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15 gennaio  1972,  n.  8, sono compresi i licei
          artistici e gli istituti d'arte.
              2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a
          concedere  mutui ai comuni e alle province per un ammontare
          complessivo  di  2.000,  1.000  e  1.000  miliardi di lire,
          rispettivamente,   negli   anni   1986,  1987  e  1988,  da
          destinare:
                a) quanto  a  1.200,  600  e  600  miliardi  di lire,
          rispettivamente,   negli  anni  1986,  1987  e  1988,  alla
          eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole  primarie  e
          secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  compresi i licei
          artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e
          le accademie di belle arti;
                b) quanto   a  800,  400  e  400  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle
          seguenti finalita':
                  1)   conversione,  acquisizione  o  costruzione  di
          edifici  allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o
          interdistrettuale,  anche mediante sdoppiamento di istituti
          esistenti  e  anche  attraverso  strutture  polivalenti, la
          presenza   di   diversi   indirizzi  di  studio  di  scuola
          secondaria  superiore,  con  una popolazione scolastica non
          eccedente  le  mille unita', con esclusione degli indirizzi
          particolarmente  specializzati, per i quali e' da prevedere
          un  bacino  di  utenza  piu' ampio di quello distrettuale o
          interdistrettuale;
                  2)    completamento   delle   opere   di   edilizia
          scolastica,  finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975,
          n.  412  o finanziate da comuni e province con mutui a loro
          carico  assistiti  da  contributi  regionali  o  con  mezzi
          propri;  previste dal progetto generale approvato ed ancora
          in  corso  di esecuzione alla data di entrata in vigore del
          presente decreto;
                  3)  con riferimento ai criteri di cui al precedente
          numero  1),  conversione,  acquisizione  e  costruzione  di
          edifici  per  nuovi  istituti  di  istruzione secondaria di
          secondo  grado,  compresi  i  licei artistici, gli istituti
          d'arte,  i  conservatori  di musica e le accademie di belle
          arti,  tenuto  conto  della  consistenza  e dell'incremento
          della popolazione scolastica (19);
                  4)   adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e ristrutturazione di edifici in stato
          di  particolare  fatiscenza,  nonche'  di  edifici e locali
          destinati  ad  uso  scolastico,  anche  se  attualmente non
          adibiti a tale uso.
              3.  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  e' assunto a
          carico del bilancio dello Stato.
              4.  I  progetti  di  edilizia  scolastica  di  cui alle
          lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
          di  impianti  sportivi. A tal fine, nei programmi regionali
          di  edilizia  scolastica  sono  favoriti i progetti volti a
          realizzare  impianti  sportivi  polivalenti di uso comune a
          piu'   scuole   e  aperti  alle  attivita'  sportive  delle
          comunita'  locali e delle altre formazioni sociali operanti
          nel  territorio,  per  i  quali  si  possono  utilizzare  i
          finanziamenti  di  cui  alla predetta lettera b) sino al 15
          per  cento  delle risorse annualmente previste. Il Ministro
          della  pubblica  istruzione  ed  il  Ministro del turismo e
          dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
          devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi polivalenti,
          nonche'  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  tra le
          autorita'   scolastiche   competenti   e  gli  enti  locali
          interessati  per  la utilizzazione integrata degli impianti
          medesimi.
              5.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione
          saranno   individuati   gli  enti  destinatari  dei  mutui,
          nell'ambito   di   un  programma  annuale  formulato  dalle
          regioni,   sentiti   gli   enti  locali  interessati  ed  i
          sovrintendenti scolastici regionali.
              6.  Il  programma  relativo  all'anno  1986 deve essere
          formulato  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              7.   Le   regioni  trasmetteranno  al  Ministero  della
          pubblica  istruzione, entro i successivi quindici giorni, i
          programmi  con  le eventuali osservazioni degli enti locali
          interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.
              8.  In  caso  di  mancata trasmissione del programma da
          parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
          entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine  di cui al precedente comma 7, formula il programma
          medesimo  sulla  base  delle  indicazioni degli enti locali
          interessati e del sovrintendente scolastico regionale.
              9.  I  programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono
          essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
          istruzione  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno. Decorso
          inutilmente  tale  termine  si osservano le disposizioni di
          cui al precedente comma 8.
              10.  Gli  enti interessati inoltreranno la richiesta di
          finanziamento  del  progetto esecutivo approvato alla Cassa
          depositi  e  prestiti,  entro  il termine di novanta giorni
          dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.
              11.   Le   quote   dei   finanziamenti   non   concesse
          nell'esercizio  cui  sono  imputate possono essere concesse
          nei due esercizi successivi».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre   1991,   n.   430,  recante:  «Interventi  per
          l'edilizia  scolastica  e universitaria e per l'arredamento
          scolastico:
              «Art.   1   (Finanziamento   per   opere   di  edilizia
          scolastica).  -  1.  In attesa di un'organica disciplina da
          definire  con  una  legge-quadro, per interventi urgenti di
          opere   di  edilizia  scolastica  si  provvede  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
              2.   La  Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo  quanto
          disposto  dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          151,  come  sostituito dalla legge di conversione 12 luglio
          1991,  n.  202, e' autorizzata a concedere mutui ventennali
          ai  comuni,  alle  province ed alle istituzioni scolastiche
          dotate  di  personalita'  giuridica, che siano proprietarie
          degli   immobili  in  cui  hanno  sede,  per  un  ammontare
          complessivo  di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui
          al  comma 4.  L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico
          dello Stato.
              3.  Le  quote  dei finanziamenti di cui all'art. 11 del
          decreto-legge  1° luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, ancora
          disponibili  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge,  possono  essere concesse, fino al 31 dicembre 1992,
          in  applicazione  dei  criteri  definiti al comma 7. Con le
          stesse  procedure  e  modalita'  puo'  essere  autorizzata,
          nell'ambito  dei  mutui  concessi, una diversa destinazione
          dei fondi.
              4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
          comma 2 e' finalizzato:
                a) per  non meno di due terzi del suo ammontare, alla
          realizzazione  delle  opere  occorrenti  per  l'adeguamento
          degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
          agibilita',  necessarie e indilazionabili in relazione alla
          situazione  di  pericolosita'  derivante  dallo stato degli
          edifici stessi;
                b) per la parte residua, al completamento di opere di
          edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
          a   tipi   di   scuole   diverse,  sentito  il  parere  del
          provveditore.
              5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
          di  cui  al comma 4, si attua con le modalita' previste nei
          commi da 6 a 14.
              6.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Ministro  della  pubblica  istruzione  analitiche richieste
          relative  al  fabbisogno  finanziario  per la realizzazione
          degli  interventi  di  cui  al comma 4, ivi compresi quelli
          inerenti  ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
          conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
              7.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome, con proprio decreto, sulla
          base  delle  richieste  di  cui  al  comma 6, provvede, nei
          successivi  trenta  giorni,  a  ripartire  tra le regioni i
          relativi  finanziamenti,  ferma  restando la riserva del 40
          per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
          comma dell'art.  107  del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, e
          successive modificazioni.
              8.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro,   formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad  esse
          assegnate,  il  piano  di  finanziamento, con l'indicazione
          degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
          delle  opere  da  realizzare  con  le  rispettive  quote di
          finanziamento,  accompagnato  dalle  eventuali osservazioni
          degli   enti   locali   interessati  e  dei  sovrintendenti
          scolastici.
              9.  Decorsi  trenta giorni dalla trasmissione dei piani
          regionali,  in  assenza  di  osservazioni del Ministro, gli
          enti  interessati  inoltrano immediatamente la richiesta di
          finanziamento  del  progetto esecutivo approvato alla Cassa
          depositi  e  prestiti,  che  provvede  alla concessione dei
          mutui.
              10.  Gli  enti locali devono provvedere all'affidamento
          delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
          concessione del mutuo.
              11.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 6,
          nei  successivi  trenta  giorni il commissario del Governo,
          sentiti  il  sovrintendente scolastico regionale e gli enti
          locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
          Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
          fabbisogno  finanziario.  Analogamente, decorso inutilmente
          il  termine  di  cui  al comma 8, relativamente al piano di
          finanziamento  provvede,  nei  trenta giorni successivi, il
          commissario del Governo.
              12.  Decorsi  inutilmente i termini di cui ai commi 9 e
          10,   rispettivamente  per  l'inoltro  della  richiesta  di
          finanziamento  e per l'affidamento delle opere, ai relativi
          adempimenti  provvede un commissario ad acta nominato dalla
          regione;  ove la regione non provveda nel termine di trenta
          giorni,  il commissario ad acta e' nominato dal commissario
          del Governo.
              13.  Per  gli  interventi di cui al comma 4 inerenti ad
          immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
          di  musica  ed  accademie  di  belle arti statali, la Cassa
          depositi  e  prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di
          cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
              14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
          comma 2  e'  destinato  agli  interventi  di cui al comma 4
          inerenti   ad  immobili  di  proprieta'  delle  istituzioni
          scolastiche  dotate  di  personalita' giuridica. I relativi
          piani  di  finanziamento  sono formulati dai sovrintendenti
          scolastici  regionali.  Alle  richieste di finanziamento ed
          all'affidamento  delle  opere  provvedono  direttamente  le
          stesse istituzioni scolastiche.
              15.   Per   l'applicazione  del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  165  miliardi  annui  a decorrere dall'anno 1994.
          All'onere  di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1991-1993, al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per  l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
          la  proiezione  per  il  medesimo  anno dell'accantonamento
          «Concorso  statale  per mutui contratti dalle province, dai
          comuni   e   dalle   comunita'  montane  per  finalita'  di
          investimento  di  preminente  interesse  (rate ammortamento
          mutui)».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 2 della
          legge  8 agosto  1996, n. 431, recante: «Interventi urgenti
          per l'edilizia scolastica»:
              «Art.   2   (Accelerazione   delle   procedure  per  la
          realizzazione di opere di edilizia scolastica).
              1.-3. (Omissis.).
              4.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a
          concedere  mutui,  per  un  importo  non  superiore  a  200
          miliardi  di  lire,  a  comuni e province per interventi di
          edilizia  scolastica  da realizzare nelle aree depresse del
          territorio  nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato
          nell'allegato   I  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del
          Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e
          di   urgenza,  di  celere  esecuzione  o  di  completamento
          funzionale,  individuati con apposito programma predisposto
          dal  Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni
          interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica.  I pareri delle regioni sono
          espressi   entro  venti  giorni  dalla  richiesta;  decorso
          inutilmente   tale  termine  si  intendono  resi  in  senso
          favorevole.  Gli  oneri  di  ammortamento dei mutui vengono
          assunti   a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  mediante
          parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2,
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso
          di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
          giorni  dalla data della concessione del mutuo, ai relativi
          adempimenti  provvede un commissario ad acta nominato dalla
          regione;  ove  questa  non  provveda  nel termine di trenta
          giorni,  il commissario ad acta e' nominato dal commissario
          di Governo».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  134 del codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori servizi e forniture,
          in  attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              «Art. 134 (Recesso).
              (art.  122,  decreto del Presidente della Repubblica n.
          554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F).
              1.  La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
          qualunque  tempo  dal  contratto  previo  il  pagamento dei
          lavori  eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
          in  cantiere,  oltre al decimo dell'importo delle opere non
          eseguite.
              2.  Il  decimo dell'importo delle opere non eseguite e'
          calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
          del  prezzo  posto  a  base  di  gara, depurato del ribasso
          d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
              3.  L'esercizio  del diritto di recesso e' preceduto da
          formale  comunicazione  all'appaltatore  da  darsi  con  un
          preavviso  non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
          stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua
          il collaudo definitivo.
              4.  I  materiali  il  cui  valore e' riconosciuto dalla
          stazione  appaltante  a  norma  del  comma 1  sono soltanto
          quelli  gia' accettati dal direttore dei lavori prima della
          comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
              5.  La  stazione  appaltante  puo'  trattenere le opere
          provvisionali  e  gli  impianti che non siano in tutto o in
          parte  asportabili  ove  li ritenga ancora utilizzabili. In
          tal  caso  essa  corrisponde all'appaltatore, per il valore
          delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
          lavori  eseguiti,  un  compenso  da determinare nella minor
          somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
          degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
              6.  L'appaltatore  deve  rimuovere  dai magazzini e dai
          cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
          e   deve   mettere   i  predetti  magazzini  e  cantieri  a
          disposizione   della   stazione   appaltante   nel  termine
          stabilito;  in  caso  contrario  lo  sgombero e' effettuato
          d'ufficio e a sue spese».
              - Si  riporta il testo del comma 625, dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007):
              «625.   Per   l'attivazione   dei   piani  di  edilizia
          scolastica  di  cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996,
          n.  23,  e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
          l'anno  2007  e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2008  e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate
          annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
          completamento  delle  attivita'  di messa in sicurezza e di
          adeguamento  a  norma degli edifici scolastici da parte dei
          competenti   enti  locali.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          precedente  periodo,  lo  Stato, la regione e l'ente locale
          interessato   concorrono,  nell'ambito  dei  piani  di  cui
          all'art.  4  della  medesima legge n. 23 del 1996, in parti
          uguali  per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del
          finanziamento  dei singoli interventi. Per il completamento
          delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
          le  regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
          riguardo,  comunque  non  successivo  al  31 dicembre 2009,
          decorrente   dalla   data  di  sottoscrizione  dell'accordo
          denominato  «patto  per  la  sicurezza» tra Ministero della
          pubblica  istruzione, regione ed enti locali della medesima
          regione».
              - Si  riporta  il  testo dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 4
          della  legge  11 gennaio  1996,  n. 23, recante: «Norme per
          l'edilizia scolastica»:
              «5.  Entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione del
          piano  generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli  interventi  relativi  al  primo  anno del triennio e
          provvedono  alla  richiesta  di  concessione dei mutui alla
          Cassa  depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione».
              «7.   Gli  enti  territoriali  competenti  sono  tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo».
              «9.  I  termini  di  cui  ai  commi 4,  5,  7 e 8 hanno
          carattere  perentorio.  Qualora  gli  enti territoriali non
          provvedano  agli adempimenti di loro competenza, provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita' alla
          legislazione  vigente.  Decorsi  trenta  giorni, in caso di
          inadempienza  delle  regioni  o  delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo».

Art. 8.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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