Legge 6 agosto 2008 n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/08/2008)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008  - Suppl. Ordinario n.152)

estratto scuola

 

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

Capo V
Istruzione e ricerca

 
Art. 15.

                     Costo dei libri scolastici

  1.  A  partire  dall'anno  scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa  vigente  e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei  libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione   didattica   esistente,   i   competenti  organi
individuano  preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in  parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai testi
disponibili  tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
  2.  Al  fine  di  potenziare  la disponibilita' e la fruibilita', a
costi  contenuti  di  testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle  scuole,  degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2008-2009, i libri di
testo  per  le  scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione  di  secondo  grado  sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico  2011-2012,  il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri  utilizzabili  nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
  3.  I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in  sezioni  tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo   contenuto   e  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti  e
integrazioni.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
    a)  le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b)  le  caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di testo nelle
versioni on line e mista;
    c)  il  prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria  di  I  e  II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
  4.  Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59
          recante  «Definizione  delle  norme  generali relative alla
          scuola  dell'infanzia  e  al primo ciclo dell'istruzione, a
          norma  dell'art.  1  della  legge  28 marzo 2003, n. 53» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
          supplemento ordinario.

 
Art. 16.
     Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
  
1.  In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle   leggi   vigenti   e  dell'autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa   e   finanziaria,  le  Universita'  pubbliche  possono
deliberare   la  propria  trasformazione  in  fondazioni  di  diritto
privato.  La  delibera  di  trasformazione  e'  adottata  dal  Senato
accademico  a  maggioranza  assoluta  ed e' approvata con decreto del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
trasformazione  opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
  2.  Le  fondazioni  universitarie  subentrano  in  tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al  fondo  di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili
gia' in uso alle Universita' trasformate.
  3.  Gli  atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
  4.   Le  fondazioni  universitarie  sono  enti  non  commerciali  e
perseguono  i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro
natura  giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'
della  gestione.  Non  e'  ammessa  in  ogni caso la distribuzione di
utili,  in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' previste dagli statuti
delle   fondazioni   universitarie   sono  destinati  interamente  al
perseguimento degli scopi delle medesime.
  5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle  fondazioni  universitarie  sono  esenti  da  tasse  e  imposte
indirette  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  altro  titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili  relativi  agli  atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
  6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto
puo'  prevedere  l'ingresso  nella  fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
  7.  Le  fondazioni  universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e  degli enti
pubblici,   fermo   restando   il   rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario.
  8.   Le   fondazioni   universitarie  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa  e  contabile,  nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
  9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura  l'equilibrio  di  bilancio.  Il  bilancio viene redatto con
periodicita'   annuale.  Resta  fermo  il  sistema  di  finanziamento
pubblico;  a  tal  fine,  costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi,   l'entita'   dei   finanziamenti  privati  di  ciascuna
fondazione.
  10.  La  vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei  sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
  11.  La  Corte  dei  conti  esercita  il controllo sulle fondazioni
universitarie  secondo  le  modalita'  previste  dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
  12.  In  caso  di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione  della  fondazione  universitaria  da  parte degli organi di
amministrazione  o  di  rappresentanza,  il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
con  il  compito  di  salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro  sei  mesi  da  tale  nomina  procede  alla  nomina  dei  nuovi
amministratori  dell'ente  medesimo,  secondo  quanto  previsto dallo
statuto.
  13.  Fino  alla  stipulazione  del  primo  contratto  collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica  il  trattamento  economico  e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con   il  presente  articolo  e  con  la  natura  privatistica  delle
fondazioni medesime.

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
              «Art.33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento).  -  La  Repubblica detta le norme generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi.
              Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
              La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
              E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
              Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
              - La    legge   21   marzo   1958,   n.   259   recante
          «Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in  via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          aprile 1958, n. 84.
 
Art. 17.

                  Progetti di ricerca di eccellenza

  1.  Al  fine  di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle risorse
pubbliche  volte  al  sostegno  e  all'incentivazione  di progetti di
ricerca  di  eccellenza  ed  innovativi,  ed  in  considerazione  del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte  delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro  rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
disposta  l'attribuzione  del  patrimonio storico e documentale della
Fondazione  IRI  ad  una  societa' totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere   altresi'  disposta  la  successione  di  detta  societa'  in
eventuali  rapporti  di  lavoro  in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi  o  passivi  che  dovessero  risultare  incompatibili  con  le
finalita'  o  l'organizzazione  della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
  4.  Le  risorse  acquisite  dalla  Fondazione  Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del  comma 3  sono destinate al finanziamento
di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione,
sul   territorio   nazionale,  di  progetti  in  settori  tecnologici
altamente  strategici  e alla creazione di una rete di infrastrutture
di  ricerca  di  alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.
  5.  La  Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti   di  cui  all'articolo  20  delle  disposizioni   per
l'attuazione  del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 .

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto 30
          marzo  1942,  n.  318  (Disposizioni  per  l'attuazione del
          codice civile e disposizioni transitorie):
              «Art.  20.  - Chiusa la liquidazione, il presidente del
          tribunale  ordina  la  cancellazione dell'ente dal registro
          delle persone giuridiche.

Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

 

Art. 64. 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica  

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili . 

2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: 

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; 

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; 

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica  ; 

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; 

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 

 f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; 

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. 

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 )). 

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.

 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 

«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.» ( aggiunto con articolo 3 del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154)

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dei commi 411 e 412, dell'art. 2,
          della gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «411.  Per  una  maggiore  qualificazione  dei  servizi
          scolastici,   da  realizzare  anche  attraverso  misure  di
          carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
                a)  a  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009, per
          l'istruzione  liceale, l'attivazione delle classi prime dei
          corsi  sperimentali  passati  ad  ordinamento, ai sensi del
          regolamento  di  cui al decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  26  giugno  2000,  n.  234, e' subordinata alla
          valutazione  della  congruenza dei quadri orari e dei piani
          di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
                b)  il numero delle classi prime e di quelle iniziali
          di  ciclo  dell'istruzione  secondaria  di secondo grado si
          determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
          iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
          studio  e  sperimentazioni  passate  ad  ordinamento. Negli
          istituti  in  cui sono presenti ordini o sezioni di diverso
          tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
          ordine e tipo di sezione;
                c)  il  secondo periodo del comma 1, dell'art. 3, del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001,  n. 333, e'
          sostituito  dal  seguente:  "Incrementi  del  numero  delle
          classi,   ove   necessario,  sono  disposti  dal  dirigente
          scolastico interessato previa autorizzazione del competente
          direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
          decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 24 luglio
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998";
                d)  l'assorbimento  del  personale di cui all'art. 1,
          comma  609,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e'
          completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010,
          e  la riconversione del suddetto personale e' attuata anche
          prescindendo  dal possesso dello specifico titolo di studio
          richiesto  per il reclutamento del personale, tramite corsi
          di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
          cui e' obbligatorio partecipare.
              412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, da conseguire ai
          sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche'
          quelle  derivanti  dagli  interventi  di  cui al comma 411,
          lettere  a)  ,  b)  ,  c)  e  d)  ,  sono  complessivamente
          determinate  come  segue: euro 535 milioni per l'anno 2008,
          euro  897  milioni  per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per
          l'anno  2010  ed  euro  1.432 milioni a decorrere dall'anno
          2011.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio relativi agli interventi di cui al
          comma  411,  lettere  da  a) a d) , si applica la procedura
          prevista  dall'art.  1, comma 621, lettera b) , della legge
          27 dicembre 2006, n. 296.».
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi note all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          gia' citata legge n. 400 del 1988:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n. 226,
          recante   «Norme   generali   e  livelli  essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28  marzo  2003, n. 53», e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dei commi 621 e 622, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «621.  Al  fine  di garantire l'effettivo conseguimento
          degli  obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede:
                a)  relativamente  al comma 483, alla riduzione delle
          dotazioni  di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
          pubblici,   ivi   comprese   quelle  determinate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 483;
                b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
          complessive   di  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti  al personale della scuola e dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 620.
              622.  L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17   ottobre  2005,  n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
          assolve  anche  nei  percorsi  di  istruzione  e formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
          delle   disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi
          sperimentali  di  istruzione  e formazione professionale di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi  statuti  e  alle  relative norme di attuazione,
          nonche'  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.».
 
Art. 69.

    Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali 

      1.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2009, per le categorie di
personale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio,  nei  limiti  del  2,5  per cento, previsti dai rispettivi
ordinamenti  e' differita,  una tantum,  per un periodo di dodici
mesi,  alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore
economico  maturato.  Il  periodo  di  dodici mesi di differimento e'
utile  anche  ai  fini  della  maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali .
    2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma  1,  effettua  passaggi  di qualifica comportanti
valutazione  economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale
periodo  e  con  la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento  economico spettante nella nuova qualifica considerando a
tal  fine  anche  il  valore  economico  della  classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato.
    3.  Per  il  personale  che nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla
scadenza  di  tale  periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare  il  trattamento  di  pensione, considerando a tal fine
anche  il  valore  economico della classe di stipendio o dell'aumento
biennale   maturato.   Il  corrispondente  valore  forma  oggetto  di
contribuzione per i mesi di differimento.
    4.  Resta  ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12,  del  decreto  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 .
     5.  In  relazione  ai  risparmi  lordi  relativi  al  sistema
universitario,  valutati  in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in
27  milioni  di  euro  per  l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per
l'anno  2011,  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della  distribuzione  del  personale interessato, definisce, d'intesa
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, le modalita' di
versamento,  da  parte  delle  singole  universita',  delle  relative
risorse  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 2368, dello stato di
previsione  delle  entrate  del  Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita' di monitoraggio.
    6.  Ai  maggiori  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede,  quanto  a  11  milioni  di  euro  per l'anno 2009 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  5,  comma  4  del  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e,
quanto  a  120  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione  lineare  dello  0,83 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001:
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Si  riporta  il  testo dei commi 10 e 12 dell'art. 11
          del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160 (Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di  progressione  economica e di funzioni dei magistrati, a
          norma  dell'art.  1,  comma  1, lettera a) , della legge 25
          luglio 2005, n. 150):
              «10.  Se  il  giudizio  e' "non positivo", il Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita'  dopo  un anno, acquisendo un nuovo parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico  o  l'aumento  periodico di stipendio sono dovuti
          solo  a  decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se il nuovo
          giudizio  e'  "positivo".  Nel  corso dell'anno antecedente
          alla  nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari.».
              «12.  La  valutazione  negativa comporta la perdita del
          diritto  all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
          Il  nuovo  trattamento economico eventualmente spettante e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio.».
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 71.

           Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
     1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
applicano  al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti
a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative .
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, 
sono  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  e  per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33,  comma 6 , della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 4 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta):
              «Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
          lavorativa.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 33 della
          legge   5   febbraio   1992,   n.   104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate):
              «6.  La  persona handicappata maggiorenne in situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.».
 
Art. 72.

             Personale dipendente prossimo al compimento
           dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

  1.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie  fiscali,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
  2.  E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie
esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al
personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di
organico.
  3.  Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale
periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  da  emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore   del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta
per  cento.  Fino al collocamento a riposo del personale in posizione
di  esonero  gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi  unici  di  amministrazione  non  possono essere utilizzati per
nuove finalita'.
  4.  All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di
prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
  6.  Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono
procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via
anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
  7.  All'articolo  16  comma  1  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.».
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto e quelli disposti con
riferimento  alle  domande  di  trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto .
  9.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  riconsiderano,  con
provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i
provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
  10.  I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
  11.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina
vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.  Con appositi decreti
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.    Le  disposizioni  di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.

 


          
                      Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11  luglio  1988,  n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
          luglio  1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
          n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
          titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende  nonche'  della Cassa depositi e prestiti
          sono  regolati  da  contratti  collettivi ed individuali in
          base  alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2, comma 2,
          all'art.  8,  comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
          aziende  o  enti  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
              - Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 71.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 16 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art. 3 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421):
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge 23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre  i  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo per
          essi    previsti.    In   tal   caso   e'   data   facolta'
          all'amministrazione,   in   base   alle   proprie  esigenze
          organizzative  e  funzionali, di accogliere la richiesta in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi. La
          domanda  di trattenimento va presentata all'amministrazione
          di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
          il  compimento  del  limite  di  eta' per il collocamento a
          riposo previsto dal proprio ordinamento.».

 

 

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