Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stralcio scuola e università
43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.44. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
50. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni
musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica,
dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
105. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di
messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
107. I diplomi finali rilasciati dalle
istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del
previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente
legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,
sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella
di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi
102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
276. Per il finanziamento delle attività
istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata
la spesa di 6 milioni di euro.
3-ter. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e
criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei
posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis
costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le
amministrazioni pubbliche».
484.
All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera a):
1) al
numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
2) al
numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
d)
euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro
180.999,91;
485. Le disposizioni dell'articolo 11
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato
dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro
tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse
spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo
quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012. Indice di tutte le pagine del
sito
c) Classe LM-65 (Scienze dello
spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle
arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie
dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte)
per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte
le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere
a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo
livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi
di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di
specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o
storico-musicale istituiti dalle università.
106. I titoli sperimentali conseguiti al
termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui
al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo
livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei
medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
273. Il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per
l'anno 2013.
274. Per l'anno 2013, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di
100 milioni di euro.
275. È autorizzata, per l'anno 2013, la
spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da università non statali ai sensi all'articolo 33, comma 32
della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per l'anno
2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di
cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l'anno
2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione
Gerolamo Gaslini – ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza
per l'infanzia.
401.
All'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero
di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso
pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite
massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di
emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il
bando.
b)
il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a)
euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b)
euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.839,91;
c)
euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro
180.919,91;
d-bis)
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d)
del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro
1.875, di euro 1.250 e di euro 625».