DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,  n.  15,  recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti   sul
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19». (21A01331) 
(GU n.52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Capo I
Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2020, n. 294; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Viste le ordinanze del Ministro  della  salute  27  febbraio  2021,
recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  le  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Province
autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,  Umbria,  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio  2021,
n. 50; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19
ottobre 2020, recante «Misure per  il  lavoro  agile  nella  pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,
n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali
e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti
sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal
Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021; 
  Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente  delle
sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e  27
febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
data 27 febbraio 2021; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico,  dell'universita'  e
della ricerca,  della  cultura,  del  turismo,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale,  per  le
pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di
                           distanziamento 
 
  1. E' fatto  obbligo  sull'intero  territorio  nazionale  di  avere
sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all'aperto. 
  2. Non vi e' obbligo di  indossare  il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche  dei  luoghi  o
per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in  modo  continuativo
l'isolamento da persone non conviventi. Sono  fatti  salvi,  in  ogni
caso, i protocolli e le linee guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico. 
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che  devono  comunicare  con  un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  4. E' fortemente raccomandato l'uso di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  5.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della   protezione   civile,   di   seguito   denominato    «Comitato
tecnico-scientifico». 
  6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie  e  sul  distanziamento  interpersonale  sono   comunque
derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati  dal
Comitato tecnico-scientifico. 
  7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni  o  da
appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere  indossate
anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una protezione adeguata e tali  da  garantire,  al  contempo,
comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare
la copertura sul volto delle vie respiratorie. 
  8. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio
quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata
delle mani. 
                               Art. 2 
 
                  Misure relative agli spostamenti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.  15,
fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  e'  vietato
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse
regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione. 
  2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante. 
                               Art. 3 
 
             Disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la
tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale  con  i
propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita',  lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto. 
                               Art. 4 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali  e  commerciali  rispettano  i  contenuti   delprotocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus COVID-19  negli  ambienti  di
lavoro sottoscritto il 24  aprile  2020fra  il  Governo  e  le  parti
sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi  ambiti  di
competenza,  il  protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto
il 24  aprile  2020  fra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le
parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo  condiviso  di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20  marzo
2020, di cui all'allegato 14. 
                               Art. 5 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario
del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita'; 
    c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    d)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui   aldecreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle universita' e  nelle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
                               Art. 6 
 
Misure relative allo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nei
  luoghi  di  lavoro  pubblici  e  privati   sull'intero   territorio
  nazionale 
 
  1.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  3.Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle
attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'
del servizio erogato; 
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma
nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti
collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale. 
  4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il
personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
  5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente
decreto. 

Capo II
Misure di contenimento del contagio che si applicano
in Zona bianca

                               Art. 7 
 
                             Zona bianca 
 
  1. Con ordinanza del  Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di  tipo
1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si
manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane
consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,  nelle  quali
cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  relative  alla
sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita'   ivi
disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le  misure  anti
contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e
dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di
riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli
eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto,
comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche'  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico
agli eventi e alle competizioni sportive. 
  2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo  tecnico
permanente,   composto   da   un    rappresentante    del    Comitato
tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore  di
sanita' e da un rappresentante  delle  Regioni  e  Province  autonome
interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso  il
monitoraggio  degli  effetti  dell'allentamento  delle  misure   anti
contagio nei territori di  cui  al  comma  1  ,  il  permanere  delle
condizioni di cui al comma 1 e la necessita'  di  adottare  eventuali
misure intermedie e transitorie. 

Capo III
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

                               Art. 8 
 
                             Zona gialla 
 
  1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma  16-septies,  lettera
d),  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si  applicano  le  misure  del
presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V. 
                               Art. 9 
 
           Misure relative agli spostamenti in Zona gialla 
 
  1. Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono
consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante
parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
2021, n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. 
                               Art. 10 
 
                      Manifestazioni pubbliche 
 
  1. Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
                               Art. 11 
 
     Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti 
 
  1.Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce
orarie la chiusura al pubblico, delle  strade  o  piazze  nei  centri
urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
aperti e alle abitazioni private. 
  2. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  3. L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito  l'accesso
dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone
abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco
all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere
attivita' ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee
guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui
all'allegato 8.  
  4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato
di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per
esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. 
  5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori
dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con
connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche
nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore
sanitario della struttura. 
  6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 
                               Art. 12 
 
                Luoghi di culto e funzioni religiose 
 
  1. L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro. 
  2. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7. 
                               Art. 13 
 
              Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni 
 
  1. Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza. 
  2. Tutte le  cerimonie  pubbliche  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. 
  3. Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si
svolgono in modalita' a distanza, salvo la  sussistenza  di  motivate
ragioni.  E'  fortemente  raccomandato  svolgere  anche  le  riunioni
private in modalita' a distanza. 
                               Art. 14 
 
               Musei, istituti e luoghi della cultura 
 
  1. Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con
esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i
giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso
sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di
anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari
di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che
prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della
cultura statali la prima domenica del mese. 
  2. Il servizio di cui al comma 1 e' organizzato tenendo  conto  dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. 
  3. Sono  altresi'  aperte  al  pubblico  le  mostre  alle  medesime
condizioni previste dal presente articolo  per  musei  e  istituti  e
luoghi della cultura. 
                               Art. 15 
 
                    Spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  gli
spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da  concerto,
sale cinematografiche, live-club e in  altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il
personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente
conviventi. La capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25
per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero
massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per  spettacoli
all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola
sala. 
  2. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto degli allegati  26  e
27, come eventualmente  integrati  o  modificati  con  ordinanza  del
Ministro della salute, nonche' dei protocolli  o  delle  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento  o  in  ambiti  analoghi,  eventualmente  adottati  dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome
nel  rispetto  dei  principi  dei  protocolli  e  nelle  linee  guida
nazionali, e comunque in coerenza con i  criteri  per  Protocolli  di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15  maggio
2020. 
  3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
articolo. 
                               Art. 16 
 
Centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  sale  da  ballo  e
            discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo  e
discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. 
  2. Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all'aperto,  ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 
  3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli  altri
analoghi eventi. 
                               Art. 17 
 
               Attivita' motoria e attivita' sportiva 
 
  1. E' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attivita'  salvo  che  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti. 
  2. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle
attivita' di piscine e  palestre,  l'attivita'  sportiva  di  base  e
l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono  consentite  nel  rispetto
delle  norme  di  distanziamento   interpersonale   e   senza   alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a
detti circoli; sono altresi' consentite  le  attivita'  di  palestre,
piscine, centri natatori,  centri  benessere  e  centri  termali  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza e per le  attivita'  riabilitative  o  terapeutiche;  sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche'  quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto  difesa,
sicurezza e soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti. 
  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento  dell'Autorita'  delegata  in  materia  di  sport,   e'
sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale. 
                               Art. 18 
 
            Competizioni sportive di interesse nazionale 
 
  1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  -  di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza
la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e
muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  chiuse,  nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione
sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il
Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che
hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e'
consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51. 
                               Art. 19 
 
                 Impianti nei comprensori sciistici 
 
  1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.  Gli  stessi
possono essere utilizzati solo da parte di  atleti  professionisti  e
non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione
finalizzata allo svolgimento di  competizioni  sportive  nazionali  e
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonche' per  lo
svolgimento  degli  allenamenti  e  delle   prove   di   abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci. 
                               Art. 20 
 
  Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale  scommesse,  sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad
attivita' differente. 
  2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati  allo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori  cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare  appositi  protocolli
di  sicurezza  predisposti  in  conformita'  alle  linee  guida   del
Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8. 
                               Art. 21 
 
                       Istituzioni scolastiche 
 
  1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano
forme  flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai
sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e
fino a un massimo del 75  per  cento  della  popolazione  studentesca
delle predette istituzioni sia  garantita  l'attivita'  didattica  in
presenza. La restante parte della popolazione studentesca  si  avvale
della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di
svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto  2020,  e  dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9  ottobre  2020,  garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa
per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente
in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso dei predetti dispositivi. 
  2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e'  disposta  dai
Presidenti delle regioni o province autonome  nelle  aree,  anche  di
ambito comunale, nelle quali  gli  stessi  Presidenti  delle  regioni
abbiano adottato misure stringenti di  isolamento  in  ragione  della
circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto  rischio  di
diffusivita' o da resistenza al vaccino o  da  capacita'  di  indurre
malattia grave; la stessa misura puo' altresi'  essere  disposta  dai
Presidenti delle  regioni  o  province  autonome  in  tutte  le  aree
regionali  o   provinciali   nelle   quali   l'incidenza   cumulativa
settimanale dei  contagi  sia  superiore  a  250  casi  ogni  100.000
abitanti oppure in caso di  motivata  ed  eccezionale  situazione  di
peggioramento del quadro epidemiologico. 
  3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito  della  Conferenza
provinciale permanente di cui  all'art.  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un  tavolo  di
coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione  del  piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
didattiche e gli orari dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la  frequenza
scolastica anche in considerazione del carico derivante  dal  rientro
in classe di tutti gli studenti delle scuole  secondarie  di  secondo
grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il  Presidente
della provincia o il sindaco della citta'  metropolitana,  gli  altri
sindaci  eventualmente  interessati,   i   dirigenti   degli   ambiti
territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  delle
regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'
delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori  del
tavolo, il prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento  adottano  tutte
le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione  e'  monitorata
dal medesimo tavolo, anche ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del
citato documento operativo. Nel caso in cui  tali  misure  non  siano
assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al
Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia
limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici
locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
finalita' di cui al presente comma. Le scuole secondarie  di  secondo
grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari  delle
attivita' didattiche per docenti e  studenti,  nonche'  degli  uffici
amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma. 
  4. Al fine di mantenere il  distanziamento  interpersonale,  e'  da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione  alternativa,  fatta
eccezione  per  tutte  le  attivita'  mirate  all'apprendimento,   al
recupero della socialita',  comunque  nel  rispetto  delle  norme  di
sicurezza. 
  5.  Le  riunioni  degli   organi   collegiali   delle   istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano  a  essere
svolte solo  con  modalita'  a  distanza.  Il  rinnovo  degli  organi
collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non  completato,
avviene secondo modalita' a distanza nel  rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. 
  6. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la  pulizia  degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i
servizi educativi per l'infanzia. L'ente  proprietario  dell'immobile
puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati. 
                               Art. 22 
 
                        Viaggi di istruzione 
 
  1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio  o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 
                               Art. 23 
 
                        Istruzione superiore 
 
  1. Le universita', sentito il Comitato universitario  regionale  di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che
tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza
sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di  cui
al presente comma si applicano, per quanto  compatibili,  anche  alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  ferme
restando  le  attivita'  che  devono  necessariamente  svolgersi   in
presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di  riferimento
che puo' acquisire il parere,  per  i  Conservatori  di  Musica,  del
Comitato  Territoriale  di  Coordinamento  (CO.TE.CO.)  e,   per   le
Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori. 
  2. A beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento.  Le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.  Le
assenze maturate dagli studenti di cui al  presente  comma  non  sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni. 
                               Art. 24 
 
                        Procedure concorsuali 
 
  1. E' sospeso lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte
delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su
basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad
esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di
quelli per il personale della protezione civile. Sono  consentite  le
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche  amministrazioni
nei casi in cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova,
previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento   della
funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta
ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25
febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la
possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle
prove scritte con collegamento da remoto. 
  2. Per lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  indette  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle  Forze   di   polizia,   del   personale   dell'Amministrazione
penitenziaria e  dell'Esecuzione  penale  minorile  ed  esterna,  del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 25 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo
con modalita' a distanza. 
  2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del  Sistema
di informazione per la sicurezza della  Repubblica.  I  corsi  per  i
medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire
anche in modalita' non in presenza. 
  3. Sono  parimenti  consentiti,  anche  a  distanza  e  secondo  le
modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti  amministrativi,  i
corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso  alla
professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i
corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il
conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione
professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo
svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale
addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo
(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua
(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di
formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento
delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
conduzione degli impianti fissi. 
  4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento  professionale
e di formazione per  il  conseguimento  del  brevetto  di  assistente
bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento
per il conseguimento delle certificazioni necessarie per  l'esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a
distanza  e  secondo  le  modalita'   stabilite   con   provvedimento
amministrativo. 
  5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate
dagli uffici della motorizzazione civile e dalle  autoscuole  per  il
conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici speciali per i trasporti  ad  impianti  fissi
per il conseguimento delle abilitazioni per le  figure  professionali
inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le  prove  e  gli
esami  teorico-pratici  effettuati  dalle  Autorita'  marittime,  ivi
compresi  quelli  per  il  conseguimento  dei  titoli   professionali
marittimi, delle patenti nautiche e per  la  selezione  di  piloti  e
ormeggiatori  dei  porti,  nonche'  le  prove  teoriche  e   pratiche
effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e  dalle  scuole
di volo. 
  6. In tutte le regioni, gli uffici  competenti  al  rilascio  delle
patenti  nautiche,  sulla  base  delle  prenotazioni  ricevute,   ivi
comprese  quelle  gia'  presentate  alla  data  di  applicazione  del
presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da
sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni  successivi
alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame. 
  7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi  di
IeFP,  nonche'  la  formazione  in  azienda  esclusivamente   per   i
dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in  materia  di
protezione  civile,  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di   formazione
individuali e quelli che necessitano  di  attivita'  di  laboratorio,
nonche'  l'attivita'   formativa   in   presenza,   ove   necessario,
nell'ambito  di  tirocini,  stage  e  attivita'  di  laboratorio,   a
condizione che siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle  misure  di  contenimento
del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di
prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 
  8.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. I periodi  di  assenza
dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 26 
 
                        Attivita' commerciali 
 
  1. Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono  a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni. Le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11. 
  2. Nelle giornate festive e prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi
commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri
commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali  ed   altre
strutture  ad  essi  assimilabili,  a   eccezione   delle   farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti  vendita
di  generi  alimentari,  di  prodotti  agricoli  e   florovivaistici,
tabacchi, edicole e librerie. 
                               Art. 27 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Le attivita' dei servizi di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00
fino alle ore 18,00. Il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un
massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti
conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico.  Resta  consentita  senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Le attivita' di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1  restano
consentite a condizione che le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la  compatibilita'
dello svolgimento delle  suddette  attivita'  con  l'andamento  della
situazione epidemiologica nei propri territori e  che  individuino  i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o  ridurre
il rischio di contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori
analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle  regioni
o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10. 
  4. Continuano a essere consentite le attivita' delle  mense  e  del
catering continuativo  su  base  contrattuale,  che  garantiscono  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e
alle condizioni di cui al comma 3. 
  5. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
                               Art. 28 
 
                 Attivita' delle strutture ricettive 
 
  1.  Le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
interpersonale di un metro  negli  spazi  comuni,  nel  rispetto  dei
protocolli e  delle  linee  guida  adottati  dalle  regioni  o  dalla
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei   a
prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con
i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse
tipologie di strutture ricettive. I protocolli o  linee  guida  delle
regioni riguardano in ogni caso: 
    a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
    b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
    c) le misure igienico-sanitarie per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
    d) l'accesso dei fornitori esterni; 
    e)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche   e
sportive; 
    f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti; 
    g) le modalita' di informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 
                               Art. 29 
 
Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi  bancari,
  finanziari e altre attivita' che restano garantiti 
 
  1. Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi.  Detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10. 
  2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme  igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
                               Art. 30 
 
                       Attivita' professionali 
 
  1. In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
    a) esse siano attuate anche mediante modalita' di  lavoro  agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
    b) siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
    c) siano assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 
                               Art. 31 
 
                              Trasporti 
 
  1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del  trasporto
ferroviario  regionale,  con  esclusione  del  trasporto   scolastico
dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non  superiore
al 50  per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli  diversi
previsti nei protocolli e linee guida vigenti. 
  2. Il  Presidente  della  regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di
concerto con il  Ministro  della  salute,  puo'  disporre  riduzioni,
sospensioni  o  limitazioni   nei   servizi   di   trasporto,   anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori. 
                               Art. 32 
 
                        Istituti penitenziari 
 
  1. Tenuto conto  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti. 

Capo IV
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione

                               Art. 33 
 
                           Zona arancione 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, commi 16-quater  e  16-quinques,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si
manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e
con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in
uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,  secondo
quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi 1 e  2  sono  efficaci  per  un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di  regia,
comporta l'applicazione, per  un  ulteriore  periodo  di  quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 
                               Art. 34 
 
             Disposizioni applicabili in zona arancione 
 
  1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui
all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano,  oltre  alle
misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure  di  cui
al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del
presente Capo. 
                               Art. 35 
 
         Misure relative agli spostamenti in zona arancione 
 
  1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in  zona  arancione  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati   da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  per
motivi  di  salute.  Sono   comunque   consentiti   gli   spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui  territori  in  zona  arancione  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto. 
  2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di  trasporto  pubblici  o
privati, in un Comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
2021,  n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00  e
le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. 
  4.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni   con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti e  per  una  distanza
non  superiore  a  trenta  chilometri  dai  relativi   confini,   con
esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di
provincia. 
                               Art. 36 
 
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi anche all'aperto. 
                               Art. 37 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro. 

Capo V
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

                               Art. 38 
 
                             Zona rossa 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono  individuate  le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi  ogni
centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di  tipo
3 e con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  secondo  quanto
stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi 1 e  2  sono  efficaci  per  un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di  regia,
comporta l'applicazione, per  un  ulteriore  periodo  di  quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 
                               Art. 39 
 
               Disposizioni applicabili in zona rossa 
 
  1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui
all'art. 38, comma 1, nelle  zone  rosse  si  applicano,  oltre  alle
misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
Capo III ove non siano previste misure piu'  rigorose  ai  sensi  del
presente Capo. 
                               Art. 40 
 
           Misure relative agli spostamenti in zona rossa 
 
  1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori,  salvo  che
per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti
in cui la stessa e' consentita. 
  3. Il transito sui territori in zona rossa  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto. 
                               Art. 41 
 
               Attivita' motoria e attivita' sportiva 
 
  1. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche  se
svolte nei centri sportivi all'aperto, sono  sospese.  Sono  altresi'
sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti  di
promozione sportiva. 
  2. E' consentito  svolgere  individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale. 
                               Art. 42 
 
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi anche all'aperto. 
                               Art. 43 
 
                       Istituzioni scolastiche 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le
attivita' scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado si svolgono esclusivamente  con  modalita'  a  distanza.  Resta
salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza  qualora  sia
necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una
relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica
degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on
line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale
integrata. 
                               Art. 44 
 
Istruzione superiore, corsi di  formazione  in  medicina  generale  e
                          prove di verifica 
 
  1. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e  curriculari
delle universita' e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali
attivita' a distanza. 
  2. I corsi per i medici in formazione  specialistica,  i  corsi  di
formazione specifica in medicina generale, nonche' le  attivita'  dei
tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre   attivita',
didattiche   o   curriculari,   eventualmente    individuate    dalle
universita',  sentito  il   Comitato   universitario   regionale   di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. 
  3. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto  delle  linee  guida  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui  all'allegato  18,
nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi  confermati
e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  si  applicano,  per
quanto  compatibili,  anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica musicale e coreutica,  sentito  il  Comitato  Universitario
Regionale  di  riferimento  che  puo'  acquisire  il  parere,  per  i
Conservatori di Musica, del Comitato  Territoriale  di  Coordinamento
(CO.TE.CO.)  e,  per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della  competente
Conferenza dei Direttori. 
  5.  Sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica   delle
capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n.  285
del 1992, in favore dei candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui all'art. 38, comma 1. 
                               Art. 45 
 
                        Attivita' commerciali 
 
  1. Sono  sospese  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2. 
  2. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita'
svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla  vendita  di  soli
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 
  3. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le
parafarmacie. 
                               Art. 46 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
                               Art. 47 
 
               Attivita' inerenti servizi alla persona 
 
  1. Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse
da quelle individuate nell'allegato 24. 
                               Art. 48 
 
                        Attivita' lavorativa 
 
  1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile. 

Capo VI
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero

                               Art. 49 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1.Sono vietati  gli  spostamenti  per  Stati  e  territori  di  cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il  transito  nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni antecedenti, salvo che  ricorrano  uno  o  piu'  dei  seguenti
motivi, comprovati mediante la  dichiarazione  di  cui  all'art.  50,
comma 1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come  definiti  dagliarticoli
2e3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze  del  Ministro  della
salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti  "Ulteriori  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste
all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n),  e'  comunque  consentito,
previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli
sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art.  51,
l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute  comprovate
e non differibili, secondo la seguente disciplina: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento. 
  5. Per la partecipazione a competizioni sportive  di  cui  all'art.
18, comma 1, e' in ogni caso  consentito  l'ingresso  nel  territorio
nazionale  ad  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari   di   gara,
rappresentanti  della  stampa  estera  e   accompagnatori   che   nei
quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi
o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed  E  dell'allegato
20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in  Italia,  alle
seguenti condizioni: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con  lo
specifico  protocollo  adottato  dall'ente   sportivo   organizzatore
dell'evento. 
  6.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'art.   1,   comma   2
dell'ordinanza del Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,  alle
persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei  14  giorni
precedenti,  l'ingresso  nel  territorio  nazionale   e'   consentito
altresi' per raggiungere il domicilio,  abitazione  o  residenza  dei
figli minori. 
                               Art. 50 
 
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso  nel  territorio
                        nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, ed E dell'allegato 20 e'  tenuto  a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49,  nel  caso
di ingresso da Stati e territori di cui  all'elenco  E  dell'allegato
20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'art. 51, comma 7. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli
un'attestazione  di  essersi  sottoposti,   nelle   quarantotto   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  ad  un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio  ingresso  nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
                               Art. 51 
 
Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di
  sottoporsi a test molecolare o antigenico a  seguito  dell'ingresso
  nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,  si
attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi  dell'art.  50,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di
cui al comma 2; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art.  50,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente  per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le  modalita'  e  il
luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria   e   l'isolamento
fiduciario, con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  50,  comma  1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui  all'elenco  C  dell'allegato  20,  si   applica   l'obbligo   di
presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia
deputato ad  effettuare  i  controlli  dell'attestazione  di  essersi
sottoposti,  nelle  quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di  tampone  e  risultato  negativo.  In  caso  di  mancata
presentazione  dell'attestazione  di  cui  al  presente   comma,   si
applicano i commi da 1 a 5. 
  7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 50, le disposizioni di  cui  ai
commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli   ingressi   per   ragioni   non   differibili,   previa
autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare
al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  ad
effettuare i controlli un'attestazione di essersi  sottoposti,  nelle
quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale,  a
un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo  di  tampone  e
risultato negativo; 
    f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di
iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5; 
    g)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il
territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  il  periodo  di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5; 
    h) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi  A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    i) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; 
    n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale   militare,
compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle
Forze di Polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la
sicurezza della Repubblica e  dei  Vigili  del  fuoco  nell'esercizio
delle loro funzioni; 
    o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana; 
    p) agli  ingressi  mediante  voli  «Covid-tested»,  conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni; 
    q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale
in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5. 
  8. Ai fini dell'ingresso nel territorio  nazionale,  i  bambini  di
eta' inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del  test
molecolare o antigenico. 

Capo VII
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti

                               Art. 52 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'art. 50, e di conservala per almeno  30  giorni  al  fine  di
renderla disponibile all'autorita' sanitaria; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri  i  dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e indicare le  situazioni  nelle
quali gli stessi possono essere  temporaneamente  ed  eccezionalmente
rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
    g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo  per
raggiungere una nave per  l'imbarco,  per  la  libera  uscita  e  per
lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal  Comitato  tecnico
scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 53 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato  o  transitato   nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'imbarco in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D  ed  E
dell'allegato 20.  In  caso  di  soggiorno  o  transito  in  Stati  o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 51, comma 6. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 2. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante  della  nave  presenta  all'autorita'  marittima,   almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 
                               Art. 54 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  con
proprio decreto, da adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute,  puo'  integrare   o   modificare   le   «Linee   guida   per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 in  materia  di  trasporto
pubblico», di cui all'allegato 15,  nonche',  previo  accordo  con  i
soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione  per
il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del
trasporto e della logistica» di  settore  sottoscritto  il  20  marzo
2020, di cui all'allegato 14. 
  3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid  tested,  ferma
l'applicazione  fino  al  6  aprile  2021  della  disciplina  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con  una  o
piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile
individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri  e'
consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido  eseguito
prima dell'imbarco o a seguito  di  presentazione  di  certificazione
attestante il risultato negativo di un test  molecolare  (RT  PCR)  o
antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore
precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50. 

Capo VIII
Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali

                               Art. 55 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
                               Art. 56 
 
                     Tavolo tecnico di confronto 
 
  1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti  dalle  Camere
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  2020  n.
19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,
con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo
Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da  rappresentanti
del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle
Regioni e delle Province  autonome  su  designazione  del  Presidente
della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome,  da  un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con  il
compito di procedere  all'eventuale  revisione  o  aggiornamento  dei
parametri per la valutazione del rischio  epidemiologico  individuati
dal  decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,   in
considerazione anche delle nuove varianti virali. 
                               Art. 57 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
aprile 2021, ad eccezione dell'art.  7  che  si  applica  dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della  salute
9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori  misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino
alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze del  Ministro  della  salute  27
febbraio  2021,  recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
per  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano,  Toscana,  Sardegna,
Umbria,  richiamate  in  premessa,  continuano  ad  applicarsi   fino
all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis
e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  e  comunque  non
oltre  il  15  marzo  2021,   fatta   salva   una   eventuale   nuova
classificazione. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 2 marzo 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Draghi           
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 492 

                             Allegato 1 
 
          Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana 
          circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 
 
  Per la  graduale  ripresa  delle  celebrazioni  liturgiche  con  il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura,  nel  rispetto  della  normativa
sanitaria e delle misure di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche 
 
  1.1   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 
  1.2   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante  dell'ente  individua  la  capienza
massima dell'edificio di culto, tenendo conto della  distanza  minima
di sicurezza, che deve essere pari ad  almeno  un  metro  laterale  e
frontale. 
  1.3   L'accesso alla chiesa, in questa fase di  transizione,  resta
contingentato  e  regolato  da  volontari  e/o  collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. 
  1.4   Per favorire un accesso ordinato,  durante  il  quale  andra'
rispettata la  distanza  di  sicurezza  pari  almeno  1,5  metro,  si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi,  eventualmente  distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita.  Durante
l'entrata e  l'uscita  dei  fedeli  le  porte  rimangano  aperte  per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie  siano
toccate. 
  1.5   Coloro che accedono ai luoghi di culto  per  le  celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.6   Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito  accedere  al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.7   Venga altresi' ricordato ai  fedeli  che  non  e'  consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a  coloro  che  sono  stati  in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
  1.8   Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso  delle  persone
diversamente  abili,  prevedendo  luoghi   appositi   per   la   loro
partecipazione  alle  celebrazioni  nel  rispetto   della   normativa
vigente. 
  1.9   Agli ingressi dei luoghi  di  culto  siano  resi  disponibili
liquidi igienizzanti. 
 
2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  2.1   I  luoghi  di  culto,  ivi  comprese  le   sagrestie,   siano
igienizzati regolarmente al termine di  ogni  celebrazione,  mediante
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione  antisettica.
Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 
  2.2   Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli  stessi  microfoni,  vengano
accuratamente disinfettati. 
  2.3   Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 
 
3. Attenzioni da osservare durante le celebrazioni liturgiche 
 
  3.1   Per favorire il rispetto delle  norme  di  distanziamento  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio. 
  3.2   Puo' essere prevista la  presenza  di  un  organista,  ma  in
questa fase si ometta il coro. 
  3.3   Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a  omettere
lo scambio del segno della pace. 
  3.4   La  distribuzione  della  Comunione  avvenga  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  abbiano  cura
di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
  3.5   I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 
  3.6   Per ragioni igienico-sanitarie,  non  e'  opportuno  che  nei
luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i  canti  o  di
altro tipo. 
  3.7   Le  eventuali  offerte  non   siano   raccolte   durante   la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono  essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 
  3.8   Il   richiamo   al   pieno   rispetto   delle    disposizioni
sopraindicate,  relative  al  distanziamento  e  all'uso  di   idonei
dispositivi  di  protezione  personale   si   applica   anche   nelle
celebrazioni diverse  da  quella  eucaristica  o  inserite  in  essa:
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.1 
  _______ 
   1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei  sacramenti  del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il  ministro  indossi,  oltre
alla mascherina, guanti monouso. 
     
 
  3.9   Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi
e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle  misure
di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento  stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 
  3.10   La  celebrazione  del  sacramento  della  Confermazione   e'
rinviata. 
 
4. Adeguata comunicazione 
 
  4.1   Sara' cura di ogni Ordinario rendere  noto  i  contenuti  del
presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'  che  assicurino   la
migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 
  4.1.1   il numero massimo di partecipanti consentito  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.1.2   il  divieto  di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.1.3   l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di  regole  di
igiene  delle  mani,  l'uso  di  idonei  dispositivi  di   protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo  di  culto  non  e'  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni del  presente  Protocollo,  l'Ordinario  del  luogo  puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria. 
  5.2   Si ricorda la dispensa dal precetto  festivo  per  motivi  di
eta' e di salute. 
  5.3   Si  favoriscano  le  trasmissioni   delle   celebrazioni   in
modalita' streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla
celebrazione eucaristica. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa  delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza  Episcopale
Italiana. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a  far  data  dal  giorno
lunedi' 18 maggio 2020. 
 
       Card.                  Prof. Avv.            Cons. Pref.      
 Gualtiero Bassetti         Giuseppe Conte       Luciana Lamorgese   
 Presidente della CEI       Presidente del     Ministro dell'Interno 
                              Consiglio                               
 
  Roma, 7 maggio 2020 
 
                             Allegato 2 
 
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
  1.2   E' consentita ogni celebrazione e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.3   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.4   Coloro che accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.5   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.6   Alle autorita' religiose e' affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.7   L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.8   Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si   utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.9   Non e' consentito accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.10   Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di  svolgere
le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro. 
  1.11   In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.12   I ministri di culto possono svolgere attivita' di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto. 
 
2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 
 
  2.1   Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2   E' consentita la presenza di un solo cantore. 
  2.3   Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
 
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  3.1   I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2   All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
4. Comunicazione 
 
  4.1   Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1   il numero massimo dei partecipanti  ammessi,  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.2.2   il  divieto  di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3   l'obbligo  di  rispettare  sempre  il  mantenimento   della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene  delle  mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo   con   le   Comunita'   Ebraiche   Italiane",   con   le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al  Comitato  Tecnico
Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020 
 
I rappresentanti         Prof.  Avv.                Cons.  Pref.     
                       Giuseppe  Conte           Luciana  Lamorgese  
                   Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
 
    Roma, 15 maggio 2020 
                             Allegato 3 
 
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
  1.1   E' consentita ogni celebrazione e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.2   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.3   Coloro che accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.4   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5   Alle autorita' religiose e' affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6   L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7   Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si   utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8   Non e' consentito accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9   Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.10   In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.11   I ministri di culto possono svolgere attivita' di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
 
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
 
  2.1   Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2   Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore  e
di un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3   Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4   La distribuzione della Comunione - Cena del Signore  avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro  straordinario  avranno
curato l'igiene delle loro  mani  e  indossato  guanti  monouso;  gli
stessi indossando mascherina, avendo massima  attenzione  a  coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 
  2.5   Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
 
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  3.1   I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2   All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
4. Comunicazione 
 
  4.1   Sara'  cura  di  ogni  autorita'  religiosa  rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1   il numero massimo dei partecipanti  ammessi,  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.2.2   il  divieto  di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3   l'obbligo  di  rispettare  sempre  il  mantenimento   della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene  delle  mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche,  Anglicane",  con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e'  stato  trasmesso,  in  data  odierna,  al  Comitato
Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
 I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref.      
                        Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese   
                   Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
 
    Roma, 15 maggio 2020 
                             Allegato 4 
 
                Protocollo con le Comunita' ortodosse 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
  1.2   E' consentita ogni celebrazione e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.3   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.4   Coloro che accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.5   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.6   Alle autorita' religiose e' affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.7   L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.8   Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si   utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.9   Non e' consentito accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.10   Si  da'  indicazione,  ove  possibile   e   previsto   dalle
rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi
esterni dei luoghi di culto, avendo cura  che,  alla  conclusione,  i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro 
  1.11   In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.12   I ministri di culto (sacerdoti) possono  svolgere  attivita'
di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre  i  confini  della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente  e   nel   rispetto   di   quanto   previsto   in   tema   di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento. 
 
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
 
  2.1   Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2   E' consentita la presenza di un cantore che possa  salmodiare
a voce bassa. 
  2.3   Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4   La  distribuzione  della  Comunione  avverra'  dopo  che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi  naso  e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  avranno  cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della  Divina  Liturgia  senza
venire a contatto con i fedeli. 
  2.5   Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
 
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  3.1   I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2   All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
4. Comunicazione 
 
  4.1   Sara' cura del responsabile  del  luogo  di  culto  (parroco)
rendere noto  i  contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le
modalita' che assicurino la migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1   il numero massimo dei partecipanti  ammessi,  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.2.2   il  divieto  di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3   l'obbligo  di  rispettare  sempre  il  mantenimento   della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene  delle  mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
 I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref.      
                        Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese   
                   Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
 
  Roma, 15 maggio 2020 
                             Allegato 5 
 
           Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista 
           (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 
 
  1.1   E' consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.2   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.3   Coloro che accedono  ai  luoghi  di  culto  per  la  funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine 
  1.4   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5   Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e'
affidato il compito di individuare forme idonee di  celebrazione  dei
riti  allo  scopo  di  garantire  il  distanziamento  interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6   L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7   Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si   utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8   Non e' consentito accedere al luogo della funzione  religiosa
a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9   Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni  dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa. 
  1.10   In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.11   Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili
del luogo di culto (uomini  e  donne)  autorizzati  dalle  rispettive
confessioni  religiose  possono  svolgere  attivita'  di   culto   ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento. 
 
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 
 
  2.1   Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2   Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore  e
di un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3   Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
 
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  3.1   I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni funzione. 
  3.2   All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
4. Comunicazione 
 
  4.1   Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1   il numero massimo dei partecipanti  ammessi,  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.2.2   il  divieto  di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3   l'obbligo  di  rispettare  sempre  il  mantenimento   della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene  delle  mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista,  Buddista  (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
 I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref.      
                        Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese   
                   Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
 
    Roma, 15 maggio 2020 
                             Allegato 6 
 
                Protocollo con le Comunita' Islamiche 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 
 
  1.1   E' consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.2   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.3   Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera  sono
tenuti a indossare mascherine. 
  1.4   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5   Alle autorita' religiose e' affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di preghiera  allo  scopo  di  garantire  il
distanziamento   interpersonale,   facendo   rispettare   tutte    le
prescrizioni di sicurezza. 
  1.6   L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7   Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si   utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8   Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a  coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9   Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi  di
culto,  avendo  cura  che,  alla  conclusione,  i   partecipanti   si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera. 
  1.10   In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.11   I ministri di culto o responsabili di  comunita'  (uomini  e
donne)  autorizzati  dai  rispettivi  organismi   religiosi   possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema  di
autocertificazione,  corredata  altresi'  dalla  certificazione   del
responsabile della comunita'. 
 
2. Attenzioni da osservare nella preghiera 
 
  2.1   Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2   Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.3   Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione  delle  vie  aeree  e  del  distanziamento  sociale  -  in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. 
 
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  3.1   I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni preghiera. 
  3.2   All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
4. Comunicazione 
 
  4.1   Sara'  cura  di  ogni  autorita'  religiosa  rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1   il numero massimo dei partecipanti  ammessi,  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.2.2   il  divieto  di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3   l'obbligo  di  rispettare  sempre  il  mantenimento   della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene  delle  mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  5.2   Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado
di rispettare le misure sopra disciplinate. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
 I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref.      
                        Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese   
                   Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
 
    Roma, 15 maggio 2020 
                             Allegato 7 
 
      Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo 
                    dei Santi degli ultimi giorni 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
  1.1   E' consentita ogni celebrazione e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.2   Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.3   Coloro che accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.4   L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5   Alle autorita' religiose e' affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6   L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7   Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si   utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8   Non e' consentito accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C 
  1.9   Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.10   In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.11   I ministri di culto possono svolgere attivita' di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento 
 
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
 
  2.1   Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2   Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore  e
di un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3   Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4   La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo  che  il
celebrante avra'  curato  l'igiene  delle  mani  e  indossato  guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di  sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli. 
  2.5   Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
 
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  3.1   I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2   All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
4. Comunicazione 
 
  4.1   Sara'  cura  di  ogni  autorita'  religiosa  rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2   All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.3   il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
  4.4   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.5   l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
5. Altri suggerimenti 
 
  5.1   Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state  recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso,  in  data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
 I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref.      
                        Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese   
                   Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
 
    Roma, 15 maggio 2020 
                             Allegato 8 
 
               Presidenza del Consiglio dei ministri - 
            Dipartimento per le politiche della famiglia 
 
      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' 
     organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti 
                nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 
 
 
                            INTRODUZIONE 
(Nuove opportunita' per  garantire  ai  bambini  e  agli  adolescenti
         l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco) 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente la  possibilita'  di  movimento  al  di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la  sospensione  di
tutte le  attivita'  educative  e  scolastiche  in  presenza,  si  e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze  al  di
fuori del contesto domestico e familiare per  i  bambini  e  per  gli
adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco e all'educazione. 
  Partendo  dalle  circostanze  sopra  richiamate,  e  tenuto   conto
dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,
nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire
dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per  realizzare,  nell'attuale
fase  2  dell'emergenza   COVID-19,   opportunita'   organizzate   di
socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo  il  rischio
di contagio epidemiologico. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in  generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche'  di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  e
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali  e  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard  ambientali,  al  rapporto  numerico  e  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini,  sugli
adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi  da  adottare  durante  le  attivita',  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
e ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione  riguarda  infatti  la  definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano  di  offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al  gioco  in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibile, date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e
alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
  1.	la centratura sulla  qualita'  della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel  caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu'  grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
  2.	l'attenta organizzazione  degli  spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni e  il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
  3.	l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia,  al
fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano due distinte tipologie di interesse,  che  proseguono  nella
realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo,  a
seguito della riapertura dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  a
partire dal mese di settembre 2020. 
  In particolare, ci si riferisce: 
  1.	alla  regolamentazione  delle  aperture  di   parchi,   giardini
pubblici e aree gioco per la frequentazione  da  parte  dei  bambini,
anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 
  2.	alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, di educazione
non formale e attivita' sperimentali  di  educazione  all'aperto  (in
inglese, outdoor education). 
  La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio
da parte di bambini e adolescenti del diritto alla  socialita'  e  al
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e  familiare,
si  intreccia  fortemente  con   le   problematiche   inerenti   alla
conciliazione delle dimensioni di cura  e  lavoro  da  parte  di  chi
esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della
ripresa delle attivita' lavorative in presenza. 
 
                              SEZIONE 1 
 
(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree  gioco
                     per bambini e adolescenti) 
 
  I parchi, i giardini pubblici e le  aree  gioco  rappresentano  una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente  anche
per i bambini  e  per  gli  adolescenti,  per  realizzare  esperienze
all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla
realizzazione di attivita' di  gioco  col  supporto  di  attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo
per il  recupero  di  un  equilibrio  psicologico  e  fisico  che  ha
risentito delle prescrizioni  che  hanno  impedito  di  uscire  dalla
propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia  necessaria  una
regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo
delle  condizioni  igieniche  degli  arredi  e   delle   attrezzature
disponibili e con la garanzia che sia  rispettato  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  (DPI),
cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
  1.	l'accessibilita' degli spazi; 
  2.	i compiti del gestore; 
  3.	la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. 
 
                             SEZIONE 1.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle  aree  gioco  deve
realizzarsi alle seguenti condizioni: 
  1.	da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17 anni,
con l'obbligo di accompagnamento da parte di  un  genitore  o  di  un
altro adulto responsabile, ove necessario; 
  2.	limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di   non   produrre
assembramenti  e  di  garantire   il   distanziamento   fisico,   ove
compatibile con le attivita' di assistenza,  e  l'utilizzo  dei  DPI,
cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata. 
 
                             SEZIONE 1.2 
 
                        (Compiti del gestore) 
 
  Il gestore deve: 
  1.	disporre  la  manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse  attrezzature  in  esso
presenti, con pulizia periodica  approfondita  delle  superfici  piu'
toccate, con detergente neutro; 
  2.	posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e
delle aree gioco rispetto ai comportamenti  corretti  da  tenere,  in
linea con le raccomandazioni  del  Ministero  della  salute  e  delle
autorita' competenti. 
                             SEZIONE 1.3 
 
                (Responsabilita' dell'accompagnatore) 
 
  L'accompagnatore deve: 
  1.	attuare modalita' di accompagnamento diretto dei bambini  minori
di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei  primi  3  anni  di
vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI),
fragilita', cronicita', in particolare: 
  a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,  un
passeggino  o  similari,  oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
  b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI,  fragilita',
cronicita' e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto
accompagnatore; 
  2.	rispettare  le  prescrizioni   sul   distanziamento   fisico   e
sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini  che  si  accompagnano.
Nel caso di  bambini  con  piu'  di  6  anni,  l'accompagnatore  deve
vigilare   affinche'   questi   rispettino   le    disposizioni    di
distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI. 
 
                              SEZIONE 2 
 
(Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale  e  attivita'
               sperimentali di educazione all'aperto) 
 
  Le  attivita'  offerte  possono  essere   realizzate   dagli   enti
interessati, dai soggetti  gestori  da  questi  individuati  e  dalle
organizzazioni ed enti del terzo settore. 
  Gli aspetti  presi  in  considerazione  riguardano  indicazioni  in
merito a: 
  1.	l'accessibilita' degli spazi; 
  2.	gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e
lo spazio disponibile; 
  3.	gli standard per il rapporto numerico  fra  gli  operatori,  gli
educatori e gli animatori  e  i  bambini  e  gli  adolescenti,  e  le
strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo  dei
DPI; 
  4.	i principi generali d'igiene e pulizia; 
  5.	i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori  e
per la loro formazione; 
  6.	gli orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'
e  di  stabilita'  nel  tempo  della  relazione  fra  gli  operatori,
educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti; 
  7.	l'accesso quotidiano,  le  modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini e adolescenti; 
  8.	il protocollo di accoglienza; 
  9.	le attenzioni speciali  per  i  bambini,  gli  adolescenti,  gli
operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili
o appartenenti a minoranze. 
 
                             SEZIONE 2.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 
  1.	da parte di tutti i bambini e degli  adolescenti.  Le  attivita'
devono  essere  circoscritte  a  sottofasce  di  eta'  in   modo   da
determinare  condizioni  di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  e
adolescenti  accolti.  A  tale  scopo,  e'  consigliato  che  vengano
distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6
anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria
(da 11 a 17 anni); 
  2.	mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i  tempi  e
le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione  al  pubblico  e
con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. 
  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato  un  nido  o  una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo  anche  l'esempio  dei  micronidi  o  delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020). 
  Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita'  sportiva  di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  E' consigliato  predisporre  spazi  dedicati  a  ospitare  bambini,
adolescenti e  personale  che  manifestino  sintomatologia  sospetta,
attivando le  procedure  previste  nella  sezione  2.4  del  presente
documento. Rimane comunque ferma la responsabilita'  di  ciascuno  di
non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi  suggestivi
di infezione da SARS-COV-2. 
  E'  preferibile  che  gli  accompagnatori  dei  bambini   e   degli
adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della  loro
salute. 
 
                             SEZIONE 2.2 
 
(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e  spazio
                            disponibile) 
 
  In considerazione della necessita' di garantire  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei DPI,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
vigente,  e'  fondamentale  l'organizzazione  in  piccoli  gruppi   e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  o  aree  per  lo
svolgimento delle attivita' programmate. 
  E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile  le  attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o  area
dal punto di vista della sicurezza. 
  Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli  gruppi,  e'  necessario
uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative,  di  educazione
non  formale  e  di   educazione   all'aperto   (outdoor   education)
nell'ambito del territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
 
                             SEZIONE 2.3 
 
(Standard per il rapporto numerico fra  gli  operatori,  educatori  e
animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali  per
         il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI) 
 
  Con  riferimento  al  rapporto  numerico  minimo  consigliato   tra
operatori,  educatori  o  animatori  e  bambini  e  adolescenti,   si
ritengono  valide  le  indicazioni  ordinarie   stabilite   su   base
regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni  adottate   dalle
singole regioni. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Per i bambini in eta' da 0 a  6  anni,  nel  rispetto  dei  criteri
pedagogici consolidati, secondo i quali e'  necessario  prevedere  un
periodo di ambientamento accompagnato  da  un  genitore  o  un  altro
adulto accompagnatore, si suggerisce un  ambientamento  che  potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale. In particolare,  tale  ambientamento  e'
suggerito  per  i  bambini  gia'  socializzati  al  nido   o   scuola
dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali  attivita'  a  settembre,
successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa  esclusivamente
con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove
possibile, occorre  preferire  spazi  esterni  o  diversi  da  quelli
frequentati dai bambini, sempre nel rispetto  delle  misure  adottate
per il contenimento del contagio, considerata la presenza  di  adulti
che normalmente non parteciperebbero alle attivita'. 
  Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni  ordinarie
stabilite su base regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni
adottate dalle singole regioni. 
  Tali indicazioni si ritengono valide anche  per  le  attivita'  che
prevedono la costante presenza  dei  genitori  o  tutori  insieme  ai
bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per  neogenitori,  corsi  di
massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico  e  utilizzo
dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni. 
 
                             SEZIONE 2.4 
 
               (Principi generali d'igiene e pulizia) 
 
  Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto  (es.
toccare, abbracciare, dare la mano o anche  toccando  bocca,  naso  e
occhi  con  le  mani  precedentemente  contaminate),  le  misure   di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
  1.	igienizzarsi frequentemente le mani,  in  modo  non  frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati; 
  2.	non tossire o starnutire senza protezione; 
  3.	mantenere quanto piu'  possibile  il  distanziamento  fisico  di
almeno  un  metro  dalle  altre  persone,  seppur  con  i  limiti  di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
  4.	non toccarsi il viso con le mani; 
  5.	pulire frequentemente le superfici  con  le  quali  si  viene  a
contatto; 
  6.	arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza in spazi aperti, come nel caso  di  educazione  all'aperto
(outdoor education). 
  Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a  3  anni
(es. bambini  in  culla  o  bambini  deambulanti),  il  gestore  deve
prevedere protocolli che seguano queste indicazioni: 
  1.	gli  operatori,  educatori  e  animatori,  non  essendo   sempre
possibile garantire il distanziamento  fisico  dal  bambino,  possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per  gli  occhi,  viso  e  mucose)  oltre  alla  consueta  mascherina
chirurgica; 
  2.	qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda
di fare seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di  risciacquo,
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati in bocca dai bambini. 
  I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie  per
informare e incoraggiare rispetto a  comportamenti  che  riducano  il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio. 
 
    Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione
del contagio 
 
  1.	Affiggere  una  segnaletica  nei  luoghi  con  una   visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate
al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle  mani
e il corretto utilizzo delle mascherine,  evitando  di  toccarsi  gli
occhi, il naso e  la  bocca  con  le  mani,  tossendo  o  starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato  o  di  un  fazzoletto,
preferibilmente monouso); 
  2.	includere messaggi (es.  video  esplicativi)  sui  comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account
ufficiali sui social media); 
  3.	utilizzare i manifesti e le grafiche  realizzate  dal  Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale. 
 
    Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 
 
  1.	Le mascherine devono essere indossate da tutto il  personale,  e
da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine  sono
essenziali quando il  distanziamento  fisico  e'  piu'  difficile  da
rispettare; 
  2.	le mascherine non  dovrebbero  essere  utilizzate  nel  caso  di
bambini con meno di 6  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con
disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 
  3.	le mascherine devono essere utilizzate in base alle  indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 
  4.	l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere  le  altre
persone, nel  caso  in  cui  chi  le  indossa  sia  inconsapevolmente
infetto, ma non mostri  sintomi.  Per  prevenire  la  diffusione  del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro  che  sono
nelle condizioni di indossarle. 
 
    Garantire la sicurezza del pernottamento 
  Se  e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve   prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
 
  1.	occorre  prevenire  la  condivisione  di  spazi  comuni  per   i
pernottamenti; 
  2.	giornalmente deve essere misurata la  temperatura  corporea,  in
base  alla  procedura  indicata  nella  sezione  2.8  Protocollo   di
accoglienza; 
  3.	devono essere seguite tutte le procedure indicate nella  sezione
2.8 Protocollo di accoglienza; 
  4.	mantenere sempre distinta la biancheria di ogni  persona,  l'una
dall'altra; 
  5.	la  biancheria  deve  essere  pulita  almeno  una   volta   alla
settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra
persona; 
  6.	e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso. 
 
    Garantire la sicurezza dei pasti 
 
  Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1.	gli operatori, educatori o  animatori  devono  lavarsi  le  mani
prima di preparare il pasto  e  dopo  aver  aiutato  eventualmente  i
bambini; 
  2.	e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie  personali  o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve  prevedere  che
le stoviglie siano pulite con sapone e acqua  calda,  o  tramite  una
lavastoviglie; 
  3.	e' possibile ricorrere a un servizio  di  ristorazione  esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la  normativa  vigente  (per
approfondimenti,  si  rimanda  all'allegato  17   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio  2020,  alla  sezione
"Ristorazione", e successivi aggiornamenti). 
  In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e  regolamentazioni  statali,  regionali  e  locali  in  materia   di
preparazione  dei  pasti,  anche  in  riferimento  alle   indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio
2020. 
 
    Pulire e igienizzare gli ambienti 
 
  Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata
pulizia di tutti gli ambienti e dei  servizi  igienici,  nonche'  una
igienizzazione periodica. 
  E' consigliato che il gestore  esegua  le  procedure  previste  dal
rapporto dell'Istituto superiore  di  sanita'  COVID-19  n.  25/2020,
concernente le raccomandazioni  ad  interim  sulla  sanificazione  di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza  COVID-19:  superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti. 
 
    Prevedere scorte adeguate 
 
  Il  gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante   le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le  mani,  salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di  pedale  per  l'apertura,  o  comunque  che  non
prevedano contatto con le mani. 
 
    Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
 
  Nell'eventualita' che compaiano casi  o  focolai  da  COVID-19,  e'
consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal  rapporto
dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.  58/2020,  concernente
le indicazioni operative per  la  gestione  di  casi  di  focolai  di
SARS-COV-2 nelle scuole e  nei  servizi  educativi  dell'infanzia,  e
successivi aggiornamenti. 
  In ogni caso,  la  presenza  di  un  caso  confermato  necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento  da
avviare in  stretto  raccordo  con  il  Dipartimento  di  prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi  che  possano  prefigurare  l'insorgenza  di  un  focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra'  valutare
tutte le misure ritenute idonee. 
 
                             SEZIONE 2.5 
 
(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la
                          loro formazione) 
 
  E' consentita  la  possibilita'  di  coinvolgimento  di  operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati. 
  Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto  per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o  in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,  educatori   o
animatori responsabili dei piccoli gruppi. 
  Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere  informato
e formato sui temi della prevenzione di  COVID-19,  nonche'  per  gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. 
  I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma   istituzionale   di   formazione   online   a   distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste  o
promosse dalle autorita' competenti. 
  Per  periodi  d'attivita'  superiori  a  15  giorni,  e'  possibile
prevedere  un  cambio  degli   operatori,   educatori   o   animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento  con  un  altro  operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto  tale  cambio,  cosi'  da
favorire una familiarita' fra i bambini  e  gli  adolescenti  con  il
nuovo operatore,  educatore  o  animatore  responsabile  del  piccolo
gruppo. 
  Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre  in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione  con  enti  e  progetti  di  servizio  civile,  per
l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'. 
 
                             SEZIONE 2.6 
 
(Orientamenti generali per la programmazione  delle  attivita'  e  di
stabilita' nel tempo  della  relazione  fra  operatori,  educatori  o
           animatori e i gruppi di bambini e adolescenti) 
 
  Il gestore deve favorire  l'organizzazione  di  piccoli  gruppi  di
bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'
per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione
tra il piccolo gruppo di  bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,
educatori  o  animatori  attribuiti   deve   essere   garantita   con
continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
  1.	continuita'  di  relazione  fra  ogni  operatore,  educatore   o
animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al  fine
di  consentire  l'eventuale  tracciamento  di  potenziali   casi   di
contagio.  In  caso  di  attivita'  che  prevedono  piu'  turni,   un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato  a  un  gruppo
per ogni turno; 
  2.	quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e
pulizia; 
  3.	non prevedere attivita' che comprendano  assembramenti  di  piu'
persone, come le feste  periodiche  con  le  famiglie,  privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori o tutori. 
  Si  consiglia  infine  di  prestare  particolare  attenzione   alle
condizioni  di  fragilita'  fra  i  bambini,  gli  adolescenti,   gli
operatori, gli educatori e gli animatori che  potrebbero  necessitare
di specifico supporto psicologico. 
 
                             SEZIONE 2.7 
 
(Accesso quotidiano e  modalita'  di  accompagnamento  e  ritiro  dei
                    bambini e degli adolescenti) 
 
  I gestori devono prevedere punti di  accoglienza  per  l'entrata  e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi separati. 
  E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro  dei
bambini e degli adolescenti presso la propria  abitazione  si  svolga
senza  comportare  assembramenti  presso  gli  ingressi  delle   aree
interessate. 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. 
  E' consigliato segnalare con appositi riferimenti  le  distanze  da
rispettare. 
  Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di   questa,   gel
idroalcolico  per  l'igienizzazione  delle   mani   del   bambino   o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente  deve  igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito   dalla
struttura, prima di essere riconsegnato  all'accompagnatore.  Il  gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato  fuori  dalla  portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano  in  turno,  o  di
eventuali accompagnatori che  partecipano  anch'essi  alle  attivita'
(es. corsi per neogenitori). 
  E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso  di  eventuali
figure o fornitori  esterni.  In  caso  di  consegna  merce,  occorre
evitare di depositarla negli spazi  dedicati  alle  attivita'  con  i
bambini e gli adolescenti. 
 
                             SEZIONE 2.8 
 
                     (Protocollo di accoglienza) 
 
  Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 
  1.	per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio
delle attivita'; 
  2.	per l'accoglienza giornaliera, per i  giorni  successivi  e  che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 
  3.	per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto  e  frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore. 
 
  Protocollo per la prima accoglienza 
 
  1.	Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare
che il bambino o adolescente: 
  a)	non ha avuto una temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
  b)	non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni; 
  c)	non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o  con
una persona con  temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o  con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza,  negli
ultimi 14 giorni. 
  2.	Anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,   o   eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'. 
  3.	All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e'  raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione  della  temperatura  corporea.  Nel
caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,  l'operatore,
educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve  misurare  la
temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,  dopo  aver
igienizzato  le  mani,  con  rilevatore  di  temperatura  corporea  o
termometro senza contatto. Il termometro  o  rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  4.	Nel caso in cui un minore  o  una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
 
  Protocollo  per  l'accoglienza  giornaliera,  successiva  al  primo
ingresso 
 
  1.	Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente: 
  a)	non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una
temperatura corporea superiore  ai  37,5°C  o  alcuna  sintomatologia
respiratoria; 
  b)	non deve essere stato a contatto, nel periodo di  assenza  dalle
attivita', con una persona positiva COVID-19 o con  una  persona  con
temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o  con   sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza. 
  2.	All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e'  raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione  della  temperatura  corporea.  Nel
caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,  l'operatore,
educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve  misurare  la
temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,  dopo  aver
igienizzato  le  mani,  con  rilevatore  di  temperatura  corporea  o
termometro senza contatto. Il termometro  o  rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  3.	Nel caso in cui un minore  o  una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita'  per  piu'
di 3 giorni, e' opportuno  rieseguire  il  protocollo  per  la  prima
accoglienza. 
 
  Protocollo per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di  pernotto,
successive al primo ingresso 
 
  1.	L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  2.	Nel caso in cui un minore  o  una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Il gestore deve prevedere un registro di presenza di  chiunque  sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. 
  Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi  devono  rimanere
presso la propria  abitazione  e  allertare  immediatamente  il  loro
medico di medicina generale e il gestore. 
 
                             SEZIONE 2.9 
 
(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti,  gli  operatori,
educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o  appartenenti  a
                             minoranze) 
 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
e adolescenti con disabilita', con disturbi  di  comportamento  o  di
apprendimento, e della  necessita'  di  includerli  in  una  graduale
ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte
alla definizione di modalita' di  attivita'  e  misure  di  sicurezza
specifiche  per  coinvolgerli   nelle   attivita'   ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche. 
  Il rapporto  numerico,  nel  caso  di  bambini  e  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori, educatori o animatori nel gruppo  dove  viene  accolto  il
bambino  o  l'adolescente,  portando  il  rapporto  numerico   a   un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il  distanziamento
e l'utilizzo dei DPI, cosi' come  della  necessita'  di  accompagnare
bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il  senso  delle
misure di precauzione. 
  Nel caso in cui siano presenti bambini  o  adolescenti  sordi  alle
attivita', ricordando che non sono soggetti  all'obbligo  di  uso  di
mascherine i soggetti con forme di disabilita'  non  compatibili  con
l'uso  continuativo  della   mascherina   ovvero   i   soggetti   che
interagiscono  con  i  predetti,  puo'  essere  previsto   l'uso   di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con  gli  altri
bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,  educatori  e  animatori,
favorendo in particolare la lettura labiale. 
  In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un  educatore
professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei  casi  di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine,  minori  stranieri,
con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in
carcere o che vivono in comunita'. 
                             Allegato 9 
 
      Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, 
       produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni 
            e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 
 
 
  20/178/CR05a/COV19 
 
 
                    Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
 
            Linee guida per la riapertura delle Attivita' 
                 Economiche, Produttive e Ricreative 
 
 
  Roma, 8 ottobre 2020 
 
 
                      SCOPO E PRINCIPI GENERALI 
 
  Le  presenti  schede  tecniche   contengono   indirizzi   operativi
specifici validi per i singoli settori di  attivita',  finalizzati  a
fornire uno strumento sintetico e  immediato  di  applicazione  delle
misure di prevenzione  e  contenimento  di  carattere  generale,  per
sostenere  un  modello  di  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive compatibile  con  la  tutela  della  salute  di  utenti  e
lavoratori. 
  In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure  di
prevenzione e contenimento riconosciute  a  livello  scientifico  per
contrastare  la  diffusione  del  contagio,  tra  le   quali:   norme
comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 
  Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in  continuita'
con le indicazioni  di  livello  nazionale,  in  particolare  con  il
protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con
i criteri guida generali di cui  ai  documenti  tecnici  prodotti  da
INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo  di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per  la  collettivita'
in tutti i settori produttivi ed economici. 
  In  tale  contesto,  il   sistema   aziendale   della   prevenzione
consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale  per
supportare la gestione integrata  del  rischio  connesso  all'attuale
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole  e  attiva
di  ogni  singolo  utente  e   lavoratore,   con   pieno   senso   di
responsabilita', potra'  risultare  determinante,  non  solo  per  lo
specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'. 
  Infine, e'  opportuno  che  le  indicazioni  operative  di  cui  al
presente  documento,  eventualmente  integrate   con   soluzioni   di
efficacia superiore, siano adattate ad ogni  singola  organizzazione,
individuando le misure piu' efficaci in  relazione  ad  ogni  singolo
contesto locale e le procedure/istruzioni operative  per  mettere  in
atto  dette  misure.  Tali  procedure/istruzioni  operative   possono
coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate,  purche'
opportunamente integrate, cosi' come possono costituire  un  addendum
connesso al contesto emergenziale del documento  di  valutazione  dei
rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  Resta  inteso   che   in   base   all'evoluzione   dello   scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere  rimodulate,  anche
in senso piu' restrittivo. 
  Le schede attualmente pubblicate  saranno  eventualmente  integrate
con le schede relative a ulteriori settori di attivita'. 
 
                           SCHEDE TECNICHE 
 
  • RISTORAZIONE 
  • ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
  • ATTIVITA' RICETTIVE 
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO 
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
   (mercati e mercatini degli hobbisti)               
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
  • PISCINE 
  • PALESTRE 
  • MANUTENZIONE DEL VERDE 
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
  • ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
  • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
  • AREE GIOCHI PER BAMBINI 
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
  • SAGRE E FIERE LOCALI 
  • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
  • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
    e GUIDE TURISTICHE                                         
  • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
  • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
  • DISCOTECHE 
 
  Tutte le  indicazioni  riportate  nelle  singole  schede  tematiche
devono  intendersi  come   integrazioni   alle   raccomandazioni   di
distanziamento  sociale  e  igienico-comportamentali  finalizzate   a
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti  di  vita
sociale. A  tal  proposito,  relativamente  all'utilizzo  dei  guanti
monouso, in considerazione del rischio  aggiuntivo  derivante  da  un
loro errato  impiego,  si  ritiene  di  privilegiare  la  rigorosa  e
frequente  igiene  delle  mani  con   acqua   e   sapone,   soluzione
idro-alcolica   o    altri    prodotti    igienizzanti,    sia    per
clienti/visitatori/utenti, sia per i  lavoratori  (fatti  salvi,  per
questi ultimi, tutti i  casi  di  rischio  specifico  associato  alla
mansione). 
  Per tutte le procedure di  pulizia  e  disinfezione,  di  aerazione
degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle  indicazioni
contenute nei seguenti  rapporti  (dei  quali  resta  inteso  che  va
considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19  n.
19/2020 "Raccomandazioni ad interim  sui  disinfettanti  nell'attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici  e  biocidi";  Rapporto
ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la  prevenzione  e
gestione  degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla   trasmissione
dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n.  3/2020
"Indicazione ad  interim  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  in
relazione alla  trasmissione  dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2";
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020  "Guida  per  la  prevenzione  della
contaminazione da  Legionella  negli  impianti  idrici  di  strutture
turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e  industriale  non
utilizzato durante la pandemia COVID-19". 
 
                          RISTORAZIONE* 
 
  Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio  di
somministrazione di pasti e  bevande,  quali  ristoranti,  trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche  se   collocati   nell'ambito   delle   attivita'   ricettive,
all'interno di  stabilimenti  balneari  e  nei  centri  commerciali),
nonche'  per  l'attivita'  di  catering   (in   tal   caso,   se   la
somministrazione   di   alimenti   avviene   all'interno    di    una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario  inoltre  rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  per  l'igienizzazione
delle mani per i clienti e per il personale anche in piu'  punti  del
locale, in particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei  servizi
igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno. 
  • E' consentita la messa  a  disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo  di
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e  accurata
disinfezione  (quali  ad  esempio  carte  da  gioco),  purche'  siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo
di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie
di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro  sia
tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel  caso
di utilizzo di carte da gioco e' consigliata  inoltre  una  frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 
  • Negli esercizi che dispongono  di  posti  a  sedere  privilegiare
l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei  soggetti  che
hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali  attivita'  non
possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti
siano i posti a sedere. 
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a  sedere,  consentire
l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in  base  alle
caratteristiche  dei  singoli  locali,  in  modo  da  assicurare   il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(giardini,   terrazze,   plateatici),   sempre   nel   rispetto   del
distanziamento di almeno 1 metro. 
  • I  tavoli  devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione  tra  i  clienti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a  barriere  fisiche  tra  i  diversi  tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  • La consumazione al  banco  e'  consentita  solo  se  puo'  essere
assicurata la  distanza  interpersonale  di  almeno  1  metro  tra  i
clienti, ad eccezione delle persone che  in  base  alle  disposizioni
vigenti non siano soggetti al  distanziamento  interpersonale.  Detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. 
  •  E'  possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet   mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo  in
ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. 
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni   caso,   favorire   modalita'   di   pagamento    elettroniche,
possibilmente al tavolo. 
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non
sono seduti al tavolo. 
  . Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte  le
consuete misure di pulizia e disinfezione delle  superfici,  evitando
il piu'  possibile  utensili  e  contenitori  riutilizzabili  se  non
disinfettabili (saliere,  oliere,  ecc).  Per  i  menu'  favorire  la
consultazione online sul proprio cellulare, o  predisporre  menu'  in
stampa plastificata,  e  quindi  disinfettabile  dopo  l'uso,  oppure
cartacei a perdere. 
 
  CERIMONIE 
 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra  riportate  e
dei protocolli adottati per lo  svolgimento  dei  riti  (religiosi  e
civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono  indirizzi
specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)
ed eventi analoghi (es. congressi). 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
da rispettare durante l'evento. 
  • Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. 
  • Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  alla  sede
dell'evento in modo ordinato, al fine  di  evitare  assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di
separazione  tra  gli  utenti.  Se  possibile  organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • I  tavoli  devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  ospiti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del  distanziamento  di
almeno 1 metro. 
  • Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni
e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. 
  • Gli  ospiti  dovranno  indossare  la  mascherina  negli  ambienti
interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli  ambienti  esterni
(qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).
Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la
mascherina e deve procedere ad una frequente igiene  delle  mani  con
prodotti igienizzanti. 
  •  E'  possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet   mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del  mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. 
  • Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti,  si
rimanda alle indicazioni contenute nella scheda  specifica.  In  ogni
caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione  che
non consentano  il  mantenimento  della  distanza  interpersonale  di
almeno 1 metro. 
  * La Regione Campania ritiene che la  distanza  di  un  metro  vada
calcolata dal tavolo. 
 
       ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
 
  Le presenti indicazioni si applicano  agli  stabilimenti  balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
Si promuove, a tal  proposito,  l'accompagnamento  all'ombrellone  da
parte  di  personale  dello  stabilimento   adeguatamente   preparato
(steward  di  spiaggia)  che  illustri  ai  clienti  le   misure   di
prevenzione da rispettare. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto 
  • Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per  l'igiene
delle  mani.  In  ogni  caso,   favorire   modalita'   di   pagamento
elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
  •  Riorganizzare  gli   spazi,   per   garantire   l'accesso   allo
stabilimento in modo ordinato, al fine di  evitare  assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che  in  base
alle  disposizioni  vigenti  non  siano  soggette  al  distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita. 
  • Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone  d'ombra
per prevenire gli assembramenti,  soprattutto  durante  le  ore  piu'
calde. 
  • Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri  sistemi
di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per
ogni ombrellone, indipendentemente dalla  modalita'  di  allestimento
della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). 
  • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando
non posizionate nel  posto  ombrellone,  deve  essere  garantita  una
distanza di almeno 1,5 m. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   etc.,   comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto.  
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a  sdraio,  ombrelloni
etc.  vanno  disinfettati  ad  ogni  cambio  di  persona   o   nucleo
famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. 
  • Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce  l'importanza
dell'informazione e della responsabilizzazione individuale  da  parte
degli  avventori  nell'adozione  di  comportamenti  rispettosi  delle
misure di prevenzione.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  della
distanza di sicurezza  di  almeno  1  metro  tra  le  persone  e  gli
interventi  di  pulizia  e  disinfezione  dei  servizi  eventualmente
presenti si suggerisce la presenza di un addetto  alla  sorveglianza.
Anche  il  posizionamento  degli  ombrelloni  dovra'  rispettare   le
indicazioni sopra riportate. 
  • E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive  di  gruppo
che possono dar luogo ad assembramenti. 
  • Gli sport individuali che si svolgono  abitualmente  in  spiaggia
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,  surf,  windsurf,  kitesurf)
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle  misure  di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra
(es.  beach-volley,  beach-soccer)  sara'  necessario  rispettare  le
disposizioni delle istituzioni competenti. 
 
                         ATTIVITA' RICETTIVE 
 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  alle  strutture  ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli  alloggi  in  agriturismo,  alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria  aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli  della  gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione,  balneazione,  piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere. 
 
  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture
ricettive;  eventuali  indirizzi  specifici  sono   riportati   nelle
rispettive sezioni. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.  
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale
di almeno  1  metro  e  favorire  la  differenziazione  dei  percorsi
all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone  di
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di  affiggere  dei
cartelli informativi e/o di delimitare gli  spazi  (ad  esempio,  con
adesivi da attaccare sul pavimento,  palline,  nastri  segnapercorso,
ecc.). 
  • Il distanziamento interpersonale non si applica ai  membri  dello
stesso gruppo  familiare  o  di  conviventi,  ne'  alle  persone  che
occupano  la  medesima  camera  o   lo   stesso   ambiente   per   il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti  al  distanziamento  interpersonale  (detto  ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • La postazione dedicata alla reception e alla  cassa  puo'  essere
dotata  di  barriere  fisiche  (es.  schermi);  in  alternativa,   il
personale dovra' indossare la mascherina in  tutte  le  occasioni  di
contatto  con  gli  utenti.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche e  gestione  delle  prenotazioni  online,  con
sistemi automatizzati di check-in e  check-out  ove  possibile. Resta
fermo  l'obbligo  di  provvedere  al  riconoscimento  dell'ospite  in
presenza, prima  di  effettuare  la  comunicazione  all'autorita'  di
pubblica sicurezza. 
  • Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo  di  14
giorni:  tale  adempimento  si  considera  assolto  con  la  notifica
alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso  di  utilizzo
da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori  (es.  piscina,
ristorante, centro benessere, etc.) non  e'  necessario  ripetere  la
registrazione. 
  • L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere,  alla  fine
di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro
e delle attrezzature utilizzate.  
  • Gli ospiti devono  sempre  indossare  la  mascherina  nelle  aree
comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la  mascherina  deve
essere indossata quando non sia possibile rispettare la  distanza  di
almeno 1 metro, mentre  il  personale  dipendente  e'  tenuto  sempre
all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e  comunque  in
ogni circostanza in cui  non  sia  possibile  garantire  la  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  per  l'igienizzazione
delle  mani  in  varie  postazioni   all'interno   della   struttura,
promuovendone  l'utilizzo  frequente  da  parte  dei  clienti  e  del
personale. E' consentita la messa a  disposizione,  possibilmente  in
piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • Ogni oggetto fornito in uso dalla  struttura  all'ospite,  dovra'
essere disinfettato prima della consegna all'ospite. 
  • L'utilizzo degli  ascensori  dev'essere  tale  da  consentire  il
rispetto  della  distanza  interpersonale,  pur  con  la  mascherina,
prevedendo eventuali deroghe  in  caso  di  componenti  dello  stesso
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa  camera
o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le  persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non sono  soggetti  al  distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,  interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte  e  finestre,
ecc.).  
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture  solo  se
inserite come  servizio  nelle  camere  per  gli  ospiti  o  mediante
prenotazione con uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita  aerazione,
pulizia  e   disinfezione   prima   di   ogni   ulteriore   utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosita'
proporzionata  alla   superficie,   assicurando   il   distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere  sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il  ricircolo
dell'aria; la sauna  inoltre  dovra'  essere  soggetta  a  pulizia  e
disinfezione prima di ogni turno. 
 
  STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA 
 
  • Gli ospiti devono sempre  utilizzare  la  mascherina  nelle  aree
comuni chiuse  (es.  attivita'  commerciali,  spazi  comuni,  servizi
igienici), e comunque sempre quando non sia possibile  rispettare  la
distanza interpersonale  di  almeno  un  metro  (ad  eccezione  degli
appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in  ogni
caso  condividano  gli  ambienti  per   i   pernottamenti).   Durante
l'attivita' fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina. 
  •  I  mezzi  mobili  di  pernottamento  degli  ospiti  (es.  tende,
roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri
tra i  2  ingressi  delle  unita'  abitative,  qualora  frontali.  Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche  nel
caso di utilizzo  di  accessori  o  pertinenze  (es.  tavoli,  sedie,
lettini, sedie a sdraio). 
  •  Raccomandazione  agli  occupanti  della  piazzola  di  pulire  e
disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. 
  • Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita'
degli stessi  nel  contesto  di  queste  strutture,  sono  introdotti
interventi di pulizia da effettuare almeno  2  volte  al  giorno.  In
ragione  di  una  maggiore  affluenza  degli  ospiti,  nel  caso   di
occupazione superiore al 70% delle  piazzole  sprovviste  di  servizi
igienici presenti nella struttura  (escludendo  quindi  case  mobili,
bungalow  e  piazzole  con  servizi  privati),  la   pulizia   e   la
disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno. 
  • L'intervento  di  manutentori/dipendenti  negli  appartamenti  in
presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo  da  garantire
il distanziamento sociale di almeno un metro. 
 
  RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI 
 
  •  Quando  possibile,  l'area  esterna  al  rifugio   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano  l'incrocio  delle  persone.  Per  quanto
concerne i rifugi  d'alta  quota  (situati  oltre  i  3000  metri  di
altitudine), l'area esterna non puo' essere  considerata  usufruibile
in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra'  utilizzare  come  spazi
utili soltanto quelli interni al rifugio. 
  • All'ingresso dell'area deve essere  appostato  un  dispenser  con
disinfettante per le mani. 
  • Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare  gli  ospiti  al
rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo  dei
presidi personali, quali  mascherine.  Il  distanziamento  non  viene
applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono
la stessa camera, persone che in base alle disposizioni  vigenti  non
sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere  alla
disinfezione del tavolo e  delle  sedute  prima  del  riutilizzo  dei
posti. 
  • Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto. 
  •  Una  parte  dei  posti  a  sedere  esterni  e'  riservata   alla
ristorazione prenotata. 
  • Nelle aree esterne, quando  e'  prevista  una  zona  dedicata  al
pranzo al sacco, la medesima deve  essere  ad  accesso  limitato.  E'
opportuno, ove  possibile,  provvedere  alla  copertura  esterna  con
gazebi,  tende,  pensiline,  limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione
all'entrata del rifugio. 
 
  ACCOGLIENZA IN RIFUGIO 
 
  • L'entrata in rifugio  e'  contingentata  in  base  al  numero  di
persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i  dispositivi
di sicurezza previsti (mascherina). 
  • Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo. 
  • Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno
del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone. 
  • Il pernottamento  ed  erogazione  pasti  possono  essere  forniti
preferibilmente  su  prenotazione  e  comunque  deve  essere   tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 
 
  ACCESSO ALLE AREE INTERNE DEL RIFUGIO 
 
  •  La  movimentazione  tra  le  stanze  del  rifugio  avviene  solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di  muoversi
nella zona notte dei rifugi con gli  scarponi:  gli  ospiti  dovranno
indossare ciabatte proprie. 
  • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  del  rifugio,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
  • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno  2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla  pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e  lavabi  in  comune.  In
ogni caso dovranno essere  consegnati  o  messi  a  disposizione  dei
clienti kit di  pulizia  e  disinfezione  per  un  uso  in  autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio. 
 
  CAMERE DA LETTO 
 
  • All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser  di
gel disinfettante. 
  •  Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di  materasso   con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set  monouso  composto  da  copri
materasso e copri  federa  monouso,  o  eventualmente  biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del
sacco a pelo personale. 
  • Nel caso si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
  • Nelle camere con posti letto destinati ad uso  promiscuo,  ovvero
clienti soggetti al rispetto del  distanziamento  interpersonale,  si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro,  con  una  distanza
tra letti di 1,5 metri. 
 
  OSTELLI DELLA GIOVENTU' 
 
  •  Quando  possibile,  l'area  esterna  all'ostello   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. 
  • All'ingresso dell'area deve essere  appostato  un  dispenser  con
disinfettante per le mani. 
  • Nelle aree esterne, quando  e'  prevista  una  zona  dedicata  al
pranzo al sacco, la medesima deve  essere  ad  accesso  limitato.  E'
opportuno, ove  possibile,  provvedere  alla  copertura  esterna  con
gazebi,  tende,  pensiline,  limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione
all'entrata dell'ostello. 
 
  ACCOGLIENZA IN OSTELLO 
 
  • Il pernottamento ed eventuale  erogazione  pasti  possono  essere
forniti  solo  su  prenotazione  obbligatoria;  deve  essere   tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 
 
  ACCESSO ALLE AREE/SERVIZI COMUNI 
 
  •  La  movimentazione  tra  le  stanze  dell'ostello  avviene  solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di  muoversi
nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie. 
  • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  dell'ostello,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
  • Per l'accesso ai servizi igienici e docce  della  struttura,  che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno,  e'  necessario  rendere
disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. 
  • Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini,  lavelli),  ove
presenti, dovranno essere gestite per  rendere  possibile  l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno  un  metro  ed
evitare assembramenti. 
  • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno  2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla  pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e  lavabi  in  comune.  In
ogni caso dovranno essere  consegnati  o  messi  a  disposizione  dei
clienti kit di  pulizia  e  disinfezione  per  un  uso  in  autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio. 
 
  CAMERE DA LETTO 
 
  • All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva  di  servizi
igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. 
  •  Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di  materasso   con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set  monouso  composto  da  copri
materasso e copri  federa  monouso,  o  eventualmente  biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. 
  • Nel caso si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
  • Nelle camere con posti letto destinati ad uso  promiscuo,  ovvero
clienti soggetti al rispetto del  distanziamento  interpersonale,  si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro,  con  una  distanza
tra letti di 1,5 metri. 
 
  LOCAZIONI BREVI 
 
  • Oltre al rispetto delle indicazioni  di  carattere  generale,  si
raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia  e  disinfezione  di
ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a
tutela di eventuali persone residenti  o  soggiornanti  nel  medesimo
stabile nel quale  si  svolge  l'attivita'  di  locazione  breve,  si
suggerisce  di  provvedere  con  maggiore  frequenza  ad  un'accurata
pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni,
scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in
accordo tra i  condomini  o,  laddove  presente,  dall'Amministratore
condominiale. 
 
     SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
 
  Le presenti indicazioni si applicano al settore  della  cura  della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  • Consentire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite  prenotazione,
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La permanenza dei clienti all'interno dei  locali  e'  consentita
limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del  servizio  o
trattamento.  Consentire  la  presenza  contemporanea  di  un  numero
limitato di clienti in base  alla  capienza  del  locale  (vd.  punto
successivo). 
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti. 
  • L'area di lavoro, laddove possibile, puo'  essere  delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Nelle  aree  del  locale,  mettere   a   disposizione   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e  degli  operatori,
con la raccomandazione di procedere ad  una  frequente  igiene  delle
mani. E' consentita la messa a disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio, una  mascherina  a  protezione  delle  vie  aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali  dispositivi  di  protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i
guanti, il grembiule monouso,  etc.,  associati  a  rischi  specifici
propri della mansione). 
  • In particolare per i servizi  di  estetica  e  per  i  tatuatori,
nell'erogazione  della  prestazione   che   richiede   una   distanza
ravvicinata, l'operatore  deve  indossare  la  visiera  protettiva  e
mascherina FFP2 senza valvola. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)  e
utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli  estetisti.
I guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli  utilizzati  nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di
lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata  disinfezione
delle attrezzature e  accessori.  Disinfezione  delle  postazioni  di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e  disinfezione
dei servizi igienici. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Potra' essere consentito  l'accesso  a  tali  strutture  solo
mediante  prenotazione  con  uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni  ulteriore  utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosita'
proporzionata  alla   superficie,   assicurando   il   distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere  sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il  ricircolo
dell'aria; la sauna  inoltre  dovra'  essere  soggetta  a  pulizia  e
disinfezione prima di ogni turno. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le  mani.
In  ogni  caso,  favorire  modalita'   di   pagamento   elettroniche,
eventualmente in fase di prenotazione. 
  • Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli  spazi
e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad  esempio  prevedere  postazioni  d'uso
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o
negli spazi dedicati al cambio, gli  indumenti  e  oggetti  personali
devono essere  riposti  dentro  la  borsa  personale,  anche  qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire
l'uso  promiscuo  degli  armadietti  e  di  mettere  a   disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
  •  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
  • Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree durante il massaggio. 
  • Il cliente accede  alla  doccia  abbronzante  munito  di  calzari
adeguati al contesto. 
  • La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente aerata ed essere  altresi'  pulita  e  disinfettata  la
tastiera di comando. 
  • Sui lettini,  abbronzanti  e  per  il  massaggio,  evitare  l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce  al  cliente
tutto l'occorrente al servizio.  Anche  tali  lettini  devono  essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo. 
  • La biancheria deve essere lavata con acqua  calda  (70-90  °C)  e
normale detersivo  per  bucato;  in  alternativa,  lavaggio  a  bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 
 
                       COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
  Le presenti indicazioni si applicano al settore  del  commercio  al
dettaglio. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  • In particolar modo per supermercati e centri commerciali,  potra'
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in  caso
di temperatura > 37,5 °C. 
  • Prevedere regole di accesso, in  base  alle  caratteristiche  dei
singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti  e  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 
  • Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi  per
l'igiene  delle  mani  con   prodotti   igienizzanti,   promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • I clienti devono sempre indossare la  mascherina,  cosi'  come  i
lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. 
  • L'addetto alla vendita deve procedere  ad  una  frequente  igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
al cliente). 
  • Assicurare la pulizia e la  disinfezione  quotidiana  delle  aree
comuni. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per  l'igiene
delle  mani.  In  ogni  caso,   favorire   modalita'   di   pagamento
elettroniche. 
 
              COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
                (mercati e mercatini degli hobbisti) 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al
dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie  per
la  loro  frequenza  di  svolgimento,  la  cui  regolamentazione   e'
competenza dei Comuni, che devono: 
  • assicurare,  tenendo  in  considerazione  la  localizzazione,  le
caratteristiche  degli  specifici  contesti   urbani,   logistici   e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area  mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a  terra,
per  consentire  l'accesso  in  modo  ordinato  e,   se   del   caso,
contingentato, al fine di  evitare  assembramenti  di  persone  e  di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione  tra  gli
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo  familiare  o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
  • verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine
sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la  messa  a
disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti  per
le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; 
  •   assicurare   un'adeguata   informazione   per   garantire    il
distanziamento dei  clienti  in  attesa  di  entrata:  posizionamento
all'accesso dei mercati di  cartelli  almeno  in  lingua  italiana  e
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. 
  • assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed  a  tal  fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; 
  • individuare  un'area  di  rispetto  per  ogni  posteggio  in  cui
limitare  la  concentrazione  massima  di  clienti  compresenti,  nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro. 
  Qualora, per ragioni di  indisponibilita'  di  ulteriori  spazi  da
destinare  all'area  mercatale,  non  sia  possibile   garantire   le
prescrizioni  di  cui  agli  ultimi  due  punti,  i  Comuni  potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del  rispetto  della
distanza interpersonale di un metro. 
  Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi'  valutare
di sospendere la vendita di beni usati. 
 
  MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 
 
  •  pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima
dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; 
  • e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso  dei  guanti
puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. 
  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per
le mani in ogni banco; 
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
  • Rispetto del distanziamento interpersonale  di  almeno  un  metro
dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi
di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. 
 
                      UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
 
  Le presenti indicazioni  si  applicano  al  settore  degli  uffici,
pubblici  e  privati,  degli  studi  professionali  e   dei   servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile,  tramite
modalita'  di  collegamento  a  distanza   e   soluzioni   innovative
tecnologiche. 
  •  Favorire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite   prenotazione,
consentendo la  presenza  contemporanea  di  un  numero  limitato  di
clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali  accompagnatori)  in  attesa.
Dove questo non puo' essere garantito  dovra'  essere  utilizzata  la
mascherina a protezione delle vie aeree. 
  • L'area di lavoro, laddove possibile, puo'  essere  delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Nelle  aree  di  attesa,   mettere   a   disposizione   prodotti
igienizzanti  per  l'igiene  delle   mani   dei   clienti,   con   la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle  mani.  E'
consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'  copie,  di
riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza  per
un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 
  • L'attivita' di front office per gli uffici ad  alto  afflusso  di
clienti esterni puo' essere svolta  esclusivamente  nelle  postazioni
dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 
  •  Per  le  riunioni  (con  utenti  interni  o   esterni)   vengono
prioritariamente favorite le modalita' a  distanza;  in  alternativa,
dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento  della  distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista  una  durata
prolungata, anche l'uso della mascherina.  
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di  lavoro  prima
di servire  un  nuovo  cliente  e  una  adeguata  disinfezione  delle
attrezzature. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
                               PISCINE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e  alle
piscine finalizzate ad uso  collettivo  inserite  in  strutture  gia'
adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es.  pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.)  ove  sia  consentito  l'uso
natatorio. Sono escluse le  piscine  ad  usi  speciali  di  cura,  di
riabilitazione e termale,  nonche'  le  piscine  inserite  in  parchi
tematici o strutture ricettive, balneari o di  ristorazione  ove  non
sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova  applicazione,
limitatamente all'indice di  affollamento,  quanto  previsto  per  le
piscine termali nella specifica scheda. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione.  I  frequentatori  devono  rispettare  rigorosamente  le
indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai  bagnanti.  Il
gestore  dovra'  prevedere  opportuna  segnaletica,  incentivando  la
divulgazione dei messaggi attraverso monitor  e/o  maxi-schermi,  per
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione  riguardo  i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  .  Divieto  di  accesso  del  pubblico  alle  tribune.  Divieto  di
manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  in  modo   da   dissuadere   eventuali   condizioni   di
aggregazioni e da regolamentare i flussi  degli  spazi  di  attesa  e
nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento  sociale
di almeno 1 metro, ad  eccezione  delle  persone  che  in  base  alle
disposizioni   vigenti   non   siano   soggette   al   distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso  e
l'uscita. 
  • Privilegiare  l'accesso  agli  impianti  tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
  • Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere  postazioni  d'uso  alternate  o   separate   da   apposite
barriere). 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in  punti  ben  visibili   all'entrata,   prevedendo   l'obbligo   di
frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere  i  dispenser
nelle aree di  frequente  transito,  nell'area  solarium  o  in  aree
strategiche in modo da favorire da parte dei  frequentatori  l'igiene
delle mani 
  • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona.  Per  le  aree  solarium  e
verdi, assicurare un  distanziamento  tra  gli  ombrelloni  (o  altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie  di  almeno
10 m2 per ogni ombrellone; tra  le  attrezzature  (lettini,  sedie  a
sdraio), quando non posizionate nel  posto  ombrellone,  deve  essere
garantita una distanza di  almeno  1,5  m.  Il  gestore  pertanto  e'
tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire
le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici  sopra
riportati. 
  • Al fine di assicurare un  livello  di  protezione  dall'infezione
assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e  il
limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0  -
1,5 mg/l; cloro combinato . 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si  fa  presente
che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati  in  presenza
di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto  dei  parametri  di
cui sopra e' non meno di due  ore.  Dovranno  tempestivamente  essere
adottate tutte le misure di correzione in caso  di  non  conformita',
come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. 
  •  Prima  dell'apertura  della  vasca  dovra'   essere   confermata
l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito  dell'effettuazione
delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri  di  cui
alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo  Stato  Regioni  e  PP.AA.
16.01.2003,  effettuate  da  apposito  laboratorio.  Le  analisi   di
laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta  l'apertura  della
piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte,
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che  possono  prevedere
una frequenza piu' ravvicinata. 
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina: prima di entrare  nell'acqua  di  vasca  provvedere  ad  una
accurata doccia saponata su tutto il  corpo;  e'  obbligatorio  l'uso
della cuffia; e' vietato  sputare,  soffiarsi  il  naso,  urinare  in
acqua;  ai  bambini  molto  piccoli   far   indossare   i   pannolini
contenitivi. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi, cabine, docce,  servizi  igienici,  cabine,  attrezzature
(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature  galleggianti,  natanti
etc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a  sdraio,  ombrelloni
etc.  vanno  disinfettati  ad  ogni  cambio  di  persona   o   nucleo
famigliare. Diversamente la disinfezione  deve  essere  garantita  ad
ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e  biancheria:
l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente. 
  •  Le  piscine  finalizzate  a  gioco  acquatico  in  virtu'  della
necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite
in vasche per la balneazione. Qualora il  gestore  sia  in  grado  di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento,
attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento
in vasca, i limiti  dei  parametri  nell'acqua,  sono  consentite  le
vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. 
  • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia'  adibite
in  via  principale  ad  altre  attivita'  ricettive  (es.   pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni  del
presente documento, opportunamente vagliate e modulate  in  relazione
al contesto, alla tipologia di piscine,  all'afflusso  clienti,  alle
altre attivita' presenti etc. 
  •  Si  raccomanda  ai  genitori/accompagnatori  di  avere  cura  di
sorvegliare i bambini per il  rispetto  del  distanziamento  e  delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro  grado  di
autonomia e l'eta' degli stessi. 
  • Le vasche  che  non  consentono  il  rispetto  delle  indicazioni
suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,  piscine  gonfiabili),
mantenimento del disinfettante cloro attivo  libero,  o  le  distanze
devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce  particolare
rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. 
  • Tutte le  misure  dovranno  essere  integrate  nel  documento  di
autocontrollo  in  un  apposito  allegato  aggiuntivo   dedicato   al
contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2. 
  • Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di  mare,  ove
previsto, mantenere la concentrazione  di  disinfettante  nell'acqua,
nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e  degli  standard
internazionali,   preferibilmente   nei   limiti   superiori    della
portata. In alternativa, attivare  i  trattamenti  fisici  ai  limiti
superiori della portata o il massimo  ricambio  dell'acqua  in  vasca
sulla base della portata massima della captazione. 
 
                              PALESTRE 
 
  Le presenti indicazioni si  applicano  a  enti  locali  e  soggetti
pubblici e  privati  titolari  di  palestre,  comprese  le  attivita'
fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale). 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato (es. con prenotazione) e  regolamentare  gli  accessi  in
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Organizzare gli  spazi  negli  spogliatoi  e  docce  in  modo  da
assicurare le distanze  di  almeno  1  metro  (ad  esempio  prevedere
postazioni d'uso alternate o separate da  apposite  barriere),  anche
regolamentando l'accesso agli stessi. 
  • Regolamentare i flussi,  gli  spazi  di  attesa,  l'accesso  alle
diverse  aree,  il  posizionamento  di  attrezzi  e  macchine,  anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:  
  • almeno 1 metro per  le  persone  mentre  non  svolgono  attivita'
fisica, 
  • almeno  2  metri  durante  l'attivita'  fisica  (con  particolare
attenzione a quella intensa). 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo  dell'igiene  delle  mani
all'ingresso e in uscita. 
  •  Dopo  l'utilizzo  da  parte  di  ogni   singolo   soggetto,   il
responsabile della struttura assicura la disinfezione della  macchina
o degli attrezzi usati. 
  • Gli attrezzi e le macchine che non  possono  essere  disinfettati
non devono essere usati. 
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione  dell'ambiente,  di
attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad  esempio  atra  un
turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata. 
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  non  scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
  • Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente
a questo scopo. 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
 
                       MANUTENZIONE DEL VERDE 
 
  • La consegna a  domicilio  del  cliente  di  piante  e  fiori  per
piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in
relazione al trasporto dei prodotti.  Se  il  personale  effettua  la
consegna del prodotto,  vige  l'obbligo  di  mascherina  (se  non  e'
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti. 
  •  Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono   essere   effettuate
indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e
aerando  i  locali  chiusi,  individuando   il   personale   dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno). 
  • Le operazioni di pulizia di tutte le  superfici  (in  particolare
all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri
luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo  a
bordo o senza uomo  a  bordo,  PLE)  e  attrezzature  dovranno  avere
cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti. 
  •  Le  operazioni  di  disinfezione  periodica  devono  interessare
spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le  macchine  e
le attrezzature (PLE, motoseghe,  decespugliatori,  rasaerba,  scale,
forbici) con particolare attenzione se a noleggio. 
  • L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi  detergenti,
dovra' inoltre rendere disponibile all'interno  dei  locali  e  degli
automezzi utilizzati  per  raggiungere  i  cantieri  i  dispenser  di
prodotti igienizzanti per le mani. 
  • Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali,  ad
esempio, spogliatoi, zona pausa caffe')  limitando  il  numero  delle
presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto  in
ogni caso del criterio della  distanza  di  almeno  1  metro  fra  le
persone. 
  • Relativamente alla protezione delle mani, in  considerazione  del
rischio  aggiuntivo  derivante  da  un   errato   impiego   di   tali
dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare  senza
guanti monouso e  disporre  il  lavaggio  frequente  delle  mani  con
prodotti igienizzanti secondo opportune  procedure  aziendali  (fatti
salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o
di probabile contaminazione delle superfici). 
  • Allestimento del cantiere: i  lavoratori  in  tutte  le  fasi  di
delimitazione  del   cantiere,   apposizione   segnaletica,   scarico
materiali e attrezzature devono mantenere le distanze  di  sicurezza.
Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica  e/o
recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei  confronti  di
committenti e/o cittadini. 
  • Operazioni di potatura o abbattimento  alberi:  l'operatore  alla
guida del trattore o macchine semoventi  cabinate  deve  trovarsi  da
solo, sia durante le fasi di  spostamento  sia  durante  le  fasi  di
lavorazione.  Evitare  se  possibile  l'uso  promiscuo  di   macchine
semoventi  cabinate  o,  preliminarmente,  effettuare  la  pulizia  e
disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel
caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad  esempio  motoseghe,  si
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti  che  possono
veicolare il contagio.  
  • Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione  e  cura  di  aree
verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o  macchine
semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la  pulizia  e
la disinfezione delle superfici delle attrezzature.  
 
                    MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano per  enti  locali  e  soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche  e  altri
luoghi della cultura. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  • Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori  (giorni
di  apertura,  orari,   numero   massimo   visitatori,   sistema   di
prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e  comunque  comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 
  • Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione
delle vie aeree sempre quando in presenza di  visitatori  e  comunque
quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro. 
  • L'area di contatto tra personale e utenza  all'ingresso,  laddove
possibile, puo' essere delimitata  da  barriere  fisiche  adeguate  a
prevenire il contagio tramite droplet. 
  • In tutti i locali mettere a  disposizione  prodotti  igienizzanti
per l'igiene delle mani. 
  •  Redigere  un  programma  degli  accessi  pianificato  (es.   con
prenotazione online o telefonica) che preveda il  numero  massimo  di
visitatori presenti e regolamentare gli accessi in  modo  da  evitare
condizioni di assembramento e aggregazione. 
  • Quando opportuno, predisporre percorsi ed  evidenziare  le  aree,
anche con segnaletica sul pavimento, per favorire  il  distanziamento
interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. 
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici  e
degli ambienti, con  particolare  attenzione  a  quelle  toccate  con
maggiore frequenza (es.  maniglie,  interruttori,  corrimano,  etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi  igienici.  La
pulizia di ambienti ove siano esposti,  conservati  o  stoccati  beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e  riservato
a persone con disabilita' motoria. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili. 
  • Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo.  Favorire  l'utilizzo  di  dispositivi  personali  per   la
fruizione delle informazioni. 
  • Eventuali  attivita'  divulgative  dovranno  tenere  conto  delle
regole di distanziamento sociale e si suggerisce  di  organizzare  le
stesse attraverso turni, preventivamente programmati e  privilegiando
gli spazi aperti. 
  • Per  quanto  concerne  il  trattamento  di  fondi  documentari  e
collezioni librarie, non potendo essere  sottoposti  a  procedure  di
disinfezione  poiche'  dannosi  per  gli  stessi,  si  rimanda   alle
procedure di stoccaggio in  isolamento  degli  stessi  dopo  il  loro
utilizzo. Si precisa che  l'isolamento  preventivo  delle  collezioni
delle biblioteche e degli archivi si intende  limitato  ai  materiali
che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno
non controllato, e che pertanto non  si  applica  alla  consultazione
interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani. 
 
                     ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti  sportivi
dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di  servizio
al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione,  spogliatoi,
direzione gara, etc). 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  in  modo   da   dissuadere   eventuali   condizioni   di
aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi  di  attesa  e  nelle
varie  aree  in  modo  da  evitare  assembramenti  e   garantire   il
distanziamento interpersonale. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C. 
  • Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari
per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando  le  zone  di
rispetto e  i  percorsi  con  distanza  minima  fra  le  persone  non
inferiore a 1 metro mentre non si svolge  attivita'  fisica,  se  non
puo' essere  rispettata  bisogna  indossare  la  mascherina.  Durante
l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella  intensa)  e'
necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri. 
  • Presenza di personale formato per verificare  e  indirizzare  gli
utenti al rispetto di  tutte  le  norme  igieniche  e  distanziamento
sociale. 
  • Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine  al
termine di ogni seduta di allenamento individuale 
  • Gli attrezzi e le macchine che non  possono  essere  disinfettati
non devono essere usati. 
  • Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima  e  dopo
l'accesso. 
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  non  scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
  • Fare in modo che ogni praticante possa disporre di  prodotti  per
la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita'  di  ciascuna
macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo  ogni  esercizio,
possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o  degli
attrezzi usati. 
 
                NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  ai  servizi  di  noleggio,
pubblici e privati. 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica  e  cartellonistica,  consegna   di
informative,  promozione  e  rinforzo  del  rispetto   delle   misure
igieniche da parte del personale addetto. 
  • Consentire  l'accesso  al  servizio  solo  tramite  prenotazione,
tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire
modalita' di pagamento elettronico. 
  • E' raccomandata la  rilevazione  della  temperatura  corporea  al
momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove  avviene  il
servizio di noleggio.  
  •  Negli  uffici/locali/aree  all'aperto,  mettere  a  disposizione
prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti. 
  • Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare  assembramenti  degli
utenti,  predisponendo  percorsi  guidati   di   distanziamento   per
assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di  distanza  tra
noleggiatore ed utente. 
  • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  e'
obbligatorio in tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e
comunque in tutte le occasioni in cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza   di   sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti
che interagiscono con i predetti). 
  • Le postazioni di lavoro  del  personale  addetto  possono  essere
delimitate da barriere  fisiche  adeguate  a  prevenire  il  contagio
tramite droplet. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  microclima  degli  uffici/locali,  e'
fondamentale garantire  condizioni  di  adeguato  ricambio  dell'aria
indoor: 
  º Garantire  una  frequente  manutenzione/sostituzione  dei  pacchi
filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi
filtranti piu' efficienti) 
  º Relativamente agli impianti di  riscaldamento/raffrescamento  che
fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora  non
sia possibile garantire la corretta  climatizzazione  degli  ambienti
tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle  indicazioni  fornite
dal produttore, ad impianto fermo, i filtri  dell'aria  di  ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
  • Garantire  la  frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti,  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es.  banchi,  piani  di   lavoro,   piani   d'appoggio,   corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).  
 
             NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
 
  •  I  gestori  assicurano  la   pulizia   dei   veicoli   e   mezzi
noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando  prodotti
disinfettanti  per  le  superfici  toccate  piu'  di  frequente  (es.
volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display,  manopole,
pulsanti, manubri, ecc.). 
  • Per il servizio di bike sharing e di car  sharing  dovra'  essere
sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle  mani  da  parte
dei clienti. 
  • Per  le  attivita'  di  noleggio  delle  unita'  da  diporto,  si
applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi  non  di
linea di navigazione di passeggeri. 
 
  NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE 
 
  • Tutte le attrezzature devono essere pulite  e  disinfettate  dopo
ogni restituzione da parte del noleggiatore. 
  • Si  avra'  cura  di  porre  particolare  attenzione  a  tutte  le
superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto  con  le  mani  (es
tastiere,  maniglie  ecc)  o  che  possono  essere   a   rischio   di
contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente  abbia  utilizzato
lo strumento senza mascherina.  
  • Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e  disinfettato
senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato  che  l'utilizzo
e' possibile solo indossando guanti e mascherina. 
 
                 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
 
  •    Per    tutti    gli    informatori,    si     applicano     le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si  recano
per la loro attivita'. 
  •  Il  professionista  informatore  dovra'  sempre  provvedere   ad
adeguata  igiene  delle  mani  e  all'utilizzo  della  mascherina   a
protezione delle vie aeree. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli  ambienti  interni  al  termine
dell'incontro. 
  • Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto
a distanza. 
  • L'eventuale attivita' di persona dovra'  avvenire  sempre  previo
appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari
per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti
anche negli spazi d'attesa. 
  • Dovra' sempre essere rispettata la  distanza  interpersonale  tra
informatore e operatore sanitario. 
  •  Evitare   l'utilizzo   promiscuo   di   oggetti   nell'attivita'
informativa. 
 
                       AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate  con  giochi
per bambini,  presenti  all'interno  di  aree  pubbliche  e  private,
comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali. 
  • Predisporre per genitori, bambini,  accompagnatori  ed  eventuale
personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini,  idonea
ai minori, comprensibile anche ad  utenti  stranieri,  in  particolar
modo per aree a vocazione turistica. 
  • Invitare il personale e i  genitori  all'auto-monitoraggio  delle
condizioni di salute proprie  e  del  proprio  nucleo  familiare,  ed
informarli circa i comportamenti da adottare in caso di  comparsa  di
sintomi sospetti per COVID-19. 
  •  Per  bambini  e  ragazzi  devono  essere  promosse   le   misure
igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente
con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle  apparecchiature,
per  garantire  l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  La  mascherina  di  protezione  delle  vie  aeree  deve   essere
utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e  dai
bambini e ragazzi sopra i 6 anni  di  eta'.  Privilegiare  mascherine
colorate e/o con stampe. 
  • Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti  igienizzanti
per la  frequente  igiene  delle  mani  in  tutti  gli  ambienti,  in
particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura  non  e'
obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici. 
  •  Garantire  una  approfondita  pulizia   delle   aree   e   delle
attrezzature,  preferibilmente  giornaliera  o  con   una   frequenza
adeguata  rispetto  all'intensita'  di  utilizzo;  qualora  non   sia
possibile una adeguata pulizia  delle  attrezzature,  non  ne  potra'
essere consentito l'utilizzo. 
 
  SALE GIOCHI 
 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature
per  garantire  l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore per bambino. 
  • Il gestore e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree  distributori  di  bevande  e/o  snack,  ecc.)  per
evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. 
  • Il personale di servizio deve utilizzare  la  mascherina  e  deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per
l'igiene delle mani dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  del  locale  in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. 
  • I clienti dovranno indossare la mascherina. 
  •  Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  e'  necessario  assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc). 
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso  collettivo  in  cui  non   sia   possibile   il   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
                   CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
 
  Le presenti indicazioni  si  applicano  ai  luoghi  di  ritrovo  di
associazioni  culturali,  circoli   ricreativi,   club,   centri   di
aggregazione sociale, universita' del  tempo  libero  e  della  terza
eta'. 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica   e   cartellonistica,   invio   di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del  rispetto  delle
misure igieniche da parte del personale addetto. 
  • Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma  di  attivita'
in modo da assicurare il mantenimento della  distanza  interpersonale
di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica).  Sono  fatte
salve  le  eccezioni  previste  dalle  normative  vigenti,   la   cui
applicazione  afferisce  alla  responsabilita'  dei  singoli.  Potra'
essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. 
  • Privilegiare, laddove  possibile,  lo  svolgimento  di  attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto  della  distanza  di
sicurezza interpersonale. 
  • Privilegiare attivita' a piccoli gruppi  di  persone,  garantendo
sempre il rispetto della distanza  interpersonale  anche  durante  le
attivita'  di  tipo  ludico.  Per  le  attivita'  che  prevedono   la
condivisione di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo,  bocce),
adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni  di
gioco e squadre a composizione fissa, e  obbligare  comunque  all'uso
della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di  ogni  nuovo
gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i  tavoli  da  gioco  e  ogni
oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e
dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attivita'  ludiche
che prevedono l'utilizzo  di  materiali  di  cui  non  sia  possibile
garantire una puntuale e  accurata  disinfezione  (quali  ad  esempio
carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate  le  seguenti
indicazioni:  obbligo  di  utilizzo  di  mascherina;   igienizzazione
frequente delle mani e della  superficie  di  gioco;  rispetto  della
distanza di sicurezza di almeno  1  metro  sia  tra  giocatori  dello
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei  mazzi
di carte usati con nuovi mazzi. 
  • E' consentita la messa  a  disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  e'
obbligatorio in tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e
comunque in tutte le occasioni in cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza   di   sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti
che interagiscono con i predetti). 
  • E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti
distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da  dislocare  in
piu' punti, in particolare vicino  agli  ingressi  delle  stanze.  Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle  mani
e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che  si
sporcano o si  danneggiano.  I  guanti  gia'  utilizzati,  una  volta
rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti  nei
rifiuti indifferenziati. 
  • Potra' essere  rilevata  la  temperatura  corporea  all'ingresso,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Mantenere un registro delle presenze  giornaliere  da  conservare
per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto  della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
  • Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere
dotate di barriere fisiche (es. schermi). 
  • La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire  il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente. 
  • Garantire la frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti  e  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori  della
luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre,  attrezzature,  giochi,
servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Per quanto riguarda le  misure  organizzative  e  di  prevenzione
specifiche per le varie tipologie di attivita' (es.  somministrazione
di alimenti  e  bevande,  attivita'  motoria  e  sportiva,  attivita'
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle  schede
tematiche pertinenti. 
 
                      FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle  attivita'  formative  da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi
gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica,  di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in  gruppo  e  individuali
tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
  o percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  anche  in
modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e  diploma
professionale, sia presso le Scuole  della  formazione  professionale
che  presso  gli  Istituti  Professionali  Statali   in   regime   di
sussidiarieta'; 
  º  percorsi  di  formazione  superiore  nell'ambito   del   sistema
educativo regionale (ITS, Ifts ecc.); 
  º percorsi di  formazione  e  attivita'  di  orientamento  per  gli
inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti; 
  º percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; 
  º percorsi di  formazione  regolamentata  erogati  nell'ambito  del
sistema educativo regionale; 
  º percorsi di formazione continua erogati nell'ambito  del  sistema
educativo regionale; 
  º percorsi formativi in materia di tutela della salute e  sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
  º percorsi di formazione linguistica e musicale. 
  Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme
delle  attivita'  nelle  quali  si   articola   l'offerta   formativa
regionale,  i  cui  progetti  sono  stati   approvati   con   decreto
direttoriale. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
adottate dalla singola organizzazione, comprensibile  anche  per  gli
utenti di altra nazionalita'. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in aula o alla sede dell'attivita'  formativa  in  caso  di
temperatura > 37,5 °C. 
  • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani
per utenti e personale anche  in  piu'  punti  degli  spazi  dedicati
all'attivita',  in  particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente. 
  • Mantenere  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno  partecipato  alle
attivita' per un periodo di 14 giorni, al  fine  di  consentire  alle
strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. 
  • Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita'
in gruppi il piu' possibile  omogenei  (es.  utenti  frequentanti  il
medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine
organizzare attivita' per gruppo promiscui. 
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni. 
  • Gli spazi destinati all'attivita' devono  essere  organizzati  in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione
tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo  ricorrendo  a
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite  droplet  o
indossando la mascherina. 
  • Presso gli  Istituti  e  gli  Organismi  Formativi  titolari  dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): 
  • al pari delle scuole secondarie statali, anche  considerando  una
trasmissibilita' analoga a quella degli adulti, la mascherina  potra'
essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni:  rispetto  della
distanza di almeno 1 metro in condizioni di  staticita';  assenza  di
situazioni che prevedano la  possibilita'  di  aerosolizzazione  (es.
canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale  come
definita dalla autorita' sanitaria; 
  • nel caso in cui non sia  possibile  garantire  il  distanziamento
fisico prescritto nello svolgimento delle attivita' in condizione  di
staticita' e in tutte le situazioni  in  movimento  sara'  necessario
assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie
per tutta la durata delle attivita'  e  procedere  ad  una  frequente
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e'
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta  inteso  che
nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli
ordinari dispositivi di protezione individuale  associati  ai  rischi
della singola attivita'; 
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno  2  metri
dalla prima fila dei discenti. 
  • Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono  estese
anche agli adulti  frequentanti  i  diversi  percorsi  di  formazione
professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua). 
  • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione  degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un  gruppo  di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 
  • Eventuali strumenti  e  attrezzature  dovranno  essere  puliti  e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra'  garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso  da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso  di  cucine
industriali e relative  attrezzature  specifiche),  sara'  necessario
procedere alla pulizia e disinfezione  frequente  delle  mani  o  dei
guanti. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  •  Per  gli  allievi  in  stage  presso  terzi,  si  applicano   le
disposizioni/protocolli   della   struttura/azienda   ospitante.   In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda  e  in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni  da  concordare  con  l'allievo,  il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. 
 
                    CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  a  sale  cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene e  spettacoli  in  genere,  anche
viaggianti. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano
soggette al distanziamento interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento  interpersonale  i
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi  o  le  persone
che in base alle  disposizioni  vigenti  non  sono  soggette  a  tali
disposizioni. 
  • Privilegiare, se  possibile,  l'accesso  tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla reception e alla  cassa  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi);  in  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto  in
particolare nei punti di ingresso. 
  • I posti a sedere (comprese, se consentite,  postazioni  prive  di
una  seduta  fisica   vera   e   propria)   dovranno   prevedere   un
distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente
che  lateralmente,  di  almeno  1  metro.  Questa  misura  non  viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le  persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non sono  soggette  al  distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). Per questi soggetti vi e'  la  possibilita'  di  sedere
accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di  1
m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento  sociale  di  un
metro in presenza di divisori in  plexiglass,  anche  rimovibili,  da
installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. 
  • L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire  il
rispetto  delle  raccomandazioni   igienico-comportamentali   ed   in
particolare il distanziamento tra artisti  e  pubblico  di  almeno  2
metri. 
  • Per il personale devono essere utilizzati idonei  dispositivi  di
protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a  contatto  con
il pubblico. 
  • Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso
fino al raggiungimento del posto (per  i  bambini  valgono  le  norme
generali) e comunque ogni qualvolta ci  si  allontani  dallo  stesso,
incluso il momento del deflusso. 
  • Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,
per quelli all'aperto  il  numero  massimo  di  spettatori  e'  1000,
installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro
piu' ampia modulazione. Le Regioni e  le  Province  Autonome  possono
stabilire un diverso numero massimo di spettatori  in  considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione  alle  aree
comuni e alle superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di  porte
e finestre, ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla  specifica
scheda tematica. 
 
 PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI 
 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative  costituiscono  indirizzi  specifici
per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.
Si precisa che,  nella  fase  di  sospensione  degli  spettacoli,  le
presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 
  • L'entrata e l'uscita dal  palco  dovra'  avvenire  indossando  la
mascherina,  che  potra'  essere  tolta  durante  l'esecuzione  della
prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata,  mantenendo  il  distanziamento  interpersonale,
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle  postazioni
piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera'
con l'ordine inverso). 
  •  I  Professori  d'orchestra  dovranno   mantenere   la   distanza
interpersonale di almeno 1 metro;  per  gli  strumenti  a  fiato,  la
distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per  il  Direttore
d'orchestra, la distanza minima  con  la  prima  fila  dell'orchestra
dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere  ridotte  solo
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire  il
contagio tramite droplet. 
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere  provvista  di  una
vaschetta  per  la  raccolta  della  condensa,   contenente   liquido
disinfettante. 
  •  I  componenti  del  coro   dovranno   mantenere   una   distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno  2  metri  tra  le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti  presenti  sul  palco.
Tali distanze possono  essere  ridotte  solo  ricorrendo  a  barriere
fisiche, anche mobili,  adeguate  a  prevenire  il  contagio  tramite
droplet. 
  • Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi  promiscui  e  privilegiare
l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione. 
 
  PRODUZIONI TEATRALI 
 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative  costituiscono  indirizzi  specifici
per il personale impegnato nelle  produzioni  teatrali  e  coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori,  regista,  assistenti,  produttori,
tecnici, etc.). Si precisa  che,  nella  fase  di  sospensione  degli
spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 
  • L'accesso alla struttura che ospita le  prove  deve  avvenire  in
maniera ordinata, mantenendo  il  distanziamento  interpersonale;  lo
stesso distanziamento va garantito al termine delle prove  in  uscita
dalla struttura. 
  • Negli spazi comuni che consentono di accedere ai  camerini  degli
artisti, al laboratorio  sartoriale,  alla  sala/area  trucco  ed  ai
locali/aree che ospitano i sistemi  di  gestione  delle  luci  e  dei
suoni, all'ufficio di  produzione,  etc.  deve  essere  mantenuto  il
distanziamento interpersonale e individuati passaggi  che  consentano
di escludere interferenze. 
  • L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare  salvo  assicurare  un
adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata  pulizia
delle superfici. 
  • Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i  laboratori
di scenotecnica e sartoria, addetti  allestimento  e  disallestimento
della  scenografia,  etc.)  deve  indossare  la   mascherina   quando
l'attivita'   non   consente   il   rispetto    del    distanziamento
interpersonale. Questa  misura  non  viene  applicata  per  i  nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in  base  alle  disposizioni
vigenti non sono soggette  al  distanziamento  interpersonale  (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • Per la preparazione degli  artisti,  trucco  e  acconciatura,  si
applicano le indicazioni previste per i settori di  riferimento;  per
la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo  in  cui  devono
mantenere la distanza  inferiore  a  1  metro  devono  indossare  una
mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore  deve  indossare
anche i guanti. 
  • Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena  devono  essere
manipolati dagli attori muniti di guanti. 
  • I costumi di scena  dovranno  essere  individuali;  non  potranno
essere  condivisi  dai  singoli  artisti  prima   di   essere   stati
igienizzati. 
 
  PRODUZIONI DI DANZA 
 
  Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per  le
produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita'  di  danza,
si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. 
  Premesso che le  principali  misure  di  prevenzione  del  contagio
(distanziamento,  l'igiene  delle  mani  e  delle  superfici   e   la
prevenzione della  dispersione  di  droplets  tramite  l'utilizzo  di
mascherine e visiere) sono  di  difficile  attuazione  nella  pratica
della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure
di mitigazione,  definite  dalle  singole  compagnie  e  mutuate  dai
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo
professionista di  squadra,  a  cui  la  categoria  "danzatori"  puo'
considerarsi assimilabile. 
  In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia  di  danza
si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il
palcoscenico) assimilabile ad una palestra. 
  In particolare, vanno attuate: 
  • la riduzione del numero totale delle persone (compresi  eventuali
accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni; 
  • la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle stesse,
ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza; 
  • l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati  in
allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di  almeno  1  metro
tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina. 
 
                  PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
 
  Le  presenti  indicazioni  si  applicano  a   parchi   divertimenti
permanenti (giostre) e  spettacoli  viaggianti  (luna  park),  parchi
tematici,  parchi  acquatici,  parchi  avventura,  parchi   zoologici
(faunistici,  acquatici  ecc.)  e  ad  altri  eventuali  contesti  di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo  dell'utente
con attrezzature e spazi. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  • Garantire, se possibile, un sistema  di  prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel  rispetto  della  privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una  durata  di
14 giorni.  Potranno  essere  valutate  l'apertura  anticipata  della
biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per  garantire
un minore affollamento in  funzione  dell'obbligo  di  assicurare  il
distanziamento interpersonale. La  postazione  dedicata  alla  cassa,
laddove non gia' dotata di barriere  fisiche  (es.  schermi),  dovra'
essere  eventualmente  adeguata.  Prevedere  percorsi  obbligati   di
accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita  per  permetterne  l'apertura
senza l'uso delle mani. 
  • Potra' essere rilevata la temperatura corporea,  soprattutto  nei
parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo  di  molte  persone,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni  area,  attrazione,  biglietteria,
servizi igienici, ecc. Per  i  parchi  acquatici  si  ribadiscono  le
disposizioni gia' rese obbligatorie  dalle  norme  igienico-sanitarie
delle piscine. 
  • Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato,
al fine di evitare assembramenti di  persone  (anche  nelle  code  di
accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad  eccezione  dei
componenti dello stesso  nucleo  familiare  o  conviventi  o  per  le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano  soggette  al
distanziamento   interpersonale.   Detto   aspetto   afferisce   alla
responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la  fornitura  di
braccialetti  con  colori/numerazioni  distinti  in  base  al  nucleo
familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga  praticata
attivita'   fisica   (es.   nei   parchi   avventura)   la   distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri. 
  •  Garantire  l'occupazione  di  eventuali  posti  a  sedere  delle
attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di  almeno  1
metro, salvo  nuclei  familiari.  Con  particolare  riferimento  alle
attrezzature   dei   parchi   acquatici,   utilizzare   gommoni/mezzi
galleggianti  singoli  ove  possibile;   per   i   gommoni   multipli
consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi. 
  •  In  considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per  i  bambini
valgono le norme  generali);  tale  obbligo  si  applica  anche  agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in  base
al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare  i
lavoratori di specifici dispositivi di  protezione  individuale).  Le
indicazioni per  i  visitatori  di  cui  al  presente  punto  non  si
applicano  ai  parchi  acquatici.  Si  ricorda  che  i   guanti   non
sostituiscono  la  corretta  igiene  delle  mani  e   devono   essere
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente  nei
rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. 
  • Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
aree  comuni,  spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   e
attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo  la  chiusura
al pubblico. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio,  gonfiabili,  mute,
audioguide etc.), gli armadietti, ecc.  vanno  disinfettati  ad  ogni
cambio di persona  o  nucleo  familiare,  e  comunque  ad  ogni  fine
giornata. 
  • Con particolare riferimento ai parchi avventura si  applicano  le
linee guida generali secondo le disposizioni di legge in  materia  di
impianti sportivi. Prima di  indossare  i  dispositivi  di  sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le
mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate  evitando  contatto
con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere  un  abbigliamento
idoneo.  Particolare  attenzione  andra'  dedicata  alla  pulizia   e
disinfezione dei  caschetti  di  protezione  a  noleggio:  dopo  ogni
utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un  nuovo
noleggio, deve essere oggetto di  detersione  (con  sapone  neutro  e
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al
contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito  di
sodio 0,05% o alcool  etilico  70%).  Il  disinfettante  deve  essere
lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti. 
  • Per i  servizi  di  ristorazione,  di  vendita  di  oggetti  (es.
merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali  spettacoli  nonche'
per le  piscine,  aree  solarium  attenersi  alle  specifiche  schede
tematiche. 
 
                        SAGRE E FIERE LOCALI 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri  eventi
e manifestazioni locali assimilabili. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  • Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra,  per
consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,  contingentato,
al fine di evitare  assembramenti  di  persone  e  di  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano
soggette al distanziamento interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  •   Negli   spazi   espositivi   specificatamente   dedicati   alle
manifestazioni fieristiche (sia  ambienti  chiusi,  sia  aperti),  la
postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettronico e gestione  delle  prenotazioni  online,  e  se
possibile mantenere un registro delle presenze per una durata  di  14
giorni. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  disinfettanti  per  i
clienti  e  per  il  personale  in  piu'  punti   dell'impianto,   in
particolare nei punti di ingresso e di pagamento. 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • Se presenti, eventuali  posti  a  sedere  dovranno  prevedere  un
distanziamento minimo tra le sedute di almeno  un  metro  o  tale  da
garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno  un
metro. 
  •  In  considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per  i  bambini
valgono le norme  generali);  tale  obbligo  si  applica  anche  agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico. 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di  porte
e finestre, ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Per eventuali  ulteriori  servizi  erogati  all'interno  di  tali
contesti (es.  bar,  ristorazione)  attenersi  alla  relativa  scheda
tematica specifica. 
 
                STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle strutture  termali  e  ai
centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture  ricettive,
e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive  e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia,  balneoterapia
(vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura  della
sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte  a
pazienti  affetti  da  vasculopatie  periferiche,   cure   inalatorie
(inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages),  terapia  idropinica,
cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della  rieducazione
motoria  del  motuleso  e   della   riabilitazione   della   funzione
respiratoria,  prestazioni  di   antroterapia   (grotte   e   stufe),
trattamenti  accessori  (massoterapia,  idromassaggio,  sauna,  bagno
turco). 
  Prima  della  riapertura  dei  centri   e   dell'erogazione   delle
prestazioni  termali,  e'  necessario  eseguire  adeguate  opere   di
prevenzione e controllo del rischio  di  contaminazione  del  sistema
idrico (es. contaminazione da Legionella). 
  Le  presenti  indicazioni  vanno  integrate,  in   funzione   dello
specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle  strutture
ricettive e ai servizi alla persona. 
 
  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita'  individuale,  e  coinvolgendo,   se   presenti,   il
Direttore Sanitario e/o  il  Medico  Termalista.  I  messaggi  devono
essere comprensibili ad eventuali  utenti  di  altra  nazionalita'  e
possono  essere   veicolati   attraverso   apposita   segnaletica   e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e  rinforzo  del
rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. 
  • Prima dell'accesso alle strutture  termali  o  centri  benessere,
potra' essere rilevata la temperatura corporea,  impedendo  l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.  Per  i  pazienti,  la  misurazione
viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione. 
  •  Redigere  un  programma  il  piu'  possibile  pianificato  delle
attivita'  per  prevenire  eventuali  condizioni  di  aggregazioni  e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa  e  nelle  varie
aree  del  centro  per  favorire  il  rispetto   del   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette  al  distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita. 
  • Privilegiare  l'accesso  alle  strutture  e  ai  singoli  servizi
tramite prenotazione e  mantenere  l'elenco  delle  presenze  per  un
periodo di 14 giorni. 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne
l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso.
E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in  piu'  copie,
di riviste, quotidiani e materiale informativo a  favore  dell'utenza
per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa e alla  reception  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
deve  indossare  la  mascherina  e  avere  a  disposizione   prodotti
igienizzanti per  le  mani.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento  elettroniche,  eventualmente  in  fase  di   prenotazione.
L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere,  alla  fine  di
ogni turno di lavoro, alla  pulizia  del  piano  di  lavoro  e  delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile. 
  • Gli ospiti devono  sempre  indossare  la  mascherina  nelle  aree
comuni al chiuso, mentre il personale e'  tenuto  all'utilizzo  della
mascherina  sempre  in  presenza  dei  clienti  e  comunque  in  ogni
circostanza  in  cui  non  sia  possibile   garantire   la   distanza
interpersonale di almeno un metro. 
  • Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere  postazioni  d'uso  alternate  o   separate   da   apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al  cambio,
gli indumenti e oggetti personali devono  essere  riposti  dentro  la
borsa personale, anche qualora depositati negli appositi  armadietti;
si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di
mettere  a  disposizione  sacchetti  per  riporre  i  propri  effetti
personali. 
  • Per i servizi termali che lo richiedono in  base  alle  normative
vigenti, in sede di visita medica  di  ammissione  alle  cure,  porre
particolare  attenzione  ad  eventuale  sintomatologia  sospetta  per
COVID-19.  Per  le  visite  mediche  e   le   visite   specialistiche
eventualmente  effettuate  all'interno  delle  strutture  termali  si
rimanda  alle  indicazioni  per  l'erogazione  in   sicurezza   delle
prestazioni sanitarie. 
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio,
lettino)  attraverso  percorsi  dedicati  in  modo  da  garantire  la
distanza di almeno 1,5  metri  tra  le  attrezzature  e  favorire  un
distanziamento interpersonale di  almeno  1  metro  tra  persone  non
appartenenti  allo  stesso  nucleo   familiare   o   conviventi.   Le
attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di  persona  o  nucleo
familiare. In ogni caso, la disinfezione  deve  essere  garantita  ad
ogni fine giornata. 
  • Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente  dovra'
accedere al servizio munito di  tutto  l'occorrente,  preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le  attivita'  nei  diversi
contesti prevedere  sempre  l'utilizzo  del  telo  personale  per  le
sedute. 
  • Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra
eventuali ombrelloni previsti  per  il  solarium  e  per  le  distese
dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza  tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie
minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri
sistemi  di   ombreggio   andranno   comunque   garantite   aree   di
distanziamento equivalenti  a  quelle  garantite  dal  posizionamento
degli ombrelloni.  
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di  ogni  trattamento
alla persona: prima di entrare  provvedere  ad  una  accurata  doccia
saponata su tutto il corpo. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi  igienici,  attrezzature  (sdraio,
sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti),  con  particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate  con  piu'  frequenza  (es.
maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 
  • Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura. 
  • Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda  tematica
specifica. Non e' consentito comunque il consumo  di  alimenti  negli
ambienti termali  o  del  centro  benessere  che  non  consentano  un
servizio  corrispondente  a  quello  previsto  per  le  attivita'  di
ristorazione. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
  TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia) 
 
  • L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio, una  mascherina  a  protezione  delle  vie  aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali  dispositivi  di  protezione
individuale aggiuntivi associati  a  rischi  specifici  propri  della
mansione). In particolare per i servizi che richiedono  una  distanza
ravvicinata, l'operatore  deve  indossare  la  visiera  protettiva  e
mascherina FFP2 senza valvola. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle  mani  e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per  ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli  possibilmente  monouso.  I
guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli   utilizzati   nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
  •  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
  • Per tutti i trattamenti personali e comunque per la  fangoterapia
e' raccomandato l'uso di teli  monouso.  I  lettini,  cosi'  come  le
superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono  essere  puliti  e
disinfettati al termine del trattamento. 
  • La stanza/ambiente adibito al  trattamento  deve  essere  ad  uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che  accedono
al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai  punti
seguenti). Le  stanze/ambienti  ad  uso  collettivo  devono  comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti  che  tra
il personale durante tutte le attivita' erogate. 
  • Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire  pulizia
e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione  a
quelle toccate con maggiore frequenza  (es.  maniglie,  interruttori,
corrimano, etc.). 
  • Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di  annettamento  e
nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a  corretta
igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. 
 
  PISCINE TERMALI 
 
  • Prevedere piano di contingentamento degli  accessi  alle  piscine
con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi.
Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati  di  accesso  e  uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento. 
  • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 7 mq di superficie di acqua a  persona  per  le  piscine  dove  le
dimensioni  e  le   regole   dell'impianto   consentono   l'attivita'
natatoria; qualora  non  sia  consentita  l'attivita'  natatoria,  e'
sufficiente calcolare un indice di 4 mq  di  superficie  di  acqua  a
persona. Il gestore pertanto e'  tenuto,  in  ragione  delle  aree  a
disposizione, a calcolare e a gestire le  entrate  dei  frequentatori
nell'impianto. 
  • Favorire le piscine esterne  per  le  attivita'  collettive  (es.
acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni.  Durante
le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti  al  fine
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri,  con
particolare attenzione a quelle che prevedono attivita'  fisica  piu'
intensa.  Negli  ambienti  interni,  attendere  almeno  1   ora   tra
un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando  adeguatamente  il
locale. 
  • Le vasche o le zone idromassaggio che non possono  rispettare  le
superfici di acqua per persona  come  al  punto  precedente  dovranno
essere  utilizzate  da  un  solo  bagnante,   fatta   eccezione   per
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi,  persone  che
occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. 
  • L'attivita' di idrokinesiterapia deve  essere  effettuata  quanto
piu' possibile in vasche dedicate, che  permettano  all'operatore  di
indicare i movimenti  al  paziente  rimanendo  fuori  dall'acqua,  ad
eccezione dei casi in cui la presenza  dell'operatore  in  acqua  sia
indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso,
se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina
per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni  seduta,
eventuali strumenti devono essere disinfettati. 
  •  Ove  previsto,  mantenere  la  concentrazione  di  disinfettante
nell'acqua, nei limiti raccomandati e  nel  rispetto  delle  norme  e
degli standard internazionali, preferibilmente nei  limiti  superiori
della portata. In  alternativa,  attivare  i  trattamenti  fisici  ai
limiti superiori della portata o il massimo  ricambio  dell'acqua  in
vasca sulla base della portata massima della captazione. 
 
  CENTRI BENESSERE 
 
  • Prevedere  il  contingentamento  degli  accessi  nei  locali  per
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti
gli ambienti  chiusi,  salvo  gli  appartenenti  allo  stesso  nucleo
familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggetti  al  distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Potra' essere consentito  l'accesso  a  tali  strutture  solo
mediante  prenotazione  con  uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni  ulteriore  utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosita'
proporzionata  alla   superficie,   assicurando   il   distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere  sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il  ricircolo
dell'aria; la sauna  inoltre  dovra'  essere  soggetta  a  pulizia  e
disinfezione prima di ogni turno. 
  • Per i clienti,  uso  della  mascherina  obbligatorio  nelle  zone
interne di attesa e comunque secondo  le  indicazioni  esposte  dalla
struttura. 
 
  TRATTAMENTI INALATORI 
 
  º  Relativamente  alle  terapie  inalatorie  ricomprese  nei   LEA,
finalizzate al  trattamento  di  patologie  otorinolaringoiatriche  e
respiratorie e  che  siano  individuali,  gli  stabilimenti  dovranno
garantire,  oltre  ad  un'anamnesi   molto   accurata   e   specifica
relativamente  alla  presenza  di  sintomi  COVID-19   correlati   ed
eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure: 
  º tutte le terapie siano effettuate  nel  rispetto  delle  distanze
interpersonali (da garantire anche con  l'occupazione  alterna  delle
postazioni). 
  º le postazioni vengano sanificate accuratamente  tra  l'erogazione
della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli
di verifica dell'efficacia della sanificazione. 
  º i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come
previsto dalla vigente  normativa  e  dalle  indicazioni  in  materia
dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che  gli
opportuni ricambi. 
  •  Sono  inibiti  i  trattamenti  inalatori  in  forma  collettiva,
l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore,  a
meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e  si
provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente  e
il successivo. 
 
     PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
                         e GUIDE TURISTICHE 
 
  PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
  • Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i  partecipanti  ai
corsi di abilitazione  tecnica  all'esercizio  della  professione  ed
aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione,  comprensibile   anche   per   gli   utenti   di   altra
nazionalita'. 
  • Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. 
  • Lavaggio o disinfezione frequente delle mani. 
  • Divieto di scambio di cibo e bevande. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  ovvero  con  prenotazione;  mantenere   l'elenco   delle
presenze per un periodo di 14 giorni. 
  •  Divieto  di  scambio  di  abbigliamento  ed  attrezzature   (es.
imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini). 
  •  Divieto  di  scambio  di  dispositivi  accessori  di   sicurezza
utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina). 
  • Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate. 
  •  Disinfezione  delle  attrezzature  secondo  le  indicazioni  dei
costruttori. 
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri  e
del divieto di assembramento. 
 
  GUIDE TURISTICHE 
 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei,  archivi
e biblioteche,  si  riportano  le  seguenti  indicazioni  integrative
specifiche. 
  • Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
  • Ricorso frequente all'igiene delle mani. 
  •  Rispetto  delle  regole  di  distanziamento  e  del  divieto  di
assembramento. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  ovvero  con  prenotazione;  mantenere   l'elenco   delle
presenze per un periodo di 14 giorni. 
  • Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. 
  • Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo. 
  • Favorire l'utilizzo di dispositivi  personali  per  la  fruizione
delle informazioni. 
  • La disponibilita' di depliant e  altro  informativo  cartaceo  e'
subordinato  all'invio  on  line  ai  partecipanti  prima  dell'avvio
dell'iniziativa turistica. 
 
                CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi
eventi  fieristici,  convention   aziendali   ed   eventi   ad   essi
assimilabili. 
  Tali indicazioni  vanno  integrate,  in  funzione  dello  specifico
contesto, con quelle  relative  alla  ristorazione  (con  particolare
riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet). 
  • Il numero  massimo  dei  partecipanti  all'evento  dovra'  essere
valutato dagli  organizzatori  in  base  alla  capienza  degli  spazi
individuati,  per  poter  ridurre  l'affollamento  e  assicurare   il
distanziamento interpersonale. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Promuovere  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  al   fine   di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi  (es.  sistema
di prenotazione,  pagamento  tickets,  compilazione  di  modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di  registrazione  degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,  consegna
attestati  di  partecipazione)  al  fine   di   evitare   prevedibili
assembramenti, e nel rispetto della  privacy  mantenere  un  registro
delle presenze per una durata di 14 giorni.  La  postazione  dedicata
alla segreteria e accoglienza, laddove non gia'  dotata  di  barriere
fisiche  (es.  schermi),  dovra'   essere   eventualmente   adeguata.
Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree  (es.
biglietteria, sale, aule,  servizi  igienici,  etc.),  e  promuoverne
l'utilizzo frequente. 
  • Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti  a  sedere
in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro;  tale
distanza puo' essere  ridotta  solo  ricorrendo  a  barriere  fisiche
adeguate a prevenire il  contagio  tramite  droplet.  Il  tavolo  dei
relatori  e  il  podio   per   le   presentazioni   dovranno   essere
riorganizzati in modo da consentire una  distanza  di  sicurezza  che
consenta a  relatori/moderatori  di  intervenire  senza  l'uso  della
mascherina. 
  • I dispositivi e  le  attrezzature  a  disposizione  di  relatori,
moderatori e  uditori  (es.  microfoni,  tastiere,  mouse,  puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima  dell'utilizzo  iniziale
verificando  che  siano  disconnessi  dal   collegamento   elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da
una  pellicola  per  uso   alimentare   o   clinico   da   sostituire
possibilmente ad ogni utilizzatore. 
  • Tutti gli uditori e  il  personale  addetto  all'assistenza  (es.
personale  dedicato  all'accettazione,   personale   tecnico,   tutor
d'aula),  considerata  la  condivisione   prolungata   del   medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere  ad  una
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti. 
  • Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il
rispetto   del   distanziamento    interpersonale,    valutando    il
contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione  in  remoto
del  materiale  da  parte  dei  partecipanti.   Eventuali   materiali
informativi  e   scientifici   potranno   essere   resi   disponibili
preferibilmente in espositori  con  modalita'  self-service  (cui  il
visitatore accede previa igienizzazione delle mani)  o  ricorrendo  a
sistemi digitali. 
  • Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra  le  aree  dei
singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale,  valutando  il  contingentamento  degli  accessi   ai
singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali,  gadget
potranno essere resi disponibili preferibilmente  in  espositori  con
modalita'   self-service   (cui   il   visitatore    accede    previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 
  • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione  degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un  gruppo  di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
         SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale
bingo e sale scommesse; per quanto riguarda  attivita'  complementari
(e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire  l'accesso  in  modo   ordinato,   al   fine   di   evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • Il gestore e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack,  aree  fumatori,
ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(giardini,   terrazze,   plateatici),   sempre   nel   rispetto   del
distanziamento di almeno 1 metro. 
  • Il personale di servizio deve utilizzare  la  mascherina  e  deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per
l'igiene delle mani dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  del  locale  in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. 
  • I clienti dovranno indossare  la  mascherina  negli  ambienti  al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e'  possibile  rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. 
  •  Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  e'  necessario  assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc). 
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso  collettivo  in  cui  non   sia   possibile   il   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
                             DISCOTECHE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle  discoteche  e  ad  altri
locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo
serale  e  notturno).  Per  eventuali  servizi   complementari   (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.)  attenersi  alle
specifiche schede tematiche. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al  solo  fine
di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1  metro
tra gli utenti e almeno 2 metri tra  gli  utenti  che  accedono  alla
pista da  ballo.  Se  possibile  organizzare  percorsi  separati  per
l'entrata e per l'uscita. 
  • Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del
distanziamento interpersonale adeguato  rispetto  alla  capienza  del
locale, come sopra stabilita. A tal fine si  promuove  l'utilizzo  di
contapersone per monitorare gli accessi. 
  • Garantire, se possibile, un sistema  di  prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel  rispetto  della  privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una  durata  di
14 giorni. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla cassa, laddove  non  gia'  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di  ogni  area  dedicata  al  ballo,  alla
ristorazione, ai servizi igienici, ecc. 
  • Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa
fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi  esterni  (es.
giardini, terrazze, etc.). 
  • Gli utenti dovranno indossare la  mascherina  negli  ambienti  al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e'  possibile  rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio  deve
utilizzare  la  mascherina  e  deve  procedere   ad   una   frequente
igienizzazione delle mani. 
  • Nel rispetto delle indicazioni generali  contenute  nella  scheda
dedicata  alla  ristorazione,  nel  caso  delle  discoteche  non   e'
consentita  la  consumazione  di  bevande  al  banco.   Inoltre,   la
somministrazione delle bevande puo' avvenire  esclusivamente  qualora
sia possibile assicurare  il  mantenimento  rigoroso  della  distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere
al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata. 
  • I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra  i  clienti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a  barriere  fisiche  tra  i  diversi  tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  • Ogni oggetto fornito agli utenti (es.  apribottiglie,  secchielli
per il  ghiaccio,  etc.),  dovra'  essere  disinfettato  prima  della
consegna. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione
di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo),  adottare  modalita'
organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina  e  alla
disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In  ogni  caso,  i
piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli
utenti devono essere disinfettati  prima  e  dopo  ciascun  turno  di
utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non
e' possibile il mantenimento della distanza  personale  di  almeno  1
metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attivita'  ludiche  che
prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile  garantire
una puntuale e accurata  disinfezione  (quali  ad  esempio  carte  da
gioco),  purche'   siano   rigorosamente   rispettate   le   seguenti
indicazioni:  obbligo  di  utilizzo  di  mascherina;   igienizzazione
frequente delle mani e della  superficie  di  gioco;  rispetto  della
distanza di sicurezza di almeno  1  metro  sia  tra  giocatori  dello
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei  mazzi
di carte usati con nuovi mazzi. 
  • Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
superfici, con particolare riguardo  per  le  superfici  maggiormente
toccate dagli utenti e i servizi igienici. 
 
                             Allegato 10 
 
 
                  Criteri per Protocolli di settore 
  elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
 
  Nel premettere che le raccomandazioni di  carattere  sanitario  del
Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate  sullo  stato  attuale
delle evidenze epidemiologiche e scientifiche  e  sono  passibili  di
aggiornamento in base  all'evoluzione  del  quadro  epidemiologico  e
delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore
politico  indicazioni  utili   al   contenimento   dell'epidemia   da
SARS-CoV-2. 
  La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del
Paese  nonche'  i  fattori  rilevanti  nel  determinare  la  dinamica
dell'epidemia  da  SARS-CoV-2  (es.  trasporti,  densita'  abitativa,
servizi  sanitari  e  sociali)  differiscono  e  potranno   differire
significativamente nel corso dell'epidemia  nelle  diverse  aree  del
paese, sia su base regionale che provinciale. 
  In  questa  prospettiva  e  considerata  la  specificita'   tecnico
organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi
ministeri, il  CTS  individua  il  proprio  compito  specifico  nella
espressione di  raccomandazioni  generali  di  tipo  sanitario  sulle
misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti
ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata  della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale
conoscenza  degli  aspetti  tecnico  organizzativi  negli   specifici
contesti. 
  In ogni caso e' essenziale che a  livello  nazionale,  regionale  e
locale vi sia una  valutazione  puntuale  del  possibile  impatto  in
termini di circolazione del virus SARS-CoV-2  delle  diverse  azioni,
cosi' da contenere la circolazione del virus al  livello  piu'  basso
possibile. 
  In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in vista della  graduale  riapertura,  sono  stati
predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e
pareri per alcuni settori di  maggiore  complessita',  finalizzati  a
supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte
di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare
poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con
il coinvolgimento delle autorita' competenti. 
  Al fine di garantire la salute e  la  sicurezza  dei  lavoratori  e
dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che  i
principi di declinazione di protocolli condivisi di  settore  tengano
conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020. 
  I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli
indirizzi tecnici sono: 
    1.   il   distanziamento   sociale:   mantenendo   una   distanza
interpersonale non inferiore al metro; 
    2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
    3. la capacita' di controllo  e  risposta  dei  servizi  sanitari
della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera. 
  Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi
e' necessario prevedere specifiche misure di sistema,  organizzative,
di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo  presente  i
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di  indirizzo
prodotti da ISS e INAIL: 
    1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste; 
    2. La prossimita' delle persone (es.  lavoratori,  utenti,  ecc.)
rispetto a contesti statici (es. persone tutte  ferme  in  postazioni
fisse),  dinamici  (persone  in  movimento)  o  misti  (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 
    3.  L'effettiva  possibilita'   di   mantenere   la   appropriata
mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 
    4. Il  rischio  connesso  alle  principali  vie  di  trasmissione
(droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto; 
    5.  La  concreta  possibilita'  di  accedere  alla  frequente  ed
efficace igiene delle mani; 
    6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 
    7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli  ambienti  e  delle
superfici; 
    8.   La   disponibilita'   di   una   efficace   informazione   e
comunicazione. 
  La capacita' di promuovere,  monitorare  e  controllare  l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli. 
 
 
                             Allegato 11 
 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del
distanziamento interpersonale. 
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque
in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile
garantire il distanziamento interpersonale. 
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti
modalita': 
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati  puo'  accedere  una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
    c) per locali di  dimensioni  superiori  a  quelle  di  cui  alla
lettera b),  l'accesso  e'  regolamentato  in  funzione  degli  spazi
disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di  entrata  e
di uscita. 
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in
attesa di entrata. 
 
 
                             Allegato 12 
 
 
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
        ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
 
            24 aprile 2020 
 
  Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso
l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
  Il Governo favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena
attuazione del Protocollo. 
 
  Premessa 
 
  Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10  aprile  2020,  nonche'  di  quanto  emanato  dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti
per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro. 
  La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza. 
  Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro. 
  Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro
agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative
straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus. 
  E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'. 
  In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il
Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale. 
  Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il
confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei
luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali. 
 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
COVID-19. 
  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
 
  Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che 
 
  il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano: 
    • sia attuato il massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    • siano incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
    •  siano  sospese  le  attivita'  dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione; 
    • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
    • per le sole attivita' produttive  si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    • si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
    • per tutte  le  attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile 
 
  si stabilisce che 
 
  le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro. 
 
1. INFORMAZIONE 
  • L'azienda, attraverso  le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi 
  • In particolare, le informazioni riguardano 
    ○ l'obbligo di rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  e  di  chiamare  il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria 
    ○ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter  fare
ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
    ○ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 
    ○ l'impegno a informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
  L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
 
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 
  • Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea1  .  Se  tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  -  nel
rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   -    saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno  recarsi
al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma  dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni 
  ---------- 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
  ---------- 
 
  Il datore di lavoro informa preventivamente  il  personale,  e  chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo
le indicazioni dell'OMS2 Il datore di lavoro informa  preventivamente
il  personale,  e  chi  intende  fare  ingresso  in  azienda,   della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 
  Per questi casi si  fa  riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  ---------- 
   2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione  attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al
COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul
trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della
dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello
specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,
adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti
con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza
da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei
luoghi. 
  ---------- 
 
  L' ingresso  in  azienda  di  lavoratori  gia'  risultati  positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva
comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui
risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le
modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza. 
  Qualora, per prevenire l'attivazione di  focolai  epidemici,  nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,  l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione. 
 
3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
  • Per l'accesso  di  fornitori  esterni  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera 
  • Va  ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le
regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2 
  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita  e  rispettata  la  sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni
spostamento. 
  • le norme del presente Protocollo si  estendono  alle  aziende  in
appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive 
  • in caso di lavoratori dipendenti da  aziende  terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'
sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali
contatti stretti. 
  • L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni. 
 
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
  - l'azienda assicura la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di svago 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  dei
locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22
febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro
ventilazione 
  • occorre garantire la pulizia a  fine  turno  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
  • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni  del  Ministero  della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in  cui
si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare
5443 del 22 febbraio 2020. 
 
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
  • l'azienda mette a disposizione idonei  mezzi  detergenti  per  le
mani 
  • e' raccomandata la frequente  pulizia  delle  mani  con  acqua  e
sapone 
  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser  collocati  in
punti facilmente individuabili. 
 
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
fondamentale  e,  vista  l'attuale  situazione   di   emergenza,   e'
evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio.  Per  questi
motivi: 
    a. le mascherine dovranno  essere  utilizzate  in  conformita'  a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale  della
sanita'. 
    b. data la situazione di emergenza, in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria 
    c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a  distanza  interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e
sanitarie. 
  • nella declinazione delle misure del  Protocollo  all'interno  dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a
partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL
n. 18 (art 16 c. 1) 
 
7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,   SPOGLIATOI,   AREE   FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 
  • l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una
ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  •  occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
  •  occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack. 
 
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
    •  disporre  la  chiusura  di  tutti  i  reparti  diversi   dalla
produzione  o,  comunque,  di  quelli  dei  quali  e'  possibile   il
funzionamento mediante il ricorso  allo  smart  work,  o  comunque  a
distanza 
    • Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
    • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
    • utilizzare lo smart working  per  tutte  quelle  attivita'  che
possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare
sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino
l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune
rotazioni 
    a. utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro
senza perdita della retribuzione 
    • nel caso l'utilizzo degli istituti  di  cui  al  punto  c)  non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati  e
non ancora fruiti 
    • sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
 
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in  modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa) 
  • dove e' possibile, occorre dedicare una porta di  entrata  e  una
porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di
detergenti segnalati da apposite indicazioni 
 
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
  • Gli spostamenti all'interno  del  sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali 
  • non sono consentite le riunioni in presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata
pulizia/areazione dei locali 
  • sono  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni
attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,
anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a
distanza, anche per i lavoratori in smart work 
  • Il  mancato  completamento  dell'aggiornamento  della  formazione
professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare
ad operare come carrellista) 
 
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve  dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al  suo
isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a
quello  degli  altri   presenti   dai   locali,   l'azienda   procede
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute 
  • l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al  fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie  e  opportune
misure di quarantena. Nel  periodo  dell'indagine,  l'azienda  potra'
chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare
cautelativamente   lo   stabilimento,    secondo    le    indicazioni
dell'Autorita' sanitaria 
  • Il lavoratore al  momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
 
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo) 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST. 
  •  Il  medico  competente   segnala   all'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
  • Il medico competente applichera' le indicazioni  delle  Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della
salute dei lavoratori. 
  • Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia  coinvolto  il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
  E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta' 
  Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 
 
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in azienda un  Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di
comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,
laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei
rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
 
 
                             Allegato 13 
 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
                diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal  Uil,  Filca  -
CISL  e  Fillea  CGIL,   ANAEPA-Confartigianato,   CNA   Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI il seguente: 
 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni
del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore
rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si
e' ritenuto definire ulteriori misure. 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei
cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento
adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
  Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la
logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: 
    • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    •  sospendere  quelle  lavorazioni  che  possono  essere   svolte
attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate; 
    • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
    •  utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della
retribuzione; 
    • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di
supporto al cantiere; 
    • sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
    •  sono  limitati  al  massimo  gli  spostamenti  all'interno   e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari
del cantiere; 
    • Il lavoro a distanza continua ad essere  favorito  anche  nella
fase di progressiva  riattivazione  del  lavoro  in  quanto  utile  e
modulabile strumento di  prevenzione,  ferma  la  necessita'  che  il
datore di  lavoro  garantisca  adeguate  condizioni  di  supporto  al
lavoratore  e  alla  sua   attivita'   (assistenza   nell'uso   delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
    • E' necessario il rispetto  del  distanziamento  sociale,  anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli  ambienti  dove  operano  piu'  lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza
anti- contagio e, laddove  non  fosse  possibile  in  relazione  alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale  di  un
metro  come  principale  misura  di  contenimento,   siano   adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il  Piano  di
sicurezza e di  coordinamento  e  la  relativa  stima  dei  costi.  I
committenti,attraverso  i  coordinatori  per  la   sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure  di  sicurezza  anti-
contagio; 
    • L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
    • E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche  in  relazione
agli spostamenti per raggiungere il posto di  lavoro  e  rientrare  a
casa  (commuting),  con  particolare  riferimento  all'utilizzo   del
trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate  forme  di
trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra  i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
 
  Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'
dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST
territorialmente competente. 
 
1 INFORMAZIONE 
  Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e
chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le
corrette modalita' di comportamento. 
  In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:  il
personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura  risultera'
superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso  al  cantiere.  Le
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota1 - saranno momentaneamente isolate e fornite  di  mascherine,
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
ma dovranno contattare nel piu'  breve  tempo  possibile  il  proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,  l'autorita'
sanitaria; la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non  poter
fare  ingresso  o  di  poter  permanere  in  cantiere  e  di  doverlo
dichiarare    tempestivamente    laddove,    anche    successivamente
all'ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto  con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,  etc)  in  cui  i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio  domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita'  e  del
datore di lavoro  nel  fare  accesso  in  cantiere  (in  particolare:
mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di
protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni
che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un
metro  e  tenere  comportamenti  corretti  sul  piano   dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di  rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti; l'obbligo del datore  di
lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende  fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso  a  chi,  negli
ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti  risultati
positivi al  COVID-19  o  provenga  da  zone  a  rischio  secondo  le
indicazioni dell'OMS; 
  Per questi casi si  fa  riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  ---------- 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.) 
  ---------- 
 
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
  Per  l'accesso  di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate
procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento. 
  Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere  a
bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali  chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di
approntamento delle attivita' di carico e scarico,  il  trasportatore
dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; 
  Per   fornitori/trasportatori   e/o   altro    personale    esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera; 
  Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di
lavoro per raggiungere il cantiere,  va  garantita  e  rispettata  la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo
ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed
uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una
corretta areazione all'interno del veicolo. 
 
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
  Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera   e   la
sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni
limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della
sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 
  • Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
  • Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta  sanificazione  di
tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'
del cantiere; 
  • 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove
necessario, alla loro ventilazione 
  • La periodicita' della sanificazione verra' stabilita  dal  datore
di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei
locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente); 
  •  Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente); 
  • Gli operatori che eseguono i lavori di  pulizia  e  sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i
dispositivi di protezione individuale; 
  • Le azioni di sanificazione devono  prevedere  attivita'  eseguite
utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
 
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  e' obbligatorio che le persone presenti in azienda  adottino  tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e
minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle
lavorazioni; 
  • il datore di lavoro, a tal  fine,  mette  a  disposizione  idonei
mezzi detergenti per le mani; 
 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio
dei predetti dispositivi; 
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a  quanto
previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita'; 
  • data la situazione  di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
  • qualora  la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di
lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se
necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
  • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa
stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il
coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il
coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la
progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione; 
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di
protezione anche con tute usa e getta; 
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni  cantiere  di  grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'
nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni
necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della
diffusione del virus COVID-19; 
 
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
  • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono
obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non
utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore
per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare
il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere; 
  •  il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee
condizioni igieniche sanitarie. 
  •  Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei
distributori di bevande; 
 
7.  ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,   RIMODULAZIONE   DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di
categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi
autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa
articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita. 
 
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
  Nel caso in cui una persona presente in  cantiere  sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi
del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute; 
  • Il datore di lavoro collabora  con  le  Autorita'  sanitarie  per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 
 
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): 
    • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
    • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio; 
    • nell'integrare e proporre tutte le misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    • Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni  di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della
privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle
Autorita' Sanitarie; 
 
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in cantiere un Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la  particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la
salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
  Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad
iniziativa dei soggetti firmatari del presente  Protocollo,  comitati
per le finalita' del Protocollo, anche con  il  coinvolgimento  delle
autorita' sanitaria  locali  e  degli  altri  soggetti  istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
  Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive
dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,
"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
 
  TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE
IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE
RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 
 
  Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,
relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17
marzo 2020,  a  tenore  della  quale  il  rispetto  delle  misure  di
contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
  3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere  impone  di  lavorare  a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre
soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni
delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie   (risulta   documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale  e  la  sua
mancata  consegna  nei  termini):   conseguente   sospensione   delle
lavorazioni; 
  3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio  le  mense,  non  puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di
mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di
esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
  3.3 caso di un lavoratore  che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
  3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed  il  dormitorio  non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano
possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
  3.5 indisponibilita' di  approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
  La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal
coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
  Roma, 24 aprile 2020. 
 
 
                             Allegato 14 
 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti
comuni: 
    • prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di
protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,
etc.); 
    • La sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
    • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso  dei
passeggeri. 
    • Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove  sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
    • Nei luoghi di lavoro laddove non  sia  possibile  mantenere  le
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
    • Per tutto il personale viaggiante  cosi  come  per  coloro  che
hanno rapporti con il pubblico e per i quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale  viaggiante  (a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
    • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
    • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto. 
    • Predisposizione delle  necessarie  comunicazioni  a  bordo  dei
mezzi  anche  mediante  apposizione  di  cartelli  che  indichino  le
corrette modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione
che  il  mancato  rispetto  potra'  contemplare  l'interruzione   del
servizio. 
    • Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio. 
 
 
                              ALLEGATO 
 
SETTORE AEREO 
  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'  stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero,  nei  casi  in  cui  fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e  su  indicazione  del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione  come  occhiali
protettivi,  condividendo   tali   misure   con   il   Comitato   per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono  le  stesse
regole degli autisti del trasporto merci. 
 
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di  guanti  e  mascherine.  In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico  anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal  veicolo  o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie  operazioni
propedeutiche e  conclusive  del  carico/scarico  delle  merci  e  la
presa/consegna  dei  documenti,  avvengano  con  modalita'  che   non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti  o  nel  rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun  motivo,  salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili  dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire  la  presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera  e  la  presenza  di  idoneo  gel
igienizzante lavamani. 
  • Le consegne di pacchi,  documenti  e  altre  tipologie  di  merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti. 
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale  minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative -  in
analogia a quanto previsto per gli  ambienti  chiusi  -,  laddove  la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di  attivita'  lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine. 
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con  l'organizzazione
aziendale, un  piano  di  turnazione  dei  dipendenti  dedicati  alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare  gruppi  autonomi,  distinti  e   riconoscibili   individuando
priorita' nella lavorazione delle merci. 
 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,
per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
specifiche: 
    •   L'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e
disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. 
    • Occorre adottare possibili accorgimenti atti  alla  separazione
del posto  di  guida  con  distanziamenti  di  almeno  un  metro  dai
passeggeri; consentire la salita e la discesa  dei  passeggeri  dalla
porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei  tempi  di
attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
    •  Sospensione,  previa  autorizzazione   dell'Agenzia   per   la
mobilita'  territoriale  competente  e  degli  Enti  titolari,  della
vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
    • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti. 
 
SETTORE FERROVIARIO 
  • Informazione alla clientela  attraverso  i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure
di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
  • Nei  Grandi  Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed
in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: 
    ○ disponibilita' per il personale di  dispositivi  di  protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); 
    ○ divieto di  ogni  contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad
eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze
emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle
vigenti disposizioni governative; 
    ○ proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza  di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
    ○ restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree
di attesa comuni  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di
distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le
aree di attesa comuni  senza  possibilita'  di  aereazione  naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; 
    ○ disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo  treno  di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente  preparato  secondo  le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso  il  servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
  • In caso di  passeggeri  che  a  bordo  treno  presentino  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le
Autorita' sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento. 
  • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite),  e'
richiesto di indossare una mascherina  protettiva  e  sedere  isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali  sono  ricollocati  in  altra
carrozza  opportunamente  sgomberata   e   dovranno   quindi   essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo. 
  •   L'impresa   ferroviaria   procedera'    successivamente    alla
sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio. 
 
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra  e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora  cio'  non  fosse  possibile,  il  personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. 
  • Al fine di assicurare la corretta e  costante  igiene  e  pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo
sia presso le unita' aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. 
  • Sono rafforzati  i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche
mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 
  • L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in
presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in  modo  specifico  le  superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita'  e  la  frequenza  necessarie  da
parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in
considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita'  dei  traffici.  Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con
l'uso di prodotti messi a  disposizione  dall'azienda  osservando  le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) 
  • Le imprese forniranno indicazioni  ed  opportuna  informativa  al
proprio personale: 
    • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad  eccezione
di quelli indispensabili in ragione  di  circostanze  emergenziali  e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative; 
    • per mantenere il  distanziamento  di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
    • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli  accorgimenti  da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; 
    • per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con  sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19; 
    • per richiedere al  passeggero  a  bordo  che  presenti  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una  mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
    •  per  procedere,  successivamente  allo  sbarco  di   qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da  Covid-19,  alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza  prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio. 
  • Per quanto possibile saranno  organizzati  sistemi  di  ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile
sara' favorito  l'utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere. 
  •  le  imprese  favoriranno  per  quanto   possibile   lo   scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali  da  ridurre
il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con
sistemi informatici. 
  • considerata la situazione emergenziale,  limitatamente  ai  porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici
di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il
personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono
sospese le attivita' di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security. 
  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa,  anche
altre ditte subappaltatrici  il  governo  dei  processi  deve  essere
assunto dal terminalista. 
  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione  del  DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell'ADSP  e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. 
 
  Servizi di trasporto non di linea 
  • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di  linea  risulta
opportuno evitare che  il  passeggero  occupi  il  posto  disponibile
vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di
sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu'
possibile, piu' di due passeggeri. 
  Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione. 
  Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
  Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o
determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall'
Organizzazione  mondiale  della  sanita'  (OMS)  in  relazione   alle
modalita' di contagio del COVID-19 
 
 
                             Allegato 15 
 
 
Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in
                    materia di trasporto pubblico 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e  successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del  Covid  19  negli  ambienti  nel
settore dei trasporti e della logistica. 
  Le presenti linee guida stabiliscono le modalita'  di  informazione
agli  utenti  nonche'  le  misure  organizzative  da  attuare   nelle
stazioni, negli aeroporti e nei  porti,  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento del servizio di trasporto  pubblico,  indispensabile  per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza  della   necessita'   di   contemperare   in   maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario  con
le attivita' di istruzione, di formazione,  di  lavoro,  culturali  e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione. 
  Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non  e'
indipendente dall'adozione di altre  misure  di  carattere  generale,
definibili quali "misure di sistema". 
  Si richiamano, di seguito, le principali  misure,  fatta  salva  la
possibilita'  per  le  Regioni  e  Province  autonome  di  introdurre
prescrizioni in  ragione  delle  diverse  condizioni  territoriali  e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi. 
 
                         Misure "di sistema" 
 
  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  differenziato  con  ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e'  importante  per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire  conseguentemente  i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei  cittadini.  Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura  degli
uffici, degli esercizi commerciali,  dei  servizi  pubblici  e  delle
scuole di ogni ordine e grado -  queste  ultime  mediante  intese,  a
livello  territoriale  con  gli  enti  locali,  nell'ambito   di   un
coordinamento tra  le  Direzioni  generali  regionali  del  Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali  all'Istruzione,  per
consentire ingressi e uscite differenziati. 
  E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal  ministero  dell'istruzione  prevedono  specifici  raccordi   fra
autorita' locali. 
  Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al  bacino
di utenza di riferimento, avendo  come  riferimento  quantitativo  la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi  di  utilizzo  del
trasporto  pubblico  collettivo  presenti  nel  periodo   antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown. 
  La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei  servizi  di
trasporto pubblico  rimane  un  punto  essenziale  per  garantire  il
distanziamento  interpersonale  o   comunque   per   la   tenuta   di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche  prescrizioni,
l'attuazione di corrette  misure  igieniche,  nonche'  per  prevenire
comportamenti che possono  aumentare  il  rischio  di  contagio.  Una
chiara  e  semplice  comunicazione   in   ogni   contesto   (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti,  stazioni  autobus,  mezzi  di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad  informazione  mobile,  e'  un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole  comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. 
  Si richiamano  infine,  al  fine  di  implementare  i  servizi,  le
disposizioni di cui all'articolo 200  del  decreto  legge  19  maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che  in
deroga all'articolo 87, comma 2, del  codice  della  strada,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  ci  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b, del  medesimo  codice,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti  le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi. 
  L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto,  soprattutto  durante
le ore  di  punta,  e'  fortemente  auspicabile  anche  mediante  gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate. 
  Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili  dagli  Enti
di governo del trasporto pubblico  locale  in  ciascuna  Regione  per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico,  sulla  base
di un piano che tenga conto del numero di utenti  e  degli  orari  di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del  finanziamento  a  carico  di  un  fondo
straordinario ovvero del  fondo  nazionale  TPL  di  cui  alla  Legge
228/2012  e  successive  modificazioni,  per  le  Regioni  a  Statuto
Ordinario, e di un fondo  straordinario  per  le  Regioni  a  Statuto
Speciale  e  le  Province  autonome.  In  tale  contesto  il  Governo
provvedera' a stanziare nella  legge  di  bilancio  per  l'anno  2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150  milioni  di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate  a  favore
delle Regioni per i  mancati  introiti  delle  aziende  di  trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento  prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali  per  la  riduzione
delle entrate di cui al decreto  legge  n.104  del  2020  ,  potranno
essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche  per
i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento
delle entrate da bigliettazione per  la  maggiore  capienza  prevista
dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere
le eventuali ulteriori risorse. 
  Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma  6  bis,  di  cui  alla  legge  richiamata
possono essere  previsti  anche  per  il  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. 
 
  a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19 
 
  Si  richiama,  altresi',   il   rispetto   delle   sotto   elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto: 
    • La sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi  di  lavoro  deve  riguardare  tutte  le  parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche  circolari  del  Ministero  della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
    •  Nelle  stazioni   ferroviarie,   nelle   autostazioni,   negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza  e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri. 
  Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di  trasporto
pubblico locale devono essere installati,  anche  in  modo  graduale,
privilegiando i mezzi  di  trasporto  maggiormente  utilizzati  dagli
utenti,  appositi  dispenser  per  la  distribuzione   di   soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani; 
    • All'ingresso e  nella  permanenza  nei  luoghi  di  accesso  al
sistema del trasporto pubblico (stazioni  ferroviarie,  autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio  indossare
una mascherina di comunita', per  la  protezione  del  naso  e  della
bocca. 
    • E' necessario incentivare la vendita di biglietti  con  sistemi
telematici. 
    • Nelle stazioni o  nei  luoghi  di  acquisto  dei  biglietti  e'
opportuno installare punti vendita e distributori di  dispositivi  di
sicurezza. 
    • Vanno previste misure per la gestione dei  passeggeri  e  degli
operatori nel caso in cui  sia  accertata  una  temperatura  corporea
superiore a 37,5° C. 
    • Vanno adottati sistemi di informazione e di  divulgazione,  nei
luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti  che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle  stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti  e  dei  luoghi  di  attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto  e  durante  il
trasporto medesimo. 
    •  Vanno  adottati  interventi  gestionali,  ove  necessari,   di
regolamentazione   degli   accessi   alle   principali   stazioni   e
autostazioni,  agli  aeroporti,  ai  porti   al   fine   di   evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di  contatto,  garantendo  il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. 
    • Vanno adottate misure  organizzative,  con  predisposizione  di
specifici piani operativi,  finalizzate  a  limitare  ogni  possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo  di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate  alla
sosta dei passeggeri e  durante  l'attesa  del  mezzo  di  trasporto,
garantendo il rispetto della distanza  interpersonale  minima  di  un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e  i  non
vedenti se accompagnati da  persona  che  vive  nella  stessa  unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati  da  persona  che  vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta  un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria. 
    • Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme  di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo  dei
Dispositivi di Protezione Individuali. 
    • Il distanziamento di un metro non e'  necessario  nel  caso  si
tratti di persone che vivono nella stessa unita'  abitativa,  nonche'
tra  i  congiunti   e   le   persone   che   intrattengono   rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase  di  accertamento  della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere  resa  autodichiarazione  della  sussistenza  della   predetta
qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea  retta  e  collaterale   non   conviventi,   ma   con   stabile
frequentazione; persone, non  legate  da  vincolo  di  parentela,  di
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi. Cio' anche  a  ragione  della  possibile  tracciabilita'  dei
contatti tra i predetti soggetti. 
  Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra  i  sedili  che  non  comportino  modifiche   strutturali   sulle
disposizioni  inerenti  la  sicurezza,   prevedendo,   comunque,   la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un  accordo  tra
MIT- INAIL e  IIT  volto  ad  individuare  il  materiale  idoneo  per
consentire la separazione tra  una  seduta  e  l'altra,  al  fine  di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La  direzione  Generale
della Motorizzazione del MIT provvede  a  disciplinare  le  modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al  trasporto  di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori  da  installare
sui  treni  ,  le  imprese  e  gli   esercenti   ferroviari,   previa
certificazione sanitaria  del  CTS  sulla  idoneita'  del  materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e  delle  procedure
previste dal vigente quadro normativo. 
  In tale  contesto  le  aziende  di  trasporto,  le  imprese  e  gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente  avviare  ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per  consentire  la
separazione  tra  un   utente   e   l'altro,   da   sottoporre   alla
certificazione sanitaria del CTS. 
  Realizzare, ove  strutturalmente  possibile,  anche  con  specifici
interventi tecnici,  la  massima  areazione  naturale  dei  mezzi  di
trasporto. 
 
  b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei  servizi  di  trasporto
pubblico 
 
  • Non usare il trasporto  pubblico  se  hai  sintomi  di  infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). 
  • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on
line o tramite app. 
  • Seguire la segnaletica e i percorsi  indicati  all'interno  delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza  di  almeno  un
metro dalle altre persone. 
  • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita  e
la  discesa,  rispettando  sempre  la  distanza   interpersonale   di
sicurezza di un metro. 
  • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,  il
distanziamento dagli altri occupanti. 
  • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
  • Nel corso del viaggio,  igienizzare  frequentemente  le  mani  ed
evitare di toccarsi il viso. 
  • Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo  della  diffusione
del virus. 
  • 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
 
            SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO 
 
  Per il settore  del  trasporto  aereo  vanno  osservate  specifiche
misure di  contenimento  per  i  passeggeri  che  riguardano  sia  il
corretto  utilizzo  delle  aerostazioni  che  degli  aeromobili.   Si
richiede, pertanto, l'osservanza  delle  seguenti  misure  a  carico,
rispettivamente,  dei  gestori,  degli  operatori  aeroportuali,  dei
vettori e dei passeggeri: 
    •  gestione  dell'accesso  alle  aerostazioni   prevedendo,   ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • interventi organizzativi e  gestionali  e  di  contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione  del  pubblico  in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati  i  flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • obbligo di distanziamento interpersonale di un  metro  a  bordo
degli aeromobili, all'interno  dei  terminal  e  di  tutte  le  altre
facility  aeroportuali  (es.  bus  per  trasporto   passeggeri).   E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un  metro,  a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui: 
  l'aria a bordo sia  rinnovata  ogni  tre  minuti,  i  flussi  siano
verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali  precauzioni
consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in  caso
in cui siano adottati specifici protocolli  di  sicurezza  sanitaria,
prevedendo in particolare  la  misurazione  della  temperatura  prima
dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in  caso  di
temperatura superiore a 37,5 °C; 
      ○ sia garantita la durata massima di utilizzo della  mascherina
chirurgica  non  superiore  alle   quattro   ore,   prevedendone   la
sostituzione per periodi superiori; 
      ○ siano disciplinate individualmente le  salite  e  le  discese
dall'aeromobile e la collocazione  al  posto  assegnato  al  fine  di
evitare  contatti  stretti   tra   i   passeggeri   nella   fase   di
movimentazione; 
      ○ sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online
o   in   aeroporto   e   comunque   prima   dell'imbarco,   specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due  giorni  prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza  dei
medesimi; 
      ○ sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori,  al  fine  di
definire la tracciabilita'  dei  contatti,  di  comunicare  anche  al
vettore   ed   all'Autorita'   sanitaria   territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dallo sbarco dall'aeromobile; 
      ○ siano limitati al  massimo  gli  spostamenti  e  i  movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per  la  collocazione  nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e  di  discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a  bordo  dell'aeromobile,
garantendo i dovuti  tempi  tecnici  operativi  al  fine  di  evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al  minimo  le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale  dei  passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare  contatti
in prossimita' delle cappelliere); 
      ○ gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento  dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali  dei  viaggiatori
nelle stesse cappelliere. 
    •  Nelle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei  passeggeri  va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso  di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento,  prevedendo
una riduzione  del  50%  della  capienza  massima  prevista  per  gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai  15  minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo. 
    •  Vanno  assicurate  anche  tramite  segnaletica  le   procedure
organizzative  per  ridurre  i  rischi  di  affollamento  e   mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri  dedicati
alla riconsegna. 
    • Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono  specifici  piani  per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito  degli
spazi interni e delle  infrastrutture  disponibili.  In  particolare,
nelle aree soggette a formazione di code  sara'  implementata  idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per  invitare  i  passeggeri  a
mantenere il distanziamento fisico; 
    • i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore  in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro; 
  attivita'  di  igienizzazione  e  sanificazione  di   terminal   ed
aeromobili,  anche  piu'  volte  al  giorno  in  base   al   traffico
dell'aerostazione e sugli  aeromobili,  con  specifica  attenzione  a
tutte le superfici che  possono  essere  toccate  dai  passeggeri  in
circostanze ordinarie. Tutti i  gate  di  imbarco  dovrebbero  essere
dotati  di  erogatori  di  gel   disinfettante.   Gli   impianti   di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche  miranti  alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale; 
    • introduzione di termo-scanner per i passeggeri  sia  in  arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune  accordo
tra gestori e vettori  nei  grandi  hub  aeroportuali.  In  linea  di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli  della  temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per  le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per  gli  arrivi  in  tutti  gli
aeroporti. 
 
 
                    SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
 
                  Trasporto marittimo di passeggeri 
 
  Con riferimento al  settore  del  trasporto  marittimo,  specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei  contatti  tra
passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti  della  nave
che  peraltro  sono  gia'  sostanzialmente  previste  nel  protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si  richiede  l'adozione
delle sotto elencate misure: 
    • evitare, per quanto possibile,  i  contatti  fra  personale  di
terra e  personale  di  bordo  e,  comunque,  mantenere  la  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
di comunita', per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Vanno
rafforzati i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche  mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono  di  realizzare  la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali,  quali
uffici, biglietterie e magazzini; 
    • l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo  appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o  tavolini  e  potra'  essere
effettuata  con  acqua  e  detergente  seguita  dall'applicazione  di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di  igienizzazione  delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro  devono  avvenire,  con  modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di  operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di  prodotti  messi  a  disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.); 
    • le imprese  forniscono  indicazioni  ed  opportuna  informativa
tramite il proprio personale o mediante display: 
      >  per  evitare  contatti  ravvicinati  del  personale  con  la
clientela  ad  eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione  di
circostanze emergenziali e comunque con le previste  precauzioni  dei
dispositivi individuali; 
      > per mantenere il distanziamento di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
      > per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e  durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,
prevedendo  appositi  percorsi  dedicati  per  il  TPL  marittimo  e'
necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche
per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste  le  stesse
possibilita' di indici di riempimento con gli  accorgimenti  previsti
per il trasporto pubblico locale. 
 
  Gestione di terminal passeggeri,  stazioni  marittime  e  punti  di
imbarco/sbarco passeggeri 
 
  Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione  al  fine
di evitare una concentrazione di persone in quei  luoghi  soggetti  a
diffusa  frequentazione,  come  le  stazioni  marittime,  i  terminal
crociere  e  le  banchine  di  imbarco/sbarco  di  passeggeri.   Sono
indicate,  a  tal  fine,  le  seguenti  misure  organizzative  e   di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle  aree  in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 
    1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e  le  misure  necessarie  alla  sua
mitigazione, in coerenza con le  vigenti  disposizioni  nazionali  in
materia di emergenza da covid-19; 
    2.       Corretta       gestione       delle       infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di: 
      a) informare l'utenza in merito ai  rischi  esistenti  ed  alle
necessarie misure di prevenzione,  quali  il  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  individuali  di  protezione  (mascherine,  guanti),   il
distanziamento sociale, l'igiene  delle  mani.  A  tale  scopo,  puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente  di  visualizzare  le  stesse  sul  proprio
smartphone o altro dispositivo simile; 
      b) promuovere la piu' ampia diffusione di  sistemi  on-line  di
prenotazione e di acquisto dei  biglietti,  limitando  al  minimo  le
operazioni di bigliettazione in porto; 
      c)  evitare  ogni  forma  di  assembramento  delle  persone  in
transito  attraverso  il  ricorso  a  forme  di  contingentamento   e
programmazione degli accessi, l'utilizzo di  percorsi  obbligati  per
l'ingresso e l'uscita; 
      d) far rispettare la distanza interpersonale di 1  (uno)  metro
tra le persone; 
      e)  installare  un   adeguato   numero   di   distributori   di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani; 
      f)  programmare  frequentemente  un'appropriata   sanificazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri  e  delle  superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; 
      g) rinforzare la presenza di personale preposto ai  servizi  di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza  all'interno  delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime. 
 
SETTORE TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  AUTOMOBILISTICO,  METROPOLITANO,
TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E  FERROVIARIO
               DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A. 
 
Per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
                             specifiche: 
 
  •   l'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che  delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato  dalle  associazioni  di
categoria,  OO.SS.  e  MT  in  data  20   marzo   2020,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come
previsto dal medesimo  protocollo  condiviso  i  passeggeri  dovranno
utilizzare  necessariamente  una  mascherina  di  comunita',  per  la
protezione del naso e della bocca; 
    • la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo  deve  avvenire
secondo flussi separati: 
      > negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e
la discesa dall'altra porta, ove possibile; 
      > vanno rispettati idonei tempi di attesa al  fine  di  evitare
contatto  tra  chi  scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente   con
un'apertura differenziata delle porte; 
      > nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita'  di  navigazione  lagunari,  costiere  e
lacuali; 
    •  dovranno  essere  contrassegnati  con  marker  i   posti   che
eventualmente  non  possono  essere   occupati.   Per   la   gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda  puo'  dettare  disposizioni
organizzative al  conducente  tese  anche  a  non  effettuare  alcune
fermate; 
  E'  consentito,  nel  caso  in  cui  le  altre  misure  non   siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle  evidenze  scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili,  un  coefficiente  di  riempimento  dei  mezzi  non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta  di  circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una  maggiore  riduzione  dei  posti  in
piedi rispetto a quelli seduti. Il  ricambio  dell'aria  deve  essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei  finestrini  o
di altre prese di aria naturale. 
  Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche  in  relazione
al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e  dei  treni
metropolitani,  infatti  la   maggior   parte   degli   impianti   di
climatizzazione  consente   una   percentuale   di   aria   prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte  in  fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione  e'  possibile  l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo. 
  Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere  aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di  aria  e  un  filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di  aereazione  che  siano
preventivamente autorizzati dal CTS. 
  Le misure  in  parola  sono  naturalmente  applicabili,  in  quanto
compatibili, per le metropolitane. 
    • nelle stazioni della metropolitana: 
      ○  prevedere  differenti  flussi  di  entrata  e   di   uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione  per  l'individuazione
delle banchine e  dell'uscita  e  il  corretto  distanziamento  sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 
      ○ predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti; 
      ○ prevedere l'utilizzo dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o
telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare
assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di
messaggi sonori/vocali scritti; 
    • applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei  mezzi
di superficie e dei treni metro; 
  sospendere, previa autorizzazione  dell'Agenzia  per  la  mobilita'
territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il
controllo dei titoli di viaggio a bordo 
    • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti; 
    • installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; 
    • adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate  ad  alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; 
    • per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria  potra'  essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. 
 
   SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE) 
 
  Fermo restando che  la  responsabilita'  individuale  degli  utenti
costituisce elemento essenziale  per  dare  efficacia  alle  generali
misure di prevenzione, per  il  settore  funiviario,  ossia  funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza: 
  A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: 
    • obbligo  di  indossare  una  mascherina  di  comunita'  per  la
protezione del naso e della bocca; 
    • disinfezione sistematica dei mezzi. 
 
  Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: 
 
    • limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro. 
  Sono esclusi le persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa
nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono  rapporti
interpersonali  stabili,  (  si  riportano  alcuni  esempi:  coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi  ma  con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di  parentela,
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione  della
prescrizione  del   distanziamento   interpersonale   potra'   essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
    • dalla predetta limitazione  sono  esclusi  i  nuclei  familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri; 
    • distribuzione delle persone  a  bordo,  anche  mediante  marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di  un  metro
nei mezzi; 
    • areazione continua tramite  apertura  dei  finestrini  e  delle
boccole. 
  E' consentita la deroga al distanziamento di un metro  purche'  sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto  dei  biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette  da  patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino  a  14
giorni dopo  l'insorgenza  dei  sintomi  medesimi,  e  il  mezzo  sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15  minuti  e  comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo. 
 
  Nelle stazioni: 
 
  Disposizione di tutti i percorsi nonche'  delle  file  d'attesa  in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone,  esclusi  le  persone  che  vivono  nella  stessa  unita'
abitativa nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: 
  coniuge,  parenti  e  affini  in  linea  retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di  parentela,  affinita'  o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento
della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale
potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
    • disinfezione sistematica delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. 
 
    SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO 
 
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure
specifiche: 
    • informazioni alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: 
    • misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto
dalle Autorita' sanitarie; 
    • notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da  evitare
l'accesso degli utenti agli  uffici  informazioni/biglietterie  delle
stazioni; 
    • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. 
 
  Nelle principali stazioni: 
 
    • gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • garanzia della massima accessibilita'  alle  stazioni  ed  alle
banchine, per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso; 
    • interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del
pubblico  in  tutti  gli  spazi  della  stazione  onde   di   evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
    • uso di mascherina, anche di comunita', per  la  protezione  del
naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della  stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; 
    •  regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e  tappeti  mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; 
    • annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro; 
    • limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa  e  rispetto  al
loro interno delle regole di distanziamento; 
    •  ai  gate,  dove  presenti,  raccomandabili   controlli   della
temperatura corporea; 
    • nelle attivita' commerciali: 
      ○ contingentamento delle presenze; 
      ○ mantenimento delle distanze interpersonali; 
      ○ separazione dei flussi di entrata/uscita; 
      ○ utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; 
      ○ regolamentazione delle code di attesa; 
      ○ acquisti  on  line  e  consegna  dei  prodotti  in  un  luogo
predefinito all'interno della stazione o 
      ○ ai margini del negozio senza necessita' di accedervi. 
 
  A bordo treno: 
 
    • distanziamento fisico di un metro a bordo con  applicazione  di
marker sui sedili non utilizzabili; 
    •  posizionamento  di  dispenser  di  gel  igienizzanti  su  ogni
veicolo, ove cio' sia possibile; 
    • eliminazione della  temporizzazione  di  chiusura  delle  porte
esterne alle fermate, al fine di  facilitare  il  ricambio  dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie; 
    • sanificazione sistematica dei treni; 
    • potenziamento del personale  dedito  ai  servizi  di  igiene  e
decoro; 
    • individuazione dei sistemi  di  regolamentazione  di  salita  e
discesa in modo da  evitare  assembramenti  in  corrispondenza  delle
porte, anche ricorrendo alla  separazione  dei  flussi  di  salita  e
discesa; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. 
 
  Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): 
 
    • distanziamento interpersonale di un metro  a  bordo  assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione; 
    • adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti
i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti
o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2; 
    • e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a  media  lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri  per  recarsi  al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e  monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti; 
    • previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza  dei  treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai  treni  AV  e
agli IC al fine  di  procedere  alla  misurazione  della  temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in  cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5  C  non  sara'
consentita la salita a bordo treno. 
    • sia garantito l'utilizzo di una mascherina  chirurgica  per  la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di  utilizzo
non superiore alle quattro  ore,  prevedendone  la  sostituzione  per
periodi superiori; 
    • siano disciplinate individualmente le salite e le  discese  dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine  di  evitare  contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; 
    • deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; 
    • l'aria a bordo  venga  rinnovata  sia  mediante  l'impianto  di
climatizzazione sia mediante  l'apertura  delle  porte  esterne  alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al  fine
di garantire che  le  porte  di  salita  e  discesa  dei  viaggiatori
permangano  aperte  durante  le  soste  programmate  nelle  stazioni,
nonche' nel caso  in  cui  siano  adottati  specifici  protocolli  di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura  in  stazione  prima  dell'accesso  al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C; 
    • dovranno  essere  limitati  al  massimo,  se  non  strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. 
  E' consentito  derogare  al  distanziamento  interpersonale  di  un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui: 
    • siano previsti sedili singoli in verticale con  schienale  alto
da contenere il capo del passeggero; 
    • l'utilizzo  di  sedili  attigui  o  contrapposti  sia  limitato
esclusivamente all'occupazione  da  parte  di  passeggeri  che  siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche'  alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa  abitazione,  non  siano  obbligate  in  altre
circostanze(es.  luoghi  di  lavoro)  al  rispetto   della   distanza
interpersonale di un metro. 
    • Ferme restando le  precedenti  prescrizioni  aggiuntive  potra'
essere  aumentata  la  capacita'  di  riempimento   con   deroga   al
distanziamento di un metro, oltre ai  casi  previsti,  esclusivamente
nel caso in cui sia garantito a  bordo  treno  un  ricambio  di  aria
almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come
quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria 
  o 
 
                  SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
 
  Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti  i  servizi  di  trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il  posto
disponibile vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al   fine   di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora  muniti
di idonei dispositivi di sicurezza. 
  L'utilizzo della mascherina non  e'  obbligatorio  per  il  singolo
passeggero, che occupi i  sedili  posteriori,  nel  caso  in  cui  la
vettura sia dotata di adeguata  paratia  divisoria  tra  le  file  di
sedili; 
  Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  piu'  passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano  la  presenza  di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali. 
  I limiti precedentemente previsti non  si  applicano  nel  caso  di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della  violazione  alla
prescrizione del distanziamento  interpersonale  potra'  essere  resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta  qualita',  :(  si
riportano alcuni esempi: 
  coniuge,  parenti  e  affini  in  linea  retta  e  collaterale  non
conviventi, ma con stabile frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi 
  Le presenti disposizioni per quanto  applicabili  e  comunque  fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
 
ALTRI SERVIZI 
  Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus  o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si  applicano  le
prescrizioni relative alla stessa tipologia  di  mezzo  di  trasporto
utilizzato. 
  Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e  autorizzati  (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme  restando  le  regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle  sedute,  il  ricambio
dell'aria   etc,   e'   possibile   la   deroga   al   distanziamento
interpersonale di un metro purche': 
    • siano previsti sedili singoli in verticale con  schienale  alto
da contenere il capo del passeggero; 
    •  l'utilizzo  di  sedili  attigui  sia  limitato  esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri  che  siano  conviventi  nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che
intrattengono     rapporti     interpersonali     stabili,     previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al  momento
dell'utilizzazione del  mezzo  di  trasporto.(  si  riportano  alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi) 
    • deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato  l'obbligo  del  rispetto  di  tale  prescrizione;  resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente; 
    • sia prevista la misurazione della temperatura  per  gli  utenti
prima della salita a bordo del veicolo; 
    • non sia consentito viaggiare in piedi; 
    • per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito  l'utilizzo  di
una mascherina chirurgica per la protezione del naso  e  della  bocca
per una durata massima di utilizzo non superiore  alle  quattro  ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori; 
    •  ciascun  passeggero  rilasci,  al  momento  dell'acquisto  del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: 
      (i) di non essere affetto da COVID-19 o  di  non  essere  stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; 
      (ii) non accusare sintomi riconducibili al  COVID-19  quali,  a
titolo esemplificativo,  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con  persona  affetta
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
      (iii)  l'impegno  a  rinunciare  al  viaggio  e   a   informare
l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in  cui  qualsiasi  dei
predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si  verificasse  entro
otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato; 
  Siano evitati assembramenti in fase di  salita  e  di  discesa  dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile  i  movimenti  all'interno
del mezzo stesso. 
 
 
                             Allegato 16 
 
 
          LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 
 
  Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza  adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per  il
trasporto dedicato, cui ottemperare  con  cura,  nel  rispetto  della
normativa  sanitaria  e  delle  misure  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 
  Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali: 
    - La misurazione della febbre a casa degli studenti  prima  della
salita sul mezzo di trasporto; 
    - L'assoluto  divieto  di  far  salire  sul  mezzo  di  trasporto
dedicato  per  raggiungere  la  scuola  gli  studenti  in   caso   di
alterazione febbrile o nel caso in cui  gli  stessi  siano  stati  in
diretto contatto  con  persone  affette  da  infezione  Covid-19  nei
quattordici giorni  precedenti  la  salita  sul  mezzo  di  trasporto
dedicato per raggiungere la scuola. 
 
  1)  Per  il  settore  del  trasporto  scolastico  dedicato  trovano
applicazione le seguenti misure specifiche: 
 
    - E' necessario  procedere  all'igienizzazione,  sanificazione  e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. 
    - E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente  naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione  all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. 
    - La salita  degli  alunni  avverra'  evitando  alla  fermata  un
distanziamento inferiore al  metro  e  avendo  cura  che  gli  alunni
salgano sul mezzo in maniera  ordinata,  facendo  salire  il  secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto; 
    - Per la discesa dal  mezzo  dovranno  essere  seguite  procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando  contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite,  gli  altri  avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se  non  quando  il  passeggero
precedente sia sceso e cosi' via; 
    - L'alunno evitera' di occupare il posto  disponibile  vicino  al
conducente  (ove  esistente).  Il  conducente  dovra'   indossare   i
dispositivi  di  protezione  individuale.  Gli   alunni   trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
    - Al momento della salita sul mezzo  di  trasporto  scolastico  e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita',  per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Tale
disposizione non si applica agli alunni  di  eta'  inferiore  ai  sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non  compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto  scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di  ulteriori
dispositivi  qualora  non   sia   sempre   possibile   garantire   il
distanziamento fisico dallo studente;  in  questi  casi,  l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e   dispositivi   di   protezione   per   occhi,   viso   e   mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si  dovra'
necessariamente tener conto delle diverse  tipologie  di  disabilita'
presenti. 
  La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il  regolare  servizio  di  trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed  in  considerazione  delle  evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi  in  relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei  posti  consentiti  dalla  carta  di
circolazione dei mezzi stessi. 
    - La precondizione per la presenza degli alunni  e  di  tutto  il
personale a vario titolo operante sui mezzi di  trasporto  scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e': 
      ○ l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti); 
      ○ non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
  Chiunque ha  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto  si  rimanda  alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello  stato  di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'. 
 
  2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto  scolastico
dedicato 
 
  Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse  alla  sanificazione  dei  mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa  dai  mezzi
di trasporto scolastico,  nonche'  la  preventiva  misurazione  della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore  in  materia
di  prevenzione  sanitaria  del  contagio  covid-  19,  di  cui  alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza  degli  alunni  nel  mezzo  nella  predetta  modalita'  di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti.  In  questo  caso  dovra'
essere  quotidianamente   programmato   l'itinerario   del   percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al  servizio  di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo  stesso  itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per  un  tempo
massimo di 15 minuti. 
 
  3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio 
 
  Il Comune, sentite le Istituzioni  scolastiche,  sulla  base  delle
indicazioni condivise con  la  Regione,  in  presenza  di  criticita'
rispetto  al  numero  di  mezzi  destinati  al  trasporto  scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di  studenti  iscritti  al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto,  non  oltre  le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola  e  un'ora  successiva
all'orario di uscita previsto. 
  Per  gli  alunni  in  difficolta'  come  ad  esempio   sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19)  o  presenza  di
disabilita'  o  che  manifestino  necessita'  di  prossimita',  sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento. 
 
                             Allegato 17 
 
        Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica 
             da COVID-19 a bordo delle navi da crociera. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 4 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 5 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 6 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 7 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 8 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 9 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 11 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 12 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 13 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 14 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 18 
 
     Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie 
       attivita' nelle istituzioni della formazione superiore 
                    per l'anno accademico 2020/21 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 19 
 
                      Misure igienico-sanitarie 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 20 
 
                    Spostamenti da e per l'estero 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 21 
 
       INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI 
  DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 1 
 
                         Schema riassuntivo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 22 
 
            PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI 
           E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 23 
 
                       Commercio al dettaglio 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 24 
 
                       Servizi per la persona 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 25 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Appendice A 
 
        Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19 
           in Italia nella stagione autunno-invernale 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 26 
                         Spettacoli dal vivo 
 
1. Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e'  200,
   per quelli all'aperto il numero  massimo  di  spettatori  e'  400,
   installando le strutture per lo stazionamento del  pubblico  nella
   loro piu' ampia modulazione. In ogni caso, la capienza  consentita
   non puo' essere superiore al 25 per  cento  di  quella  originaria
   autorizzata in agibilita'. 
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,
   comprensibile anche per  spettatori  di  altra  nazionalita',  sia
   mediante l'ausilio di apposita segnaletica e  cartellonistica  e/o
   sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
   incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure  di
   prevenzione facendo anche riferimento al senso di  responsabilita'
   dello spettatore stesso. 
3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato,
   al fine di evitare assembramenti di persone  e  di  assicurare  il
   mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
   eccezione  dei  componenti  dello  stesso   nucleo   familiare   o
   conviventi o per le persone che in base alle disposizioni  vigenti
   non siano soggette al distanziamento  interpersonale.  Coloro  che
   intendono  esercitare  la  deroga   al   distanziamento   dovranno
   rilasciare apposita autocertificazione. 
4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l'entrata e  per
   l'uscita. 
5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o
   termometro  digitale,  con  divieto  di  ingresso   in   caso   di
   temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo  del  gel  antisettico
   per igienizzare le mani. 
6. Accesso contingentato  a  tutti  gli  spazi  comuni  (per  esempio
   nell'aree dedicate ai servizi igienici e  alle  zone  di  attesa),
   rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte  del  pubblico
   (per esempio prevedendo una maggiore  durata  dell'intervallo  tra
   una parte e l'altra dello spettacolo) e  prevedendo  l'impiego  di
   personale dedicato  per  gestire  i  flussi  al  fine  di  evitare
   assembramenti. 
7. Accesso tramite titoli d'ingresso acquistabili  attraverso  canali
   online o mediante acquisto/ritiro in loco, anche il giorno  stesso
   dell'evento. 
8. Dotare la postazione dedicata  alla  reception  e  alla  cassa  di
   barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso,  favorire  modalita'
   di pagamento elettroniche. Indipendentemente dal metodo utilizzato
   per l'acquisto, i titoli di ingresso devono  essere  nominativi  e
   occorre assicurare il mantenimento dell'elenco delle presenze  per
   un periodo di 14 giorni ai  sensi  della  normativa  vigente  e  i
   contatti (mail o telefono) degli spettatori. 
9. Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti
   e per il personale in piu' punti della struttura,  in  particolare
   nei punti di ingresso. 
10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo,  tra
   uno spettatore e l'altro, sia  frontalmente  che  lateralmente  di
   almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto  successivo)  non  viene
   applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in
   base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
   interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla  responsabilita'
   individuale). 
11. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento  interpersonale  i
   componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone
   che in base alle disposizioni vigenti non  sono  soggette  a  tali
   disposizioni. Il numero massimo  di  persone  che  possono  sedere
   vicine e' 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e
   le  altre  persone.  La  possibilita'   di   non   rispettare   il
   distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare
   il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto
   o di percentuale di capienza contingentata indicati. 
12. Ottimizzare la assegnazione dei posti  attribuibili  distribuendo
   gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al  fine
   di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone. 
13. Per il personale, utilizzo di idonei  dispositivi  di  protezione
   delle vie aeree negli  spazi  condivisi  e/o  a  contatto  con  il
   pubblico (mascherina  almeno  chirurgica,  con  divieto  di  usare
   mascherine di comunita'). Si applica la scheda tecnica  "Cinema  e
   Spettacoli dal vivo" di cui all'allegato 9 ("Linee  guida  per  la
   riapertura delle attivita'  economiche,  produttive  e  ricreative
   della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome  dell'8
   ottobre 2020"), limitatamente ai punti  previsti  per  "Produzioni
   liriche,  sinfoniche  ed  orchestrali  e   spettacoli   musicali",
   "Produzioni teatrali" e "Produzioni di danza". 
14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza  all'interno
   della   struttura,   anche   durante   lo   spettacolo,   utilizzo
   continuativo della mascherina chirurgica (o livello  superiore  di
   protezione), possibilmente fornita dal gestore  all'ingresso,  per
   garantire l'uniformita' della  protezione.  E'  vietato  l'uso  di
   mascherine di comunita'. 
15. L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire  il
   rispetto  delle  raccomandazioni  igienico-comportamentali  ed  in
   particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di  almeno  4
   metri. In riferimento  all'eventuale  interazione  tra  artisti  e
   pubblico, deve essere esclusa la possibilita' di configurazioni di
   tipo dinamico con postazioni per il pubblico prive di  una  seduta
   fisica vera e propria per l'intera durata dello spettacolo. 
16. Gestione organizzata e scaglionata  della  fruizione  di  servizi
   igienici. 17. Nel guardaroba indumenti e oggetti personali debbono
   essere riposti in appositi sacchetti porta-abiti. 
18. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite  distributori
   automatici, e di consumazione di cibo  in  sala  e  nei  punti  di
   ristoro interni alla struttura. 
19. Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
   ambienti, locali e attrazioni,  con  particolare  attenzione  alle
   aree comuni  e  alle  superfici  toccate  con  maggiore  frequenza
   (corrimano, interruttori della  luce,  pulsanti  degli  ascensori,
   maniglie di porte e finestre, ecc.). 
20. Nel caso di doppio spettacolo, prevedere un intervallo di  tempo,
   tra il primo e il  secondo  spettacolo,  sufficiente  a  pulire  e
   igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare
   attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con  maggiore
   frequenza (sedute, corrimano, interruttori  della  luce,  pulsanti
   degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 
21. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
   dell'affollamento e  del  tempo  di  permanenza  degli  occupanti,
   dovra' essere verificata l'efficacia degli  impianti  al  fine  di
   garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna  secondo  le
   normative  vigenti.  In  ogni  caso,  l'affollamento  deve  essere
   correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti
   di condizionamento, e' obbligatorio,  se  tecnicamente  possibile,
   escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria.  In  ogni
   caso vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio
   d'aria naturale e/o  attraverso  l'impianto,  e  va  garantita  la
   pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo  per
   mantenere  i  livelli  di   filtrazione/rimozione   adeguati.   Se
   tecnicamente possibile, va aumentata la  capacita'  filtrante  del
   ricircolo, sostituendo i filtri esistenti  con  filtri  di  classe
   superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  Nei  servizi
   igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore  d'aria.
   Si  raccomanda   di   effettuare   una   valutazione   preliminare
   dell'efficienza  delle  misure  messe  in  atto  per  il  ricambio
   dell'aria negli ambienti  al  chiuso  in  conformita'  con  quanto
   previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 "Indicazioni ad  interim
   per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor  in  relazione
   alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del
   25 maggio 2020"  e  n.  33/2020  "Indicazioni  sugli  impianti  di
   ventilazione/climatizzazione   in   strutture   comunitarie    non
   sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del
   virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020". 
22. Prevedere  il  controllo  periodico  dei  lavoratori   attraverso
   specifici test per la verifica del  contagio.  Tampone  antigenico
   per artisti e maestranze 48 ore prima dell'inizio della produzione
   (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere  ogni  72  ore
   per tutta la durata della produzione stessa. 
                             Allegato 27 
                               Cinema 
 
1. Il numero massimo consentito di spettatori e' pari  a  200  unita'
   per gli spettacoli al chiuso e a 400 unita' per quelli all'aperto,
   e comunque in numero non superiore al 25 per cento della  capienza
   massima autorizzata dei posti a sedere della struttura. 
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,
   comprensibile anche per  spettatori  di  altra  nazionalita',  sia
   mediante l'ausilio di apposita segnaletica e  cartellonistica  e/o
   sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
   incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure  di
   prevenzione facendo anche riferimento al senso di  responsabilita'
   dello spettatore stesso. 
3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato,
   al fine di evitare assembramenti di persone  e  di  assicurare  il
   mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
   eccezione  dei  componenti  dello  stesso   nucleo   familiare   o
   conviventi o per le persone che in base alle disposizioni  vigenti
   non siano soggette al distanziamento  interpersonale.  Coloro  che
   intendono  esercitare  la  deroga   al   distanziamento   dovranno
   rilasciare apposita autocertificazione. 
4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l'entrata e  per
   l'uscita. 
5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o
   termometro  digitale,  con  divieto  di  ingresso   in   caso   di
   temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo  del  gel  antisettico
   per igienizzare le mani. 
6. Accesso contingentato  a  tutti  gli  spazi  comuni  (per  esempio
   nell'aree dedicate ai servizi igienici e  alle  zone  di  attesa),
   rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte  del  pubblico
   (per esempio prevedendo una maggiore  durata  dell'intervallo  tra
   una parte e l'altra dello spettacolo) e  prevedendo  l'impiego  di
   personale dedicato  per  gestire  i  flussi  al  fine  di  evitare
   assembramenti. 
7. Privilegiare  l'accesso  tramite  prenotazione  e  preacquisto   e
   mantenere l'elenco  delle  presenze,  anche  per  gli  utenti  che
   eventualmente acquistano alla cassa biglietti nominativi,  per  un
   periodo di 14 giorni. 
8. Dotare la postazione dedicata  alla  reception  e  alla  cassa  di
   barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso,  favorire  modalita'
   di pagamento elettroniche. 
9. Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti
   e per il personale in piu' punti della struttura,  in  particolare
   nei punti di ingresso. 
10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo,  tra
   uno spettatore e l'altro, sia  frontalmente  che  lateralmente  di
   almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto  successivo)  non  viene
   applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in
   base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
   interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla  responsabilita'
   individuale). 
11. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento  interpersonale  i
   componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone
   che in base alle disposizioni vigenti non  sono  soggette  a  tali
   disposizioni. Il numero massimo  di  persone  che  possono  sedere
   vicine e' 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e
   le  altre  persone.  La  possibilita'   di   non   rispettare   il
   distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare
   il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto
   o di percentuale di capienza contingentata indicati. 
12. Ottimizzare la assegnazione dei posti  attribuibili  distribuendo
   gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al  fine
   di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone. 
13. Per il personale, utilizzo di idonei  dispositivi  di  protezione
   delle vie aeree negli  spazi  condivisi  e/o  a  contatto  con  il
   pubblico (mascherina  almeno  chirurgica,  con  divieto  di  usare
   mascherine di comunita'). 
14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza  all'interno
   della   struttura,   anche   durante   lo   spettacolo,   utilizzo
   continuativo della mascherina chirurgica (o livello  superiore  di
   protezione), possibilmente fornita dal gestore  all'ingresso,  per
   garantire l'uniformita' della  protezione.  E'  vietato  l'uso  di
   mascherine di comunita'. 
15. Gestione organizzata e scaglionata  della  fruizione  di  servizi
   igienici. 16. Nei guardaroba, gli indumenti  e  oggetti  personali
   devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
17. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite  distributori
   automatici, e di consumazione di cibo  in  sala  e  nei  punti  di
   ristoro interni alla struttura. 
18. Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
   ambienti, locali e attrazioni,  con  particolare  attenzione  alle
   aree comuni  e  alle  superfici  toccate  con  maggiore  frequenza
   (corrimano, interruttori della  luce,  pulsanti  degli  ascensori,
   maniglie di porte e finestre, ecc.). 
19. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
   dell'affollamento e  del  tempo  di  permanenza  degli  occupanti,
   dovra' essere verificata l'efficacia degli  impianti  al  fine  di
   garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna  secondo  le
   normative  vigenti.  In  ogni  caso,  l'affollamento  deve  essere
   correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti
   di condizionamento, e' obbligatorio,  se  tecnicamente  possibile,
   escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria.  In  ogni
   caso vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio
   d'aria naturale e/o  attraverso  l'impianto,  e  va  garantita  la
   pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo  per
   mantenere  i  livelli  di   filtrazione/rimozione   adeguati.   Se
   tecnicamente possibile, va aumentata la  capacita'  filtrante  del
   ricircolo, sostituendo i filtri esistenti  con  filtri  di  classe
   superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  Nei  servizi
   igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore  d'aria.
   Si  raccomanda   di   effettuare   una   valutazione   preliminare
   dell'efficienza  delle  misure  messe  in  atto  per  il  ricambio
   dell'aria negli ambienti  al  chiuso  in  conformita'  con  quanto
   previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 "Indicazioni ad  interim
   per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor  in  relazione
   alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del
   25 maggio 2020"  e  n.  33/2020  "Indicazioni  sugli  impianti  di
   ventilazione/climatizzazione   in   strutture   comunitarie    non
   sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del
   virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020". 
                             Allegato 28 
 
Protocollo per raggiungere una nave  per  l'imbarco,  per  la  libera
          uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio. 
 
A. Premessa 
Con le comunicazioni 2020/C 96 I/01 del 24  marzo  2020,  2020/C  102
I/03 del 30 marzo 2020  e  2020/C  119/01  del  14  aprile  2020,  la
Commissione Europea ha fornito  agli  Stati  membri  orientamenti  da
assumere, durante la pandemia da Covid-19, relativi  alle  misure  da
adottare per la  gestione  delle  frontiere,  alla  circolazione  dei
lavoratori,  alla  protezione  della  salute  ed  al  rimpatrio   dei
marittimi dettagliando le modalita' di viaggio. 
Sull'argomento    Covid-19,    anche    l'Organizzazione    Marittima
Internazionale ha affrontato, a piu' riprese, le problematiche legate
alla pandemia e, per quanto attiene in particolare i cambi equipaggio
ha pubblicato le Circolari Nr. 4204/Add.1, Add. 4 rev.1, Add. 4  rev.
2, Add. 6, Add. 11, Add. 14, Add. 14 rev.1, Add. 18, Add. 22, Add. 22
rev.1, Add. 22 rev.2, Add. 23, Add. 24, Add. 25, Add.  27,  Add.  28,
Add. 29, Add. 30, Add.31 e Add. 32. 
 
B. Scopo 
Obiettivo del protocollo e': 
1. facilitare il viaggio sicuro dei marittimi -  per  raggiungere  le
   navi e rientrare al proprio domicilio - e permettere di effettuare
   in  sicurezza  i  cambi  di  equipaggio  attraverso  la   corretta
   applicazione delle misure per la  gestione  ed  il  controllo  del
   rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2. 
2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita  degli  equipaggi
   durante gli scali nei porti  nazionali  delle  navi  di  qualsiasi
   bandiera,  ed  all'estero  sulle  navi  nazionali,   come   meglio
   specificato nel campo di applicazione. 
 
C. Definizioni 
Per i soli fini  di  cui  al  presente  protocollo  si  applicano  le
   seguenti definizioni: 
1. Lavoratore marittimo: indica qualsiasi persona che  e'  impiegata,
   ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una  nave  a
   cui si applica la Convenzione ILO del Lavoro Marittimo (MLC,2006);
   indipendentemente, quindi, che siano stati assunti direttamente da
   un armatore o siano  impiegati  nell'ambito  di  un  contratto  di
   appalto. 
2. Societa': s'intende la Societa' di gestione o l'Armatore. 
 
D. Campo di applicazione 
Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano: 
a. Per quanto riguarda il punto  B  1.,  al  lavoratore  marittimo  -
   nazionale, comunitario e non-comunitario - che arriva  dall'estero
   nei porti e negli  aeroporti  italiani  per  l'imbarco  o  per  il
   rimpatrio oppure che deve imbarcare/sbarcare all'estero a/da bordo
   di nave di bandiera italiana, e ferme  restando  eventuali  misure
   piu' restrittive  previste  dall'Autorita'  competente  del  Paese
   ospitante; 
b. Per quanto riguarda il punto B 2.: 
   - ai lavoratori marittimi delle navi  di  qualsiasi  bandiera  che
     approdano nei porti nazionali; 
   - ai lavoratori marittimi  delle  navi  di  bandiera  italiana  in
     qualsiasi porto di  scalo,  fatta  eccezione  per  le  navi  che
     stabilmente operano in Italia. 
 
E. Misure per raggiungere una nave 
Al fine di disciplinare compiutamente  l'itinerario  per  raggiungere
   una nave devono essere considerati i seguenti setting: 
1. Luogo di residenza 
2. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima della partenza) 
3. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile) 
5. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
6. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima dell'imbarco) 
7. Porto 
8. Nave. 
 
1. Luogo di residenza 
La Societa' prevede  procedure  al  fine  di  fornire,  al  personale
imbarcante,  informazioni  generali  sul  virus  Sars-CoV-2  e  sulla
relativa  malattia  (COVID-19),  sulle  misure  di  prevenzione,   di
protezione e controllo dell'infezione nonche' indicazioni relative ai
piani e procedure contenute nel  Safety  Management  System  (SMS)  e
derivanti dalla "risk-analysis" eseguita in accordo a quanto previsto
dall'SMS, adottate per fronteggiare la pandemia; 
- informare il  lavoratore  marittimo  di  adottare  ogni  misura  di
  contenimento del rischio di contagio e di  controllare  la  propria
  salute durante il  tempo  trascorso  nel  luogo  di  residenza,  in
  particolare nei 14 giorni che precedono la partenza  dal  luogo  di
  residenza o, eventualmente, dall'albergo nei pressi  del  luogo  di
  partenza. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in  emergenza
  per sbarco non programmato di lavoratore marittimo  (es.  malattia,
  infortunio, gravi motivi familiari); 
- predisporre ed inviare al personale  imbarcante  la  certificazione
  (Certificate  for   International   Transport   Workers)   di   cui
  all'allegato 3 del presente protocollo; 
- notificare alle Autorita' competenti del luogo di imbarco,  se  non
  diversamente stabilito, le generalita' del lavoratore  marittimo  e
  della nave sulla quale prendera' imbarco e  le  cautele  intraprese
  per garantire la salute dello stesso lavoratore. 
 
Il lavoratore marittimo deve: 
a. Controllare la temperatura due volte al giorno - a partire dai  14
   giorni che precedono la partenza - e conservare  le  registrazioni
   fino  all'imbarco  utilizzando  lo  stampato  in  allegato  1.  Fa
   eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza  per  sbarco
   non  programmato  di  un  lavoratore  marittimo   (es.   malattia,
   infortunio, gravi motivi  familiari);  in  tal  caso  l'imbarcante
   dovra' essere sottoposto a test diagnostico per Sars-CoV-2 secondo
   le linee guida vigenti; 
b. Informare  tempestivamente  la  Societa',  anche  per  il  tramite
   dell'agente locale o della societa' di manning, nel  caso  in  cui
   compaiano sintomi da COVID-19; 
c. Acquisire familiarita' con le informazioni generali, fornite dalla
   Societa', sul Sars-CoV-2 e le precauzioni standard di protezione e
   controllo delle infezioni; d. Acquisire familiarita' con tutte  le
   informazioni e le indicazioni  fornite  dalla  Societa'  sui  suoi
   piani e procedure relativamente al Sars-Cov-2t; 
e. Rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI e pratiche  di  manipolazione  degli  alimenti
   sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le  linee  guida
   nazionali o locali; 
f. Compilare il modello in allegato 2; 
g. Preparare la  documentazione  necessaria  per  il  viaggio  e  per
   l'imbarco. Di seguito un elenco non esaustivo: 
     i. Documento d'identita' del marittimo; 
    ii. Contratto di arruolamento (SEA); 
   iii. Visita  biennale  valida  per  tutto  il  tempo  previsto  di
        imbarco; 
    iv. Visita preventiva d'imbarco la cui validita', ricorrendone  i
        presupposti (es. periodo di quarantena richiesto dal Paese di
        imbarco), potra' essere  estesa  non  oltre  i  21  (ventuno)
        giorni; 
     v. Certificati (es. CoC, CoPs, Endorsement); 
    vi. Evidenze di cui alla lett. a.; 
   vii. Lettera della Societa' di gestione (modello in Allegato 3). 
I risultati delle registrazioni di cui alla lett.  a.,  il  risultato
   del test di cui al paragrafo 3, lett. a) punto vii  e  il  modello
   compilato di cui  alla  lett.  f,  devono  essere  inoltrati  alla
   Societa' prima di lasciare il luogo di partenza. Le  registrazioni
   della temperatura unitamente agli esiti del  test  RT-PCR  saranno
   valutati dal medico competente. 
 
2. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa  della  partenza
   debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo stesso a: 
     i. Rispettare  le  istruzioni  o  le  procedure  emanate   dalle
        Autorita'  nazionali  o  locali  rispettivamente  agli  hotel
        ovvero gli alloggi temporanei o simili; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, qualiil distanziamento  sociale,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali; 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con persone estranee  ed,  in
        particolare, quelle che manifestano sintomi da COVID-19  (es.
        tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
     v. Informare tempestivamente la Societa', anche per  il  tramite
        dell'agente locale o della societa' di manning, nel  caso  in
        cui compaiono sintomi da COVID-19. 
b. La Societa' provvede a: 
     i. Organizzare  mezzi  di  trasporto  adeguati   (es.   societa'
        private)  per  il   trasferimento   dalla   residenza   verso
        l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che,  per  quanto
        possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone
        dopo aver lasciato il luogo di residenza; 
    ii. Nelle grandi citta', istruire il lavoratore marittimo di  non
        viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici. 
 
3. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
a. La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
     i. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, qualiil distanziamento  sociale,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria    e    Sicurezza    Alimentare    COVID-19)    o
        localiMantenere una distanza fisica consigliata  dall'OMS  di
        almeno 1 metro da altre persone; 
    ii. Evitare il contatto con persone  che  presentano  sintomi  da
        COVID-19 (es. tosse, febbre); 
   iii. Indossare la mascherina, ed eventualmente altri DPI  imposti,
        in attesa della partenza; 
    iv. Conservare in un unico  contenitore  i  documenti  pertinenti
        richiesti per  il  viaggio,  in  modo  tale  contenitore  sia
        facilmente accessibile e disinfettato; 
     v. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1.; 
    vi. eseguire un  test  RT-PCR  entro  le  72  ore  precedenti  la
        partenza che potra'  avvenire  solo  all'esito  negativo  del
        test. Nel caso in cui il lavoratore marittimo e'  programmato
        raggiungere  la  nave  oltre  il   termine   delle   72   ore
        dall'esecuzione del test RT-PCR, un test  diagnostico  dovra'
        essere eseguito prima dell'imbarco. 
 
b. La Societa' fornisce al lavoratore marittimo: 
    i. Per quanto possibile, le ultime informazioni  disponibili  sul
        viaggio da intraprendere; 
   ii. Istruzioni e informazioni sugli accordi relativi al  luogo  di
        arrivo. 
 
4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare  le  istruzioni  e  le  procedure  della  Societa'   di
   trasporti e del personale addetto di bordo; 
b. Mantenere la distanza di sicurezza dagli  altri  passeggeri  cosi'
   come organizzato dalla  Societa'  di  trasporti  e  dal  personale
   addetto di bordo; 
c. Rispettare  gli  standard  di  protezione  dalle  infezioni  e  le
   precauzioni di controllo relative all'igiene (es.  lavaggio  delle
   mani, uso di disinfettante per le  mani,  evitare  di  toccare  il
   viso); 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre). 
e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti
   dalla Societa' di trasporti e/o  dal  personale  addetto,  per  la
   durata del viaggio; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1; 
g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto. 
 
5. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare le istruzioni e le procedure  delle  autorita'  locali,
   compresi eventuali  requisiti  di  screening  sanitario  come  per
   esempio i controlli della temperatura o test antigenico; 
b. Rispettare  gli  standard  di  protezione  dalle  infezioni  e  le
   precauzioni di controllo relative all'igiene (es.  lavaggio  delle
   mani, uso di disinfettante per le  mani,  evitare  di  toccare  il
   viso)  e  le  pratiche  di  manipolazione   degli   alimenti,   in
   conformita' con le istruzioni dell'OMS, le linee  guida  nazionali
   (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene  degli  alimenti  durante
   l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal  Gruppo  di  lavoro  ISS
   Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza  Alimentare  COVID-19)  o
   locali; 
c. Mantenere una distanza fisica consigliata  dall'OMS  di  almeno  1
   metro da altre persone; 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre); 
e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti
   dalle Autorita' locali; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1. 
 
6. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore  marittimo  in  attesa  dell'imbarco
   debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo stesso a: 
     i. Rispettare le istruzioni o  le  procedure  dell'hotel,  degli
        alloggi  temporanei  o  simili,   imposte   dalle   Autorita'
        nazionali o locali; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, qualiil distanziamento  sociale,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone  che  mostrano
        sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
    vi. Gestire i propri bagagli; 
   vii. Informare tempestivamente la societa' anche  per  il  tramite
        dell'agente locale o della societa' di manning  nel  caso  in
        cui compaiono sintomi da COVID-19. 
 
b. La Societa' provvede a: 
    i. Organizzare al fine di fornire  mezzi  di  trasporto  adeguati
        (es. societa' private) per il trasferimento verso  l'alloggio
        e poi verso il porto che, per quanto possibile,  minimizzi  i
        rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato  il
        luogo di residenza; 
   ii. Nelle grandi citta', istruire il personale  navigante  di  non
        viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici. 
 
7. Porto 
La Societa'  organizza,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  il  tempo
   trascorso  in  area  portuale,  il  trasferimento  del  lavoratore
   marittimo  solo  quando  la  nave  e'  ormeggiata   o   si   trovi
   all'ancoraggio. 
 
8. Nave 
a. La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
     i. Evitare  il  contatto   ravvicinato   e   l'interazione   non
        essenziale con  altro  personale  sulla  banchina  e/o  sullo
        scalandrone/rampa; 
    ii. Mantenere la distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1
        metro da altre persone; 
   iii. Indossare i DPI secondo le istruzioni per l'imbarco; 
    iv. Trasportare e maneggiare personalmente i propri bagagli; 
     v. Disinfettare, a bordo, il bagaglio in un'area designata al di
        fuori dell'alloggio; 
    vi. Disinfettare e/o riciclare, immediatamente dopo l'imbarco,  i
        vestiti indossati durante il viaggio; 
   vii. Lavare gli oggetti personali  (es.  telefono,  occhiali)  con
        acqua e sapone o con alcool. 
b. La Societa': 
     i. Predispone lo smaltimento o disinfezione,  se  possibile,  di
        tutti i DPI utilizzati durante il viaggio; 
    ii. Dota il personale  di  DPI  o  materiali  nuovi  o  specifici
        richiesti dai piani e dalle  procedure  di  bordo  contro  il
        coronavirus (COVID-19); 
   iii. Istruisce il personale di bordo che riceve  i  documenti  dal
        personale   imbarcante   che   gli   stessi   devono   essere
        disinfettati e che deve essere seguita un'adeguata  procedura
        di disinfezione delle mani; 
 
F. Misure per la libera uscita nei porti e cure mediche 
1. Misure per navi che  devono  garantire  contemporaneamente  libere
   uscite fino a un numero massimo di marittimi pari a n. 25. 
La Societa', in collaborazione con  l'agente  marittimo  e/o  con  le
   Autorita' locali dello Stato di approdo, avra' cura di organizzare
   visite mediche e di regolare le franchigie,  in  conformita'  alle
   disposizioni del vigente CCNL ed alla  Convenzione  internazionale
   sul lavoro marittimo (MLC,2006), ma nel rispetto delle  misure  di
   prevenzione previste dalla normativa  vigente  e  dalle  procedure
   aziendali, alle condizioni e nei limiti di seguito previsti. 
La libera  uscita  e'  subordinata  a  diversi  fattori,  incluse  le
   condizioni eventualmente imposte dello Stato di approdo, lo  stato
   di salute dei  lavoratori  marittimi,  la  compatibilita'  con  la
   sicurezza della navigazione e  con  le  esigenze  operative  della
   nave, la situazione COVID-19 nei porti visitati dalla nave durante
   i  14  giorni  precedenti,  il   monitoraggio   della   situazione
   epidemiologica e la conseguente analisi del rischio da parte della
   Societa'. Pertanto,  fermo  restando  il  diritto  dei  lavoratori
   marittimi di usufruire  della  franchigia,  temporanee  misure  di
   restrizione possono essere prese in considerazione. Le restrizioni
   non si applicano qualora un lavoratore marittimo  sbarchi  (vedere
   lettera G) o per assicurare allo stesso adeguate cure mediche. 
Se le visite a terra sono consentite, il lavoratore marittimo,  oltre
   alle misure adottate con il presente protocollo, deve  seguire  le
   misure sanitarie e sociali nel contesto di COVID-19 dello Stato di
   approdo e quelle raccomandate dall'OMS. 
Le esigenze e i requisiti potrebbero essere diversi in ogni porto  di
   scalo, compresi i tipi di DPI necessari, misure di  distanziamento
   fisico e la disponibilita' di strutture per l'igiene delle mani. 
Il comandante della nave deve essere informato delle normative locali
   tramite l'Agenzia marittima, ovvero comunicando con  le  Autorita'
   sanitarie portuali. 
Ulteriori misure da adottare durante  le  visite  a  terra  includono
   pratiche di igiene alimentare adeguate,  anche  nei  mercati  dove
   puo' verificarsi la trasmissione di virus dagli animali all'uomo. 
In particolare, il lavoratore marittimo che usufruisce di  franchigia
   - se non sono in atto a bordo ed a terra misure di  restrizioni  -
   avra' cura di: 
   a) Non toccare animali vivi; 
   b) Non toccare prodotti animali; 
   c) Non toccare rifiuti animali o fluidi potenzialmente contaminati
      sul suolo o nelle strutture di negozi e strutture di mercato; 
   d) Non consumare prodotti animali crudi o poco cotti; 
   e) Non scambiare cibo e/o bevande con altre persone; 
   f) Non utilizzare i mezzi pubblici; 
   g) Utilizzare mascherina di tipologia adeguata  ed  indossarla  in
      maniera corretta; 
   h) Igienizzare spesso le mani; 
   i) Non pagare in contanti, ma qualora necessario  disinfettare  le
      mani successivamente all'uso; 
   j) Non toccarsi il viso finche' non si hanno mani pulite; 
   k) Mantenere il distanziamento fisico di  almeno  un  metro  dalle
      altre persone; 
   l) Non recarsi in luoghi affollati; 
   m) Evitare strette di mano e/o abbracci. 
Al rientro a bordo il lavoratore marittimo avra' cura di: 
   a) Togliersi le scarpe e disinfettarle; 
   b) Togliersi gli indumenti indossati per lavarli/disinfettarli; 
   c) Lavare gli oggetti personali (es telefono, occhiali) con  acqua
      e sapone o con alcool; 
   d) Misurare la temperatura corporea. 
 
2. Misure per navi che  devono  garantire  contemporaneamente  libere
   uscite a un numero di marittimi superiore a n. 25 
Qualora il numero di marittimi - suddivisi in coorti come organizzate
gia' a bordo - che usufruisce di franchigia in una giornata in  porto
sia superiore a n. 25, da verificare preventivamente all'arrivo nave,
la Societa' mette a disposizione  a  titolo  gratuito  dei  mezzi  di
trasporto adeguatamente sanificati, per  spostare  il  personale  nel
rispetto  delle  regole  di  distanziamento.  Il  Comando  di  bordo,
attraverso personale dedicato, informa l'equipaggio sulle  regole  di
partecipazione alle attivita' e mette a disposizione dello stesso, se
necessario, appropriata mascherina e gel igienizzante. 
A discrezione della  Societa',  tali  attivita'  possono  comprendere
un'escursione protetta.  In  tal  caso,  oltre  agli  obblighi  sopra
indicati, i partecipanti devono rimanere con il gruppo  e,  pertanto,
non  allontanarsi  per  dedicarsi   ad   "escursioni   libere",   ne'
intrattenersi in attivita' conviviali  dopo  l'escursione.  La  guida
deve  essere  informata  immediatamente  nel  caso  un   partecipante
presenti sintomi da COVID-19 affinche' la stessa possa adottare tutte
le misure necessarie. 
Nel caso di utilizzo  di  un'area  di  sosta  prima  dell'imbarco  su
autobus,  la  stessa   deve   essere   precedentemente   identificata
dall'Autorita' del porto di approdo e presidiata anche  da  personale
di bordo che, adeguatamente istruito, deve coadiuvare la  guida  fino
all'imbarco sul predetto mezzo di trasporto. 
Nelle citate aree devono essere: 
     i. regolamentati gli accessi al fine di evitare  affollamenti  e
        ogni possibile contatto; 
    ii. adottate misure  al  fine  di  garantire  il  rispetto  della
        distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro. 
   iii. adottate misure al fine di evitare ogni  possibile  occasione
        di contatto con altre persone non facenti parte  del  proprio
        gruppo; 
 
Utilizzo autobus 
L'autobus  deve  essere  preventivamente  sanificato  prima  di  ogni
escursione. 
L'autista prima di prendere a bordo personale deve: 
     i. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia
        per se' che per i passeggeri; 
    ii. pulire regolarmente le superfici  del  veicolo  con  spray  o
        salviette detergenti oltre la  sanificazione  prima  di  ogni
        escursione; 
   iii. mantenere la distanza dalle persone. 
La salita e la discesa dei passeggeri  dall'autobus  devono  avvenire
secondo  flussi   che   consentano,   comunque,   di   mantenere   il
distanziamento fisico ed utilizzando in modo appropriato le porte  di
ingresso/discesa di cui e' dotato il veicolo  (es.  distribuzione  in
percentuale dei passeggeri per singolo accesso/discesa); 
Sugli autobus deve essere stabilito e garantito un numero massimo  di
passeggeri in modo da consentire il  rispetto  della  distanza  di  1
(uno) metro tra gli stessi, contrassegnando con marker  i  posti  che
non possono essere occupati. 
A bordo dell'autobus: 
     i. il ricambio dell'aria deve essere costante; e 
    ii. dovranno    essere    disponibili    dispenser     contenenti
        disinfettante  per  l'igiene  delle   mani   da   mettere   a
        disposizione dei passeggeri. 
 
Utilizzo di tender 
Il marittimo incaricato di condurre il tender deve: 
     i. assicurarsi che il tender sia stato sanificato; 
    ii. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia
        per se' che per i passeggeri; 
   iii. pulire regolarmente le superfici interne del tender con spray
        o salviette detergenti; 
    iv. mantenere la distanza da e fra le persone; 
Sui tender deve essere stabilito e garantito  un  numero  massimo  di
occupanti in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno)
metro, contrassegnando con marker i  posti  che  non  possono  essere
occupati. 
I marker dovranno essere  rimossi  a  fine  servizio  e  prima  della
partenza della nave per il successivo porto di scalo. 
Il tender dovra' essere sanificato dopo ogni utilizzo. 
 
G. Misure per lasciare una nave e rimpatriare 
Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere il
   proprio domicilio devono essere considerati i seguenti setting: 
1. Nave 
2. Porto 
3. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima del rimpatrio) 
4. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile) 
6. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
7. Hotel, alloggio temporaneo  o  simili  (prima  di  raggiungere  il
   domicilio) 
8. Luogo di residenza. 
 
1. Nave 
a. La Societa' si adopera per garantire che il  lavoratore  marittimo
   sia in buona salute prima  dello  sbarco  dalla  nave  per  essere
   rimpatriato cosi' da  mitigare  il  rischio  di  contagiare  altre
   persone dopo aver lasciato la nave. 
In particolare, il lavoratore marittimo deve: 
     i. Controllare la temperatura due volte al giorno nei 14  giorni
        che precedono lo sbarco e conservare  le  registrazioni  fino
        all'inizio del viaggio di rientro utilizzando lo stampato  in
        allegato 1. Il presente punto non  si  applica  nel  caso  di
        sbarco per malattia, infortunio, gravi motivi familiari o  su
        propria richiesta; 
    ii. Informare tempestivamente il Comando di bordo nel caso in cui
        compaiono sintomi da COVID-19; 
   iii. Compilare il modello in allegato 2; 
b. La Societa', attraverso il Comando di bordo, provvede a: 
     i. Fornire ai lavoratori marittimi tutti i DPI o altri materiali
        necessari per il loro viaggio in conformita'  alle  procedure
        della  Societa'  o  linee  guida  nazionali  o  locali   (es.
        maschere, guanti, disinfettanti mani, termometro); 
    ii. Notificare al porto e alle  Autorita'  competenti  lo  sbarco
        del/i lavoratore/i marittimo/i dalla nave; 
   iii. Organizzare  voli  e   altri   supporti   al   viaggio   (es.
        trasferimenti)  ed  applicare  eventualmente   i   piani   di
        emergenza predisposti; 
    iv. Far eseguire al lavoratore marittimo un test diagnostico  per
        la ricerca di Sars-CoV-2. Nel caso in cui il test diagnostico
        effettuato fosse antigenico, in caso  di  positivita'  dovra'
        essere confermato da test molecolare RT-PCR al primo porto di
        scalo. Il predetto test puo' non essere eseguito  qualora  lo
        Stato del porto di approdo gia' preveda un test allo sbarco. 
 
2. Porto 
La Societa' garantisce, attraverso il Comando di bordo, che: 
a. Tutti i DPI monouso indossati dal  lavoratore  marittimo  a  bordo
   vengano correttamente smaltiti; 
b. il lavoratore marittimo allo  sbarco  indossi  DPI  adeguati  (es.
   maschera, guanti); 
c. il bagaglio del lavoratore marittimo sia sottoposto a disinfezione
   in un'area designata prima dello sbarco; 
d. gli indumenti da indossare durante il viaggio vengano sottoposti a
   disinfezione prima dello sbarco; 
e. i documenti  che  vengono  restituiti  dalla  nave  al  lavoratore
   marittimo vengano disinfettati prima dello sbarco. 
 
3. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa  della  partenza
   debba usufruire di alloggio, lo stesso, istruito  dalla  Societa',
   deve: 
     i. Rispettare  le  istruzioni  o  le  procedure  emanate   dalle
        Autorita'  nazionali  o  locali  rispettivamente  agli  hotel
        ovvero gli alloggi temporanei o simili; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, quali il distanziamento sociale,  i,  misure
        igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare  di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali; 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone  che  mostrano
        sintomi da COVID-19 (es. Tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
     v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri  DPI  imposti
        dalle Autorita' locali;     vi. Gestire i propri bagagli; 
   vii. Informare tempestivamente la Societa' anche  per  il  tramite
        dell'agente locale o della societa' di manning  nel  caso  in
        cui compaiono sintomi da COVID-19. 
 
b. La Societa': 
     i. Fornisce  mezzi  di  trasporto  adeguati  (esempio   societa'
        privata) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il
        luogo di partenza che,  per  quanto  possibile,  minimizzi  i
        contatti con altre persone  dopo  aver  lasciato  la  nave  o
        l'alloggio; 
    ii. Nelle grandi citta' istruisce il lavoratore marittimo di  non
        viaggiare,  per  quanto  possibile,  con  i  mezzi  pubblici,
        sebbene cio' possa essere appropriato per viaggi piu'  lunghi
        ed a seconda delle circostanze. 
 
4. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare le istruzioni e le procedure  delle  Autorita'  locali,
   compresi eventuali  requisiti  di  screening  sanitario  come  per
   esempio i controlli della temperatura o test antigenico; 
b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani,  evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI e pratiche  di  manipolazione  degli  alimenti
   sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le  linee  guida
   nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli  alimenti
   durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro
   ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  COVID-19)
   o locali Mantenere una distanza  fisica  consigliata  dall'OMS  di
   almeno 1 metro da altre persone; 
c. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (ad es. tosse, febbre); 
d. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti  dalle
   Autorita' locali; 
e. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1. 
 
5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare  le  istruzioni  e  le  procedure  della  Societa'   di
   trasporti e/o del personale addetto di bordo; 
b. Mantenere  le  distanze  dagli   altri   passeggeri   cosi'   come
   organizzato dalle Societa' di trasporti e/o dal personale  addetto
   di bordo; 
c. Rispettare  gli  standard  di  protezione  dalle  infezioni  e  le
   precauzioni di controllo relative all'igiene (es.  lavaggio  delle
   mani, uso di disinfettante per le  mani,  evitare  di  toccare  il
   viso); 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre). 
e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti  dalla
   Societa' di trasporti e dal personale addetto, per la  durata  del
   viaggio; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1; 
g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto. 
 
6. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al personale navigante di: 
a. Rispettare le istruzioni e le procedure  delle  Autorita'  locali,
   compresi eventuali  requisiti  di  screening  sanitario  come  per
   esempio i controlli della temperatura o test antigenico; 
b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani,  evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI e pratiche  di  manipolazione  degli  alimenti
   sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le  linee  guida
   nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli  alimenti
   durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro
   ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  COVID-19)
   o locali; 
c. Mantenere una distanza fisica consigliata  dall'OMS  di  almeno  1
   metro da altre persone; 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre); 
e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti  dalle
   Autorita' locali; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1; 
 
7. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo prima  di  raggiungere  la
   residenza debba usufruire di alloggio, la  Societa'  istruisce  lo
   stesso a: 
     i. Rispettare  le  istruzioni  o  le  procedure  emanate   dalle
        Autorita'  nazionali  o  locali  rispettivamente  agli  hotel
        ovvero gli alloggi temporanei o simili; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, quali il distanziamento  fisico,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali; 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone  che  mostrano
        sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
     v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri  DPI  imposti
        dalle Autorita' locali; 
    vi. Gestire i propri bagagli; 
     i. Informare la Societa', anche tramite l'agente locale o  della
        societa' di manning, nel caso in  cui  compaiono  sintomi  da
        COVID-19. 
 
b. La Societa': 
     i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (es.  servizio  privato)
        per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il luogo di
        residenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con
        altre persone; 
    ii. Nelle grandi citta' istruisce il lavoratore marittimo di  non
        viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici. 
 
8. Luogo di residenza 
Il lavoratore marittimo una volta raggiunta la propria residenza deve
   rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani,  evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI in conformita' con  le  norme  dell'OMS  e  le
   linee guida nazionali o locali 
 
Conclusioni 
Le misure del presente protocollo devono  essere  parte  di  piani  e
procedure  sviluppati  dalle  Societa'  per  fronteggiare  i   rischi
associati all'emergenza in atto e, nel caso di Societa'  di  gestione
dovranno essere allegate  al  sistema  di  gestione  della  sicurezza
(SMS). 
In considerazione della continua evoluzione della  normativa  vigente
in materia di contrasto al  COVID-19,  il  presente  protocollo  puo'
essere  soggetto  a  periodico  riesame  e  conseguente,  necessario,
aggiornamento. 
                                                           Allegato 1 
 
                DAILY CREW TEMPERATURE CHECK RECORDS 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
                   CREW HEALTH SELF - DECLARATION 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
           Certificate for International Transport Workers 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico