LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
(20G00028) 
(GU n.61 del 9-3-2020)
 
 Vigente al: 10-3-2020  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 marzo 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  23
                         FEBBRAIO 2020, N. 6 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «le  autorita'  competenti»  sono
inserite le seguenti: «, con le modalita' previste  dall'articolo  3,
commi 1 e 2,»; 
      al comma 2: 
        alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono  inserite
le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' della frequenza delle  attivita'  scolastiche
e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle  istituzioni  scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»; 
        alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite
le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui al»; 
        alla lettera o), le parole:  «o  dall'area»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o dell'area». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «Le  autorita'  competenti»  sono
inserite le seguenti: «, con le modalita' previste  dall'articolo  3,
commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai  casi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fuori dei casi». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, la parola: «sentito» e' sostituita dalla  seguente:
«sentiti», la parola: «sola» e' soppressa e  le  parole:  «Conferenza
dei  presidenti  delle  regioni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
      al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se  non
sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla
loro adozione»; 
      al comma 5 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al
personale delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
Prefetto competente, per  assicurare  l'esecuzione  delle  misure  di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo sono premesse le  seguenti  parole:  «Per  i
provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e
dopo le parole: «della Corte dei conti» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater»  e'  soppresso  il
segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le
seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio
2020,»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1»  e'
inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  e  le   parole:
«all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1,  comma
542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; 
        al secondo periodo, dopo la parola: «apportare»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,».