LEGGE 5 marzo 2020, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028)(GU n.61 del 9-3-2020)
Vigente al: 10-3-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
FEBBRAIO 2020, N. 6
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «le autorita' competenti» sono
inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3,
commi 1 e 2,»;
al comma 2:
alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite
le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche
e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;
alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite
le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui al»;
alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite
dalle seguenti: «o dell'area».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «Le autorita' competenti» sono
inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3,
commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle
seguenti: «fuori dei casi».
All'articolo 3:
al comma 1, la parola: «sentito» e' sostituita dalla seguente:
«sentiti», la parola: «sola» e' soppressa e le parole: «Conferenza
dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti:
«Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non
sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla
loro adozione»;
al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza»;
al comma 6:
al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i
provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e
dopo le parole: «della Corte dei conti» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» e' soppresso il
segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le
seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020,»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole:
«all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma
542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,».