LEGGE 15 luglio 2002, n.145

 

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. (GU n. 172 del 24-7-2002)
 
testo in vigore dal: 8-8-2002

ART. 1. (Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

ART. 2.(Delega di funzioni dei dirigenti).
ART. 3. (Norme  in  materia  di  incarichi  dirigenziali  e  di  ingresso dei
     funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).
ART. 4. (Concorsi per la qualifica dirigenziale).
ART. 5. (Personale  di  cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo
                       30 marzo 2001, n. 165).
ART. 6.  (Norme in materia di incarichi presso enti, societa' e agenzie).
ART. 7.(Modifiche  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo
    unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
ART. 8.  (Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).
ART. 9. (Accesso  di  dipendenti  privati  allo  svolgimento  di  incarichi e
                     attivita' internazionali)
ART. 10. (Disposizioni di attuazione).
ART. 11. (Norma finale).
 
 

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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:
                              

ART. 1. 

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

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          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui approvati.
          Note all'art. 1:
              - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). - 1.
          Omissis.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3. Omissis.".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 
ART. 2.

  (Delega di funzioni dei dirigenti).
1.  All'articolo  17  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo  determinato, con atto
scritto  e  motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni
di  cui  alle  lettere  b),  d)  ed  e)  del comma 1 a dipendenti che
ricoprano  le  posizioni  funzionali  piu'  elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile".

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          Note all'art. 2:
              - Il  testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n. 165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "Art.  17  (Funzioni  dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 4, esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni
          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di
          acquisizione delle entrate;
                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei
          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi
          in caso di inerzia;
                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici.
              1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di  servizio,  possono  delegare  per  un  periodo di tempo
          determinato,  con  atto  scritto  e  motivato, alcune delle
          competenze  comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
          d)  ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano le
          posizioni  funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
          ad  essi  affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
          del codice civile.".
              - Il  testo  dell'art.  2103  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di
          lavoro  deve  essere  adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad una altra se non per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e produttive.
              Ogni patto contrario e' nullo.".
 
ART. 3.

(Norme  in  materia  di  incarichi  dirigenziali  e  di  ingresso dei
     funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi    prefissati,   delle   attitudini   e   delle   capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione
dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva  annuale  e  negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al
conferimento  degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l'articolo 2103 del codice civile";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.    Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono
conferiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo. Con il
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro  competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
individuati  l'oggetto  dell'incarico  e gli obiettivi da conseguire,
con  riferimento  alle  priorita',  ai  piani e ai programmi definiti
dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel  corso del rapporto,
nonche'  la  durata  dell'incarico,  che  deve  essere correlata agli
obiettivi  prefissati  e  che,  comunque,  non puo' eccedere, per gli
incarichi  di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di  tre  anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine   di   cinque   anni.  Gli  incarichi  sono  rinnovabili.  Al
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un  contratto
individuale   con  cui  e'  definito  il  corrispondente  trattamento
economico,  nel  rispetto  dei principi definiti dall'articolo 24. E'
sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
c)  al  comma  3,  le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli";

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Gli  incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23 o, in misura non superiore al 50 per
cento  della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi  ruoli  ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone
in  possesso  delle  specifiche  qualita' professionali richieste dal
comma 6";

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di  funzione
dirigenziale  di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  da  1 a 5 possono essere
conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per
cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia  dei  ruoli  di  cui  all'articolo  23 e del 5 per cento della
dotazione  organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,  ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter.  I  criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici  di  livello  dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7";

g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.  Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione  organica  dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  e  dell'8 per cento della dotazione
organica   di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  tempo
determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La durata di
tali  incarichi,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli incarichi di
funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,
e,  per  gli  altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in  organismi  ed  enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in
funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di  lavoro maturate, anche
presso  amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della  docenza  universitaria,  delle  magistrature e dei ruoli degli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato. Il trattamento economico puo'
essere   integrato  da  una  indennita'  commisurata  alla  specifica
qualificazione  professionale,  tenendo conto della temporaneita' del
rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative alle specifiche
competenze  professionali.  Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita' di
servizio";

h) il comma 7 e' abrogato;

i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
l) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  I  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali  svolgono,  su  richiesta  degli organi di vertice delle
amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di
consulenza,  studio  e  ricerca  o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di revisione
degli    enti   pubblici   in   rappresentanza   di   amministrazioni
ministeriali";

m)  al  comma  12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano
ferme  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246";

n) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2.  All'articolo  21  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle  direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le
garanzie  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita'
disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto
collettivo,   l'impossibilita'   di  rinnovo  dello  stesso  incarico
dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
puo',   inoltre,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a
disposizione  dei  ruoli  di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 e' abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  ruoli"  e  le  parole: "del
medesimo  ruolo  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
comma  3  del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei
medesimi  ruoli  con  le  modalita' stabilite da apposito regolamento
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
4.  L'articolo  23  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  23  - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e'  istituito il ruolo dei
dirigenti,  che  si  articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui  ambito  sono  definite  apposite sezioni in modo da garantire la
eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati  attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
I  dirigenti  della  seconda  fascia  transitano  nella prima qualora
abbiano  ricoperto  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali
generali  o  equivalenti,  in  base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo  19,  comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni
senza  essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2.  E'  assicurata  la  mobilita'  dei  dirigenti  nell'ambito  delle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, nei
limiti  dei  posti  ivi  disponibili.  I  relativi provvedimenti sono
adottati,  su  domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per
la  funzione  pubblica,  sentite  l'amministrazione  di provenienza e
quella  di  destinazione.  I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano,  secondo  il  criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti  e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine  rapporto  e  allo  stato  giuridico  legato  all'anzianita'  di
servizio  e  al  fondo di previdenza complementare. La Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica cura
una  banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato".

5.  L'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  28.  -  (Accesso  alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso
alla  qualifica  di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso  per  esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea,  che  abbiano
compiuto   almeno  cinque  anni  di  servizio,  svolti  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma  di  laurea.  Per  i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il periodo di servizio e'
ridotto  a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso
della  qualifica  di  dirigente  in  enti  e  strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti
del  diploma  di  laurea,  che  hanno  svolto  per almeno due anni le
funzioni  dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in amministrazioni
pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti
di  diploma  di  laurea.  Sono altresi' ammessi i cittadini italiani,
forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato,
con  servizio  continuativo  per  almeno  quattro anni presso enti od
organismi   internazionali,   esperienze   lavorative   in  posizioni
funzionali  apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
del diploma di laurea.
3.  Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con  le  modalita'  stabilite  nel  regolamento  di  cui  al comma 5,
soggetti  muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica,  diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro  titolo  post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani  o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative
pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate
con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e la
Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione. Al corso-concorso
possono   essere   ammessi   dipendenti   di  ruolo  delle  pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni  di  servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali  e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere
ammessi,  altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per
i  dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono
essere  muniti  del  diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni   di  esperienza  lavorativa  in  tali  posizioni  professionali
all'interno delle strutture stesse.
4.  Il  corso  di  cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed e'
seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione
presso  amministrazioni  pubbliche o private. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e  al  periodo  di  applicazione e' corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro per la
funzione  pubblica  sentita, per la parte relativa al corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a)  le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate  al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per
cento, al corso-concorso;
b)  la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c)  i  criteri  per  la  composizione  e  la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d)  le  modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione  delle  esperienze  di  servizio  professionali  maturate
nonche',  nella  fase  di  prima  applicazione del concorso di cui al
comma  2,  una  riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale   appartenente  da  almeno  quindici  anni  alla  qualifica
apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e)   l'ammontare   delle  borse  di  studio  per  i  partecipanti  al
corso-concorso.
6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso   amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o  organismi
internazionali,  istituti  o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi  anche in collaborazione con istituti universitari italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private.
7.  Le  amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  il  numero  dei  posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
8.  Restano  ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche  dirigenziali  delle  carriere  diplomatica e prefettizia,
delle  Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
9.  Per  le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione  un  ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 9, pari a 1.500
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero".

6.  E'  fatta  comunque  salva  ad ogni effetto di legge la validita'
delle  graduatorie  degli  idonei  di pubblici concorsi per l'accesso
alle  qualifiche  di  dirigente  nei  limiti temporali previsti dalle
norme vigenti.

7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili,
le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano  immediata
applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici
vigilati  dallo  Stato  ove  e'  prevista  tale  figura.  I  predetti
incarichi  cessano  il  sessantesimo  giorno dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, esercitando i titolari degli stessi in
tale    periodo    esclusivamente    le    attivita'   di   ordinaria
amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili,  per  gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
non  generale,  puo'  procedersi,  entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi
ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il
criterio  della  rotazione  degli  stessi  e  le  connesse  procedure
previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area
1.  Decorso  tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove
nessun   provvedimento   sia   stato   adottato.  In  sede  di  prima
applicazione  dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente articolo, ai
dirigenti  ai  quali  non  sia  riattribuito l'incarico in precedenza
svolto e' conferito un incarico di livello retributivo equivalente al
precedente. Ove cio' non sia possibile, per carenza di disponibilita'
di  idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
professionali,  al dirigente e' attribuito un incarico di studio, con
il  mantenimento  del precedente trattamento economico, di durata non
superiore  ad  un  anno.  La  relativa  maggiore  spesa e' compensata
rendendo  indisponibile,  ai  fini  del  conferimento,  un  numero di
incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario,
tenendo    conto    prioritariamente   dei   posti   vacanti   presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8.  Al  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  15,  comma  1, primo periodo, le parole: "del ruolo
unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3,"
sono  inserite  le  seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto,".

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          Note all'art. 3:
          Comma 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro competente, a dirigenti della prima
          fascia  dei  ruoli  di  cui  all'art. 23 o, con contratto a
          tempo  determinato,  a persone in possesso delle specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 50 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro,  maturate, anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (Abrogato).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.
              Restano  ferme  le disposizioni di cui all'art. 2 della
          legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.
              - Per il testo dell'art. 2103 del codice civile vedi le
          note all'art. 2.
              - L'art.   2   della   legge  10 agosto  2000,  n.  246
          (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e'
          il seguente:
              "Art.  2  (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.   Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  23 del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dai  decreti
          legislativi  31 marzo  1998,  n.  80, e 29 ottobre 1998, n.
          387,  e  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 febbraio  1999,  n.  150,  concernenti l'istituzione del
          ruolo  unico  dei  dirigenti  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  non  si  applicano ai dirigenti del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco.
              2.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali anche di
          livello  generale  degli  uffici  del  Corpo  nazionale dei
          vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del
          presente articolo. Il contratto individuale successivamente
          stipulato     stabilisce     il    trattamento    economico
          onnicomprensivo   ai   sensi   dell'art.   24  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
          Gli  incarichi  hanno durata non inferiore a due anni e non
          superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo.
              3.  Per  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          l'incarico  di  funzioni dirigenziali generali e' conferito
          nei  limiti  delle  disponibilita' di organico, con decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'interno,  a  dirigenti dell'area operativa tecnica del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              4.  Ferme  restando le disposizioni di cui al contratto
          collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  area  di
          contrattazione  per il personale con qualifica dirigenziale
          dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
          contrattazione  "Aziende  ed amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento  autonomo", si osservano le disposizioni di cui
          ai  commi  1,  5  e  7 dell'art. 19 del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  80, e decreto legislativo
          29 ottobre 1998, n. 387.
              5.   Le   funzioni   vicarie,  in  caso  di  assenza  o
          impedimento  del direttore generale della protezione civile
          e   dei  servizi  antincendi,  sono  svolte  dal  dirigente
          generale   di  pari  livello  titolare  delle  funzioni  di
          ispettore  generale capo del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.".
          Comma 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
          mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
          valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
          collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
          all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
          le disposizioni del contratto collettivo.
              2. (Abrogato).
              3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate.".
              - L'art.  5  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) e' il seguente:
              "Art.  5  (La  valutazione  del  personale con incarico
          dirigenziale).  -  1.  Le  pubbliche amministrazioni, sulla
          base   anche  dei  risultati  del  controllo  di  gestione,
          valutano,  in  coerenza  a quanto stabilito al riguardo dai
          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, le prestazioni
          dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
          sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
          ad essi assegnate (competenze organizzative).
              2.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze
          organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
          risultati  dell'attivita'  amministrativa e della gestione.
          La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
          la  valutazione  e'  ispirato  ai  principi  della  diretta
          conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
          proponente   o   valutatore   di   prima   istanza,   della
          approvazione   o   verifica   della  valutazione  da  parte
          dell'organo  competente  o  valutatore  di seconda istanza,
          della partecipazione al procedimento del valutato.
              3.  Per  le amministrazioni dello Stato, la valutazione
          e'  adottata  dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale
          generale    interessato,   su   proposta   del   dirigente,
          eventualmente   diverso,   preposto   all'ufficio   cui  e'
          assegnato  il  dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
          ad  uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
          e'  adottata  dal  capo  del dipartimento o altro dirigente
          generale  sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
          di  responsabilita'  delle rispettive amministrazioni ed ai
          quali  si  riferisce  l'art.  14,  comma 1, lettera b), del
          decreto  n.  29  la valutazione e' effettuata dal Ministro,
          sulla   base   degli   elementi   forniti   dall'organo  di
          valutazione e controllo strategico.
              4.  La  procedura  di  valutazione  di  cui al comma 3,
          costituisce  presupposto per l'applicazione delle misure di
          cui  all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia
          di  responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
          di  cui  al  comma  1,  del  predetto articolo si applicano
          allorche'     i     risultati    negativi    dell'attivita'
          amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
          degli   obiettivi   emergono  dalle  ordinarie  ed  annuali
          procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
          di  un  risultato negativo si verifica prima della scadenza
          annuale,   il   procedimento  di  valutazione  puo'  essere
          anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
          anticipatamente  concluso,  inoltre  nei  casi previsti dal
          comma 2, del citato art. 21 del decreto n. 29.
              5.  Nel  comma  8  dell'art. 20, del decreto n. 29 sono
          aggiunte  alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
          ",  ovvero,  fino  alla  data  di entrata in vigore di tale
          decreto,    con    provvedimenti   dei   singoli   Ministri
          interessati".   Sono   fatte   salve   le   norme   proprie
          dell'ordinamento  speciale  della  carriera  diplomatica  e
          della  carriera  prefettizia, in materia di valutazione dei
          funzionari diplomatici e prefettizi.".
          Comma 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del decreto n.
          165/2001, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  22  (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti
          di  cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
          parere  di  un  comitato  di garanti, i cui componenti sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri.  Il comitato e' presieduto da un magistrato della
          Corte  dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
          designato  dal  Presidente  della  Corte dei conti; di esso
          fanno  parte  un  dirigente della prima fascia dei ruoli di
          cui  all'art.  23,  eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
          con  le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          e  collocato  fuori  ruolo  per la durata del mandato, e un
          esperto  scelto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
          settori   dell'organizzazione   amministrativa  del  lavoro
          pubblico.  Il  parere  viene reso entro trenta giorni dalla
          richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde
          dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
          non e' rinnovabile.".
          Comma 8:
              - Il  testo  dell'art.  15  del  decreto legislativo n.
          165/2001  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze    delle    amministrazioni   pubbliche),   come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   15  (Dirigenti).  -  1.  Nelle  amministrazioni
          pubbliche   di  cui  al  presente  capo,  la  dirigenza  e'
          articolata  nelle  due  fasce dei ruoli di cui all'art. 23.
          Restano  salve  le  particolari disposizioni concernenti le
          carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le carriere delle
          Forze   di   polizia   e   delle   Forze   armate.  Per  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
              2.   Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione,  nonche'  negli altri istituti pubblici di
          cui  al  sesto  comma  dell'art.  33 della Costituzione, le
          attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
              3.  Per  ciascuna  struttura organizzativa non affidata
          alla   direzione   del  dirigente  generale,  il  dirigente
          preposto   all'ufficio   di   piu'   elevato   livello   e'
          sovraordinato  al  dirigente preposto ad ufficio di livello
          inferiore.
              4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite
          funzioni  di  coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
          alla    durata   dell'incarico,   al   restante   personale
          dirigenziale.
              5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi  regionali,  per  la  Corte  dei conti e per
          l'Avvocatura  generale  dello Stato, le attribuzioni che il
          presente  decreto  demanda  agli  organi di Governo sono di
          competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
          Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
          generale  dello  Stato;  le  attribuzioni  che  il presente
          decreto   demanda   ai   dirigenti   preposti   ad   uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  sono di competenza dei
          segretari generali dei predetti istituti.".
              - Il  testo  dell'art.  53  del  decreto legislativo n.
          165/2001  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze    delle    amministrazioni   pubbliche),   come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
          decreto,   nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  17 marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli  articoli  267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.".
 
ART. 4.

              (Concorsi per la qualifica dirigenziale).
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con
riserva  ai  concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del
decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi
requisiti  di  accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387
del 1998.

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          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  legislativo  n. 387/1988 reca "Ulteriori
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          80.".
 
ART. 5.

(Personale  di  cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo
                       30 marzo 2001, n. 165).
1.  Nei  limiti  del  50  per cento dei posti disponibili nell'ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di
ciascuna  amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma
3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo
superamento   di   concorso   riservato  per  titoli  di  servizio  e
professionali,  da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima
data, nella seconda fascia dirigenziale.
2.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli
inquadramenti  previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma
2,  della  presente  legge,  con  decorrenza dalla data di entrata in
vigore dello stesso regolamento.
3.  Alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

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          Note all'art. 5:
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  69  del  decreto
          legislativo n. 165/2001, e' il seguente:
              "3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
          agli  articoli  60  e  61  del decreto del Presidente della
          Repubblica   30 giugno   1972,   n.   748,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni, e quello di cui all'art. 15
          della   legge  9 marzo  1989,  n.  88,  i  cui  ruoli  sono
          contestualmente  soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
          conserva  le  qualifiche ad personam. A tale personale sono
          attribuite  funzioni  vicarie  del  dirigente e funzioni di
          direzione  di uffici di particolare rilevanza non riservati
          al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione
          e  vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
          economico   e'   definito  tramite  il  relativo  contratto
          collettivo.".
              - Il  testo  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge 4 agosto 1975, n. 397 in materia di graduatoria unica
          nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
          legge,  con  esclusione  di  qualsiasi  effetto  economico,
          nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.  Il  comma  47  dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
              "47.  Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
          dei   concorsi  pubblici  per  il  personale  del  Servizio
          sanitario    nazionale,    approvate   successivamente   al
          31 dicembre   1993,   possono  essere  utilizzate  fino  al
          31 dicembre 1998".
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua   di  cui  al  comma 2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.".
 
ART. 6.

  (Norme in materia di incarichi presso enti, societa' e agenzie).
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di
amministrazione  o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle
societa'  controllate  o  partecipate dallo Stato, delle agenzie o di
altri  organismi  comunque  denominati,  conferite  dal Governo o dai
Ministri   nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  naturale  della
legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione
delle  Camere,  o  nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di
entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o
rinnovate  entro  sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale  termine  gli  incarichi  per  i  quali non si sia provveduto si
intendono  confermati  fino  alla  loro  naturale scadenza. Le stesse
disposizioni  si  applicano  ai  rappresentanti  del  Governo  e  dei
Ministri  in  ogni  organismo  e  a  qualsiasi  livello,  nonche'  ai
componenti  di  comitati,  commissioni  e  organismi  ministeriali  e
interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2.  Le  nomine  di cui al presente articolo conferite o comunque rese
operative  negli  ultimi  sei mesi antecedenti la fine naturale della
tredicesima  legislatura,  nonche'  quelle  conferite o comunque rese
operative  nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data
di   insediamento  del  nuovo  Governo,  possono  essere  confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
 
ART. 7.

(Modifiche  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo
    unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1.  Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"ART.  23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e
privato).  -  1.  In  deroga  all'articolo  60  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti  alla  carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente
agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati  ordinari, amministrativi e
contabili  e  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  possono, a
domanda,  essere  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  lo
svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in  materia  di  collocamento  fuori  ruolo  nei  casi consentiti. Il
periodo  di  aspettativa  comporta  il  mantenimento  della qualifica
posseduta.   E'   sempre   ammessa   la  ricongiunzione  dei  periodi
contributivi  a  domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della legge 7
febbraio  1979,  n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle   quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
l'incarico   e'   espletato   presso   organismi   operanti  in  sede
internazionale,  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e' a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti.
2.  I  dirigenti  di  cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3.  Per  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati  e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il  collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle
amministrazioni  pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa
di  cui  al  comma  1  non  puo'  superare  i  cinque  anni  e non e'
computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.  L'aspettativa  per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti  privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1
non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni
di  vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su contratti o
concesso  autorizzazioni  a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che si intende svolgere sia
presso  una  impresa,  il  divieto si estende anche al caso in cui le
predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato imprese che,
anche  indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b)  il  personale  intende  svolgere attivita' in organismi e imprese
private  che,  per  la  loro natura o la loro attivita', in relazione
alle  funzioni  precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all'immagine   dell'amministrazione   o   comprometterne  il  normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6.  Il  dirigente  non  puo',  nei  successivi  due  anni,  ricoprire
incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5.
7.  Sulla  base  di  appositi  protocolli  di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale
presso  imprese  private.  I  protocolli disciplinano le funzioni, le
modalita'  di  inserimento  e l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di
assegnazione   temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce  titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque
applicazione  nei  confronti  del personale militare e delle Forze di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono individuati i soggetti
privati  e  gli  organismi  internazionali  di  cui al comma 1 e sono
definite   le   modalita'  e  le  procedure  attuative  del  presente
articolo".

2.  All'articolo  101  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3.  Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva del
comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della
vicedirigenza   nella  quale  e'  ricompreso  il  personale  laureato
appartenente   alle   posizioni   C2   e   C3,   che  abbia  maturato
complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle
corrispondenti  qualifiche  VIII  e IX del precedente ordinamento. In
sede  di  prima applicazione la disposizione di cui al presente comma
si  estende  al  personale  non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali
per  l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti
possono  delegare  ai  vice  dirigenti  parte delle competenze di cui
all'articolo 17.
2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al
personale  dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo
1,  comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e
C3  del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze. Restano salve le competenze
delle   regioni   e   degli  enti  locali  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente: "I
professionisti   degli   enti  pubblici,  gia'  appartenenti  alla  X
qualifica  funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi degli enti di
ricerca,  compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo  di  spesa  a  carico  delle  amministrazioni interessate,
unitamente  alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale
autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".
5.  Dalla  disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


          Note all'art. 7:
              - Il  testo  dell'art.  101  del decreto legislativo n.
          267/2000  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente:
              "Art.   101   (Disponibilita'  e  mobilita).  -  1.  Il
          segretario  comunale o provinciale non confermato, revocato
          o  comunque  privo di incarico e' collocato in posizione di
          disponibilita' per la durata massima di quattro anni.
              2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
          all'albo  ed  e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
          di  cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o
          per  l'attivita'  di  consulenza,  nonche' per incarichi di
          supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per  l'espletamento di
          funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita presso
          altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri
          a  carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio. Per il
          periodo   di   disponibilita'   al  segretario  compete  il
          trattamento   economico  in  godimento  in  relazione  agli
          incarichi conferiti.
              3.  Nel  caso  di  collocamento  in  disponibilita' per
          mancato   raggiungimento   di   risultati   imputabile   al
          segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
          dei  doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
          compete il trattamento economico tabellare spettante per la
          sua  qualifica  detratti  i  compensi percepiti a titolo di
          indennita'  per  l'espletamento  degli  incarichi di cui al
          comma 2.
              4.  Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio
          in  qualita'  di titolare in altra sede il segretario viene
          collocato  d'ufficio  in  mobilita'  presso altre pubbliche
          amministrazioni  nella  piena  salvaguardia della posizione
          giuridica ed economica.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
          segretari  comunali  e  provinciali equiparati ai dirigenti
          statali  ai  fini  delle procedure di mobilita' per effetto
          del   contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro.  Alla
          cessazione   dell'incarico,   il   segretario   comunale  o
          provinciale    viene    collocato    nella   posizione   di
          disponibilita' nell'ambito dell'albo di appartenenza.".
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  40  del  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.    40    (Contratti    collettivi   nazionali   e
          integrativi). - 1. Omissis.
              2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni   rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,
          comma 4,  sono  stabiliti  i  comparti della contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
          enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
          funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
          ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
          alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
          amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
          separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
          rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
          per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
          quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
          aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
          41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
          di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
          che     comportano     iscrizione     ad     albi    oppure
          tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
              Omissis.".
ART. 8.

   (Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).
1.  L'articolo  1  della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' sostituito
dal seguente:
"ART.  1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  puo',  previa  autorizzazione  della  Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, con
decreto  dell'amministrazione  interessata, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
essere  collocato  fuori  ruolo per assumere un impiego o un incarico
temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi
internazionali,  nonche'  esercitare  funzioni,  anche  di  carattere
continuativo,  presso  Stati  esteri. Il collocamento fuori ruolo, il
cui  contingente  non  puo'  superare complessivamente le cinquecento
unita',  e'  disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme,
puo'  essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di
detta  scadenza.  Resta  salvo  quanto  disposto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.  In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo'
essere  concessa  dall'amministrazione  di  appartenenza  l'immediata
utilizzazione   dell'impiegato   presso   gli   enti   od   organismi
internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".
2.   Per   i  cittadini  italiani  collocati  fuori  ruolo  ai  sensi
dell'articolo  1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito
dal  comma  1  del  presente  articolo,  fatte  salve le disposizioni
eventualmente  piu'  favorevoli  previste  dalle  amministrazioni  di
appartenenza,   il  servizio  prestato  presso  enti,  organizzazioni
internazionali  o  Stati esteri e' computato per intero ai fini della
progressione   della   carriera,   dell'attribuzione   degli  aumenti
periodici  di  stipendio  e,  secondo  le  modalita'  stabilite dalla
medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza
e previdenza, nonche' ai fini della valutazione dei titoli.
3.  All'articolo  1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo  le  parole:  "o  di  fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o
svolge altra forma di collaborazione autorizzata".
 
ART. 9.

(Accesso  di  dipendenti  privati  allo  svolgimento  di  incarichi e
                     attivita' internazionali).
1.  E'  istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco
per  l'iscrizione  delle imprese private che siano disposte a fornire
proprio  personale  di  cittadinanza  italiana, per ricoprire posti o
incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2.  Per  l'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1,  le imprese
interessate  inoltrano  al Ministero degli affari esteri le richieste
di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attivita' in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c)  i  settori  professionali  ed  il numero massimo di candidati che
intendono fornire;
d)  l'impegno  a  mantenere  il  posto  di  lavoro  senza  diritto al
trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti
o  incarichi  presso  enti  o organismi internazionali, con eventuale
indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al
comma  1  avviene,  nei  limiti  dei  posti  vacanti,  sulla  base di
professionalita',   esperienza   e   conoscenze  tecnico-scientifiche
possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della
carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale
che  disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta solo
a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.
4.  Gli  incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione
di  alcuna  indennita'  o  emolumento,  comunque denominato, da parte
delle amministrazioni pubbliche italiane.
 
ART. 10.
(Disposizioni di attuazione).
1.  Con  uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite  le  modalita'  e  le  procedure attuative dell'articolo 28,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come
sostituito  dall'articolo  3,  comma 5, della presente legge, nonche'
degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  sono  disciplinati:  le  modalita'  di istituzione,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei ruoli dei dirigenti delle
amministrazioni  dello  Stato nonche' le procedure e le modalita' per
l'inquadramento,  nella  fase  di  prima attuazione, dei dirigenti di
prima  e  seconda  fascia  del  ruolo  unico  nei ruoli delle singole
amministrazioni,  fatta  salva  la  possibilita'  per il dirigente di
optare  per  il  rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il
reclutamento   tramite   procedura   concorsuale;   le  modalita'  di
utilizzazione  dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di  uffici  dirigenziali; le modalita' di elezione del componente del
comitato  dei  garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  come modificato dall'articolo 3, comma 3,
della  presente  legge.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  di tale
regolamento  e'  abrogato  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3.  La  disciplina  relativa  alle  disposizioni  di  cui  al comma 3
dell'articolo   7,   che   si   applicano  a  decorrere  dal  periodo
contrattuale  successivo  a  quello  in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  resta  affidata  alla contrattazione
collettiva,  sulla  base  di  atti  di  indirizzo del Ministro per la
funzione  pubblica  all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche   amministrazioni   (ARAN)  anche  per  la  parte  relativa
all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

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          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 3 dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio   1999,  n.  150,  reca:  "Regolamento  recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          Ruolo  Unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti.".
 
ART. 11.
(Norma finale).
1.  In  tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali
nelle  quali  e'  espressamente  o implicitamente richiamato il ruolo
unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli
dei dirigenti delle singole amministrazioni.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 15 luglio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 1696):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  per  la  funzione  pubblica
          (Frattini) il 2 ottobre 2001.
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  l'11 ottobre  2001  con  pareri delle
          commissioni II, III, IV, V, X e XI.
              Esaminato  dalla  I commissione il 17, 23 ottobre 2001;
          l'8, 28 novembre 2001; il 17 gennaio 2002.
              Relazione  scritta  presentata il 18 gennaio 2002 (atto
          n. 1696/A) relatore on. Oricchio.
              Esaminato in aula il 21, 22 gennaio 2002 e approvato il
          23 gennaio 2002.
                    Senato della Repubblica (atto n. 1052):
              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  29 gennaio  2002 con pareri delle
          commissioni 2a, 3a, 4a, 5a 7a, 10a e 11a.
              Esaminato  dalla  1a  commissione  il  6,  12,  20, 26,
          28 febbraio 2002; il 13, 14 marzo 2002.
              Esaminato  in aula il 9, 10, 11 aprile 2002 e approvato
          con modificazioni il 17 aprile 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 1696/B):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  23 aprile  2002  con pareri delle
          commissioni III, IV, V, VII e XI.
              Esaminato  dalla  I  commissione  il 14, 15, 16, 29, 30
          maggio 2002; l'11, 12 giugno 2002.
              Esaminato  in  aula  il  17 giugno 2002 ed approvato il
          19 giugno 2002.

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2002