LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 

   Ratifica   ed   esecuzione  della  convenzione  sui  diritti   del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
(GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35)
 
 Vigente al: 12-6-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York il 20
novembre 1989.
                               Art. 2.
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data alla convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore  in
conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  49 della convenzione
stessa.
                               Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 27 maggio 1991
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
             Parte di provvedimento in formato grafico 

PRIMA PARTE

                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO 
                              Preambolo 
Gli Stati parti alla presente Convenzione 
Considerando che, in conformita' con  i  principi  proclmatati  nella
Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignita' inerente a
tutti i membri della  famiglia  umana  nonche'  l'uguaglianza  ed  il
carattere inalienabile dei loro  diritti  sono  le  fondamenta  della
liberta', della giustizia e della pace nel mondo, 
Tenendo presente che i popoli  delle  Nazioni  Unite  hanno  ribadito
nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo  e  nella
dignita' e nel  valore  della  persona  umana  ed  hanno  risolto  di
favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni  di
vita in un maggiore liberta', 
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei
Dirittti dell'Uomo e nei Patti internazionali  relativi  ai  Dirittti
dell'Uomo hanno proclamato  ed  hanno  convenuto  che  ciascuno  puo'
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enun-
ciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione  politica  o  di  ogni
altra opinione, di origine nazionale  o  sociale,  di  ricchezza,  di
nascita o di ogni altra circostanza, 
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia  ha  diritto  ad  un
aiuto e ad una assistenza particolari, 
Convinti che  la  famiglia,  unita  fondamentale  della  societa'  ed
ambiente naturale per la crescita ed il benessere  di  tutti  i  suoi
membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integramente il  suo
ruolo nella collettivita', 
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini  dello  sviluppo  armonioso  e
completo  della  sua  personalita'  deve  crescere   in   un'ambiente
familiare in un clima di felicita', di amore e di comprensione, 
In considerazione del  fatto  che  occorra  preparare  pienamente  il
fanciullo ad avere  una  sua  vita  individuale  nella  Societa',  ed
educarlo nello spirito degli  ideali  proclamati  nella  Carta  delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignita', di
tolleranza, di liberta', di uguaglianza e di solidarieta', 
Tenendo presente che  la  neccessita'  di  concedere  una  protezione
speciale al fanciullo  e'  stata  enunciata  nella  Dichiarazione  di
Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione  dei
Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre
1959  e  riconosciuta  nella  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti
dell'Uomo, nel Patto internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e
politici - in  particolare  negli  articoli  23  e  24  -  nel  Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e  culturali  -
in  particolare  all'articolo  10-  e  negli  Statuti   e   strumenti
pertinenti delle Istituzioni  specializzate  e  delle  Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, 
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione  dei  Diritti
dell'Uomo "il fanciullo, a causa  della  sua  mancanza  di  maturita'
fisica ed  intellettuale  necessita  di  una  protezione  e  di  cure
particolari, ivi compresa  una  protezione  legale  appropriata,  sia
prima che dopo la nascita, 
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi  sociali
e  giuridici  applicabili  alla  protezione  ed  al   benessere   dei
fanciulli, considerati sopratutto sotto il profilo  delle  prassi  in
materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e
internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni  Unite
relative all'amministrazione  della  giustizia  minorile  (Regole  di
Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione  delle  donne  e  dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, 
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi  del  mondo  fanciulli  che
vivono in condizioni particolarmente difficili e  che  e'  necessario
prestare ad essi una particolare attenzione, 
Tenendo debitamente conto  dell'importanza  delle  tradizioni  e  dei
valori culturali di ciascun popolo per la protezione  e  lo  sviluppo
armonioso del fanciullo, 
Riconoscendo l'importanza della cooperazione  internazionale  per  il
miglioramento delle condizioni di  vita  dei  fanciulli  di  tutti  i
paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
Ai sensi della presente Convenzione si  intende  per  fanciullo  ogni
essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se  abbia
raggiunto  prima  la   maturita'   in   virtu'   della   legislazione
applicabile. 
                             Articolo 2 
1. Gli Stati parti si impegnano  a  rispettare  i  diritti  enunciati
nella presente Convenzione ed a  garantirli  ad  ogni  fanciullo  che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione  di  sorta  ed  a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso,  di
lingua, di religione, di opinione politica o altra  del  fanciullo  o
dei  suoi  genitori  o  rappresentanti  legali,  dalla  loro  origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; 
2.  Gli  Stati  parti  adottano  tutti  i  provvedimenti  appropriati
affinche' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni  forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla  condizione  sociale,
dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori,
dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 
                             Articolo 3 
1. In tutte le decisioni relative ai  fanciulli,  di  competenza  sia
delle istituzioni pubbliche o  private  di  assistenza  sociale,  dei
tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve  essere  una  considerazione
preminente. 
2. Gli Stati  parti  si  impegnano  ad  assicurare  al  fanciullo  la
protezione e le cure necessarie al suo benessere,  in  considerazione
dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di  altre
persone che hanno la sua responsabilita' legale, ed a tal  fine  essi
adottano  tutti  i  provvedimenti   legislativi   ed   amministrativi
appropriati. 
3.  Gli  Stati  parti  vigilano  affinche'  il  funzionamento   delle
istituzioni, servizi ed istituti che  hanno  la  responsabilita'  dei
fanciulli e che provvedono alla loro  protezione  sia  conforme  alle
norme stabilite dalle Autorita' competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero  e  la
competenza del loro personale  nonche'  l'esistenza  di  un  adeguato
controllo. 
                             Articolo 4 
Gli Stati parti  si  impegnano  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti
legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti
riconosciuti  dalla  presente  Convenzione.  Trattandosi  di  diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro
i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,  nell'ambito
della coopperazione interanzionale. 
                             Articolo 5 
Gli Stati parti rispettano  la  responsabilita',  il  diritto  ed  il
dovere dei genitori  o,  se  del  caso,  dei  membri  della  famiglia
allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali,  dei
tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare
a  quest'ultimo,  maniera  corrispondente  allo  sviluppo  delle  sue
capacita' l'orientamento ed i  consigli  adeguati  allaesercizio  dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione. 
                             Articolo 6 
1. Gli Stati parti riconoscono  che  ogni  fanciullo  ha  un  diritto
inerente alla vita. 
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la  misura  del  possibile  la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. 
                             Articolo 7 
1. Il fanciullo e' registrato immediatamente  al  momento  della  sua
nascita e  da  allora  ha  diritto  ad  un  nome,  ad  acquisire  una
cittadinanza e, nella  misura  del  possibile,  a  conoscere  i  suoi
genitori ed a essere allevato da essi. 
2. Gli Stati parti vigilano affinche' questi diritti siano attuati in
conformita con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi  che
sono imposti  loro  dagli  strumenti  internazionali  applicabili  in
materia, in particolare nei casi in cui se cio' non fosse  fatto,  il
fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. 
                             Articolo 8 
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua  nazionalita',
il  suo  nome  e  le  sue  relazioni  famigliari,  cosi'  come   sono
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 
2. Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identita' o di alcuni  di  essi,  gli  Stati  parti  devono
concedergli  adeguata  assistenza  e  protezione  affinche'  la   sua
identita sia ristabilita il piu' rapidamente possibile. 
                             Articolo 9 
1. Gli Stati parti vigilano affinche' il fanciullo non  sia  separato
dai suoi genitori contro la loro volonta'  a  meno  che  le  autorita
competenti non decidano, sotto riserva  di  revisione  giudiziaria  e
conformemente con le  leggi  di  procedura  applicabili,  che  questa
separazione e' necessaria nell'interesse  preminente  del  fanciullo.
Una decisione in questo senso puo' essere necessaria in  taluni  casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il
fanciullo oppure se vivono separati ed  una  decisione  debba  essere
presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 
2. In tutti i casi previsti al paragrafo  1  del  presente  articolo,
tutte  le  Parti  interessate  devono  avere   la   possibilita'   di
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del  fanciullo  separato  da
entrambi i genitori o da uno di essi,  di  intrattenere  regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a
meno  che  cio'  non  sia  contrario  all'interesse  preminente   del
fanciullo. 
4. Se la separazione e' il risultato di provvedimenti adottati da uno
Stato  Parte,  come  la  detenzione,   l'imprigionamento,   l'esilio,
l'espulsione o la morte (compresa la  morte,  quale  che  ne  sia  la
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i  genitori  o
di uno di essi, o del  fanciullo,  lo  Stato  parte  fornisce  dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un  altro
membro della famiglia,  le  informazioni  essenziali  concernenti  il
luogo dove si trovano il familiare o  i  familiari,  a  meno  che  la
divulgazione di tali informazioni  possa  mettere  a  repentaglio  il
benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano  inoltre  affinche'
la presentazione di tale domanda non comporti di per se'  conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate. 
                             Articolo 10 
1. In conformita' con l'obbligo  che  incombe  agli  Stati  parti  in
virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato  Parte
o  di  lasciarlo  ai  fini  di  un  ricongiungimento  familiare  sara
considerata con uno spirito positivo, con umanita' e  diligenza.  Gli
Stati parti vigilano  inoltre  affinche'  la  presentazione  di  tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della
domanda e per i loro fami liari. 
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha  diritto
ad intrattere rapporti personali  e  contatti  diretti  regolari  con
entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. 
A tal fine, ed in conformita  con  l'obbligo  incombente  agli  Stati
parti, in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo  9,  gli  Stati  parti
rispettano  il  diritto  del  fanciullo  e  dei  suoi   genitori   di
abbandonare ogni paese, compreso  il  loro  e  di  fare  ritorno  nel
proprio paese. Il diritto  di  abbandonare  ogni  paese  puo'  essere
regolamentato solo dalle limitazioni  stabilite  dalla  legislazione,
necessarie  ai  fini  della  protezione  della   sicurezza   interne,
dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche, o  dei
diritti e delle liberta' di altrui, compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione. 
                             Articolo 11 
1.  Gli  Stati  parti  adottano  provvedimenti   per   impedire   gli
spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di  accordi
bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti. 
                             Articolo 12 
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di  discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione
che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua eta  e  del  suo  grado  di
maturita. 
2. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo  la  possibilita'
di essere ascoltato in ogni procedura  giudiziaria  o  amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura
della legislazione nazionale; 
                             Articolo 13 
1. Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto
comprende la  liberta  di  ricercare,  di  ricevere  e  di  divulgare
informazioni  ed  idee  di  ogni  specie,   indipendentemente   dalle
frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o  artistica,  o  con
ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 
2. L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: 
a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure 
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico,
della salute o della moralita pubbliche. 
                             Articolo 14 
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla  liberta'
di pensiero, di coscienza e di religione. 
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il  dovere  dei  genitori
oppure, se del  caso,  dei  rappresentanti  legali  del  bambino,  di
guidare quest'ultimo nello esercizio  del  summenzionato  diritto  in
maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita. 
3. La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo'
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte  dalla  legge,
necessarie  ai  fini  del  mantenimento  della  sicurezza   pubblica,
dell'ordine pubblico, della  sanita'  e  della  moralita'  pubbliche,
oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo. 
                             Articolo 15 
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla  liberta'
di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente. 
2. L'esercizio di tali diriti puo' essere  oggetto  unicamente  delle
limitazioni  stabilite  dalla  legge,  necessarie  in   un   societa'
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita'
pubbliche, o i diritti e la liberta' altrui. 
                             Articolo 16 
1. Nessun  fanciullo  sara'  oggetto  di  interferenze  arbitrarie  o
illegali  nella  sua  vita  privata,  nella  sua  famiglia,  nel  suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti  illegali
al suo onore e alla sua riputazione. 
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della  legge  contro  tali
interferenze o tali affronti. 
                             Articolo 17 
Gli Stati parti riconoscono l'importanza  della  funzione  esercitata
dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo  possa  accedere  ad
una informazione ed a materiali provenienti  da  fonti  nazionali  ed
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il  suo
benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli stati parti: 
a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che
hanno  una  utilita'  sociale  e  culturale  per   il   fanciullo   e
corrispondono allo spirito dell'articolo 29; 
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di  produrre,
di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di  questo  tipo
proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali; 
c)  Incoraggiano  la  produzione  e  la  diffusione  di   libri   per
l'infanzia; 
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo  delle
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o  appartenenti  ad  un
gruppo no minoritario; 
e)  favoriscono  l'elaborazione  di  principi  direttivi  appropriati
destinati  a  proteggere  il  fanciullo  dalle  informazioni  e   dai
materiali che nuocciono al  suo  benessere  in  considerazione  delle
disposizioni degli articoli 13 e 18. 
                             Articolo 18 
1.  Gli  Stati  parti  faranno  del  loro  meglio  per  garantire  il
riconoscimento del principio  comune  secondo  il  quale  entrambi  i
genitori  hanno  una  responsabilita'  comune  per  quanto   riguarda
l'educazione del fanciullo ed  il  provvedere  al  suo  sviluppo.  La
responsabilita' di allevare il  fanciullo  e  di  provvedere  al  suo
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori  oppure,  se  del  caso  ai
genitori del fanciullo oppure, se del  caso  ai  suoi  rappresentanti
legali i quali devono essere  guidati  principalmente  dall'interesse
preminente del fanciullo. 
2. Al fine di garantire e di promuovere  i  diritti  enunciati  nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati
ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo  nell'esercizio
della responsabilita' che incombe loro di  allevare  il  fanciullo  e
provvedono  alla  creazione  di  istituzioni,  istituti   e   servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 
3. Gli  Stati  parti  adottano  ogni  appropriato  provvedimento  per
garantire ai  fanciulli  i  cui  genitori  lavorano,  il  diritto  di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza  all'infanzia,
per i quali essi abbiano i requisiti necessari. 
                             Articolo 19 
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,  amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni  forma  di
violenza,  di  oltraggio  o  di  brutalita'  fisiche  o  mentali,  di
abbandono o di  negligenza,  di  maltrattamenti  o  di  sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui e'  affidato
all'uno  o  all'altro,  o  ad  entrambi,  i  suoi  genitori,  al  suo
rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra
persona che ha il suo affidamento. 
2.  Le  suddette  misure  di  protezione  concoreranno,  in  caso  di
necessita', procedure efficaci per la creazione di programmi  sociali
finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e  a  coloro
ai quali egli e' affidato, nonche' per altre forme di prevenzione, ed
ai   fini   dell'individuazione,   del    rapporto    dell'arbitrato,
dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare  ai  casi  di
maltrattamento del fanciullo di cui  sopra;  esse  dovranno  altresi'
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario. 
                             Articolo 20 
1. Ogni fanciullo  il  quale  e'  temporaneamente  o  definitivamente
privato del  suo  ambiente  familiare  oppure  che  non  puo'  essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse,  ha  diritto  ad
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 
2. Gli Stati parti prevedono  per  questo  fanciullo  una  protezione
sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale. 
3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per
mezzo  di  una  famiglia,  della   kafalah   di   diritto   islamico,
dell'adozione o  in  caso  di  necessita',  del  collocamento  in  un
adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una  selezione  tra
queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una
certa continuita' nell'educazione del fanciullo,  nonche'  della  sua
origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. 
                             Articolo 21 
Gli  Stati  Parti  che  ammettono  e/o  autorizzano  l'adozione,   si
accertano  che   l'interesse   superiore   del   fanciullo   sia   la
considerazione fondamentale in materia, e: 
a) Vigilano affiche' l'adozione di un fanciullo sia autorizzata  solo
dalle Autorita' competenti le quali verificano, in conformita' con la
legge  e  con  le  procedure  applicabili  ed  in  base  a  tutte  le
informazioni affidabili relative al caso  in  esame,  che  l'adozione
puo' essere effettuata in considerazione della situazione del bambino
in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti  legali
e che, ove fosse necessario, le persone  interessate  hanno  dato  il
loro  consenso  all'adozione  in  cognizione  di  causa,  dopo   aver
acquisito i pareri necessari; 
b)  Riconoscono  che  l'adozione  all'estero  puo'  essere  presa  in
considerazione come un altro mezzo per garantire le  cure  necessarie
al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia  in
una famiglia, oppure  in  una  famiglia  di  adozione  oppure  essere
allevato in maniera adeguata; 
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinche'  il  fanciullo
abbia il beneficio di  garanzie  e  di  norme  equivalenti  a  quelle
esistenti per le adozioni nazionali; 
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinche', in  caso  di
adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi  fonte
di  profitto  materiale  indebito  per  le  persone   che   ne   sono
reponsabili; 
e) Ricercano le finalita' del presente articolo stipulando accordi  o
intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e  si  sforzano
in questo contesto di vigilare affinche' le sistemazioni di fanciulli
all'estero  siano  effettuate  dalle   autorita'   o   dagli   organi
competenti. 
                             Articolo 22 
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinche' un fanciullo il
quale  cerca  di  ottenere  lo  statuto  di  rifugiato,   oppure   e'
considerato come rifugiato ai sensi delle regole  e  delle  procedure
del  diritto  internazionale  o   nazionale   applicabile,   solo   o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra  persona,  possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie
per consentirgli di usufruire dei diritti che gli  sono  riconosciuti
dalla presente Convenzione e  dagli  altri  strumenti  internazionali
relativi ai diritti dell'uomo o di natura  umanitaria  di  cui  detti
Stati sono parti. 
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano,  a  seconda  di  come  lo
giudichino    necessario,    a    tutti    gli    sforzi     compiuti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  e  le  altre  organizzazioni
intergovernative o non governative  competenti  che  collaborano  con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per  proteggere  ed  aiutare  i
fanciulli che si  trovano  in  tale  situazione  e  per  ricercare  i
genitori o altri fami liari di ogni fanciullo rifugiato  al  fine  di
ottenere le  informazioni  necessarie  per  ricongiungerlo  alla  sua
famiglia.  Se  il  padre,  la  madre  o  ogni  altro  familiare  sono
irreperibili,  al  fanciullo  sara'  concessa,  secondo  i   principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di  quella
di  ogni  altro  fanciullo  definitivamente  oppure   temporaneamente
privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo. 
                             Articolo 23 
1.  Gli  Stati  parti  riconoscono  che  i  fanciulli  mentalmente  o
fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in
condizioni che garantiscano la  loro  dignita'  favoriscano  la  loro
autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunita'. 
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli  handicappati
di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano  e  garantiscono,  in
considerazione delle  risorse  disponibili,  la  concessione,  dietro
richiesta,  ai  fanciulli  handicappati  in  possesso  dei  requisiti
richiesti, ed a coloro i quali ne hanno  la  custodia,  di  un  aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla  situazione  dei  suoi
genitori o di coloro ai quali egli e' affidato. 
3.  In  considerazione  delle   particolari   esigenze   dei   minori
handicappati, l'aiuto fornito in conformita' con il paragrafo  2  del
presente articolo e'  gratuito  ogni  qualvolta  cio'  e'  possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro
ai quali il minore e' affidato. Tale aiuto e' concepito in modo  tale
che  i  minori  handicappati  abbiano  effettivamente  accesso   alla
educazione,   alla   formazione,   alle    cure    sanitarie,    alla
riabilitazione,  alla  preparazione  al  lavoro  ed  alle   attivita'
ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta  a
concretizzare la  piu'  completa  integrazione  sociale  ed  il  loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale. 
4. In uno spirito di cooperazione  internazionale,  gli  Stati  parti
favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel  settore  delle
cure sanitarie preventive e del  trattamento  medico,  psicologico  e
funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di
informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i  servizi  di
formazione professionale, nonche' l'accesso a tali dati, in vista  di
consentire agli Stati parti  di  migliorare  le  proprie  capcita'  e
competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori.  A  tal
riguardo, si terra' conto in particolare della necessita'  dei  paesi
in via di sviluppo. 
                             Articolo 24 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore  di  godere  del
miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi  medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun  minore
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 
2. Gli Stati parti si sforzano di  garantire  l'attuazione  integrale
del summenzionato diritto ed in particolare, adottano  ogni  adeguato
provvedimento per: 
a) Diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli; 
b) Assicurare  a  tutti  i  minori  l'assistenza  medica  e  le  cure
sanitarie necessarie, con  particolare  attenzione  per  lo  sviluppo
delle cure sanitarie primarie; 
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione,  anche  nell'ambito
delle   cure   sanitarie   primarie,    in    particolare    mediante
l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli  e
dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; 
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; 
e) Fare in modo che tutti i gruppi della societa'  in  particolare  i
genitori ed i minori  ricevano  informazioni  sulla  salute  e  sulla
nutrizione  del  minore  sui  vantaggi  dell'allattamento  al   seno,
sull'igiene e sulla  salubrita'  dell'ambiente  e  sulla  prevenzione
degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro  di  mettere
in pratica tali informazioni; 
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori  e
l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. 
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad  abolire  le
pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 
4. Gli Stati parti si impegnano  a  favorire  ed  a  incoraggiare  la
cooperazione internazionale in  vista  di  attuare  gradualemnte  una
completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A
tal fine saranno tenute in particolare considerazione  le  necessita'
dei paesi in via di sviluppo. 
                             Articolo 25 
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che e' stato collocato dalle
Autorita' competente al fine di ricevere cure, una protezione  oppure
una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di
detta  terapia  e  di  ogni  altra  circostanza  relativa  alla   sua
collocazione. 
                             Articolo 26 
1. Gli Stati parti  riconoscono  ad  ogni  fanciullo  il  diritto  di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza  sociale,
ed  adottano  le  misure  necessarie  per  garantire   una   completa
attuazione di questo diritto in conformita' con la loro  legislazione
nazionale. 
2.  Le  prestazioni,  se  necessarie,  dovranno  essere  concesse  in
considerazione delle risorse e della situazione del  minore  e  delle
persone responsabili del suo mantenimento e  tenendo  conto  di  ogni
altra  considerazione  relativa  ad  una   domanda   di   prestazione
effettuata dal fanciullo o per suo conto. 
                             Articolo 27 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di  ogni  fanciullo  ad  un
livello di vita sufficiente per consentire il  suo  sviluppo  fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale. 
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento  del
fanciullo la responsabilita'  fondamentale  di  assicurare,  entro  i
limiti delle loro  possibilita'  e  dei  loro  mezzi  finanziari,  le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione
delle condizioni nazionali e compatibilmente con i  loro  mezzi,  per
aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del  fanciullo
di attuare questo diritto ed offrono, se  del  caso,  una  assistenza
materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio. 
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento  al  fine  di
provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso
i  suoi  genitori  o  altre  persone   aventi   una   responsabilita'
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero.  In
particolare, per tener conto dei casi in cui la  persona  che  ha  un
responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo vive  in  uno
Stato diverso da quello del fanciullo, gli  Stati  parti  favoriscono
l'adesione ad accordi internazionali oppure la  conclusione  di  tali
accordi, nonche' l'adozione di ogni altra intesa appropriata. 
                             Articolo 28 
1.  Gli  Stati   parti   riconoscono   il   diritto   del   fanciullo
all'educazione, ed in particolare, al fine di  garantire  l'esercizio
di  tale  diritto  gradualmente  ed  in  base  all'uguaglianza  delle
possibilita': 
a) Rendono l'insegnamento primario abbligatorio e gratuito per tutti; 
b) Incoraggiano  l'organizzazione  di  varie  forme  di  insegnamento
secondario sia generale che  professionale,  che  saranno  aperte  ed
accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure  adeguate  come..  la
gratuita  dell'insegnamento   e'   l'offerta   di   una   sovvenzione
finanziaria in caso di necessita'; 
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni
mezzo appropriato, in funzione delle capacita' di ognuno; 
d) Fanno in modo che l'informazione  e  l'orientamento  scolastico  e
professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; 
e) adottano misure per promouovere  la  regolarita'  della  frequenza
scolastica e la diminuizione del tasso di abbandono della scuola. 
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per  vigilare
affinche'  la  disciplina  scolastica  sia   applicata   in   maniera
compatibile con la dignita' del fanciullo in quanto essere  umano  ed
in conformita' con la presente Convenzione. 
3. Gli  Stati  parti  favoriscono  ed  incoraggiano  la  cooperazione
internazionale nel settore dell'educazione, in vista  soprattutto  di
contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo  nel  mondo  e
facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e  tecniche  ed  ai
metodi di insegnamento  moderni.  A  tal  fine,  si  tiene  conto  in
particolare delle necessita' dei paesi in via di sviluppo. 
                             Articolo 29 
1. Gli Stati parti convengono che  l'educazione  del  fanciullo  deve
avere come finalita': 
a) di favorire lo sviluppo della personalita' del  fanciullo  nonche'
lo sviluppo delle sue facolta'  e  delle  sue  attitudini  mentali  e
fisiche, in tutta la loro potenzialita'; 
b) di inculcare al fanciullo il  rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali e dei  principi  consacrati  nella  Carta
delle Nazioni Unite; 
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua
identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali,  nonche'  il
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese  di
cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua; 
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita'  della  vita
in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di  pace,  di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e  di  amicizia  tra  tutti  i
popoli e gruppi etnici, nazionali e  religiosi,  con  le  persone  di
origine autoc tona; 
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 
2. Nessuna disposizione del  presente  articolo  o  dell'articolo  28
sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle  persone
fisiche o morali di creare e di  dirigere  istituzioni  didattiche  a
condizione che i principi  enunciati  al  paragrafo  1  del  presente
articolo siano  rispettati  e  che  l'educazione  impartita  in  tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. 
                             Articolo 30 
Negli  Stati  in  cui  esistono  minoranze   etniche,   religiose   o
linguistiche  oppure  persone  di  origine  autoctona,  un  fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze  non  puo'  essere
privato  del  diritto  di  avere  una  propria  vita  culturale,   di
professare e di praticare la propria religione o  di  far  uso  della
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo. 
                             Articolo 31 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al  riposo  ed
al tempo libero, di dedicarsi al  gioco  e  ad  attivita'  ricreative
proprie della  sua  eta'  e  di  partecipare  liberamente  alla  vita
culturale ed artistica. 
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del  fanciullo
di  partecipare  pienamente  alla  vita  culturale  ed  artistica  ed
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attivita' ricreative,  artistiche  e
culturali. 
                             Articolo 32 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto  del  fanciullo  di  essere
protetto contro lo sfruttamento economico e di non  essere  costretto
ad alcun lavoro che comporti rischi o sia  suscettibile  di  porre  a
repntaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute  o  al  suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 
2. Gli  Stati  parti  adottano  misure  legislative,  amministrative,
sociali  ed  educative  per  garantire  l'applicazione  del  presente
articolo.  A  tal  fine,  ed  in  considerazione  delle  disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti,  in
particolare: 
a) stabiliscono un'eta'  minima  oppure  eta'  minime  di  ammissione
all'impiego; 
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli  orari  di  lavoro  e
delle condizioni d'impiego; 
c)  prevedono  pene  o  altre  sanzioni  appropriate  per   garantire
l'attuazione effettiva del presente articolo. 
                             Articolo 33 
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legis-
lative,  amministrative,  sociali  ed  educative  per  proteggere   i
fanciulli  contro  l'uso  illecito  di  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope, cosi'  come  definite  dalle  Convenzioni  internazionali
pertinenti e per impedire  che  siano  utilizzati  fanciulli  per  la
produzione ed il traffico illecito di queste sostanze. 
                             Articolo 34 
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il  fanciullo  contro  ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.  A  tal  fine,
gli Stati adottano in particolare  ogni  adeguata  misura  a  livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a  dedicarsi  ad  una
attivita' sessuale illegale; 
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini  di  prostituzione  o  di
altre pratiche sessuali illegali; 
c) che dei fanciulli siano sfruttati  ai  fini  della  produzione  di
spettacoli o di materiale a carattere pornografico. 
                             Articolo 35 
Gli Stati  parti  adottano  ogni  adeguato  provvedimento  a  livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il  rapimento,  la
vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi
forma. 
                             Articolo 36 
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni  altra  forma  di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto. 
                             Articolo 37 
Gli Stati parti vigilano affinche': 
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene  o  trattamenti
crudeli,  inumani  o   degradanti.   Ne'   la   pena   capitale   ne'
l'imprigionamento a vita senza possibilita' di rilascio devono essere
decretati per reati commessi da persone di eta' inferiore a  diciotto
anni; 
b) nessun fanciullo sia privato di liberta'  in  maniera  illegale  o
arbitraria.  L'arresto,  la  detenzione  o  l'imprigionamento  di  un
fanciullo devono essere  affettuati  in  conformita'  con  la  legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata piu'
breve possibile; 
c) ogni fanciullo privato di liberta' sia trattato con umanita' e con
il rispetto dovuto alla dignita' della persona umana ed in maniera da
tener  conto  delle  esigenze  delle  persone  della  sua  eta'.   In
particolare, ogni fanciullo privato di liberta' sara' separato  dagli
adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse
preminente del fanciullo,  ed  egli  avra'  diritto  di  rimanere  in
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite,
tranne che in circostanze eccezionali; 
d)  i  fanciulli  privati  di  liberta'  abbiano  diritto  ad   avere
repidamente accesso  ad  un'assistenza  giuridica  o  ad  ogni  altra
assistenza adeguata, nonche' il diritto di  contestare  la  legalita'
della loro privazione di  liberta'  dinnanzi  un  Tribunale  o  altra
autorita' competente, indipendente ed imparziale,  ed  una  decisione
sollecita sia adottata in materia. 
                             Articolo 38 
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far  rispettare  le
regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso
di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli. 
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a  livello  pratico
per vigilare che  le  persone  che  non  hanno  raggiunto  l'eta'  di
quindici anni non partecipino direttamente alle ostilita'. 
3. Gli Stati parti  si  astengono  dall'arruolare  nelle  loro  forze
armate ogni persona che non ha raggiunto  l'eta'  di  quindici  anni.
Nell'incorporare persone aventi piu' di  quindici  anni  ma  meno  di
diciotto  anni,  gli  Stati  parti  si  sforzano  di  arruolare   con
precedenza i piu' anziani. 
4. In conformita' con l'obbligo che spetta loro in virtu' del diritto
umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso
di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico affiche' i fanciulli coinvolti in un conflitto armato
possano beneficiare di cure e di protezione. 
                             Articolo 39 
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
riadattamento fisico e psicologico ed il  ririnserimento  sociale  di
ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o
di maltrattamenti; di torture o di ogni altra  forma  di  pene  o  di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto  armato.
Tale  riadattamento  e  tale  riinserimento   devono   svolgersi   in
condizioni tali da favorire la  salute,  il  rispetto  della  propria
persona e la dignita' del fanciullo. 
                             Articolo 40 
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato  accusato
o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignita' e del valore  personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo  e  le  liberta'
fondamentali  e  che  tenga  conto  della  sua  eta'  nonche'   della
necessita' di facilitare il suo riinserimento  nella  societa'  e  di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 
2. A tal fine, e tenendo conto delle  disposizioni  pertinenti  degli
strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: 
a) affinche' nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto
di reato penale a causa di  azioni  o  di  omissioni  che  non  erano
vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento  in
cui furono commesse; 
b) affinche' ogni fanciullo sospettato o  accusato  di  reato  penale
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: 
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente stabilita; 
ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se
del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle  ac-
cuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza  legale
o di ogni altra assistenza  appropriata  per  la  preparazione  e  la
presentazione della sua difesa; 
iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio  da  un'autorita'  o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per  mezzo
di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo  legale
o di altra assistenza  appropriata,  nonche'  in  presenza  dei  suoi
genitori o rappresentanti legali a meno che  cio'  non  sia  ritenuto
contrario  all'interesse  preminente  del  fanciullo   a   causa   in
particolare della sua eta' o della sua situazione; 
iv) di non essere costretto a  rendere  testimonianza  o  dichiararsi
compevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di
ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico
a condizioni di parita'; 
v) qualora venga riconosciuto che ha  commesso  reato  penale,  poter
ricorrere contro questa decisione ed  ogni  altra  misura  decisa  di
conseguenza dinnanzi una autorita' o  istanza  giudiziaria  superiore
competente, indipendente ed imparziale, in conformita' con la legge; 
vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o
non parla la lingua utilizzata; 
vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata  in  tutte  le
fasi della procedura. 
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi,  di
procedure, la costituzione di autorita' e  di  istituzioni  destinate
specificamente  ai  fanciulli  sospettati,  accusati  o  riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: 
a) di stabilire un'eta' minima al di sotto della quale si presume che
i fanciulli non abbiano la capacita' di commettere reato; 
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta  cio'  sia  possibile  ed
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure
giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti  dell'uomo  e  le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 
4. Sara' prevista tutta una  gamma  di  disposizioni  concernenti  in
particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli,
la liberta' condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di
formazione generale e professionale,  nonche'  soluzioni  alternative
all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli  un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla  loro
situazione che al reato. 
                             Articolo 41 
Nessuna delle  disposizioni  della  presente  Convenzione  pregiudica
disposizioni piu' propizie all'attuazione dei diritti  del  fanciullo
che possono figurare: 
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure 
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. 

SECONDA PARTE

                             Articolo 42 
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi  e
le disposizioni della  presente  Convenzione,  con  mezzi  attivi  ed
adeguati sia agli adulti che ai fanciulli. 
                             Articolo 43 
1. Al fine di  esaminare  i  progressi  compiuti  dagli  Stati  parti
nell'esecuzione  degli  obblighi  da  essi  contratti  in  base  alla
presente Convenzione,  e'  istituito  un  Comitato  dei  Diritti  del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso; 
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta  moralita'  ed  in
possesso di una competenza riconosciuta  nel  settore  oggetto  della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra
i loro  cittadini  e  partecipano  a  titolo  personale,  secondo  il
criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione  dei
principali ordinamenti giuridici. 
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista
di persone designate dagli Stati  parti.  Ciascun  Stato  parte  puo'
designare un candidato tra i suoi cittadini. 
4. La prima elezione avra' luogo entro sei  mesi  a  decorrere  dalla
data   di   entrata   in   vigore   della    presente    Convenzione.
Successivamente,  si  svolgeranno  elezioni  ogni  due  anni.  Almeno
quattro mesi  prima  della  data  di  ogni  elezione,  il  Segretario
Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  invitera'   per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine
di due  mesi.  Quindi  il  Segretario  generale  stabilira'  l'elenco
alfabetico dei candidati in tal  modo  designati,  con  l'indicazione
degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporra'  tale  elenco
agli Stati parti alla presente Convenzione. 
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli  Stati
parti,   convocate   dal   Segretario   Generale   presso   la   Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste  riunioni  per  le
quali il numero legale sara' rappresentato da due terzi  degli  Stati
parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli  che  ottengono  il
maggior numero di voti, nonche' la maggioranza assoluta  degli  Stati
parti presenti e votanti. 
6. I membri del Comitato sono eletti  per  quattro  anni.  Essi  sono
rieleggibili se la loro candidatura e' ripresentata.  Il  mandato  di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine  di  un
periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti  a
sorte dal presidente della  riunione  immediatamente  dopo  la  prima
elezione. 
7. In caso di decesso o di  dimissioni  di  un  membro  del  Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo,  un  membro  dichiara  di  non
poter piu' esercitare le sue funzioni in seno al Comitato,  lo  Stato
parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto
tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino  alla
scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva  dell'approvazione
del Comitato. 
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 
10. Le riunioni  del  Comitato  si  svolgono  normalmente  presso  la
Sededella Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure  in  ogni  altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato  si  riunisce
di regola ogni anno. La durata delle sue sessione e' determinata e se
necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale. 
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di  cui
quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue  mansioni
in base alla presente Convenzione. 
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione
ricevono  con  l'approvazione  dell'Assemblea  Generale,   emolumenti
prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dall'Assemblea Generale. 
                             Articolo 44 
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite  il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti
sui provvedimenti che essi  avranno  adottato  per  dare  effetto  ai
diritti riconosciuti  nella  presente  Convenzione  e  sui  progressi
realizzati per il godimento di tali diritti: 
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della
presente Convenzione per gli Stati parti interessati; 
b) in seguito, ogni cinque anni. 
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono
se del caso indicare i fattori e le difficolta' che impediscono  agli
Stati parti  di  adempiere  agli  obblighi  previsti  nella  presente
Convenzione.  Essi  debbono   altresi'   contenere   -   informazioni
sufficienti  a  fornire  al  Comitato  una  comprensione  dettagliata
dell'applicazione della Convenzione del paese in esame. 
3. Gli Stati parti che  hanno  presentato  al  Comitato  un  rapporto
iniziale completo  non  sono  tenuti  a  ripetere  nei  rapporti  che
sottoporranno successivamente - in conformita' con  il  capoberso  b)
del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni  di  base  in
precedenza fornite. 
4. Il Comitato puo'  chiedere  agli  Stati  parti  ogni  informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione. 
5. Il  Comitato  sottopone  ogni  due  anni  all'Assemblea  generale,
tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attivita'
del Comitato. 
6. Gli Stati parti fanno in modo affinche' i  loro  rapporto  abbiano
una vasta diffusione nei loro paesi. 
                             Articolo 45 
Al fine di promuovere l'attuazione  effettiva  della  Convenzione  ed
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della
Convenzione: 
a)  Le  Istituzioni  Specializzate,  il  Fondo  delle  Nazioni  Unite
l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi
rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della
presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro  mandato.  Il
Comitato puo' invitare le Istituzioni Specializzate, il  Fondo  delle
Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo  competente  che
riterra' appropriato, a  dare  pareri  specializzati  sull'attuazione
della Convenzione  in  settori  di  competenza  dei  loro  rispettivi
mandati. Il Comitato puo' invitare le Istituzioni  Specializzate,  il
Fondo delle Nazioni Unite per  l'Infanzia  ed  altri  organi  Nazioni
Unite a sottoporgli rapporti  sull'attuazione  della  Convenzione  in
settori che rientrano nell'ambito delle loro attivita'. 
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle  Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per  l'Infanzia  ed  agli
altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente
una richiesta di consigli tecnici o  di  assistenza  tecnica,  o  che
indichi una  necessita'  in  tal  senso,  accompagnato  da  eventuali
osservazioni e proposte del Comitato  concernenti  tale  richiesta  o
indicazione; 
c) Il Comitato puo' raccomandare all'Assemblea generale  di  chiedere
al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a  studi
su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; 
d) Il Comitato puo' fare suggerimenti e raccomandazioni  generali  in
base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli  44  e
45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e  raccomandazioni
generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e  sottoposti
all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli  Stati
parti. 

TERZA PARTE

                             Articolo 46 
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 
                             Articolo 47 
La presente Convenzione e' soggetta  a  ratifica.  Gli  strumenti  di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
                             Articolo 48 
La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di  ogni  Stato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario 
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite 
                             Articolo 49 
1. La presente Convenzione entrera' in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data  del  deposito  presso  il  Segretario  Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del  ventesimo  strumento  di
ratifica o di adesione. 
2.  Per  ciascuno  degli  Stati  che   ratificheranno   la   presente
Convenzione o che  vi  aderiranno  dopo  il  deposito  del  ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera' in vigore
il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo  Stato
del suo strumento di ratifica o di adesione. 
                             Articolo 50 
1. Ogni Stato parte puo' proporre un  emendamento  e  depositarne  il
testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.  Il  Segretario  Generale  comunica  quindi  la  proposta   di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano
favorevoli ad una Conferenza degli Stati  parti  al  fine  dell'esame
delle proposte e della loro  votazione.  Se,  entro  quattro  mesi  a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un  terzo  degli
Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza,  il  Segretario
Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento  adottata  da  una  maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla  Conferenza  e'  sottoposto
per approvazione all'Assemblea Generale. 
2. Ogni emendamento adotta in  conformita  con  le  disposizioni  del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo  essere  stato
approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da
una maggioranza di due terzi degli Stati parti. 
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore  obbligatorio
per gli Stati parti che lo hanno accettato,  gli  altri  Stati  Parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente  Convenzione  e
da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati. 
                             Articolo 51 
1. Il Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che
saranno  state  formulate  dagli  Stati  all'atto  della  ratifica  o
dell'adesione. 
2. Non sono autorizzate riserve  incompatibili  con  l'oggetto  e  le
finalita' della presente Convenzione. 
3. Le riserve possono essere ritirate in  ogni  tempo  per  mezzo  di
notifica indirizzata  in  tal  senso  al  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite il quale ne informera' quindi  tutti  gli  Stati.  Tale
notifica avra' effetto alla data in cui e'  ricevuta  dal  Segretario
Generale. 
                             Articolo 52 
Ogni Stato parte puo' denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica    scritta    indirizzata     al     Segretario     Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un
anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario
Generale. 
                             Articolo 53 
Il Segretario Generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  e'
designato come depositario della presente Convenzione. 
                             Articolo 54 
L'originale della presente Convenzione i cui testi in  lingua  araba,
cinese, francese, inglese, russa e spagnola  fanno  ugualmente  fede,
sara' depositato presso il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. 
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a
tal fine dai loro  rispettivi  governi,  hanno  firmato  la  presente
Convenzione.