Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. | Copertura dei posti di ruolo |
Art. 2. | Procedure per la nomina in ruolo |
Art. 3. | Trasferimenti |
Art. 4. | Dottorato di ricerca |
Art. 5. | Norme transitorie |
Art. 6. | Abrogazione di norme |
1. La competenza
ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in
ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori
è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato "Ministro", sono disciplinate le modalità di espletamento
delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente
legge.
2. Le università possono emanare, con propri
regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui
al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera
e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le
procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento,
nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei
ricercatori.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo
6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono
deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei
componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di
sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma
della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal
rettore.
4. Il Ministro può per una sola volta, con
proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con
deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti,
ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal
rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità.
Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate
non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui
alla presente legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.
1. I regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in
ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università
di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di
professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da
effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato
dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori
affini, nonché:
1) nel caso
di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore
ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore
associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato
un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti
componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo
che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori
di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori
affini;
2) nel caso
di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due
professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso
l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori
associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori
affini;
3) nel caso
di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro
professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando,
eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla
lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida
costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola
preferenza;
d) la possibilità che nei bandi per la nomina in
ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da
presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi
pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa,
anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e
di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione,
ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Per le valutazioni relative a:
1) posti di
ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di
professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione
dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i
servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri,
nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo
clinico, l'attività svolta in detto campo;
3) posti di
professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non
appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati
l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di
ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una
specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della
regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di
procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di
non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a
professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la
copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative
a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e
ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità
formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare
in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha
richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il
titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa
riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
2) non
nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà
che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno
dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche
e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni
di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi
della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione
comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni
di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi
del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità
prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione
comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni
dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione
comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure
relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno
emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato,
non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in
ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni
comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore
scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui
alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative
a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della
lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università
entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di
accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha
proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura
di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i
giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la
commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via
telematica e tramite il bollettino ufficiale del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una
delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per
un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la
stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione
da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo
determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari,
associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a
valutazioni comparative per posti del medesimo livello.
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
1. I corsi per
il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie
per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività
di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le
convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti
di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti
il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché
alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca
post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7,
della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i
corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e
post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di
dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun
corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa
del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà
dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con
soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e
procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca
non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri
Ministri interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica
sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di
formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri
per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli delle università.
1. I concorsi di
ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le procedure per
l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla
data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai
sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando
di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a
posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla
scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le
commissioni possono proporre fino a tre idonei.
1. Sono
abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n.
31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia
di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad
eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto
previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre
1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui
all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione
incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori
universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino
all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e
professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai
soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n.341 del 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e
dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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