Legge 6 luglio 2002, n.137
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002 n.158

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

 

Si omettono gli articoli precedenti

Art. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Si omettono gli articoli successivi

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Nota all'art. 7:
 - Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, é il seguente:
 "15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo é delegato ad  emanare un decreto legislativo di riforma degli organi  collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e  periferico che tenga conto della specificità del settore  scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse  componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,  nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel  rispetto dei seguenti criteri".

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