Legge 6 luglio 2002, n.137
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002 n.158
Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché di enti pubblici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 1.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Promulga
la seguente legge:
Si omettono gli articoli precedenti
Art. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
Si omettono gli articoli successivi
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Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, é il seguente:
"15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo é delegato ad emanare
un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri".
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