Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDI' 11 GIUGNO 2002
83a
Seduta
..........
IN SEDE CONSULTIVA
(1306) Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
(1251) CORTIANA
ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(Parere alla 7a
Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Introduce l'esame il relatore FABBRI, il
quale illustra nelle sue linee generali e nei profili di specifica competenza
della Commissione, il disegno di legge n. 1306, che conferisce una delega al
Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la definizione delle norme
generali sull'istruzione e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
I decreti dovranno disciplinare le suddette materie nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, nonché
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1,
l'iniziativa per l'emanazione dei decreti spetta al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; è previsto il parere della Conferenza unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 e
delle competenti Commissioni parlamentari. Da notare che per i decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale è richiesto un
particolare aggravamento della procedura, in quanto è prescritto non solo il
parere, ma il raggiungimento della previa intesa con la Conferenza unificata.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la
predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, approvato
dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, a
sostegno di una serie interventi necessari ed indispensabili proprio ai fini del
buon esito complessivo della riforma, mentre con il comma 4 è contemplata la
possibilità di emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi di quelli
adottati ai sensi dell'articolo 1 e del successivo articolo 4.
Con l'articolo 2 sono disciplinati
gli aspetti generali del
sistema educativo di istruzione e formazione, con l'indicazione dei princìpi e
dei criteri direttivi cui i decreti legislativi debbono attenersi.
Tra di essi si ricordano in particolare,
alla lettera a)
del comma 1, la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la
garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli
culturali, lo sviluppo di capacità e competenze adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro; e alla lettera
c) la garanzia del diritto per
tutti all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione
di tale diritto costituisce un dovere legislativamente sanzionato ed incide
anche sulla materia dell'istruzione e formazione professionale di competenza
regionale. Con la lettera g)
viene definito il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e da quello
dell'istruzione e della formazione professionale. In particolare, dal compimento
del quindicesimo anno di età, i diplomi e le qualifiche si possono conseguire
in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. La successiva lettera h)
richiama innanzitutto la competenza regionale in materia di formazione
professionale, materia che, secondo una tra le più accreditate letture del
nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, ricade sotto la potestà
legislativa esclusiva delle regioni. Tale richiamo può far ritenere che le
norme in esame siano intese alla definizione di livelli essenziali di
prestazioni piuttosto che di princìpi generali.
La determinazione delle modalità di
accertamento della rispondenza ai livelli essenziali, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, è
affidata ad un regolamento di delegificazione, previsto dal successivo articolo
7, comma 1, lettera c)
del disegno di legge in esame. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione
per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore: quando i medesimi
siano conseguiti al termine di percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale di durata almeno quadriennale, essi consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando
la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale
frequenza. La possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei
licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, e viceversa, è assicurata con la lettera i),
insieme al riconoscimento, con specifiche certificazioni di competenza, delle
esercitazioni pratiche, formative e stage
realizzati in Italia o all'estero. La frequenza con esito positivo di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi. Sempre ai sensi
della lettera i),
nell'ultimo anno del percorso di studi del secondo ciclo, i licei e le
istituzioni formative stabiliscono specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio
universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione
tecnica superiore.
Proseguendo nella sua esposizione, il
relatore si sofferma brevemente sugli articoli 3
e 5, che individuano ulteriori
oggetti dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, costituiti dalla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli allievi e dalla formazione iniziale dei docenti. Si sofferma
quindi sull'articolo 4, che conferisce al Governo una specifica delega -
ulteriore rispetto a quelle di cui all'articolo 1 - per la disciplina
dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che abbiano compiuto il
quindicesimo anno di età. La procedura per l'adozione del decreto legislativo
è quella prevista dall'articolo 1, comma 2, già illustrata, integrata con
alcune specificazioni: è previsto, infatti, il concerto con il Ministro del
lavoro e le politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive e
sono richiesti l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997, nonché il parere delle associazioni
comparativamente rappresentative dei datori di lavoro. In base ai princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
la formazione dai quindici ai
diciotto anni può svolgersi attraverso l'alternanza di periodi di studio e di
lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla
base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con
enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio; viene espressamente escluso che tali periodi possano configurare un
rapporto individuale di lavoro. Ai sensi della lettera b),
devono essere stabilite
indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi
compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale, mentre con la
lettera c)
sono individuate le modalità di certificazione degli esiti positivi del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Ricorda inoltre che la disciplina di
delega in esame fa salva espressamente la disciplina sui tirocini formativi e di
orientamento per i soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, di
cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, disciplina attuata dai decreti
ministeriali 25 marzo 1998, n. 142, e 22 gennaio 2001.
Concludendo la sua esposizione sul disegno
di legge n. 1306, il relatore dà contro brevemente dei contenuti dell'articolo
6, recante le disposizioni di salvaguardia delle competenze delle regioni a
statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, e
dell'articolo 7, recante le disposizioni finali e attuative del disegno di
legge.
Il relatore passa quindi ad esaminare il
disegno di legge n. 1251, del senatore Cortiana e di altri senatori, che delinea
un modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che,
secondo i proponenti presenterebbe il vantaggio di superare l'attuale
frammentazione dei percorsi scolastici, inducendo elementi di razionalizzazione
del sistema scolastico e di riduzione delle fasi di passaggio foriere di
insuccesso e abbandoni. Dal punto di vista delle specifiche competenze della
Commissione si segnala l'articolo 6, che rinvia all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144 per la disciplina dell'istruzione e formazione tecnica
superiore; alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni per le iniziative di educazione degli adulti e alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni per la disciplina della
formazione continua.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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