Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge

 

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 23 LUGLIO 2002
107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI


Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che si procederà nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso.

Il senatore VALDITARA illustra l'emendamento 2.183 sottolineandone l'intento di rafforzare il legame fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.117, volto a conferire maggiore autonomia alla scuola secondaria di primo grado, il cui ruolo non dovrebbe essere a suo giudizio né di appendice della scuola elementare né di mera preparazione alla scuola secondaria superiore.

La senatrice ACCIARINI illustra a sua volta gli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il rilievo di quello interamente soppressivo (2.1) e di quello sostitutivo dell'intero articolo (2.4).
L'articolo 2, nel testo governativo, presenta infatti a suo giudizio numerosi profili critici. Anzitutto, esso modifica il concetto di obbligatorietà dell'istruzione, nonostante sia di rango costituzionale. Non solo, ma ne prevede addirittura una ridefinizione ad opera di un atto normativo avente valore di legge ordinaria, rinviandone altresì la graduale attuazione correlativamente agli interventi finanziari previsti dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3. Si tratta di un vulnus evidente all'ordinamento, che ella stigmatizza con vigore.
Inoltre, l'articolo 2 ridefinisce l'articolazione dei cicli scolastici secondo il modello previgente rispetto alla legge n. 30 (scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola secondaria, inferiore e superiore). Questo ritorno al passato, se da una parte può tranquillizzare le preoccupazioni di quanti avevano fatto resistenza al settennato prefigurato dalla riforma Berlinguer e che erano state cavalcate dalla Casa delle Libertà in campagna elettorale, dall'altra (ipotizzando l'articolazione della scuola elementare in un primo anno seguito da due bienni e l'articolazione della scuola secondaria inferiore in un primo anno seguito da un biennio) determina improvvidamente l'abbandono della continuità curricolare fra ultimo anno della scuola elementare e primo anno della scuola secondaria inferiore, che pure era stata vista con favore anche dalla commissione Bertagna.
L'articolo 2 prefigura poi una canalizzazione precoce dei percorsi formativi, imponendo la scelta, a soli 13 anni di età, fra percorso liceale statale (destinato a diventare un canale d'istruzione di eccellenza per la preparazione delle fasce alte del mercato del lavoro) e formazione professionale regionale (destinata a corrispondere alle aree di disagio scolastico e a fornire una preparazione subalterna). Al contrario, gli istituti professionali sono stati finora attivamente impegnati ad offrire non soltanto competenze tecnico-operative, del resto facilmente obsolescenti, ma anche una cultura generale di base con consistenti competenze espressive e linguistiche, quali veicolo di uguaglianza sociale. Ella si sofferma quindi sull'anticipo dell'età scolare, che interferisce pesantemente con uno dei segmenti più positivi dell'attuale articolazione dei cicli scolastici: la scuola dell'infanzia. Nella configurazione che assume ai sensi dell'articolo 2, l'anticipo appare infatti un'ipotesi meramente quantitativa, che non tiene conto delle esigenze connesse all'accoglimento di bambini più piccoli e non offre alcuna certezza sui finanziamenti. L'organizzazione del ciclo secondario condanna poi l'istruzione e la formazione a due universi separati, nonostante i processi di integrazione già in corso, sia pure in un quadro di riferimento ben diverso. La senatrice Acciarini ricorda del resto che la commissione Bertagna aveva concluso i suoi lavori suggerendo un ciclo secondario di durata quadriennale sia per l'istruzione che per la formazione. Elaborazioni successive, dovute anche ad una animata dialettica all'interno della stessa maggioranza, hanno poi condotto a ricondurre il percorso liceale alla durata quinquennale attuale, abbandonando tuttavia l'articolazione in un biennio seguito da un triennio, in favore di due bienni seguiti da un ultimo anno. Per la formazione professionale è rimasto invece il quadriennio articolato in due bienni, cui fa seguito un ultimo anno ai fini dell'istruzione universitaria, che tuttavia determina evidenti rischi per il livello complessivo dell'istruzione. L'articolo 2 prevede infine piani di studio all'interno dei quali una quota sia riservata alle regioni. Ciò comporta non solo una modifica terminologica rispetto ai curricoli, che erano propri dell'esperienza dell'autonomia, ma introduce anche una nuova forma di centralismo regionale a danno dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Se la quota di competenza regionale è infatti da intendersi aggiuntiva rispetto a quella riservata all'autonomia scolastica, si rischia di compromettere il quadro unitario di istruzione; se invece è ad essa sostitutiva, rappresenta un evidente attacco al processo di autonomia. Ribadisce conclusivamente la netta contrarietà del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo all'articolo 2, che configura una vera e propria controriforma rispetto non solo alla stagione di riforme portata avanti dal centro-sinistra nella scorsa legislatura ma alla stessa evoluzione della scuola italiana conseguita in questi anni grazie all'impegno e all'abnegazione dei suoi operatori.

La senatrice BIANCONI ritira gli emendamenti presentati con l'eccezione dell'emendamento 2.175.

Il senatore BARELLI dà per illustrati gli emendamenti presentati.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra a sua volta i suoi emendamenti, soffermandosi in particolare su quelli concernenti l'obbligo scolastico, l'anticipo dell'età scolare e la quota regionale dei piani di studio.
Quanto ai primi, illustra anzitutto l'emendamento 2.84, sottolineandone l'intento di affiancare al diritto all'istruzione il corrispondente dovere per il cittadino e per lo Stato. L'emendamento 2.102 è invece volto a sancire la durata dell'offerta d'istruzione in dieci anni, al fine di evitare il rischio che la riforma possa comportare un accorciamento dei tempi d'istruzione, in netta controtendenza rispetto all'Europa.
L'emendamento 2.163 concerne poi, prosegue la senatrice Franco, l'anticipo dell'età scolare, da lei giudicato assolutamente errato, rimarcando del resto i forti contrasti emersi nella stessa maggioranza, nonché la contrarietà manifestata dalle associazioni dei genitori, dagli insegnanti, dagli enti locali e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Si tratta di una norma che rende evidente la casualità ed improvvisazione della riforma, non rispondendo ad alcun disegno pedagogico prudentemente sperimentato. Al contrario, va ribadita l'esigenza che i bambini inizino il ciclo primario a sei anni compiuti, attesa l'importanza non solo delle capacità intellettive ma anche di quelle relazionali, che inducono a ritenere preferibile in questa fascia d'età un apprendimento disinteressato e non funzionale.
Con l'emendamento 2.265 si propone invece di sopprimere la quota dei piani di studio riservata alle regioni, ritenendo che essa nasconda un nuovo e più insidioso centralismo. Pur riconoscendo infatti pienamente il ruolo fondamentale delle regioni, ritiene che esso non debba interferire con l'attività scolastica né, tanto meno, con i programmi, soprattutto se ciò va a danno dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.
L'emendamento 2.218 è teso poi a proporre una diversa articolazione dei licei, al fine di evitarne l'ultimo anno isolato; in tale prospettiva, ella suggerisce di prevedere un biennio seguito da un triennio.
Richiama infine l'emendamento 2.47, volto a sostituire la finalità di formazione "spirituale e morale" con quella di formazione "culturale e civica", in coerenza con gli ideali di uno Stato laico anziché etico. Né del resto può rinvenirsi una morale unica, che possa prevalere al punto di essere fatta propria dallo Stato. Al contrario, occorre educare giovani al rispetto delle diverse culture e religioni nonché ai valori di cittadinanza nella comunità locale, nazionale ed europea nel contesto mondiale (emendamento 2.52).

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra quindi gli emendamenti da lui presentati.
L'emendamento 2.143 prevede che l'anticipo dell'ingresso alla scuola dell'infanzia avvenga gradualmente e previa sperimentazione, compatibilmente con la preparazione degli insegnanti e la disponibilità degli enti locali.
L'emendamento 2.197 chiarisce che le nuove tecnologie rappresentano uno degli ambiti di studio del ciclo secondario e ne propone comunque una dizione più vasta, non focalizzata sulle tecnologie attuali.
L'emendamento 2.214 è volto a sanare un'evidente dimenticanza in ordine alla denominazione dei licei musicali che dovrebbe estendersi anche agli studi coreutici.
L'emendamento 2.223, in un'ottica di pari dignità fra istruzione e formazione professionale, prevede che l'ammissione al quinto anno dei licei costituisca titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica e superiore, come già previsto all'esito della formazione professionale di durata quadriennale.
Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.238, ritira l'emendamento 2.251 e presenta un nuovo emendamento (2.2000, pubblicato in allegato al presente resoconto), volto a prevedere che i piani di studio siano personalizzati.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti esprime quindi il proprio parere sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2. Nel raccomandare l'approvazione di quelli da lui presentati, ritirando peraltro il 2.185 (ritenendo ad esso preferibile il 2.175) e il 2.1001, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.85, 2.88, 2.183 e 2.175. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.25, 2.26, 2.31 (identico al 2.32), 2.117, 2.130, 2.133, 2.136, 2.144, 2.146, 2.155, 2.159, 2.168, 2.169, 2.173 (ricordando in proposito l'ordine del giorno n. 100 del senatore Cortiana accolto dal Governo in sede di articolo 1), 2.196, 2.215, 2.221, 2.239, 2.244, 2.245, 2.248, 2.249, 2.254 e 2.260; altrimenti, il parere sarebbe contrario. Invita altresì i presentatori a ritirare o trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 2.123, 2.182 e 2.243. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.191 e 2.192.
Il parere è invece contrario su tutti gli altri emendamenti. Quanto all'emendamento 2.201 precisa che il parere contrario si riferisce alla formulazione attuale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

Art. 2

2.2000
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: "i piani di studio" inserire la seguente: "personalizzati".

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2002