Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
ISTRUZIONE (7a)
MARTEDI' 23 LUGLIO 2002
107ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
IN SEDE REFERENTE
(1251) CORTIANA
ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(1306) Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 18 luglio scorso.
Il presidente relatore ASCIUTTI avverte
che si procederà nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso.
Il senatore VALDITARA illustra
l'emendamento 2.183 sottolineandone l'intento di rafforzare il legame fra scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
Il senatore BRIGNONE illustra gli
emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento
2.117, volto a conferire maggiore autonomia alla scuola secondaria di primo
grado, il cui ruolo non dovrebbe essere a suo giudizio né di appendice della
scuola elementare né di mera preparazione alla scuola secondaria superiore.
La senatrice ACCIARINI illustra a sua
volta gli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il rilievo di
quello interamente soppressivo (2.1) e di quello sostitutivo dell'intero
articolo (2.4).
L'articolo 2, nel testo governativo,
presenta infatti a suo giudizio numerosi profili critici. Anzitutto, esso
modifica il concetto di obbligatorietà dell'istruzione, nonostante sia di rango
costituzionale. Non solo, ma ne prevede addirittura una ridefinizione ad opera
di un atto normativo avente valore di legge ordinaria, rinviandone altresì la
graduale attuazione correlativamente agli interventi finanziari previsti dal
piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3. Si tratta di un vulnus
evidente all'ordinamento, che ella stigmatizza con vigore.
Inoltre, l'articolo 2 ridefinisce
l'articolazione dei cicli scolastici secondo il modello previgente rispetto alla
legge n. 30 (scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola secondaria,
inferiore e superiore). Questo ritorno al passato, se da una parte può
tranquillizzare le preoccupazioni di quanti avevano fatto resistenza al
settennato prefigurato dalla riforma Berlinguer e che erano state cavalcate
dalla Casa delle Libertà in campagna elettorale, dall'altra (ipotizzando
l'articolazione della scuola elementare in un primo anno seguito da due bienni e
l'articolazione della scuola secondaria inferiore in un primo anno seguito da un
biennio) determina improvvidamente l'abbandono della continuità curricolare fra
ultimo anno della scuola elementare e primo anno della scuola secondaria
inferiore, che pure era stata vista con favore anche dalla commissione Bertagna.
L'articolo 2 prefigura poi una
canalizzazione precoce dei percorsi formativi, imponendo la scelta, a soli 13
anni di età, fra percorso liceale statale (destinato a diventare un canale
d'istruzione di eccellenza per la preparazione delle fasce alte del mercato del
lavoro) e formazione professionale regionale (destinata a corrispondere alle
aree di disagio scolastico e a fornire una preparazione subalterna). Al
contrario, gli istituti professionali sono stati finora attivamente impegnati ad
offrire non soltanto competenze tecnico-operative, del resto facilmente
obsolescenti, ma anche una cultura generale di base con consistenti competenze
espressive e linguistiche, quali veicolo di uguaglianza sociale. Ella si
sofferma quindi sull'anticipo dell'età scolare, che interferisce pesantemente
con uno dei segmenti più positivi dell'attuale articolazione dei cicli
scolastici: la scuola dell'infanzia. Nella configurazione che assume ai sensi
dell'articolo 2, l'anticipo appare infatti un'ipotesi meramente quantitativa,
che non tiene conto delle esigenze connesse all'accoglimento di bambini più
piccoli e non offre alcuna certezza sui finanziamenti. L'organizzazione del
ciclo secondario condanna poi l'istruzione e la formazione a due universi
separati, nonostante i processi di integrazione già in corso, sia pure in un
quadro di riferimento ben diverso. La senatrice Acciarini ricorda del resto che
la commissione Bertagna aveva concluso i suoi lavori suggerendo un ciclo
secondario di durata quadriennale sia per l'istruzione che per la formazione.
Elaborazioni successive, dovute anche ad una animata dialettica all'interno
della stessa maggioranza, hanno poi condotto a ricondurre il percorso liceale
alla durata quinquennale attuale, abbandonando tuttavia l'articolazione in un
biennio seguito da un triennio, in favore di due bienni seguiti da un ultimo
anno. Per la formazione professionale è rimasto invece il quadriennio
articolato in due bienni, cui fa seguito un ultimo anno ai fini dell'istruzione
universitaria, che tuttavia determina evidenti rischi per il livello complessivo
dell'istruzione. L'articolo 2 prevede infine piani di studio all'interno dei
quali una quota sia riservata alle regioni. Ciò comporta non solo una modifica
terminologica rispetto ai curricoli, che erano propri dell'esperienza
dell'autonomia, ma introduce anche una nuova forma di centralismo regionale a
danno dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Se la quota di
competenza regionale è infatti da intendersi aggiuntiva rispetto a quella
riservata all'autonomia scolastica, si rischia di compromettere il quadro
unitario di istruzione; se invece è ad essa sostitutiva, rappresenta un
evidente attacco al processo di autonomia. Ribadisce conclusivamente la netta
contrarietà del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo all'articolo 2, che
configura una vera e propria controriforma rispetto non solo alla stagione di
riforme portata avanti dal centro-sinistra nella scorsa legislatura ma alla
stessa evoluzione della scuola italiana conseguita in questi anni grazie
all'impegno e all'abnegazione dei suoi operatori.
La senatrice BIANCONI ritira gli
emendamenti presentati con l'eccezione dell'emendamento 2.175.
Il senatore BARELLI dà per illustrati gli
emendamenti presentati.
La senatrice Vittoria FRANCO illustra a
sua volta i suoi emendamenti, soffermandosi in particolare su quelli concernenti
l'obbligo scolastico, l'anticipo dell'età scolare e la quota regionale dei
piani di studio.
Quanto ai primi, illustra anzitutto
l'emendamento 2.84, sottolineandone l'intento di affiancare al diritto
all'istruzione il corrispondente dovere per il cittadino e per lo Stato.
L'emendamento 2.102 è invece volto a sancire la durata dell'offerta
d'istruzione in dieci anni, al fine di evitare il rischio che la riforma possa
comportare un accorciamento dei tempi d'istruzione, in netta controtendenza
rispetto all'Europa.
L'emendamento 2.163 concerne poi, prosegue
la senatrice Franco, l'anticipo dell'età scolare, da lei giudicato
assolutamente errato, rimarcando del resto i forti contrasti emersi nella stessa
maggioranza, nonché la contrarietà manifestata dalle associazioni dei
genitori, dagli insegnanti, dagli enti locali e dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione. Si tratta di una norma che rende evidente la casualità ed
improvvisazione della riforma, non rispondendo ad alcun disegno pedagogico
prudentemente sperimentato. Al contrario, va ribadita l'esigenza che i bambini
inizino il ciclo primario a sei anni compiuti, attesa l'importanza non solo
delle capacità intellettive ma anche di quelle relazionali, che inducono a
ritenere preferibile in questa fascia d'età un apprendimento disinteressato e
non funzionale.
Con l'emendamento 2.265 si propone invece
di sopprimere la quota dei piani di studio riservata alle regioni, ritenendo che
essa nasconda un nuovo e più insidioso centralismo. Pur riconoscendo infatti
pienamente il ruolo fondamentale delle regioni, ritiene che esso non debba
interferire con l'attività scolastica né, tanto meno, con i programmi,
soprattutto se ciò va a danno dell'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche.
L'emendamento 2.218 è teso poi a proporre
una diversa articolazione dei licei, al fine di evitarne l'ultimo anno isolato;
in tale prospettiva, ella suggerisce di prevedere un biennio seguito da un
triennio.
Richiama infine l'emendamento 2.47, volto
a sostituire la finalità di formazione "spirituale e morale" con
quella di formazione "culturale e civica", in coerenza con gli ideali
di uno Stato laico anziché etico. Né del resto può rinvenirsi una morale
unica, che possa prevalere al punto di essere fatta propria dallo Stato. Al
contrario, occorre educare giovani al rispetto delle diverse culture e religioni
nonché ai valori di cittadinanza nella comunità locale, nazionale ed europea
nel contesto mondiale (emendamento 2.52).
Il presidente relatore ASCIUTTI illustra
quindi gli emendamenti da lui presentati.
L'emendamento 2.143 prevede che l'anticipo
dell'ingresso alla scuola dell'infanzia avvenga gradualmente e previa
sperimentazione, compatibilmente con la preparazione degli insegnanti e la
disponibilità degli enti locali.
L'emendamento 2.197 chiarisce che le nuove
tecnologie rappresentano uno degli ambiti di studio del ciclo secondario e ne
propone comunque una dizione più vasta, non focalizzata sulle tecnologie
attuali.
L'emendamento 2.214 è volto a sanare
un'evidente dimenticanza in ordine alla denominazione dei licei musicali che
dovrebbe estendersi anche agli studi coreutici.
L'emendamento 2.223, in un'ottica di pari
dignità fra istruzione e formazione professionale, prevede che l'ammissione al
quinto anno dei licei costituisca titolo per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica e superiore, come già previsto all'esito della formazione
professionale di durata quadriennale.
Si sofferma quindi brevemente
sull'emendamento 2.238, ritira l'emendamento 2.251 e presenta un nuovo
emendamento (2.2000, pubblicato in allegato al presente resoconto), volto a
prevedere che i piani di studio siano personalizzati.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti
esprime quindi il proprio parere sul complesso degli emendamenti presentati
all'articolo 2. Nel raccomandare l'approvazione di quelli da lui presentati,
ritirando peraltro il 2.185 (ritenendo ad esso preferibile il 2.175) e il
2.1001, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.85, 2.88, 2.183 e 2.175.
Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.25, 2.26, 2.31 (identico al
2.32), 2.117, 2.130, 2.133, 2.136, 2.144, 2.146, 2.155, 2.159, 2.168, 2.169,
2.173 (ricordando in proposito l'ordine del giorno n. 100 del senatore Cortiana
accolto dal Governo in sede di articolo 1), 2.196, 2.215, 2.221, 2.239, 2.244,
2.245, 2.248, 2.249, 2.254 e 2.260; altrimenti, il parere sarebbe contrario.
Invita altresì i presentatori a ritirare o trasformare in ordine del giorno gli
emendamenti 2.123, 2.182 e 2.243. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.191
e 2.192.
Il parere è invece contrario su tutti gli
altri emendamenti. Quanto all'emendamento 2.201 precisa che il parere contrario
si riferisce alla formulazione attuale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
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