Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale
ISTRUZIONE (7a)
MARTEDI' 24 SETTEMBRE 2002
125ª Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di Stato
per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta inizia alle ore 14,40.
.....
IN SEDE REFERENTE
(1251) CORTIANA
ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(1306) Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
- e petizione n. 349 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto, sospeso
nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il
presidente relatore ASCIUTTI – è stato approvato l'articolo 4.
Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli
emendamenti ad esso riferiti, così come di quelli volti a introdurre articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 5, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
Nell'illustrare gli emendamenti a propria
firma, la senatrice ACCIARINI si sofferma in particolare sull'emendamento 5.4,
che propone una disciplina alternativa della formazione degli insegnanti. Al
riguardo, dopo aver puntualizzato che la formazione finalizzata all'insegnamento
non è tema che si inscrive su un terreno vergine, ma vanta già una proficua
esperienza condotta dalle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SSIS), ella richiama l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra una
preparazione disciplinare di qualità e una buona formazione didattica.
Soprattutto, condividendo l'impostazione del disegno di legge volto a garantire
pari dignità alla formazione iniziale per tutti i docenti, sottolinea la
necessità di stabilire la durata del percorso formativo che conduca
all'insegnamento.
Dà quindi analiticamente conto del
progetto predisposto dalla sua parte politica che si articola in un normale
corso di laurea (quindi di durata triennale) seguito da un corso di
specializzazione biennale integrato da un successivo periodo di prova, anch'esso
biennale, caratterizzato dall'instaurazione di un vero e proprio rapporto di
lavoro garantito e tutelato. Si respinge pertanto l'ipotesi di una laurea
specialistica ad hoc,
che non sarebbe conforme alle esigenze di preparazione nel contempo disciplinare
e didattica degli insegnanti. Occorre invece tenere conto dell'esperienza sin
qui acquisita dalle SSIS, riconsiderandola a fini migliorativi, e soprattutto
dare certezza ai tempi che si intendono fissare per il percorso formativo degli
insegnanti. Al tempo stesso, la proposta di cui ella è portatrice introduce un
criterio di flessibilità, laddove prevede che il numero di crediti formativi
universitari relativi a ognuno dei corsi di specializzazione possa essere
determinato anche in misura differenziata sulla base dei diversi livelli
scolastici e indirizzi, fermo restando che le facoltà competenti possono
riconoscere tali crediti ai fini del conseguimento delle lauree specialistiche.
Il senatore TESSITORE illustra
l'emendamento 5.3, nella consapevolezza di esprimere un'opinione minoritaria
anche nell'ambito dello schieramento di opposizione. In particolare, egli
manifesta la propria netta contrarietà al cosiddetto panpedagogismo, che si
configura come una scelta sbagliata in linea di principio e arretrata dal punto
di vista scientifico. Esprime pertanto un giudizio fortemente critico nei
confronti di una formazione distinta tra aspetti metodologici, che attengono
alle modalità attraverso cui dovrà essere effettuato l'insegnamento, e ambito
tematico disciplinare. In proposito, ricorda la proliferazione delle didattiche
avvenuta in anni recenti, i cui teorici ne hanno ostacolato l'inserimento negli
ambiti tematici di appartenenza, preferendo il cosiddetto raggruppamento delle
didattiche.
Per le ragioni sopra esposte, egli si
dichiara contrario alla previsione di una laurea specialistica finalizzata
esclusivamente all'insegnamento, come anche a forme di orientamento ugualmente
dirette all'insegnamento all'interno delle singole facoltà. Contemporaneamente,
si mostra critico anche nei confronti dell'emendamento 5.4, la cui formulazione
finisce per rendere riduttiva la preparazione universitaria dei futuri
insegnanti, riconducendo gli appositi corsi tenuti nelle facoltà interessate a
una condizione peggiore di quella che caratterizzava le ex
facoltà di magistero, che a suo avviso avrebbero dovuto essere eliminate
piuttosto che trasformate nei corsi di laurea in scienze della formazione.
Paventa inoltre il rischio che l'intero
ordinamento universitario finisca per subire la sorte dei diplomi universitari,
il cui fallimento è addebitabile all'assenza di una forte caratterizzazione sia
dal punto di vista didattico che sotto il profilo degli sbocchi professionali.
Auspica pertanto che l'istituzione universitaria non conosca lo stesso esito
negativo, ma a tale scopo ritiene necessario che i corsi di laurea di durata
triennale siano valorizzati nell'ottica di una impostazione complessiva che
ricomprenda anche i bienni di specializzazione e ne esalti sia la metodologia
didattica che la qualità dei contenuti tematici.
Valuta poi positivamente la flessibilità
come criterio a cui debbono anche ispirarsi i corsi di formazione, che non
debbono pertanto essere necessariamente previsti in ogni università o che
viceversa possano essere realizzati da consorzi istituiti fra diversi atenei. Al
tempo stesso, però, non possono essere smarrite le tradizioni culturali che
caratterizzano ciascuna università in rapporto al territorio di appartenenza.
Anticipando quindi l'illustrazione
dell'emendamento 5.0.3, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo
5, l'oratore rimarca l'esigenza di istituzionalizzare la formazione
post-universitaria, anche al fine di scongiurare il fatale deperimento della
stessa istituzione universitaria. Al riguardo, egli propone che ciò si realizzi
da un lato attraverso l'apertura verso il mondo produttivo, che non si esaurisca
nell'organizzazione occasionale di master,
ma preveda una articolazione sistematica in corsi di perfezionamento e dottorati
di ricerca, dall'altro lato mediante la realizzazione di un serio addestramento
alla ricerca; sotto questo profilo, occorre superare una concezione dei
dottorati di ricerca come primo gradino della carriera universitaria e quindi
come titoli spendibili solo in ambito accademico.
Il senatore VALDITARA interviene per
illustrare il seguente ordine del giorno:
0/1306/1000/7a
VALDITARA
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n.
1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
- l'articolo 5, recante norme in materia
di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la
disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo;
- tale formazione dovrà realizzarsi nelle
università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei
ruoli organici;
- vi sono proposte di vario genere miranti
alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico
titolo per accedere all'insegnamento;
- appare necessario, invece, che i corsi
di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di
approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella
relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al
vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree
specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i
futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia,
e così via);
a non attivare alcun tipo di laurea
specialistica a carattere didattico-pedagico quale percorso comune di formazione
degli insegnanti".
Il senatore Valditara sostiene, infatti,
di condividere l'atteggiamento critico dei senatori dell'opposizione nei
confronti di una impostazione dei corsi di formazione di natura pedagogica, che
esalti l'aspetto metodologico dell'insegnamento a scapito dei contenuti tematici
della preparazione dei docenti. Ed è proprio sulla scorta di tali
preoccupazioni comuni che egli ha ritenuto di dover presentare l'ordine del
giorno che impegna appunto il Governo a mantenere la formazione degli insegnanti
nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive
discipline e quindi a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a
carattere didattico-pedagogico ed esclusivamente finalizzata all'insegnamento.
Ugualmente, si dichiara d'accordo con il
preopinante circa il significato riduttivo che ha avuto la scelta di limitare
alla durata di un triennio determinati corsi di laurea, in special modo nelle
facoltà umanistiche.
Confidando che il Governo voglia
accogliere il suo ordine del giorno, egli esprime peraltro rammarico per la
mancata evidenziazione di una comunanza di intenti con l'opposizione anche su
altri punti del progetto di riforma.
Il senatore D'ANDREA interviene per
illustrare l'emendamento 5.31 e riconosce innanzitutto che si tratta di materia
assai controversa, nella quale si sono registrate opinioni non coincidenti anche
fra i soggetti auditi dall'ufficio di Presidenza della Commissione e provenienti
da analoghe esperienze di formazione all'insegnamento. D'altra parte, la riforma
e il rilancio della scuola non possono prescindere da una configurazione seria e
valida della formazione dei docenti.
Su questo tema del resto sono emerse
posizioni non riconducibili agli schieramenti politici e per questo motivo
sarebbe preferibile sopprimere l'articolo 5 e affrontare la disciplina del
settore in una sessione separata dei lavori della Commissione a ciò
espressamente destinata. Un riordino delle strutture finalizzate alla formazione
degli insegnanti rende infatti ineludibile una verifica della stessa riforma
dell'ordinamento universitario.
Peraltro, l'emendamento in oggetto,
laddove accolto, consentirebbe alla sua parte politica di attenuare il giudizio
negativo sull'articolo 5, atteso che si propone di non riservare alle sole
università la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea
specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti e di
coinvolgere invece le istituzioni scolastiche, valorizzando quindi l'esperienza
già acquisita dai docenti delle scuole.
Il senatore BRIGNONE illustra i propri
emendamenti a partire dal 5.18, che mira a non vincolare la programmazione degli
accessi ai corsi di laurea specialistica al numero dei posti disponibili,
proponendo di tenere invece conto della previsione di tali posti relativa anche
agli anni successivi all'effettivo inserimento degli studenti nei corsi
medesimi.
Quanto all'emendamento 5.46, egli ritiene
che l'abilitazione per insegnamenti sia eccessivamente vincolata al percorso di
studi seguito, mentre il riferimento ad aree di insegnamento introdurrebbe più
opportuni criteri di flessibilità. Soffermandosi poi sull'emendamento 5.65,
osserva che la formazione in servizio degli insegnanti non può svolgersi
solamente all'interno di strutture universitarie, poiché ciò contraddice ai
principi dell'autonomia scolastica, ma contravviene anche alle esigenze di una
moderna forma di aggiornamento che prenda in considerazione il complesso delle
competenze che debbono appunto concorrere alla medesima formazione in servizio.
Dà infine per illustrato il seguente
ordine del giorno:
0/1306/3/7a
BRIGNONE
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n.
1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo 5, comma 1,
lettera a), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari
dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente solo una piccola
parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;
constatato che le competenze oggi
richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in
modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo
pedagogico;
accertato che nella scuola vi è una
diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli
e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione contenuta
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella scuola
dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso di titoli di studio
qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo la durata
della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo, corsi di
aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola
secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale,
quinquennale".
Il senatore GABURRO interviene per
illustrare gli emendamenti 5.1500 e 5.1501 (Nuovissimo testo), dando conto delle
ragioni che lo inducono a proporre la costituzione di centri di eccellenza
promossi e governati dalle apposite strutture didattiche universitarie di cui
alla lettera e)
e finalizzati alla formazione permanente degli insegnanti.
Dopo che il presidente relatore ASCIUTTI
ha dato per illustrati i propri emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione,
egli stesso manifesta il proprio avviso sui restanti emendamenti presentati
all'articolo 5. Al riguardo, si rimette al Governo sugli emendamenti 5.3 e 5.31.
Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti 5.5, 5.8, 5.14, 5.15,
5.19, 5.20, 5.30, 5.37, 5.38, 5.40, 5.53, 5.59, 5.60, 5.63, 5.64 e 5.67. Esprime
poi parere favorevole sugli emendamenti 5.12, 5.18, 5.56, 5.1500, 5.1501
(Nuovissimo testo) e 5.65, nonché sugli ordini del giorno nn. 3 e 1000, mentre
si dichiara contrario sui restanti emendamenti. Anticipa altresì l'espressione
del parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo
stesso articolo 5, invitando a ritirare il 5.0.1 e il 5.0.4 e dichiarandosi
contrario al 5.0.2 e al 5.0.3.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime
parere contrario sull'emendamento 5.3 che, pur presentando spunti condivisi
dalla maggioranza e dal Governo, come poc'anzi evidenziato dal senatore
Valditara, è portatore di una proposta organica alternativa al progetto
governativo e pertanto non accoglibile. Per quanto concerne invece l'emendamento
5.31, ella invita i proponenti a trasformarlo in ordine del giorno, anche in
considerazione del fatto che la presenza dei docenti nelle scuole di
specializzazione è già prevista.
Il rappresentante del Governo si dichiara
poi favorevole a tutti gli emendamenti che recano la firma del Presidente
relatore, ma, per quanto concerne l'emendamento 5.201, chiede che venga espunta
la frase "sentita la direzione scolastica regionale", in quanto
l'istituzione e l'organizzazione delle apposite strutture destinate alla
formazione degli insegnanti rientrano nella competenza degli atenei. Del resto i
rapporti con le istituzioni scolastiche sono esplicitamente richiamati nella
parte finale della lettera e). Si associa al parere del Presidente relatore sui
restanti emendamenti.
Si passa alle votazioni.
In assenza dei proponenti, la senatrice
ACCIARINI fa propri tutti gli emendamenti presentati dai senatori Pagliarulo ed
altri e Cortiana.
Si danno, infine, per illustrati i
restanti emendamenti.
Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda
che il senatore Gaburro ha ritirato gli emendamenti 5.11, 5.21, 5.36, 5.44 e
5.50; egli stesso ritira il 5.1000 (in quanto assorbito dal 5.200) e il 5.58 (in
quanto assorbito dal 5.201). Dichiara altresì inammissibile l'emendamento 5.6 e
precluso da precedente votazione l'emendamento 5.7.
Il senatore FAVARO, accedendo all'invito
del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 5.5, 5.8 e 5.63.
Anche la senatrice BIANCONI, accedendo
all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 5.30, 5.37, 5.38,
5.40, 5.64 e 5.67.
Il senatore BRIGNONE ritira a sua volta
gli emendamenti 5.39 e 5.46.
Gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.500, di
identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti.
Per dichiarazione di voto sull'emendamento
5.3, prende la parola la senatrice SOLIANI, la quale, pur comprendendo i rischi
di una formazione degli insegnanti incentrata sugli aspetti psicologici e
pedagogici, osserva che da essi non si può tuttavia prescindere. Si impone
invece una riflessione sui contenuti più pregnanti della professionalità
docente che, da un lato, è senz'altro legata alla competenza disciplinare ma,
dall'altro, necessita anche di un'approfondita conoscenza dei soggetti
dell'apprendimento. A tal fine, risultano pertanto di estremo rilievo il periodo
di tirocinio e il raccordo fra università e istituzioni scolastiche. Annuncia
conseguentemente l'astensione del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo.
Anche la senatrice ACCIARINI dichiara
l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo. Pur condividendo
alcune considerazioni alla base dell'emendamento, ritiene infatti inopportuna la
distinzione dei percorsi di formazione per gli insegnanti della scuola
dell'infanzia e primaria da un lato e della scuola secondaria dall'altro. A suo
giudizio, i percorsi devono infatti essere comuni e caratterizzati da pari
dignità.
Nel contempo, ella si dichiara peraltro
totalmente contraria ad un'impostazione "panpedagogista" e, in
particolare, all'istituzione di corsi di laurea specialistica per
l'insegnamento. Ad essi, ritiene infatti assai preferibile i corsi di
specializzazione, con un significativo riconoscimento di crediti formativi.
Infine, invita a riflettere
sull'inopportunità di prevedere percorsi di formazione eccessivamente lunghi
che, anche a fronte di riconoscimenti economici purtroppo ancora assai modesti,
rischierebbero di allontanare i giovani dalla professione docente.
In dissenso dal suo Gruppo, il senatore
TESSITORE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.3, paventando il
rischio di una ricostituzione, con diverso nome, delle facoltà di magistero
che, a suo giudizio, rappresenterebbe un passo indietro anche rispetto
all'attuale stato della ricerca, caratterizzata dall'interazione fra saperi
positivi. Nel sollecitare pertanto un'attenta riflessione sulla ricaduta interna
della ricerca sui processi di formazione, si esprime in senso nettamente
contrario all'ipotesi di corsi di laurea specialistica per l'insegnamento e
raccomanda al contrario l'approvazione dell'emendamento 5.3, non in un'ottica di
rigetto del modello "3+2", ma al contrario proprio al fine di
conferirgli un contenuto.
Anche il senatore MONTICONE, in dissenso
dal suo Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.3,
dichiarandosi pienamente convinto delle sue motivazioni. Esso attiene infatti
strettamente all'autonomia universitaria e riveste particolare importanza anche
alla luce dell'ordine del giorno n. 1000 presentato dal senatore Valditara.
Fra un docente con limitate conoscenze
disciplinari ma spiccata capacità didattica ed un docente significativamente
preparato nella propria materia ma meno dotato di capacità comunicativa, egli
dichiara infatti di preferire nettamente il secondo, atteso che un'approfondita
conoscenza disciplinare comporta di per sé, a suo avviso, la disposizione a
trasmetterla ad altri.
Auspica quindi un ripensamento in vista
dell'esercizio della delega, anche attraverso un impegno parlamentare sul tema
universitario in rapporto dialettico con l'iniziativa governativa.
A titolo personale, il senatore BEVILACQUA
dichiara la propria astensione sull'emendamento 5.3, di cui condivide l'impianto
complessivo. Ritiene tuttavia che l'intento di assicurare pari dignità agli
insegnanti della scuola per l'infanzia e primaria da un lato e secondaria
dall'altro sia contraddetto dalla successiva differenziazione dei rispettivi
percorsi formativi e che il lungo percorso imposto in particolare ai docenti
della scuola secondaria sia incongruo rispetto allo scarso riconoscimento
economico loro assicurato.
A titolo personale, il senatore COMPAGNA
dichiara invece il suo voto favorevole, non giudicando convincenti le ragioni
del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo. In un frangente
storico in cui le responsabilità dell'istruzione e quelle dell'università e
ricerca sono accorpate in un unico soggetto politico, che peraltro ritiene
indispensabile il ricorso alla delega legislativa, l'emendamento sembra infatti
assai ragionevole, tanto più in considerazione delle prospettive retributive e
delle condizioni sociali degli insegnanti già evidenziate dalla senatrice
Acciarini e dal senatore Bevilacqua. Ciò testimonia peraltro la smisurata
demagogia degli anni passati, che ha condotto ad un appiattimento retributivo,
sociale e psicologico dei docenti nell'idea che essi non fossero professionisti
ma funzionari se non addirittura impiegati.
In una stagione contrattuale di
particolare rilievo per il pubblico impiego, egli invita quindi il Governo ad
onorare la memoria di Marco Biagi impegnandosi per separare l'area contrattuale
dei professori da quella delle altre categorie, con ciò corrispondendo alla
volontà degli elettori che hanno manifestato la loro preferenza per la Casa
delle Libertà.
Suscita invece a suo avviso preoccupazione
la disponibilità di massima del Governo, che non raccoglie però gli spunti
concreti, sembrando così privilegiare, rispetto al Parlamento, quell'area
"tossica" di carattere lobbistico-sindacale che ha condotto i docenti
all'attuale stato di prostrazione professionale ed economica.
Il senatore BRIGNONE dichiara di astenersi
sull'emendamento 5.3, sottolineando in particolare l'alta valenza del tirocinio,
svolto presso le scuole di specializzazione d'intesa con le istituzioni
scolastiche, ai fini del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento.
Il senatore BETTA dichiara invece il voto
favorevole sull'emendamento 5.3, ribadendo ancora una volta l'inopportunità del
ricorso alla delega, che impedisce un serio approfondimento su tematiche di
estremo rilievo, e lamentando la mancata assegnazione di adeguate risorse da
parte della maggioranza.
Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara a
sua volta la propria astensione.
Posto ai voti, l'emendamento 5.3 viene
respinto.
Sull'emendamento 5.4, dichiara il proprio
voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO, la quale rinnova il rammarico per
la ristrettezza dei tempi a disposizione e la conseguente compressione del
dibattito su tematiche cruciali, quali la formazione degli insegnanti. Si
tratta, al contrario, di un punto qualificante del sistema che meriterebbe lo
stralcio dal provvedimento in esame. L'articolo 5 sembra infatti non tenere
conto dell'esperienza positiva delle SSIS che, in particolare, ha dimostrato
l'importanza di uno stretto raccordo fra scuola e università e del ruolo
fondamentale svolto dall'università ai fini della formazione con valore
abilitante dei docenti. Né va dimenticato che è ormai superata la distinzione
fra docenti della scuola dell'infanzia e primaria e docenti della scuola
secondaria e che, accanto alle competenze disciplinari, si impongono competenze
metodologiche sulla trasmissione dei saperi. Le SSIS hanno inoltre dimostrato
l'importanza del tirocinio svolto al loro interno, nel corso del periodo di
formazione, quale forma di integrazione fra sapere tecnico, pratiche del sapere,
sua progettazione e realizzazione e, infine, valutazione del progetto stesso.
L'articolo 5 considera invece il tirocinio come un periodo aggiunto, esterno al
percorso di formazione, ignorando che obiettivi nuovi quali l'accompagnamento
dei singoli studenti al successo formativo e l'innalzamento dell'offerta
formativa richiedono abilità nuove ai docenti di oggi, in aggiunta alle
tradizionali competenze disciplinari.
Osserva infine che l'ordine del giorno n.
1000 del senatore Valditara pare in assoluto contrasto rispetto al testo
dell'articolo 5.
Posto ai voti, l'emendamento 5.4 viene
respinto.
La Commissione respinge poi gli
emendamenti 5.9 e 5.10 di identico contenuto, mentre accoglie il 5.200, che
assorbe gli emendamenti 5.12, 5.18 e 5.1000. Sono conseguentemente dichiarati
preclusi gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19 e 5.20.
Posti separatamente ai voti, gli
emendamenti 5.22 (identico al 5.23), 5.24, 5.25, 5.27, 5.26 e 5.28 risultano
indi respinti.
Il senatore D'ANDREA, accedendo all'invito
del sottosegretario Valentina APREA, trasforma l'emendamento 5.31 nel seguente
ordine del giorno:
0/1306/350/7a
D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n.
1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la programmazione e la
realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più
istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei
medesimi istituti".
Il senatore D'Andrea dichiara invece di
non poter accedere all'invito del Presidente relatore a ritirare l'emendamento
5.0.1. Pur trattandosi indubbiamente di materia contrattuale, osserva infatti
che le prospettive dischiuse dalla devolution
in corso impongono una riserva legislativa in materia di personale direttivo,
docente e ATA.
Il sottosegretario Valentina APREA
dichiara di accogliere l'ordine del giorno, a nome del Governo.
Insistendo il senatore D'ANDREA per la sua
votazione, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto dalla Commissione ai
fini della sua trasmissione all'Assemblea, previa dichiarazione di astensione
del senatore TESSITORE.
Per dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 5.32, prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO, la quale
sottolinea l'importanza di offrire la possibilità di insegnare anche a chi non
ha scelto immediatamente tale percorso formativo.
Il senatore BRIGNONE dichiara invece il
suo voto contrario, ritenendo che tale possibilità potrebbe essere offerta solo
previa verifica dei posti disponibili, attesa la programmazione degli accessi in
vigore per la formazione degli insegnanti.
Posto ai voti, l'emendamento 5.32 viene
respinto.
Posti separatamente ai voti, anche gli
emendamenti 5.33 (identico al 5.34), 5.35, 5.41 (identico al 5.42), 5.43, 5.45,
5.47 e 5.48 (identico al 5.49) risultano respinti.
La Commissione accoglie invece, nel testo
originario, l'emendamento 5.201, che assorbe gli emendamenti 5.56, 5.58 e
5.1500. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.51, 5.52, 5.57, 5.53,
5.54, 5.55, 5.59 e 5.60.
La Commissione accoglie altresì
l'emendamento 5.1501 (Nuovissimo testo), mentre respinge il 5.61 (identico al
5.62).
Posto ai voti, è poi approvato
l'emendamento 5.65, mentre, con separate votazioni, la Commissione respinge gli
emendamenti 5.66, 5.68 e 5.69.
Sono invece accolti, gli emendamenti 5.70
(Nuovo testo) e 5.1001 (ulteriore Nuovo testo).
Quanto agli ordini del giorno presentati,
il sottosegretario Valentina APREA accoglie il n. 3 e il n. 1000.
Insistendo i presentatori per la
votazione, essi sono peraltro posti ai voti ed accolti dalla Commissione ai fini
della loro trasmissione all'Assemblea, previa dichiarazione di astensione del
senatore TESSITORE.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il presidente ASCIUTTI comunica che
l'ordine del giorno delle sedute previste per la corrente settimana è integrato
con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00627 del senatore Tessitore,
vertente sulla medesima materia delle interrogazioni nn. 3-00622 e 3-00623, già
all'ordine del giorno della Commissione. Avverte inoltre che l'orario di inizio
della seduta di giovedì 26 settembre è anticipato alle ore 14,30, nel
presupposto che i lavori dell'Assemblea si concludano prima. Qualora invece essi
si protraessero, la seduta sarà sospesa per riprendere al termine degli stessi.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.
1306
Art. 5
5.1
BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria,
PAGANO, TESSITORE
Sopprimere l'articolo.
_____________
5.2
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Sopprimere l'articolo.
_____________
5.500
MALABARBA, Tommaso SODANO, MALENTACCHI
Sopprimere l'articolo.
_____________
5.3
TESSITORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Formazione
degli insegnanti). - 1. Con i
decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
la formazione di base per tutti i docenti è di pari dignità e si consegue
presso le università, attraverso la frequenza delle classi di laurea triennali
e il conseguimento del relativo diploma di laurea;
b)
con uno o più decreti sono definiti i percorsi di studio necessari al
conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia,
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
secondo il seguente schema:
1) per il conseguimento del titolo
abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
è necessario il titolo di laurea triennale di base e il diploma di
specializzazione di durata, rispettivamente annuale o biennale, da conseguire
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla lettera d);
2) per ottenere il titolo abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo livello è
necessario conseguire il diploma di laurea specialistica, nonché seguire,
parallelamente al biennio specialistico, un corso di tirocinio presso le scuole
di specializzazione all'insegnamento, d'intesa con il sistema della scuola
secondaria operante nella regione in cui ha sede l'università presso cui sono
seguiti i corsi di laurea specialistica;
3) per ottenere il titolo di laurea con
funzione concorsuale è necessario, oltre il conseguimento del titolo di laurea
specialistica abilitante di cui al numero 2), seguire i corsi e superare la
prova finale di un corso master,
almeno biennale, presso le scuole superiori per l'alta formazione
post-universitaria, di cui all'articolo 5-bis della presente legge. Tali corsi master
possono essere seguiti anche in costanza di insegnamento;
c)
il diploma di laurea o di laurea specialistica ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Annualmente il Ministro, con apposito decreto,
individua i posti disponibili cui dà titolo il diploma di laurea per
l'insegnamento con funzione concorsuale di cui al numero 3) della lettera b);
d)
con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sono definite le linee strutturali ed organizzative delle scuole di
specializzazione all'insegnamento. Esse possono essere istituite presso ciascuna
sede universitaria che disponga delle necessarie condizioni così come previste
dal decreto ministeriale di cui alla presente lettera. Le suddette scuole hanno
carattere di ateneo e hanno una organizzazione interfacoltà ai fini della
struttura disciplinare. Con l'entrata in vigore del decreto di cui alla presente
lettera sono soppresse le attuali scuole regionali di specializzazione
all'insegnamento;
e)
i corsi di tirocinio e di master
seguiti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento e presso le scuole
superiori per l'alta formazione universitaria garantiscono l'addestramento
pedagogico per il conseguimento dei titoli abilitanti di cui al presente
articolo".
_____________
5.4
ACCIARINI, PAGLIARULO, CORTIANA, D'ANDREA,
MANIERI, BERLINGUER, BETTA, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Formazione
degli insegnanti). - 1. La
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e
del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso è
programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi
è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei
posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle
istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
sono disciplinati i corsi di
specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i
corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in
corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
3. I decreti di cui al comma 2 determinano
il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi,
anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli
indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle
diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali
crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari
curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea
specialistica. I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage
all'estero.
4. L'accesso ai corsi di specializzazione
per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti
di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei.
5. Per la gestione dei corsi di cui al
comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche
i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono prevedere la
partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di
insegnamento.
6. L'esame finale per il conseguimento del
diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o
più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1,
comma 6-ter,
del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il
punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le
modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di
docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.
7. I primi due anni di attività di
insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo
indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano,
sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione
della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel
corso di specializzazione.
8. Le strutture di cui al comma 5 curano
anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative".
__________________
5.5
FAVARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Formazione
degli insegnanti). - 1. Con i
decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità e si svolge presso appositi corsi
tenuti da docenti universitari, il cui accesso è programmato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della
medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione
nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
b)
l'accesso ai corsi per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso
dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera c)
e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata con
prove di ammissione gestite dalle singole strutture di cui alla lettera d);
c)
l'esame finale dei corsi per la formazione degli insegnanti di cui alla lettera
a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d)
per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono istituite apposite
strutture universitarie regionali per la formazione degli insegnanti, con
personale universitario incardinato nella stessa struttura o proveniente dal
sistema pubblico di istruzione e formazione e dedicato a tempo pieno, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
e)
le strutture di cui alla lettera d) curano anche la formazione in servizio degli
insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative".
__________________
5.6
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere l'alinea.
_____________
5.7
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Conseguentemente all'emendamento 1.52,
al comma 1, sostituire le parole:
"Con i decreti di cui all'articolo 1"
con le seguenti: "Con
disegni di legge di cui all'articolo 1".
_____________
5.8
FAVARO
Al comma 1, dopo le parole: "di
cui all'articolo 1"
inserire le seguenti: ",
nel rispetto delle competenze regionali per quanto riguarda la formazione
iniziale dei formatori del sistema di istruzione e formazione
professionale,".
_____________
5.9
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____________
5.10
CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____________
5.200 (assorbe 5.12, 5.18 e 5.1000)
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, sostituire la lettera a)
con la seguente:
"a) la formazione iniziale è di pari
dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche".
_________________
5.11
GABURRO
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole : "è di pari
dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i
corsi di laurea specialistica"
con le seguenti: "si
svolge presso appositi corsi tenuti da docenti universitari".
_____________
5.12
BIANCONI
Al comma 1, lettera a), sopprimere le
seguenti parole: "e
durata".
_____________
5.13
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: "corsi di laurea
specialistica" con le
seguenti: "corsi di
specializzazione".
_____________
5.14
BIANCONI
Al comma 1, lettera a), sopprimere le
parole da: "il cui accesso
è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e successive modificazioni" fino
alla fine della lettera.
_____________
5.15
BIANCONI
Al comma 1, lettera a), sopprimere le
seguenti: "sulla base dei
posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle
istituzioni scolastiche".
_____________
5.16
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole da: "sulla base dei
posti" fino alla fine della
lettera con le seguenti: "anche
tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base
delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica".
_____________
5.17
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: "sulla base dei
posti effettivamente disponibili"
con le seguenti: "anche
tenendo conto della disponibilità di posti".
_____________
5.18
BRIGNONE
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
"sulla base" aggiungere
le seguenti: "della
previsione ".
_____________
5.1000
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera a) sostituire le
parole: "in ogni regione
nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche"
con le seguenti: ", per
ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche".
_____________
5.19
FAVARO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
"istituzioni scolastiche" aggiungere
infine le seguenti: ",
nonché in considerazione del prevedibile fabbisogno delle scuole
paritarie".
_____________
5.20
BIANCONI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
"istituzioni scolastiche" aggiungere
infine le seguenti: ",
nonché in considerazione del prevedibile fabbisogno delle scuole non
statali".
_____________
5.21
GABURRO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____________
5.22
CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_________
5.23
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_________
5.24
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO
Vittoria
Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: "anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4
" con le seguenti: "nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7,
comma 3 ".
_____________
5.25
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
"3 novembre 1999, n. 509" inserire
le seguenti: ", previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti,".
_____________
5.27
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole da: "sono
individuate le classi" fino
alla fine della lettera, con le seguenti: "sono
disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli
insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove
necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di
disciplina;".
_____________
5.26
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO
Vittoria
Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: "sono individuate
le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a),
del presente comma" con le
seguenti: "sono
disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I corsi stessi sono
articolati in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in
corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti
eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle
facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea
specialistica".
_________________
5.28
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO
Vittoria
Al comma 1, lettera b) sostituire le
parole: " le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti" con
le seguenti: "le classi
degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti".
_________________
5.30
BIANCONI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
"insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma" inserire
le seguenti: "e i relativi
vincoli curricolari".
_____________
5.31
D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
"stage all'estero"
aggiungere infine le seguenti: ".
Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di laurea specialistica,
previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti
scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi
istituti".
_____________
5.32
Vittoria FRANCO, PAGANO, ACCIARINI
Al comma 1, lettera b), aggiungere in
fine le seguenti parole:
". Al fine della formazione è riconosciuta qualsiasi altra laurea
specialistica previa frequenza dei corsi di didattica, psicologia e
pedagogia".
_____________
5.33
CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_________
5.34
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_________
5.35
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO
Al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: "corsi di laurea
specialistica " con le
seguenti: " corsi di
specializzazione ".
_________________
5.36
GABURRO
Al comma 1, lettera c), sopprimere le
parole: "di laurea
specialistica" e sostituire
le parole: "alla lettera
b)" con le seguenti:
"alla lettera a)"
e le parole:
"dagli atenei" con le
seguenti: "con prove di
ammissione gestite dalle singole strutture di cui alla lettera e) ".
_____________
5.37
BIANCONI
Al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: "per la formazione
degli insegnanti" con le
seguenti: "indirizzati
all'insegnamento".
_____________
5.38
BIANCONI
Al comma 1, lettera c), sopprimere le
seguenti parole: "e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei".
_____________
5.39
BRIGNONE
Al comma 1, lettera c), aggiungere
infine le seguenti parole:
", e all'accertamento del possesso di attitudini e motivazioni per
l'insegnamento".
_____________
5.40
BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_________
5.41
CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_________
5.42
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_________
5.43
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO
Al comma 1, lettera d), sostituire le
parole: "della laurea
specialistica di cui alla lettera a)"
con le seguenti: "del
diploma di specializzazione".
_________________
5.44
GABURRO
Al comma 1, lettera d), sostituire le
parole: "per il
conseguimento della laurea specialistica "
con le seguenti: "dei
corsi per la formazione degli insegnanti".
_________________
5.45
BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria,
PAGANO
Al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"abilitante" inserire
le seguenti: "e
concorsuale".
_________________
5.46
BRIGNONE
Al comma 1, lettera d), dopo le parole:
"per uno o più" inserire
le seguenti: "aree
di".
_____________
5.47
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO
Vittoria
Al comma 1, lettera d), aggiungere in
fine le seguenti parole: "ed
ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306".
_________________
5.48
CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_________
5.49
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_________
5.201 (assorbe 5.56, 5.58 e 5.1500)
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, sostituire la lettera e)
con la seguente:
"e) coloro che hanno conseguito la
laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per contribuire alla
gestione dei corsi di laurea di cui alla lettera a),
le università , sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita
struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;".
_________________
5.50
GABURRO
Al comma 1, sostituire la lettera e)
con la seguente:
"e)
per la gestione dei corsi di cui alla lettera a),
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
vengono istituite apposite strutture universitarie regionali per la formazione
degli insegnanti, con personale universitario incardinato nella stessa struttura
e dedicato a tempo pieno, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i
rapporti con le istituzioni scolastiche;".
_________________
5.51
BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria,
PAGANO
Al comma 1, lettera e), sostituire le
parole da: "coloro che
hanno conseguito" fino a: ".
A tal fine e per" con le
seguenti: "i primi due
anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso
contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova
e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la
supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di
tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti vengono
assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per
cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore.
Per".
_________________
5.52
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO
Al comma 1, lettera e), sostituire le
parole da: "coloro che
hanno conseguito" fino a: ".
A tal fine e per" con le
seguenti: "i primi due
anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso
contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova
e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la
supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di
tirocinio già presenti nel percorso della laurea specialistica; i contratti
vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il
50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in
vigore. Per".
_________________
5.57
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO,
FRANCO Vittoria
Al comma 1, lettera e), dopo le parole:
"laurea specialistica di
cui alla lettera a)"
inserire le seguenti: "e
risultano vincitori e nominati nella relativa sede".
_________________
5.53
BIANCONI
Al comma 1, lettera e), sostituire le
parole: "dell'accesso nei
ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche"
con le seguenti: "del
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento".
_____________
5.54
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO
Al comma 1, lettera e), dopo la parola:
"scolastiche,"
inserire le seguenti: "nominati
sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei
posti destinati ai concorsi ordinari".
_________________
5.55
BIANCONI
Al comma 1, lettera e), sopprimere le
parole: "e per la gestione
dei corsi di cui alla lettera a)".
_____________
5.56
BIANCONI
Al comma 1, lettera e), sostituire le
parole: "e per la
gestione" con le seguenti: "e
per contribuire alla gestione ".
_____________
5.58
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, lettera e), dopo le parole:
"le università"
inserire le seguenti: ",
sentita la direzione scolastica regionale,".
_____________
5.59
BIANCONI
Al comma 1, lettera e), sostituire le
parole: "struttura di
ateneo " con le seguenti: "struttura
di coordinamento".
_____________
5.1500
GABURRO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole:
"di un'apposita struttura
di ateneo" inserire le
seguenti: "o
d'interateneo".
_____________
5.60
BIANCONI
Al comma 1, lettera e), sopprimere le
parole: "per la formazione
degli insegnanti".
_____________
5.1501 (nuovissimo testo)
GABURRO, COMPAGNA, SUDANO
Al comma 1, dopo la lettera e),
inserire la seguente:
"e-bis) le
strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono
e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli
insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;"
_____________
5.61
CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_________
5.62
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_________
5.63
FAVARO
Al comma 1, lettera
f), premettere le seguenti
parole: "la formazione in
servizio degli operatori è impegno fondamentale delle istituzioni scolastiche e
formative autonome;" e
sostituire le parole: "curano
anche la" con le seguenti: "possono
curare la realizzazione della".
__________
5.64
BIANCONI
Al comma 1, lettera f), sostituire le
parole: "curano
anche" con le seguenti: "possono
concorrere con le istituzioni scolastiche per".
_____________
5.65
BRIGNONE
Al comma 1, lettera f), sostituire le
parole: "curano anche
la" con le seguenti: "concorrono
alla".
_____________
5.66
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, lettera f), sopprimere le
parole da:
"interessati" fino
alla fine della lettera.
_________
5.67
BIANCONI
Al comma 1, aggiungere in fine la
seguente lettera:
"g)
al termine del periodo di tirocinio le strutture di ateneo di cui alla lettera e)
rilasciano un titolo di abilitazione all'insegnamento, previa verifica
dell'esito positivo del tirocinio stesso, certificato dall'istituzione
scolastica presso cui è stato prestato".
_____________
5.68
CORTIANA
Al comma 1, aggiungere in fine la
seguente lettera:
"g)
i docenti di cui alla lettera f),
debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto
didattico nei corsi di laurea specialistica abilitanti per l'insegnamento,
previa convenzione apposita tra scuole ed atenei".
_____________
5.69
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Al comma 1, aggiungere in fine la
seguente lettera:
"g)
per quanto riguarda la formazione in servizio uno strumento fondamentale è
costituito dai periodi di riposo sabbatico".
_____________
5.70 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore
Aggiungere in fine il seguente comma:
"1-bis.
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione
iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti
fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo".
_________________
5.1001 (ulteriore nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore
Aggiungere in fine il seguente comma:
"1-bis.
Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono
in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di
laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato
le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,
le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienza della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare
o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la
tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito
punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, le parole:
"I concorsi hanno funzione abilitante." sono soppresse".
_________________
5.0.1
D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA,
PAGLIARULO, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria
Dopo
l'articolo 5 inserire il
seguente:
"Art. 5 bis
(Disposizioni in materia di
personale del sistema di istruzione e formazione)
- 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia
di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del
sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti
principi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il
territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il
territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione
nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento
sono uniformi su tutto il territorio nazionale".
_____________
5.0.4
D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI
Dopo
l'articolo 5 inserire il
seguente:
"Art. 5-bis
(Disposizioni
in materia di personale del sistema di istruzione e formazione).
1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di
personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo di istruzione e di
formazione, sono assicurati i seguenti principi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il
territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il
territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione
nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento
sono uniformi su tutto il territorio nazionale".
_____________
5.0.2
BERLINGUER, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA,
MANIERI, BETTA, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria , PAGLIARULO
Dopo
l'articolo 5 inserire il
seguente:
"Art. 5-bis
(Istruzione
e formazione continue) - 1.
L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto
l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di
competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza".
_____________
5.0.3
TESSITORE
Dopo
l'articolo 5 inserire il
seguente:
"Art. 5-bis
(Scuole superiori per l'alta formazione universitaria) - 1.
Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca definisce le linee strutturali ed organizzative delle scuole superiori
per l'alta formazione universitaria sulla base dei seguenti criteri:
a) le scuole possono possono essere
istituite da singole università presso le quali ricorrono i requisiti
indispensabili fissati dal suddetto decreto, ovvero mediante convenzione tra più
sedi universitarie della stessa regione o di più regioni;
b) le scuole hanno carattere di consorzi
tra università, enti di ricerca e imprese;
c) gli insegnamenti sono assicurati dai
docenti della sede presso cui esistono le scuole che abbiano chiesto ed ottenuto
l'inquadramento presso di esse, ovvero mediante incarichi. Gli incarichi possono
essere, in ogni caso, assegnati a docenti universitari italiani e stranieri e a
personalità eminenti del mondo della ricerca e della produzione;
d) i titoli di studio conseguiti sono
attribuiti con decreto del rettore dell'università presso cui la scuola è
istituita ovvero del rettore presidente del consorzio interuniversitario".
_____________
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