Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
IN SEDE CONSULTIVA
(1306) Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
(1251) CORTIANA
ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto dei
provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.
Il relatore FABBRI illustra il seguente
schema di parere favorevole con osservazioni:
"La Commissione, esaminati
congiuntamente i disegni di legge n. 1251 e n. 1306, esprime, per quanto di
propria competenza, parere favorevole. Con riferimento al disegno di legge n.
1306, formula altresì le seguenti osservazioni:
1) l'articolo 2 potrebbe essere integrato
con un riferimento al nesso da stabilire tra il sistema della formazione
professionale continua ed il sistema dei centri per l'impiego, al fine di
realizzare un'offerta formativa idonea a realizzare migliori condizioni di
occupabilità;
2) occorre tenere presente la necessità
di coordinare le disposizioni ed i principi di delega di cui all'articolo 2,
lettere c),
g)
ed h)
e all'articolo 4 (alternanza scuola- lavoro) con la disciplina vigente ed in
fieri (articolo 2, già 5, del
disegno di legge n. 848, recante delega al Governo per il riordino del mercato
del lavoro, recentemente licenziato dalla Commissione per l'Assemblea) dei
contratti a contenuto formativo e di tirocinio, in particolare per quel che
riguarda le procedure di monitoraggio e di valutazione della qualità
dell'offerta formativa;
3) appare comunque opportuno che
all'articolo 4 venga esplicitato un principio di delega che riproduca la
disposizione di cui alla prima parte del la lettera e)
del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (relativamente
all'assicurazione antinfortunistica e per la responsabilità civile e al tutor).
Sulle convenzioni di cui alla lettera a),
inoltre, dovrebbero essere previste forme di consultazione con le regioni e gli
enti locali, in quanto titolari della programmazione dell'offerta formativa;
4) sempre con riferimento all'articolo 4,
e in relazione all'esigenza, già in precedenza richiamata, di assicurare il
coordinamento con il testo del citato disegno di legge n. 848, si suggerisce di
sostituire le parole "comparativamente rappresentative" riferite alle
associazioni dei datori di lavoro, con le parole "comparativamente più
rappresentative"."
Poiché non vi sono richieste di
intervenire, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame
congiunto.
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***
200
2