Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ( 1306-B )

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

RIPAMONTI , CORTIANA , BOCO , CARELLA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , TURRONI , ZANCAN

Respinta (*)

Il Senato,

            premesso che:

        il testo del disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, quantifica oneri per soli 12,7 milioni di euro per il 2003, 45,8 per il 2004 e 66,2 a decorrere dal 2005, e "limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale" (articolo 7, comma 5);

        gli oneri del resto del provvedimento, ossia della parte principale della riforma, non sono stati né quantificati né coperti, in netto contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

        una semplice quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno d'età, annualmente porterebbe ad un ammontare di gran lunga superiore rispetto alla copertura prevista dal disegno di legge;

        che la riforma dell'istruzione, che coinvolge milioni di studenti, migliaia di professori, gran parte delle strutture del Ministero dell'istruzione, richiede, al fine del rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, la specificazione nella legge delega di principi e criteri di natura finanziaria, assolutamente assenti;

        la riforma dell'istruzione proposta presenterà certamente oneri e che questi oneri non sono stati quantificati né nella relazione tecnica, che riguarda solo il problema dell'iscrizione anticipata alla prima classe delle elementari, né nel testo del disegno di legge bensì è demandata a successivi momenti e a successivi strumenti legislativi;

            visto che:

        nella legge delega rimangono non quantificati gli oneri, derivanti dal piano programmatico di interventi finanziari e dalle deleghe, che pure sussistono con ragionevole certezza e che l'identificazione di tali oneri è rinviata al momento della formulazione del piano (e per la copertura alla legge finanziaria) e della presentazione dei provvedimenti legislativi;

        la normativa attuale non consente di esporre oneri nei decreti legislativi che non siano già indicati in sede di legge delega e che la procedura prevista nel testo altera dunque profondamente il senso della legge delega, poiché il "rinvio" alla legge finanziaria o altro provvedimento legislativo, non essendo peraltro giustificato da particolari incertezze o difficoltà nella determinazione dei costi della riforma, svuota di fatto la legge delega della responsabilità attribuita al legislatore delegante di reperire i mezzi necessari alla realizzazione dei principi in essa dichiarati in aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione;

        per le leggi delega vale quanto precisato nella sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976 in cui la Corte, dopo essersi soffermata a lungo sulla possibilità di essere adita in argomento dalla Corte dei conti, ha giudicato incostituzionali le leggi delega n. 433 del 1973 e n. 167 del 1975, relativa all'istruzione, per mancanza di copertura, con le seguenti parole: "Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, perciò, tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; così come grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove è soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere, dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa".

            Considerato che:

        nella legislazione delegata il principio di responsabilità, enucleabile dalle norme costituzionali, ha un duplice contenuto, al quale è necessariamente vincolato l'esercizio della funzione legislativa del Governo e attiene sia alla definizione di criteri direttivi (articolo 76 della Costituzione) sia al reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione di tali criteri (articolo 81 della Costituzione) e che questo duplice vincolo, che pone nella legge delega la premessa della decretazione delegata, viene disatteso nella legge delega di riforma del sistema scolastico italiano;

        il cardine della prospettata riforma è l'estensione dell'obbligo scolastico, ma a questa indicazione non corrisponde né una definizione di criteri e tempi della sua attuazione, né una adeguata valutazione delle sue conseguenze finanziarie, né adeguate indicazioni ai fini della copertura;

        l'importanza e la complessità degli obiettivi della riforma inducono a ritenere che gli oneri non quantificati siano significativi e ciò rende ancor più necessaria una loro stima nell'ambito della legge delega, anche indipendentemente dalla graduale realizzazione della riforma;

        la complessità degli obiettivi ed i tempi della loro realizzazione non attenuano l'obbligo di determinazione dell'onere e della relativa copertura, in quanto, anche nel caso di oneri non esattamente quantificabili, ma solo stimabili, rimane sempre valido l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura;

        l'accettare che ci sia uno scarto temporale tra la decisione sugli oneri che derivano direttamente dalla legge delega (che i decreti legislativi devono semplicemente applicare) e quella sulla copertura (sia essa nella legge finanziaria o in altro provvedimento legislativo) rappresenta una rottura della prassi consolidata che aprirebbe un varco irreparabile in relazione al rispetto del principio di copertura,

            delibera, per palese violazione degli articoli 76 e 81 della Costituzione ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere alla discussione del disegno di legge delega AS 1306-B.

________________

(*) Su tale proposta e su quella presentata in forma orale dal senatore Giaretta è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

 

Allegato B

 

Disegni di legge, presentazione di relazioni

In data 4 marzo 2003, i senatori Soliani, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Marino e Togni hanno presentato la relazione di minoranza sul disegno di legge: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" (1306-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

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