Schema di decreto
legislativo concernente la definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al
Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni
e, in particolare, l'articolo 21;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in
materia di promozione dell'occupazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del...;
SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori
di lavoro;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta
del...;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del...;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Il presente decreto disciplina l'alternanza
scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo
ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze
di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni,
possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di studio e di lavoro.
- I percorsi in alternanza sono progettati,
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o
con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro.
- Rimane ferma la possibilità, per gli
studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi attraverso la
partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo del lavoro, ivi
compresi i tirocini di orientamento e formazione.
- Le istituzioni scolastiche o formative
definiscono i criteri per offrire al più ampio numero di studenti la
possibilità di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle
risorse assegnate di cui all'articolo 8.
- Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e
istruzione militare.
Articolo 2
Finalità dell'alternanza
- Nell'ambito del sistema dei licei e del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di
apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti
finalità:
- attuare modalità di apprendimento
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei
percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento
delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- correlare l'offerta formativa allo
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
- Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà
territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di
qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della
valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro è istituito, a
livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle
Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Articolo 3
Convenzioni
- Ferme restando le competenze delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione
territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative,
singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie
annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, secondo i criteri generali definiti dal Comitato di
cui all'articolo 2, comma 2, anche per quanto riguarda l'organizzazione
didattica ed il sistema tutoriale.
- Le convenzioni di cui al comma 1, in
relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità
dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli
aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti.
Articolo 4
Organizzazione didattica
- I percorsi in alternanza hanno una struttura
flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese
simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano
sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
- I periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
- I periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e
progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e
professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono
dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi
del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
- Nell'ambito dell'orario complessivo annuale
dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso
scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da
quelli fissati dal calendario delle lezioni.
- I periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da
promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 5
Sistema tutoriale
- Nei percorsi in alternanza il sistema
tutoriale è preordinato alla promozione delle competenze degli studenti e
al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e
il territorio. L'assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in
alternanza è svolta dal tutor formativo interno di cui al comma 2 e dal
tutor esterno di cui al comma 3.
- Il tutor formativo interno, designato
dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e
guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e
verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il
corretto svolgimento del percorso in alternanza.
- Il tutor formativo esterno, designato dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce l'inserimento dello
studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul
lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto
a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei
processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta
comunque oneri a carico dell'istituzione scolastica o formativa.
- I compiti svolti dal tutor interno di cui al
comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede
di contrattazione collettiva.
- La previsione del sistema tutoriale
di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta
norma di principio per la legislazione regionale.
Articolo 6
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
- I percorsi in alternanza sono oggetto di
verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
- Fermo restando quanto previsto all'articolo
4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia,
l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite
dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in
alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo
per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali
passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di
apprendistato.
- La valutazione e la certificazione delle
competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza
sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo
prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini
dell'occupabilità.
- Le istituzioni scolastiche o formative
rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla
certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge
n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi
di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa
intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce con proprio decreto il modello
di certificazione da adottare.
Articolo 7
Percorsi integrati
- Le istituzioni scolastiche, a domanda degli
interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e
formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio
progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi.
Articolo 8
Risorse
- 1. Gli interventi di cui al presente decreto
nel sistema dell'istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del
Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un
importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a
partire dall'anno 2005.
- Per la realizzazione degli interventi di cui
al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale
concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le
risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli
stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17
maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. Al potenziamento degli
interventi concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziate dal
Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, la
valorizzazione delle imprese e l'assistenza tutoriale, a norma dell'articolo
4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri
soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a
disposizione dall'Unione europea.
Articolo 9
Disciplina transitoria
- Fino all'emanazione dei decreti legislativi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati
negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento
vigente.
- Fino all'emanazione dei decreti legislativi
di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le
modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in
alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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