DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 

Misure urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari
della crisi ucraina. (22G00032) 
(GU n.67 del 21-3-2022)
 
 Vigente al: 22-3-2022  
 

Titolo I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave
crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina  anche  in  ordine  allo
svolgimento delle attivita' produttive; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del  sistema  nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento  della  domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare  disposizioni  in
materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con
misure  in  tema  di  accoglienza  e  potenziamento  delle  capacita'
amministrativa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa  nazionale,  le
reti di  comunicazione  elettronica  e  degli  approvvigionamenti  di
materie prime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   dello   sviluppo
economico, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
transizione ecologica, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della
salute e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina 
               e sul gasolio impiegato come carburante 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei  prodotti  energetici,  le
aliquote di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio  impiegato  come
carburante, di  cui  all'Allegato  I  al  testo  unico  delle  accise
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
rideterminate, relativamente al periodo di  cui  al  comma  2,  nelle
seguenti misure: 
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; 
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40  euro  per
1000 litri. 
  2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al  comma  1
si applica dal giorno di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 
  3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma  1,  l'aliquota  di
accisa sul gasolio commerciale  usato  come  carburante,  di  cui  al
numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise  di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,  non  trova  applicazione
per il periodo indicato  nel  comma  2  del  presente  articolo.  Nel
medesimo periodo non  trovano  applicazione  le  aliquote  di  accisa
ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di  cui  al
numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  4. Per il periodo dal 1° gennaio al  28  febbraio  2022  non  trova
applicazione la disposizione di cui  al  comma  290  dell'articolo  1
della legge n. 244 del 2007. Per il  medesimo  periodo,  le  maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative  alle  cessioni  di
benzina  e  gasolio  impiegati  come  carburanti   per   autotrazione
derivanti dalle variazioni del  prezzo  internazionale  del  petrolio
greggio espresso in euro, sono accertate  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 
  5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa  di
cui al comma 1, gli esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995 e gli  esercenti  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del  medesimo  articolo  25
trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di  cui  all'articolo  19-bis
del predetto testo unico ovvero per via telematica, i  dati  relativi
ai quantitativi  di  benzina  e  di  gasolio  usato  come  carburante
giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto-legge  che  al  trentesimo
giorno successivo alla medesima data; la comunicazione  dei  predetti
dati e' effettuata entro 5 giorni lavorativi a  partire  da  ciascuna
delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui
al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del  testo  unico
delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  5  i  titolari  dei
depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli
articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504  del  1995,  nel
periodo di applicazione delle aliquote  di  accisa  rideterminate  ai
sensi  del  comma   1,   riportano   nel   documento   amministrativo
semplificato telematico di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai  quantitativi
dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. 
  7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza   per   monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al  pubblico,  di
benzina  e  gasolio  usato  come  carburante  praticati   nell'ambito
dell'intera  filiera  di  distribuzione  commerciale   dei   medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i  poteri  di  indagine  a
essa attribuiti ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per  lo  svolgimento  dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo  della  Guardia  di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati  inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai  dati  contenuti  nel  documento
amministrativo semplificato telematico;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali  scorrette  ai
sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  dal
presente comma  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2  e  fino  al  31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 291, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  aliquote  di
accisa applicate ai  prodotti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
rideterminate con il decreto emanato  ai  sensi  del  comma  290  del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato  anche  con
cadenza diversa da quella ivi prevista. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del  presente  articolo,
valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78  milioni  di  euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto  a  255,49  milioni  per  l'anno
2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto  a
332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 2 
 
                   Bonus carburante ai dipendenti 
 
  1. Per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o
analoghi titoli ceduti  a  titolo  gratuito  da  aziende  private  ai
lavoratori dipendenti per l'acquisto di  carburanti,  nel  limite  di
euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del  reddito  ai
sensi dell'articolo 51, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,9
milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 38. 

Titolo II
MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

                               Art. 3 
 
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese
                 per l'acquisto di energia elettrica 
 
  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione
dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della
componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, pari al 12 per cento della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel
secondo trimestre dell'anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla
base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in  863,56  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 4 
 
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese
                   per l'acquisto di gas naturale 
 
  1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in  237,89  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 5 
 
             Incremento del credito d'imposta in favore 
                 delle imprese energivore e gasivore 
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per
cento. 
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,
fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 15 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  20  per
cento. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati   in
complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 6 
 
                  Bonus sociale elettricita' e gas 
 
  1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore  ISEE  di
accesso ai bonus sociali elettricita' e gas cui all'articolo 1, comma
3, del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  29  dicembre
2016, come successivamente aggiornato dall'Autorita'  di  regolazione
per l'energia reti  e  ambiente  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 4, del medesimo  decreto,  e'  pari  a  12.000
euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 7 
 
Trasparenza dei prezzi - Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  e
  Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 
 
  1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole «normale  andamento  del  mercato»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie  ed
elementi  specifici  sulle  motivazioni  che  hanno  determinato   le
variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci  giorni  dalla
richiesta comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e  comunque  non
inferiore a 2.000 euro  e  non  superiore  a  200.000  euro.  Analoga
sanzione si applica  nel  caso  siano  comunicati  dati,  notizie  ed
elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie  si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n.
689 in quanto compatibili.». 
  2. Per le attivita'  istruttorie,  di  analisi,  valutazione  e  di
elaborazione  dei  dati,  nonche'  di  supporto  al  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi  e'  istituita,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un
dirigente di livello  generale,  ed  e'  assegnato  un  dirigente  di
livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione
organica dirigenziale del Ministero. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire
gli incarichi dirigenziali di cui al comma  2,  anche  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. All'Unita' di missione  di  cui  al  comma  2  e'  assegnato  un
contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a  bandire  una
procedura concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
predetto personale  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei
limiti della vigente  dotazione  organica,  da  inquadrare  nell'Area
Terza,  posizione  economica  F3,  del  Comparto  Funzioni  Centrali,
ovvero, nelle  more  dello  svolgimento  del  concorso  pubblico,  ad
acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente  da
altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche,  ovvero  ad  acquisire  personale  con  professionalita'
equivalente proveniente da societa'  e  organismi  in  house,  previa
intesa con le amministrazioni vigilanti, con  rimborso  dei  relativi
oneri. 
  5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo  3,  comma
5, lettera d), del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  i
titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per  il
mercato italiano sono tenuti a  trasmettere,  la  prima  volta  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al  Ministero  della  transizione  ecologica   e   all'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti
ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche
degli  stessi  sempre  entro  il  termine  di  quindici  giorni.   Le
informazioni tramesse sono trattate nel rispetto  delle  esigenze  di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. 
  6. La pianta organica del ruolo  dell'ARERA,  determinata  in  base
all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'
incrementata di 25 unita', nell'area funzionariale  F3,  al  fine  di
ottemperare  ai  maggiori  compiti   assegnati   dalla   legge,   con
particolare riferimento  al  monitoraggio  e  controllo  dei  mercati
energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per  l'anno
2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno
2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno
2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno
2030 e di euro 2.918.270  a  decorrere  dall'anno  2031  si  provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie  disponibili  sul  bilancio  di
ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a euro 288.474  per  l'anno  2022,  di  euro
1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro
1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro
1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro
1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per  l'anno  2030  e  di
euro 1.502.910 a  decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la  spesa  di
euro 512.181 per l'anno  2022  ed  euro  878.025  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 

Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
Misure per la liquidità delle imprese

                               Art. 8 
 
Rateizzazione delle bollette per i  consumi  energetici  e  Fondo  di
                            garanzia PMI 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  economici  negativi  derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le  imprese  con
sede in  Italia,  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  di  gas
naturale, possono  richiedere  ai  relativi  fornitori  con  sede  in
Italia,  la  rateizzazione  degli  importi  dovuti  per   i   consumi
energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e  giugno  2022,  per  un
numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. 
  2. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai  piani  di  rateizzazione  concessi  dai  fornitori  di
energia elettrica e gas naturale con sede  in  Italia  ai  sensi  del
comma 1, SACE S.p.A., rilascia  le  proprie  garanzie  in  favore  di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  e  di
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia,  entro
un limite massimo di impegni pari  a  9.000  milioni  di  euro,  alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A.
e' autorizzata a concedere in favore delle imprese  di  assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo credito e  cauzioni  una  garanzia
pari al 90 per cento  degli  indennizzi  generati  dalle  esposizioni
relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e  gas
naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte
le imprese con  sede  in  Italia  che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31  dicembre  2021,  del
debito risultante dalle  fatture  emesse  entro  il  30  giugno  2023
relative ai consumi energetici effettuati fino al 31  dicembre  2022,
conformemente alle modalita' declinate dallo schema  di  garanzia  di
cui all'articolo 35  del  decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle  garanzie  di
cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato  a
prima  richiesta  e  senza  regresso,  la  cui   operativita'   sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera  con  la  dovuta
diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi  sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla  verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto  dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti  dal  presente
articolo. 
  5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da  SACE
S.p.A. a  condizione  che  il  costo  dell'operazione  garantita  sia
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti  eroganti
o dalle imprese di  assicurazione  per  operazioni  con  le  medesime
caratteristiche ma prive della garanzia. 
  6. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  sono  istituite
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020, due sezioni  speciali,  con  autonoma  evidenza
contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3,  con  una
dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e  2000
milioni di euro alimentate,  altresi',  con  le  risorse  finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto  dei  costi
di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al  netto
delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. 
  7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  rifinanziato  per  un
importo pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022.  Alla  copertura
degli oneri in termini di saldo netto da finanziare  e  indebitamento
netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 9 
 
Cedibilita'  dei  crediti  di  imposta  riconosciuto   alle   imprese
      energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1°  marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e  delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili  entro  la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili,  solo  per  intero,  dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di  credito
e gli altri intermediari finanziari,  senza  facolta'  di  successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64  del  predetto  testo  unico
delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  imprese  di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  comma  4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via
telematica,  anche  avvalendosi  dei  soggetti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di  cui  all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
                               Art. 10 
 
             Imprese energivore di interesse strategico 
 
  1. Al fine di assicurare sostegno economico alle  imprese  ad  alto
consumo energetico e  fino  al  31  dicembre  2022,  SACE  S.p.A.  e'
autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo
entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in  quanto
compatibili,  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e  nel  rispetto  dei
criteri e delle  condizioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in
materia di aiuti di stato, previa  notifica  e  autorizzazione  della
Commissione  europea  e  come  ulteriormente  specificato  sul  piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A.  in  favore  di  banche,  di
istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e  degli  altri
soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito   in   Italia,   per
finanziamenti  concessi  sotto  qualsiasi  forma   ad   imprese   che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  La  garanzia
copre la percentuale consentita dalla  disciplina  sopra  richiamata.
Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel  rispetto  dei  medesimi
criteri  e  condizioni  sopra  indicati,  per  il  finanziamento   di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti  dismessi  situati
sul territorio nazionale per la  produzione  destinata  all'industria
siderurgica. 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti  dalla
sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio
dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione  straordinaria,  previa  restituzione
dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte  eventualmente
erogata, e, nei limiti delle  disponibilita'  residue,  a  interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e  di
bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo  di
150  milioni  di  euro,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione  del
ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico  di
Taranto, proposti anche dal  gestore  dello  stabilimento  stesso  ed
attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo'  avvalersi
di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo  commissariale  di
ILVA  S.p.A  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e  attuazione
dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo  commissariale
di ILVA S.p.A., sono individuate con il  decreto  di  cui  al  decimo
periodo.». 

Capo II
Misure per il lavoro

                               Art. 11 
 
          Disposizioni in materia di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti: 
    «11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno  2022,  situazioni  di
particolare  difficolta'  economica,  ai  datori  di  lavoro  di  cui
all'articolo  10  che  non  possono  piu'  ricorrere  ai  trattamenti
ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di
durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'  riconosciuto,  in
deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di  150  milioni  di
euro per  l'anno  2022,  un  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31
dicembre 2022. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo  periodo.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto
limite di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
    11-sexies.  Per  fronteggiare,  nell'anno  2022,  situazioni   di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro  che  occupano
fino a  15  dipendenti  di  cui  di  cui  ai  codici  Ateco  indicati
nell'Allegato  I  al  presente  decreto  rientranti  nel   campo   di
applicazione degli  articoli  26,  29  e  40  che  non  possono  piu'
ricorrere all'assegno di integrazione salariale per  esaurimento  dei
limiti  di  durata  nell'utilizzo  delle  relative   prestazioni   e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30,  comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per  l'anno  2022,
un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo  di
otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede  al
monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche  in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
    11-septies. Al fine di ottimizzare  l'allocazione  delle  risorse
disponibili,   limitatamente   all'anno   2022,   qualora   all'esito
dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi  prevista  dovessero   emergere
economie rispetto alle somme  stanziate  in  sede  di  attuazione  di
quanto previsto dai  commi  11-ter  o  11-quinquies,  l'INPS,  previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter  e  11-quinquies,
fermi restando  l'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di  euro  per  l'anno
2022.». 
  2. Ai fini di  fronteggiare  le  difficolta'  economiche  derivanti
dalla grave crisi internazionale in atto  in  Ucraina,  i  datori  di
lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  A  al  presente
decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 maggio 2022,  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa ai sensi del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  di
cui agli  articoli  5,  29,  comma  8  e  33,  comma  2  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno
2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma  valutate  in
1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori  entrate  derivanti
dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3
milioni di euro per l'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 224,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 3,4 milioni di  euro  per  l'anno  2022  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    c) quanto a 1,3 milioni di  euro  per  l'anno  2023  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
    d) quanto a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di
euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 12 
 
  Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi 
 
  1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n.  234
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma
852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti:
«, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette  imprese
nei sei mesi precedenti,  ovvero  lavoratori  impiegati  in  rami  di
azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «In  caso  di
assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale
per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla
presente disposizione con  quello  previsto  dall'articolo  2,  comma
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.». 
  2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti  nel
limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di
euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal comma  1  e  qualora,  nell'ambito
della predetta attivita' di monitoraggio, emerga  il  raggiungimento,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui  al  comma  1.
Alle minori entrate derivanti dal primo periodo  del  presente  comma
pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro
per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede: 
    a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno  2025  con  le  maggiori
entrate derivanti dal presente articolo; 
    b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5  milioni  di
euro per l'anno 2023, 4,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  2,8
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di  euro  per  l'anno
2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e  speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. 

Capo III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

                               Art. 13 
 
                       Ferrobonus e marebonus 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e
dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e
dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari  a  complessivi  38,5
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
                               Art. 14 
 
                Clausola di adeguamento corrispettivo 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre  2005  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  lettera  d),  dopo  le  parole  «modalita'  di
pagamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  clausola   di
adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a
seguito delle rilevazioni mensili  del  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora dette variazioni  superino  del  2  per  cento  il
valore  preso  a  riferimento  al  momento  della  stipulazione   del
contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis.  Al  fine  di
mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante
per autotrazione incentivando, al contempo,  il  ricorso  alla  forma
scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci
su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto  di  merci  su
strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai  valori
indicativi di riferimento dei  costi  di  esercizio  dell'impresa  di
trasporto merci per conto  di  terzi,  pubblicati  e  aggiornati  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
  2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo le  parole  «pubblica  e  aggiorna»  e'  inserita  la  seguente:
«trimestralmente». 
                               Art. 15 
 
        Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  il   settore   dell'autotrasporto   in
considerazione degli  effetti  economici  derivanti  dall'eccezionale
incremento dei prezzi dei prodotti  energetici,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro  per
l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno
2022.  Tali  risorse  sono  destinate  ad  aumentare   la   deduzione
forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021,  di  spese  non
documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. 
  3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 16 
 
Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita'
                    di regolazione dei trasporti 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  carburanti  e  dei   prodotti
energetici,  per  l'esercizio  finanziario  2022,   le   imprese   di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  non
sono tenute al versamento del contributo,  di  cui  all'articolo  37,
comma 6, lettera b), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tal fine e' autorizzata la spesa pari a 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, alla cui copertura si provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al  Fondo  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
                               Art. 17 
 
        Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi carburanti,  e'  istituito  un  fondo,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di  euro  per
l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto. 
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
                               Art. 18 
 
Contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  per  l'acquisto  di
  carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1. Alle imprese esercenti  attivita'  agricola  e  della  pesca  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina  per  la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola
e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno  2022,
comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  140,1
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 19 
 
         Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari 
 
  1. Al fine di sostenere la  continuita'  produttiva  delle  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  in  forma  individuale  o
societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, concesse dalle banche e  dagli  altri  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito e  destinate  a  finanziare  le
attivita'  delle  imprese  medesime,  possono  essere  rinegoziate  e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal  regolamento  (UE)
n.  1408/2013,  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e   dal
regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27  giugno  2014,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,   le   operazioni   di
rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma  1  possono  essere
assistite dalla garanzia gratuita fornita  dall'Istituto  di  servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102.  Per  la
concessione delle predette garanzie  e'  autorizzata,  in  favore  di
ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  10  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234;
quanto a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  522  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                               Art. 20 
 
Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
              agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1.   Al   fine   di   fronteggiare   il   peggioramento   economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla
crisi Ucraina, per  l'anno  2022  la  dotazione  del  «Fondo  per  lo
sviluppo  e  il  sostegno  delle  imprese  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 35 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  35  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 515: 
      1) dopo le parole  «del  Regolamento  (UE)»  sono  inserite  le
seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del  2
dicembre 2021» 
      2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento
europeo» sono soppresse; 
      3)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione finanziaria per l'anno 2022  e'  destinata  alla  copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei
costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi
inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi  informatici  e  per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517.  A
tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma  516  la  relativa
dotazione finanziaria. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione  e
implementazione delle procedure di competenza». 
    b) il comma 517 e' sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal
1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  di
tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali  dedicata  di
cui al comma 516,  sul  quale  confluiscono  le  somme  destinate  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515.  L'AGEA  e'  individuata
quale soggetto preposto al prelievo  delle  quote  di  partecipazione
degli agricoltori e alla erogazione delle  compensazioni  finanziarie
in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi  di
liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e  di  verifica
delle eventuali sovra compensazioni per effetto di  un  cumulo  degli
interventi del  Fondo  con  altri  regimi  di  gestione  del  rischio
pubblici o privati. AGEA supporta le attivita' di sperimentazione per
la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»; 
    c)  il  comma  518  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nelle   more
dell'emanazione del decreto ministeriale  di  cui  al  comma  515  si
applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.». 
                               Art. 21 
 
    Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura 
 
  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione  del  biogas  e  ridurre  l'uso  di  fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  25  febbraio  2016,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile  2016,  prevedono  la  sostituzione  dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato  di  cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. 
  2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del  2012,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  134  del  2012,  il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di  cui  al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di  origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze  e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 2016, impiegato secondo modalita' a bassa emissivita' e  ad
alta  efficienza  di  riciclo  dei  nutrienti  e  in  conformita'  ai
requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto  di  cui  al
terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul  suolo
di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le  caratteristiche
e le modalita' di impiego del digestato equiparato.». 
  3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo  IV-bis
del Titolo IV del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e   forestali   25   febbraio   2016,   come   introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
sono abrogati. 
                               Art. 22 
 
            Credito d'imposta per IMU in comparto turismo 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di
tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi
ricadute occupazionali e  sociali,  e'  riconosciuto  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie  di
cui al comma 2. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  riconosciuto  alle  imprese
turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture
ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del comparto fieristico
e congressuale, i complessi termali e i parchi  tematici,  inclusi  i
parchi acquatici e faunistici, in misura  corrispondente  al  50  per
cento dell'importo versato a titolo di seconda  rata  dell'anno  2021
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  per  gli  immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali e' gestita la
relativa attivita' ricettiva, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che  i  soggetti
indicati  abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il  50  per  cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. 
  3. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  e  successive  modifiche.  Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni  3.1  «Aiuti  di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 
  5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di  cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». 

Capo IV
Contratti pubblici

                               Art. 23 
 
                          Revisione prezzi 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni  materiali  da  costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  in  relazione  alle
domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento  delle
risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa  alle  istanze  di  compensazione
presentate  secondo  le  modalita'  di  cui  al   citato   comma   8,
un'anticipazione pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto  in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies
ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17.
Ad esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente,  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
disporre la ripetizione totale  o  parziale  dell'importo  erogato  a
titolo di anticipazione, che  e'  versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al  Fondo  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. 
  2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei  prezzi  di
alcuni materiali da costruzione: 
    a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  n.
76 del 2020 e' incrementato di 200 milioni di euro  per  l'anno  2022
interamente destinati alle  compensazioni  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4  per  le
opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29. 
    b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
120 milioni per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 

Titolo IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
Golden power

                               Art. 24 
 
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di  difesa  e  sicurezza
                      nazionale - Golden power 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla
lettera a),» sono inserite le  seguenti:  «che  abbiano  per  effetto
modifiche della titolarita', del  controllo  o  della  disponibilita'
degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a
beni  materiali  o  immateriali»  sono  inserite  le   seguenti:   «,
l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del  potere
di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono  inserite  le  seguenti:
«salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione  o  sia  gia'
stata valutata ai sensi del comma 5,»; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo le parole  «notifica  l'acquisizione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  ove  possibile  congiuntamente  alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,  notifica
la stessa acquisizione»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi  in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
del procedimento indicate al primo periodo, la  societa'  notificante
trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di
consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo  prova  della
relativa ricezione.»; 
      3) dopo il quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Entro
quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare
memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «alle parti del procedimento»; 
      5) al  dodicesimo  periodo  le  parole  «L'acquirente  che  non
osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «La  societa'  acquirente  e  la  societa'  le  cui
partecipazioni  sono  oggetto  dell'acquisto  che  non  osservino  le
condizioni imposte sono altresi' soggette». 
                               Art. 25 
 
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui  all'articolo  2
  del decreto-legge n. 21 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,
  dalla legge n. 56 del 2012 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «a  titolo  di  garanzia,  e'
notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che  l'operazione  sia
gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto  esterno  all'Unione
europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti:  «ovvero,
nei settori individuati nel secondo periodo  del  comma  5,  anche  a
favore di un soggetto appartenente all'Unione europea,  ivi  compresi
quelli stabiliti o  residenti  in  Italia,»  e  dopo  le  parole  «il
trasferimento  della  sede  sociale  in  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo
che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi  del
comma 5,»; 
    c) al comma 5: 
      1) al  primo  periodo  dopo  le  parole  «e'  notificato»  sono
inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla societa'  le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei  settori
delle  comunicazioni,  dell'energia,  dei  trasporti,  della  salute,
agroalimentare  e  finanziario,  ivi  incluso  quello  creditizio   e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al  primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni  da
parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli
residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare  l'insediamento
stabile dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del  controllo
della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
      3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi  in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo,  la  societa'
notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa,
contenente gli elementi essenziali  dell'operazione  e  della  stessa
notifica,  alla  societa'  le   cui   partecipazioni   sono   oggetto
dell'acquisto,  al  fine  di   consentirne   la   partecipazione   al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono  soggetti
all'obbligo di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
acquisti  di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti   esteri   non
appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi
individuati come strategici  ai  sensi  dei  commi  1  e  1-ter,  che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro,  e  sono
altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il  superamento
delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento  e  50  per
cento del capitale.»; 
    d) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo'
essere  condizionata  all'assunzione  da  parte  dell'acquirente   di
impegni diretti a garantire la tutela dei predetti  interessi.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «l'efficacia  dell'acquisto  puo'  essere
condizionata  all'assunzione,  da  parte  dell'acquirente   e   della
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni
diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro  quindici
giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono  inserite  le
seguenti:  «e  alla  societa'  le  cui  partecipazioni  sono  oggetto
dell'acquisto»; 
      3)  al  nono  periodo,  le   parole:   «all'acquirente»,   sono
soppresse; 
      4) all'undicesimo periodo, le  parole:  «L'acquirente  che  non
adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  societa'
acquirente  e  la  societa'  le  cui  partecipazioni   sono   oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti  sono  altresi'
soggette, salvo che il fatto costituisca reato,». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 21  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),
numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b),  del  decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre  2019,  n.  133,  le  parole  «nonche'  gli  acquisti  di
partecipazioni,  da  parte  di  soggetti  esteri   non   appartenenti
all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il  valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a  un  milione  di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale» sono soppresse. 
                               Art. 26 
 
Misure di semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di  poteri
                       speciali e prenotifica 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  dopo  l'articolo
2-ter e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-quater (Misure  di  semplificazione  dei  procedimenti  e
prenotifica). - 1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il gruppo  di  coordinamento  costituito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400, possono essere individuate  misure  di  semplificazione
delle modalita' di notifica, dei termini e delle  procedure  relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei  poteri  di  cui
agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera  del
Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti  in  caso
di mancato esercizio dei poteri speciali  decisa  all'unanimita'  dai
componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni  caso  la
possibilita' per ogni amministrazione e per le parti di  chiedere  di
sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri. 
    2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate  le
modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da
parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma  1
del Consiglio dei  ministri,  delle  operazioni,  anteriormente  alla
formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere  una
valutazione preliminare sulla applicabilita' dei  citati  articoli  e
sulla autorizzabilita' dell'operazione.». 
                               Art. 27 
 
Potenziamento della capacita'  amministrativa  della  Presidenza  del
 Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  di  coordinamento  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri   speciali,   e'
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di  valutazione
e analisi strategica in materia di  esercizio  dei  poteri  speciali,
costituito da dieci componenti in possesso di  specifica  ed  elevata
competenza  in  materia  giuridica,  economica  e   nelle   relazioni
internazionali.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri,  sentito  il  Segretario  Generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per  l'individuazione
e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli  incarichi,  i
compensi spettanti nel limite massimo  di  euro  50.000  per  singolo
incarico al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico
dell'amministrazione,   le   ulteriori    disposizioni    concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. 
  2. All'articolo 2-bis del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  partole:  «articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le
seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-bis,» 
    b)  dopo  il  comma  2,  e'   inserito   il   seguente.   «2-bis.
Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente  decreto,   la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avvalersi,   secondo
modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e  senza
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  della
collaborazione della  Guardia  di  finanza.  Nell'espletamento  delle
attivita' di cui al primo periodo,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  i
militari della Guardia di finanza si avvalgono  anche  dei  poteri  e
delle facolta' di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231.» 
    c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono  inserite  le
seguenti «, nonche' con altre amministrazioni». 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite le misure organizzative a supporto  del  nucleo  di  cui  al
comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per  il  coordinamento
amministrativo,  nei  limiti  delle  risorse  umane   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di  spesa  di  euro
570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere  dal
2023, si provvede si provvede mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 28 
 
Ridefinizione  dei  poteri  speciali  in  materia  di   comunicazione
    elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud 
 
  1. L'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.   1-bis   (Poteri   speciali   inerenti   alle   reti    di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati
sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai  fini  dell'esercizio
dei poteri  speciali  di  cui  al  presente  articolo,  costituiscono
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale i servizi di comunicazione  elettronica  a  banda
larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita'  e  tecnologie
rilevanti ai fini della sicurezza  cibernetica,  ivi  inclusi  quelli
relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il  Ministro  dell'interno,
il Ministro della difesa,  il  Ministro  degli  affari  esteri  della
cooperazione   internazionale,   il   Ministro   per    l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  e  con  gli  altri  Ministri
competenti per settore, e sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti,  che  e'  reso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti  sono
adottati anche in mancanza di parere. 
    2. Fermi gli obblighi previsti  ai  sensi  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso  contratti  o
accordi, intendano acquisire, a  qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione  e
alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione  o
gestione, notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale
sono contenuti: il settore interessato  dalla  notifica;  dettagliati
dati  identificativi  del  soggetto  notificante;  il  programma   di
acquisti;  dettagliati  dati  identificativi  dei   relativi,   anche
potenziali, fornitori;  dettagliata  descrizione,  comprensiva  delle
specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1; un'informativa completa  sui  contratti  in  corso  e
sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero  degli  ulteriori
sistemi e attivi di cui  al  comma  1;  ogni  ulteriore  informazione
funzionale  a  fornire  un  dettagliato  quadro  delle  modalita'  di
sviluppo dei sistemi di  digitalizzazione  del  notificante,  nonche'
dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a
seguito di precedenti  notifiche;  un'informativa  completa  relativa
alle eventuali comunicazioni effettuate  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del  2019,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  n.  133  del  2019,  ai  fini  dello
svolgimento delle verifiche di  sicurezza  da  parte  del  Centro  di
valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  inclusiva  dell'esito
della valutazione, ove disponibile, e  delle  relative  prescrizioni,
qualora imposte. Con uno dei decreti  di  cui  al  comma  1,  possono
altresi' essere individuati ulteriori contenuti  del  piano  annuale,
eventuali ulteriori  criteri  e  modalita'  con  cui  procedere  alla
notifica  del  medesimo  piano,  oltre  ad  eventuali  tipologie   di
attivita' escluse dall'obbligo di notifica, anche  in  considerazione
delle ridotte dimensioni dell'operazione. 
    3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente,
prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di
aggiornare, previa comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  il  piano  medesimo  in  corso  di   anno,   con   cadenza
quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme  delibera
del Consiglio dei ministri, e' approvato il piano annuale di  cui  al
comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni  o  condizioni,
ovvero ne e' negata l'approvazione  con  l'esercizio  del  potere  di
veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano,
rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri gia' adottati alla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo.  Se  e'  necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti
aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili  fattori
di vulnerabilita', che potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o  dei  sistemi,  il
termine di trenta giorni  di  cui  al  secondo  periodo  puo'  essere
prorogato fino a venti giorni, prorogabile per  una  sola  volta,  di
ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessita'.  Se  nel
corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al
notificante, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di dieci giorni. Se si rende necessario  formulare  richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  venti  giorni.  Le
richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i  termini.  In
caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni  di
cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle  informazioni  o
degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano
si intende approvato. 
    4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione
di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale.  A  tal  fine,  sono  oggetto  di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,  compresi  quelli
individuati sulla base dei principi e delle linee guida  elaborati  a
livello internazionale e dall'Unione europea. Se  le  prescrizioni  o
condizioni non risultano sufficienti  ad  assicurare  la  tutela  dei
citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti  del  piano
notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di  sostituzione
degli apparati e dell'esigenza di non rallentare  lo  sviluppo  della
tecnologia 5G o di altre  tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in  tutto  o  in
parte, il piano per un periodo temporale, anche  limitato,  indicando
un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi
ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 
    5. Salvo quanto previsto  dal  presente  comma,  se  il  soggetto
notificante inizia l'esecuzione di contratti  o  accordi,  successivi
all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella  notifica
prima che sia decorso il termine per  l'approvazione  del  piano,  il
Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo  termine,
di   ripristinare   a   proprie   spese   la   situazione   anteriore
all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che  il  fatto
costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di  notifica  di
cui  al  presente  articolo  ovvero  le  disposizioni  contenute  nel
provvedimento di esercizio  dei  poteri  speciali  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  tre  per  cento   del
fatturato  del   soggetto   tenuto   alla   notifica.   I   contratti
eventualmente stipulati in  violazione  delle  prescrizioni  o  delle
condizioni  contenute  nel  provvedimento  di  esercizio  dei  poteri
speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere all'impresa,
stabilendo il relativo termine, di ripristinare a  proprie  spese  la
situazione  anteriore  alla  violazione,  applicando   una   sanzione
amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista  al
periodo  precedente  per  ogni  mese  di  ritardo   nell'adempimento,
commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere applicata per il
ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui  al  primo  periodo.
Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al  presente
articolo,  anche  in  assenza  della  notifica,  la  Presidenza   del
Consiglio dei ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale  scopo,  trovano
applicazione i termini e le norme procedurali previsti  dal  presente
articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla
conclusione  del  procedimento  di  accertamento   della   violazione
dell'obbligo di notifica. 
    6. Per  l'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
articolo il  gruppo  di  coordinamento  per  l'esercizio  dei  poteri
speciali  e'  composto  dai  rappresentanti  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo  economico,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione   internazionale,   dal   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  ove  previsto,  nonche'  dai
rappresentanti  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Il
gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di  valutazione  e
certificazione nazionale (CVCN) e delle  articolazioni  tecniche  dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni  tecniche
della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma  2,  e
ai suoi  eventuali  aggiornamenti,  propedeutiche  all'esercizio  dei
poteri speciali  e  relative  ai  beni  e  alle  componenti  ad  alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori  di  vulnerabilita'
che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle  reti,
dei dati che vi transitano o dei sistemi. 
    7.   Le   attivita'   di   monitoraggio,   tese   alla   verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni  impartite  con
il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della
relativa  adeguatezza  e  alla  verifica  dell'adozione  di  adeguate
misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime  prescrizioni  o
condizioni sono  svolte  da  un  comitato  composto  da  uno  o  piu'
rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della  difesa,  del
Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o,
se non nominato, della struttura della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri   competente   per   l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale.  Per
le attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del  Centro
di  valutazione  e   certificazione   nazionale   (CVCN),   e   delle
articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa.  Ai
lavori  del  comitato  di  monitoraggio  possono  essere  chiamati  a
partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6.  Al
fine del  concreto  esercizio  delle  attivita'  di  monitoraggio  il
soggetto interessato comunica con la  periodicita'  indicata  con  il
provvedimento  di  esercizio  dei  poteri  speciali,  ogni  attivita'
esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei  contratti
ad essa  riferiti,  fornendo  ogni  opportuno  dettaglio  tecnico  ed
evidenziando le ragioni idonee ad  assicurare  la  conformita'  della
medesima al piano  approvato  ai  sensi  del  comma  3.  Il  soggetto
interessato trasmette altresi', una  relazione  periodica  semestrale
sulle attivita' in corso. E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche  tecniche,
anche con le modalita' di cui all'articolo  2-bis,  relativamente  ai
beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili  fattori
di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti, dei dati  che  vi  transitano  o  dei  sistemi,
oggetto  del  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri   speciali.
L'inosservanza delle prescrizioni o delle  condizioni  contenute  nel
provvedimento di  approvazione  ovvero  qualsiasi  altra  circostanza
idonea a incidere  sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui  al
comma  6,  il  quale  puo'  proporre  al   Consiglio   dei   ministri
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la  revoca  o  la
modifica del provvedimento autorizzativo e il  divieto  di  esercizio
delle attivita' funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
    8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai  componenti
del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato
di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche  in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  possono
essere individuate  misure  di  semplificazione  delle  modalita'  di
notifica, dei termini e delle procedure relativi  all'istruttoria  ai
fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri  di  cui   al   presente
articolo.». 
  2. In sede di prima applicazione,  il  piano  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  1-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  21  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato
dal comma 1 del presente  articolo,  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri gia' adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto  sono  dichiarati  estinti  dal  predetto
gruppo di coordinamento e il relativo esame e' effettuato in sede  di
valutazione  del  piano  annuale,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012. 
  3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109, e' abrogato. 

Capo II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

                               Art. 29 
 
                Rafforzamento della disciplina cyber 
 
  1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle  reti,  dei
sistemi informativi e dei servizi informatici  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende  produttrici
di prodotti e servizi tecnologici  di  sicurezza  informatica  legate
alla Federazione Russa non  siano  in  grado  di  fornire  servizi  e
aggiornamenti  ai  propri  prodotti   appartenenti   alle   categorie
individuate al comma 3, in conseguenza della  crisi  in  Ucraina,  le
medesime    amministrazioni    procedono     tempestivamente     alla
diversificazione dei prodotti in uso. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera
a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  le  stazioni
appaltanti,  che  procedono  ai  sensi  del   comma   1,   provvedono
all'acquisto di un  ulteriore  prodotto  o  servizio  tecnologico  di
sicurezza informatica di  cui  al  comma  3  e  connessi  servizi  di
supporto mediante gli strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano  o  non
siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la
procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50,  anche
in deroga a  quanto  disposto  dal  comma  6,  secondo  periodo,  del
medesimo articolo 63. 
  3. Le categorie di prodotti e  servizi  di  cui  al  comma  1  sono
indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,
tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: 
    a) sicurezza dei dispositivi (endpoint  security),  ivi  compresi
applicativi  antivirus,  antimalware  ed  «endpoint   detection   and
response» (EDR); 
    b) «web application firewall» (WAF); 
  4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e  3  non  derivano  effetti  che
possano costituire presupposto per l'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2  e  3
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono
inserite le seguenti: «in deroga ad ogni  disposizione  vigente,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e,  dopo
il  primo  periodo  sono  aggiunti   i   seguenti:   «Laddove   nelle
determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle  leggi
vigenti anche ai fini delle  ulteriori  necessarie  misure  correlate
alla disattivazione  o  all'interruzione,  le  stesse  determinazioni
devono contenere  l'indicazione  delle  principali  norme  a  cui  si
intende  derogare  e  tali  deroghe  devono   essere   specificamente
motivate. Le  determinazioni  di  cui  al  presente  comma  non  sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' di cui  all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.». 
  6. Al fine di consentire  il  piu'  rapido  avvio  delle  attivita'
strumentali  alla  tutela  della  sicurezza  nazionale  nello  spazio
cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis.  In  relazione  alle
assunzioni a tempo determinato di cui  al  comma  2,  lettera  b),  i
relativi contratti per  lo  svolgimento  delle  funzioni  volte  alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico  attribuite
all'Agenzia, possono prevedere una durata massima  di  quattro  anni,
rinnovabile  per  periodi  non  superiori  ad  ulteriori  complessivi
quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti  ai  sensi  del
presente comma e' data comunicazione  al  COPASIR  nell'ambito  della
relazione di cui all'articolo 14, comma 2.». 
                               Art. 30 
 
             Disposizioni in tema di approvvigionamento 
                      di materie prime critiche 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla  base  della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe
dall'operazione,   anche   in   relazione    alla    necessita'    di
approvvigionamento   di   filiere   produttive   strategiche,    sono
individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di
esportazione al di  fuori  dell'Unione  europea  sono  soggette  alla
procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2. 
  2.  Le  imprese  italiane  o  stabilite  in  Italia  che  intendono
esportare, direttamente o indirettamente, fuori  dall'Unione  europea
le materie prime critiche individuate  ai  sensi  del  comma  1  o  i
rottami ferrosi di  cui  al  medesimo  comma  1  hanno  l'obbligo  di
notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione,  al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri
e  della  cooperazione  internazionale   una   informativa   completa
dell'operazione. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi
l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque
non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. 
  7. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
luglio 2022. 
  8. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni provvedono alle attivita' di controllo  previste  dal
presente articolo avvalendosi  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Titolo V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

                               Art. 31 
 
Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza  a  seguito
                         della crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri del  28  febbraio  2022  e  nel  limite  delle
risorse previste al comma 4, e' autorizzato a: 
    a) definire ulteriori forme di accoglienza  diffusa,  diverse  da
quelle previste nell'ambito delle strutture  di  accoglienza  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte  al
registro di cui all' articolo 42 del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,  prevedendo
sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di
accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'; 
    b) definire ulteriori forme  di  sostentamento  per  l'assistenza
delle  persone  titolari  della  protezione  temporanea  che  abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata  massima  di  90  giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non  oltre  il  31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita'; 
    c) riconoscere, nel limite di 152  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di  ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per  l'accesso
alle prestazioni del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo  di
100.000 unita'. 
  2. Con le ordinanze di protezione  civile  adottate  in  attuazione
della deliberazione del Consiglio  dei  ministri  28  febbraio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza di cui al  comma  1,  la  lettera  a)  e  di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo  comma  1,  tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone  assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo  7  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872. 
  3. Nei limiti temporali di  cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le  risorse  iscritte  nello
stato   di   previsione   del   Ministero   dell'interno,    relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 
  4. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo per le  emergenze  nazionali,  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 32 
 
Misure urgenti per  implementare  l'efficienza  dei  dispositivi  del
                Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del
corso di formazione professionale  della  procedura  concorsuale  per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un  numero  di  posti  corrispondenti  a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  euro  290.000  per  l'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
                               Art. 33 
 
Misure  per  far  fronte  alle  maggiori  esigenze  in   materia   di
                            immigrazione 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  28  febbraio  2022   in
relazione all'esigenza di  assicurare  soccorso  ed  assistenza,  sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in  conseguenza  della
grave crisi internazionale in atto e  attesa  la  necessita'  di  far
fronte alle eccezionali esigenze determinate dal  massiccio  afflusso
di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino  al
31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle commissioni e sezioni  territoriali  per  il
riconoscimento  della  protezione  internazionale,  i  contratti   di
prestazione  di  lavoro  a  termine,  stipulati  tramite  agenzie  di
somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto  finanziato  con  i
fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare
situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com
-  Empowerment  Asylum  Commission,  Sub  Action  2,  possono  essere
modificati anche in deroga,  ove  necessario,  all'articolo  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per le  medesime  esigenze  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
consentire una piu' rapida  trattazione  delle  istanze  avanzate,  a
vario  titolo,  da  cittadini  stranieri  interessati   dalla   crisi
internazionale in atto, il Ministero dell'interno e'  autorizzato  ad
utilizzare fino  al  31  dicembre  2022  prestazioni  di  lavoro  con
contratto  a  termine  di  cui  all'articolo  103,  comma   23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.  77.  I  relativi  i  contratti,  gia'
stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro,  possono  essere
modificati anche in deroga,  ove  necessario,  all'articolo  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente    articolo,    pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 34 
 
Deroga  alla   disciplina   del   riconoscimento   delle   qualifiche
             professionali sanitarie per medici ucraini 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4  marzo  2023,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore  socio-sanitario  ai  professionisti  cittadini  ucraini
residenti in  Ucraina  prima  del  24  febbraio  2022  che  intendono
esercitare nel territorio nazionale,  presso  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione  sanitaria  o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione  europea.  Le  strutture  sanitarie  interessate  possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali  professionisti,  muniti
del  Passaporto  europeo  delle  qualifiche  per  i  rifugiati,   con
contratti a tempo determinato o con incarichi  libero  professionali,
anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   in   deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  11,  del  decreto  legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  Legge  25
giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie  forniscono  alle
regioni e  alle  province  autonome  sul  cui  territorio  insistono,
nonche'  ai  relativi  Ordini   professionali,   i   nominativi   dei
professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo. 
                               Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  procedimenti  autorizzativi  per
  prodotti a duplice uso e prodotti listati  per  effetto  di  misure
  restrittive unionali 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Per le attivita' previste dal presente  decreto,  l'Autorita'
competente puo' avvalersi, anche  in  deroga  ai  limiti  previsti  a
legislazione vigente, di un contingente massimo di 10  esperti  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro
500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma  7  sono  inseriti  i  seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente  decreto,  si
svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato  su  una
piattaforma  digitale  integrata,  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni europee e del Codice  dell'amministrazione  digitale  di
cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma
garantisce  la  protezione,  la   disponibilita',   l'accessibilita',
l'integrita' e la  riservatezza  dei  dati,  nonche'  la  continuita'
operativa  del  sistema,  cui  si  accede  esclusivamente   su   base
personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 
      7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data a partire
di avvio dell'operativita' della piattaforma di cui al comma 7-bis ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»; 
    c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «4. L'Autorita' competente effettua visite ispettive  presso
le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali
pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati,
regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati,
trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Al fine di proseguire le attivita'  educative  e  didattiche  in
sicurezza sino al termine dell'anno scolastico  2021/2022,  al  comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234  al  primo
periodo le parole «, puo' essere  prorogato  fino  al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022»  sono  sostituite  con  le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022,  puo'  essere  prorogato
fino al termine  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  e
comunque non oltre il  15  giugno  2022,  salvo  che  per  le  scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e'  prorogato  fino  e
non oltre il 30 giugno 2022» e al  secondo  periodo  le  parole  «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni». 
  2. Al fine di contenere il rischio  epidemiologico,  il  Fondo  per
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno   scolastico
2021/2022 di cui all'articolo  58,  comma  4,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e'  incrementato  nel  limite  di  spesa  di  30
milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo: 
    a) possono essere destinate  per  l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione, di materiali per l'igiene individuale  e  degli  ambienti
nonche' di ogni altro materiale, anche di  consumo,  utilizzabile  in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse
quelle della Regione Siciliana, in funzione  del  numero  di  allievi
frequentanti. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 37 
 
          Contributo straordinario contro il caro bollette 
 
  1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli  effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del  settore  energetico,  e'
istituito, per l'anno  2022,  un  contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario,  determinato  ai  sensi  del   presente
articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
produzione di gas  metano  o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di  gas  metano  e  di  gas
naturale  e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il  contributo  e'
dovuto, altresi', dai soggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale  o  gas
metano, prodotti petroliferi o che introducono nel  territorio  dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione  europea.  Il
contributo non e' dovuto dai soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio  dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. 
  2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e'
costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni  attive  e  le
operazioni passive, riferito al periodo dal 1°  ottobre  2021  al  31
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020  al  31
marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del  10  per  cento
nei  casi  in  cui  il  suddetto  incremento  sia  superiore  a  euro
5.000.000. Il contributo non e' dovuto se l'incremento  e'  inferiore
al 10 per cento. 
  3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2,  si  assume  il
totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale  delle
operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato  nelle  Comunicazioni
dei dati delle liquidazioni  periodiche  IVA,  presentate,  ai  sensi
dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per i periodi indicati al comma 2. 
  4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma
1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi  dell'articolo
70-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del  presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal  Gruppo
IVA che riportano il codice fiscale dei  suddetti  soggetti,  secondo
quanto  previsto   dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  6  aprile  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018
e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Il contributo e' liquidato e versato entro il  30  giugno  2022,
con le modalita' di cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, reti
e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi,  e  le
modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento
possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle  fatture
di cessione e di acquisto dei prodotti di  cui  al  comma  1  e  sono
definite le modalita' per lo scambio  delle  informazioni,  anche  in
forma massiva, con la Guardia di finanza. 
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni  e  della  riscossione
del contributo, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano  le
disposizioni in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  in  quanto
compatibili. 
  7. Il contributo non  e'  deducibile  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  8.  Al  fine  di  evitare,  a  tutela  del  consumatore,   indebite
ripercussioni  sui  prezzi  al  consumo  dei  prodotti  energetici  e
dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al  31  dicembre
2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato  il  prezzo  medio  di  acquisto,  di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del  gas  naturale  e
del gas metano nonche' dei prodotti  petroliferi,  relativi  al  mese
precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti  per
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla  base  dei  dati
ricevuti  e  di  apposite  verifiche,   nell'ambito   di   un   piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle  comunicazioni  di
cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono
stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
  9. Ai fini dei riscontri e delle  verifiche  di  cui  al  comma  8,
l'Autorita'  si  avvale,  secondo  modalita'  da  definirsi  mediante
apposite intese, della collaborazione della Guardia di  finanza,  che
utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a  essa
attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
delle imposte sui redditi. 
  10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la  spesa  di  euro  2
milioni  per  l'anno  2022  per  la  remunerazione   delle   maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale  della  guardia  di
finanza effettuate dal 1° aprile al 31  dicembre  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
                               Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto  il  fondo  di   cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176
e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di
euro per l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13,
15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1  del  presente  articolo
determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno  2022,  81.900.000  euro
per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37; 
    b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 81.900.000 euro per  l'anno  2023  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                               Art. 39 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 marzo 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Giorgetti,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Patuanelli, Ministro delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica 
 
                                Orlando, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Giovannini,      Ministro       delle
                                infrastrutture  e   della   mobilita'
                                sostenibili 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

                                                           Allegato I 
 
all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in
materia di integrazione salariale) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato A 
 
all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia  di  integrazione
salariale) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico