Roma, 24 aprile 2002
Oggetto: Legge n. 62 del 10 marzo 2000 - Contratti individuali di lavoro - Scuole paritarie. Applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera h) e comma 5.
L'articolo 1, comma 4, lettera
h), della legge n. 62/2000, recante norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, prevede, tra i requisiti
per il riconoscimento della parità scolastica, la stipula di contratti
individuali di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore
per il personale dirigente e insegnante che presta servizio presso le scuole in
oggetto. Il comma 5, della succitata legge, prevede altresì la possibilità per
dette scuole di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purchè
fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero di ricorrere a
contratti di prestazione d'opera in misura non superiore ad un quarto delle
prestazioni complessive.
Al riguardo sono sorti dei problemi interpretativi circa la portata applicativa
dei due citati commi; in modo specifico si è posta la questione relativa alla
concreta possibilità di applicare, in modo generalizzato, e dunque oltre il
limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma 5
dell'art.1, L.62/2000, contratti di prestazione d'opera stipulati in conformità
di contratti nazionali di lavoro per il personale docente con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
La questione è stata sollevata - in sede di applicazione delle citate
disposizioni - dall'Assessorato della Regione siciliana, il quale ha investito,
a sua volta, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Attesa la rilevanza generale della materia trattata, del tutto peculiare nella
sua accezione, e, soprattutto al fine di evitare l' applicazione nell'ambito del
territorio nazionale di modalità non univoche, questa Direzione ha ritenuto
opportuno acquisire in merito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che
si è espressa sulla questione con parere n. 037231 del 17 aprile 2002.
Con tale parere, il menzionato Organo, ribadendo l'avviso dell'Avvocatura
Distrettuale, si è pronunciato nel senso di precludere il riconoscimento della
parità alle istituzioni non statali che per il reclutamento del personale
docente ricorrono in modo generalizzato, e quindi oltre il limite di un quarto
delle prestazioni complessive, a contratti "di prestazione d'opera
intellettuale".
Invero l'Avvocatura Generale medesima, nel citato parere, " ....ritiene
assorbente e decisiva , ........la considerazione che il successivo comma
quinto, della norma in esame, limita tassativamente ad "un quarto delle
prestazioni complessive" la possibilità per le scuole paritarie di
ricorrere (oltre che a prestazioni volontarie di personale docente) "anche
a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari
requisiti", pertanto ritiene ".......di escludere la possibilità che
la condizione - prescritta dall'art.1, comma 4, lett.h), come requisito
necessario ai fini del riconoscimento della "parità" alle scuole non
statali - ....... possa ritenersi realizzata in presenza di contratti di lavoro
autonomo....." .
L'Avvocatura Generale, condividendo anche l'avviso delle Amministrazioni
interessate, ribadisce che il 75% delle prestazioni di lavoro vanno ricondotte
al rapporto di lavoro subordinato per due ordini di ragioni: il primo in quanto
dal combinato disposto dei due citati commi, il quinto comma costituisce la
species rispetto al genus previsto dal comma 4, lettera h); il secondo si ricava
dall'esplicito riferimento al rispetto dei contratti collettivi nazionali di
settore nella stipula dei contratti individuali di lavoro.
Inoltre, nell'ambito del "sistema nazionale d'istruzione " che le
istituzioni paritarie vanno ora a comporre con le scuole statali, secondo
l'esplicita previsione del comma 1 del medesimo art.1 L.n.62/2000, "la
conclusione cui univocamente induce il tenore letterale delle disposizioni in
esame trova piena conferma,...........,nella loro ratio, che è manifestamente
quella del riconoscimento della parità alle sole istituzioni scolastiche che si
avvalgano di insegnanti (e dirigenti) cui siano attribuite le medesime
condizioni di stabilità del rapporto di lavoro (con gli oneri e le garanzie che
ne conseguono, a tutela dell'interesse dei discenti, della corretta
organizzazione scolastica e della libertà di insegnamento), proprie dei docenti
delle scuole statali, condizioni che, all'evidenza non possono ritenersi
sussistenti in presenza di contratti d'opera............stipulati ai sensi degli
artt.2222 e 2230 del codice civile ".
Peraltro, la descritta soluzione interpretativa non esclude, sempre secondo
l'avviso dell'Avvocatura, la possibilità che i succitati contratti , possano
trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che le scuole
paritarie sono legittimate a costituire ai sensi del più volte citato art. 1,
comma quinto, della legge n. 62/2000, nel limite di un quarto delle prestazioni
complessive rese dal personale.
Tutto ciò premesso, alla luce del suddetto parere, si sottolinea l'importanza
che i Direttori Generali in indirizzo verifichino, con un'attività di
monitoraggio presso le scuole paritarie, nel rispetto dell'art. 1, comma 6,
della legge n. 62/2000, la sussistenza dei requisiti suddetti e la permanenza
degli stessi, in modo tale che con l'inizio del prossimo anno scolastico tutte
le anzidette istituzioni, inserite nel sistema paritario, operino nel rispetto
della normativa vigente nonché secondo la linea interpretativa espressa
dall'Avvocatura Generale.
Per le scuole che abbiano già prodotto istanza di parità con decorrenza
dall'a.s. 2002/2003 si segnala la necessità di tenere conto, nell'istruttoria
delle relative domande, del citato parere.
La presente viene diffusa via Internet e tramite la rete Intranet di questo
Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio