Estratto dal Disegno di legge:

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria

Approvato dalla Camera in data 28 luglio 2004 (Atto Camera 2145-B)

Art. 1.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

        a).....
        c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
        .......

 

2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) .....

 e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

2) l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
................            
            7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
            

        ......

 h) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

1)....

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

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In Euro

Ricordiamo che il Trattamento di fine rapporto prevede una ritenuta a carico del lavoratore pari a 2,5% da calcolare sull'80% della base retributiva imponibile; ed un contributo a carico dello Stato pari al 7,10%, sempre calcolato sull'80% della base retributiva imponibile.

Il totale dei soldi destinati al trattamento di fine rapporto è quindi il 9,60 % di 80%= 7,68% sul lordo dello stipendio.

Per i docenti precari o nei primi due anni di ruolo, scuola superiore, abbiamo:

Lordo annuo 21.350,12 x 0,0768 = 1.639,68 €

Al mese sono : 1.639,68:13= 126,12 €

Per un docente con 35 anni, scuola superiore, abbiamo:

Lordo annuo 32.530,00 x 0,0768 = 2.498,30 €

Al mese sono : 2.498,30:13= 192,17 €

Un tempo, e fino alla emanazione dei decreti attuativi del disegno di legge, approvato il 28 luglio 2004, queste ritenute venivano accantonate dall'INPDAP e liquidate in Euro all'atto del pensionamento, con valori netti di liquidazione, detta buona uscita, pari a circa 60.000 € netti.

Ora questi soldi in Euro, se il docente non manifesta la sua volontà di lasciarli all'INPDAP, entro i sei mesi, passano ai fondi pensione, gestiti anche dai noti sindacati, col meccanismo del silenzio assenso.

 

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