Art. 24
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
 
 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con  l'Unione  europea,  dei
vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
criteri:
     a)    equita'     e     convergenza     intragenerazionale     e
intergenerazionale,  con  abbattimento  dei  privilegi   e   clausole
derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
     b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
     c) adeguamento dei requisiti di accesso  alle  variazioni  della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo.
 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa  vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  fini
del  diritto  all'accesso   e   alla   decorrenza   del   trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui  ai  commi  6  e  7;   b)   «pensione   anticipata»,   conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui  ai  comma  10  e  11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
predetto limite massimo di flessibilita'.
 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il  pensionamento  indicati  ai
commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
 6. Relativamente  ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati:
     a. 62 anni per le lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
     b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui  pensione
e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
     c. per i lavoratori dipendenti e per le  lavoratrici  dipendenti
di cui all'articolo 22-ter, comma  1,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
     d. per i lavoratori autonomi la  cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
 7. Il diritto alla pensione di  vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo
minimo se in possesso di un'eta  anagrafica  pari  a  settanta  anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque
anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito  con  legge  27
novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8  agosto
1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai  requisiti
di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.
 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito  anagrafico  per  il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal  penultimo  periodo  del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
soppresso.
 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che
maturano i requisiti a partire dalla  medesima  data  l'accesso  alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di  cui
al  comma  6  e'  consentito  esclusivamente  se   risulta   maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli  uomini  e  41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che  maturano
i  requisiti  nell'anno  2012.  Tali  requisiti   contributivi   sono
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese
a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per
ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta'
di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  per  i  lavoratori
con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere
conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso
essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l'accesso  attraverso  le  diverse   modalita'   ivi   stabilite   al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
     a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica";
     b. al comma 12-ter alla lettera a) le  parole  "i  requisiti  di
eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita' contributiva";
     c. al comma 12-quater, al  primo  periodo,  e'  soppressa,  alla
fine, la parola "anagrafici".
 13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza   di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000
lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
     a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli  articoli
4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i  requisiti  per  il
pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223;
     b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
     c) ai lavoratori che,  alla  data  del  31  ottobre  2011,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
     d) lavoratori che, antecedentemente alla  data  del  31  ottobre
2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione;
     e) ai lavoratori che alla data del  31  ottobre  2011  hanno  in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui  all'articolo  72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
 15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria  provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto  di
lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui  alla  lettera  d)
del  comma  14,  delle  domande  di  pensionamento   presentate   dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di
entrata  in  vigore  del  presente  articolo.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  50.000  domande
di pensione, i predetti  Enti  non  prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del
predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito,  con
modificazioni, con legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio  concernente  il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti
che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.
 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo  1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini
dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente
di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto
adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore
originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto
dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma
11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello
decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'
biennale.
 17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate  le
seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini  del  riconoscimento  della
pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire  la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,  per  gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a  norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
 - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle  seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli
anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
 - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente:  "2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
 - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5"  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31
dicembre 2011" e "al comma 5";
 - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
 "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
     a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
     b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."
 - al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
 Per i lavoratori di cui  al  presente  comma  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il
pensionamento dal  1°  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal  presente  comma,  le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma  2  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai  regimi  pensionistici  e
alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da  quelli
vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'
dei rispettivi dirigenti, con regolamento  da  emanare  entro  il  30
giugno 2012, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le  relative
misure  di  armonizzazione  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei settori di attivita' nonche' dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,  le  disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi  dell'articolo  43
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 19. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse.
 20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
adottati,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento,  nei  confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2011,  n.  165,  anche  se   aventi   effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo.
 22. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   0,3   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
 23. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
 24.  In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure
volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci  tecnici  riferiti  ad  un
arco temporale  di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in  materia  sono
sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti  decreti,  che  si  esprime  in  modo
definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza  l'adozione  dei  previsti
provvedimenti, ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio  2012:  a)  le
disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
 25. In considerazione della contingente situazione  finanziaria,  la
rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448 per il biennio  2012  e  2013  e'  riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito con  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  e'  soppresso.  Per  le  pensioni  di
importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e  inferiore  a
tale limite, incrementato della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato.
 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con
300 milioni di euro. Con decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
predetto Fondo.
 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza.
 29. Il Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche  Sociali  elabora
annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da
parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel
settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di
un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare  il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno  al
reddito e della formazione continua.
 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura,  di  importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del  medesimo  TUIR.  Tale
importo  concorre  alla  formazione  del  reddito   complessivo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a  tutti  i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli  amministratori
delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della  legge  23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai  compensi  il  cui
diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.