Art. 24
Disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea,
dei
vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo
periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei
seguenti principi e
criteri:
a) equita' e
convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi
e clausole
derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il
sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di
tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire
dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7; b)
«pensione anticipata», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10
e 11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO)
e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche'
della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo'
conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti
di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti
dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento
del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati
ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione
le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo
periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al
comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la
cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma
la
disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione
e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito
anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso
ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le
lavoratrici dipendenti
di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge
1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui
pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo
1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere
non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai
quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento
al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In
occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla
serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un
dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta anagrafica pari a
settanta anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con
legge 27
novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti
di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6,
della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli
incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta
eta'
minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il
31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti
di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo
del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'
soppresso.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso
alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui
al comma 6 e' consentito esclusivamente se
risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e
41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti
contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese
a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per
ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta'
di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo
decorre
successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo'
essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito
anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente
rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte
l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui
si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo
mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l'accesso attraverso le diverse modalita'
ivi stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di
cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3,
comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai
fini del
conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica";
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole
"i requisiti di
eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di
eta' e di
anzianita' contributiva";
c. al comma 12-quater, al primo periodo,
e' soppressa, alla
fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della
speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019
sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le
modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla
medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000
lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di
accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per
il
pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in
mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del
31 ottobre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data
del 31 ottobre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31
ottobre 2011 hanno in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo
72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera
d)
del comma 14, delle domande di pensionamento
presentate dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente articolo.
Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande
di pensione, i predetti Enti non prenderanno in
esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i
lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma
14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122,
per il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti
che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall'
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini
dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione
di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente
di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta
il predetto
adeguamento triennale comporta, con
riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma
6 dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto
dalla decorrenza di tale determinazione, anche
per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70
nell'ambito della
medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della
citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta' corrispondenti a valori superiori a
70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1,
comma
11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita,
successivi a quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con
periodicita'
biennale.
17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le
seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento
della
pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli
anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31
dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative
per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
Per i lavoratori di cui al presente comma non
si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi
del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma,
le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge
31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici
e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data
di
entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche'
dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 30
giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le
relative
misure di armonizzazione dei requisiti di
accesso al sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti.
Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine
di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di
eta' gia'
adottati, prima della data di entrata in
vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche
se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017
e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu'
favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di
importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di
volo
dipendente da aziende di navigazione
aerea l'imponibile di
riferimento e' al lordo della quota di pensione
capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti
pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le
aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate
di 0,3 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le
aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti
alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di
assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni
in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio
della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure
volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad
un
arco temporale di cinquanta anni. Le delibere
in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti
secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime
in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali
delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei
previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo
dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a)
le
disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,
la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23
dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e'
riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.
98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive
modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Per le
pensioni di
importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a
tale limite, incrementato della quota di rivalutazione
automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite
maggiorato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le
tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e'
istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore
dell'incremento in termini
quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con
300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
istitutive del
predetto Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce,
senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti
gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012,
nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica
e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il
rispetto del
principio dell'adeguatezza della
prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale
dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del Lavoro e della
Politiche Sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di
previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione
da
parte degli enti gestori di previdenza
obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e
le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di
un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle
imposte sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR.
Tale
importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente
comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi
il cui
diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.