Calcolo della pensione diretta mensile ( sistema  contributivo )

Scuola statale - Personale docente e Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) 

Calcola con sistema retributivo fino al 31/12/2011 (a pagamento)

Calcola con sistema misto: retributivo + contributivo (a pagamento)

Calcola con sistema contributivo (a pagamento)

Pensione

La pensione è una somma in denaro che spetta al dipendente cessato dal servizio scolastico. Tale somma viene corrisposta mensilmente per 13 mensilità,  con modalità analoghe allo stipendio scolastico, ma con maggiori rischi dovuti alla inefficienza e perfidia del legislatore precedente al governo Conte, che aveva tutto l'interesse di far morire l'ex dipendente scolastico, ora pensionato, nel più breve termine possibile.

La pensione è una somma in denaro che spetta al dipendente cessato dal servizio scolastico. Tale somma viene corrisposta mensilmente per 13 mensilità,  con modalità analoghe allo stipendio scolastico.

La pensione si dice normale diretta quando viene riscossa dall'ex dipendente rimasto in vita dopo la cessazione dal servizio.

La pensione si diceva privilegiata quando il dipendente  cessava dal servizio per infermità o lesioni dovute a causa del servizio prestato o per infortunio sul servizio; la pensione privilegiata è stata soppressa dal 01/01/2012.

La pensione si dice di reversibilità quando, essendo già morto l'ex dipendente, essa viene riscossa dal coniuge o dai figli.

Ci occupiamo ora di come si calcola una pensione diretta normale, cioè quella che spetta normalmente alla fine del servizio.

La pensione diretta spetta in seguito all'età compiuta dal dipendente, per cui si dice pensione di vecchiaia; essa spetta al compimento di una età superiore ai 65 anni; le norme variano continuamente, per cui non è possibile indicare qui una età certa. Nel 2019 dovrebbe essere 67 anni e zero mesi.

Una volta esisteva la pensione di anzianità. Dove il termine anzianità voleva dire anzianità di servizio, cioè numero di anni di servizio prestato dal dipendente scolastico.

Il calcolo della pensione spettante viene fatto anche in base ai contributi previdenziali versati da ciascun dipendente nel corso della sua attività lavorativa.

 

31 dicembre 1995 - 1° gennaio 1996

Fondamentale è una data, cioè il giorno 31 dicembre 1995, e di conseguenza il giorno primo gennaio 1996.

Questo termine è stato posto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma scolastica del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Gazzetta Ufficiale  n. 190 del 16 agosto  1995, ripubblicata con note sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, serie generale, 25 agosto 1995, n. 198).

Le due date sopra indicate servono da spartiacque per il calcolo della pensione.

In pratica chi alla data del 31 dicembre 1995 non ha prestato alcun servizio, cioè non possiede contributi versati e non ha compiuto gli anni di università per laurearsi, esso non possiede nemmeno un mese o una frazione di 15 giorni, nella quale ha versato contributi. Di conseguenza non può nemmeno riscattare questi anni, cioè non ha mai diritto a decidere, prima di andare in pensione, di versare o meno i contributi per questo mese anteriore al 31 dicembre 1995, in quanto non esiste questo mese.

Per questo dipendente vale il calcolo della pensione con il sistema detto contributivo; cioè il calcolo della sua pensione viene fatto prendendo a base i contributi versati dal dipendente a partire al 1° gennaio 1996. 

Coloro, invece, che alla data del 31 dicembre 1995 hanno almeno un mese di servizio, oppure almeno un mese degli anni compiuti per frequentare l'università è anteriore a questa data, o hanno versato contributi in altri sistemi pensionistici obbligatori, hanno diritto per quell'unico mese al sistema misto, cioè sistema retributivo e sistema contributivo.

Ricordiamo che un sistema si dice retributivo quando il calcolo della pensione non viene fatto prendendo a base i contributi versati, ma viene fatto prendendo a base l'ultima retribuzione, cioè l'ultimo mese di stipendio (agosto) prima di andare in pensione; visto che normalmente la pensione decorre dal 1° di settembre.

Sistema misto

Tuttavia tra coloro che hanno almeno un mese di servizio prima del 31 dicembre 1995 occorre fare alcune distinzioni. Infatti alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non si è arrivati subito, ma vi è stata una legge precedente, cioè il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ( Gazzetta ufficiale serie generale n. 29 del 5 febbraio 1993).

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, integrato dalla Circolare del ministero del tesoro n. 54 del 16 giugno 1993: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato, aveva fissato un'altra data spartiacque, cioè il 31 gennaio 1992.

Di conseguenza, coloro che hanno almeno un mese di contributi prima del 31 dicembre 1995, per questo unico mese, hanno acquisto il diritto di calcolo con il sistema retributivo, secondo il metodo di calcolo introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che non introduceva il sistema contributivo, ma introduceva un diverso meccanismo di calcolo per gli anni di servizio prestati a partire dal 1° gennaio 1993.

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 7, stabiliva, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, e quindi per il sistema scolastico, di mantenere il sistema retributivo, ma di non prendere a base di calcolo della pensione l'ultimo mese di stipendio, in quanto questo mese era più favorevole al dipendente, e sfavorevole per il bilancio dello Stato, ovvero INPDAP, ovvero INPS, che paga attualmente le pensioni della scuola.

La base di calcolo della pensione distingueva due casi:

1 - Coloro che al 31 dicembre 1992 avevano almeno 15 anni di contributi; per costoro la base su calcolare la pensione non era più l'ultimo stipendio, ma la media degli stipendi percepiti nei dieci anni precedenti, prima di andare in pensione.

2 - Coloro che al 31 dicembre avevano meno di 15 anni di contributi; per costoro la base su cui calcolare la pensione era maggiore dei dieci anni, e partiva da tutti gli anni di servizio prestati a partire dal 1 gennaio 1993. Cioè la media si faceva su tutti gli stipendi successivi.

Infine il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non modificava le norme pensionistiche vigenti prima del 31 dicembre 1992. Di conseguenza le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992 seguivano, e continuano a seguire, le regole precedenti.

Attualmente le regole per calcolare la propria pensione prevedono tre casi fondamentali:

1 - Sistema retributivo fino al 31/12/2011.

2 - Sistema misto: retributivo + contributivo.

3 - Sistema contributivo.

Sistema contributivo

Nello stipendio lordo è anche inglobata la indennità integrativa speciale.

Della retribuzione, però, fanno anche parte i compensi accessori.

Il salario accessorio può essere costituito da:

1 - Compenso individuale accessorio per il personale ATA:

2 - Retribuzione professionale docenti, per il personale docente;

3 - Altri compensi dovuti a esami di maturità, funzioni strumentali, ecc.

Maggiorazione del 18%

Intanto diciamo che in base alla legge n. 177 del 24-06-1976, poiché per il personale della scuola non esisteva un salario accessorio, come per il resto dei dipendenti pubblici, fu introdotto, ed è rimasto, un salario accessorio virtuale, pari ad una maggiore del 18% sullo stipendio lordo.

Infatti, a fine anno, nel mese di dicembre, viene fatto un conguaglio contributivo confrontando il salario accessorio virtuale, pari al 18% dello stipendio lordo, e il salario accessorio reale. Le ritenute vengono effettuate sul maggiore dei due importi.

Ovviamente, quando si va a calcolare la pensione, occorre conoscere per ogni anno di servizio, come è stato effettuato questo conguaglio.

Infatti la base pensionabile può cambiare con due possibilità:

1 - In tutti gli anni per il singolo dipendente lo stipendio individuale accessorio è stato inferiore a quello virtuale. Nell'esempio nostro abbiamo:

Stipendio lordo x 0,18 = 29.945,29 x 0,18 = 5390 € 

Di conseguenza le ritenute sono state fatte su questo compenso individuale.

Per cui la base pensionabile sarà data da:

Stipendio lordo x 1,18

cioè si maggiora lo stipendio del 18%.

Di conseguenza la pensione annua diventerebbe

Pannualorda= 29.945,29 x 1,18 x 0,7820 = 27.632,26 €

2 - In tutti gli anni per il singolo dipendente lo stipendio individuale accessorio è stato superiore a quello virtuale. Nell'esempio nostro abbiamo:

Salario accessorio virtuale = Stipendio lordo x 0,18 = 29.945,29 x 0,18 = 5 390,15 € 

Salario accessorio reale: 10.000,50 €

Di conseguenza le ritenute sono state fatte su questo compenso individuale reale, cioè su 10.000,50 € e non su 5.390,15 € .

Per cui la base pensionabile sarà data da:

Stipendio lordo + salario accessorio reale.

D'ora in poi, per semplicità, supponiamo di calcolare sempre con la maggiorazione del 18%, da applicare al solo stipendio lordo, depurata della Indennità Integrativa Speciale.

Andiamo a vedere ora la data del 31 dicembre 1995. Chi non ha alcun contributo a questa data rientra nel sistema contributivo.

 

Sistema  contributivo

Questo sistema si dice  contributivo in quanto si basa sui contributi effettivamente versati. 

La pensione viene erogata sia al personale a tempo indeterminato che al personale a tempo determinato con incarico annuale del Centro Servizi amministrativi.

con il sistema contributivo.

Calcolo della pensione

Per calcolare la pensione del dipendente scolastico che rientra nel sistema contributivo occorre vedere i periodi di servizio che vanno dal 1° gennaio 1996 fino alla data di cessazione del servizio; questi periodi vengono valutati in base ai contributi versati, cioè con il sistema contributivo.

Facciamo ora un esempio di calcolo per il seguente dipendente:

Esempio:

Docente  laureato scuola media superiore assunto in servizio di ruolo a partire dal 1° settembre 1996, e cessato dal servizio il 31 agosto 2007, con anni di servizio pari a 11 anni e mesi 0:

Stipendio annuo lordo (compresa Indennità Integrativa Speciale): 21.893,39 €

Indennità Integrativa Speciale: 6.459,63 €

Data cessazione: 31/08/2007

La pensione annua non viene calcolata andando a sommare i contributi effettivamente versati, ma si considera una contribuzione virtuale, mettendo una percentuale sulla retribuzione percepita effettivamente in ogni anno di contribuzione; questa percentuale è pari al 33% della retribuzione percepita negli anni di servizio considerati, ed è detta aliquota contributiva.

Questi contributi, così calcolati vengono ogni anno capitalizzati ad un tasso annuo di capitalizzazione, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, escludendo la capitalizzazione della contribuzione dello stesso anno. ( articolo 1, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335)

Riportiamo i tassi annui di capitalizzazione, validi per la decorrenza delle pensioni a partire dal 1° settembre 2012.

Tasso di capitalizzazione relativo all’anno (indicato in parentesi) da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo al Decorrenza pensione
1,055871 - (1997) 31 dicembre 1996 1998
1,053597 - (1998) 31 dicembre 1997 1999
1,056503 - (1999) 31 dicembre 1998 2000
1,051781 - (2000) 31 dicembre 1999 2001
1,047781 - (2001) 31 dicembre 2000 2002
1,043698 - (2002) 31 dicembre 2001 2003
1,041614 - (2003) 31 dicembre 2002 2004
1,039272 - (2004) 31 dicembre 2003 2005
1,040506 - (2005) 31 dicembre 2004 2006
1,035386 - (2006) 31 dicembre 2005 2007
1,033937 - (2007) 31 dicembre 2006 2008
1,034625 - (2008) 31 dicembre 2007 2009
1,033201 - (2009) 31 dicembre 2008 2010
1,017935 - (2010) 31 dicembre 2009 2011
1,016165 - (2011) 31 dicembre 2010 2012
1,011344 - (2012) 31 dicembre 2011 2013
1,001643 - (2013) 31 dicembre 2012 2014
1,000000 - (2014) 31 dicembre 2013 2015
1,005058 - (2015) 31 dicembre 2014 2016
1,004684 - (2016) 31 dicembre 2015 2017
1,005205 - (2017) 31 dicembre 2016 2018
1,013478 - (2018) 31 dicembre 2017 2019

Questi tassi annui di capitalizzazione vengono ottenuti dall'ISTAT considerando la variazione media su cinque anni del prodotto interno lordo, e vanno applicati con riferimento ai cinque anni precedenti quello da rivalutare. ( articolo 1, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Di conseguenza per il nostro dipendente dobbiamo considerare la reale retribuzione percepita nell'anno 1996, comprensiva della tredicesima mensilità e rivalutata; applicare la aliquota contributiva del 33% in modo da ottenere la contribuzione virtuale; ed applicare ad essa il tasso annuo di capitalizzazione: 1,055871, in modo da ottenere il montante contributivo relativo all'anno 1997.

Successivamente il montante contributivo viene incrementato della contribuzione relativa al 1997. Il montante così ottenuto deve essere capitalizzato al 31 dicembre 1998 al tasso annuo di capitalizzazione di: 1,053597.

E così via fino al montante degli ultimi 9 mesi del 2007, che non vanno capitalizzati.

Omettiamo di fare tutti i calcoli; diciamo che per il nostro dipendente il montante contributivo capitalizzato alla data del 31 agosto 2007 è pari a: 81.645,18 €

Una volta ottenuto il montante contributivo capitalizzato del contribuente occorre moltiplicare questo montante contributivo con un coefficiente di trasformazione che si ottiene dalla seguente tabella, in base all'età anagrafica del dipendente che va in pensione alla data di cessazione dal servizio, cioè 31 agosto, considerando anche i mesi di età mediante i divisori della tabella.

I coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella A), aggiornati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2018 sono i seguenti:

 

divisori età valori
23,812 57 4,200 %
23,236 58 4,304 %
22,654 59 4,414 %
22,067 60 4,532 %
21,475 61 4,657 %
20,878 62 4,790 %
20,276 63 4,932 %
19,672 64 5,083 %
19,064 65 5,245 %
18,455 66 5,419 %
17,844 67 5,604 %
17,231 68 5,804 %
16,609 69 6,021 %
15,982 70 6,257 %
15,353 71 6,513 %

Ipotizzando per il nostro dipendente una età anagrafica pari a 65 anni la pensione annua lorda sarà:

Pannualorda=  81.645,18  x 0,05326 = 4.348,42 €

Questa pensione annua è relativa a 13 mesi; di conseguenza per ottenere la pensione mensile occorre dividere la pensione annua  per 13 mesi.

Pmensilelorda =  Pannualorda/13

Quindi, per il nostro dipendente, otteniamo:

Pmensilelorda= 4.348,42/13 = 352,96 €

La pensione mensile verrà corrisposta per 13 mesi.

Dalla pensione lorda occorre poi detrarre le ritenute IRPEF sui redditi.

 

  contributivo.

Sistema retributivo fino al 31/12/2011

Sistema misto retributivo + contributivo

 

prof. Pietro De Paolis

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