DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232

 

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018) (GU n. 33 del 9-2-2012 )
testo in vigore dal: 24-2-2012
        
    
      
      
     
     

 

        
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240  del
2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  revisione
della disciplina del  trattamento  economico  dei  professori  e  dei
ricercatori universitari gia' in servizio e di  quelli  vincitori  di
concorsi indetti fino alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
medesima; 
  Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240  del  2010
che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina  della
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi,  anche  su  base
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti  ai  sensi  della
legge medesima; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
e in particolare, l'articolo 1, comma 9; 
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 125; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 9; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
  Visto l'articolo  3  del  decreto-legge  11  gennaio  1985,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; 
  Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare,  l'articolo
8; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni e, in particolare, gli  articoli  36,
38 e 39; 
  Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni  riunite
I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente  in  data
28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del
Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la revisione del  trattamento
economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari  gia'  in
servizio e di coloro i quali sono  risultati  vincitori  di  concorsi
indetti fino alla data di entrata in vigore della legge  30  dicembre
2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori  e  dei
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
  a) per professori e ricercatori universitari gia'  in  servizio,  i
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla  data
di entrata in vigore della predetta legge; 
  b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di  entrata  in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  anche  in
virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  della
predetta legge n. 240 del 2010 e  i  ricercatori  nominati  in  ruolo
all'esito  di  procedure  di  valutazione  comparativa  indette  fino
all'entrata in vigore della medesima legge; 
  c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del  2010,  i
professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della medesima legge; 
  d)  per  professori  e  ricercatori  assunti  secondo   il   regime
previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo  di  cui
alle lettere a) e b); 
  e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

 


          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita: 
              "Le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita: 
              "La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.". 
              Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10: 
              "1. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo, tenendo conto anche  delle
          disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  adotta  un  regolamento  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, per la  revisione  della  disciplina  del  trattamento
          economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari
          gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi  indetti
          fino alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
          le seguenti norme regolatrici: 
              a)  trasformazione  della  progressione  biennale   per
          classi e scatti di stipendio in progressione triennale; 
              b) invarianza complessiva della progressione; 
              c) decorrenza della  trasformazione  dal  primo  scatto
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della presente legge." 
              "3. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Governo adotta un  regolamento  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, della progressione economica
          e dei relativi importi,  anche  su  base  premiale,  per  i
          professori e i ricercatori assunti ai sensi della  presente
          legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
              a) abolizione  del  periodo  di  straordinariato  e  di
          conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e
          per i professori di seconda fascia; 
              b) eliminazione delle  procedure  di  ricostruzione  di
          carriera  e  conseguente  rivalutazione   del   trattamento
          iniziale; 
              c) possibilita',  per  i  professori  e  i  ricercatori
          nominati secondo il regime previgente,  di  optare  per  il
          regime di cui al presente comma.". 
              L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  9,  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari): 
              "9.  Nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il  nulla  osta  alla  nomina,   previo   parere   di   una
          commissione,   nominata   dal    Consiglio    universitario
          nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
          al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
          e' proposta la chiamata. Il rettore, con  proprio  decreto,
          dispone  la  nomina  determinando  la  relativa  classe  di
          stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
          e di valutazioni di merito.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 125,  della
          legge del 15 maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo" : 
              "125. I competenti organi dell'universita' degli  studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica.". 
              L'articolo 5, comma 9,  della  legge  del  24  dicembre
          1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza  pubblica),
          recita: 
              "9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  allo  stato
          giuridico ed economico dei professori  universitari  e  dei
          ricercatori, fatte salve le competenze e le  norme  vigenti
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
          di stato giuridico, sono  attribuite  alle  universita'  di
          appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
          statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
          in materia di pubblicita'.". 
              L'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413
          (Disposizioni urgenti in materia di  trattamento  economico
          dei  dirigenti  dello  Stato  e  delle  categorie  ad  essi
          equiparate,  nonche'  in  materia  di   pubblico   impiego)
          convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27  dicembre
          1989, n. 413, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
          trattamento economico dei dirigenti  dello  Stato  e  delle
          categorie  ad  essi  equiparate,  nonche'  in  materia   di
          pubblico impiego) reca: 
              "Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti
          civili  e  militari  dello  Stato  ed  alle  categorie   di
          personale ad essi equiparate, ai dipendenti che  godono  di
          trattamenti  commisurati  o   rapportati   a   quelli   dei
          dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica
          l'articolo 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          17 settembre 1987, n. 494. 
              2. Per le categorie di personale di cui al comma 1,  ad
          eccezione del personale di magistratura,  le  misure  degli
          stipendi iniziali annui lordi, in  attesa  dell'entrata  in
          vigore della legge di riordino  della  dirigenza  pubblica,
          sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1°  marzo
          1989. Il predetto incremento si applica ai professori e  ai
          ricercatori universitari e al personale ad essi  equiparato
          a decorrere dal 1° gennaio 1990. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  le  parole:  «90  per  cento»  di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986,
          n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          1986, n.  78,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «92  per
          cento». 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, al personale  di
          magistratura ai dirigenti dello Stato e alle  categorie  di
          personale ad essi equi parate e  collegate  si  applica  in
          materia di trattamento di missione l'articolo 14  comma  1,
          della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              4-bis. Le misure massime di spesa per il  vitto  e  per
          l'alloggio  del  personale  di  cui  al  comma  4   saranno
          stabilite con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare, su proposta del Ministro del  tesoro,
          entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge
          di conversione del presente decreto. 
              4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale
          a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di
          cui al  comma  4-bis.  Gli  stanziamenti  dei  capitoli  di
          bilancio  degli   stati   di   previsione   delle   singole
          amministrazioni relativi al  trattamento  di  missione  non
          possono essere aumentati nel biennio  1991-1992  in  misura
          superiore al tasso  d'inflazione  programmato  in  sede  di
          Relazione previsionale e programmatica. 
              4-quater. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  4,
          commi  dal  1  a  8,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in  materia  di  congedo
          ordinario,  si  applicano,  con  gli   stessi   criteri   e
          modalita', anche ai  dirigenti  civili  dello  Stato  e  al
          personale ad essi collegato ed equiparato. 
              4-quinquies. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 15, secondo e  terzo  comma,  della  legge  30
          luglio 1973, n. 477 ,  e  all'articolo  10,  comma  6,  del
          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.  417,  sono
          estese ai dirigenti civili dello Stato.". 
              L'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio  1985,  n.  2
          (Adeguamento  provvisorio  del  trattamento  economico  dei
          dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e del personale  ad  essi  collegato)
          convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 1985,  n.  2,
          recante adeguamento provvisorio del  trattamento  economico
          dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo e del  personale  ad  essi  collegato)
          recita: 
              "Art.  3.  1.  Il   numero   massimo   di   prestazioni
          straordinarie remunerabili,  per  i  dirigenti  generali  e
          qualifiche  superiori,  e'  stabilito,  nell'ambito   degli
          stanziamenti autorizzati, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro. 
              2. Per il restante personale dirigenziale e per  quello
          delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e  di
          direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.
          748, nonche' per i destinatari delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 19, terzo comma, della L.  15  novembre  1973,  n.
          734, i limiti massimi individuali di prestazioni di  lavoro
          straordinario sono fissati,  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,  nell'ambito
          degli stanziamenti all'uopo autorizzati. 
              3. Ai professori universitari di ruolo che  optino  per
          il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza  dal  1°
          luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art.  39  del
          D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i
          commi terzultimo ed ultimo. Con la  stessa  decorrenza,  le
          misure forfettarie lorde  dell'assegno  aggiuntivo  fissate
          nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il
          coefficiente 2,5. 
              4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17
          aprile 1984, n. 79.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  8  della  legge  17
          aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisorio del trattamento
          economico dei dirigenti dell'Amministrazione  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo,  e  del  personale  ad  esso
          collegato.  Adeguamento  del  trattamento   economico   dei
          professori universitari a tempo pieno all'ultima classe  di
          stipendio): 
              "Art. 8. Per il professore  universitario  appartenente
          alla fascia degli  ordinari  che  opta  per  il  regime  di
          impegno a tempo pieno la progressione  economica,  dopo  il
          conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa
          in conformita' a quanto previsto per il dirigente  generale
          dello Stato,  livello  di  funzione  A,  dal  quarto  comma
          dell'articolo 1 del decreto-legge  27  settembre  1982,  n.
          681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre
          1982, n. 869, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Ai  fini  della  predetta  progressione  si  considera   lo
          stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale  dal
          secondo  comma  del  citato   articolo   1   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              La  misura  dello  stipendio  spettante  al  professore
          universitario a tempo  pieno  di  cui  al  primo  comma  e'
          calcolata sulla base degli anni di servizio prestati  nella
          classe di stipendio finale. 
              In sede di prima attuazione  della  presente  legge,  i
          miglioramenti  economici  derivanti  dall'applicazione  dei
          precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche al professore universitario appartenente alla seconda
          fascia, allorche' raggiunga l'ultima classe di stipendio  e
          abbia optato per il regime a tempo  pieno,  con  i  criteri
          contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . 
              Restano ferme le vigenti disposizioni che  disciplinano
          la progressione economica dei professori all'ultima  classe
          di stipendio che optano per il regime a tempo definito. 
              Fino al raggiungimento dell'ultima classe di  stipendio
          ai professori universitari compete  lo  stipendio  previsto
          dall'articolo  36  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382  ,  secondo  il  rapporto
          percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale
          del dirigente generale di livello A dello Stato, cosi' come
          modificato   dall'articolo   1,    secondo    comma,    del
          decreto-legge 27 settembre 1982, n.  681,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 20  novembre  1982,  n.  869,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              In caso di passaggio dal  regime  di  impegno  a  tempo
          pieno  a  quello  definito,  al  professore   universitario
          compete il differenziato trattamento economico previsto per
          quest'ultimo regime in relazione alla  relativa  anzianita'
          di servizio e non si fa luogo  ne'  al  mantenimento  della
          retribuzione in godimento ne' all'attribuzione  di  assegno
          ad personam. ". 
              L'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  31  gennaio
          2005, n. 7 (Disposizioni urgenti  per  l'universita'  e  la
          ricerca, per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  per  il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
          altre misure urgenti) convertito dalla legge 31 marzo 2005,
          n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31
          gennaio  2005,  n.  7,  recante  disposizioni  urgenti  per
          l'universita' e la ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici  dipendenti,
          nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte
          di bollo e tasse di concessione.  Sanatoria  degli  effetti
          dell'articolo 4, comma 1, del D.L.  29  novembre  2004,  n.
          280), recita: 
              "2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino  al
          giudizio  di  conferma,  il   trattamento   economico   dei
          ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di  quello
          previsto per il professore universitario di seconda  fascia
          a tempo pieno di pari anzianita'. ". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          31 luglio 1980, n. 209, S.O. 
              Il predetto articolo 12  del  decreto-legge  1  ottobre
          1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre 1973, n. 766 ( Misure urgenti per  l'universita'),
          recita: 
              "Art. 12.Trattamento economico  del  personale  docente
          universitario. 
              Al personale insegnante delle universita'  ed  istituti
          d'istruzione  universitaria  di  ruolo,   fuori   ruolo   e
          incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore del  presente  provvedimento,  un  assegno  annuo
          pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita,
          con esclusione di  ogni  effetto  sugli  aumenti  periodici
          dello  stipendio  e  sulla  tredicesima  mensilita',  nella
          misura di cui alla tabella allegata. 
              Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca
          scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n.  16,
          e successive modificazioni. 
              L'assegno di cui al primo comma puo'  essere  percepito
          in base ad un solo titolo e non  e'  cumulabile  con  altri
          assegni o indennita' di analoga natura ne' con  trattamenti
          economici onnicomprensivi. 
              Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia
          che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per  la
          durata  dell'opzione,  e'   attribuita   in   aggiunta   al
          trattamento economico previsto dal precedente art. 36,  per
          dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo  pari  al
          70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per  i
          professori di ruolo appartenenti alla  prima  fascia  nelle
          corrispondenti classi di stipendio. 
              Ai professori di ruolo appartenenti alla prima  e  alla
          seconda fascia che optino per il regime di impegno a  tempo
          definito,  le  indennita'  previste  ai  precedenti   commi
          rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi
          di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. 
              Le indennita' di  cui  ai  precedenti  commi  non  sono
          pensionabili, sono subordinate  alla  corresponsione  dello
          stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo
          e per lo stesso periodo di tempo. 
              Le  indennita'  previste  dai  precedenti  commi   sono
          riassorbibili con i  futuri  miglioramenti  economici  fino
          alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo
          appartenenti alle due fasce che optino  per  il  regime  di
          impegno a tempo pieno e  fino  alla  concorrenza  del  loro
          intero ammontare nei confronti dei  professori  che  optino
          per il regime di impegno a tempo definito. 
              Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  su
          conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i
          professori  ordinari,  straordinari  ed  associati  possono
          dirigere un istituto, laboratorio o  centro  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a
          carattere nazionale. 
              L'incarico non puo' avere durata superiore a 5  anni  e
          non e' immediatamente rinnovabile. 
              Lo stanziamento di lire cento  milioni  iscritto  nello
          stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero   della
          pubblica istruzione, ai sensi  dell'art.  24  della  L.  24
          febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di  incarichi  di
          lettore di lingua e di lingua  e  letteratura  straniera  a
          cittadini stranieri, in  esecuzione  di  accordi  culturali
          debitamente ratificati, e' elevato a  lire  300  milioni  a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1973. 
              I  rettori  comunicano,   all'inizio   di   ogni   anno
          accademico, l'elenco degli incarichi di nuova  attribuzione
          alle competenti direzioni provinciali del Tesoro  che  sono
          autorizzate  ad  aprire  una   partita   di   spesa   fissa
          provvisoria in attesa della registrazione  da  parte  degli
          organi di controllo.". 
              La  legge  27  maggio  1959,  n.   324   (Miglioramenti
          economici  al  personale  statale  in   attivita'   ed   in
          quiescenza), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno  1959,
          n. 132. 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si
          veda nelle note alle premesse. 
              La  legge  3  luglio  1998,  n.  210  (Norme   per   il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
          155. 
              Si riporta il testo degli articoli 18, 24, commi 5 e 6,
          e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 18. Chiamata dei professori 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a) pubblicita' del procedimento di  chiamata  sul  sito
          dell'ateneo  e  su  quelli  del  Ministero  e   dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per  il  settore  concorsuale  e  per  le
          funzioni oggetto  del  procedimento,  ovvero  per  funzioni
          superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni
          superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di
          prima e di seconda fascia possono  partecipare  altresi'  i
          professori, rispettivamente, di prima e di  seconda  fascia
          gia' in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente  impegnati
          all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
          universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
          del  bando,  sulla  base  di  tabelle  di   corrispondenza,
          aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il
          CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di  cui
          al presente articolo, non possono  partecipare  coloro  che
          abbiano un grado di  parentela  o  di  affinita',  fino  al
          quarto grado compreso, con un  professore  appartenente  al
          dipartimento o alla  struttura  che  effettua  la  chiamata
          ovvero  con  il  rettore,  il  direttore  generale   o   un
          componente del consiglio  di  amministrazione  dell'ateneo;
          (14) 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui alla'rticolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori
          e i ricercatori  titolari  del  secondo  contratto  di  cui
          all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata  almeno  pari  a
          quella del contratto per i ricercatori. 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e) al personale tecnico-amministrativo  in  servizio  a
          tempo  indeterminato  presso  le  universita'  purche'   in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di   studio   o   di   ricerca   banditi   da   tali
          amministrazioni, enti o  imprese,  purche'  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi." 
              "Art. 24. Ricercatori a tempo determinato 
              (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del  sesto  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili di professore di ruolo. A  decorrere  dal
          settimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare  le  risorse
          corrispondenti fino alla meta'  dei  posti  disponibili  di
          professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5." 
              "Art. 29. Norme transitorie e finali 
              (Omissis). 
              4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i  ruoli
          di professore associato e ordinario possono comunque essere
          destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
          n.  210,  fino   al   termine   del   periodo   di   durata
          dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo  1,  comma  6,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e  nel
          caso di idoneita' conseguita all'esito delle  procedure  di
          valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
          comma 2,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo
          4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno  2008,  n.  97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,
          n. 129, nei novanta giorni successivi  alla  deliberazione,
          da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler
          effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina
          e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza  dei  quali
          quest'ultimo puo' essere  chiamato  da  altre  universita',
          ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la
          possibilita' di ripetere la chiamata.". 
 
 
 
Art. 2 
 
Revisione del trattamento  economico  dei  professori  e  ricercatori
                assunti secondo il regime previgente 
 
  1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui
si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)  e  b),  come
determinato dagli articoli 36, 38 e 39  del  decreto  del  presidente
della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e'   trasformata   in
progressione triennale articolata per classi, secondo le  tabelle  di
corrispondenza  di  cui  all'allegato  1,   che   costituisce   parte
integrante del presente regolamento. 
  2. La trasformazione della progressione  biennale  in  progressione
triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella
classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata
in vigore della Legge, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede  di  primo
inquadramento  nel  nuovo  regime  e'   attribuito   il   trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato
di  quello  spettante  nella  nuova  progressione   triennale,   come
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare
l'invarianza complessiva  della  progressione,  il  relativo  importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei  due  regimi.
Resta  fermo  quanto  previsto  in  ordine   all'assegno   aggiuntivo
dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica  n.  382
del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  8  marzo  1985,  n.  72,  e  in  ordine  all'indennita'
integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni. 
  3.  L'attribuzione   delle   classi   stipendiali   successive   e'
subordinata  ad  apposita  richiesta  e  all'esito   positivo   della
valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6, comma 14, della Legge e decorre dal  primo  giorno  del  mese  nel
quale sorge il relativo diritto. 
  4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in
vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero  completato  il
periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli  articoli  6,
23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del  1980,
alla scadenza del  predetto  periodo  accedono  rispettivamente  alle
procedure preordinate alla  nomina  a  professore  ordinario  o  alla
conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e,  in  caso  di
esito positivo delle  stesse,  sono  inquadrati  nella  classe  della
progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38  e  39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,  tenendo
conto della ricostruzione  di  carriera  eventualmente  richiesta  ai
sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. 
  5. La trasformazione della progressione  biennale  in  progressione
triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento  in  cui
viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi  a
quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando
quanto previsto dall'articolo  9,  comma  21,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con  le
modalita'  di  cui  al  comma  2.  Per  l'attribuzione  delle  classe
stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo  1,
comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e   successive
modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge  15  maggio
1997, n. 127, a seguito  di  procedure  avviate  fino  alla  data  di
entrata in vigore della Legge. 
 

 


          
                      Note all'art. 2: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  382  del  1980,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9,  comma  21,  del
          decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              "21. I meccanismi di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, non si applicano  per  gli  anni  2011,  2012  e  2013
          ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
          successivi recuperi. Per le categorie di personale  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165  e  successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un
          meccanismo di progressione automatica degli  stipendi,  gli
          anni 2011, 2012  e  2013  non  sono  utili  ai  fini  della
          maturazione  delle  classi  e  degli  scatti  di  stipendio
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n.  165  e  successive  modificazioni  le  progressioni  di
          carriera comunque denominate eventualmente  disposte  negli
          anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,
          ai  fini  esclusivamente  giuridici.   Per   il   personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici.". 
              Per  il   testo   dell'articolo   3,   comma   3,   del
          decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1959, n. 324, si
          veda nelle note alle premesse. 
              L'articolo 6, comma 14, della citata legge n.  240  del
          2010, recita: 
              "14.  I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti  a
          presentare una  relazione  triennale  sul  complesso  delle
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  gestionali  svolte,
          unitamente alla  richiesta  di  attribuzione  dello  scatto
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fermo
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del
          complessivo impegno didattico, di ricerca e  gestionale  ai
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  triennali  di   cui
          all'articolo 8 e' di competenza delle  singole  universita'
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso  almeno
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  professori   e   dei
          ricercatori di cui all'articolo 9." 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 23, 31 e 103  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  382  del
          1980: 
              "Art. 6. Straordinario. 
              All'atto  della  nomina  i  professori  conseguono   la
          qualifica di  straordinario  per  la  durata  di  tre  anni
          accademici. 
              Le  norme  del   presente   decreto   che   contemplano
          professori  ordinari  si  intendono   riferite   anche   ai
          professori  straordinari,  fatte  salve   le   disposizioni
          riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad
          ordinario. 
              Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina  ad
          ordinario. 
              Restano altresi' ferme le  disposizioni  relative  alla
          verifica   dell'attivita'   scientifica   e   all'attivita'
          didattica necessarie per la nomina ad ordinario." 
              "Art. 23. Conferma in ruolo. 
              Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori
          associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche
          sulla base di una relazione delle Facolta',  sull'attivita'
          didattica e scientifica dell'interessato.  Il  giudizio  e'
          espresso da una commissione  nominata  dal  Ministro  della
          pubblica istruzione, composta, per ogni  raggruppamento  di
          discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari
          o straordinari e uno associato confermato, in  mancanza  da
          tre ordinari o straordinari. I  commissari  sono  designati
          mediante sorteggio dal Consiglio  universitario  nazionale,
          tra i professori del raggruppamento  di  discipline  o,  in
          mancanza, di raggruppamenti affini. Della  commissione  non
          possono far parte professori che abbiano gia'  fatto  parte
          di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui  erano
          candidati professori associati  sottoposti  a  giudizio  di
          conferma. 
              In caso di giudizio sfavorevole i professori associati,
          su parere conforme del Consiglio  universitario  nazionale,
          possono essere mantenuti in servizio per un altro  biennio,
          al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di  una
          nuova commissione. Ove non sia concessa la  proroga  ovvero
          qualora anche  il  giudizio  della  nuova  commissione  sia
          sfavorevole i  professori  associati  sono  dispensati  dal
          servizio a datare dal mese successivo a quello  in  cui  il
          giudizio  sfavorevole  nei  loro   riguardi   e'   divenuto
          definitivo." 
              "Art. 31. Conferma dei ricercatori universitari. 
              I   ricercatori    universitari,    dopo    tre    anni
          dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di
          conferma da parte di una  commissione  nazionale  composta,
          per ogni 
              raggruppamento di  discipline,  da  tre  professori  di
          ruolo, di cui due ordinari  e  uno  associato,  estratti  a
          sorte  su  un  numero  triplo  di  docenti  designati   dal
          Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo
          di discipline. 
              La  commissione  valuta   l'attivita'   scientifica   e
          didattica integrativa svolta dal ricercatore  nel  triennio
          anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di
          facolta' o del dipartimento. 
              Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso
          nella fascia dei ricercatori confermati,  che  e'  compresa
          nella dotazione organica di cui al precedente articolo  30.
          Se il giudizio e' sfavorevole,  puo'  essere  ripetuto  una
          sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e'
          sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. 
              Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma
          possono avvalersi, a domanda, della facolta'  di  passaggio
          ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo  art.
          120." 
              "Art. 103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi. 
              Ai  professori  di  ruolo  all'atto  della   nomina   a
          ordinario, e' riconosciuto per due  terzi,  ai  fini  della
          carriera, il servizio prestato in  qualita'  di  professori
          universitari associati  e  professori  incaricati,  per  la
          meta' il servizio effettivamente prestato  in  qualita'  di
          ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca,  di
          assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario,
          di tecnico  laureato,  di  astronomo  e  ricercatore  degli
          osservatori  astronomici,  astrofisici  e   vesuviano,   di
          curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei  e
          per un terzo il  servizio  prestato  in  una  delle  figure
          previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 ,  nonche'
          in qualita' di assistente volontario. 
              Ai professori associati,  all'atto  della  conferma  in
          ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente  art.
          50, e' riconosciuto per due terzi ai fini  della  carriera,
          il  servizio  effettivamente  prestato   in   qualita'   di
          professore incaricato, di ricercatore  universitario  o  di
          enti  pubblici  di  ricerca,  di  assistente  di  ruolo   o
          incaricato,  di  assistente   straordinario,   di   tecnico
          laureato, di  astronomo  e  ricercatore  degli  osservatori
          astronomici, astrofisici e  vesuviano,  di  curatore  degli
          orti botanici e di conservatore di musei  e  per  la  meta'
          agli stessi fini il servizio prestato in una  delle  figure
          previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980,  n.  28  ,
          nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. 
              Ai  ricercatori  universitari   all'atto   della   loro
          immissione nella  fascia  dei  ricercatori  confermati,  e'
          riconosciuta  per  intero  ai  fini  del   trattamento   di
          quiescenza e previdenza e per i due  terzi  ai  fini  della
          carriera   l'attivita'   effettivamente   prestata    nelle
          universita' in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21
          febbraio 1980, n. 28  ,  nonche',  a  domanda,  il  periodo
          corrispondente alla frequenza dei  corsi  di  dottorato  di
          ricerca ai  soli  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e
          previdenza con onere a carico del richiedente. 
              Il riconoscimento dei  servizi  di  cui  ai  precedenti
          commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma  in
          ruolo. Il personale di  ruolo  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  puo'  richiederlo
          entro un anno dalla predetta data. 
              I riconoscimenti ai fini della carriera di  servizi  ed
          attivita'  svolti  contemporaneamente  non  sono  tra  loro
          cumulabili. In  ogni  caso  i  riconoscimenti  non  possono
          superare complessivamente il limite massimo di otto anni. 
              Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i
          servizi   prestati   in   altri    ruoli    statali    sono
          ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei
          limiti ed alle condizioni  previste  dal  testo  unico  sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.  1092
          e  dal  testo  unico  sul  trattamento  di  previdenza  dei
          dipendenti civili e  militari  dello  Stato  approvato  con
          D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 . 
              Gli stessi periodi  prestati  nella  scuola  secondaria
          sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera  al
          servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L.  21
          febbraio 1980, n. 28. 
              Per il riconoscimento ai fini della carriera di  quanto
          previsto nei commi  precedenti,  valgono  anche  i  servizi
          prestati presso le universita' non  statali.  Ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e di  previdenza,  i  servizi  di
          ruolo o riscattati,  prestati  presso  le  universita'  non
          statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso
          altri ruoli statali. 
              I  periodi  trascorsi  all'estero  per   incarichi   di
          insegnamento   universitario   o   per   ricerche    presso
          qualificati  centri  di  ricerca  sono   equiparati,   alle
          condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede
          i riconoscimenti  dei  servizi,  al  servizio  prestato  in
          qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente,
          per le attivita' di ricerca,  in  qualita'  di  ricercatore
          universitario. 
              I periodi di attivita' di  insegnamento  e  di  ricerca
          svolti presso l'Istituto universitario europeo  di  Firenze
          sono equiparati, alle condizioni e nei  limiti  in  cui  il
          presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi,  al
          servizio prestato  in  qualita'  di  professore  incaricato
          ovvero, rispettivamente, per le attivita'  di  ricerca,  in
          qualita' di ricercatore universitario. 
              I periodi di attivita'  di  ricerca  svolti  nei  ruoli
          degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella  VI,
          allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono equiparati,
          alle condizioni e nei limiti in cui  il  presente  articolo
          prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio  prestato
          in qualita' di ricercatore universitario. 
              Ai fini dell'equiparazione di cui  al  precedente  nono
          comma l'attivita'  di  insegnamento  o  di  ricerca  svolta
          durante i periodi trascorsi all'estero  previo  parere  del
          Consiglio  universitario  nazionale,  e  la  qualificazione
          delle istituzioni e dei centri di ricerca presso  cui  essa
          e' stata prestata sono accertate con decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          degli affari  esteri  e  con  il  Ministro  incaricato  del
          coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e  su
          parere conforme del Consiglio universitario nazionale. 
              Il  periodo  di   insegnamento   universitario   presso
          universita' straniere, attestato con  decreto  adottato  di
          concerto tra i Ministri della  pubblica  istruzione,  degli
          affari esteri e del Ministro incaricato  del  coordinamento
          della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del
          Consiglio universitario nazionale, e'  riconosciuto  valido
          in  aggiunta  agli  anni  di   servizio   prestato   presso
          universita' italiane e sempre che il professore  incaricato
          sia  in  servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore   del
          presente decreto  per  il  completamento  del  triennio  di
          insegnamento richiesto quale  requisito  equipollente  alla
          stabilizzazione, ai fini  dell'ammissione  al  giudizio  di
          idoneita'  per  l'inquadramento  in  ruolo  dei  professori
          associati. 
              La stessa disposizione di cui al  precedente  comma  si
          applica per  coloro  che  hanno  ottenuto  un  incarico  di
          insegnamento presso universita'  italiane  e  hanno  dovuto
          rinunciarvi per svolgere attivita' di  insegnamento  presso
          universita' di Paesi in via di sviluppo  nel  quadro  della
          cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15  dicembre
          1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38  ,  nonche'
          per coloro che  abbiano  svolto  le  attivita'  di  cui  ai
          precedenti commi nono, decimo e undicesimo. 
              Il periodo trascorso  all'estero  per  ricerche  presso
          qualificati  centri  di  ricerca  attestato   con   decreto
          adottato  di  concerto  tra  i  Ministri   della   pubblica
          istruzione,   degli   affari   esteri   e   della   ricerca
          scientifica,  e  previo  parere  conforme   del   Consiglio
          universitario nazionale  e'  riconosciuto  equipollente  al
          servizio  svolto  presso  atenei  italiani,  al  fine   del
          completamento  dell'anzianita'  di  servizio  richiesta,  e
          sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie
          specificamente indicate nell'art. 58  per  l'ammissione  al
          giudizio di idoneita' per  l'inquadramento  nel  ruolo  dei
          ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai  periodi
          di  attivita'   di   ricerca   svolti   presso   l'Istituto
          universitario  europeo  con  sede  in  Firenze  nonche'  ai
          periodi di attivita' di ricerca prestata  nei  ruoli  degli
          istituti  pubblici  di  ricerca  di  cui  alla  tabella  VI
          allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 . 
              Nella stipulazione dei contratti di cui  al  precedente
          art. 25 le Universita' della Tuscia e di  Cassino  dovranno
          tener conto dell'esperienza didattica acquisita  da  coloro
          che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in  vigore  della
          legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva  delle  rispettive
          universita' statali, almeno tre anni  di  insegnamento  nei
          corsi funzionali nelle stesse sedi. 
              I professori che abbiano svolto prima  dell'entrata  in
          vigore della L. 3  aprile  1979,  n.  122  ,  incarichi  di
          insegnamenti,  per  un  periodo  corrispondente  a   quello
          previsto per la stabilizzazione dall'art.  4  del  D.L.  1°
          ottobre  1973,  n.  580  ,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973,  n.  766,  ovvero
          che abbiano completato il triennio  previsto  dal  D.L.  23
          dicembre  1978,  n.  817  ,   convertito   in   legge   con
          modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.  54,  presso  i
          corsi  gia'  funzionanti  nelle  sedi  universitarie  della
          Tuscia e di Cassino,  possono  partecipare  ai  giudizi  di
          idoneita'  per  professore  associato,  sempre   che   tali
          incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui  al
          citato art. 4 del decreto-legge n.  580,  convertito  nella
          legge n. 766.". 
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  9,  della  citata
          legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della  citata
          legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse. 
 
 
 
Art. 3 
 
Trattamento economico  dei  professori  e  dei  ricercatori  a  tempo
determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  e
                      successive modificazioni 
 
  1. Per i professori universitari di prima e di  seconda  fascia  di
cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  e'  abolito  il  periodo,
rispettivamente, di straordinariato e di  conferma.  Per  i  predetti
professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera  prevista
dall'articolo 103 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. 
  2. Il trattamento economico dei professori di cui  al  comma  1  si
articola in una progressione triennale per classi secondo le  tabelle
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
regolamento. 
  3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata  ad
apposita  richiesta  e  all'esito  positivo  della  valutazione,   da
effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo  6,  comma  14,
della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel  quale  sorge  il
relativo diritto. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della
legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  con
procedure avviate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della Legge. 
  5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore  a  professore
di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda  fascia
a professore di prima fascia, qualora il trattamento  stipendiale  in
godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore  a  quello
iniziale della nuova  qualifica,  la  differenza  e'  conservata  con
assegno  ad  personam,  non  rivalutabile,   riassorbibile   con   la
successiva progressione economica. 
  6. Il trattamento economico  dei  titolari  dei  contratti  di  cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e' corrisposto
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella  di
cui all'allegato 3, che costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
 

 


          
                      Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo 103 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda  nelle
          note all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  9,  della  citata
          legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della  citata
          legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 3,  lettere
          a) e b), e 8 della citata legge n. 240 del 2010: 
              "3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali  non  rinnovabili,  riservati  a
          candidati che hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla
          lettera  a),  ovvero,  per  almeno  tre  anni   anche   non
          consecutivi, di assegni di ricerca ai  sensi  dell'articolo
          51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri." 
              "8. Il trattamento economico spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento.". 
 
 
 
Art. 4 
 
Opzione  dei  professori  universitari  assunti  secondo  il   regime
                             previgente 
 
  1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere  a)  e  b),
possono optare per il regime di cui all'articolo 3. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere  esercitata
entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto
all'attribuzione   della   nuova   classe   stipendiale   ai    sensi
dell'articolo  2.  A  coloro  che  hanno  esercitato   l'opzione   e'
attribuito  il  trattamento  economico  secondo  la  tabella  di  cui
all'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e'  attribuita
ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la  classe  0
del nuovo regime, eventualmente esercitata nel  medesimo  termine  di
cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in  classe
2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda  fascia  ai
quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo  2,  l'opzione
per la classe  0  del  nuovo  regime,  eventualmente  esercitata  nel
medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a  decorrere  dal
passaggio in classe 1 del regime di appartenenza. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  i  professori  di  prima  e
seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione  di  cui  al
comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver
conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e
dopo  l'inquadramento  nella  classe  della   progressione   biennale
spettante all'esito della eventuale  richiesta  di  ricostruzione  di
carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il  termine
di tre mesi dalla  data  dell'inquadramento  nella  classe  triennale
spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e  5.  Per  i  professori
ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i  professori  associati
inquadrati nella  classe  0,  ai  sensi  dell'articolo  2,  l'effetto
dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al  periodo
precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e  quarto
periodo del presente articolo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori di cui all'articolo 2, comma 6. 
 

 


          
                      Note all'art. 4: 
              Per il testo dell'articolo  9,  comma  21,  del  citato
          decreto  legge  n.  78  del  2010,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 103 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda  nelle
          note all'articolo 2. 
 
 
 
Art. 5 
 
                            Norma finale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui  agli  allegati
1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri 
 
                              Profumo,    Ministro    dell'istruzione
                              dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  Min.Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381 
 

 


          
                      Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo  9,  comma  21,  del  citato
          decreto  legge  n.  78  del  2010,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 2. 
              Si riporta il testo dell'articolo  24  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "Art.  24.Revisione  dei  meccanismi   di   adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato. 
              1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1998  gli  stipendi,
          l'indennita' integrativa speciale e  gli  assegni  fissi  e
          continuativi dei docenti e  dei  ricercatori  universitari,
          del personale dirigente della Polizia di Stato e  gradi  di
          qualifiche corrispondenti, dei Corpi di  polizia  civili  e
          militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del
          personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del
          personale della  carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di
          diritto  annualmente  in  ragione  degli  incrementi  medi,
          calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle
          categorie di pubblici  dipendenti  contrattualizzati  sulle
          voci retributive,  ivi  compresa  l'indennita'  integrativa
          speciale,   utilizzate   dal    medesimo    Istituto    per
          l'elaborazione    degli    indici    delle     retribuzioni
          contrattuali. 
              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di  ciascun  anno
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.  A
          tal fine, entro il  mese  di  marzo,  l'ISTAT  comunica  la
          variazione percentuale di cui al comma 1.  Qualora  i  dati
          necessari non siano disponibili entro i  termini  previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 
              3. Con il decreto relativo all'adeguamento  per  l'anno
          1999  si  provvedera'  all'eventuale  conguaglio  tra   gli
          incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
          ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
          personale di magistratura ed agli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
          ferme restando, per quanto non derogato dal predetto  comma
          1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19  febbraio
          1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
          del  trattamento  economico  complessivo,  comprensivo   di
          quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie  del
          pubblico impiego. 
              5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  si  applicano  anche  ai  fini   dell'adeguamento
          retributivo dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati  della
          direzione di uffici  dirigenziali  di  livello  generale  o
          comunque di funzioni di analogo livello. 
              6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
          cui all'articolo 24  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29 , e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1  della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine e' autorizzata la
          spesa di lire  37  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          1999.". 

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