Obbligo scolastico
Si riporta, per comodità, uno stralcio della legislazione vigente, con riferimento all'obbligo scolastico.
Riepiloghiamo che si intende per obbligo scolastico il fatto che il genitore è obbligato a mandare i propri figli a scuola fino all'età di 15 anni. Dopo i 15 anni fino ai 18 anni vi è un obbligo formativo.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Si tralasciano gli articoli iniziali e si riporta parte del titolo II.
Titolo II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Art. 109 - Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'art 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'art. 313.
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Commento all'articolo 111
Riportiamo parte della tabella A allegata al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 - Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 10 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241
Tabella A - Elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la denuncia.
attività | Norma | Autorità competente |
.... | ...... | ..... |
Assolvimento obbligo scolastico tramite "scuola paterna" | Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8 | Direttore Didattico - Preside |
...... | ........ | ..... |
Ricordiamo che l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si riferisce alla scuola media ed è il seguente:
Capo III
Obbligo scolastico
Art. 8 (Adempimento dell'obbligo). - I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purché dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.
Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al momento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare.
Continua il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico.
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti alle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non veli presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'art.4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
Commento
L'articolo 17 comma 4 della legge 516/1988 si riferisce alle assenze degli avventisti nel giorno di sabato;e l'articolo 4, comma 4 della legge 101/1989 si riferisce alle assenze degli ebrei nel giorno di sabato.
Il decreto continua con le disposizioni sugli cittadini stranieri, che si omettono.
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