DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) 
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)
 
 Vigente al: 31-5-2017  
 

Capo I
Principi generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, ed  in  particolare  il  comma  181
lettera i); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  concernete  la
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
certificazione delle competenze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la
Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, relativo al regolamento recante norme di  attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,
comma 6, del decreto  legislativo  15  luglio  1998  n.  286,  ed  in
particolare l'articolo 45; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti per la valutazione degli alunni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  18   dicembre   2006,   relativa   a   competenze   chiave   per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi. Oggetto e finalita' 
              della valutazione e della certificazione 
 
  1. La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i
risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa
ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 
  2.  La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e
n.  89;  e'  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria
autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le  modalita'
definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
  3. La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo
delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e
degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono
i riferimenti essenziali. 
  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare,
anche in  sede  di  elaborazione  del  piano  triennale  dell'offerta
formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla
valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita'  e
dalle  specifiche  esigenze  della   comunita'   scolastica   e   del
territorio. 
  5.  Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni
scolastiche  adottano   modalita'   di   comunicazione   efficaci   e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
  6.  L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle
competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
  7.  Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita'  del
proprio servizio. 
  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione, come  previsto  dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1999,  n.
394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i  cittadini
italiani. 

Capo II
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione

                               Art. 2 
 
                     Valutazione nel primo ciclo 
 
  1. La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione
dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  e'  espressa  con
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
  2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il  miglioramento  dei
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  in  via  di  prima
acquisizione. 
  3.  La  valutazione  e'  effettuata  collegialmente   dai   docenti
contitolari della classe ovvero dal consiglio di  classe.  I  docenti
che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di
alunni,  i  docenti  incaricati  dell'insegnamento  della   religione
cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni
che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La  valutazione  e'
integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I  docenti,  anche  di  altro
grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte  le
alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati
all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa,
forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul
profitto conseguito da ciascun alunno.  Le  operazioni  di  scrutinio
sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
  4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte  nell'ambito  di
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1
del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 
  5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico
riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  specificato
nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  scuola
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le
alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu'  docenti  di
sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa
alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa
congiuntamente. 
  7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  relativamente  alla  valutazione
dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle
attivita'  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne
avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  sintetico
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
                               Art. 3 
 
                  Ammissione alla classe successiva 
                        nella scuola primaria 
 
  1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono  ammessi  alla
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria  di  primo
grado anche in presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. 
  2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne
e  degli  alunni  indichino  livelli  di  apprendimento  parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione,  l'istituzione  scolastica,
nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva
specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di
apprendimento. 
  3. I docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  decisione
assunta all'unanimita', possono non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno
alla classe successiva solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da
specifica motivazione. 
                               Art. 4 
 
       Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne 
                e degli alunni della scuola primaria 
 
  1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle
attivita' di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua  rilevazioni  nazionali
sugli  apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  in   italiano,
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il
curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta
di scuola primaria, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,  ad
eccezione della  rilevazione  di  inglese  effettuata  esclusivamente
nella classe quinta. 
  2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti
utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione
didattica. 
  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali
costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie
d'istituto. 
  4. Per la rilevazione di inglese,  l'INVALSI  predispone  prove  di
posizionamento sulle abilita' di comprensione  e  uso  della  lingua,
coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 
                               Art. 5 
 
                   Validita' dell'anno scolastico 
               nella scuola secondaria di primo grado 
 
  1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione
finale delle alunne e degli  alunni  e'  richiesta  la  frequenza  di
almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito
dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano  nel
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
  2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  del
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi
eccezionali,   congruamente   documentati,   purche'   la   frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti  elementi  per
procedere alla valutazione. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui
non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio
dei  docenti,  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame
finale del primo ciclo di istruzione. 
                               Art. 6 
 
Ammissione alla classe successiva nella scuola  secondaria  di  primo
  grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo 
 
  1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado
sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo
ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma  2
del presente articolo. 
  2. Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di
apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di  classe  puo'
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 
  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne
e degli alunni indichino carenze  nell'acquisizione  dei  livelli  di
apprendimento in una o  piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica,
nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva
specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di
apprendimento. 
  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il  voto  dell'insegnante
di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  alunni  che  si  sono
avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  e'  espresso
secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  espresso  dal
docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni  che
si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un
giudizio motivato iscritto a verbale. 
  5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  e'
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
                               Art. 7 
 
          Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne 
        e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
 
  1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita'  di  cui
all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali
e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo.
Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola
secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,
come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto. 
  2.  Le  prove  di  cui  al  comma  1  supportano  il  processo   di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti
utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione
didattica. 
  3. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di
apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di
comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e
la  relativa  partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le  alunne  e
gli alunni risultati assenti per gravi motivi  documentati,  valutati
dal consiglio di classe, e'  prevista  una  sessione  suppletiva  per
l'espletamento delle prove. 
  5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali
costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie
d'istituto. 
                               Art. 8 
 
              Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 
 
  1. L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  e'
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e  le  competenze
acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
  2. Presso le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di
istruzione  e'  costituita  la  commissione  d'esame,  articolata  in
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti  del
consiglio di  classe.  Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le
funzioni  di  Presidente  il  dirigente  scolastico,  o  un   docente
collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  in  caso  di
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione  scolastica.
Per ogni istituzione  scolastica  paritaria  svolge  le  funzioni  di
Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche. 
  3. L'esame di Stato e'  costituito  da  tre  prove  scritte  ed  un
colloquio, valutati con votazioni in decimi. La  commissione  d'esame
predispone le prove d'esame ed i  criteri  per  la  correzione  e  la
valutazione. 
  4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite
nel profilo finale dello studente secondo  le  Indicazioni  nazionali
per il curricolo, sono: 
    a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  stessa
lingua; 
    b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
    c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata
in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
  5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le  conoscenze  descritte
nel profilo finale dello studente secondo le  Indicazioni  nazionali,
con particolare  attenzione  alla  capacita'  di  argomentazione,  di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il
livello  di  padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza,   delle
competenze nelle  lingue  straniere.  Per  i  percorsi  ad  indirizzo
musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo  svolgimento
di una prova pratica di strumento. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono  definite  le  modalita'  di  articolazione  e  di
svolgimento delle prove. 
  7.   La   commissione   d'esame   delibera,   su   proposta   della
sottocommissione, la  valutazione  finale  complessiva  espressa  con
votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all'unita'
superiore per frazioni pari  o  superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui  al
comma 3. L'esame si intende superato se  il  candidato  consegue  una
votazione complessiva di almeno sei decimi. 
  8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi
puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita'
della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
  9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto  della
valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 
  10. Per le alunne e gli alunni risultati  assenti  ad  una  o  piu'
prove, per  gravi  motivi  documentati,  valutati  dal  consiglio  di
classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 
  11. Gli esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante
affissione all'albo della scuola. 
                               Art. 9 
 
           Certificazione delle competenze nel primo ciclo 
 
  1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma  6,  descrive  lo
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e  delle  competenze  di
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli  alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del  secondo
ciclo. 
  2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria
e del primo ciclo di istruzione. 
  3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze  sono
emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca sulla base dei seguenti principi: 
    a)  riferimento  al  profilo  dello  studente  nelle  Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione; 
    b) ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  dall'Unione
europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano; 
    c)  definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi
livelli di acquisizione delle competenze; 
    d)  valorizzazione  delle  eventuali  competenze   significative,
sviluppate  anche  in  situazioni  di  apprendimento  non  formale  e
informale; 
    e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne
e gli alunni con disabilita'; 
    f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente  per
ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione  sulle
abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. 
                               Art. 10 
 
Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione  all'esame  di  Stato
  conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti 
 
  1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi  seconda,  terza,
quarta e quinta della scuola primaria e per  la  prima  classe  della
scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il
31 dicembre dello stesso anno  in  cui  sostengono  l'esame,  abbiano
compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il  settimo,  l'ottavo,
il nono e il decimo anno di eta'. 
  2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda  e  terza
di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro
il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono  l'esame,  abbiano
compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno
di eta'. 
  3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo  non  statale
non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e
dell'alunno,  ovvero  coloro  che   esercitano   la   responsabilita'
genitoriale, sono tenuti a presentare  annualmente  la  comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio  di  residenza.  Le
alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita'  al  termine  del
quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo
grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo  del  primo
ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati  privatisti  presso  una
scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di  idoneita'
nel caso in cui richiedano  l'iscrizione  in  una  scuola  statale  o
paritaria. 
  4. L'esito dell'esame e' espresso  con  un  giudizio  di  idoneita'
ovvero di non idoneita'. 
  5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo  del  primo
ciclo di istruzione in qualita' di candidati  privatisti  coloro  che
compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno  scolastico  in  cui
sostengono l'esame,  il  tredicesimo  anno  di  eta'  e  che  abbiano
conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano  conseguito
tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado  da  almeno  un
triennio. 
  6. Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  i  candidati
privatisti partecipano alle  prove  INVALSI  di  cui  all'articolo  7
presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 
  7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera  in
Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,  fatte  salve  norme  di
maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne  e
gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove  intendano  iscriversi
ad una scuola statale o paritaria. 
                               Art. 11 
 
       Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' 
                e disturbi specifici di apprendimento 
 
  1. La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilita'
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita  al
comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei
documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio
1992 n.  104;  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 10. 
  2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'  i
docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 
  3.  L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato
conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  avviene  secondo  quanto
disposto  dal  presente  decreto,  tenendo  a  riferimento  il  piano
educativo individualizzato. 
  4. Le alunne e gli alunni con disabilita'  partecipano  alle  prove
standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono  prevedere  adeguate  misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  della  prova
ovvero l'esonero della prova. 
  5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono  le  prove  di
esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni  altra  forma
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 
  6. Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo
ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  sulla  base  del  piano
educativo individualizzato,  relativo  alle  attivita'  svolte,  alle
valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per
l'autonomia  e   la   comunicazione,   predispone,   se   necessario,
utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
vigente,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso
dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai
livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno
valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del
conseguimento del diploma finale. 
  7. L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei
criteri previsti dall'articolo 8. 
  8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si  presentano
agli esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo.  Tale
attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e  la  frequenza  della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e
formazione  professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione. 
  9.  Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre  2010,
n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono
coerenti con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 
  10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  DSA
certificato  le  istituzioni  scolastiche  adottano   modalita'   che
consentono all'alunno di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di
apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   misure
dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 
  11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo  di  istruzione
la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di
cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne
e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e
strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali
allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la
validita' delle prove scritte. 
  12. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di
lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione
stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva  della
prova scritta di lingua straniera. 
  13. In casi di particolare gravita' del disturbo di  apprendimento,
anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal
certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della
famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  e'
esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  segue   un
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene
prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore
equivalente ai fini del superamento dell'esame  e  del  conseguimento
del diploma. L'esito dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei
criteri previsti dall'articolo 8. 
  14.  Le  alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove
standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle
suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati
strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova
scritta di  lingua  straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  inglese
di cui all'articolo 7. 
  15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo
ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non  viene  fatta
menzione delle modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione
delle prove. 

Capo III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

                               Art. 12 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione
secondaria di secondo  grado  verifica  i  livelli  di  apprendimento
conseguiti  da  ciascun  candidato  in  relazione  alle   conoscenze,
abilita' e  competenze  proprie  di  ogni  indirizzo  di  studi,  con
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida
per gli istituti tecnici  e  gli  istituti  professionali,  anche  in
funzione orientativa per  il  proseguimento  degli  studi  di  ordine
superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
  2. In relazione al profilo  educativo,  culturale  e  professionale
specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di  Stato  tiene  conto
anche   della   partecipazione   alle   attivita'    di    alternanza
scuola-lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze  digitali  e   del
percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge
13 luglio 2015 n. 107. 
  3. L'esame di Stato tiene altresi'  conto  delle  attivita'  svolte
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo  quanto  previsto
all'articolo  1  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,   n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed
operative per lo svolgimento degli  esami  di  Stato  e  degli  esami
preliminari. 
  5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e
monitoraggi sul  regolare  funzionamento  degli  istituti  statali  e
paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione  degli
esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica  per
il recupero delle carenze formative. 
                               Art. 13 
 
                  Ammissione dei candidati interni 
 
  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di
candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato
l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di
scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  dirigente
scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo
studente in possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale
personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno
2009, n. 122; 
    b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove
predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di
cui all'articolo 19; 
    c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo
quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e
nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  seguito  di
esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di
alternanza scuola-lavoro necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di
Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  comma  3,
ultimo periodo; 
    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto
secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi
in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di
classe  puo'  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli
alunni  che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   religione
cattolica, e' espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il
voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne
e  gli  alunni  che  si  sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
  3. Sono equiparati  ai  candidati  interni  le  studentesse  e  gli
studenti  in  possesso  del  diploma  professionale  quadriennale  di
«Tecnico»  conseguito  nei  percorsi  del  Sistema  di  istruzione  e
formazione professionale, che abbiano  positivamente  frequentato  il
corso  annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del  decreto
legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  recepito  dalle  Intese
stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e le regioni o province autonome. 
  4.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  all'esame  di  Stato
conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  meno
di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso
di studi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  che  hanno
riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto  decimi  nel
comportamento negli scrutini  finali  dei  due  anni  antecedenti  il
penultimo,  senza  essere  incorsi  in  non  ammissioni  alla  classe
successiva nei due  anni  predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si
riferiscono  all'insegnamento  della  religione  cattolica   e   alle
attivita' alternative. 
                               Art. 14 
 
                  Ammissione dei candidati esterni 
 
  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di
candidati esterni, alle condizioni previste  dal  presente  articolo,
coloro che: 
    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto  all'obbligo  di
istruzione; 
    b) siano in possesso del diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado da un numero di anni almeno pari  a  quello  della  durata  del
corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; 
    c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un  corso
di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata  almeno
quadriennale del  previgente  ordinamento  o  siano  in  possesso  di
diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima
del 15 marzo. 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7  della  legge  10
dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non
siano in possesso di promozione all'ultima classe e'  subordinata  al
superamento di un esame  preliminare  inteso  ad  accertare  la  loro
preparazione sulle materie previste dal piano di  studi  dell'anno  o
degli anni per i quali non  siano  in  possesso  della  promozione  o
dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal
piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono   altresi'   l'esame
preliminare, sulle materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo
anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo
anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  hanno
comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.  Il
superamento  dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di   mancato
superamento dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'  all'ultima
classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della
classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato  e'  ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei  decimi  in
ciascuna delle prove cui e' sottoposto. 
  3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione
agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente
competente, il quale provvede  ad  assegnare  i  candidati  medesimi,
distribuendoli  in  modo  uniforme  sul  territorio,  agli   istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel  caso  di
assenza anche  in  questa  del  medesimo  indirizzo,  nella  regione.
Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo  regionale
devono essere autorizzate, previa  valutazione  dei  motivi  addotti,
dall'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  al  quale   va
presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono  ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali  e  paritari  e  il
loro numero non puo' superare il cinquanta per  cento  dei  candidati
interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque  candidati
di  cui  all'articolo  16,  comma  4.  Gli  esami  preliminari,   ove
prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude
l'ammissione all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le  responsabilita'
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti  preposti  alle
istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di  Stato
e' altresi'  subordinata  alla  partecipazione  presso  l'istituzione
scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  nazionale
predisposta  dall'INVALSI  nonche'  allo  svolgimento  di   attivita'
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  4. I candidati non appartenenti a Paesi  dell'Unione  europea,  che
non  abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di   istruzione
secondaria superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni  scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato  in  qualita'
di candidati esterni, con le medesime modalita' previste  per  questi
ultimi. 
                               Art. 15 
 
                 Attribuzione del credito scolastico 
 
  1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e
nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici
per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il
quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono
attivita' e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli
studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di
religione cattolica e per le  attivita'  alternative  alla  religione
cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi
insegnamenti. 
  2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  e'
stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno
di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno
non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La
tabella di cui all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni
ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno
sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la  stessa  tabella
reca   la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno  di
corso. 
  3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare
di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  documentazione
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
                               Art. 16 
 
                     Commissione e sede di esame 
 
  1. Sono sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni
scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 
  2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti  statali
e gli istituti paritari  a  cui  sono  assegnati,  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'articolo 14,  comma  3,  e  secondo  le  modalita'
previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4. 
  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso  formativo
in scuole non statali e non paritarie o  in  corsi  di  preparazione,
comunque denominati, e' fatto  divieto  di  sostenere  gli  esami  in
scuole paritarie che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o  da  altro
gestore avente comunanza di interessi. 
  4. Presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie  sede  di
esami sono costituite  commissioni  d'esame,  una  ogni  due  classi,
presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e
composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre
membri  interni.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  la  presenza   dei
commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.  I
commissari e il  presidente  sono  nominati  dall'Ufficio  scolastico
regionale sulla base di criteri determinati a livello  nazionale  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca. Ad ogni classe  sono  assegnati  non  piu'  di  trentacinque
candidati. 
  5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco  dei
presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici,
nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso
di   requisiti   definiti   a   livello   nazionale   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che  assicura
specifiche  azioni  formative  per  il  corretto  svolgimento   della
funzione di presidente. 
  6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione  delle
prove scritte operando per aree  disciplinari;  le  decisioni  finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. 
                               Art. 17 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Il consiglio di classe elabora,  entro  il  quindici  maggio  di
ciascun anno, un documento che esplicita i  contenuti,  i  metodi,  i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti.  La
commissione tiene conto  di  detto  documento  nell'espletamento  dei
lavori. 
  2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e  un
colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 
  3. La prima prova, in forma scritta, accerta  la  padronanza  della
lingua  italiana  o  della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,  logico-linguistiche
e critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico,  sociale,  economico  e
tecnologico. La prova puo' essere strutturata in  piu'  parti,  anche
per consentire la verifica  di  competenze  diverse,  in  particolare
della  comprensione   degli   aspetti   linguistici,   espressivi   e
logico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  parte
del candidato. 
  4. La seconda prova, in forma scritta, grafica  o  scritto-grafica,
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggetto
una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa
ad accertare le conoscenze, le abilita' e le  competenze  attese  dal
profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello
studente dello specifico indirizzo. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali
e Linee guida,  i  quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo
svolgimento  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4,  in  modo  da
privilegiare,   per   ciascuna   disciplina,   i   nuclei    tematici
fondamentali. 
  6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni
d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite  le  griglie
di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo
18, comma 2, relativamente alle prove di cui  ai  commi  3  e  4.  Le
griglie di valutazione consentono di  rilevare  le  conoscenze  e  le
abilita' acquisite dai candidati e  le  competenze  nell'impiego  dei
contenuti disciplinari. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio,
le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle  materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto
di una terza prova scritta per specifici indirizzi  di  studio  e  le
modalita' organizzative relative allo svolgimento  del  colloquio  di
cui al comma 9. 
  8. Il Ministro sceglie i testi della  prima  e  seconda  prova  per
tutti  i  percorsi  di  studio  tra  le  proposte  elaborate  da  una
commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la
seconda prova ha  carattere  pratico  ed  e'  tesa  ad  accertare  le
competenze professionali acquisite dal  candidato.  Una  parte  della
prova e' predisposta dalla commissione d'esame  in  coerenza  con  le
specificita'  del  Piano  dell'offerta   formativa   dell'istituzione
scolastica. 
  9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il  conseguimento  del
profilo culturale, educativo  e  professionale  della  studentessa  o
dello studente. A tal fine la commissione,  tenendo  conto  anche  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti,
esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la  capacita'
di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare
in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Nell'ambito del colloquio il candidato  espone,  mediante  una  breve
relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza
scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i  candidati  esterni
la relazione o  l'elaborato  hanno  ad  oggetto  l'attivita'  di  cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 
  10. Il  colloquio  accerta  altresi'  le  conoscenze  e  competenze
maturate  dal  candidato  nell'ambito  delle  attivita'  relative   a
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1
del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169  e  recepiti  nel
documento del consiglio di classe di cui al comma 1. 
  11. Per i candidati risultati assenti ad  una  o  piu'  prove,  per
gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una
sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e,  in  casi
eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi. 
                               Art. 18 
 
                          Esiti dell'esame 
 
  1. A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a  ciascun
candidato un punteggio finale complessivo in  centesimi,  che  e'  il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame
alle prove e  al  colloquio  di  cui  all'articolo  17  e  dei  punti
acquisiti per il credito  scolastico  da  ciascun  candidato  per  un
massimo di quaranta punti. 
  2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per  la
valutazione  di  ciascuna  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e   4
dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per  la  valutazione
del colloquio. Con il decreto del Ministro di  cui  all'articolo  17,
comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio  delle  tre  prove
scritte,  ove  previste  per  specifici  indirizzi  di  studio.   Per
specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di
accordi internazionali, che prevedono  un  diverso  numero  di  prove
d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di   autorizzazione
definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. 
  3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4  dell'articolo  17  e'
pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede  della
commissione d'esame almeno due giorni prima della  data  fissata  per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e  10  del
medesimo articolo. 
  4. Il punteggio minimo  complessivo  per  superare  l'esame  e'  di
sessanta centesimi. 
  5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio
fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto  un
credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato  complessivo
nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. 
  6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la
lode a coloro che conseguono il  punteggio  massimo  di  cento  punti
senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a  condizione
che: 
    a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  con  voto
unanime del consiglio di classe; 
    b) abbiano conseguito il  punteggio  massimo  previsto  per  ogni
prova d'esame. 
  7.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale
conseguito,  inclusa  la  menzione   della   lode,   e'   pubblicato,
contemporaneamente per  tutti  i  candidati  della  classe,  all'albo
dell'istituto sede della commissione, con la  sola  indicazione  «non
diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. 
                               Art. 19 
 
                 Prove scritte a carattere nazionale 
                      predisposte dall'INVALSI 
 
  1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola
secondaria di secondo grado sostengono prove a  carattere  nazionale,
computer  based,  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i
livelli  di  apprendimento  conseguiti  in  italiano,  matematica   e
inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate  nella  classe
seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013  n.  80.  Per  le  studentesse  e  gli
studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal
consiglio  di  classe,  e'  prevista  una  sessione  suppletiva   per
l'espletamento delle prove. 
  2. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di
apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di
comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali
costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie
d'istituto. 
                               Art. 20 
 
          Esame di Stato per le studentesse e gli studenti 
        con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento 
 
  1. Le studentesse e gli studenti con  disabilita'  sono  ammessi  a
sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  consiglio  di
classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse
hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo
individualizzato. 
  2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita
dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attivita'  svolte,  alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone una o piu' prove  differenziate,  in  linea
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  piano
educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in  esso
previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il
rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione.  Nel  diploma  finale  non  viene  fatta  menzione  dello
svolgimento di prove differenziate. 
  3. Per la predisposizione, lo svolgimento  e  la  correzione  delle
prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti
e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente
durante l'anno scolastico. 
  4. La commissione  potra'  assegnare  un  tempo  differenziato  per
l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'. 
  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',  per  i  quali
sono state predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a
quelle ordinarie sulla base del piano  educativo  individualizzato  o
che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove,
viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo  recante  gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata  del  corso
di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  con
l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna
delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 
  6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate e'  indicato  solo  nella
attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 
  7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con
disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente  di  cui
al successivo articolo 21, comma 2. 
  8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'  partecipano  alle
prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio  di  classe
puo' prevedere adeguate misure compensative  o  dispensative  per  lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero  sufficienti,  predisporre
specifici adattamenti della prova. 
  9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, sono ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione secondo quanto  disposto  dal  precedente
articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato. 
  10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi  forniti  dal
consiglio di classe, tiene in  debita  considerazione  le  specifiche
situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le
modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 
  11. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA
possono  utilizzare  tempi  piu'  lunghi  di  quelli   ordinari   per
l'effettuazione delle  prove  scritte  ed  utilizzare  gli  strumenti
compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che  siano
gia' stati impiegati per le verifiche  in  corso  d'anno  o  comunque
siano ritenuti funzionali  alla  svolgimento  dell'esame,  senza  che
venga pregiudicata la validita'  delle  prove  scritte.  Nel  diploma
finale  non  viene  fatta  menzione  dell'impiego   degli   strumenti
compensativi. 
  12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito  un
percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove
scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in
cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta,
sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della  prova
scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione  della  dispensa
dalla prova scritta di lingua straniera. 
  13. In casi di particolari gravita' del disturbo di  apprendimento,
anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal
certificato diagnostico, la studentessa o lo studente,  su  richiesta
della famiglia e conseguente approvazione del  consiglio  di  classe,
sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono  un
percorso  didattico  differenziato.  In  sede  di  esame   di   Stato
sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie,
coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio
dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  Per  detti
candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate
e' indicato solo nella  attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse
all'albo dell'istituto. 
  14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove
standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle
suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati
strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico
personalizzato. Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento
della lingua straniera non sostengono la prova  nazionale  di  lingua
inglese. 
                               Art. 21 
 
   Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente 
 
  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame
di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la
circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea,
attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonche'  il
punteggio ottenuto. 
  2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello
studente, in cui sono riportate le discipline  ricomprese  nel  piano
degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo  destinato  a
ciascuna di esse. In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma
descrittiva,  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove
scritte a carattere nazionale di cui all'articolo  19,  distintamente
per  ciascuna  delle  discipline  oggetto   di   rilevazione   e   la
certificazione sulle abilita' di  comprensione  e  uso  della  lingua
inglese. Sono altresi' indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le
abilita' anche professionali  acquisite  e  le  attivita'  culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte
in  ambito  extra  scolastico  nonche'  le  attivita'  di  alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio
2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo
del lavoro. 
  3.   Con   proprio    decreto    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta i modelli  di  cui  ai  commi
precedenti. 

Capo IV
Disposizioni finali

                               Art. 22 
 
             Valutazione di alunne, alunni, studentesse 
                       e studenti in ospedale 
 
  1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse  e  gli  studenti  che
frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in  luoghi
di  cura  per  periodi  temporalmente  rilevanti,   i   docenti   che
impartiscono i  relativi  insegnamenti  trasmettono  alla  scuola  di
appartenenza elementi di conoscenza in ordine al  percorso  formativo
individualizzato attuato dai predetti  alunni  e  studenti,  ai  fini
della valutazione periodica e finale. 
  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola  di  riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai docenti della classe. Analogamente si  procede  quando  l'alunna,
l'alunno, la studentessa o lo studente,  ricoverati  nel  periodo  di
svolgimento degli esami  conclusivi,  devono  sostenere  in  ospedale
tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del  presente
comma sono  indicate  nell'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4. 
  3. Le modalita' di valutazione  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano anche ai casi di istruzione domiciliare. 
                               Art. 23 
 
                        Istruzione parentale 
 
  1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o
dell'alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che
esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti  a  presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del
territorio  di  residenza.  Tali   alunni   o   studenti   sostengono
annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe
successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale
o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
                               Art. 24 
 
    Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano 
 
  1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e,
per le scuole delle localita'  ladine,  la  padronanza  delle  lingue
scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito
di specifiche prove  scritte  degli  esami  di  Stato.  La  provincia
autonoma di Bolzano, in considerazione della  particolare  situazione
linguistica,  disciplina  la  partecipazione  alle  prove  scritte  a
carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita'
di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni  stipulate
tra la provincia e l'INVALSI. 
  3. Nelle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  bilingue
sloveno-italiano la padronanza  della  seconda  lingua  e'  accertata
anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami  di  Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI  sono
tradotte o elaborate in lingua slovena. 
                               Art. 25 
 
                     Scuole italiane all'estero 
 
  1. Per le alunne e gli alunni che frequentano  le  scuole  italiane
all'estero si applicano le norme del presente decreto,  ad  eccezione
degli articoli 4, 7 e 19. 
  2. L'ammissione all'esame di  Stato  conclusivo  del  primo  e  del
secondo ciclo di  istruzione  avviene  in  assenza  dell'espletamento
delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI. 
                               Art. 26 
 
Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto,  gli
articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento  alla
disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal
1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo  III  del  presente
decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento
alla disciplina del  secondo  ciclo  di  istruzione  si  applicano  a
decorrere dal 1° settembre 2018. 
  2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del  2009,  n.  122
dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:
«ivi comprese  quelle  relative  alla  prova  scritta  nazionale  per
l'esame di Stato del primo ciclo».  Con  effetto  a  partire  dal  1°
settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo  periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  e'  sostituito
dal seguente: «Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base  censuaria
nelle classi seconda e quinta  della  scuola  primaria,  terza  della
scuola secondaria di primo  grado,  seconda  e  ultima  della  scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.». 
  3. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  sono  disposte  le
seguenti abrogazioni: 
    a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; 
    c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge  1°
settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30  ottobre  2008,  n.
169; 
    d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.
147 convertito, con modificazioni dalla legge  25  ottobre  2007,  n.
176. 
  4. Con effetto a partire dal 1° settembre  2018  sono  disposte  le
seguenti abrogazioni: 
    a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12,
nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; 
    b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53. 
  5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le  disposizioni  di
cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  giugno  del  2009,  n.  122,  nonche'
l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.
137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di  avere
efficacia con riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del  primo
ciclo di istruzione. 
  6. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  cessano  di  avere
efficacia: 
    a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e  4,
articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno del 2009, n. 122. 
  Con effetto a partire  dal  1°  settembre  2018  cessano  di  avere
efficacia: 
    a) le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8; 
    b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi  5  e  6,
articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122. 
                               Art. 27 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare
attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di  apprendimento,
previsti dall'articolo 2,  comma  2,  dall'articolo  3,  comma  2,  e
dall'articolo 6, comma 3, sono  effettuate  da  ciascuna  istituzione
scolastica mediante l'organico  dell'autonomia  e  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo  12,  comma
5,  sono  effettuati  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo  7,
comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno
2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 
                                                           Allegato A 
                                    (di cui all'articolo 15, comma 2) 
 
                               TABELLA 
 
                   Attribuzione credito scolastico 
 
=====================================================================
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|
|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     |
+==========+====================+==================+================+
|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
 
 
                         Regime transitorio 
 
        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
            Tabella di conversione del credito conseguito 
                       nel III e nel IV anno: 
 
            =============================================
            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    |
            |conseguiti per il III|attribuito per il III|
            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  |
            +=====================+=====================+
            |6                    |         15          |
            +---------------------+---------------------+
            |7                    |         16          |
            +---------------------+---------------------+
            |8                    |         17          |
            +---------------------+---------------------+
            |9                    |         18          |
            +---------------------+---------------------+
            |10                   |         19          |
            +---------------------+---------------------+
            |11                   |         20          |
            +---------------------+---------------------+
            |12                   |         21          |
            +---------------------+---------------------+
            |13                   |         22          |
            +---------------------+---------------------+
            |14                   |         23          |
            +---------------------+---------------------+
            |15                   |         24          |
            +---------------------+---------------------+
            |16                   |         25          |
            +---------------------+---------------------+
 
        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
            Tabella di conversione del credito conseguito 
                            nel III anno: 
 
            =============================================
            |                     |    Nuovo credito    |
            | Credito conseguito  |attribuito per il III|
            |   per il III anno   |        anno         |
            +=====================+=====================+
            |3                    |          7          |
            +---------------------+---------------------+
            |4                    |          8          |
            +---------------------+---------------------+
            |5                    |          9          |
            +---------------------+---------------------+
            |6                    |         10          |
            +---------------------+---------------------+
            |7                    |         11          |
            +---------------------+---------------------+
            |8                    |         12          |
            +---------------------+---------------------+