DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76 

Definizione  delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla  formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
(GU n.103 del 5-5-2005)
 
 Vigente al: 20-5-2005  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera
i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
  Visto  il  decreto-legge  9  novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  27  dicembre  2004,  n.  306,  ed  in
particolare  l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di
cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ed  in particolare
l'articolo 3, comma 92, lettera b);
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1,
2,  3,  6  comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre
2004;
  Considerato  che,  nella  seduta  del  14 ottobre 2004, la predetta
Conferenza  unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4,
5 e 6, comma 1;
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  concreta attuazione alla
delega  prevista  dalla  legge  28  marzo  2003,  n.  53, attivare la
procedura  di  cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del
Senato  della  Repubblica,  espressi  in  data  26  gennaio  2005 e 2
febbraio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

           Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

  1.  La  Repubblica  promuove  l'apprendimento in tutto l'arco della
vita  e  assicura  a  tutti  pari opportunita' di raggiungere elevati
livelli  culturali  e  di  sviluppare  le  capacita' e le competenze,
attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con
le  attitudini  e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  anche  con  riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
  2.  L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonche'  l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge
17  maggio  1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti
ed  ampliati,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, come
diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
  3.  La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento
di  una  qualifica  di  durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno  di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e
del   secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione,   costituite   dalle   istituzioni  scolastiche  e  dalle
istituzioni  formative  accreditate  dalle  regioni  e dalle province
autonome  di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di
cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  ivi  comprese  le  scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti  a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
  4.  I  genitori,  o  chi  ne  fa  le veci, che intendano provvedere
privatamente  o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini
dell'esercizio  del  diritto-dovere,  devono  dimostrare di averne la
capacita'  tecnica  o  economica  e darne comunicazione anno per anno
alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.
  5.  Nelle  istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto
di  cui  al  comma  3  non  e'  soggetta  a  tasse di iscrizione e di
frequenza.
  6.  La  fruizione  dell'offerta  di istruzione e di formazione come
previsto  dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori  stranieri  presenti  nel territorio dello Stato, oltre che un
diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi dell'articolo 4,
secondo   comma,   della   Costituzione,   sanzionato  come  previsto
dall'articolo 5.
  7.   La  Repubblica  garantisce,  attraverso  adeguati  interventi,
l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle
persone  in  situazione  di  handicap, a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
  8.  L'attuazione  del  diritto  e  del correlativo dovere di cui al
presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste
dall'articolo 6.
                               Art. 2.

  Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

  1.  Il  diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe
della   scuola   primaria,   secondo   quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di
frequenza  della  scuola  dell'infanzia  di  cui  al medesimo decreto
legislativo.
  2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con
le  istituzioni  del sistema educativo di istruzione e formazione del
secondo  ciclo  ed  i  competenti servizi territoriali, iniziative di
orientamento  ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo
ciclo,  sulla  base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e
documentati.
  3.  I  giovani  che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo
ciclo  sono  iscritti  ad  un  istituto  del  sistema dei licei o del
sistema  di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo
1,  comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo
o  di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo  anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita'
delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla
contrazione  di  una  ferma  volontaria nelle carriere iniziali delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
  4.  Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le
istituzioni  del  sistema  dei  licei  o presso quelle del sistema di
istruzione   e   formazione   professionale  che  realizzano  profili
educativi,  culturali  e  professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche  professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti
ai  livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo
2,  comma  1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo
le  norme  regolamentari  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge medesima.
  5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro
famiglie,  le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti
che  assumono  con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo
48  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore
aziendale  di  cui  al  comma  4,  lettera f), del predetto articolo,
condividendo   l'obiettivo  della  crescita  e  valorizzazione  della
persona  umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini
di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
                               Art. 3. 
 
           Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti 
 
  1. Ai fini di cui agli  articoli  1  e  2,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
l'anagrafe   nazionale   degli   studenti   presso    il    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca   opera   il
trattamento  dei  dati  sui  percorsi  scolastici,  formativi  e   in
apprendistato dei singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della
scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali  del
medesimo Ministero. 
  2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'  costituite
ai sensi dell'articolo 68 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
successive modificazioni,  sono  trasformate  in  anagrafi  regionali
degli studenti,  che  contengono  i  dati  sui  percorsi  scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo
anno della scuola primaria. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con
le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione  a  quanto
previsto dagli articoli 4  e  5  del  presente  decreto,  nonche'  il
coordinamento con le funzioni  svolte  dalle  Province  attraverso  i
servizi per l'impiego in  materia  di  orientamento,  informazione  e
tutorato. 
  4.  Con  apposito  accordo  tra   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'  assicurata  l'integrazione
delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema  nazionale  delle
anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a: 
    a) definire gli  standard  tecnici  per  lo  scambio  dei  flussi
informativi; 
    b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
    c)  definire  l'insieme  delle  informazioni  che  permettano  la
tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  dei  singoli
studenti. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 4.

  Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
  di  concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione
di  piani  di  intervento  per  l'orientamento,  la prevenzione ed il
recupero   degli   abbandoni,   al   fine   di  assicurare  la  piena
realizzazione  del  diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione,
nel  rispetto  delle  competenze  attribuite alla regione e agli enti
locali  per  tali  attivita'  e  per  la  programmazione  dei servizi
scolastici e formativi.
  2.  Nell'ambito  della  programmazione regionale e nel rispetto del
quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo
grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema
educativo  di  istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi
territoriali   previste   dalle   regioni   stesse,   iniziative   di
orientamento  e  azioni  formative volte a garantire il conseguimento
del  titolo  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione,  anche ad
integrazione con altri sistemi.
                               Art. 5.

      Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

  1.   Responsabili  dell'adempimento  del  dovere  di  istruzione  e
formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo
ne  facciano  le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni
scolastiche o formative.
  2.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  del  dovere  di istruzione e
formazione,  anche  sulla  base dei dati forniti dalle anagrafi degli
studenti  di  cui  all'articolo  3,  cosi' come previsto dal presente
decreto, provvedono:
    a)  il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti
al predetto dovere;
    b)  il  dirigente  dell'istituzione  scolastica o il responsabile
dell'istituzione  formativa  presso  la  quale  sono  iscritti ovvero
abbiano   fatto  richiesta  di  iscrizione  gli  studenti  tenuti  ad
assolvere al predetto dovere;
    c)  la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione
alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
    d)  i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di
cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,   i   giovani   tenuti   all'assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione  e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui
al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto  articolo,  e  i  soggetti
competenti  allo  svolgimento  delle funzioni ispettive in materia di
previdenza  sociale  e  di  lavoro,  di cui al decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
  3.  In  caso  di  mancato  adempimento  del  dovere di istruzione e
formazione  si  applicano  a  carico  dei  responsabili  le  sanzioni
relative  al  mancato  assolvimento  dell'obbligo scolastico previsto
dalle norme previgenti.
                               Art. 6.

Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
                             formazione

  1.  In  attesa  dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al
secondo   ciclo   di   istruzione   e   di  istruzione  e  formazione
professionale,  dall'anno  scolastico  2005-2006,  l'iscrizione  e la
frequenza  gratuite  di  cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i
primi  due  anni  degli  istituti  secondari superiori e dei percorsi
sperimentali  di  istruzione  e  formazione professionale, realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno
2003.
  2.  Alla  completa  attuazione  del diritto-dovere all'istruzione e
formazione,  come  previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i
decreti  attuativi  dell'articolo  2,  comma  1, lettere g), h) e i),
della  legge  28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1
della  stessa  legge,  nel  rispetto  delle  modalita'  di  copertura
finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
  3.  Fino  alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto
al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge
17  maggio  1999,  n. 144, e successive modificazioni, che si intende
riferito  all'obbligo  formativo  come ridefinito dall'articolo 1 del
presente decreto.
  4.   Al   fine   di   sostenere   l'attuazione  del  diritto-dovere
all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma
1,  le  risorse  statali  destinate  annualmente  a  tale  scopo sono
attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata,
tenendo  anche  conto  dell'incremento  delle  iscrizioni ai predetti
percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
  5.   In   attesa   della  definizione  dei  livelli  essenziali  di
prestazione,  di  cui  all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei
percorsi  di  istruzione e formazione professionale di cui al comma 1
sono  accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sulla  base di quanto previsto dal decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  25  maggio  2001, n. 166,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
                               Art. 7.

                            Monitoraggio

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, avvalendosi
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  dell'Istituto  nazionale  di documentazione per
l'innovazione   e  la  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione  (INVALSI)  effettuano  annualmente  il monitoraggio sullo
stato  di  attuazione  del  presente  decreto  e, a partire dall'anno
successivo  a  quello  della  sua  entrata in vigore, comunicandone i
risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53,  anche  con  riferimento  ai risultati del monitoraggio di cui al
comma  1,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca  presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
                               Art. 8.

   Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
              province autonome di Trento e di Bolzano

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
                               Art. 9.

                   Norma di copertura finanziaria

  1.  All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000
euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006,
si  provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3,
comma  92,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato
dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

                               CIAMPI

                          Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                          dei Ministri
                          Moratti,  Ministro   dell'istruzione,
                          dell'universita' e della ricerca
                          Siniscalco, Ministro dell'economia e
                          delle finanze Baccini, Ministro per la
                          funzione pubblica
                          Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                          politiche sociali
                          La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                          regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli