Roma, 14 giugno 2002
Oggetto: Sentenza del T.A.R. Lazio - sezione III bis -
Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle SSIS.
Con sentenza del 28 maggio c.a. il T.A.R. Lazio, sez. III bis, ha parzialmente
accolto il ricorso di alcuni docenti per l'annullamento del Decreto
Direttoriale 12 febbraio 2002 e dell'annessa tabella di valutazione, col
quale sono stati disciplinati l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124/1999.
Va premesso che, nei motivi di ricorso, sono state impugnate le sotto indicate
determinazioni:
l'attribuzione di un "bonus" di 30 punti, come punteggio aggiuntivo (oltre al voto di abilitazione) per gli specializzati nelle S.S.I.S.;
l'accesso alle graduatorie permanenti anche per coloro che avrebbero conseguito la specializzazione oltre il termine di presentazione delle domande (21 marzo 2002) e sino al 31 maggio 2002;
la cumulabilità del punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza della scuola di specializzazione con quello attribuito come aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione (30 punti);
l'iscrizione degli specializzati delle S.S.I.S. nelle graduator ie valide per le nomine da effettuare per l'a.s. 2002/2003;
l'iscrizione dei diplomati S.S.I.S. nelle graduatorie relative a un numero di classi di concorso corrispondenti agli insegnamenti compresi nelle aree disciplinari inerenti al diploma di laurea.
La sentenza del T.A.R. ha riconosciuto la legittimità delle
determinazioni dell'Amministrazione in relazione ai punti 1, 2, 4 e 5, mentre ha
sancito l'illegittimità di quella di cui al punto 3, nella parte in cui non si
esplicita il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'art. 8
del decreto n. 268 del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento
eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso.
Ciò in considerazione della circostanza che la stessa organizzazione dei corsi
(in relazione alla loro complessità, all'articolazione oraria e all'obbligo di
presenza alle attività collaterali) porta ad escludere la compatibilità di
fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto. Servizio che,
tra l'altro, in base alla decisione del T.A.R., non può essere valutato
autonomamente, avendo valore di esercitazione pratica e di tirocinio
obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo.
Il T.A.R. ha rilevato, inoltre, che l'Amministrazione, oltre che dell'aspetto
suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli insegnanti non
in grado di conciliare la prestazione di servizio con la frequenza dei corsi
S.S.I.S.; fatto questo che concretizza un'evidente disparità di trattamento tra
chi ha, comunque, prestato servizio e chi non ha potuto prestarlo.
Orbene, in considerazione della immediata esecutività della sentenza (avverso
la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'avviso espresso dall'Avvocatura
Generale, ritiene non sussistano le condizioni per poter proporre appello al
Consiglio di Stato), è necessario che le SS.LL. provvedano, con estrema
urgenza, alla rettifica delle posizioni degli aspiranti S.S.I.S. presenti nelle
predette graduatorie, che versano nelle condizioni indicate.
In via preliminare, occorre individuare, enucleandoli dalla base informatica, i
nominativi dei soggetti diplomati nelle S.S.I.S. entro i termini del 21 marzo e
del 31 maggio, cui sono stati attribuiti sia i 30 punti della specializzazione
sia un punteggio per servizio di insegnamento.
Ovviamente, la detrazione dovrà essere effettuata solo se risultino valutati
servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente
alle graduatorie in cui l'aspirante abbia beneficiato dell'attribuzione dei 30
punti.
Resta, perciò, impregiudicata la valutazione dell'eventuale servizio prestato
contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione nelle
graduatorie in cui l'aspirante non benefici dell'attribuzione dei 30 punti.
Per facilitare le operazioni di individuazione degli interessati, il Sistema
Informativo provvederà tempestivamente a fornire, per ogni provincia e
graduatoria, l'elenco nominativo e la posizione o le posizioni nelle graduatorie
dei docenti da sottoporre a verifica. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore
operazione, da effettuare a cura del C.S.A., di detrazione o convalida parziale
o totale del servizio, va precisato che i corsi delle S.S.I.S. si sono svolti
con durata biennale e secondo la cadenza dell'anno accademico con decorrenza
dall'anno 1999/2000.
Nel caso di dubbi o incertezze nell'individuazione dell'esatto periodo di
frequenza, i competenti C.S.A. dovranno invitare gli interessati ad
autocertificare, nel più breve tempo possibile, la data di inizio e termine dei
corsi di specializzazione svolti nelle S.S.I.S. ovvero provvedere ad acquisire
direttamente da queste ultime le necessarie informazioni.
Le attività di ricognizione e di rettifica dei punteggi degli interessati
dovranno essere effettuate d'ufficio, con ogni urgenza, di modo che le
graduatorie possano essere tempestivamente ripubblicate con tutte le rettifiche
conseguenti all'operazione di cui trattasi.
Sarà opportuno, comunque, che nella graduatoria già pubblicata venga inserita
un'apposita indicazione sull'operazione in corso di svolgimento. Ovviamente, per
quanto riguarda le nuove domande che perverranno da parte degli specializzandi
S.S.I.S., di cui al recente decreto
29 maggio 2002, che proroga il termine di presentazione delle domande al 20
giugno, dovranno essere adottati gli stessi criteri utilizzati per la
valutazione dei servizi.
IL MINISTRO
f.to - Moratti -
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Roma, 17 giugno 2002
Oggetto: Errata corrige alla C.M. 69, prot.1827/VI, del 14 giugno 2002
Si segnala che, per errore materiale, nella penultima riga del testo della C.M.
indicata in oggetto, inviata il 14.6.2002, è stato indicato, come termine
di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti da
parte degli specializzandi S.S.I.S., il termine del 20 luglio 2002, anziché
quello del 20 giugno 2002, previsto dal Decreto
del Direttore Generale del Personale datato 29 maggio 2002.
IL DIRIGENTE
f.to - G. Pilo -
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