CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005
E IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
Ipotesi di
accordo per il secondo biennio economico 2004/2005 del 22/09/2005
INDICE GENERALE DEGLI
ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni
generali
art. 1 - campo di
applicazione, durata, decorrenza del contratto
art. 2 -
interpretazione autentica del contratto
Capo II - relazioni
sindacali
art. 3 - obiettivi e
strumenti
art. 4 –
contrattazione collettiva integrativa
art. 5 - partecipazione
art. 6 - relazioni a
livello di istituzione scolastica
art. 7 - composizione
delle delegazioni
art. 8 – assemblee
Capo III – norme
comuni
art. 9 – misure
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
art. 10 – mobilità territoriale,
professionale e intercompartimentale
art. 11 - pari
opportunità
art. 12 - congedi
parentali
art. 13 - ferie
art. 14 - festività
art. 15 - permessi
retribuiti
art. 16 - permessi
brevi
art. 17 - assenze per
malattia
art. 18 - aspettativa
per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
art. 19 - ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato
art. 20 - infortunio
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
art. 21 - termini di
preavviso
Articoli 22 - 61
Articoli
62 - 122
Articoli 122 - 143
Tabelle e allegati
Il presente CCNL contiene l'accordo per il
quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per
il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed
unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a
contratti, accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARaN
e le Organizzazioni sindacali di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti
testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all'8-3-2002:
- CCNL quadriennio 1994-1997 e I° biennio
economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
- Sequenza contrattuale per il personale dei
Convitti, firmata il 2.5.1996;
- CCNL II° biennio economico 1996-97,
firmato l'1.8.1996;
- Sequenza contrattuale sul personale delle
scuole italiane all'estero, firmata l'11.12.1996;
- Interpretazioni autentiche degli artt. 19,
41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
- Sequenza contrattuale sull'applicazione
degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata il 26.2.1998;
- CCNL quadriennio 1998-2001 e I° biennio
economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
- Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL
26.5.1999, firmata il 24.2.2000;
- Accordo in applicazione dell'art. 8 della
L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola del personale ATA proveniente
dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;
- Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3,
del CCNL 26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
- CCNL II° biennio 2000-2001, firmato il
15.3.2001;
- Accordo successivo sul personale delle
scuole italiane all'estero, in applicazione dell'art. 30 della sequenza
contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
- Accordo successivo sul telelavoro, in
applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio, firmato il 18.10.2001;
- Accordo successivo su Arbitrato e
Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio, firmato
il 18.10.2001;
- Accordo successivo per il personale ATA,
firmato l'8.3.2002.
Le predette intese sono entrate in vigore il
giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli articoli,
e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del
presente CCNL 2002-2005.
Le disposizioni contrattuali che seguono,
pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si
tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono
riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui
discende la disposizione contrattuale.
Tutti i riferimenti al D.lgs. n.29/1993
contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.lgs. n.165/2001, nel
presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti
articoli del D.lgs. n.165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate
le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell'articolato.
Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora
in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che
segue, come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del
CCNL qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA,
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO (Art.
1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto collettivo nazionale,
per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003,
si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 del contratto
collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del
comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all'art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt.
47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Per quanto concerne il personale scolastico
delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai
decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal
d.lgs. n.354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL
CONTRATTO
(Art. 2 del C.C.N.L. del
1999)
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto
legislativo n.165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del
contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del
primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte
interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o
integrativo.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni
sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di
indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di
trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine
di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l'intero sistema
scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate
dal Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal presente
contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a
livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione
scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4
e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti
dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell'articolo
5;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
(art.4 del CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL
15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i
processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale,
collegata alla durata di definizione dell'organico,
la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività
di insegnamento; l'utilizzazione del personale soprannumerario e di quello
collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del
personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e
dalla legge n. 289/2002; la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica
regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti
materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle
risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica
e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio,
inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per
il finanziamento di moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative
per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei
risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale
la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle
seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento
delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure sperimentali di
raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a
livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione
delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui
al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini
congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi
dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n.
165/2001 . La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.165/2001 .
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti
non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL
15-3-2001)
1.Le
forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale
competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e
regionale, con cadenza annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea
e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati
all'articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento,
autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione
del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio
relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o
di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e
di supporto dell'attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione
degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione
della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche
in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1
e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della
organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono
richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento
dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà
aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi
alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso
chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL
15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con
l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente
scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con
le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le
seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per
l'aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le
seguenti:
d) modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell'offerta formativa;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica. Ritorni pomeridiani;
f) criteri e modalità di applicazione dei
diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come
modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
g) attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) i criteri generali per la ripartizione delle
risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente,
educativo ed ATA;
i) criteri e modalità relativi alla
organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui
sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini
congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi
dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
La contrattazione di cui sopra si svolge con
cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già
sottoscritto.
Sono materia di informazione successiva le
seguenti:
j) nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di
utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni;
l) verifica dell'attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente
articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla
relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e
tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale
regionale per
le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei
tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai
criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti
giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL
15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
-dal titolare del potere di rappresentanza o da
un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari
degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di
propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come
previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.
2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.Ra.N.).
ART. 8 – ASSEMBLEE
(art. 13
CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo
di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite
in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute
più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai
singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo
quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di
lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche
giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del
personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee
possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente,
secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata
massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o
educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in
modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al
comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la
sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese
note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o
istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o
educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito l'ordine
del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi
sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di
assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle
assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione
prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione
alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il
dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna,
al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione
individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in
servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche
il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o
sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche
il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la
contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla
scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee
sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini
finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto
dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario
di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali
indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma
3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la
tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della
comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea
prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto
1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché
delle altre prerogative sindacali.
CAPO III – NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI
RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO
L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi utili per l'inizio
dell'anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche
regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente
CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio,
utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone
informazione preventiva alle OOSS.
2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito
contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per
indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la durata dei
progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e
i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS,
favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico
contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche
consorziandosi in rete, e comunque
privilegiando la dimensione territoriale dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico anche con l'ampliamento
dell'offerta formativa, che la Direzione generale regionale finanzierà
nell'ambito di quanto previsto dall'anzidetto contratto integrativo regionale.
4. I compensi per il personale coinvolto nelle
attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di
contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di
contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA' TERRITORIALE,
PROFESSIONALE E INTERCOMPARTI-
MENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la
mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i
processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti
formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede
di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la
fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano
comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale
della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma
anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio
di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e
criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la
contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che
esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione
delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità
professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di
riqualificazione e riconversione professionale mirati all'assegnazione di
posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura
forfetaria, per l'effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di
studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda
nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno
di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di
concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione
di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno
esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di
cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare
la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilità
relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le
esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con
l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi
connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al
potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento
educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli
insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonché al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e
amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con
altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione
integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del
personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le
modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi
aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso
delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito
di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure
concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di
provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono,
comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la
competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o
d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale
trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto
per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta
per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui
l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla
cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la
corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale
d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli
articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 è riconoscibile per intero ai fini
della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999) .
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato pari opportunità con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una
persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro
dell'IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) c) promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della
legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
o percorsi di
formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in
campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento
scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento
degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
o azioni
positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più
qualificate;
o iniziative
volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
o flessibilità
degli orari di lavoro;
o fruizione
del part-time;
o processi di
mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al
suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico
per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica
regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e
compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il
funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato
dal Direttore regionale.
ART.12 - CONGEDI PARENTALI
(art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. Al personale dipendente si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.
L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma
8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni
di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art.
39 del D. Lgs. n. 151/2001 .
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità
di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di
cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei
casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso
comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie
di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti
commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs.
n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
(art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,
escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o
straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti
dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la
settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati
in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art.
15 conserva
il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale
docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante
la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per
il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede
e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi
anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal
personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo
nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà
delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno
successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione
delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente
ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve
essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere
gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
(art.20 del CCNL 4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite
4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23
dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al
comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in
ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
(art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione
anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti
per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di
affini di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda, da
presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono
attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli
stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le
indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma
3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27
ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
ART.16 - PERMESSI BREVI
(art.22 del CCNL 4-8-1995)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto
a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino
ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si
riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non
possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale
A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a
quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le
ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
Il recupero da parte del personale docente
avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero
per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero
di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei
permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in
servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
(art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera
del CCNL 26.05.1999)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio
precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del
dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione
procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del
competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può
procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale
e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla
base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1,
è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi
compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a)
per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a)
per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o
educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non
oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento,
è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo
giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto
se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata
nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da
colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo
anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo
sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27.12.2002,
n.289.
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA,
DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
(art.24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua
ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del
10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano.
L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed
al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente
alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente
può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore
l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in
aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(art.25 del CCNL 4-8-1995e interpretazione
autentica dell'art. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il 17.9.97)
1. Al personale assunto a tempo determinato, al
personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al
personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le
disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni
di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni
nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia
chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni,
si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione
del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con
contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente
è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel
secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha
diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di
incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 , e che non si trovi
nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente
retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA
assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5,
sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi
quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti
permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi
previsti dall'art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha
diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge,
di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per
malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti
di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo
determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso
retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati
dall'art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art.17,
comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art.26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla
conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si
applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di
durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita
in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
(art.29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre 10 anni.
Segue con articoli 22 - 143
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