CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002\2005
E IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002\2003
Articoli 1 - 21
Articoli 22 - 60
Capo VI - la formazione
art. 61 – formazione
in servizio
art. 62– fruizione
del diritto alla formazione
art. 63 – livelli di
attività
art. 64 – criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie
art. 65 – piano
annuale delle istituzioni scolastiche
art. 66 – i soggetti
che offrono formazione
art. 67 – formazione
in ingresso
art. 68 – formazione
per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo
immigratorio o frequentate da nomadi
art. 69 – formazione
degli insegnanti che operano in settori particolari
Capo VII – tutela
della salute nell'ambiente di lavoro
art. 70 - finalità
Art 71 –
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
art. 72 – organismi
paritetici territoriali
art. 73 –
osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
art. 74 – norme di
rinvio
Capo VIII – aspetti
economico-retributivi generali
art. 75 - struttura
della retribuzione
art. 76 - aumenti della
retribuzione base
art. 77 –
progressione professionale
art. 78 - tredicesima
mensilità
art. 79 - effetti dei
nuovi stipendi
art. 80 – compenso
individuale accessorio per il personale ata
art. 81 –
retribuzione professionale docenti
art. 82 – risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica
art. 83 – criteri di
ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell'istituzione scolastica
art. 84 – compensi
accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed Università
art. 85 – attività complementari
di educazione fisica
art. 86 – indennità
e compensi a carico del fondo d'istituto
art. 87 – direttore
dei servizi generali e amministrativi
Capo IX – norme
disciplinari
Sezione I - personale
docente
art. 88 rinvio delle
norme disciplinari
Sezione II - personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
art. 89 – obblighi
del dipendente
art. 90 - sanzioni e
procedure disciplinari
art. 91 – competenze
art. 92 - codice
disciplinare
art. 93 – rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
art. 94 - sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
art. 95 - codice di
condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Capo X - personale
delle scuole italiane all'estero
art. 96 - vertenze ed
organismi di conciliazione
art. 97 - sistema delle
relazioni sindacali
art. 98 –
partecipazione
art. 99 – impegni
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano
dell'offerta formativa
art. 100 - progetti
finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento
del disagio scolastico
art. 101 – ferie
art. 102 - rapporto di
lavoro a tempo determinato
art. 103 - orari e ore
eccedenti
art. 104 - mobilità
tra le istituzioni scolastiche all'estero pag.58
art. 105 – mobilità
professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero
art.106 – iscrizione
alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero
art.107 – modalità
di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della
lingua
art.108 – valutazione
della prova di accertamento linguistico
art.109 -riformulazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti
art. 110 - gestione
delle graduatorie per la destinazione all'estero
art. 111 - esaurimento
di graduatoria e prove straordinarie
art. 112 - durata del
servizio all'estero
art. 113 –
interruzione del servizio all'estero
art. 114 – calcolo
degli anni di servizio all'estero
art.115 - restituzione
ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia
art.116 - restituzione
ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio
art.117 - restituzione
al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari pag.64
art. 118 – foro
competente
art. 119 - norme
applicative
art. 120 - fruizione
dei permessi
art. 121 - fruizione
del diritto alla formazione
Articoli 122 - 143
Tabelle e allegati
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART.61
- FORMAZIONE IN SERVIZIO
(Art.12 del CCNL 26.051999)
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di
innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una
efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate
iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità,
riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi
formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche
attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per
favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi
finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le
nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme
vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva,
nel quadro delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi
assunti come prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della
qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta formativa nel
territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione
continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di riqualificazione
dei docenti e di valorizzazione delle professionalità ATA;
- all'introduzione e alla valorizzazione
dell'autoaggiornamento.
2.Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili,
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme
comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno
assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la
partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione
deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta
alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
ART.62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o
dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta,
ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di
viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE
o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento
avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo
formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione
di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni,
hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di
formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme
e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione
flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative
di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque
giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al
personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque
giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come
discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a
corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia ed
elementari hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche
mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione
dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle
classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili
convergenze con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per
favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione
decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All'interno delle singole scuole, per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento
o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili
alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente
scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione
dell'orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di
crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite
le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento
in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme
di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di
fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
ART.63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art.8 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete
o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione,
riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul
territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento.
2. L'amministrazione scolastica periferica
garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole,
azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie
professionali.
3. All'amministrazione centrale competono gli
interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari
per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l'anno di
formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione
professionale, per la formazione finalizzata all'attuazione di specifici
istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ART.64 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE
(Art.10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la formazione del personale
delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:
· per il
60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva
proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra
numero dei docenti e numero di personale ATA;
· per il
20% all'amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle
proprie istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio
proporzionale di cui al punto precedente;
· per il
20% all'amministrazione centrale.
ART.65 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
(Art13 del CCNI 31.08.1999)
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa
il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai
docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi
del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della
direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione
promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e
privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
· promosse
prioritariamente dall'amministrazione;
· progettate
dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione
con gli IRRE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le
associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con
gli Enti accreditati.
ART. 66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio
dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale
della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la
formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari,
interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può
riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base
della vigente normativa.
3. Il
Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce
le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti – i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento
sono:
· la
missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute
nello statuto;
· l'attività
svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
· l'esperienza
accumulata nel campo della formazione;
· le
capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
· l'attività
di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel
settore specifico;
· il
livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a
specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza
funzionale di compiti e di competenze;
· la
padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle azioni di formazione;
· il
ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
· la
documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del personale della scuola;
· la
specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
· la
disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione
delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i
soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate
a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni
scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche
competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale
individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai
progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o
proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo,
l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle
iniziative proposte al personale della scuola.
ART.67 - FORMAZIONE IN INGRESSO
(Art.15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
2. L'impostazione delle attività tiene conto
dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul
lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento
teorico.
3. Nel corso dell'anno di formazione vengono
create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle
competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella
prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente
riconosciute.
ART.68 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA
NOMADI
(Art.18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l'amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione
agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la
cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di
successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di
formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in
relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale
ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono
della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della
cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate
nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già
realizzate l'amministrazione promuove l'organizzazione di seguenti attività
formative:
· pronto
intervento linguistico,
· corsi
specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di
lingua nativa diversa dall'italiano,
· approfondimento
delle tematiche dell'educazione interculturale,
· produzione
e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per
l'insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa
diversa dall'italiano, possono anche essere offerti dalle Università come
corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto
intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si
fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
5. Per l'impostazione e l'organizzazione delle
attività le scuole e l'amministrazione si avvalgono della collaborazione di
soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni
espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative
e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART.69 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE
OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
(Art.20 del CCNI 31.08.1999)
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
delle politiche di formazione permanente. L'Amministrazione garantisce che
specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano
operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei
diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità
con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle
competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà
ampliarsi in relazione anche all'evoluzione dei processi di rinnovamento nel
settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra
l'istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e
nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari il MIUR realizza le
necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per
la programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attività.
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE
DI LAVORO
ART.70 - FINALITÀ
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a
forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al
sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, previste dal
D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla
necessità di realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle
istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai
successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di
riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro
del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nel comparto pubblico.
ART.71 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1.Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è
eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art.58
del CCNI 31.08.99 . Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in
parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita
previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta
negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo
concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico
le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite
possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove il D.lgs.626/94 prevede l'obbligo
da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente
scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su
tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in
occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel
verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le
proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione,
sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì
consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22,
comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui
sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
c. il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle
malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
d. il dirigente scolastico su istanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione
ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art.19, comma 1,
lett.G) del D.lgs.n.626 citato .
La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione
sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del
16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi
formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f. il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
g. per l'espletamento dei compiti di cui
all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per
l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed
l) dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono
considerati tempo di lavoro.
ART.72 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni trattanti a livello
scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo
paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e
promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei
prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei
loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il
processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la
realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione
di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via
giurisdizionale.
ART. 73 – OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO
DELLA SICUREZZA
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di stabilizzare i rapporti
partecipativi in materia di igiene e sicurezza l' Osservatorio Nazionale
Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della
normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di
avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART.74 - NORME DI RINVIO
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si
fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94 , al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al
D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene
e sicurezza.
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI
GENERALI
ART. 75 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995 )
1. La struttura della retribuzione del personale
docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola si compone
delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni
stipendiali;
b) eventuali assegni "ad personam".
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del
personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività
aggiuntive;
d) indennità di amministrazione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il
personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al
personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il
fondo d'istituto;
h) altre indennità previste dal presente
contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e
successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti
aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica
soluzione mensile.
ART. 76 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati
tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni
costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione
reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari
previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle
misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella
1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità
integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere
corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti
sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni
dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al
comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui
sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento
economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto
Regioni – Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle
misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola.
Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad
personam non riassorbibile.
Nota a verbale per l'art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente
articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non
spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente
alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al
31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere
effettuato secondo le normative vigenti.
ART. 77 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del CCNL 25.05.99)
1. Al personale scolastico viene attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio
tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei
periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile
assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si
intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della
posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla
posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi
seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione
dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e
in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione
disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese
per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 78 – TREDICESIMA MENSILITA'
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è
pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno,
la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi
disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 79 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 75
hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e
sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dell'art. 75 sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 75, comma 3, del
presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in
atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10
della legge n. 335/1995.
ART.80 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
PER IL PERSONALE ATA.
( art. 25 CCNI 31.08.99)
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a
fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza
di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato
nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
3. Il compenso di cui al comma 1, per il
personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti
specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno
scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e
per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA
con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche.
4. Nei confronti del direttore dei servizi
generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle
indennità di amministrazione di cui all'art.54.
5. Il compenso individuale accessorio in
questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
6. Per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica
l'art. 17, comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in
posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso
medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale ata con contratto
part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario
risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato
alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
ART.81 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
( art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la
retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001
è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate
nell'allegata Tabella 4.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al
comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità,
è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata
Tabella 4.
3. La retribuzione professionale docenti,
analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999,
fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a).
ART. 82 – RISORSE COMPLESSIVE PER IL
FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del
fondo d'istituto, già definite ai sensi dell'art.14 del CCNL 2000/01
stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a
decorrere dall'1.1.2003:
a) un importo pari a € 13,84 pro-capite per
tredici mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b) un importo pari a € 9,82 pro-capite per
tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse previste dall'art. 14, comma 2,
del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di € (400 miliardi di
lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il 2003,
concorrono alla copertura finanziaria dell'incremento della retribuzione
professionale docenti previsto all'art. 81 e, pertanto, è abrogata la
possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d'istituto così
come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere
alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl, delle
economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del
14.4.2003, conseguenti
alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico
2003-04, per la quota parte relativa all'anno 2003, previa verifica da
effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse potranno aggiungersi quelle
indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, previa
verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti
dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.
ART. 83 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il fondo dell'istituzione scolastica è
finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo
ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue
ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e
del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e
all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione
alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL
15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite
nell'art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere
ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione
alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono
a quelle ripartite ai sensi dell'art. 28 del CCNI del 31.8.1999.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti
disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituto scolastico
finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi
comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o
soggetti privati;
b. dalle eventuali economie di cui all'art.
22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le risorse del fondo delle singole
istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.
5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente accordo le parti, in apposita sequenza contrattuale, definiranno, in
tempo utile per l'anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distribuzione
delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell'istituzione
scolastica.
ART. 84 – COMPENSI ACCESSORI PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED UNIVERSITA'
(Art.18, comma 4, del CCNL 15.3.2001)
1. Per l'erogazione di compensi per il
trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA
in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato
nell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle vigenti
disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività
di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le
modalità definite nel CCNI del 18.2.2003
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma
1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all'art.18, ultimo periodo, del
CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui
all'art. 82 del presente CCNL.
3. L'aggiornamento dei compensi accessori e
della modalità di erogazione degli stessi sarà definito nella sequenza
contrattuale di cui all'art. 83 comma 5.
4. Le risorse non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il
finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del
presente CCNL.
ART. 85 – ATTIVITA' COMPLEMENTARi DI
EDUCAZIONE FISICA
(Art.32 del CCNI 31.8.1999)
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali
effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di
educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed
erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che
può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta
nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto,
nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del
4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione
fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per
l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente
comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal
presente articolo.
ART. 86 – INDENNITA' E COMPENSI A CARICO
DEL FONDO D'ISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)
1. Le attività da retribuire, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto,
il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La
ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari
ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle
diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi
serali, convitti).
2. Con il fondo vengono retribuite:
a. la flessibilità organizzativa e didattica
che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari
forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una
diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento
dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che
abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un
compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
d'istituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento.
Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di
insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi
didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta
formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento
previste dall'art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal
precedente art.85. Per tali attività spetta un compenso nelle misure
stabilite nella Tabella 5;
c. le attività aggiuntive funzionali
all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla
progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con
particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste
dall'art.27 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore
annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella
Tabella 5;
d. le prestazioni aggiuntive del personale
ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo,
ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse
all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 6;
e. i compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con
il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di
cui all'art. 30 del presente CCNL;
f. le indennità di turno notturno, festivo,
notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle
misure definite con la Tabella 7;
g. l'indennità di bilinguismo e di
trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti
diversi dal MIUR
in base alla normativa vigente - nel qual caso
potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità
stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
h. il compenso spettante al personale che in
base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai
sensi dell'art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del CIA già
in godimento;
i. la quota variabile dell'indennità di
amministrazione di cui all'art.55 del presente CCNL spettante al DSGA con le
modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la
Tabella 9;
j. compensi per il personale docente,
educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di
circolo o d'istituto nell'ambito del POF.
ART. 87 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei
servizi generali ed amministrativi, destinatari dell'incremento retributivo
previsto dell'art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento
retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale
iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data
del 1.9.2000.
2. Per effetto dell'incremento previsto dal
comma 1 si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il
personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello
del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
3. Al personale DSGA possono essere corrisposti,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 2, lettera i), esclusivamente
i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a. per compensi per lavoro straordinario per
un massimo di 100 ore annue;
b. per attività e prestazioni aggiuntive
connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da
soggetti privati.
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 88 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56
del CCNL del 1995)
1. Per il personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994.
2. La materia disciplinare del personale di cui
al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede negoziale da attivarsi nei 30
giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi
collegiali.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico
e ausiliario
ART. 89 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art. 57
del CCNL del 1995 )
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento
all'obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno
e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza
di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione
e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e
nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire
tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del
D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi
dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a
princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con
le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica,
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti,
degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di
malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti
all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti
dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi
esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun
profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni
secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale
e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle
stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 90 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 58 del CCNL del 1995)
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati
dall'art. 89 del
presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 91, è venuto a conoscenza del fatto
- e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati
i fatti viene convocato con lettera per la difesa non prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione del fatto che
vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 91,
il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione
del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non
sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono
intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001.
11. Per quanto riguarda conciliazione ed
arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 91 - COMPETENZE
(Art. 59
del CCNL del 1995)
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto
e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e
il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale
regionale.
ART. 92 - CODICE DISCIPLINARE
(Art. 60 del CCNL del 1995)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed
in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001 , il
tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in
accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel
biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro
ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di
correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei
genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a
carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore
degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze
previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a
10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri
dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai
sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970 ;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a
terzi.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura,
o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto
per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o
fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un
delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale,
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice
penale;
2. quando alla condanna consegua comunque
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dall'art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un
delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti
dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi
sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
ART. 93- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi
fatti illeciti, commessi in servizio,
di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia
sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche
nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5,
commi 2 e 4, della legge 97 del 2001 , negli altri casi il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva
e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per
i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'
art. 92, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e
9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 .
6. In caso di assoluzione si applica quanto
previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede
analogamente al comma 6.
8. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.
92, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e successivamente assolto a seguito
di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il
dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
ART. 94 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE - (Art. 62 del
CCNL del 1995)
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai
sensi dell'art. 92, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione
cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000
.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001 , in alternativa alla sospensione di cui al
presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si
applica quanto previsto dall'art. 93 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 55 del presente
CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di
assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 93, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 93, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario,
nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare
del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il
dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla
data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 95 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE
MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno
applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del
presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto così
adottato i Direttori generali danno informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE
ALL'ESTERO
ART. 96 - VERTENZE ED ORGANISMI DI
CONCILIAZIONE
(art.1 accordo successivo 11-12-1996)
1. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno
o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne
informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica - ed il MIUR - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a
livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al
console territorialmente competente
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i
conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri,
e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione
consolare.
ART. 97 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
(artt. 11 e 19 sequenza del 24-2-2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente
in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio
all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello
di contrattazione integrativa
nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le
Ambasciate, per le questioni che investano l'intero Paese ospite, i Consolati,
per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle
scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali
all'estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita
da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del
MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati
dell'Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al
comma precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi
retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo
restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all'art.
13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del
testo unico 16 aprile 1994, n. 297 .
4. Per la contrattazione integrativa a livello
di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dall'Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli
Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura
organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane
statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal
dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono
costituite ai sensi dell'art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale
di cui al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le
specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni
esistenti all'estero.
Nell'ambito di una politica di diffusione della
lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata
domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime
effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di
particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione
della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di
lettori presso le Università straniere, sono
definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del
lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 98 – PARTECIPAZIONE
(art.12 sequenza del 24-2-2000)
1. L'Amministrazione degli Affari Esteri, a
livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste
dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n.
62/98 .
Essa fornisce altresì un'informazione
preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 104 e 105, e sulle professionalità
richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli
Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D. Lgs. n° 297/94 .
2. Possono essere inoltre consensualmente
costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle
materie di cui all'art. 5.
ART. 99 – IMPEGNI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE
DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(art.13
sequenza del 24-2-2000)
1. L'estensione all'estero dell'autonomia
scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento
dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MIUR, nel
predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari
adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
3. Nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia le
istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari
organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta
formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della
funzione docente di cui all'art. 24.
4. Le scuole statali italiane all'estero, come
previsto dall'art. 29,
in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno
prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte
al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti
dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le
materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 100 - PROGETTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
(art.14
sequenza del 24-2-2000)
1. Le istituzioni scolastiche italiane
all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta formativa, ivi
compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo
restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli
obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in
particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in
servizio nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo
sono determinati nella misura annua necessaria a compensare le attività
svolte dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole e,
comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme
eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono nel
fondo d'istituto delle scuole metropolitane di cui all'art. 82.
ART. 101 – FERIE
(art.4 accordo successivo 11-12-1996)
1. Per il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero,
la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si
aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo
computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività
didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite le
ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel
paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni
lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13 assicura
al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio - 31
agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico locale.
4. E' assicurata all'interessato la fruizione
dell'intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra
paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 102 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
(art.
16 sequenza del 24-2-2000)
1. Per la copertura dei posti di insegnamento
del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato,
con le modalità previste dall'art. 19 e dall'art. 37, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la
retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene
parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più
favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è
costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo
personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una
quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale
a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo
che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato
percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle
graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate
con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di
competenza del MIUR.
ART. 103 - ORARI E ORE ECCEDENTI
(art.17 sequenza del 24-2-2000)
1. Si conferma per il personale docente, in
servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di
servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno
definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l'analisi delle
attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l'orario di
insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non
costituenti cattedra verranno attribuite con le procedure di cui all'art. 28
e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a
personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di
reperimento di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare
strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti
che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per
i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.
ART. 104 – MOBILITA' TRA LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ALL'ESTERO
(art. 6, comma 2, accordo successivo
11.12.96)
1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione
di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere
disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché
il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi
possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in
subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree
linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità
nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di
mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica.
Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di
paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio
precedono quelle per trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono
essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da
quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per
circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime
condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono
determinati nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale di cui
all'art. 97.
4. Per il personale assegnato alla scuole
europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di
fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di
soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente
trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre
scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del
presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.
ART. 105 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO
(art. 6, comma 2, della sequenza contrattuale
11.12.96 e art.1 accordo successivo 14.09.2001)
1. La destinazione all'estero del personale
docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994,
n.297 , costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del
D.lgs. n. 165/2001 , dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta
attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio
dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio
metropolitano tra un incarico e l'altro.
ART. 106 – ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE
PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art.2 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. La destinazione all'estero del personale
docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo
ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento
della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle
quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico,
indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il MIUR, può partecipare, a
domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di
effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli
per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di
accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti
dall'apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell'inserimento
nella graduatoria permanente.
ART.107 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
(art.3 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1.L'accertamento di cui al precedente art. 106
è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti
questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la
adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee
(per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della
lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno
specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di
italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà
verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere
consente la piena integrazione in un contesto universitario e
pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni
di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA,
saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese,
tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3,
ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di
istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può
partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano
all'estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in possesso
di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno
titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di
italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle
seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie
di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole
secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell'ambito di
corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneità del MIUR allegata ai bandi di concorsi per
titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui
al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi
di apposita Agenzia specializzata, purchè
qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 108 – VALUTAZIONE DELLA PROVA DI
ACCERTAMENTO LINGUISTICO
(art.4 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1.La valutazione della prova di accertamento
della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera
tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione
delle prove strutturate l'apposita commissione, nominata dal Direttore
Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col
MIUR, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i
nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali,
redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione,
per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui
sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza
della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni
scolastici.
ART.109 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
(art.5 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici
funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati,
sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun
concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della
conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo
sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di
80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20
per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in
graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.Il MAE procede all'aggiornamento delle
graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il
cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato
all'art. 108, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui
risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al
presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del
personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo
all'inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del
personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura
e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del
personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità,
ovvero ai sensi dell'art. 97, che sia restituito ai ruoli metropolitani per
ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del
personale che abbia già prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle
scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore
ai dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole
europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate
entro il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell'anno
scolastico, con
le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre
affisse all'albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV – e rimangono esposte per
i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne
visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può
rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche
motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed
ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio anzidetto.
5.Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei
concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il
Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le
graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante
affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo
scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione
dell'Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
ART.110 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA
DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art.6 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di
contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni
di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie
permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi
disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del
MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed
il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di
trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del MAE e
degli Uffici centrali e periferici del MIUR.
3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi dì
cui sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così
individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente
all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale, una volta accettata la
destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato
nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere
di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione
o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le
graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento
dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 111 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE
STRAORDINARIE
(art.7 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità
di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere
mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o
per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al
medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M.
del MIUR 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero
10.11.1998, n.448, una corrispondenza automatica, l'Amministrazione, nel
rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere
alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato,
ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le
procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove
straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio,
limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie
non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle
ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono
considerati nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di
precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre
anni.
ART. 112 - DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
(art.8 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Il personale destinatario del presente
contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle
Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque
anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un
periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato
un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con
eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore
della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in
servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di
una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può
svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale
proroga di un anno
4. Il personale che abbia prestato all'estero un
solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle
scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a
condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio
effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti
due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle
selezioni per la destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di
servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un
periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella
specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia
prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro
che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione
all'estero.
ART. 113 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ALL'ESTERO
(art.10 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Il servizio all'estero può essere interrotto
sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata
incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 114 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO
ALL'ESTERO
(art.11 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Anche per le scuole italiane all'estero e le
scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che
inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
ART.115 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
(art. 7 accordo successivo 11-12-1996)
1. Nel caso di assenze per malattia di durata
superiore ai 60 giorni , il personale in servizio all'estero è restituito ai
ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l' intero assegno di sede
per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15
giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente
contratto.
ART.116 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI SERVIZIO
(art.8 accordo successivo 11-12-1996)
1. La destinazione all'estero cessa, con decreto
del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza
all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di
incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i
motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto,
al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo
se non previo parere del MIUR.
ART.117 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI
A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
(art.9 accordo successivo 11-12-1996)
1.L'erogazione di una sanzione disciplinare
superiore alla censura , per quanto riguarda il personale docente ed ATA,
comporta l'immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 118 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale
del presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto
quanto attiene all'arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma ) e
alla conciliazione.
ART. 119 - NORME APPLICATIVE
(art.10 accordo successivo 11-12-1996)
1. In attesa che venga completamente attivata
anche all'estero l'autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di
istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il
contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del
predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità
e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli
studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio dei
docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo
nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quando non vi
sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al livello di
Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal
presente capo, al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica la
disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto
normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MIUR, sono
adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE,
d'intesa con il MIUR.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si
intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297
del 1994 .
ART. 120 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
(art.19 sequenza del 24-2-2000)
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla
lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di
cui all'art. 15, per i quali compete l'indennità personale nelle misure
sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni
consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari,
documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni
complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta
nella misura del 50%.
ART. 121 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE
(art.20 sequenza del 24-2-2000)
1. Il personale docente fruisce del diritto alla
formazione di cui all'art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d'intesa con
il MIUR, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le
iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o
nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
Segue con articoli 122
- 143
Guida scolastica
Scuola
Elettrica