Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

Aula della Camera - 11 febbraio 2003

Discussione del disegno di legge: S. 1306 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (approvato dal Senato) (3387) e delle abbinate proposte di legge: Stefani; Sospiri; Alberta De Simone; Alberta De Simone; Martinat ed altri; Angela Napoli; Angela Napoli; Angela Napoli, Angela Napoli; Bianchi Clerici; Serena; Angela Napoli; Angela Napoli; Angela Napoli; Malgieri; Angela Napoli; Landolfi; Alboni ed altri; Parodi ed altri; Parodi ed altri; Parodi ed altri; Serena; Sasso ed altri; Rizzo ed altri (23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Sospiri; Alberta De Simone; Alberta De Simone; Martinat ed altri; Angela Napoli; Angela Napoli; Angela Napoli, Angela Napoli; Bianchi Clerici; Serena; Angela Napoli; Angela Napoli; Angela Napoli; Malgieri; Angela Napoli; Landolfi; Alboni ed altri; Parodi ed altri; Parodi ed altri; Parodi ed altri; Serena; Sasso ed altri; Rizzo ed altri.
La ripartizione dei tempi del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
Dovremmo aprire la discussione ma poiché vedo un clamoroso vuoto tra i banchi del Comitato dei nove e del Governo - cosa non certo prescritta dal regolamento - mi vedo costretto a sospendere brevemente la seduta

La seduta, sospesa alle 15,05, è ripresa alle 15,10.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3387 ed abbinate.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. La ringrazio, signor Presidente, e chiedo un attimo di attenzione da parte del rappresentante del Governo...

PRESIDENTE. Sottosegretario Aprea...

LUCIANO VIOLANTE. Grazie, signor Presidente.
Le ho chiesto di prestare attenzione, signor sottosegretario, perché ciò che ho da dire riguarda un provvedimento che lei è qui per seguire, credo.

PRESIDENTE. Questo è sicuro, non è un'opinione!

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, non sono mai stata ripresa in questo modo!

LUCIANO VIOLANTE. Io ho espresso un'opinione, signor Presidente; se, poi, lei la conferma autorevolmente, non posso che esserne felice ...

PRESIDENTE. Certo, il sottosegretario è qui per seguire l'esame del provvedimento.

LUCIANO VIOLANTE. ...anche per i rapporti di amicizia che mi legano all'onorevole Aprea.
Pongo una questione regolamentare riguardante la copertura di questo provvedimento e la mancanza del parere della V Commissione perché, signor Presidente - lo dico anche ai colleghi - siamo nella seguente condizione: mentre la V Commissione non ha espresso un parere sul provvedimento, sappiamo che la copertura dello stesso è un tema che ha travagliato noi ed il Governo, in particolare i rapporti tra i ministri dell'economia e delle finanze e quello dell'istruzione (anche nel paese, del resto, è molto discusso se il provvedimento abbia o meno copertura).
Ora, mi informano che, stamattina, dopo che la V Commissione aveva richiesto una relazione tecnica in ordine alla copertura, il sottosegretario Tanzi ha risposto che non poteva presentarla perché il Ministero dell'istruzione non aveva fornito dati sufficienti. Quindi, a tutt'oggi, non siamo in grado di pronunciarci, come Commissione bilancio, su questo elemento.
Orbene, l'articolo 74 del nostro regolamento stabilisce che i provvedimenti implicanti spese - e questo comporta un onere rilevante - siano trasmessi contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione bilancio, dopodiché, qualora la Commissione di merito non ritenga di conformarsi al parere espresso dalla V Commissione, debba indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea (credo che relatrice sia l'onorevole Napoli).
A questo punto, in mancanza del parere della Commissione bilancio, determinata dal fatto che il Ministero dell'istruzione non ha fornito i dati al Ministero dell'economia e delle finanze, poiché un elemento della questione pregiudiziale di costituzionalità da noi presentata riguarda proprio il problema della copertura, un eventuale pronunciamento della Camera al riguardo rischierebbe di vincolare la V Commissione. Peraltro, la Camera si pronuncerebbe senza disporre dei dati materiali occorrenti considerato che, stando a quanto ci ha detto il sottosegretario Tanzi, non ne dispone nemmeno il Ministero dell'economia delle finanze!
Allora, signor Presidente, poiché, stando così le cose, opereremmo in violazione dell'articolo 74 del regolamento - neanche il Governo, peraltro, avrebbe i dati relativi alla copertura -, chiedo che la discussione venga posposta a più
tardi, a quando il Governo disporrà dei dati e noi del parere della Commissione bilancio; acquisito il predetto parere, potremo passare alla discussione ed alla votazione delle questioni pregiudiziali e, successivamente, al merito.
Credo che una proroga di alcune ore, a stasera o a domattina, nulla tolga alla nostra discussione e ci consenta di deliberare a ragion veduta in merito alla copertura di un provvedimento che ritengo di rilevanza capitale per il nostro paese.

PRESIDENTE. Prima di darle una risposta, onorevole Violante, mi consenta di ascoltare qualche parere.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, capisco che su un provvedimento al quale anche la maggioranza, oltre che il Governo, attribuisce una grande importanza, l'opposizione, anche in modo così autorevole e sin dalle battute iniziali dell'esame, sollevi questioni pregiudiziali e regolamentari. Nel caso di specie, però, nonostante l'importanza del provvedimento, sono completamente in disaccordo con il presidente Violante, per le ragioni che ora esporrò.
La Commissione cultura ha concluso regolarmente l'esame del provvedimento, votando tutti gli emendamenti che erano stati presentati nei tempi prestabiliti. Il voto della questione pregiudiziale di costituzionalità era stato già calendarizzato per la settimana scorsa. Vero è la Commissione bilancio non ha espresso il suo parere sul provvedimento, ma è altrettanto vero che tale parere non incide sul voto della questione pregiudiziale.
C'è anche da considerare, signor Presidente, che, non a caso, all'ordine del giorno della seduta odierna figurano solo il voto della questione pregiudiziale e la discussione sulle linee generali.
Io credo che la questione posta dal presidente Violante potrà essere considerata di nuovo qualora domani, nel momento in cui iniziamo l'esame del provvedimento con la votazione degli emendamenti e degli articoli, fossimo ancora in
assenza di un parere della Commissione bilancio. Per quanto riguarda gli argomenti relativi alle relazioni tecniche, per quello che mi risulta, queste relazioni tecniche sono state già predisposte dagli uffici del Governo e quindi si tratta solo di avere la sede materiale per depositarli, che è quella del comitato pareri della Commissione bilancio, che mi risulta convocata per domattina alle 8. Lì, quando la Commissione esprimerà il suo parere sugli emendamenti, le relazioni saranno sicuramente depositate. Se così non fosse, ovviamente, prima di procedere all'esame del provvedimento la questione potrà essere esaminata di nuovo, ma credo che si possa procedere alla fase odierna relativa alle questioni pregiudiziali e alla discussione generale, anche per i tanti precedenti che abbiamo.

FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, vorremmo associarsi alla richiesta del presidente Violante perché è del tutto evidente che la copertura di bilancio è un fattore decisivo di questo provvedimento. C'è addirittura un'eccezione di incostituzionalità che è fondata su questo punto che noi dovremmo discuterne senza che ci siano neanche le relazioni tecniche del Governo. Il presidente Vito sostiene di avere canali privilegiati, come è del tutto ovvio, con il Governo, ma questo è il Parlamento italiano e noi, allo stato, non abbiamo potuto visionarle. Aggiungo pure che questo fatto che la bilancio (Commenti del deputato Elio Vito)... Non è un colloquio fra me e te, Vito... si convoca per domani l'apprendiamo da lei in questo momento. Anche queste credo che siano delle prerogative della Commissione, della Presidenza della Camera, riguardanti l'organizzazione dei lavori della Camera. Quindi mi pare di capire dalle informazioni che ci pervengono, non dagli uffici preposti, ma dall'onorevole Vito, che questo provvedimento prima di domani mattina non potrà essere preso in esame.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Qualora venga richiesta, vista la rilevanza dell'argomento, do la parola ad un deputato per gruppo.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, che io ricordi non vi sono precedenti che possono essere richiamati per la questione di oggi. Si tratta di una questione che riguarda questo provvedimento in particolare, ma ce n'è anche una più generale sull'andamento dei nostri lavori. Ora, Presidente, che sia stato calendarizzato per l'Assemblea un provvedimento, ancorché non sia stato espresso il parere della Commissione bilancio, questo è vero, è nei precedenti, e molte volte le discussioni generali si sono svolte mentre la Commissione bilancio non aveva ancora dato il parere. Io che ho sempre protestato nella scorsa e nell'attuale legislatura sono testimone di precedenti in questa direzione. Però, Presidente, noi ci troviamo adesso in una circostanza diversa: il parere della Commissione bilancio manca non in previsione della discussione generale e dell'argomento posto all'ordine del giorno, ma in relazione ad una questione pregiudiziale, che riguarda la costituzionalità del provvedimento. Ora, Presidente, credo che qui ci sia una fattispecie nuova. Se mi consente, io penso che non vi siano precedenti e penso che non vi possano essere conseguenze diverse da quelle prospettate dal presidente Violante. Presidente, la questione pregiudiziale riguarda espressamente l'articolo, 81 comma 4, della Costituzione. Quindi, si tratta di un caso non solo diverso, ma anche specifico del merito della questione pregiudiziale.
Presidente, la Commissione bilancio ha già ritenuto che non vi sia chiarezza nelle coperture finanziarie tant'è che si è mossa per acquisire la relazione tecnica proprio al fine di fare chiarezza. Dunque, l'Assemblea si trova a dover decidere sulle questioni pregiudiziali in presenza di un atteggiamento della Commissione bilancio che già dice che questo provvedimento non è corretto. Qualora respingessimo la questione pregiudiziale, di fatto scavalcheremmo il parere della Commissione bilancio dicendo che questo provvedimento è coperto, dunque il parere della bilancio non avrebbe più senso in quanto già scavalcato da un giudizio dell'Assemblea.
Allora, Presidente, anche per non creare un precedente, trattandosi di una questione pregiudiziale che esplicitamente prevede la violazione del comma 4 dell'articolo 81, non possiamo proprio procedere, altrimenti dobbiamo procedere accogliendo la questione pregiudiziale, in sintonia con la Commissione bilancio (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Naturalmente il presidente Violante mi è maestro e mi costringe ad una argomentazione - che sono convinto essere fondata - di contestazione della sua richiesta, non da un punto di vista politico anche se questo non spetta a me, lo dico molto sinceramente, da vecchio parlamentare; è evidente che, sul piano politico, sarebbe stato di gran lunga preferibile arrivare alla seduta odierna avendo completato l'intero iter che precedente l'esame in Assemblea, quindi avendo acquisito i prescritti pareri della Commissione bilancio; tuttavia, in primo luogo, la Commissione bilancio può esprimere un parere anche in assenza di una relazione tecnica del Governo: la relazione tecnica si può chiedere e naturalmente è auspicabile che ci sia ma la Commissione bilancio, volendo, avrebbe potuto esprimere un parere anche in assenza una relazione tecnica; è avvenuto altre volte, non sarebbe stato un primum assoluto; in secondo luogo, la Commissione bilancio non ha il potere, per absentiam, cioè in mancanza dell'espressione di un parere, di interdire il calendario dell'Assemblea, tanto è vero che la Commissione bilancio non esprime un parere all'Assemblea ma alla Commissione. L'articolo 79, comma 7, prevede che la Commissione di merito, in mancanza di chiarimenti richiesti al Governo e non pervenuti, può chiedere lo slittamento dell'ordine del giorno e la Presidenza può accoglierlo su richiesta della Commissione di merito.
Per queste ragioni, pur condividendo la preoccupazione politica, a norma di regolamento e naturalmente auspicando che, quando si arriverà alla discussione di merito sul testo e sugli emendamenti, la Commissione bilancio avrà espresso il prescritto parere, a norma dell'articolo 79, comma 7, del regolamento non posso accogliere la richiesta di sospensione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Non entro nel merito, Presidente, e la ringrazio per la risposta.
In relazione a quanto lei ha detto e a quanto ha detto prima il presidente Vito vorrei chiederle una cosa: questo significa che il voto che eventualmente esprimeremo sulla questione pregiudiziale non interferisce né pregiudica il parere della Commissione bilancio; è così?

PRESIDENTE. Questo è del tutto evidente; il voto che si esprimerà oggi non pregiudica il parere della Commissione bilancio.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Se mi consente, Presidente, la domanda dell'onorevole Violante era un tantino retorica nel senso che non possiamo, in Assemblea, decidere che il provvedimento è coperto quando la Commissione bilancio ha preso atto, questa mattina, che il provvedimento non era coperto tant'è che ha deciso di fare degli approfondimenti. Presidente, la situazione è nuova ed io la pregherei di non creare un precedente. L'espressione di un voto da parte dell'Assemblea con il quale si dice che il provvedimento ha copertura (e che quindi lo stesso non è in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione) inficia, infatti, l'eventuale parere della Commissione bilancio - parere, peraltro, che la Commissione ha cominciato a dare questa mattina - secondo la quale, invece, la copertura non esisterebbe.
Signor Presidente, a questo punto non è la Commissione bilancio che poteva esprimere il parere e non lo ha fatto! Ci troviamo in una situazione che non riguarda il provvedimento (se così fosse, infatti, lei avrebbe ragione)! Mi permetto di interpretare come retorica, e per la verità anche come ironica, la domanda del presidente Violante; la questione è un'altra: noi stabiliamo in Assemblea che il provvedimento ha copertura e che quindi non è contrario alla Costituzione. A questo punto che senso ha che la Commissione bilancio formuli pareri ed emendamenti sostenendo che non vi è copertura, quando l'Assemblea ha deciso che il provvedimento è coperto? Signor Presidente, tale questione va risolta in chiave generale, perché altrimenti si crea un precedente di non poca entità!

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, il voto dell'Assemblea è politico e non tecnico. Respingere le questioni pregiudiziali significa che si vuole passare all'esame del provvedimento, il che non pregiudica poi l'espressione del parere tecnico da parte della Commissione, parere che sarà relativo ai singoli articoli ed alle singole proposte emendative. La Commissione bilancio non risponde ad un interrogativo dell'Assemblea, bensì ad un interrogativo della Commissione di merito, ed è quest'ultima che deve ritenersi soddisfatta o meno e, eventualmente, chiedere lo slittamento dell'esame del provvedimento. Ciò è chiaramente scritto nell'articolo 79, comma 7, del nostro regolamento, che invito tutti i colleghi a leggere con attenzione.
Se devo aggiungere qualcosa, le dico che condivido la sua preoccupazione politica, ma dal punto di vista regolamentare non trovo ora appigli per sospendere l'esame di questo provvedimento. Vedrà che, leggendo attentamente le norme regolamentari, converrà con la mia decisione.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, intervengo solo per portare una testimonianza rispetto a quanto da lei appena detto. È infatti agli atti della Commissione di merito la richiesta, avanzata ripetutamente da parte dell'opposizione, di sospendere, di far slittare l'esame del provvedimento in assenza dei dati relativi alla copertura. L'esame del provvedimento non è stato sospeso perché - questa la risposta tecnica adottata da parte del presidente della Commissione - lo stesso era già stato inserito nel calendario dell'Assemblea. Il fatto cioè che fosse inserito nel calendario dell'Assemblea è stato il motivo per il quale non si è proceduto alla verifica del parere della Commissione bilancio. Ebbene, oggi non possiamo sentirci dire che, se dovevamo porre la questione della copertura, avremmo dovuto farlo in un'altra sede, perché proprio in quella sede ci è stato risposto che la copertura sarebbe stata individuata per oggi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

FERDINANDO ADORNATO, Presidente della VII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERDINANDO ADORNATO, Presidente della VII Commissione. Signor Presidente, il regolamento non può essere tirato come si vuole, ma è preciso. Prendo la parola anche perché tale questione era già stata sollevata e non ero allora intervenuto (anche se a mio parere sbagliando, e ciò l'ho anche detto personalmente ai colleghi): il regolamento, all'articolo 79, comma 1, prevede che, quando un provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea, la Commissione di merito debba esaurirne l'esame nel momento in cui si trova (per fortuna, anche grazie all'atteggiamento costruttivo dell'opposizione, siamo riusciti a terminare l'esame dell'articolato e degli emendamenti). Ciò è quello che prevede il regolamento ed io non potevo fare altrimenti che attenermi a questo. Lo spostamento ad oggi dell'esame in Assemblea del provvedimento è poi un fatto che non potevamo certo prevedere.

PRESIDENTE. La Commissione di merito non ha ritenuto quindi di avvalersi, in mancanza del parere della Commissione bilancio, dell'articolo 79, comma 7, del regolamento: questo mi sembra sia il dato conclusivo, ed io non posso che prenderne atto.

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Titti De Simone n. 1, Titti De Simone n. 2, Violante ed altri n. 3 (vedi l'allegato A - A.C. 3387 sezione 1) e la questione pregiudiziale di merito Maccanico ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 3387 sezione 2), preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo.
A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.
Dopo l'illustrazione, potrà intervenire un deputato per ciascun gruppo, diverso da quello dei firmatari, per non più di cinque minuti.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 15,30).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3387 ed abbinate (ore 15,31).

(Ripresa esame delle questioni pregiudiziali - A.C. 3387)

PRESIDENTE. L'onorevole Titti De Simone ha facoltà di illustrare le sue questioni pregiudiziali di costituzionalità nn. 1 e 2.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo presentato vertono su due punti fondamentali. Il primo riguarda la riforma del titolo V della Costituzione, il secondo riguarda l'articolo 34 della Costituzione in cui si fa riferimento all'obbligo scolastico.
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto modifiche all'articolo 117 della Costituzione, prevedendo in particolare, per quanto riguarda il sistema dell'istruzione, che la materia non sia più di esclusiva competenza dello Stato, ma in parte di competenza concorrente, in altra esclusiva delle regioni. È un provvedimento che già allora criticammo duramente.
In particolare, la lettera n) del secondo comma dell'articolo 117 prevede, tra le competenze esclusive dello Stato, le norme generali sull'istruzione. A questo riguardo, il quadro costituzionale di riferimento va completato ricordando l'articolo 33 della Costituzione, secondo cui lo Stato detta norme generali sull'istruzione. Allo stato attuale le regioni sono titolari di potestà legislativa concorrente in materia di istruzione entro i limiti rappresentati dai principi fondamentali posti dallo Stato, cui spetta legiferare in esclusiva sulle norme generali.
Questa duplice collocazione della materia istruzione è stata oggetto di un conflitto costituzionale interpretativo che non si è ancora esaurito e chiarito, perché la legge n. 3 del 2001 crea, in materia di istruzione, pericolose confusioni di potere. Da una parte, assegna allo Stato competenza esclusiva sulle norme generali in materia di istruzione e, nel contempo, chiama le regioni a concorrere alla legiferazione. È una prospettiva di regionalizzazione differenziata, quella già determinata dalla riforma del titolo V della Costituzione, su cui pesa tra l'altro l'acuirsi di gravi divari socio economici e che, in una situazione di indeterminatezza e di caos nella partizione tra materie di competenza esclusiva e concorrente, rischia oggi di aprire la strada, con l'approvazione di questa delega, ad un nuovo contenzioso defatigante fra Stato e regioni.
Vorremmo, quindi, aggiungere che ci sembra, in questo senso, che il disegno di legge di delega al Governo in materia di istruzione acceleri i tempi di una riforma costituzionale, su cui tra l'altro si sta discutendo in Parlamento, con il dibattito sulla devolution, nella direzione di un regionalismo di fatto, quando prevede che una quota dei curricoli scolastici, ossia i
piani di studio personalizzati, siano di stretta competenza regionale, intervenendo, quindi, su un terreno strettamente costituzionale.
La questione pregiudiziale di costituzionalità che qui presentiamo vuole, dunque, sottolineare come si voglia, in realtà, introdurre una modificazione di natura costituzionale con una legge ordinaria, perché la formula scelta dal Governo, di fatto, va nella direzione di anticipare un processo di revisione costituzionale in atto nella discussione parlamentare, dirimendo un'ambiguità che non è di competenza governativa dirimere.
Il nostro sistema delle norme e del diritto ha, infatti, organi e competenze specifiche e riteniamo, dunque, che un provvedimento governativo avente forza di legge ordinaria non possa inserire elementi che vadano in una direzione o in un'altra, introducendo di fatto un'ulteriore riforma del titolo V della Costituzione.
La seconda questione pregiudiziale di costituzionalità è ancora più delicata per l'impatto sociale e culturale che rappresenta per il paese. La legge delega abolisce, di fatto, l'obbligo scolastico sancito dall'articolo 34 della Costituzione. Riteniamo estremamente grave e pericoloso che il Governo introduca nel sistema una modifica costituzionale, tra l'altro, con una legge ordinaria.
L'abrogazione della legge n. 9 del 1999, che aveva innalzato l'obbligo a dieci anni, prevedendone una prima applicazione a nove, riconduce l'obbligo scolastico agli otto anni precedenti. L'Italia è il primo paese occidentale che prevede una riduzione dell'obbligo scolastico.
Riteniamo che nel parlare di diritto-dovere, come fa la riforma Moratti, invece che di obbligo di fatto si realizzi una modificazione del principio giuridico fondante previsto dall'articolo 34 della Costituzione. Non si tratta, signori del Governo, dell'abolizione di un'antiquata dizione di obbligo, come riferite pubblicamente nel tentativo di sminuire la portata del vulnus costituzionale che state tentando di aprire.
Leggo dal documento Bertagna che l'obbligo scolastico oggi rischia di risultare più un handicap che una risorsa al pieno sviluppo dei diritti di cittadinanza e, quindi, bisogna superare sostanzialmente i termini di obbligo scolastico e obbligo
formativo riconducendoli ad un diritto alle esperienze educative organizzate di istruzione e di formazione. Da qui le ragioni della nostra questione pregiudiziale. Il soggetto è il bambino o la ragazza che ha il diritto di studiare e che pretende per sé la soddisfazione di tale diritto. L'obbligo scolastico grava, invece, su chi ne ha la responsabilità educativa: la collettività, lo Stato. Un principio fondativo dello Stato di diritto obbliga lo Stato a mettere tutti nelle condizioni di espletare tale obbligo e fissa una responsabilità collettiva, sociale, solidaristica nel rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena esigibilità di tale diritto individuale e dovere collettivo.
Ciò che si propone nella legge delega è una modificazione sostanziale del principio costituzionale. Il dovere di studiare o il dovere morale di riconoscere il diritto allo studio nella dimensione personale e collettiva non corrisponde all'obbligo. Non è un caso, infatti, che tale dovere finisca per essere sminuito dal fatto che basta, in questo modello di riforma, una qualifica qualsiasi, un titolo professionale qualunque, per aver espletato questo diritto-dovere. L'espletamento del ciclo dell'obbligo anche nella formazione professionale dice chiaramente quale sia il disegno organico.
Riteniamo che il Governo utilizzi il proprio potere legislativo per modificare di fatto la norma costituzionale che afferma, attraverso l'obbligo, l'uguaglianza sostanziale di un diritto primario come quello allo studio. La responsabilità condivisa di costruire una cultura collettiva viene sostituita da un diritto-dovere privato sottoposto alla selezione delle condizioni sociali di partenza ed alle diseguaglianze che le determinano a fronte, oltretutto, di gravi ed attuali fenomeni di dispersione scolastica, di evasione dell'obbligo, di abbandoni.
La declinazione delle finalità che si intendono perseguire attraverso l'intervento legislativo organico sul sistema scolastico non può essere ambigua e prevedere forzature istituzionali e giuridiche circa la funzione istituzionale che la Costituzione assegna alla scuola. Un richiamo forte ai principi costituzionali di cui la scuola pubblica è diventata negli ultimi quarant'anni luogo di pratica concreta è stato rivolto in questo senso recentemente dal Presidente della Repubblica. Il vulnus
che qui si propone non può rimanere nascosto e taciuto, ma va denunciato al Parlamento, alla società e riportato nuovamente all'attenzione del Presidente della Repubblica che dovrà firmare questo provvedimento.
Faccio appello, colleghi e colleghe, a quanti, anche fra la maggioranza, per percorsi storici, culturali e politici - mi riferisco, ad esempio, alla cultura ed alla tradizione cattolica - hanno condiviso e contribuito, nella stesura della Carta costituzionale, a quella funzione istituzionale che la Costituzione assegna alla scuola perché il primato di civiltà rappresentato dall'obbligo scolastico non venga stravolto, tra l'altro con un sotterfugio meschino e con uno strappo istituzionale che rischia di avere ricadute gravissime per il futuro del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 3.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, prima di illustrare la mia questione pregiudiziale vorrei rivolgere una domanda al relatore. Circola voce, non so se fondata dato l'andamento ondivago del provvedimento, che il testo dovrebbe comunque tornare al Senato in relazione alla necessità di una correzione tecnica. Vorrei sapere se tale voce corrisponda al vero.
ANGELA NAPOLI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Violante, in questo momento non siamo in grado di valutare la questione, perché la Commissione bilancio non si è ancora espressa. Però, diciamoci tutta la santa verità, una volta per tutte, sulla copertura finanziaria di questo provvedimento. Signor Presidente, le chiedo scusa, colgo l'occasione per fare un intervento nel merito.
È già superato dagli interventi e dall'inizio ...

PRESIDENTE. Però, onorevole Napoli, quella dell'onorevole Violante era una richiesta di chiarimento. Io non vorrei toglierle la parola, ma siamo in sede di esame delle pregiudiziali, quindi prima della discussione sulle linee generali.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la maggioranza. Sì, Presidente, ma dato che nelle pregiudiziali vi è anche questo problema e visto che l'onorevole Violante mi ha posto una domanda, è anche corretto che io risponda non solo in maniera coerente con i regolamenti, ma anche tenendo conto delle vicende che sono passate attraverso quest'aula.
Onorevole Violante, era prassi nella scorsa legislatura che, quando un ramo del Parlamento licenziava un provvedimento legislativo con la copertura finanziaria e lo stesso provvedimento veniva esaminato dall'altro ramo del Parlamento, a scavalco delle finanziaria, cioè con una nuova finanziaria, il provvedimento era ritenuto valido nella sua copertura finanziaria. Poiché abbiamo un provvedimento che è già stato approvato da un ramo del Parlamento con la relativa copertura finanziaria, non vedo per quale motivo adesso qui dovrebbero sorgere dei problemi.
Pertanto, per quello che mi riguarda, non so se dal punto di vista tecnico potrà esserci la necessità di una leggera
modifica sulle date (e allora in quel caso il provvedimento dovrà tornare al Senato); tuttavia, allo stato attuale, per quello che ci compete, non prevediamo questo iter.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Prima di tutto ringrazio molto l'onorevole Napoli per la risposta che ha dato, perché ha rivelato un altro elemento di enorme incertezza su questo provvedimento e ha meno in evidenza quanto fosse necessario - come temevo - il parere della Commissione bilancio. Difatti, il comma 5 dell'articolo 7 fa riferimento al bilancio triennale 2002-2004, dato che il Senato licenziò il provvedimento il 14 novembre 2002, cioè quando la legge finanziaria non era stata ancora approvata. Il testo dovrà quindi tornare al Senato perché il triennio non è più il 2002-2004, bensì il 2004-2007.
Dico questo, dato che i colleghi della maggioranza ritengono vi sia invece un monocameralismo di fatto, nel senso che, una volta approvato un testo in uno dei due rami del Parlamento, l'altro non deve modificarlo - questo vale tanto per noi, quanto per il Senato -, mentre la realtà è che il testo dovrà comunque tornare al Senato. In questo caso, peraltro, siamo su un tema fondamentale per qualunque paese moderno e democratico, quello riguardante appunto l'assetto della scuola. Pertanto, dato che il testo dovrà comunque tornare al Senato, invito quindi i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione a valutare attentamente la situazione. Il ragionamento che si era fatto fino a qualche tempo (non si può modificare nulla), impedendo così ai colleghi della maggioranza di presentare emendamenti e respingendo quelli dell'opposizione, non sta più in piedi. Questo è il ragionamento che volevo fare. Quindi il testo comunque tornerà al Senato ed è necessario a questo punto che si prendano seriamente in esame gli emendamenti presentati.
Per quanto riguarda il merito delle nostre pregiudiziali, le questioni sono di due tipi: la prima attiene al rapporto che passa tra l'impianto del testo presentato dal Governo e approvato dal Senato e l'articolo 117 della Costituzione, che come richiamava prima la collega De Simone, riguarda sostanzialmente lo statuto costituzionale della scuola.
La lettera n), del primo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva sulle norme generali sull'istruzione. Il secondo comma dello stesso articolo tratta dell'istruzione come materia di legislazione concorrente stabilendo che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Quindi, lo Stato detta le norme generali e i principi fondamentali, spettando poi alle regioni l'attuazione dei principi fondamentali nell'ambito del proprio potere statutario.
Se guardiamo il provvedimento nell'attuale formulazione, mi chiedo: le norme previste all'articolo 2 e seguenti cosa sono? Sono disposizioni generali o principi fondamentali? Sembrerebbero disposizioni generali perché il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo è delegato adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione. E i principi fondamentali dove sono? Praticamente, siamo di fronte ad una legislazione in materia concorrente, dove non ci sono principi fondamentali a meno che, all'intero di questa materia, il Governo non ritenga di dettare insieme norme generali e principi fondamentali. Il che andrebbe al di là della delega, in quanto ciò non è previsto.
Un altro problema assai delicato - che credo stia a cuore anche ai colleghi della maggioranza - è quello relativo al rapporto che intercorre tra Parlamento e Governo e tra Stato centrale e regioni in ordine a chi abbia il potere di determinare i principi fondamentali. Non credo assolutamente - e dello stesso avviso è anche gran parte della dottrina costituzionalista - che il Governo possa farsi delegare ad emettere i principi fondamentali. Infatti, in base alla Costituzione, la delega vale per ben altro.
Qui, invece, siamo di fronte ad un Governo che non ci dice bene cosa voglia fare. L'espressione «principi fondamentali», in questo disegno di legge, non esiste, non si sa quali siano tali principi e si prevede una delega che riguarda tanto le norme generali quanto quelle che dovrebbero spettare alle regioni.
Da questo punto di vista, il presente provvedimento è assolutamente fuori dall'articolo 117 della Costituzione e, allo stesso modo di altri provvedimenti adottati da questo esecutivo,
si presta alle eccezioni di costituzionalità. Infatti, come sappiamo, la Corte costituzionale è stata più volte chiamata ad intervenire su materie per le quali lo Stato centrale è entrato pesantemente in competenze regionali.
Il secondo profilo riguarda i diritti fondamentali dei cittadini. Invito i colleghi ad osservare l'articolo 7 che, al comma 4, contiene una disposizione di particolare gravità. In particolare, in tale comma si prevede che non vi è un uguale assetto dei diritti dei bambini e delle bambine italiane in qualunque comune vivano. Infatti, si stabilisce che l'età per l'iscrizione alla scuola dipende dalle risorse dei comuni a seconda delle disponibilità finanziarie dello Stato. Ciò vuol dire che un comune ricco consentirà ai bambini di iscriversi prima e un comune povero no. Dunque, i comuni del nord o del centro, che sono in media più ricchi, daranno una chance in più ai bambini e alle bambine, mentre i comuni del sud, che in media sono più poveri, daranno una chance di meno a tali soggetti; il che vuol dire anche un accesso diverso al mercato del lavoro.
Si tratta di una disposizione che viola profondamente i diritti fondamentali dei cittadini e spero che, nel corso dell'esame del provvedimento, questa norma sia sostanzialmente modificata, in quanto non si possono lasciare le garanzie dei diritti fondamentali alle disponibilità finanziarie dei comuni.
La terza questione riguarda la copertura finanziaria del disegno di legge in esame. Anche dalle dichiarazioni testé rese dal relatore per la maggioranza, è chiaro che il provvedimento è privo di copertura finanziaria. So che, su questo terreno, si vorrebbe ricorrere ad una manovra già adoperata a proposito del fisco e che si userà per la previdenza, vale a dire quella di procedere ad un'attuazione graduale del provvedimento. Chiunque si occupa di scuola sa bene che l'attuazione graduale, in questa materia, non è possibile né si può far dipendere il livello dei diritti dalle disponibilità finanziarie. Per cui, finché non ci sarà una parola chiara su quante risorse vi sono - che, tra l'altro, non devono dipendere via via dalle singole leggi finanziarie, ma devono essere conosciute prima e permanentemente - poniamo i nostri figli, i nostri nipoti, la nostra scuola e le giovani generazioni in balia dei cicli economici.
Credo che questo non accada in nessun paese del mondo. Ed è chiaramente una formidabile lesione dei diritti di uguaglianza dei cittadini.
Alla fine, vorrei affrontare una questione che non so quanti colleghi interesserà, ma interessa molto noi e credo che interessi anche lei, signor Presidente.
Ad un certo punto, nell'articolo 2 del provvedimento si dice che è promosso il conseguimento di una formazione spirituale e morale. Ripeto: spirituale e morale. Spirituale e morale: se sono sinonimi, allora basta un termine. Basta «morale». Se non sono sinonimi, significano qualcosa che o non ha alcun fondamento o è espressione di uno spirito totalitario. Spirituale vuol dire geistig: dello spirito.

PRESIDENTE. Sì, geistig: è la filosofia dello spirito. Hegel. La morale faceva parte...

LUCIANO VIOLANTE. Però, c'è un punto molto importante: la condizione spirituale è cosa completamente diversa dalla condizione etica. È chiaro? Ciò che manca qui dentro è la formazione civile, sottosegretario Aprea. Questa scuola non si occupa della formazione civile. Si occupa di altro. Si occupa di un dato spirituale metafisico, che, a mio avviso, contrasta con la libertà di coscienza e con la libertà di opinione religiosa, previste all'interno del nostro ordinamento costituzionale, e non cura la formazione civile.
E qui arriviamo alla parte finale. Signor Presidente, ricordo che, durante la scorsa campagna elettorale, un manifesto della Casa delle libertà o di Forza Italia - non ricordo - faceva riferimento a tre «I»: internet, inglese e un'altra parola. Credo che fosse: impresa. Non si faceva riferimento ai valori civili perché è tipico della cultura mercantile che la scuola non si occupi dei valori civili, che la scuola non formi cittadini, che la scuola non formi a questi valori ma che formi soltanto soggetti produttori.
Qui c'è la grande differenza tra noi e voi. Il grande motivo di differenza tra il progetto della destra e il progetto del centrosinistra in materia di scuola è che voi non state pensando ad un cittadino formato in una scuola uguale in
tutto il paese. Per noi la scuola è un luogo di promozione sociale, è un luogo in cui chi non sa, può sapere, in cui chi non ha può sapere come chi ha. Questa scuola non è così. Questa scuola è un luogo - come dire - ideologico; è un luogo di formazione puramente burocratica; è un luogo in cui manca totalmente la possibilità dei singoli istituti scolastici di articolare i contenuti dell'insegnamento secondo la propria autonomia.
Questi sono i motivi di fondo per cui siamo contrari al provvedimento. Oltretutto, sottosegretario Aprea, crediamo che questo provvedimento sia contrario ad alcuni assi fondamentali, in quando ricostruisce una scuola verticale, una scuola basata sull'autoritarismo e su valori di carattere autoritario, che non forma i cittadini. Questo è l'elemento di fondo. E per questo siamo profondamente contrari a questo testo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Maccanico ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito n. 1.

ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, quello in esame è un disegno di legge di eccezionale rilievo, perché riguarda il nuovo ordinamento del nostro sistema scolastico e perciò merita un esame particolarmente approfondito. La prima considerazione che la lettura del disegno di legge suggerisce riguarda la sua compatibilità, la sua aderenza o meno alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, introdotta con la riforma del titolo V, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Secondo il nuovo testo dell'articolo 117, lo Stato ha competenza esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione e in materia di determinazione dei livelli essenziali dei servizi scolastici. A parte le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali dei servizi scolastici, l'istruzione è materia di competenza concorrente Stato regioni, il che comporta per lo Stato l'onere di fissare i principi fondamentali che devono ispirare la potestà legislativa regionale in materia di istruzione. Si tratta, quindi, per lo Stato di due competenze ben distinte. La prima consiste nello stabilire le norme generali e i livelli essenziali dei servizi scolastici: competenza esclusiva. La seconda consiste nel definire i principi fondamentali della legislazione regionale in materia di istruzione: competenza concorrente.
Ora mi pare che il disegno di legge trascuri totalmente questo nuovo impianto ordinamentale previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Innanzitutto, l'area coperta dalle deleghe è di ampiezza tale da rendere veramente incomprensibili quali siano le competenze regionali: si tratta di una pervasività che non lascia spazio residuo. Potrebbe sembrare che sotto il vasto ombrello della delega si intenda comprendere sia le norme generali, sia i principi fondamentali che dovrebbero ispirare la competenza regionale in materia: ciò non è consentito. Non si tratta, come ho detto, di norme sovrapposte, ma di norme di natura diversa. Infatti, se il ricorso allo strumento della delega è certamente legittimo quando si tratta di competenze esclusive dello Stato, come sono le norme generali e quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni, esso non lo è quando si tratta di fissare i principi fondamentali della legislazione regionale in materia di legislazione concorrente e ciò per due ragioni: una logica e l'altra ordinamentale. Quella logica è che le norme deleganti per l'articolo 76 della Costituzione devono contenere principi e criteri direttivi. Sono pensabili principi e criteri direttivi di principi fondamentali della legislazione regionale? Sarebbe un vero caso di petitio principii. La ragione ordinamentale è che la determinazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale deve necessariamente essere competenza del Parlamento, perché l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 dispone una procedura aggravata per i disegni di legge che riguardano materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, vale a dire le materie di legislazione concorrente. La procedura prevede il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali integrata dai rappresentanti regionali e l'impossibilità di superare questo parere se non con votazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questa procedura esclude la possibilità del ricorso alla delega.
Com'è evidente, norme generali e principi fondamentali per la legislazione regionale sono disposizioni di genere diverso: il disegno di legge in esame ignora questa distinzione. Un'altra distinzione che il disegno di legge ignora è quella tra istruzione e formazione professionale. Quest'ultima è competenza esclusiva
delle regioni e non può essere confusa con l'istruzione che è diritto di ogni cittadino. Ora il Governo non troverebbe in me né opposizione, né riserva se il suo intento fosse quello di riportare all'esclusiva competenza dello Stato tutta la materia dell'istruzione e della formazione professionale. Potrei anche plaudire, ma per realizzare questo intento dovrebbe seguire la via della riforma dell'articolo 117 della Costituzione, non quello di una legge di delega che apertamente contrasta con la normativa costituzionale vigente. In realtà, il Governo segue una linea opposta e del tutto contraddittoria. Mi domando come può lo stesso Governo presentare questo disegno di legge di delega, che quasi cancella la competenza concorrente delle regioni, e il disegno di legge costituzionale detto della devolution che prevede al contrario il trasferimento alle regioni della competenza esclusiva in materia di istruzione? Si tratta di una contraddizione che ha rilevato lo stesso Comitato per la legislazione e che a me pare veramente insanabile, poiché si tratta di un tema decisivo per l'avvenire del paese l'istruzione, questa contraddizione è veramente intollerabile e pericolosa e investe in pieno la nostra responsabilità di legislatori.
Un altro rilievo riguarda la copertura finanziaria del disegno di legge a norma dell'articolo 81 della Costituzione. Se ne è parlato, ma è bene ribadire che è chiaro che la copertura finanziaria di cui all'articolo 7 è del tutto parziale e limitata. Infatti, al terzo comma dell'articolo 1 si prevede che, per la realizzazione delle finalità della legge, il ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca predisporrà un piano programmatico di interventi finanziari: ciò non è consentito. Una legge di delega non può rinviare a data successiva la sua entrata in vigore l'indicazione della copertura finanziaria del provvedimento stesso. E poi, che cos'è un piano programmatico di intervento? Sarà esso sottoposto al Parlamento? La norma richiamata non lo dice.
Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali ritengo fondate le questioni pregiudiziali che abbiamo presentato (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Volontè, al quale ricordo che ha cinque minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, leggendo le pregiudiziali di costituzionalità al disegno di legge n. 3387, concernente la delega al Governo alla cosiddetta «riforma Moratti», viene quasi spontaneo evocare donna Prassede, di manzoniana memoria, che, purtroppo, tra le poche idee ne possedeva delle storte. Questo difetto, che l'ironico e acuto romanziere mostra di non saper sopportare, appare lampante nel leggere le varie questioni sollevate dai documenti depositati. Infatti, le idee storte, cioè deformate e tortuose, possono essere raggruppate in due grandi categorie: quella delle supposizioni inesistenti e quella delle mistificazioni banali. Innanzitutto, fanno parte delle prime gli addebiti di spingere verso l'attuazione del regionalismo mediante uno strumento improprio, di modificare il concetto di obbligo scolastico trasformandolo in un fantomatico diritto-dovere, di disporre l'adozione di regolamenti su materie che non riteniamo di competenza esclusiva dello Stato, di pregiudicare la possibilità d'iscrizione al primo anno della scuola d'infanzia subordinandola alla disponibilità delle risorse dei comuni, di disciplinare l'oggetto di legislazione concorrente con provvedimenti demandati alla potestà esclusiva del Parlamento. Si tratta di cinque imputazioni prive di uno straccio di prove e facilmente confutabili sulla base sia di una ricognizione rigorosa del testo in esame sia di un sorvolo lento sostenuto dal buonsenso. Si scopre così, senza alcuna ombra di dubbio, che il processo regionalistico non nasce oggi, che l'obbligo di istruzione e di formazione è tuttora cogente, che il potere regolamentare non esce dalla propria sfera di pertinenza, che l'accesso al servizio della scuola d'infanzia è aperto a tutti e che qualsiasi pervasività ed invadenza dello Stato sono scongiurate. Inoltre, fanno parte delle seconde, le obiezioni di ricorrere impropriamente allo strumento della delega, di accentuare la differenziazione sociale e territoriale della scuola, di scaricare sulle regioni tutto il peso relativo all'istruzione ed alla formazione, di creare un vuoto di un biennio a seguito dell'abrogazione delle leggi in vigore, di operare un'inopportuna equiparazione tra l'istruzione e la formazione; detto ciò, risulta semplicemente ridicolo incolpare il Governo attuale di aver chiesto una delega in bianco, quando il più settario dei colleghi deputati può constatare che l'articolato del disegno di legge n. 3387 è fin troppo minuzioso nella specificazione dei criteri, delle condizioni e delle soluzioni da adottare. In ogni caso, se si desidera valutare la cosa allora bisogna dire che l'espropriazione del Parlamento anche in questa materia si è verificata nel quinquennio 1996-2001. Inoltre, la seconda, la terza e la quarta contestazione appaiono completamente evanescenti, in quanto le opzioni inserite nel testo non provocano alcuna disparità; l'affidamento alle regioni di compiti e di responsabilità non esime lo Stato nell'adempimento di incombenze riferibili agli aspetti ordinamentali e curricolari; l'abrogazione di legge non ancora applicata non interrompe affatto l'erogazione del servizio nel periodo d'implementazione della nuova; quanto, infine, al pareggiamento del concetto di istruzione e di formazione si fa rilevare che esso è stato codificato dalla legge n. 30 del 2000 sul riordino dei cicli scolastici, tenacemente imposta dal Governo di centrosinistra. L'articolo 1, comma 1 di tale legge - che somiglia molto all'incipit di un'enciclica papale recita: «Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona umana». Scusi Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, lei è autorizzato ad intervenire, ma nei dintorni dell'oratore sarebbe apprezzabile il silenzio. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Fu, ed è, una sentenza apprezzabile e condivisa anche per l'intera Casa delle libertà, l'unica nota positiva di quella legge, tanto che il ministro Letizia Moratti non ha esitato a farla propria e ad inserirla nel suo disegno di legge. Mentre l'ex ministro Berlinguer si è fermato sulla soglia di un'innovazione coraggiosa, ripiegando e preferendo la comoda soluzione di un sistema integrato, nel senso che la formazione professionale resta subalterna al percorso dell'istruzione e della formazione scolastica e lo integra divenendo, fra l'altro, una discarica per i più deboli in una visione scolarocentrica, il ministro Moratti, invece, ha compiuto un grande passo in avanti delineando un sistema educativo binario articolato su due canali paralleli, graduati ed interattivi. Preliminari sono due attenzioni. La prima è per la fondazione teorica dei due canali che trovano nel concetto di istruzione e nel concetto di formazione, disgiunti ma non separati, i due principi ispiratori, i due cardini regolatori, i due corollari qualificanti.
La seconda è per la rigenerazione transitiva dell'assetto vigente nei due canali in cui, con significative modifiche, dovrebbe venire accolto tutto ciò che risulta conveniente, redditizio e riuscito nel regime attuale. Non si tratta di un semplice riciclaggio delle cose passate e presenti, ma di una ricostruzione complessiva della tradizione scolastica italiana. Tuttavia, il disegno di legge n. 3387, all'esame della Camera, non viene considerato né una Sacra Bibbia né una pietra fiolosofale capace di tramutare in vile metallo ogni oro pregiato.
I gruppi parlamentari della Casa delle libertà hanno compreso le buone ragioni del Governo e del ministro Moratti; hanno aderito al loro invito e deciso di rappresentare le loro proposte, con ordini del giorno non declamatori, alcuni contenuti che, nel rispetto delle norme varate, devono trovare accoglienza. Ogni gruppo parlamentare, nel quadro delle politiche per l'istruzione e la formazione, crede in alcuni valori e nelle formule in cui gli stessi si reificano: mi riferisco alla ritardata e graduale attuazione dell'anticipo, alla natura e alla dignità del secondo canale che deve essere autorevole come il primo, alla preparazione dei docenti e alla loro qualificazione professionale, alla tutela degli istituti con peculiari caratteristiche di natura tecnica e professionale e al ristabilimento di un alto grado di equanimità e di parità tra le diverse categorie di precariato.
Per tali motivi, chiedo, a nome della Casa delle libertà, l'espressione di un voto contrario sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate al provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti di tempo.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione, anche se con un po' di fatica per il brusio che giustamente il collega ha lamentato, ciò che poco fa ha affermato il collega Volontè; egli, tuttavia, non mi ha convinto, anzi credo di poter dire che non ci ha convinti.
Ho sottoscritto insieme agli altri colleghi del centrosinistra la questione pregiudiziale di costituzionalità e quella di merito presentate al provvedimento ed illustrate dal collega Maccanico e dal presidente Violante. Condivido tutto ciò che essi hanno affermato in merito ed in particolare la rigorosa esposizione e le motivazioni addotte dal collega Maccanico anche sotto il profilo costituzionale.
Collega Volontè, colleghi della maggioranza, credo che se voi leggeste, forse molti di voi non lo hanno ancora fatto, con attenzione il disegno di legge in esame vi accorgereste che, effettivamente, vi sono molti motivi, sia sotto il profilo costituzionale sia sotto quello del merito, per essere fortemente critici e per deliberare, come noi proponiamo, una sospensione dell'esame del suddetto.
Siamo di fronte ad una situazione generale che potrei definire (tra virgolette e senza offesa per nessuno) «schizoide»: con una mano, il Governo (firmatari Berlusconi e Bossi) presenta una riforma dell'articolo 117 della Costituzione, la cosiddetta devoluzione, con la quale si attribuisce competenza esclusiva alle regioni in materie che riguardano l'istruzione, mentre con l'altra mano (mi riferisco al disegno di legge in esame), si autoattribuiscono da parte della maggioranza al Governo competenze anche in quelle materie che già oggi non sono di competenza esclusiva dello Stato, ma di competenza concorrente, come risulta dalla lettura dell'articolo 117 della Costituzione. Secondo il comma 3 del suddetto articolo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...), istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (...)». Dalla lettura del testo costituzionale risulta assolutamente evidente, quindi, che le materie dell'istruzione e della formazione professionale rientrano già oggi (non occorre aspettare Bossi) nella competenza esclusiva o residuale, come
dicono i costituzionalisti, delle regioni e sulle medesime il Governo non può intervenire legislativamente in alcun modo.
Altre materie, oggetto di questo disegno di legge, rientrano comunque nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e, quindi, sulle medesime il Parlamento può esclusivamente dettare i principi fondamentali, mentre le suddette sono, secondo il disegno di legge in esame, ricomprese in altre, norme generali sull'istruzione e determinazione dei livelli essenziali, disciplinate dal secondo comma dell'articolo 117 sulle quali effettivamente lo Stato ha legislazione esclusiva.
Tuttavia, mentre su queste materie potrebbe esserci una delega legislativa, cioè su quelle materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato, sulle materie di competenza concorrente, dove lo Stato, tramite il Parlamento, non può che dettare i principi fondamentali, è inimmaginabile che vi sia una delega legislativa al Governo perché se Parlamento deve già dettare principi fondamentali, non si comprende come possano esservi principi e criteri direttivi sui principi fondamentali.
Si tratta quindi di una schizofrenia «istituzionale» nel rapporto fra il disegno di legge costituzionale Bossi, che vedo qui presente, in materia di devoluzione e questo disegno di legge; vi è schizofrenia inoltre in materia di rapporti fra la competenza esclusiva dello Stato, la competenza concorrente fra Stato e regione e quella residuale di primaria competenza delle regioni.
Si lede quindi sotto diversi profili l'articolo 117 della Costituzione vigente; è come se voi voleste cambiare il testo costituzionale, da una parte, attraverso la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, attraverso il disegno di legge sulla devoluzione, - la procedura è corretta, il testo è sbagliato -, e dall'altra addirittura modificare il contenuto della norma costituzionale attraverso un disegno di legge ordinario, ledendo quindi non soltanto l'articolo 117 della Costituzione, non soltanto l'articolo 76 della Costituzione in materia di leggi delegate, ma anche lo stesso fondamentale articolo 138 della Costituzione che prevede le procedure di revisione costituzionale.
Inoltre, e mi avvio alla conclusione, in questo disegno di legge è prevista una potestà regolamentare in capo al Governo sull'intera materia, anche su quelle materie oggetto di competenza concorrente o addirittura su quelle oggetto di competenza residuale delle regioni, quando l'articolo 117 comma quinto prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia e quindi con questo disegno di legge si invade anche sotto il profilo delle competenze oggetto delle fonti regolamentari, l'ambito riservato alla fonte regolamentare. Da ultimo:
vi è una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda il profilo della copertura finanziaria.
Per questo insieme di ragioni, invitiamo ad esprimere voto favorevole sulle pregiudiziali di costituzionalità e su quella di merito che i gruppi dell'Ulivo congiuntamente hanno presentato (Applausi dei deputati del gruppo del Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Titti De Simone nn.1e 2 e Violante ed altri e n.3.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 406
Votanti 402
Astenuti 4
Maggioranza 202
Hanno votato 170
Hanno votato no 232
Sono in missione 63 deputati.
(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Maccanico ed altri n. 1.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 404
Votanti 400
Astenuti 4
Maggioranza 201
Hanno votato 170
Hanno votato no 230
Sono in missione 63 deputati.
(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Ricordo che la discussione sulle linee generali avrà luogo oggi al termine delle votazioni.

Segue Discussione

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