Assegno per il nucleo famigliare

a cura del prof. Pietro De Paolis

In aggiunta allo stipendio mensile spetta al dipendente della scuola un altra somma in Euro che dipende da particolari situazioni della famiglia a cui appartiene il dipendente. In particolare l'assegno spetta solo se vi è almeno un figlio del dipendente con età inferiore agli anni 18, o almeno un figlio che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, anche se ha una età maggiore dei 18 anni;unitamente ad altre condizioni che diremo in seguito. 

L'assegno è regolato dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153; istruzioni applicative sono comprese nella Circolare del Ministero del Tesoro del  27 giugno 1988, n. 31 - trasmessa con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 4 luglio 1988, n. 184; modifiche sono state apportate con Circolare del Ministero del Tesoro  del 11 giugno 1990, n. 42 - trasmessa con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 giugno 1990, n. 178.

Condizioni per ottenerlo

Vi sono tre elementi importanti per vedere se l'assegno spetti oppure no:

1 - Elemento soggettivo, cioè la composizione del nucleo famigliare; l'assegno, infatti, è uno solo per la stessa famiglia e va concesso ad uno solo dei componenti della famiglia della famiglia che ne hanno diritto.

Il nucleo famigliare è costituito da:

- i coniugi, cioè i genitori del figlio minore; di norma sono due e si esclude il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

- i figli, inclusi quelli avuti da precedente matrimonio, di età inferiore ai 18 anni; 

- i figli che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, siano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, anche se hanno una età maggiore dei 18 anni; per cui non fanno parte del nucleo famigliare i figli studenti universitari con età superiore ai 18 anni; né i figli disoccupati maggiorenni;

- fratelli, sorelle e nipoti del dipendente, solo nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempre che o abbiano una età inferiore ai 18 anni, oppure che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, siano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, anche se hanno una età maggiore dei 18 anni.

Del nucleo famigliare non fanno parte i genitori del dipendente.

Nel caso di coniugi separati con affidamento dei figli minori o maggiorenni inabili, al coniuge non lavoratore, né pensionato, l'assegno va corrisposto a quest'ultimo  in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento; ( vedi articolo 221, legge 19 maggio 1975, n. 151).

Nel caso di coniugi separati, entrambi lavoratori, ed entrambi affidatari di figli minori o maggiorenni inabili, l'assegno va ripartito in proporzione al numero di figli avuti in affidamento.

2 - Elemento oggettivo, cioè il reddito soggetto all'IRE di tutti i componenti del nucleo famigliare. Per valutare il reddito occorre sommare i redditi soggetti ad IRE, detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali.

Il reddito da considerare è quello dell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno solare. 

Esempio

Per l'assegno in godimento dal 1° luglio 2006 occorre considerare il reddito prodotto nell'anno solare 2005, dichiarato nel modello IRE Unico 2006.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva se superiori a € 1032,91.

Non si considerano: l'indennità di buona uscita o TFS, il trattamento di fine rapporto o TFR, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le somme di natura risarcitoria, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento. Non si considera il reddito derivante dall'assegno del nucleo famigliare percepito nell'anno solare precedente.

3 - Prevalenza del reddito da lavoro dipendente rispetto al reddito complessivo; cioè il reddito proveniente da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente deve essere uguale o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo famigliare, come definito in precedenza al punto 1.

Richiesta e documentazione

Per ottenere l'assegno per il nucleo famigliare occorre presentare alla scuola di servizio una apposita richiesta, mediante uno stampato fornito dalla scuola; per la documentazione da allegare bastano delle semplici dichiarazioni di chi presenta la domanda e del coniuge, con firma non autenticata. 

Le variazioni di composizione del nucleo famigliare vanno comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi.

In caso di assenze non retribuite l'assegno viene ridotto in proporzione; nel caso di servizio con orario inferiore a quello di cattedra l'assegno va corrisposto per intero; così pure per intero va corrisposto in caso di privazione dello stipendio per motivi disciplinari.

Entità dell'assegno

La somma dell'assegno varia in base alla composizione del nucleo famigliare e in base al reddito, secondo le tabelle che vengono aggiornate annualmente.

Con effetto dal 1° luglio 2005 è stata emanata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 giugno 2005, n. 20 che rivaluta sia i livelli di reddito famigliare sia l'importo dell'assegno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. A partire dal 1° luglio 2005 la variazione percentuale è stata del 2,0 %

Per l'uso pratico occorre prima individuare la tabella che si riferisce alla composizione del nucleo famigliare; successivamente si scorre la tabella in base al reddito e al numero di componenti il nucleo famigliare e si ottiene l'importo mensile in Euro. ( vedi tabelle)

prof. Pietro De Paolis

 

2005