Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici Uff. I
Prot. n. 14642Roma, 13 ottobre 2004
DestinatariOggetto: Scuole del sistema nazionale di istruzione statali e paritarie, e scuole legalmente riconosciute. - Corsi on-line.
Continuano
a pervenire segnalazioni di casi in cui scuole appartenenti al sistema nazionale
di istruzione, statali o paritarie, attivano o si propongono di attivare corsi
on-line non come metodologia didattica che caratterizza alcune parti dei
percorsi formativi bensì come modalità di erogazione del servizio scolastico
alternativa a quella ordinaria della frequenza da parte degli alunni.
La presente nota, concordata con la
Direzione Generale dello studente, mira a fornire indirizzi di ordine generale
sulla complessa questione che presenta una pluralità di aspetti e di
implicazioni meritevoli di approfondimento e puntualizzazioni.
Sembra necessario premettere che tutte
le norme che disciplinano il servizio scolastico e l'itinerario degli alunni
fino al conseguimento del titolo conclusivo dei corsi di istruzione secondaria
superiore presuppongono implicitamente che i giovani frequentino un'istituzione
scolastica in presenza fisica nell'arco temporale di durata delle lezioni. Il
servizio pubblico di istruzione non mira infatti soltanto a realizzare
apprendimenti comunque realizzati da parte degli alunni ma persegue l'obiettivo
più ampio di contribuire alla crescita della persona umana in tutta la sua
poliedricità, finalità rispetto alla quale un ruolo determinante ed essenziale
è affidato alla quotidiana interazione degli alunni fra di loro e con i docenti
all'interno di classi o comunque di gruppi. Qualsiasi organizzazione del
servizio che trascuri tali aspetti, priverebbe la "scuola" del suo
elemento fondante mutandone completamente natura e scopi e degradandone il ruolo
e la missione da comunità educante ad agenzia formativa, sia pure di
qualificata valenza. Tale assunto non poggia le sue basi solo su considerazioni
di ordine teorico ma trova riscontro anche nelle norme vigenti tra le quali ci
si limita a citarne solo alcune tra le più significative:
il recentissimo decreto legislativo n. 59/2004, (articolo 11, commi 1 e 3), sia pure limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado ma come espressione di un principio generale, richiede, ai fini della validità dell'anno, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale e pone il comportamento degli alunni fra gli elementi da considerare in sede di valutazione;
l'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 individua come primaria espressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche il Piano dell'offerta formativa, documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche elaborato in interazione con i genitori, gli studenti e le forze sociali, economiche, culturali ed istituzionali operanti sul territorio;
le norme in materia di itinerario scolastico e di carriera degli studenti non sono state oggetto di abrogazione da parte di nessuna delle norme di revisione ordinamentale degli ultimi anni.
Dalla
succinta analisi che precede emerge che lo schema fondamentale sul quale riposa
il servizio "scuola" presuppone necessariamente un organizzazione
complessa le cui finalità non possono trovare piena realizzazione al di fuori
di gruppi "reali" di allievi. L'introduzione di un assetto per classi
o gruppi "virtuali" è estraneo al servizio stesso in quanto non
riconducibile ai canoni fondamentali della vita scolastica.
La questione dei corsi on-line gestiti
a distanza attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie va esaminata alla luce
dei principi fondamentali di cui sopra nell'intento di evitare che gli strumenti
di una didattica innovativa, pur nella loro indubbia validità, possano divenire
fattore di alterazione ordinamentale e privare la "scuola" di valenze
imprescindibili. Tra l'altro si osserva che tale metodologia non consente
l'utilizzo dei laboratori sottraendo ai percorsi che li prevedono un altro
momento fondamentale. Ne' può sostenersi che siffatte modalità di erogazione
del servizio costituiscano libera manifestazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche ed in particolare dell'autonomia didattica prevista
dall'articolo 4 del citato D.P.R. 275/'99. Essa infatti si esplica nelle aree
disciplinate dal medesimo articolo e non può spingersi fino ad incidere
sull'assetto ordinario dell'iter scolastico che, costituendo parte essenziale
dell'ordinamento, è retto da norme generali riservate alla competenza esclusiva
dello Stato e non derogabili da altri organi istituzionali.
E' peraltro evidente che tutto quanto
precede manifesta la sua piena validità quando ci si riferisce ad alunni in
ordinaria età scolare che debbono frequentare i corsi preordinati al rilascio
di titoli di studio con valore legale i quali costituiscono l'esito di un
percorso formativo nel quale i principi esposti sono immanenti e non
sostituibili.
Laddove questo quadro di esigenze non
sussiste, in quanto i corsi di formazione a distanza hanno destinatari diversi
da quelli per i quali l'ordinamento scolastico è stato strutturato ed
organizzato nel suo iter ordinario, la legittimità di modalità didattiche
on-line non può essere negata. E' ciò che avviene nei corsi per adulti o per
soggetti in gravi condizioni fisiche che non consentano spostamenti nelle sedi
scolastiche, ove ricorrano peraltro particolari condizioni da verificare volta
per volta. Infatti anche le attività formative strutturate in funzione di tali
utenti soggiacciono a ben precise regole organizzatorie che comportano la
frequenza alle lezioni quale fattore che consente agli apprendimenti di
arricchirsi di quelle valenze derivanti dal realizzarsi all'interno di un gruppo
in dialettica costante e dinamica. Occorre quindi la presenza di oggettivi
elementi ai quali possa essere attribuito carattere derogatorio degli assetti
ordinari, quali, ad esempio, la distanza della sede scolastica dal luogo di
residenza per gli studenti lavoratori o le condizioni fisiche cui si accennava
in precedenza. In tali casi la formazione on.line consente di recuperare al
circuito formativo soggetti che altrimenti ne resterebbero esclusi e svolge una
funzione meritoria nel quadro della piena valorizzazione delle risorse umane del
paese.
Ciò detto, peraltro, il problema va
esaminato dall'ulteriore punto di vista della possibilità di considerare i
soggetti cui il servizio viene prestato con modalità on-line come alunni
interni, in particolare in sede di esami conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore. Questi ultimi costituiscono l'anello terminale di una
catena organizzativa riferibile ai percorsi formativi strutturati sullo schema
tipico di erogazione del servizio. Ne deriva che il quadro di regole che
disciplina gli esami di stato per gli alunni interni non appare automaticamente
trasferibile ed applicabile in percorsi strutturati su schemi organizzativi
articolati con modalità alternative agli assetti ordinamentali tipici. Fermo
restando, quindi che i corsi on-line, nei limiti sopraevidenziati, costituiscono
legittima ed opportuna modalità di recupero alla formazione di talune
particolari categorie di soggetti, essi vanno ricondotti alle fattispecie di
attività preordinate alla preparazione agli esami conclusivi del ciclo
secondario superiore con la conseguenza che gli interessati debbono assumere la
qualità di candidati privatisti alla cui normativa va fatto riferimento per
l'ammissione agli esami.
In relazione a tutto quanto
sopraesposto le SS.LL. vorranno svolgere attenta opera di vigilanza sulle
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nonché legalmente riconosciute,
ubicate nel territorio di rispettiva competenza, al fine di consentire eventuali
iniziative proposte in materia, o di ricondurre quelle già eventualmente
attivate, nell'ambito degli orientamenti e dei limiti indicati con la presente
nota. Ciò anche al fine di evitare il consolidarsi in capo agli interessati di
aspettative non aderenti ai principi generali del vigente quadro normativo.
Si ringrazia per l'attenzione e si
confida sullo sperimentato spirito di collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
Indice di tutte le pagine del sito