DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 51 del 2-3-2004- Suppl. Ordinario n.31)

 
testo in vigore dal: 3-3-2004

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
Capo I
Scuola dell'infanzia

                               Art. 1.
                Finalita' della scuola dell'infanzia

  1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale,
concorre  all'educazione  e  allo  sviluppo  affettivo, psicomotorio,
cognitivo,  morale,  religioso  e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone  le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita',
apprendimento,   e   ad  assicurare  un'effettiva  eguaglianza  delle
opportunita'  educative;  nel rispetto della primaria responsabilita'
educativa  dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle
bambine  e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica
e   pedagogica,  realizza  il  profilo  educativo  e  la  continuita'
educativa  con  il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.
  2.  E'  assicurata  la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita'  di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si
provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo
1  della  legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di
copertura  finanziaria  definite  dall'articolo  7,  comma  8,  della
predetta legge.
  3.  Al  fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma
1,  gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i
competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

 


          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al preambolo:
              - Si  riporta  il  testo degli artt. 76, 87 e 117 della
          Costituzione:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87. Il  Presidente  della  Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato».
              - La  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  reca: «Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale».
              - Il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.    21. - 1.    L'autonomia    delle   istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,   capo III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche].
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d)  valorizzazione  del collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione   province  d'Italia -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  e  del  comma 8
          dell'art.  7  della  legge  28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale):
              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in     materia    di    istruzione    e    di    formazione
          professionale). - 1.  Al  fine di favorire la crescita e la
          valorizzazione  della persona umana, nel rispetto dei ritmi
          dell'eta'  evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di
          ciascuno  e  delle  scelte  educative  della  famiglia, nel
          quadro   della  cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in
          coerenza  con  il  principio di autonomia delle istituzioni
          scolastiche    e   secondo   i   principi   sanciti   dalla
          Costituzione,  il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente    legge,    nel    rispetto    delle   competenze
          costituzionali  delle  regioni  e  di comuni e province, in
          relazione  alle  competenze  conferite  ai diversi soggetti
          istituzionali,    e    dell'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.
              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
          4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
          delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
          decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque  adottati.  I  decreti  legislativi  in materia di
          istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
          intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997.
              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b)   dell'istituzione   del   Servizio  nazionale  di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e)  della  valorizzazione professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto-dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.
              4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
          decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
          4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
          criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
          vigore.».
              «8.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 7 la cui
          attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica  sono  emanati solo successivamente all'entrata in
          vigore   di   provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie.».

Art. 2. Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

 
Art. 3.
Attivita' educative

  1.  L'orario  annuale  delle  attivita'  educative  per  la  scuola
dell'infanzia,  comprensivo  della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni  scolastiche  autonome e all'insegnamento della religione
cattolica   in  conformita'  all'Accordo  che  apporta  modifiche  al
Concordato   lateranense  e  relativo  Protocollo  addizionale,  reso
esecutivo  con  legge  25 marzo  1985,  n.  121,  ed alle conseguenti
intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore,
a  seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia,
tenuto conto delle richieste delle famiglie.
  2.  Al  fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti
curano  la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la
relazione  con  la  famiglia  in continuita' con il primario contesto
affettivo  e  di  vita  delle  bambine  e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia  delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune
forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in
continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.
  3. Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1
e 2 e' costituito l'organico di istituto.
  4.  La  scuola  dell'infanzia  cura  la  documentazione relativa al
processo  educativo  ed  in particolare all'autonomia personale delle
bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

 


          Nota all'art. 3:
              - La  legge  25 marzo  1985, n. 121, reca: «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984   che  apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».
Capo II
Primo ciclo di istruzione

Art. 4.

Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.

6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

Capo III
La scuola primaria

Art. 5.

Finalita'

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversita' individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilita', promuove, nel rispetto delle diversita' individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamehtali della convivenza civile.

Art. 6.

Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 7.

Attivita' educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonche' l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e' costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita' e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalita' non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, e' affidato ai docenti responsabili delle attivita' educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarita' didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attivita' di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attivita' di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalita' di svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilita' strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualita' dell'insegnamento-apprendimento.

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attivita' educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attivita' obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Art. 8.

La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attivita' educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Capo IV
Scuola secondaria di primo grado


Art. 9.

Finalita' della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Art. 10.

Attivita' educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonche' l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e' costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita' e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalita' non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 e' affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attivita' di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Art. 11.

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di eta'.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Capo V
Norme finali e transitorie

 
Art. 12.
Scuola dell'infanzia

  1.  Nell'anno  scolastico  2003-2004  possono  essere iscritti alla
scuola  dell'infanzia,  in forma di sperimentazione, volta anche alla
definizione  delle  esigenze  di  nuove  professionalita' e modalita'
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta'
entro  il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei
posti,  la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi
e   delle  risorse  finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli  obblighi
conferiti  dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti posti alla
finanza  comunale  dal  patto  di  stabilita'. Dovra' essere favorita
omogeneita'  di  distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli
di  servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti.
Alle   stesse   condizioni  e  modalita',  per  gli  anni  scolastici
successivi    puo'    essere    consentita   un'ulteriore,   graduale
anticipazione,  fino  al  limite  temporale di cui all'articolo 2. Il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
con  proprio  decreto,  sentita  l'Associazione  nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della
legge  28 marzo  2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
  2.  Al  fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria   l'assetto   pedagogico,   didattico   ed  organizzativo
individuato nell'allegato A.

 


          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «4.  Per  gli  anni  scolastici  2003-2004, 2004-2005 e
          2005-2006    possono   iscriversi,   secondo   criteri   di
          gradualita'  e in forma di sperimentazione, compatibilmente
          con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie
          dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento
          e  nel  rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
          patto   di   stabilita',   al   primo   anno  della  scuola
          dell'infanzia  i  bambini  e  le bambine che compiono i tre
          anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
          ulteriormente  anticipate,  fino alla data del 30 aprile di
          cui  all'art. 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
          2003-2004  possono  iscriversi  al  primo anno della scuola
          primaria,  nei  limiti  delle risorse finanziarie di cui al
          comma  5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di
          eta' entro il 28 febbraio 2004.».

Art. 13. Scuola primaria 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi puo' essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2. 2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe. 3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualita'. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

 
Art. 14.
Scuola secondaria di primo grado

  1.  A  decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e' avviata la prima
classe  del  biennio  della scuola secondaria di primo grado; saranno
successivamente  avviate,  dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda
classe  del  predetto  biennio  e, dall'anno scolastico 2006-2007, la
terza classe di completamento del ciclo.
  2.  Fino  all'emanazione  del  relativo regolamento governativo, si
adotta,   in  via  transitoria,  l'assetto  pedagogico,  didattico  e
organizzativo  individuato  nell'allegato  C,  facendo riferimento al
profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato
D.
  3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento
per  l'anno  scolastico  2004-2005,  e fino alla messa a regime della
scuola  secondaria  di  primo  grado, l'assetto organico delle scuole
secondarie  di  primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4,
viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
  4.  In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al
comma  2,  le  istituzioni  scolastiche, nell'esercizio della propria
autonomia  didattica  ed  organizzativa,  provvedono  ad  adeguare la
configurazione  oraria  delle cattedre e dei posti di insegnamento ai
nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
  5.  Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio,
il  personale  docente interessato ad una diminuzione del suo attuale
orario  di  cattedra  viene  utilizzato  per  le  finalita'  e per le
attivita'   educative   e  didattiche  individuate,  rispettivamente,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10.
  6.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  sono  ridefinite  le  classi  di  abilitazione
all'insegnamento,  in  coerenza  con  i  nuovi  piani di studio della
scuola secondaria di primo grado.

 


          Nota all'art. 14:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          1982,   n.   782,   reca:  «Modificazioni  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15 novembre  1963,  n. 2063,
          sulla costituzione delle cattedre della scuola media.».
 
Art. 15.
Attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato

  1.   Al   fine   di   realizzare  le  attivita'  educative  di  cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e'
confermato  in  via  di  prima  applicazione,  per  l'anno scolastico
2004-2005,  il  numero  dei posti attivati complessivamente a livello
nazionale  per  l'anno scolastico 2003-2004 per le attivita' di tempo
pieno  e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli
anni  successivi,  ulteriori  incrementi  di  posti,  per  le  stesse
finalita',  possono  essere  attivati  nell'ambito  della consistenza
dell'organico  complessivo  del  personale docente dei corrispondenti
ordini   di   scuola   determinata   con   il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 


          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 22 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448:
              «2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.».
 
Art. 16.
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

  1.  Restano  in  vigore,  in  attesa  dell'emanazione  del  decreto
legislativo  con  il  quale  sara'  ridefinito  ed ampliato, ai sensi
dell'articolo  2,  comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53,   l'obbligo   di   istruzione   di   cui  all'articolo  34  della
Costituzione,  le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il
caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.

 


          Note all'art. 16:
              - Si   riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  c),
          dell'art. 2 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione). 1. I  decreti di cui all'art. 1 definiscono il
          sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)-b) (omissis);
                c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
          di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
          sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
          formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
          prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,
          attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
          persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
          istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
          legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
          diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
          di  cui  all'art.  1,  commi 1  e  2,  della presente legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
          adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge;».
              - Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
              «Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita.
              I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso.».
 
Art. 17.
Disposizioni  particolari  per le regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal comma 1, nel territorio
della   provincia   di   Trento,   il  presente  decreto  si  applica
compatibilmente  con  quanto  stabilito  dall'intesa tra il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la provincia
autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il
29 luglio  2003;  in  particolare  sono  fatte  salve, per i tre anni
scolastici  successivi  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo
ciclo  dell'istruzione  avviate  sulla  base  della predetta intesa a
decorrere dal 1° settembre 2003.

 


          Nota all'art. 17:
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione».
 
Art. 18.
Norma finanziaria

  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente
alla  scuola  dell'infanzia  statale  e alla scuola primaria statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi
previsti  allo  scopo  dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo
2003, n. 53.

 


          Nota all'art. 18:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 7 della
          legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2,
          comma  1,  lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
          limitatamente  alla  scuola  dell'infanzia  statale  e alla
          scuola  primaria  statale, determinati nella misura massima
          di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
          di  euro  per  l'anno  2004  e  66.198  migliaia  di euro a
          decorrere    dall'anno    2005,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  provvede a modulare le anticipazioni, anche
          fino  alla  data  del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  f),  garantendo  comunque il rispetto del predetto
          limite di spesa.
 
Art. 19.
Norme finali e abrogazioni

  1.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi previsti, per gli alunni in
situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2.  Le  espressioni «scuola materna», «scuola elementare» e «scuola
media»  contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite,
rispettivamente,  dalle  espressioni  «scuola dell'infanzia», «scuola
primaria» e «scuola secondaria di primo grado».
  3.  Le  seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  continuano  ad  applicarsi
limitatamente  alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento  ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti, e sono abrogate, a
decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  al completo esaurimento
delle   predette  sezioni  e  classi:  articolo  99,  commi  1  e  2;
articolo 104;  articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119;
articolo 128,  commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149;
articolo 150;  articolo 161,  comma  2;  articolo 176;  articolo 177;
articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
  4.  Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono
abrogate  a  decorrere  dall'anno  scolastico successivo alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130;
articolo 143,   comma   1;   articolo 147;  articolo  162,  comma  5;
articolo 178, comma 2.
  5.  E'  abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
del presente decreto.
  6.  Al  testo  unico  di  cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 100, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 99»
sono soppresse;
    b) all'articolo  183,  comma 1, le parole: «a norma dell'articolo
177, comma 5» sono soppresse.
  7.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Moratti,  Ministro dell'istruzione,
                                     dell'universita' e della ricerca
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze
                                  Mazzella,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


          Note all'art. 19:
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate».
              - Si riporta il testo degli artt. 99, commi 1 e 2, 104,
          109,  commi  2  e  3, 118, 119, 128, commi 3 e 4, 145, 148,
          149,  150,  161, comma 2, 176, 177, 178, 183, comma 2, 442,
          129,  130,  143,  comma 1,147, 162, comma 5 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              «Art.   99  (Finalita'  e  caratteri). - 1.  La  scuola
          materna  statale si propone fini di educazione, di sviluppo
          della   personalita'   infantile,   di   assistenza   e  di
          preparazione  alla  frequenza  della  scuola  dell'obbligo,
          integrando l'opera della famiglia.
              2.   La  scuola  materna  statale  accoglie  i  bambini
          nell'eta' prescolastica da 3 a 6 anni.».
              «Art. 104 (Orario di funzionamento della scuola materna
          ed  organici). - 1.  L'orario di funzionamento delle scuole
          materne  statali  e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo
          di  10  ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di
          circolo.».
              «Art. 109 (Istruzione obbligatoria) - (Omissis).
              2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
              3. La scuola media ha la durata di anni tre.».
              «Art.   118   (Finalita). - 1.  La  scuola  elementare,
          nell'ambito  dell'istruzione  obbligatoria,  concorre  alla
          formazione  dell'uomo  e  del  cittadino secondo i principi
          sanciti   dalla   Costituzione   e  nel  rispetto  e  nella
          valorizzazione  delle  diversita'  individuali,  sociali  e
          culturali.  Essa  si propone lo sviluppo della personalita'
          del   fanciullo  promuovendone  la  prima  alfabetizzazione
          culturale.».
              «Art.   119  (Continuita'  educativa). - 1.  La  scuola
          elementare,  anche  mediante  forme di raccordo pedagogico,
          curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la
          scuola  media, contribuisce a realizzare la continuita' del
          processo educativo.».
              «Art. 128 (Programmazione ed organizzazione didattica).
          - (Omissis).
              3.   Il  direttore  didattico,  sulla  base  di  quanto
          stabilito   dalla   programmazione  dell'azione  educativa,
          dispone  l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno
          dei   moduli   organizzativi   di   cui   all'art.   121  e
          l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo
          cura   di   garantire  le  condizioni  per  la  continuita'
          didattica,   nonche'   la   migliore   utilizzazione  delle
          competenze  e  delle esperienze professionali, assicurando,
          ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
              4.  Nell'ambito  dello  stesso  modulo organizzativo, i
          docenti  operano  collegialmente  e  sono contitolari della
          classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.».
              «Art.  145  (Ammissione  alle  classi  successive  alla
          prima). - 1.  Il  passaggio  da  una classe alla successiva
          avviene  per  scrutinio  in  conformita'  al  disposto  del
          precedente art. 144.
              2.  I  docenti di classe possono non ammettere l'alunno
          alla  classe  successiva,  soltanto  in casi eccezionali su
          conforme  parere  del consiglio di interclasse, riunito con
          la  sola  presenza dei docenti e sulla base di una motivata
          relazione.
              3.   L'alunno   non   ammesso  ripete  l'ultima  classe
          frequentata.».
              «Art.   148   (Esame  di  licenza  elementare). - 1.  A
          conclusione  del  corso  elementare  gli  alunni sostengono
          l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
              2.   L'esame   si  sostiene  in  unica  sessione;  esso
          costituisce  il momento conclusivo dell'attivita' educativa
          e  tiene  conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno
          operate dai docenti di classe.
              3.  La  valutazione  dell'esame e' fatta collegialmente
          dai  docenti  di  classe  e  da  due  docenti designati dal
          collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
              4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
          sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di licenza elementare
          nell'unica sessione di cui al comma 2.
              5.   Le   prove   suppletive  degli  esami  di  licenza
          elementare  per  i candidati assenti per gravi e comprovati
          motivi  devono  concludersi prima dell'inizio delle lezioni
          dell'anno scolastico successivo.
              6.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          sentito  il  Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
          sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli
          esami di idoneita' e di licenza.
              7.   Per   le   prove  di  esame  sostenute  da  alunni
          handicappati  sono  adottati  i criteri stabiliti dall'art.
          318.».
              «Art.  149  (Valore  della  licenza). - 1.  La  licenza
          elementare  e'  titolo  valido  per l'iscrizione alla prima
          classe   della   scuola  media  e  per  l'ammissione,  alle
          condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di
          idoneita' e di licenza di scuola media.
              «Art.  150  (Rilascio  dell'attestato di licenza). - 1.
          Entro  dieci  giorni dal termine della sessione di esami, i
          direttori  didattici  sono  tenuti a rilasciare agli alunni
          che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
              2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito.
              3.  Della medesima agevolazione godono gli alunni delle
          scuole elementari parificate.
              4.  Ai  candidati privatisti che abbiano superato esami
          di  idoneita'  o  di  licenza  presso  una scuola statale o
          presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di
          idoneita' o di licenza e' del pari gratuito.
              5.  Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi
          imposta, tassa o contributo.».
              «Art.  161  (Finalita'  e durata della scuola media). -
          (Omissis).      2. La scuola media concorre a promuovere la
          formazione  dell'uomo  e  del  cittadino secondo i principi
          sanciti  dalla  Costituzione e favorisce l'orientamento dei
          giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.».
              «Art.  176  (Iscrizione  alla  prima classe). - 1. Alla
          scuola media si accede con la licenza elementare.».
              «Art.    177    (Valutazione    e    scheda   personale
          dell'alunno). - 1.  Il  consiglio  di  classe  con  la sola
          presenza  dei  docenti,  e'  tenuto  a compilare e a tenere
          aggiornata  una scheda personale dell'alunno, contenente le
          notizie  sul  medesimo e sulla sua partecipazione alla vita
          della  scuola, nonche' le osservazioni sistematiche sul suo
          processo  di  apprendimento  e  sul  livello di maturazione
          raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
              2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli
          elementi  registrati  sulla  scheda  il consiglio di classe
          desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e
          una   valutazione  adeguatamente  informativa  sul  livello
          globale di maturazione.
              3.  Per  la  valutazione  degli  alunni handicappati si
          applica il disposto dell'art. 318.
              4.  I  docenti  della  classe  illustrano  ai  genitori
          dell'alunno  o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la
          valutazione  sul  livello  globale di maturazione raggiunto
          dall'alunno,   unitamente   alle  iniziative  eventualmente
          programmate   in   favore  dell'alunno  medesimo  ai  sensi
          dell'art. 167.
              5.  Il  consiglio  di  classe,  in  sede di valutazione
          finale,  delibera  se ammettere o non ammettere alla classe
          successiva  gli alunni della prima e della seconda classe e
          all'esame   di  licenza  gli  alunni  della  terza  classe,
          formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un
          giudizio   di  non  ammissione  alla  classe  successiva  o
          all'esame di licenza.
              6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici
          per  disciplina  e  delle  valutazioni  espresse  nel corso
          dell'anno  sul livello globale di maturazione, con riguardo
          anche alle capacita' e alle attitudini dimostrate.
              7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono
          documentati con apposito attestato.
              8.  ll  Ministro  della pubblica istruzione, sentito il
          Consiglio  nazionale della pubblica istruzione, approva con
          proprio  decreto  i  modelli della scheda personale e degli
          attestati   e   di   ogni   altra  documentazione  ritenuta
          necessaria.
              9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato
          per  quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per
          i  figli  dei  lavoratori emigranti scolarizzati all'estero
          adottato  a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo
          1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.».
              «Art.   178   (Accesso   alle  classi  successive  alla
          prima). - 1.  Alle  classi  seconda e terza si accede dalla
          classe  immediatamente  inferiore quando si sia ottenuta la
          promozione  con  il giudizio di idoneita' di cui al comma 5
          dell'art. 177.
              2.  Alle  stesse  classi  si  accede anche per esame di
          idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che
          abbiano  compiuto  o  compiano  nel  corso dell'anno solare
          rispettivamente  il  12°  e  il 13° anno di eta' e siano in
          possesso   della  licenza  della  scuola  elementare,  e  i
          candidati    che    detta   licenza   abbiano   conseguito,
          rispettivamente, da almeno uno o due anni.
              3.  La promozione e la idoneita' valgono per proseguire
          gli   studi  in  qualsiasi  scuola  statale,  pareggiata  o
          legalmente riconosciuta.».
              «Art. 442 (Dotazioni organiche). - 1.
              2.  L'organico  provinciale  della scuola elementare e'
          determinato ai sensi dell'art. 121.
              3.
              4.  I  criteri  e  le modalita' per la rideterminazione
          degli  organici  e  la programmazione delle nuove nomine in
          ruolo   sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro
          e per la funzione pubblica.».
              «Art.  129  (Orario  delle  attivita' didattiche). - 1.
          L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare
          ha  la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino
          ad  un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto
          dal comma 7.
              2.
              3.  Dall'orario  delle  attivita'  didattiche di cui ai
          commi  1  e  2  del  presente  articolo e' escluso il tempo
          eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
              4.  Nell'organizzazione  dell'orario  (settimanale),  i
          criteri   della   programmazione  dell'attivita'  didattica
          devono,  in  ogni caso, rispettare una congrua ripartizione
          del  tempo  dedicato  ai  diversi ambiti disciplinari senza
          sacrificarne alcuno.
              5.  I  consigli  di circolo definiscono le modalita' di
          svolgimento    dell'orario   delle   attivita'   didattiche
          scegliendo,  sulla  base  delle disponibilita' strutturali,
          dei  servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche
          delle   famiglie,   fatta   salva   comunque   la  qualita'
          dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
                a) orario  antimeridiano  e  pomeridiano ripartito in
          sei giorni della settimana;
                b) orario  antimeridiano  e  pomeridiano ripartito in
          cinque giorni della settimana.
              6.
              7.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione
          e'  disposto  un  ulteriore  aumento di orario in relazione
          alla  graduale  attivazione  dell'insegnamento della lingua
          straniera.».
              «Art.  130  (Progetti  formativi  di tempo lungo). - 1.
          Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
          gruppi   di   alunni   di   classi  diverse,  attivita'  di
          arricchimento   e   di   integrazione   degli  insegnamenti
          curriculari alle seguenti condizioni:
                a) che  l'orario complessivo settimanale di attivita'
          non   superi   le   trentasette   ore,   ivi   compreso  il
          "tempo-mensa";
                b) che  vi  siano le strutture necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
                c)  che  il  numero  degli alunni interessati non sia
          inferiore, di norma, a venti;
                d) che  la  copertura  dell'orario sia assicurata per
          l'intero  anno  con  lo  svolgimento,  da parte dei docenti
          contitolari  delle  classi cui il progetto si riferisce, di
          tre  ore  di  servizio  in  aggiunta a quelle stabilite per
          l'orario  settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo
          le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
          o,  nel  caso  di  mancata disponibilita' degli stessi, con
          l'utilizzazione,  limitata  alle  ore  necessarie, di altro
          docente  titolare  del  plesso  o  del  circolo,  tenuto al
          completamento  dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora
          non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
          altro    docente   di   ruolo   disponibile   nell'organico
          provinciale.
              2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
          legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
          il   limite  dei  posti  funzionanti  nell'anno  scolastico
          1988-1989, alle seguenti condizioni:
                a) che  esistano  le strutture necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
                b) che   l'orario   settimanale,   ivi   compreso  il
          "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
                c) che  la programmazione didattica e l'articolazione
          delle  discipline  siano  uniformate ai programmi vigenti e
          che  l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
          docenti  per  ambiti  disciplinari  come previsto dall'art.
          128.
              3.  I  posti  derivanti da eventuali soppressioni delle
          predette   attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati
          esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
          cui all'art. 121.».
              «Art.  143 (Iscrizione alla prima classe). - 1. Nessuno
          puo' essere iscritto alla prima classe elementare se non ha
          raggiunto l'eta' di sei anni.».
              «Art.   147   (Esami   di  idoneita). - 1.  Gli  alunni
          provenienti  da  scuola  privata o familiare sono ammessi a
          sostenere  esami di idoneita' per la frequenza delle classi
          seconda, terza, quarta e quinta.
              2.  La  sessione  di  esami  e'  unica. Per i candidati
          assenti  per  gravi  e comprovati motivi sono ammesse prove
          suppletive  che  devono concludersi prima dell'inizio delle
          lezioni dell'anno scolastico successivo.».
              «Art.  162  (Istituzione  delle cattedre e dei posti di
          ruolo). (Omissis).
              5.  Nelle  scuole  medie  integrate  a tempo pieno sono
          istituite,  sulla base di criteri stabiliti con decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio
          nazionale   della   pubblica   istruzione,  cattedre-orario
          comprensive   delle  ore  d'insegnamento  delle  discipline
          curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere
          attivita' complementari.».
              - Si  riporta il testo degli artt. 100 e 183, commi 1 e
          2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.    100    (Requisiti    per   l'ammissione). - 1.
          L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso
          del   requisito   dell'eta'  di  cui  all'art.  99  e  alla
          presentazione  della  certificazione  delle vaccinazioni di
          cui all'art. 117.».
              «Art.  183  (Ammissione  all'esame di licenza). - 1. Al
          termine  della  terza classe si sostiene l'esame di licenza
          al  quale  sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma
          dell'art. 177, comma 5.
              2.  All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati
          privatisti  che  abbiano  compiuto  o  compiano  nel  corso
          dell'anno  solare  il quattordicesimo anno di eta', purche'
          siano  in  possesso  della licenza elementare. Sono inoltre
          ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da
          almeno  un  triennio  e  i candidati che nell'anno in corso
          compiano 23 anni di eta'.».

Allegato A - Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola dell'Infanzia (53 kbytes .doc)

Allegato B - Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria (267 kbytes .doc)

Allegato C - Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola Secondaria di 1° grado (313 kbytes .doc)

Allegato D - Profilo finale dello studente (58 kbytes .doc)

 

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