Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Roma, 16 settembre 2004
Oggetto: D.M. n. 64 del 28 luglio 2004 - Graduatorie di circolo e di istituto
In
riferimento ai quesiti pervenuti in materia, si precisa su conforme parere
dell'Ufficio legislativo, espresso in data 3 settembre 2004, che la laurea in
scienze della formazione primaria non ha valore abilitante anche per le
graduatorie del personale educativo.
Considerato che la legge delega n. 53
del 28 marzo 2003, all'art. 5, limita tale validità all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, i laureati in scienze della
formazione primaria, ad indirizzo elementare, possono essere inseriti solo nella
terza fascia delle graduatorie di istituto del personale educativo, in quanto,
il titolo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 341/90 consente la
partecipazione ai relativi concorsi.
Si ritiene opportuno, inoltre,
ricordare che i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale conservano
la loro validità, ai fini dell'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e per le attività di istitutore, solo se
conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, come dispone l'art. 2 del D.I. 10 marzo 1997,
concernente la norma transitoria per il passaggio al sistema di formazione
universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare, prevista
dall'art. 3 della legge n. 341/1990.
Si fa presente, altresì, che come già
precisato relativamente alle graduatorie permanenti nella nota
prot. n. 691 del 10 maggio 2004, anche i titoli di studio comunitari,
debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica
italiana, danno diritto a punteggio come "altri titoli", ai sensi
della lettera C), comma 1 del Regolamento delle supplenze, di cui al D.M. n.
201/2000.
Si comunica, infine, che è in corso
di definizione la validità delle lauree specialistiche, di cui al D.M. n. 509
del 3 novembre 1999, ai fini dell'insegnamento.
Pertanto, in attesa dell'acquisizione
del parere del C.N.P.I., i Dirigenti scolastici, inseriranno con riserva, nelle
graduatorie di circolo e di istituto, i docenti in possesso di tali lauree.
Resta inteso che, comunque, le lauree
specialistiche sono valutate come "altro titolo" qualora l'aspirante
possegga un altro titolo di accesso alle graduatorie.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Destinatari
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