Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI

Prot. n. 691 / Uff. VI

Roma, 10 maggio 2004

 Destinatari

Oggetto: Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. - Chiarimenti.


Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito a problematiche connesse alla valutabilità di titoli e alla compilazione dei modelli di domanda annessi al decreto dirigenziale in oggetto e con il fine di fornire utili elementi per una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, si precisa quanto segue.

A) Titolo di accesso SSIS - graduatorie di III fascia - tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, (all. 2 al D.D.)

1- I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti.

2- Nello stesso biennio di durata legale del corso SSIS non è valutabile, ai sensi della medesima tabella (all. 2 al D.D.), qualsiasi servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché il servizio militare o servizi assimilati. A tal fine, i competenti C.S.A dovranno verificare le dichiarazioni dei servizi prestati dai candidati interessati. Detti servizi, invece, sono valutabili per graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati 1 

e 3 al D.D. non prevedono tale divieto.

3- Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili.

B) Servizi di insegnamento

1- Servizi contemporanei. - Non hanno rilevanza, per i motivi indicati al precedente puntoA.2, i servizi contemporanei afferenti a due graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a graduatoria di I o II fascia e a graduatoria di III fascia. Devono essere considerati servizi rientranti nella previsione di cui al punto B3 della tabella di valutazione e valutati per una sola graduatoria a scelta dell'interessato, i servizi prestati nello stesso anno scolastico in due insegnamenti o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia, qualora riguardino periodi sovrapposti relativi a due o più contratti di lavoro distinti.

2- Servizi pregressi.- Secondo quanto previsto nell'Avvertenza al modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere obbligatoriamente compilata per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni:
- servizi contemporanei;
- servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna;
- servizi pregressi non dichiarati;
- servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge. Tali servizi vanno dichiarati nella sez. G1 del modello 1 di domanda, se prestati dopo il 17 maggio 2003 e nella sez. G2, se prestati prima di tale data.

In tutti i casi sopraelencati il candidato deve ridichiarare tutti i servizi di insegnamento prestati già valutati, tenendo conto di quanto precisato nell'Avvertenza al modello 1 di domanda e della prescrizione di cui alla nota 28 dello stesso mod. 1.

3- Limite dei 12 punti di cui al punto B.1) della tabella di valutazione. Il predetto limite, fatte salve le eventuali supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna e la valutazione del servizio militare, è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria.

4- Servizi d'insegnamento prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa.- Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto. Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.

C) Altri titoli (lett. C, tabella di valutazione, all. 2)

1- Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini.- Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito un solo punto. (es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999). Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).

2- Il diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno.

3- La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella di valutazione, rispetto al diploma citato.

4- Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di ricerca.

5- Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica italiana che ne attesti la validità e durata.


Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione dell'elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie di I e II fascia dello strumento musicale, in considerazione della particolarità della classe di concorso in questione, istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di concorso.

Infine, si fa presente che nel modello 1, sez F , in particolare sub F3 - dichiarazione titoli culturali e artistico professionali per docenti di strumento musicale………..- , l'indicazione che prevede che il personale deve ridichiarare tutti i titoli già valutati non deve essere presa in considerazione.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si prega di dare massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito Internet del MIUR e sulla rete Intranet.


IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino

Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
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