Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola

 

Decreto Dirigenziale

Roma, 21 aprile 2004


Integrazione decreto 21 aprile 2004

Il Direttore Generale

 

VISTO            il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

 

VISTA             la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;

 

VISTO            il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;

 

VISTO            in particolare l’art.14, comma 1 del predetto Regolamento che rimette ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio relativo ai nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;

 

VISTO            il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;

 

VISTO            il Decreto Direttoriale 17 aprile 2003, concernente modalità e termini per la presentazione delle domande di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per l’a.s. 2003/2004;

 

CONSIDERATO       che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;

VISTO            il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000/2001;

 

VISTO            il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

VISTO            il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e, in particolare l’art. 6;

 

VISTA             la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

 

VISTO            il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2004;

 

VISTA             la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, che resta valida per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legge di utilizzare quale titolo di accesso l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.);

VISTA             la tabella di valutazione dei titoli facente parte integrante del citato decreto legge ;

 

D E C R E T A

 

 

ART. 1

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti.

 

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n.333 del 20 agosto 2001 e dal decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

2. Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si applicano  le specifiche disposizioni di cui all’articolo 5.

3. Per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l’insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 2 e 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli  6 e 7.

4. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.

5. Considerato che le disposizioni del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 prevedono una rideterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei relativi punteggi, grava su ciascun candidato iscritto in III fascia e, per alcuni candidati inseriti in I e II fascia, l’onere di presentare domanda.

6.  Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione.

7. Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a scadenza (diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.

8. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve necessariamente chiedere tale iscrizione in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti solo se riferite alla stessa provincia.

9. Al punteggio già posseduto dai candidati, eventualmente rideterminato ai sensi dei successivi articoli 2 e 3, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero già posseduti, ma non presentati entro la data del 17 maggio 2003. I servizi svolti successivamente al 17 maggio 2003 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto per il medesimo anno scolastico il punteggio massimo consentito.

10. La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (allegato 1).

11. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, (allegato 2).

12. Per il personale docente di strumento musicale, continua ad applicarsi la tabella B annessa al D.M 27 marzo 2000, n. 123  (allegato 3).

13. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.

14. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).

  

ART. 2

Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria permanente.

1. A norma dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legge, l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce più titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie permanenti. Il candidato che abbia utilizzato il titolo in questione quale titolo d'accesso deve provvedere a sostituirlo con altro titolo abilitante compilando l'apposita sezione del modello 1 di domanda che fa parte integrante del presente decreto. In caso di mancato adempimento, il candidato interessato sarà invitato a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.

 

ART. 3

Rideterminazione e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella III fascia della graduatoria permanente  

 

1. A norma dell’art 1 del citato decreto legge  e della tabella annessa (all. 2), in taluni casi,  i punteggi con i quali i candidati sono inclusi in graduatoria vanno rivisti secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi del presente articolo.

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati in graduatoria relativo al titolo d’accesso, ad eccezione di quello concernente l’abilitazione conseguita presso le scuole di Specializzazione all’insegnamento Secondario (SSIS) e presso le scuole quadriennali di didattica della musica, è rideterminato automaticamente dal sistema informativo.

3. Ai sensi della lettera A, punto A.4 della tabella di valutazione (All. 2), nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come titoli di accesso, l’intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell’interessato. Sugli aspiranti, pertanto, grava l’onere di fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando l’apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.

4. A norma della lettera b) del punto B.3, relativa ai servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato nell'ambito della III fascia delle graduatorie permanenti per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. Pertanto tutti i candidati presenti in più graduatorie devono dichiarare di avere o non avere prestato contemporaneamente servizio in più insegnamenti o in più classi di concorso. In caso di dichiarazione affermativa, il candidato deve indicare nell'apposita sezione del modello di domanda sia le graduatorie in cui siano stati valutati servizi prestati contemporaneamente ad altri, sia le graduatorie non interessate dai servizi contemporanei. Per le graduatorie in cui sono stati valutati servizi contemporanei, il candidato deve rendere ex novo la dichiarazione relativa ai titoli di servizio. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.

5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati a norma della lettera f) del punto B.3, della tabella di valutazione dei titoli (all. 2), purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’ammissione alla procedura abilitante o di idoneità utile per l'inserimento nella relativa graduatoria permanente. Per la valutazione di tale servizio i candidati interessati devono compilare l’apposita sezione G del modello 1 di domanda.

6. Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90 e in quelle di ogni ordine e grado nelle isole minori è valutato in misura doppia. I candidati che abbiano prestato servizi della tipologia citata entro il 17 maggio 2003 e che intendano beneficiare di detta supervalutazione devono dichiarare ex novo, per ciascuna delle graduatorie interessate, tutti i titoli di servizio, utilizzando l'apposita sezione G del modello 1 di domanda.

7. A norma della lettera c) del punto B.3, servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio svolto nelle attività di sostegno nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato, a scelta del candidato, in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, mentre se è stato prestato senza il prescritto titolo di specializzazione, deve essere ascritto unicamente alla graduatoria relativa alla classe di concorso da cui l’interessato è stato tratto per la nomina. Analogamente, il servizio prestato su posti di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi delle classi di concorso di tale grado di scuola per chi è in possesso del prescritto titolo di specializzazione, in assenza del quale detto servizio va riferito alla classe di concorso per la quale si è ottenuta la nomina.

8. A norma della lettera C) della tabella di valutazione dei titoli (all.2) sono stabiliti nuovi criteri e punteggi per la categoria di titoli valutabili. Pertanto, detti titoli devono essere dichiarati ex novo da tutti gli aspiranti, utilizzando l'apposita sezione F2 del modello 1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.

 

 

ART. 4

Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti

 

1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art.11, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;

b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);

d) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguite in uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;

e) diploma di didattica della musica avente valore abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);

f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

3. Gli aspiranti vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, da valutare secondo la tabella annessa al citato decreto legge (All. 2).

4. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.

5. L’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.

 

ART. 5

Strumento musicale nella scuola media – Aggiornamento e trasferimento

 

  1. Il personale docente di strumento musicale, già inserito nella I e II fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.

2. Nella fase di aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, al punteggio già posseduto dal personale interessato, ivi compreso il personale che si trasferisce ai sensi del successivo comma 3, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D. 17 aprile 2003 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento. Per il personale docente di strumento musicale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3. I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione

3. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di I fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 e con il D.D. 17 aprile 2003 si sia già costituita una graduatoria di coda alla I fascia, il trasferimento avviene nell’ambito di tale graduatoria di coda. Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

4. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.

5. Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

 

ART. 6

Attività didattica di sostegno

 

1. Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e di cui al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento di materie comuni.

2. -Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a tale graduatoria.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

 

  Art. 7

 

Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti.

 

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli 1 e  2 per quanto compatibili.

2. Ha titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;

a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.

b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall’art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi  prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema informativo.

Con analoga procedura manuale, vengono costituite le graduatorie d’istituto di I fascia per le predette istituzioni speciali secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato la relativa sezione nel mod. 3 di cui al successivo art.9. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto.

5. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.

 

  ART. 8

Utilizzazione delle graduatorie permanenti

 

1. Le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

 

  Art.  9

 

Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di istituto

 

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.

3. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M.  4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali per non vedenti e sordomuti, nel numero massimo di due, rientra nel limite massimo delle 30 istituzioni scolastiche. L’aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006.

4. Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 2003/2004 -sia che richieda o meno ai fini dell’inclusione in graduatorie permanenti con effetto dall’a.s. 2004/2005, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente con le scelte operate con riguardo all’inclusione nelle graduatorie permanenti.

5. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate.

6. La gestione delle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia per l’anno scolastico 2004/2005 sarà oggetto di successivo provvedimento.

7. Per il personale già incluso in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono le medesime opzioni precedentemente espresse.

 

NORME COMUNI

Art. 10

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 4, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

4) idoneità  fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà  di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).

2. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a)  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)  essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della  destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e)  coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h)  gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

  ART. 11

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

 

1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate all’ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l’eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d’istituto si chiede l’inclusione (mod. 3).

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all’estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità diplomatica.

4. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, nonché le regolarizzazioni, già previste, delle situazioni di inadempimento alle prescrizioni contenute agli articoli 2 e 3. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

5. Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;

b) domanda priva della firma del candidato.

6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti

coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti l’obbligo di chiedere il trasferimento o l’iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e della regione Valle d’Aosta.

7. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

8. Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate dai predetti uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti in materia.

 

ART. 12

Presentazione domande tramite internet

 

1. Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie permanenti on line", secondo le modalità descritte nella apposita guida.

2. Analogamente, tutti i candidati già iscritti in graduatoria permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 (modello 3).

3. Il candidato, completato con esito positivo l’inserimento dei dati, avrà a disposizione le due seguenti modalità operative per l’inoltro della domanda al Centro per i servizi amministrativi:

·        Utilizzo della firma elettronica, disponibile con la predetta funzione; il candidato potrà firmare singolarmente il modello 1 e il modello 3 o firmare entrambi i moduli in un’unica soluzione. All’atto di ciascuna operazione di firma elettronica, il candidato dovrà inserire uno dei codici di firma preliminarmente richiesti, tramite registrazione al sito internet di Poste Italiane (www.poste.it), ed attivati, previa identificazione tramite documento di riconoscimento valido, presso un ufficio postale abilitato. Le istruzioni operative per la richiesta e l’utilizzo della firma elettronica sono rese disponibili sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Poste Italiane. L’operazione di firma elettronica consente la trasmissione automatica della domanda del candidato al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Pertanto in tal caso il candidato non deve stampare il modello compilato e non lo deve spedire o consegnare a mano.

·        Produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it”. Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 10, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

4 - Il candidato che si avvarrà della modalità di trasmissione internet, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel modello 3 a partire dal 22 aprile 2004 ed entro i 30 giorni successivi alla emanazione del presente decreto.

   

ART. 13

Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

 

1. I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all’albo dell’ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

          Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

Ai fini dell’attività su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 6.

Per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua straniera.

2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

3. Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive.

4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.

5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all’art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non consente al ricorrente di ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

 

  ART. 14

Trattamento dei dati personali

 

1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

 

  ART. 15

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

 

1 - Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

   

ART. 16

Disposizioni finali

 

1 - Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004.

 

Roma, 21 aprile 2004

 

                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                           f.to   COSENTINO

 

   
Allegati:

Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999

Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni

Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale

Allegato 4 - Riserve

Allegato 5 - Preferenze

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Integrazione decreto 21 aprile 2004

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