Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Decreto Dirigenziale
Roma, 21 aprile 2004
Integrazione decreto 21 aprile 2004
Il Direttore Generale
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
VISTO il
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo
2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;
VISTO
in particolare l’art.14, comma 1 del predetto Regolamento che rimette
ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini
per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti,
di aggiornamento del punteggio relativo ai nuovi titoli acquisiti e di
trasferimento in altra provincia;
VISTO il
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201,
registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
VISTO
il Decreto Direttoriale 17 aprile 2003, concernente modalità e termini
per la presentazione delle domande di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per l’a.s.
2003/2004;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;
VISTO
il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27
ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno
scolastico 2000/2001;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e, in particolare l’art. 6;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2004;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, che resta valida per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legge di utilizzare quale titolo di accesso l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.);
VISTA la tabella di valutazione dei titoli facente parte integrante del citato decreto legge ;
D E C R E T A
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti.
1. L'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo,
già costituite in ciascuna provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 17
aprile 2003 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità
previste dall’art. 4 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del
27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n.333 del
20 agosto 2001 e dal decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
2. Per l’insegnamento
di strumento musicale nella scuola media, si applicano
le specifiche disposizioni di cui all’articolo 5.
3. Per l’attività di
sostegno agli alunni portatori di handicap e per l’insegnamento nelle scuole
speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e dei
successivi articoli 2 e 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche
previste dagli articoli 6 e 7.
4. Il personale docente
ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie
permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del
punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di
trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra
provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La
richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il
trasferimento per tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e,
conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da
cui lo stesso chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione
il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato
secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
5. Considerato che le
disposizioni del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 prevedono una
rideterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei relativi punteggi,
grava su ciascun candidato iscritto in III fascia e, per alcuni candidati
inseriti in I e II fascia, l’onere di presentare domanda.
6.
Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di
aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi
assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione
della propria posizione.
7. Tenuto conto,
comunque, che le situazioni soggette a scadenza (diritto ad usufruire della
riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere
M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate, il
personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le
apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di precedenza o
preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.
8. Il personale docente
ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a
seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il
diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie
permanenti di due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo,
intenda iscriversi in altra graduatoria, deve necessariamente chiedere tale
iscrizione in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la
possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente
chiesto il trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può
chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti solo se riferite
alla stessa provincia.
9. Al punteggio già
posseduto dai candidati, eventualmente rideterminato ai sensi dei successivi
articoli 2 e 3, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti
successivamente al 17 maggio 2003 - termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti
indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 - ed entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero già posseduti, ma
non presentati entro la data del 17 maggio 2003. I servizi svolti
successivamente al 17 maggio 2003 possono essere dichiarati solo se l'aspirante
non abbia raggiunto per il medesimo anno scolastico il punteggio massimo
consentito.
10. La valutazione dei
titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella I e nella II fascia,
sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11,
modificata ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004
(allegato 1).
11. Per il personale
iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della
nuova tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
(allegato 2).
12. Per il personale
docente di strumento musicale, continua ad applicarsi la tabella B annessa al
D.M 27 marzo 2000, n. 123 (allegato
3).
13. Il personale non
inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art.4, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle
graduatorie permanenti di una sola provincia.
14. A parità di
punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui
all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio
riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si
iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n.
255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
ART.
2
Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria permanente.
1. A norma dell’art.
1, comma 3, del citato decreto legge, l'abilitazione conseguita presso le scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce più
titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie permanenti. Il candidato
che abbia utilizzato il titolo in questione quale titolo d'accesso deve
provvedere a sostituirlo con altro titolo abilitante compilando l'apposita
sezione del modello 1 di domanda che fa parte integrante del presente decreto.
In caso di mancato adempimento, il candidato interessato sarà invitato a
regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente
Centro servizi amministrativi.
ART.
3
Rideterminazione
e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella III fascia
della graduatoria permanente
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati in graduatoria relativo al titolo d’accesso, ad eccezione di quello concernente l’abilitazione conseguita presso le scuole di Specializzazione all’insegnamento Secondario (SSIS) e presso le scuole quadriennali di didattica della musica, è rideterminato automaticamente dal sistema informativo.
3. Ai sensi della lettera A, punto A.4 della tabella di valutazione (All. 2), nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come titoli di accesso, l’intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell’interessato. Sugli aspiranti, pertanto, grava l’onere di fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando l’apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.
4. A norma della lettera b) del punto B.3, relativa ai servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato nell'ambito della III fascia delle graduatorie permanenti per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. Pertanto tutti i candidati presenti in più graduatorie devono dichiarare di avere o non avere prestato contemporaneamente servizio in più insegnamenti o in più classi di concorso. In caso di dichiarazione affermativa, il candidato deve indicare nell'apposita sezione del modello di domanda sia le graduatorie in cui siano stati valutati servizi prestati contemporaneamente ad altri, sia le graduatorie non interessate dai servizi contemporanei. Per le graduatorie in cui sono stati valutati servizi contemporanei, il candidato deve rendere ex novo la dichiarazione relativa ai titoli di servizio. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati a norma della lettera f) del punto B.3, della tabella di valutazione dei titoli (all. 2), purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’ammissione alla procedura abilitante o di idoneità utile per l'inserimento nella relativa graduatoria permanente. Per la valutazione di tale servizio i candidati interessati devono compilare l’apposita sezione G del modello 1 di domanda.
6. Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90 e in quelle di ogni ordine e grado nelle isole minori è valutato in misura doppia. I candidati che abbiano prestato servizi della tipologia citata entro il 17 maggio 2003 e che intendano beneficiare di detta supervalutazione devono dichiarare ex novo, per ciascuna delle graduatorie interessate, tutti i titoli di servizio, utilizzando l'apposita sezione G del modello 1 di domanda.
7. A norma della lettera c) del punto B.3, servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio svolto nelle attività di sostegno nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato, a scelta del candidato, in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, mentre se è stato prestato senza il prescritto titolo di specializzazione, deve essere ascritto unicamente alla graduatoria relativa alla classe di concorso da cui l’interessato è stato tratto per la nomina. Analogamente, il servizio prestato su posti di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi delle classi di concorso di tale grado di scuola per chi è in possesso del prescritto titolo di specializzazione, in assenza del quale detto servizio va riferito alla classe di concorso per la quale si è ottenuta la nomina.
8. A norma della lettera C) della tabella di valutazione dei titoli (all.2) sono stabiliti nuovi criteri e punteggi per la categoria di titoli valutabili. Pertanto, detti titoli devono essere dichiarati ex novo da tutti gli aspiranti, utilizzando l'apposita sezione F2 del modello 1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.
ART. 4
Nuovi
inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti
1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art.11, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o
abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi
a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita
a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale
educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione
all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
d) idoneità o
abilitazione all’insegnamento conseguite in uno degli Stati dell’Unione
europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115
del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;
e) diploma di didattica
della musica avente valore abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002,
n.212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
f) laurea in scienze
della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53).
2. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
3. Gli
aspiranti vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, da valutare secondo la
tabella annessa al citato decreto legge (All. 2).
4. Per la scuola
secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di
concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio
1998.
5. L’inserimento può
essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in
possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.
2. Nella fase di
aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale
nella scuola media, al punteggio già posseduto dal personale interessato, ivi
compreso il personale che si trasferisce ai sensi del successivo comma 3, si
aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 17 maggio 2003
- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D. 17 aprile
2003 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di aggiornamento. Per il personale docente di strumento musicale
continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui
all’allegato 3. I titoli artistico-professionali dovranno essere
opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione
3. La richiesta di
trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per
tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere
trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di I fascia di altra provincia
avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell’aggiornamento delle
graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 e con il D.D. 17 aprile 2003
si sia già costituita una graduatoria di coda alla I fascia, il trasferimento
avviene nell’ambito di tale graduatoria di coda. Il trasferimento nella
graduatoria di II fascia di altra provincia avviene nella fascia di
appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato
si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora
dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.5 del
D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di
iscrizione in graduatoria.
4. La valutazione dei
titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per
l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui
all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.
5. Le graduatorie
provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per gli
anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006. Le predette graduatorie sono utilizzabili
altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle
attività didattiche.
ART. 6
Attività
didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano
forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all’articolo 325 del
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al decreto del Ministro dell’Università
e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione e di cui al D.M. 20 febbraio 2002,
possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici,
della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali
siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento di materie comuni.
2. -Per gli insegnamenti
di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi
di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli
insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al
sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in
base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di
tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col
punteggio correlato a tale graduatoria.
4. In relazione alla
specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento
musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi
conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle
altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi
nell’elenco di sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il
servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di
strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico
strumento.
5. Per gli insegnamenti
di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno,
articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono
inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e
all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria
permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e
col punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti
di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno
con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti
di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti.
1. L'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed
educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente
articolo, nonché secondo i precedenti articoli 1 e
2 per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere
l’inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in
possesso dei seguenti requisiti:
a) per il personale
docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito
del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami,
corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale
educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative,
conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per
esami e titoli.
b) per il personale
docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o
polivalente per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non
vedenti e sordomuti, previsto dall’art. 325 del decreto legislativo 297/1994
citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di
valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi
prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per
non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso
cui si partecipa.
4. La definizione delle
graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro
per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia ove siano
presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento
del sistema informativo.
Con analoga procedura manuale, vengono
costituite le graduatorie d’istituto di I fascia per le predette istituzioni
speciali secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato
la relativa sezione nel mod. 3 di cui al successivo art.9. La scelta delle
istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite
delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta ai fini del
conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo
e d’istituto.
5. L’immissione nei
ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere
nell’istituto per almeno 5 anni.
Utilizzazione
delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie
permanenti hanno validità per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e sono
utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente
assegnabili dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al
comma 11 dell’art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5
della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche.
2. Con successivi
provvedimenti, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e determinato.
Aspiranti
inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del
conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di
istituto
1. Il personale incluso
nelle graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in
una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base
delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto.
2. Il personale incluso
nelle graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella
medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle
graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa
provincia oppure una provincia diversa.
3. Ai fini del
conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo
e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni
contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M.
4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche
della provincia a tale scopo prescelta. La scelta delle istituzioni scolastiche
speciali per non vedenti e sordomuti, nel numero massimo di due, rientra nel
limite massimo delle 30 istituzioni scolastiche. L’aspirante a posti di
insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un
massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti
comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il
personale incluso in graduatoria permanente esprime, definitivamente, le
predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per
tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e
terza fascia, in cui ha titolo a figurare per gli anni scolastici 2004/2005 e
2005/2006.
4. Il personale che
figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 2003/2004 -sia che
richieda o meno ai fini dell’inclusione in graduatorie permanenti con effetto
dall’a.s. 2004/2005, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del
punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste
dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente con le scelte operate con riguardo
all’inclusione nelle graduatorie permanenti.
5. Ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per gli anni
scolastici 2004/2005 e 2005/2006, le graduatorie di circolo e di istituto di
prima fascia sono integralmente riformulate.
6. La gestione delle
graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia per l’anno scolastico
2004/2005 sarà oggetto di successivo provvedimento.
7. Per il personale già
incluso in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la
variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende
conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono le medesime
opzioni precedentemente espresse.
NORME
COMUNI
Art. 10
Requisiti
generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre
ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 4, 6 e 7, debbono
possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto
anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità
fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute
nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di
coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani
soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo
(art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).
2. Ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b)
essere
in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola”
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino
in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e)
coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo
di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano
incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello
Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
h) gli
insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata
di quest’ultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Domande,
regolarizzazioni, esclusioni
1. Le
domande per il trasferimento di graduatoria, per l’aggiornamento del punteggio
e per l’inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per
i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione
per le province indicate all’ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli
allegati che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro
il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di emanazione del
presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici
regionali, sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca all’indirizzo (www.istruzione.it)
e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il
modello per l’eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui
graduatorie di circolo e d’istituto si chiede l’inclusione (mod. 3).
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà
essere spedita con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 12. Per i candidati che prestano servizio o
sono residenti all’estero le domande dovranno essere presentate tramite la
competente autorità diplomatica.
4.
E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o
parziale, nonché le regolarizzazioni, già previste, delle situazioni di
inadempimento alle prescrizioni contenute agli articoli 2 e 3. In tal caso la
competente autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione.
5.
Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre
il termine stabilito dal precedente comma 1;
b) domanda priva della firma del candidato.
6. Sono esclusi dal
concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti
coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 1, 2
e 3, concernenti l’obbligo di chiedere il trasferimento o l’iscrizione nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano
e Trento e della regione Valle d’Aosta.
7. L'esclusione è
disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda
ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di
accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
8. Per
gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici scolastici delle
province di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d’Aosta, vigono le
disposizioni adottate dai predetti uffici negli specifici ed autonomi
provvedimenti in materia.
ART. 12
Presentazione
domande tramite internet
1.
Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti che
chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento per gli anni scolastici
2004/2005 e 2005/2006, è data la
possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello
di domanda (modello 1), tramite apposita funzione che è resa disponibile sul
sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie
permanenti on line", secondo le modalità descritte
nella apposita guida.
2.
Analogamente, tutti i candidati già iscritti in graduatoria permanente possono
comunicare direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi
scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono
figurare per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006
(modello 3).
3.
Il candidato, completato con esito positivo l’inserimento dei dati, avrà a
disposizione le due seguenti modalità operative per l’inoltro della domanda
al Centro per i servizi amministrativi:
·
Utilizzo della firma elettronica, disponibile con la predetta funzione;
il candidato potrà firmare singolarmente il modello 1 e il modello 3 o firmare
entrambi i moduli in un’unica soluzione. All’atto di ciascuna operazione di
firma elettronica, il candidato dovrà inserire uno dei codici di firma
preliminarmente richiesti, tramite registrazione al sito internet di Poste
Italiane (www.poste.it), ed attivati, previa
identificazione tramite documento di riconoscimento valido, presso un ufficio
postale abilitato. Le istruzioni operative per la richiesta e l’utilizzo della
firma elettronica sono rese disponibili sui siti internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Poste Italiane.
L’operazione di firma elettronica consente la trasmissione automatica della
domanda del candidato al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. Pertanto in tal caso il candidato non deve
stampare il modello compilato e non lo deve spedire o consegnare a mano.
·
Produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la
presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1 -
inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3,
riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite
www.istruzione.it”. Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida
dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 10,
spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti
l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le
informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute nel modulo
stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
4
- Il candidato che si avvarrà della modalità di trasmissione internet, potrà
inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel
modello 3 a partire dal 22 aprile 2004 ed entro i 30 giorni successivi alla
emanazione del presente decreto.
Pubblicazione
graduatorie, reclami e ricorsi
1. I Dirigenti
territorialmente competenti pubblicheranno all’albo dell’ufficio le
graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le
disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto
le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso
dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare,
del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o
all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai fini dell’attività su posto di
sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi
secondo i criteri indicati al precedente art. 6.
Per l’insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce,
uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui
vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente,
i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della
lingua straniera.
2. Entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato
reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può procedere, anche in
autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni
di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le
graduatorie definitive.
4. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
5. I concorrenti che
abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino
l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla
procedura e i candidati di cui all’art. 3, comma 4, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito della
procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non consente al ricorrente di ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
1 - Ai sensi dell’art.
425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio
scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare
tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la
presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti
statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2 - Il provvedimento di
cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali
dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste
dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART.
16
Disposizioni
finali
1 - Per quanto non
previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3
maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con
decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nel decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nel decreto legge n. 97 del
7 aprile 2004.
Roma,
21 aprile 2004
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
Allegati:
Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli
per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il
personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli
per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni
Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli
per i docenti di strumento musicale
Allegato 4 - Riserve
Allegato 5 - Preferenze
Modello 1
Modello 2
Modello 3
Integrazione decreto 21 aprile 2004
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