Si ricorda,
preliminarmente, che per il 2009, in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come
novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i
requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni
di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano
maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l’attuazione del D.M.
in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal
1° settembre 2009, nonché per i provvedimenti in materia di
quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo,
ricongiunzione e sistemazione contributiva.
- Cessazioni dal servizio
personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M.
fissa, all’art. 1, il termine finale del 26 gennaio 2009 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola,
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno
di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del
D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 26 gennaio
2009 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare
prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di
permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli
effetti, dall’1/9/2009.
Entro la medesima data del 26 gennaio 2009 gli interessati hanno la
facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili
per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per
l’acquisizione delle domande.
Il termine del 26 gennaio 2009 deve essere osservato anche da coloro
che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico,
purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997,
n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va
formulata con unica istanza. Nella medesima istanza
gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione
dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso
fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part
time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di
esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze
ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento
della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che
l’interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile
per le operazioni di mobilità.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le
istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle
medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio
se diversa da quella di titolarità).
Dopo il 26 gennaio 2009, le domande di cui trattasi, laddove non
revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere
rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti U.S.P.
e alle sedi provinciali dell’Inpdap.
L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in
cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati,
entro 30 giorni dalla scadenza prevista ,e cioè entro il 25
febbraio 2009, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento
della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Gestione delle istanze
L’art. 2 del decreto
ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione
del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario,
perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di tale
diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza
degli Uffici Scolastici Provinciali.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno
comunicare agli interessati il mancato conseguimento del diritto
alla pensione non appena questo venga accertato, e comunque non
oltre il 9 marzo 2009. Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le
informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di
scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni
di movimento, hanno per prime l’obbligo di comunicare i dati al
sistema informativo.
Si precisa, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali possono
provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare
all’I.N.P.D.A.P tramite il sistema informatico, appena dispongono
di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione
pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la
scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di
scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali
cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per
mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le
istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si
raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta
acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle
disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo
entro il 23 febbraio 2009 dovranno essere completati tutti gli
inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno
chiuse. Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’U.S.P.,
che provvederà all’inserimento, motivando la mancata acquisizione
nei termini.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1°
settembre 2009 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la
valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e,
infine, per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di
buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle
istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.
- Cessazione Dirigenti
Scolastici dall’1.9.2009
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata
dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in
particolare, dagli artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di
preavviso entro i quali presentare le domande. Per motivi
organizzatori, ai fini di una tempestiva individuazione dei posti
vacanti per le assunzioni, è opportuno, però, che anche il
personale dirigente scolastico osservi il termine del 26 gennaio per
la presentazione delle istanze di cessazione. Si ribadiscono alcune
indicazioni in ordine alle specifiche cause di cessazione.
Compimento del 65° anno di età: la risoluzione
del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione del limite massimo di età e viene comunicata per
iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a
decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della
succitata condizione. sempre che l’interessato non abbia chiesto
di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3, del
D.l.vo 297/1994.
Recesso del dirigente: per tale fattispecie
l’art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un
quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso
articolo. L’Ufficio scolastico competente accerterà la
sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e
comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di
tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare
la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione stessa.
Si ricorda che nella domanda di cessazione
dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia
effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia
diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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