Dipartimento per i servizi nel
territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Uff.VI
Roma, 14 giugno 2002
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003 - Presentazione domande
TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
ART.1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI
CONCORSO - POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. maggio 2000 n. 201- in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal
comma 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni
scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5
- le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per
l'a.s. 2002/2003 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di
concorso e posto di personale educativo - come segue.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n.333, concernenti l'aggiornamento annuale delle
graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del
D.D.G. del 12 febbraio 2002, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia,
integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti inseriti nelle graduatorie
permanenti relative all'a.s. 2002/2003, graduati secondo l'ordine riferito a
ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti
medesime.
Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole richieste
per l'a.s. 2002/2003 per effetto dell'avvenuta presentazione, nei termini
previsti dal D.D.G. 12 febbraio 2002, del relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di
mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nell'a.s.
2001/2002.
Analogo criterio vale per i corsisti delle Scuole di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) che saranno inclusi nelle graduatorie
permanenti per effetto delle disposizioni di cui al D.D.G. 29 maggio 2002, i
quali verranno compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima
fascia delle scuole prescelte secondo l'ordine occupato nelle graduatorie
permanenti medesime.
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12
dell'art.5 del D.M.
n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi
che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti,
le graduatorie di 2^ fascia sono composte dagli eventuali aspiranti abilitati
non inclusi in graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola in
cui figuravano nel precedente a.s. 2001/2002, graduati secondo il punteggio già
acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia nella stessa che in altra
provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell'a.s.
2002/2003, graduati secondo il punteggio già acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione
annessa al D.M.
n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel
modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al successivo art. 4.
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12
dell'art.5 del D.M.
n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi
che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti,
le graduatorie di 3^ fascia sono composte dagli aspiranti forniti del solo
titolo di studio di accesso, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in
cui figuravano il precedente a.s. 2001/2002, graduati secondo il punteggio già
acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia nella stessa che in altra
provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell'a.s.
2002/2003, graduati secondo il punteggio acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione
annessa al D.M.
n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel
modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al successivo art. 4.
ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO)
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche di
sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui
all'art. 11 del D.M.
n. 103 del 4 giugno 2001.
Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado presenti in più graduatorie, l'inserimento nei relativi
elenchi di sostegno avverrà con procedura automatizzata, in base alla
graduatoria di classe di concorso che per collocazione di fascia ed ordine di
inclusione risulti più favorevole agli interessati e col punteggio relativo a
tale graduatoria.
Per l'a.s. 2002/2003 gli elenchi di sostegno sono composti dagli aspiranti che
siano in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno
agli alunni in situazione di handicap, conseguito entro le rispettive date
sottoindicate, ordinati secondo la seguente sequenza:
1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA
FASCIA
Sono ordinati secondo le disposizioni previste per gli elenchi di sostegno
tratti dalle graduatorie permanenti dall'art. 5 del D.D.G. del 12 febbraio 2002,
e cioè:
1° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di specializzazione
entro il 31 maggio 2002;
2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di specializzazione
conseguito dal 1°giugno 2002 e fino al 20 luglio 2002
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio degli
aspiranti derivano direttamente dall'analoga posizione e dal punteggio con cui
gli aspiranti medesimi figurano nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia relativamente al posto di insegnamento o classe di
concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi medesimi.
Analogamente si opera nei riguardi degli aspiranti che hanno titolo ad
iscriversi in coda alle graduatorie permanenti ai sensi del D.M. 29.5.2002.
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la medesima sequenza
e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso
che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la medesima sequenza
e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso
che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente
individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine, si
colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di aspiranti che abbiano
dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione per
il sostegno in data successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno
conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002, possono essere
attribuite, su posti di sostegno disponibili per l'intero anno scolastico,
supplenze a titolo provvisorio condizionate all'effettivo conseguimento del
titolo entro il 31 ottobre 2002.
Entro lo scadere di tale termine i predetti aspiranti dovranno far pervenire la
dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione alle scuole che
gestiscono la loro domanda al fine di far acquisire tale situazione a tutte le
scuole interessate.
Nei riguardi degli aspiranti che hanno sciolto positivamente la riserva le
scuole interessate procederanno alle conferme sui posti di sostegno
precedentemente da loro occupati a titolo provvisorio e disporranno le supplenze
sui posti di sostegno eventualmente assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti
privi di titolo, secondo il principio di cui all'art.7, comma 8, del D.M.
n.201/2000, per il quale le scuole che abbiano esaurito gli aspiranti
forniti di titolo nelle proprie graduatorie, utilizzano le graduatorie delle
altre istituzioni scolastiche della provincia seguendo il criterio di viciniorità.
Al termine di tali operazioni, ove, pur essendo stati utilizzati tutti gli
aspiranti forniti di titolo di specializzazione, siano residuati posti di
sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi di titolo, questi
ultimi sono confermati a titolo definitivo sui posti stessi.
ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2002/2003, così come specificato nel
precedente titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 12 febbraio 2002, - ed in via di completamento per coloro che saranno inclusi in graduatoria
permanente per effetto del D.D.G. 29 maggio 2002- riguarda gli aspiranti inclusi
in graduatoria permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti
per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di
esprimere "ex novo" le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e
le sedi prescelte per l'inclusione in graduatorie di circolo e di istituto.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di provincia e di
sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma possono, esclusivamente,
presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi
incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell'a.s. 2001/2002.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria
permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi
previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M.
n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E
DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2001/2002:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi
scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova
indicazione delle scuole prescelte.
Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi
aspiranti" anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di
istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda
di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti
categorie di aspiranti:
personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s. 2002/2003: ferme restando le sedi scolastiche già espresse col mod. 3 allegato al D.D.G. del 12 febbraio 2002, può presentare domanda per l'inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s. 2001/2002;
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2001/2002: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura - per le quali può usufruire esclusivamente di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative all'a.s. 2001/2002;
personale educativo già incluso nella corrispondente
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s.
2001/2002: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura - per le
quali può usufruire esclusivamente di una delle possibilità di cui ai
precedenti punti a), b) e c) - ove, entro la data di scadenza di
presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, abbia conseguito
l'idoneità nel relativo concorso ordinario bandito nell'anno 2000, può
presentare domanda per l'inclusione nella corrispondente seconda fascia
delle graduatorie di circolo e d'istituto.
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d,
del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare
appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è
adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in
graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione
all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro
alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno.
In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti
complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero
10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale
incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli relativi a scelte
di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione scade il 20
luglio 2002.
Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve essere spedito
con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione scolastica cui
è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due
commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per
l'a.s. 2001/2002 rimangono per l'a.s. 2002/2003 nella stessa provincia, è
confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda.
Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per effetto
della presentazione del modulo di cui alla tipologia b.
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per
l'a.s. 2001/2002 e per l'a.s. 2002/2003 cambiano provincia, ovvero per coloro
che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dell'a.s.
2001/2002, la sede scolastica di gestione della domanda deve essere prescelta
dall'interessato e, nel caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi
scolastici, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.
ART. 5 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)
Per gli aspetti generali relativi all'espletamento della
presente procedura rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per
l'a.s. 2001/2002, in occasione della prima costituzione delle graduatorie di
circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M.
4 giugno 2001, n. 103.
Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al Regolamento sulle
supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M.
25 maggio 2000, n. 201, al tabulato relativo ai titoli di studio che
consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria e ai Bollettini
Ufficiali contenenti l'elencazione delle scuole statali con il relativo codice
meccanografico - è accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero
"www.istruzione.it" e tramite la rete Intranet disponibile presso gli
Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna
provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascun
Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO