CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002\2005
E IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002\2003
Articoli 1 - 21
Capo IV - docenti
art. 22 – intenti
comuni
art. 23 – area
docenti e contratto individuale di lavoro
art. 24 – funzione
docente
art. 25 – profilo
professionale docente
art. 26 – attività
di insegnamento
art. 27 – attività
funzionali all'insegnamento
art. 28 – attivita'
aggiuntive ed ore eccedenti
art. 29 - ampliamento
dell'offerta formativa e prestazioni professionali
art. 30 - funzioni
strumentali al piano dell'offerta formativa
art. 31 - attività di
collaborazione con il dirigente scolastico
art. 32 -
collaborazioni plurime
art. 33 – incarichi a
tempo determinato per il personale in servizio
art. 34 - rientro in
servizio dei docenti dopo il 30 aprile
art. 35 - permessi ed
assenze del personale docente con cariche elettive
art. 36 - rapporti di
lavoro a tempo parziale
art. 37 - rapporto di
lavoro a tempo determinato
art. 38 - educazione
degli adulti ed altre tipologie di attivita' didattica
art. 39 - corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie
art. 40 – servizio
prestato dai docenti per progetti con le università
art. 41 - modalità di
svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi
scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da
parte dei docenti in formazione
art. 42 – personale
docente avente diritto di mensa gratuita
art. 43 – norma di
rinvio
Capo V - personale ata
art. 44 - area ata e
contratto individuale di lavoro
art. 45 – periodo di
prova
art. 46 - sistema di
classificazione professionale del personale ata
art. 47 - compiti del
personale ata
art. 48 – mobilità
professionale del personale ata
Art. 49 -
valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi
e tecnici e dei collaboratori scolastici
art. 50 – orario di
lavoro ata
art. 51 – permessi ed
assenze del personale ata con cariche elettive
art. 52 – modalità
di prestazione dell'orario di lavoro
art. 53 - ritardi,
recuperi e riposi compensativi
art. 54 - riduzione
dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
art. 55 – indennità
di amministrazione e sostituzione del DSGA
art. 56 - collaborazioni
plurime per il personale ata
art. 57 - rapporto di
lavoro a tempo parziale
art. 58 – contratto a
tempo determinato per il personale in servizio
art. 59 – rapporto di
lavoro a tempo determinato
art. 60 –
restituzione alla qualifica di provenienza
articoli 61 - 121
articoli 122 - 143
Tabelle e allegati
CAPO IV - DOCENTI
ART.22 – INTENTI COMUNI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30
giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra
ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003
elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire
già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative
risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui
al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di
meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di
alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di
apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e
disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile
l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38, commi 1 e 2, del CCNL
4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola
dell'infanzia; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola
media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il
personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti
delle scuole speciali statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro
per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il
personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause
che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque
causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 24 – FUNZIONE DOCENTE
(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23
del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e
gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i
docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone
l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del
contesto socio - economico di riferimento.
ART. 25 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
(art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo professionale dei docenti è
costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza
didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica
didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente
si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema
nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano
dell'offerta formativa della scuola.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione
autentica in data 17-9-1997 dell'art.41 anzidetto ed art.24 del CCNL
26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni
modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i
competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle
attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di
flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge
n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso
Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano,
comprensivo degli impegni di lavoro,
è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
5. L'attività di insegnamento si svolge in 25
ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola
elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli
insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e
di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività
di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche
con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque
giorni nell'ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti,
il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti
al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo,
alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in
eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività
parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma
successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne
comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate
dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio
dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di
lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia
che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di
circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con
riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato,
sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste
dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in
misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la
vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo
impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di
attività didattica.
ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL'INSEGNAMENTO
(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5
del CCNL 26-5-1999)
1. L'attività funzionale all'insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei
lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione
delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale
riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio
dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio
e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale
di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali
dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal
collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei
in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore
annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli
esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 28 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE E ORE
ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL
4.8.1995, art.30, 31 e 32
CCNI 31.8.1999,)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme
contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle
stipula del presente CCNL.
2. Presso l'ARAN verrà avviata, entro 30 giorni
dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, un'apposita sequenza
contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per procedere al
riesame e all'omogeneizzazione della materia.
ART. 29 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(art.26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche,
possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione
degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dei
competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo
svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è
costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e
per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a
livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente
spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione
dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate
con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta
formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento
e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al
Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in
ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo
scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso
in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle
relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo, con la
stessa finalità.
ART. 31 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili
a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione
d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive
previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86,
comma 2, lettera e).
ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME
(art.27 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici
progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di
particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della
istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche
parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è
autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
ART. 33 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER
IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.
26, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola,
rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore
ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità del proprio posto.
2. L'accettazione dell'incarico comporta
l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato.
ART. 34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI
DOPO IL 30 APRILE
(art.44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la continuità
didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla
conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione
dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con
il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta
giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato
a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs
18.08.2000, n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il
personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle
leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio
dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere
nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola
la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in
più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti
dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di
assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui
sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia
possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a
disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del
supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento
dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della
scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000,
che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 36 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce
rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva
di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti
per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di
lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari
esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole
classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente,
per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal
fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i
Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri
e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di
norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa
ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche
provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a
cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle
eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione
risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e
b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi
carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito,
previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio
e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs.
n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell' O.M.
n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle
leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all'O.M. n.55/98..
ART. 37- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
(art.47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si
assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno
sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di
ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e
il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di
durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità
di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono
assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994,
mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora
permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al
precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3.,
2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da
pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano
disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario
d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con
orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza
della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all'elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 38 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
(art.39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i
docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della
scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata la specificità professionale che
contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi
abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi
di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento
saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli
obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale,
può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per
la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l'articolazione dell'orario di rapporto con
l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell'attività e
all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza
dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi
dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art.
27;
e) la contrattazione integrativa regionale
sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia
in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità
sanitaria promosse dall'autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la
tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi
compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla
base di intese con le autorità competenti promosse dall'autorità
scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale
riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione
dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed
autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE (art.26
sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione dell'orario di servizio
scolastico si terrà conto dell'esigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 40 – SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER
PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
(art.27 sequenza 24-2-2000)
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università,
Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi all'orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione
dell'attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale
regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di
personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti
interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time
annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 41 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI
DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente universitario in tirocinio si
configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso non deve essere utilizzato per coprire
spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e
al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività
extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che
vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di
lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di
raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di
tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione
dell'orario di servizio.
ART. 42 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999)
1. Il diritto alla fruizione del servizio di
mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o
sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell'orario di
funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti
contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita
l'insegnante in servizio nel turno pomeridiano.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli
insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che
svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla
mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti
in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione
della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli
alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278
del decreto legislativo n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative
possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme
restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione
dei contributi ai Comuni.
ART. 43 – NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente e ai
precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si
renderanno necessarie in relazione all'entrata in vigore della legge n.53/2003
e delle connesse disposizioni attuative.
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 44 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
(art.30 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e
secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di
sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto
di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei
principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n.
59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del
principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle
esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il
coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato
nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,
nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro
per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il
personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause
che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque
causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 45 – PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita
come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti
appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati
inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito
di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o
regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente
CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi
i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da
altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto
alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a
domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso un' Amministrazione del comparto, vincitore di concorso
presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del
periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l'interessato
viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo
indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del
dirigente scolastico, come previsto dall'art.14 del DPR 08.03.99, n.275.
ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .
(art.51 del CCNL 4-8-1995 ed art.31 del CCNL
26-5-1999)
1. I profili professionali del personale ATA
sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità di accesso restano
disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti
culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più
profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata
nella successiva tabella C.
3. Il
personale appartenente al profilo di "guardarobiere" è collocato
nel medesimo profilo dell'area B, con il corrispondente trattamento economico.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
(art.32 del CCNL 26-5-1999)
1. I compiti del personale A.T.A. sono
costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente
previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti
delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano
l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano
delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti
dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le
risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna
istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno
scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del
31.08.99.
Esse verranno particolarmente finalizzate per
l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona,
all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.
ART. 48 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL
PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di
classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area
inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto
sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è
consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di
studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo,
e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni
di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti
procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo
all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono
possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti
prevista a tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui
al precedente articolo, il MIUR attiverà procedure selettive, previa
frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti
gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di
coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori
scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei
servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4 dell'integrazione
all'atto di indirizzo del 14.04.03.
ART. 50 - ORARIO DI LAVORO ATA
(art.50 del CCNL 4-8-1995 ed art.33 del CCNL
26-5-1999)
1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore ,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane
per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa
d'istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi
istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario
di servizio e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle
prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da
parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con
altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale
dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con
gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio
sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di
contrattazione integrativa d'istituto.
ART. 51 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a
ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000,
n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare,
ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica
ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare
mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli
impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio
in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000 , che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 52 – MODALITA' DI PRESTAZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. In coerenza con le presenti disposizioni,
possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli
obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
-l'orario di lavoro è funzionale all'orario
di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di
servizio dell'istituzione scolastica o educativa è possibile adottare
l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o
posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in
cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e
agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano
dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza,
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs.
26.03.2001, n.151 , e che ne facciano richiesta, vanno favoriti
nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di
servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall'istituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni
di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 -
che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del
servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante
personale.
b. Orario plurisettimanale:
-la programmazione plurisettimanale
dell'orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili
periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensità delle attività
o particolari necessità di servizio in determinati settori dell'istituzione
scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende
agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a. il limite massimo dell'orario di lavoro
ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per
un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36
ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di
norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno
scolastico.Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro
ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
c. Turnazioni:
-la turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite
tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le
altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per
l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si
avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari
turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in
ciascun turno;
- l'adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20
potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche
connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione
scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei
turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può,
di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili
nell'anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un
terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non
siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso salvo
comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle
ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello
che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6
del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs.
n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni
notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall'inizio dello
stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
2. L'orario di lavoro degli assistenti
tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza
tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del
docente;
b) le
restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico
- scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché
per la preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell'attività
didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di
manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
3. All'inizio dell'anno scolastico il direttore
dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano
dell'attività inerente la materia del presente articolo.
Il dirigente scolastico, verificatane la
congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art.6, adotta
il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
Una volta concordata un'organizzazione
dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza
di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le
delegazioni sindacali di cui all'art. 7.
ART.53 –RITARDI, RECUPERI E RIPOSI
COMPENSATIVI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro
comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o
frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni
eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e
previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario
giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali
ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo,
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o
educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario riguardo alla
funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono
essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel
quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le
stesse devono comunque essere retribuite.
6. L'istituzione scolastica fornirà mensilmente
a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
ART. 54 – RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A
35 ORE SETTIMANALI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il personale destinatario della riduzione
d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati
su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario,
finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola
istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a
individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base
ai criteri di cui al comma 1.
ART. 55 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E
SOSTITUZIONE DEL DSGA
(art.35 del CCNL 26-5-1999)
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di amministrazione
come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è
corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 86, comma 2, lettera h), al
personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura
professionale o ne svolge le funzioni.
2. Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore
amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni
in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo
del coordinatore amministrativo, il DSGA viene sostituito dall'assistente
amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
3. In caso di assenza del DGSA dall'inizio
dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a
tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 56 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL
PERSONALE ATA
(art.38 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale ATA può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche
parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico
sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .
ART. 57 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.52 del CCNL 4-8-1995)
1.Per il personale di cui al precedente art. 44,
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono
essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei
limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di
personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque,
entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i
Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri
e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1;
in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali
delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da
riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del
25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1,
punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare
il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo
parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione
risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e
b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo,
né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito,
previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio
e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa
Amministrazione. L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda
attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale,
deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio,
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il
relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs.
n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 36,
comma 13.
ART.58 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER
IL PERSONALE IN SERVIZIO
(art.5 dell' Accordo successivo per il
personale ATA 8-3-2002)
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito
del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad
un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità del proprio posto.
2. L'accettazione dell'incarico comporta
l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato.
ART.59 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 37.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART.60 – RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI
PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica
ATA può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con
effetto dall'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di
restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico
della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli
sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
Segue
con art. 61 - 143
Guida scolastica
Scuola
Elettrica